Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 2
In tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata.
Sussiste il delitto di ricettazione pur quando il reato presupposto sia un delitto di furto non punibile per mancanza di querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2006, n. 22555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22555 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/06/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 662
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 011529/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA PE, N. IL 16/10/1957;
avverso SENTENZA del 10/11/2003 della CORTE d'APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI Giuliano;
udito il P.G., in persona del Dott. BAGLIONE T., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in subordine, di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla L. n. 251 del 2005, art. 10 con sospensione della prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 novembre 2003, la Corte d'Appello di Roma, 3^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale l'appellante IN PE era stato dichiarato colpevole di ricettazione di un blocchetto di assegni bancari compendio di furto commesso il 16.09.1991 e condannato, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. e concesse le attenuanti generiche, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di nove mesi di reclusione e L. 700.000 di multa. La Corte territoriale riteneva che IN, in difetto di elementi che consentissero di ritenerlo autore del furto, aveva ricevuto gli assegni nella consapevolezza della loro provenienza illecita in quanto acquisiti in bianco e abusivamente da lui riempiti negoziandoli successivamente per il pagamento di un premio assicurativo, per ripianare un debito nei confronti dell'America Express e per ottenere da tale VI NC danaro liquido. La pena era stata quantificata in misura adeguata non ulteriormente riducibile non sussistendo, i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto, l'annullamento per i seguenti motivi: - mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d'Appello omesso di dare risposta al primo motivo di appello con il quale non si era chiesto solo di derubricare il delitto di ricettazione in quello di furto ma anche l'assoluzione dal delitto di ricettazione perché il fatto era antecedente alla modifica apportata con L. 9 agosto 1993, n. 328 (che per la prima volta, aveva ritenuto applicabili le disposizioni di cui all'art. 648 c.p. anche nel caso in cui mancava una condizione di procedibilità per il reato presupposto) e il delitto di furto era perseguibile a querela;
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e assenza di motivazione in quanto il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di ricettazione, specie in ipotesi in cui oggetto materiale del reato sono titoli di credito per i quali per il percettore è difficile verificare l'esistenza di un rapporto giuridico sottostante lecito e in quanto la sentenza impugnata non aveva formulato alcuna valutatone sulla sussistenza dell'elemento soggettivo;
- violazione degli artt. 66 e 68 c.p.p. e difetto assoluto di motivazione sulla identificazione dell'autore del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione per omessa risposta alla specifica richiesta di proscioglimento per difetto di querela in relazione al delitto presupposto di furto, è infondato. Ed invero, pur essendo corretto il rilievo che lamenta mancanza di motivazione, la doglianza attiene a questione di procedibilità e quindi a vizio in procedendo come tale valutabile direttamente anche in questa sede di legittimità. Ancor prima della modifica normativa apportata con L. n. 328 del 1993 la giurisprudenza si era consolidata nel senso di ritenere configurabile il delitto di ricettazione e anche quando il reato presupposto era punibile a querela e questa non fosse stata presentata. (Cass. Sez. 6^, SENT. N. 0 7986 del 31/05 - 24/08/1993; Cass. Sez. 2^, SENT. N. 0 6808 del 06/03 - 15/05/1992). Sicché la circostanza che il delitto di furto sia stato reso perseguibile a querela non incide sulla sussistenza del delitto di ricettazione, anche se commesso in epoca antecedente al 1993.
Va altresì rilevato che dagli atti (il cui controllo è consentito anche in sede di legittimità vertendosi in tema di accertamento della sussistenza di una condizione di procedibilità) risulta che il furto del blocchetto di assegni denunciato da OG AR è perseguibile d'ufficio anche a seguito della modifica apportata all'art. 624 c.p. dalla L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 12, perché commesso su bagaglio (capi di abbigliamento) a bordo di autovettura (art. 625 c.p., comma 1, n. 6).
2. Il secondo motivo di ricorso che denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e mancanza di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto pone la questione della punibilità del delitto di ricettazione anche a titolo di dolo eventuale e della mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, senza sottoporre a critica alcuna il passaggio della motivazione della sentenza impugnata che riconduce al IN anche il riempimento dei titoli e che quindi gli addebita di averli ricevuti in bianco, da ciò desumendo la piena consapevolezza della loro illecita provenienza al momento della ricezione. Ed invero il modulo di assegno bancario in bianco è documento che per, sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata. Ne consegue che colui il quale riceva o acquista moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che disciplinano la circolazione degli assegni bancari è consapevole della illecita provenienza degli stessi (cfr. Cass. Sez. 2^ SENT. n 0000 8 del 30/06/1992 - 05/01/1993; Cass. Sez. 2^, SENT. n. 0 2342 del 6/01 - 02/03/1996).
3. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt.66 e 68 c.p. e mancanza di motivazione sulla identificazione fisica dell'autore dei fatti, è inammissibile perché dedotto per la prima volta in questa sede.
4. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha instato per la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, atteso che, ove si dovesse ritenere applicabile la nuova disciplina della prescrizione anche ai procedimenti pendenti in cassazione, il delitto in esame, risalente ad epoca successiva (ancorché prossima) al settembre 1991, sarebbe prescritto.
La richiesta non può essere accolta in quanto "in tema di pregiudiziale costituzionale, la sospensione del giudizio ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 consegue obbligatoriamente solo alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, che il giudice dispone previa delibazione della rilevanza nel procedimento in corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata;
ove pertanto una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l'esistenza di un pregiudiziale in senso proprio con conseguente obbligo del giudice di sospendere - a pena di nullità - il giudizio in cui la medesima questione si sia riproposta, potendosi al più desumere, sulla base della disciplina generale delle questioni pregiudiziali qual positivamente realizzata dagli artt. 2 e 3 c.p.p., una semplice facoltà in tal senso da parte del secondo giudice, previa delibazione della questione in termini di "serietà" (Cass. Sez. 2^, n. 0 2267 del 25/03-17/04/1997)". E sulla questione della manifesta infondatezza della questione il Collegio non può che ribadire la pronuncia della sesta sezione penale del 12 dicembre 2005 - 10 gennaio 2006 n. 460, la quale, rammentato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale, a proposito del principio di uguaglianza regolato dall'art. 3 Cost. in relazione al principio generale di retroattività della legge penale più favorevole sancito dall'art. 2 c.p., comma 3, è costante nell'affermare che quest'ultimo può subire limitazioni e deroghe allorché sia rinvenibile una razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario e che esso comunque entra in discussione soltanto nel caso in cui vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio. L'istituto della prescrizione, in quanto finalizzato ad evitare la prospettiva di una persecuzione penale e di un processo interminabili, è per sua natura assoggettato a numerose variabili in relazione a fattori contingenti legati a scelte di tipo processuale, a difficoltà investigative ecc. In conseguenza l'individuazione, per i procedimenti in corso, di un discrimine per l'applicazione della nuova e più favorevole disciplina, dato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento per i processi già pendenti in primo grado, non si appalesa in violazione delle regole costituzionale sotto i diversi profili indicati (artt. 3, 25 e 101 Cost.).
5. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2006