Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è configurabile rispetto al tentato delitto contro il patrimonio qualora risulti che, ove l'evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante entità.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2008, n. 17275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17275 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1582
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 006122/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN NA AL N. IL 22/07/1965;
avverso SENTENZA del 01/10/2007 TRIBUNALE di ASTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Vista la requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Asti, con sentenza del 1.10.2007, ai sensi dell'art.444 c.p.p. ha applicato a AR DO IN, imputato di tentativo di furto aggravato e di porto ingiustificato di tre coltelli a serramanico, la pena concordata con il p.m.. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo come motivo la mancata dichiarazione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Sostiene che la mazzetta da muratore con la quale l'imputato aveva cercato di rompere la vetrina della gioielleria non era idonea allo scopo trattandosi di cristallo blindato e come secondo motivo che comunque non si poteva ritenere l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7 del danno di rilevante gravità, perché ciò sarebbe stato possibile solo con la compiuta realizzazione del delitto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile perché il proscioglimento con formula ampia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è possibile solo quando la causa di non punibilità risulta dagli atti in modo esplicito e perché l'aggravante incide sulla misura della pena in relazione alla quale era stato raggiunto l'accordo. Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché i motivi esposti sono manifestamente infondati. In relazione al primo motivo l'inidoneità di colpi sferrati con una mazzetta da muratore ad infrangere una vetrina consistente in vetri blindati è solo affermata dal ricorrente.
In relazione al secondo motivo, nel delitto tentato contro il patrimonio può ben essere riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, se risulti che, ove l'evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante entità (Cass. Pen. sez. 6^, 10.11.1994, n. 2070); nel caso di specie non è contestato che nella vetrina della gioielleria non fossero esposti gioielli di rilevante valore.
Inoltre "In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione" (Cass. Pen. Sez. 4^, 8.7.2002, n. 38286). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009