Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 27042
CASS
Sentenza 18 febbraio 2008

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Il mancato deposito, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte, non determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati, in quanto tale sanzione processuale non è prevista dagli artt. 270 e 271 cod. proc. pen..

In tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purchè sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna. (Fattispecie in cui i giudici di merito hanno evidenziato l'esistenza di intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori facevano riferimento alle possibili conseguenze negative cui poteva condurre l'atteggiamento collaborativo del dichiarante, alludendo anche a pericoli per la sua incolumità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 27042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27042
Data del deposito : 18 febbraio 2008

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