Sentenza 18 febbraio 2008
Massime • 2
Il mancato deposito, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte, non determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati, in quanto tale sanzione processuale non è prevista dagli artt. 270 e 271 cod. proc. pen..
In tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purchè sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna. (Fattispecie in cui i giudici di merito hanno evidenziato l'esistenza di intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori facevano riferimento alle possibili conseguenze negative cui poteva condurre l'atteggiamento collaborativo del dichiarante, alludendo anche a pericoli per la sua incolumità).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 27042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27042 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/02/2008
Dott. CONTI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 312
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18303/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO GI, nato a [...] il [...];
2) ER PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 31 gennaio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti gli avvocati Santambrogio Mario, Managò AN e Aricò GI, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 3 ottobre 2005 con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto TO GI e PE RA responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, condannando il primo alla pena di tredici anni di reclusione ed Euro 100.000 di multa e il secondo alla pena di sedici anni di reclusione.
Per quanto riguarda il TO, l'imputazione faceva riferimento ai reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, per avere, in concorso con altri, ricevuto un grosso quantitativo di eroina, superiore ai 22 chilogrammi, fatti accaduti sino al maggio 1996, data del sequestro della droga. Al RA era stato contestato originariamente il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), per avere promosso e organizzato, in concorso con altri giudicati separatamente, un'organizzazione criminosa volta alla commissione di reati di spaccio di stupefacenti, con il compito di provvedere allo smistamento della droga nel territorio calabrese, organizzazione operante in Milano, Cologno Monzese, Canegrate, Saronno, Africo almeno fino al 2000, data dell'arresto del TO.
2. Dalla sentenza d'appello si apprende che il presente procedimento si inquadra in una vicenda processuale che ha coinvolto numerosi imputati appartenenti ad associazioni criminali di origine calabrese operanti nel territorio milanese e dedite al traffico di stupefacenti. Le indagini, avviate inizialmente per la cattura del latitante EO UZ, portavano alla identificazione e cattura di PE TO, NA UZ e dello stesso EO UZ, tutti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per una serie di reati fine sempre in materia di droga, mentre la Corte di cassazione annullava con rinvio la sola condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Per quanto riguarda il presente procedimento, le indagini si sono sviluppate dopo il sequestro - avvenuto il 29 maggio 1996 - di 22 chilogrammi di eroina trasportate da SA RR, a seguito del quale è intervenuta la collaborazione di NA UZ e di LE SA, personaggi interni all'organizzazione che gestiva il traffico di stupefacenti, che con le loro accuse hanno consentito l'identificazione e la condanna degli attuali imputati. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sulla base delle dichiarazioni dei due collaboratori, verso la fine del 1995 aveva avuto inizio un'attività di traffico di stupefacenti che vedeva coinvolti, a diverso titolo, SA LE, EO UZ ed un cittadino albanese, tale AB ER. In particolare, i 22 chili di eroina oggetto del sequestro facevano parte di una partita di droga procurata da UZ EO, che agiva quale intermediario da Londra, presso il fornitore albanese AB ER e destinata in Calabria a GI TO e EO IC;
una volta giunto a Milano il quantitativo di eroina era stato dato da LE SA a SA RR e AN PI, ma subito dopo veniva sequestrato allo stesso RR, che veniva arrestato. Il sequestro della droga provocava la reazione del fornitore, AB ER, che decise di "trattenere" a Londra EO UZ, figlio di NA UZ, a garanzia del pagamento dell'eroina, pagamento che i TO rifiutavano adducendo di non aver ricevuto la fornitura. A questo punto NA UZ, su sollecitazione di AB ER e preoccupato della sorte del figlio, si era mosso e aveva saputo da EO ID, referente dei TO in Lombardia, che la droga avrebbe dovuto essere consegnata a GI TO e EO IC. Quindi si era recato in Calabria, ad Africo, dove aveva incontrato TO e IC, i quali però gli avevano fatto capire che non doveva intromettersi. Tornato dalla Calabria, dopo qualche tempo UZ NA incontrò a Cologno Monzese, in un bar di Piazza Italia, EO AN, AB ER e PE RA.
Dopo l'arresto NA UZ aveva inviato una lettera a GI TO perché convincesse SA RR a "dire la verità" sui responsabili della fornitura dello stupefacente sequestrato.
La Corte d'appello, dopo aver respinto tutte le eccezioni processuali e preliminari delle difese, ha ritenuto di confermare l'affermazione di responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni di NA UZ, rese in un altro processo davanti al Tribunale di Milano ed acquisite dopo la sua ritrattazione in primo grado ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Secondo i giudici di appello il collaboratore ha chiaramente indicato nel nipote acquisito, TO GI e in EO IC - giudicato separatamente e definitivamente condannato per lo stesso fatto - i due destinatari della droga sequestrata al RR e in RA PE, l'"ambasciatore" mandato dall'organizzazione criminale di TO PE a Milano nell'estate del 1996 per risolvere la questione del pagamento della droga sequestrata.
La sentenza impugnata ha riconosciuto la piena attendibilità di UZ e ha riscontrato le sue dichiarazioni con quelle rese da LE SA, sostanzialmente coincidenti. I giudici hanno messo in rilievo, anche in base alle dichiarazioni del SA, che PE RA si era recato a Milano per conto del capo cosca PE TO, di cui era portavoce, non solo per sistemare la questione con UZ, ma anche per risolvere la "vertenza" sorta con AB ER e avviare un nuovo traffico con il clan dei RI.
3. L'avvocato GI Aricò, nell'interesse di RA e TO, ha presentato distinti ricorsi per cassazione che possono essere trattati congiuntamente, avente ad oggetto motivi comuni o analoghi.
3.1. Con il primo motivo si contesta la violazione degli artt. 210 e 191 bis c.p.p., nonché difetto di motivazione, in relazione alle modalità con le quali è stato sentito il collaboratore UZ NA. In particolare, si assume che la Corte d'appello ha sentito il collaboratore nelle forme dell'art. 197 bis c.p.p., sebbene fosse ancora imputato in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., anziché quale soggetto ex art. 210 c.p.p., sull'erroneo presupposto che il passaggio in giudicato di alcune imputazioni possa assimilarsi al passaggio in giudicato dell'intera sentenza.
3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 197 bis c.p.p., comma 4, nonché difetto di motivazione, lamentando che il
UZ non sia stato avvertito della possibilità di non rispondere e che comunque gli sia stata riconosciuta la facoltà di avvalersi della facoltà di non rispondere di volta in volta, con riferimento alle singole domande.
3.3. La terza censura riguarda l'erronea applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, nonché difetto di motivazione, in quanto la Corte
d'appello ha ritenuto del tutto corretta l'acquisizione, in seguito alla completa ritrattazione, delle precedenti dichiarazioni rese dal UZ in un diverso procedimento connesso, da parte dei giudici del dibattimento di primo grado, che hanno ritenuto sussistente un'attività di minaccia o di subornazione del teste, che sarebbe stata dimostrata dall'esito di intercettazioni avvenute nel corso del 2001, molto tempo prima dell'avvenuto esame dibattimentale. Inoltre, viene rilevata l'illogicità della motivazione con cui si giustifica l'esistenza delle minacce al teste, in considerazione del fatto che i giudici d'appello individuano nella famiglia del genero del collaboratore la fonte delle minacce, nonostante le dichiarazioni accusatorie non abbiano mai riguardato tale nucleo familiare. Ancora, si sottolinea come la sentenza abbia travisato i fatti, dal momento che le conversazioni intercettate non contengono minacce rivolte al collaboratore, ma dei semplici "rimproveri" rivolti da PR GI, genero del UZ, alla propria moglie (figlia del UZ) in cui accusava il suocero di "essere un pentito che umiliava la loro congiunta", come nella telefonata dell'8.5.2001, ovvero in quella del 18.11.2001, in cui sono contenuti riferimenti al UZ, ma senza che emergano minacce o propositi violenti da attuare nei suoi confronti.
All'interno di questo motivo, viene infine rivolta un'ulteriore critica alla sentenza, relativa all'omissione di ogni spiegazione circa le ragioni del mancato riconoscimento dello status di collaboratore del UZ.
3.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 307 c.p., comma 4, artt. 199, 333 e 336 c.p.p., nonché difetto di motivazione,
censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che non potesse trovare applicazione la facoltà di astensione dal deporre ex art.199 c.p.p., escludendo che UZ potesse rientrare tra i soggetti che l'art. 307 c.p. individua come "prossimi congiunti". Si assume, infatti, che il collaboratore, avendo sposato una sorella di TO, fosse lo zio dell'imputato e in quanto tale gli si doveva riconoscere la facoltà di non rispondere.
Inoltre, viene rilevato che la Corte d'appello non ha risposto alle censure contenute nei motivi in cui si criticava la ricostruzione interpretativa offerta dalla sentenza di primo grado, secondo cui il UZ non avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto, pur essendo prossimo congiunto degli imputati, le sue dichiarazioni rientravano nel concetto di denuncia, sicché trovava applicazione la seconda parte dell'art. 199 c.p.p., comma 1 Su questo punto il ricorrente ritiene che sia del tutto errata la parificazione che è stata fatta tra la denuncia cui si riferiscono l'art. 333 c.p.p. e art. 199 c.p.p., comma 1 e il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore.
3.5. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 64 c.p.p. e L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, criticando la scelta fatta dalla sentenza impugnata secondo cui le dichiarazioni rese dal UZ davanti alla sez. 8^ del Tribunale di Milano sono utilizzabili in quanto non è applicabile la disciplina della L. n.63 del 2001, art. 26, poiché si tratta di dichiarazioni rese prima dell'entrata in vigore della legge citata e non rientrano tra quelle rese in fase di indagine nell'ambito dello stesso processo. Al contrario, il ricorrente assume che nel caso in esame si doveva procedere ad un nuovo esame del collaborante, così come richiesto dal combinato disposto degli artt. 64 e 197 bis c.p.p., come è ritenuto anche in una decisione di questa Corte, seppure contraddetta da altra sentenza di tenore contrario, sollecitando la remissione della questione alle Sezioni unite.
3.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 268, 270 e 271 c.p.p., nonché difetto di motivazione, in quanto erroneamente la sentenza d'appello ha escluso che il pubblico ministero avesse l'obbligo di depositare i verbali e le registrazioni delle intercettazioni presso l'autorità giudiziaria competente per il diverso procedimento in cui i risultati delle captazioni dovevano essere utilizzati.
3.7. Il settimo motivo riguarda solo la posizione del RA e concerne la violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p., nonché difetto di motivazione. Si assume che la sentenza impugnata non abbia dato alcun riscontro ai motivi d'appello in cui si era dedotta la nullità della ricognizione di RA effettuata dal collaboratore SA il 31.3.2005, avvenuta senza osservare le disposizioni che regolano lo svolgimento di tale e che impongono che la ricognizione avvenga tra più persone somiglianti.
3.8. Con l'ottavo motivo si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e il conseguente difetto di motivazione in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni del UZ e del SA nei confronti dei due imputati.
A - Sotto diversi profili viene censurata la sentenza di merito per aver ritenuto attendibile il collaboratore, tra l'altro omettendo di rispondere alle critiche contenute nei motivi d'appello. Tra l'altro si sottolinea la manifesta illogicità della motivazione che giustifica la scelta di collaborare del UZ in relazione ad un'offesa ricevuta dal TO (mancato pagamento di una partita di droga ceduta dal figlio) senza considerare che la presunta offesa risale a quattro anni prima della collaborazione stessa;
inoltre, si evidenzia che un'altra sentenza ha ritenuto lo stesso UZ inattendibile;
che lo stesso collaboratore avrebbe ammesso di aver collaborato solo per ottenere i benefici penitenziali. In conclusione, la valutazione effettuata dalla Corte d'appello non avrebbe rispettato le disposizioni in tema di valutazione della chiamata in correità, dal controllo sulla attendibilità intrinseca, fino alla ricerca dei riscontri esterni.
B - Si ribadisce l'illogicità della motivazione circa le ragioni che avrebbero spinto il collaboratore ad accusare i due imputati, evidenziando l'inverosimiglianza della spiegazione che individua tale ragione nel risentimento del UZ.
C - Sotto altro profilo, si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto responsabile il RA dei reati contestatigli in base alle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori, UZ e SA, dichiarazioni che secondo parte ricorrente non sono collimanti. Inoltre, viene messa in evidenza l'inattendibilità del SA, che durante l'intero dibattimento ha accusato un altro soggetto, PE NG, risultato del tutto estraneo ai fatti, di essere il medico ambasciatore recatosi a Milano. Pertanto, del tutto illogicamente la sentenza finisce per considerare attendibile il SA, nonostante all'inizio abbia falsamente incolpato altro soggetto, avente caratteristiche fisiognomiche del tutto diverse dal RA. A questo proposito, si sottolinea come il riconoscimento del RA, nel corso della ricognizione in videocollegamento, sia avvenuta solo a seguito dell'insistenza del pubblico ministero, dopo che il SA aveva detto di non conoscere la persona inquadrata. Inoltre, si rileva che i giudici d'appello non hanno minimamente approfondito il riscontro relativo al ritiro della patente di guida nei confronti del medico ambasciatore, circostanza riferita dallo stesso SA, in considerazione del fatto che da accertamenti espletati è risultato che al RA non sia mai stata ritirata la patente di guida.
D - Incertezze motivazionali vengono individuate anche in riferimento alle indicazioni che il SA ebbe a dare sulle funzioni esercitate dal medico che arrivò a Milano e sulla data dell'incontro. Con riferimento a quest'ultima circostanza è stato messo in risalto come debba ritenersi accertato, con sentenza emessa dalla Sez. 7^ del Tribunale di Milano, che l'incontro avvenne il 21 luglio 1996, giorno in cui il RA si trovava in Calabria invitato ad una festa di battesimo, come risulta in atti;
tale circostanza viene smentita dal SA che riferisce che l'incontro ci fu il 13 luglio 1996, dichiarazione che viene recepita dai giudici d'appello, i quali la ritengono verosimile, ipotizzando che il RA quel giorno si sia fatto sostituire da un collega presso l'ospedale dove lavorava, respingendo la richiesta di rinnovazione dibattimentale per accertare le liste dei passeggeri in partenza dallo scalo reggino con destinazione Milano.
E - Riguardo alla posizione di TO, viene evidenziata l'inverosimiglianza del fatto a questi addebitato, sulla base della dichiarazione resa dal UZ che avrebbe riferito di essersi recato da Milano ad Africo per incontrare il cognato, IC EO, e lo stesso TO per lamentarsi degli ordinativi di eroina. Su questo tema centrale la sentenza sarebbe carente, omettendo di offrire valide risposte alle deduzioni contenute nei motivi d'appello in cui si richiamano le dichiarazioni rese da PA RI in relazione all'episodio dell'incontro avvenuto nella sua abitazione nell'aprile del 1996 tra UZ, il figlio EO e il cognato IC. Peraltro, mancherebbero i riscontri alle dichiarazioni di UZ circa la presenza del TO a Modena. Sotto altro profilo si contesta la valorizzazione che la sentenza ha fatto della lettera spedita dal UZ al TO, rilevando che lo "strappo" della lettera da parte di quest'ultimo dimostrerebbe il suo mancato coinvolgimento nella vicenda, perché, altrimenti, si sarebbe interessato per cercare di conciliare le due opposte esigenze, favorire UZ ed evitare le conseguenze a carico di RR. Su questo punto si ritiene che la sentenza no abbia correttamente valutato il significato della condotta tenuta dal TO, che strappa la lettera ricevuta dal UZ.
3.9. Infine, con l'ultimo motivo del ricorso riguardante il RA si deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con conseguente difetto di motivazione, in quanto la sentenza avrebbe desunto la partecipazione del RA all'associazione dedita al traffico di droga da elementi di prova inesistenti, quali la cessione di partite di sostanza stupefacente di cui non vi è menzione nelle imputazioni. Inoltre, la sentenza non indica in base a quali prove vi sia la dimostrazione dell'esistenza di un accordo associativo ovvero di una organizzazione con carattere di stabilità.
4. In data 30 gennaio 2008 sono stati depositati motivi aggiunti nell'interesse di PE RA da parte dell'avvocato AN Managò, con cui si ribadiscono i motivi già proposti nel ricorso. In particolare, si sottolinea come le dichiarazioni rese dal SA avrebbero dovuto essere qualificate correttamente come de relato ed essere sottoposte ad una stringente e prudente valutazione, precisando che nel caso di specie, le notizie sarebbero state apprese dal coimputato AB ER.
5. In data 1 febbraio 2008 l'avvocato Mario Santambrogio ha depositato motivi nuovi nell'interesse di GI TO, che però ribadiscono motivi già presentati nel ricorso originario. MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Sono infondati i motivi con cui si sostiene, sotto diversi profili, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da NA UZ.
6.1. Per quanto riguarda il primo motivo, con cui si assume che il collaboratore avrebbe dovuto essere sentito nelle forme del 210 c.p.p. anziché ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., a parziale rettifica di quanto sostenuto nella sentenza d'appello si rileva che i ricorrenti non hanno alcun interesse a censurare tale scelta, in quanto il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni sarebbe stato lo stesso anche se si fosse attivato il meccanismo di cui al citato art. 210 c.p.p. e tenuto conto del fatto che unico soggetto a potersi dolere del fatto di essere stato sentito nella qualità di testimone assistito è il solo dichiarante, NA UZ, stante la sostanziale parificazione alla posizione del testimone, con conseguente obbligo di dire la verità.
6.2. Per le medesime ragioni deve ritenersi del tutto infondato il motivo con cui si lamenta che il UZ, quale teste assistito, non sia stato avvertito della facoltà di non rispondere. Peraltro, i giudici d'appello hanno evidenziato come nel corso dell'esame il presidente del collegio abbia invece fatto presente tale facoltà. In ogni caso, nessuna irregolarità deriva dal fatto che il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere solo in relazione a determinate domande.
6.3. In ordine al terzo motivo, si rileva come in tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il grado della prova richiesta va individuato dal giudice in concreto, secondo uno standard probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna (Sez. 6^, 23 marzo 2005, n. 26904, Iannizzi). Nella specie, i giudici di merito hanno evidenziato l'esistenza di intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori fanno riferimento alle possibili conseguenze negative cui poteva condurre l'atteggiamento collaborativo del dichiarante, alludendo anche a pericoli per la sua incolumità. Il ricorso al meccanismo di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 appare ampiamente giustificato, in quanto fondato su elementi concreti e motivato in maniera del tutto coerente, con la conseguenza che, trattandosi di motivazione immune da vizi logici, non può essere censurata in sede di legittimità. Inoltre, del tutto irrilevanti appaiono le critiche rivolte alla sentenza in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento in capo al UZ dello status di collaboratore.
6.4. Infondato è anche il quarto motivo. Correttamente i giudici d'appello hanno escluso che UZ fosse titolare della facoltà di astensione, in quanto parente del TO. Dalla sentenza impugnata risulta che GI TO fosse il figlio di PE, la cui sorella ha sposato UZ: si tratta, pertanto, di un affine di terzo grado e tale grado di affinità non è compreso tra quelli indicati dall'art. 307 c.p., u.c., rilevanti ai fini della facoltà di astensione. Inoltre, nessun rapporto di parentela o di affinità è risultato avere con il RA.
6.5. La questione posta con il quinto motivo è stata già affrontata e risolta da questa Corte in relazione ad altro troncone della medesima vicenda processuale (Sez. 1^, 17 gennaio 2006, n. 12557, Brancatisano + 4): proprio in relazione alle medesime dichiarazioni si è sostenuto che nessun rilievo può avanzarsi in ordine alle loro modalità di assunzione, in quanto non era ad esse applicabile il disposto di cui all'art. 64 c.p.p., commi 3 e 3 bis e, inoltre, perché si trattava di dichiarazioni ribadite in sede dibattimentale. In particolare, il fatto che le dichiarazioni fossero state sottoposte al vaglio dibattimentale ha portato i giudici ad escludere, correttamente, ogni ipotesi di inutilizzabilità delle stesse, pur se rese senza gli avvertimenti di cui al nuovo art. 64 c.p.p., trattandosi di atti compiuti prima dell'introduzione del relativo obbligo e non trovando applicazione la disposizione di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, che prevede l'obbligo di rinnovazione solo per gli atti dichiarativi resi in fase di indagine preliminare.
6.6. Infondato è pure il sesto motivo, in quanto il mancato deposito, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte, non determina la inutilizzabilità dei relativi risultati, in quanto - come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado - tale sanzione processuale non è prevista degli artt. 270 e 271 c.p.p. (Sez. 6^, 23 aprile 2004, n. 26010, Loccisano).
6.7. Infondato è anche il settimo motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p., assumendo la nullità dell'atto di ricognizione eseguito nei confronti del RA. Al riguardo si osserva che, in tema di ricognizioni personali, l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità ne' di inutilizzabilità dell'atto (Sez. 2^, 26 settembre 2007, n. 38619, Romano).
7. Con gli altri motivi i ricorrenti propongono, principalmente, una serie di critiche alla motivazione della sentenza impugnata, contestando le fonti d'accusa.
7.1. In primo luogo viene sostenuta la manifesta illogicità della sentenza per avere ritenuto l'attendibilità del UZ. Invero, si tratta di censure che attengono al merito della valutazione elaborata dai giudici di primo e di secondo grado e che in questa sede non possono neppure essere prese in considerazione, in quanto il giudizio circa l'attendibilità del collaboratore è supportato da una ampia e logica motivazione. In particolare, la sentenza d'appello spiega le ragioni che avrebbero spinto UZ NA alla collaborazione, individuandole nel comportamento del TO, che oltre ad aver messo in pericolo la vita del figlio EO, "trattenuto" a Londra, aveva determinato l'incrinatura dei rapporti con i "RI", cioè con i fornitori della droga poi sequestrata, determinando responsabilità di ordine patrimoniali nei loro confronti.
7.2. Con riferimento alla posizione di GI TO, imputato dell'episodio di acquisto e detenzione di un grosso quantitativo di eroina, la sentenza fonda il proprio giudizio di colpevolezza innanzitutto sulle dichiarazioni accusatorie di UZ e di SA, che ritiene reciprocamente riscontrate. È UZ che indica in GI TO e in EO IC i "committenti- destinatari" dei 22 chilogrammi di eroina, successivamente sequestrati al RR;
UZ viene a conoscenza dell'intera operazione e del coinvolgimento del figlio EO durante l'incontro svoltosi a Piazzale Cadorna con AB e con SA;
successivamente acquisisce da FF, cioè dal referente dei TO in Lombardia, ulteriori notizie, venendo a sapere che la droga era stata consegnata al RR in qualità di emissario di EO IC e di GI TO, ultimi destinatari dello stupefacente;
quindi UZ si reca ad Africo dove contatta direttamente IC e TO, ricevendo "fredde" assicurazioni circa la soluzione della vicenda riguardante il figlio EO, "sequestrato" a Londra.
I giudici d'appello mettono in rilievo come il racconto di UZ collimi perfettamente con quanto riferito dal SA, sebbene questi abbia offerto minori particolari: anche SA riferisce delle modalità dell'arrivo dei 22 chili di eroina e fa i nomi dei trasportatori, RR e PI, circostanza quest'ultima che risulta puntualmente riscontrata, dal momento che il primo è stato sorpreso a bordo della sua autovettura con la droga e il convolgimento del PI risulta da un riscontro della polizia giudiziaria.
Inoltre, la sentenza da una ragionevole spiegazione del perché LE SA non abbia menzionato il nome di TO GI: a differenza di NA UZ, che è un elemento di spicco nell'ambito delle cosche calabresi, il SA ha un ruolo gregario, per cui non poteva conoscere tutti i termini dell'operazione di acquisto dell'eroina, termini che invece ID EO confida a UZ.
Tuttavia, i giudici evidenziano un episodio riferito dal SA, che consente di collegare il quantitativo di droga a TO GI: si tratta dell'incontro avuto con EO ID, dal quale viene a sapere che alcune persone si erano recate dalla Calabria in Lombardia per ricevere lo stupefacente, ma che avevano dovuto aspettare oltre quindici giorni per entrare in possesso della droga a causa di difficoltà insorte nelle trattative. La Corte d'appello ritiene importante tale dichiarazione del SA in quanto è risultato, da un controllo dei Carabinieri, che proprio in quei giorni era presente in zona GI TO, per cui si è ritenuto che tra i personaggi venuti dalla Calabria per ritirare l'eroina vi fosse anche il TO.
Infine, un ulteriore riscontro alle accuse del UZ è quello relativo all'episodio della lettera da questi inviata a D'UÌ LV e fatta recapitare direttamente a GI TO: il fatto che la lettera, con cui si diceva al RR di cambiare la versione dei fatti, fosse stata recapitata a TO GI rappresenta, secondo i giudici, un elemento di prova ulteriore circa il pieno coinvolgimento del TO nell'episodio oggetto dell'imputazione.
Sulla base di questi elementi i giudici hanno ritenuto che "regista" e "mandante" dell'acquisto dei 22 chili di eroina fosse GI TO.
Si tratta di una ricostruzione dei fatti che si fonda su elementi concreti e si basa su una motivazione che appare logica e coerente. Si deve rimarcare che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze processuali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla manifesta illogicità o contraddittorietà risultante dal testo o da altri atti del processo. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici di appello, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che, come si è detto, non appaiono affette da alcuna illogicità.
7.3. Più complesso è il discorso in relazione alla posizione di RA, ritenuto responsabile del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74). Nell'impostazione accusatoria la partecipazione dell'imputato all'associazione viene desunta dal ruolo di mediazione esercitato per risolvere una situazione che coinvolgeva la stessa credibilità del sodalizio criminale. Il RA, indicato come il "medico ambasciatore", si sarebbe recato a Milano, come portavoce di TO PE, sia per trattare con AB ER la questione relativa al pagamento dei 22 chili di eroina fornita e successivamente sequestrata, sia per rassicurare UZ NA sulla sorte del figlio EO. L'oggetto principale della sua "missione" sarebbe stato comunque quello di risolvere il contrasto insorto con i RI ed i TO, avente ad oggetto la partita di stupefacente sequestrata, e di riavviare i rapporti eliminando l'intermediazione dei UZ, che aveva provocato disfunzioni. Tuttavia, a questa tesi non corrisponde una motivazione indenne da vizi logici intrinseci. Nelle dichiarazioni dei due collaboratori (NA UZ e LE SA), così come riportate e valutate nella sentenza, emergono una serie di contraddizioni, puntualmente dedotte dal ricorrente, alle quali i giudici non hanno offerto risposte esaurienti.
Innanzitutto, nella ricostruzione della sentenza l'incontro con NA UZ sembrerebbe avere avuto ad oggetto soprattutto la situazione del figlio EO, trattenuto in ostaggio dai RI in Inghilterra: si tratta di un elemento di prova valorizzato dai giudici di merito, ma che non trova una immediata relazione con la partecipazione del RA all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e che, inoltre, appare poco chiaro dal momento che è risultato che EO UZ avesse già fatto ritorno in Italia al momento dell'incontro.
Ma l'aspetto della motivazione che rivela un approccio logico censurabile attiene alla questione della presenza a Milano di RA il 13 luglio 1996 all'incontro con LE SA e AB ER.
Secondo i registri dell'ospedale risulta che il RA ha lavorato la notte del 12 luglio;
il giorno 13 luglio ha svolto il turno fino alle ore 10; ed è stato in pronta reperibilità dalle 14 alle 20 dello stesso giorno. Il ragionamento compiuto dai giudici di secondo grado, per giustificare la compatibilità del viaggio a Milano con il fatto che dai registri di turno dell'Ospedale di Melita Porto Salvo è risultato che l'imputato si trovasse a lavoro, presenta alcune incoerenze.
I giudici d'appello hanno sostenuto che "alla reperibilità del pomeriggio del sabato si poteva ovviare tramite accordi tra colleghi"; inoltre, hanno escluso la necessità di accertare se fosse stato pagato il lavoro di pronta reperibilità "perché i favori tra colleghi generalmente non vengono riconosciuti in busta paga ma eventualmente vengono restituiti"; hanno ritenuto inutile la richiesta di effettuare un controllo sulla lista dei passeggeri dei voli partiti da Reggio Calabria per Milano, assumendo che in quegli anni non vi erano controlli circa l'identità dei viaggiatori;
infine, hanno rilevato la mancanza della firma dell'imputato in uscita, alla fine del turno alle ore 10 del 13 luglio 1996. In sostanza, riprendendo la tesi sostenuta nella sentenza di primo grado, i giudici d'appello hanno ritenuto che le risultanze del "registro presenze" della ASL fossero compatibili con un veloce viaggio in aereo a Milano - partenza dopo le ore 10 del 13 luglio 1996 - con un pernottamento ed un rientro in automobile nel tardo pomeriggio del 14 luglio 1996 (una domenica), per riprendere il lavoro presso l'ospedale alle ore 14 del lunedì. Ma per giungere a questo risultato è stato necessario formulare una serie di ipotesi che non hanno l'avallo di alcun elemento concreto, ad eccezione della mancata firma alla fine del turno, che però non può considerarsi elemento decisivo per ritenere la presenza del RA a Milano e per fondare un giudizio di responsabilità per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. D'altra parte, le stesse dichiarazioni di SA, così come riportate nelle sentenze di merito, non consentono di colmare le lacune motivazionali evidenziate, dal momento che il collaboratore non ha riconosciuto nel RA il medico con il quale avrebbe avuto l'incontro: nel corso del dibattimento di primo grado SA ha ripetutamente accusato tale VA longo di essere il "medico ambasciatore", personaggio risultato poi del tutto estraneo alla vicenda;
solo successivamente ha riconosciuto, con grande difficoltà, il RA nel corso di un collegamento a distanza. Peraltro la difesa ha evidenziato una serie di incertezze che il SA avrebbe avuto nell'effettuare il riconoscimento, indicando tratti fisiognomici non sempre corrispondenti alla persona del RA.
Ancora: secondo i giudici "la certezza che il medico-ambasciatore fosse RA PE non è data da un riconoscimento informale (...) ma dal fatto che UZ NA lo conoscesse personalmente e che il medico incontrato da UZ fosse lo stesso visto dal SA". È questa un'affermazione illogica, in quanto la circostanza che NA UZ conoscesse personalmente il RA non è elemento che possa dimostrare che il medico incontrato dal SA fosse il RA.
Inoltre, occorre sottolineare che una volta accertato che il RA non ha partecipato all'episodio di acquisto dei 22 chili di eroina - da tale imputazione è stato infatti assolto - l'affermazione secondo cui il suo intervento era finalizzato alla ripresa dei traffici illegali con i RI non risulta assistita da elementi di prova che facciano ritenere l'imputato colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto i giudici non hanno offerto una motivazione appagante sul punto, non avendo indicato alcun contenuto sul tipo di accordo, sui tempi di consegna della droga, sulle modalità delle future operazioni, anzi potendo interpretarsi la mediazione del RA come riferita unicamente al passato e non anche al futuro, con la previsione di una serie indeterminata di reati-fine. Che l'accordo con i RI avesse ad oggetto il traffico di stupefacenti è dato per scontato, ma non appare assistito da alcuna valutazione critica o ragionamento deduttivo ovvero da elementi di prova.
8. In conclusione, per quanto riguarda la posizione di RA PE, la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi sopra evidenziati;
in ordine alla posizione di GI TO la sentenza impugnata deve essere confermata, con il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PE RA e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Rigetta il ricorso di GI TO, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008