Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 2
La lettura dei verbali di dichiarazioni assunte all'estero - mediante rogatoria internazionale e senza la garanzia del contraddittorio - ed acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art.431 cod.proc.pen. è disposta a norma dell'art.511 comma 2, cod.proc.pen.solo dopo l'esame della persona che ha reso le predette dichiarazioni, tranne che l'esame non abbia luogo per "accertata impossibilità di natura oggettiva" di assunzione del dichiarante, come previsto dall'art.111, quinto comma, della Costituzione. L'accertamento di tale impossibilità di "natura oggettiva" - tenuto conto che si tratta di eccezione alla regola generale stabilita nel quarto comma dell'art.111 della Costituzione - richiede una rigorosa verifica della regolare citazione all'estero delle persone e il controllo di un eventuale stato di detenzione e, in tal caso, l'attivazione delle procedure stabilite per ottenere la traduzione temporanea in Italia dei dichiaranti detenuti o la loro assunzione mediante rogatoria con le garanzie del contraddittorio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione, assunta in base anche alla prova dichiarativa acquisita mediante lettura, ed ha stabilito che il giudice di merito deve verificare, in virtù del principio di diritto enunciato, se l'effettivo espletamento dell'esame in dibattimento non sia possibile attraverso le predette attività di collaborazione internazionale).
La regola della partecipazione del difensore dell'indagato all'assunzione della prova in sede di incidente probatorio, con la conseguente sanzione di inutilizzabilità soggettiva della prova formatasi senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad essa interessati, - oltre a non riguardare quei soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova, o addirittura proprio sulla base di essa, siano stati raggiunti da indizi di colpevolezza - non è applicabile nell'ipotesi in cui il difensore abbia partecipato all'assunzione dell'atto, anche se all'epoca l'imputato era raggiunto da indizi di colpevolezza in ordine ad una contestazione diversa rispetto a quella, poi, definitivamente formulata in sede di rinvio a giudizio.
Commentario • 1
- 1. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2002, n. 28845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28845 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 12/04/2002
1. Dott. FULGENZI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 515
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 29772/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ZI ME, n. 29.01.1942;
GN PI LI, n. 13.09.1945;
SI TO, n. 23.01.1960;
TR UR, n. 30.03.1947;
avverso la sentenza emessa il giorno 29.11.2000 dalla Corte d'Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. RI Fraticelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori delle parti civili, avv.ti Antonelli (per ST), Ravagnan (per ED Tre, FI e LI), Franchini (per SS e ET), Greco (dell'Avvocatura Generale dello Stato), che hanno chiesto la conferma della sentenza;
Uditi i difensori degli imputati, avv.ti Mellini (per ZI), De Blasiis e Bortone (per SI), Veneto e Paniz (per GN), D'Ascola (per TR), che hanno concluso come nei rispettivi ricorsi, l'annullamento senza rinvio nei confronti del CA perché il reato è estinto per morte dell'imputato e per l'annullamento con rinvio quanto alla D'Amato.
FATTO
Con sentenza del 07.11.1999 il Tribunale di Venezia dichiarava la responsabilità di:
- ZI ME, per due reati ex art. 453 cp., per concorso in acquisto e detenzione, al fine della messa in circolazione, di banconote contraffatte di taglio da lire 100.000 per un importo complessivo di lire 100.000.000 e lire 7.900.000, che a sua volta cedeva, rispettivamente a NI IE LI (capo 15) e a NS OH (capo 16), condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione e lire 1.200.000 di multa;
- SI TO, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 800.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 e 346, comma 2, cp., per avere, in concorso con altri, millantando credito presso pubblici ufficiali non meglio indicati e asserendo di essere in grado di comprarne i favori, ricevuto denaro, per il tramite di terzi, al fine di ottenere l'esonero dal servizio militare di ET FA e MA RO (capo 6);
- GN PI LI, per:
- (capo 1) il reato ex artt. 110 e 317 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di tenente colonnello della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, prospettando che gli accertamenti erano mirati alla individuazione di fatti di riciclaggio ed asserendo di aver rilevato varie irregolarità, con ostentazione dell'accantonamento all'uopo di fatture già riscontrate come regolari, in vista di rilevanti sanzioni e dell'estensione della verifica fiscale a tutto il gruppo De ON S.p.A., inducevano SS IE e NI IE LI, rispettivamente amm.re delegato e direttore generale della CO.GE.F. dapprima a promettere indebitamente e poi a consegnare la somma di lire 85 milioni, nonché a promettere un vantaggioso mutuo ipotecario di lire 185 milioni, future consulenze, assunzioni e alRE utilità;
- (capo 2) il reato ex artt. 110 e 317 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di tenente colonnello della Guardia di Finanza, prospettando a SS IE, liquidatore della CO.GE.F. e di alRE società del Gruppo De ON S.p.A., di riaprire verifiche fiscali nei confronti delle suddette società per far emergere irregolarità accertate e occultate nel corso della precedente verifica svolta negli anni 1990-1991, costringeva il SS dapprima a promettere indebitamente e poi a consegnare la somma tra 90 e 95 milioni di lire;
- (capo 4) il reato ex artt. 112 n. 1 e 317 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di tenente colonnello della Guardia di Finanza, prospettando a ET TT, dapprima, che a breve sarebbe stata effettuata una verifica fiscale a tutte le aziende del suo gruppo e, poi, che sarebbero state svolte indagini a tutto campo onde accertare evasioni fiscali, con i controlli su conti personali propri e di prestanomi (con parziale effettiva attivazione in tal senso) e che inolRE erano in atto indagini di natura penale con possibile emissione di ordinanza di custodia cautelare per riciclaggio e associazione di stampo mafioso, costringeva il predetto a versare denaro, in più consegne, per un importo complessivo di L. 1.850.000.000;
- (capo 9) il reato ex art. 317 cp., perché, nella qualità di tenente colonnello della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, prospettando, per il tramite di NI IE LI, a PP RO, menRE era in corso una verifica fiscale nei confronti della CO.GE.F., di cui il PP era procacciatore di affari, l'estensione della verifica a una ditta di BO TO, moglie del PP, induceva quat'ultimo dapprima a promettere e poi a corrispondere in consegne ripartite la somma di L. 1.000.000;
- (capo 10) il reato ex artt. 110 e 317 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di tenente colonnello della guardia di Finanza, prospettando a TA RI RA, dirigente amm.va della S.p.A. BASMAR, nei confronti della quale era in corso una verifica fiscale, l'estensione delle verifiche alle alRE società del gruppo ST, costringeva ST RI, presidente della Basmar, dapprima a promettere e poi a corrispondere in consegne ripartite la somma tra di L. 1.600.000.000;
- (capo 12) il reato ex art. 319 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di tenente colonnello della Guardia di Finanza in servizio presso i Comandi di Legione di Venezia, al fine del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, consistenti in ingerenze nella verifica fiscale nei confronti della Mega Arredamenti S.r.l., riceveva da AN IL BE la promessa di L. 220.000.000;
- (capo 13) il reato ex art. 319 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di tenente colonnello della Guardia di Finanza in servizio presso i Comandi di Legione di Venezia, al fine del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, nel corso della verifica fiscale nei confronti del Mobilificio Artigiano di RO AN e C. S.n.c, ricevuto dalla RO la somma di L. 50.000.000;
- (capo 20) il reato ex art.317 cp., perché, nella qualità di tenente colonnello della Guardia di Finanza, prospettando di evitare verifiche fiscali all'azienda cui veniva così assicurata "protezione", induceva FI NO a corrispondere in consegne ripartite la somma annua di L. 60.000.000;
- (capo 21) il reato ex artt. 56 e 317 cp., perché, nella qualità di tenente colonnello della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, prospettando a FA LI RO, presidente della LI S.p.A., l'estensione alla citata società della verifica fiscale già in corso nei confronti della Bises S.r.l., compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre il predetto a corrispondere la somma di L. 80.000.000, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà;
- TR UR, per:
- (capo 2) il reato ex artt. 110 e 317 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di colonnello comandante il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, prospettando a SS IE, liquidatore della CO.GE.F. e di alRE società del Gruppo De bonghi S.p.A., di riaprire verifiche fiscali nei confronti delle suddette società per far emergere irregolarità accertate e occultate nel corso della precedente verifica svolta negli anni 1990-1991, costringeva il SS dapprima a promettere indebitamente e poi a consegnare la somma tra 90 e 95 milioni di lire;
- (capo 4) il reato ex artt. 112 n. 1 e 317 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di colonnello comandante il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, prospettando a ET TT, dapprima, che a breve sarebbe stata effettuata una verifica fiscale a tutte le aziende del suo gruppo e, poi, che sarebbero state svolte indagini a tutto campo onde accertare evasioni fiscali, con controlli su conti personali propri e di prestanomi (con parziale effettiva attivazione in tal senso) e che inolRE erano in atto indagini di natura penale con possibile emissione di ordinanza di custodia cautelare per riciclaggio e associazione di stampo mafioso, costringeva il predetto a versare denaro, in più consegne, per un importo complessivo di L. 1.850.000.000, di cui L. 500.000.000 personalmente consegnate al TR;
- (capo 7) il reato ex artt. 110, 56 e 317 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di colonnello comandante il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, prospettando a NV IT e PI LO, rispettivamente amm.re delegato e presidente della Bozzola S.p.A., la possibilità di evitare verifiche fiscali alla loro azienda, cui veniva assicurata in tal senso "protezione", compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i predetti a versare denaro, non riuscendo nell'intento per il loro rifiuto;
- (capo 10) il reato ex artt. 110 e 317 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di comandante il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, prospettando a TA RI RA, dirigente amm.va della S.p.A. BASMAR, nei confronti della quale era in corso una verifica fiscale, l'estensione delle verifiche alle alRE società del gruppo ST, costringeva ST RI, presidente della Basmar, dapprima a promettere e poi a corrispondere in consegne ripartite la somma tra di L. 1.600.000.000;
- (capo 11) il reato ex artt. 110 e 319 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di comandante il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, essendo in corso una verifica fiscale nei confronti della Z.G. Mobili S.p.A. e di alRE società del gruppo facente capo a EG RI, attraverso contatti con lo stesso finalizzati a omettere o attenuare i rilievi che avrebbero comportato rilevanti sanzioni fiscali, riceveva la promessa di una somma di L. 500.000.000;
- (capo 14) il reato ex artt. 110 e 317 cp., perché, in concorso con altri, nella qualità di comandante il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Venezia, prospettando di omettere qualsiasi attività di verifica per un triennio nei confronti della ED 3 e fornendo consigli fraudolenti onde poter garantire tale risultato, induceva FI NO, dapprima a promettere e poi a corrispondere per gli anni 1995 e 1996 la somma annua di L. 100.000.000.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 29.11.2000:
- nel confermare la responsabilità del ZI, gli infliggeva la pena di anni RE di reclusione e lire 2.000.000 di multa;
- confermava la condanna del SI;
nel confermare la responsabilità del GN, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al capo 4, gli irrogava la pena di anni 9 di reclusione (pena base, in relazione ai capi 1, 9 e 21, quella per il capo 1 di anni RE e mesi sei, aumentata di mesi otto per la continuazione;
pena base, in relazione agli altri capi, quella per il capo 4 di anni quattro, aumentata di mesi dieci per la continuazione);
nel confermare la responsabilità del TR, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al capo 4, gli irrogava la pena di anni 11 di reclusione (pena base anni sette per il capo 4, aumentata per la continuazione).
Propongono ricorso gli imputati.
Il ZI lamenta:
1) violazione degli artt. 512, 512 bis e 513 cpp., nonché della legge 16.12.1999 n. 479, in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni (rilevanti per il capo 16 ma indirettamente anche per il capo 15) rese dal teste TO RI e dall'imputato di reato connesso NS PO, deducendo che:
a) - erroneamente è stata esclusa la rilevanza delle modifiche intervenute sugli artt. 512, 512 bis e 513 cpp. dopo la sentenza di primo grado, stante il loro diretto riflesso sulla valutazione delle acquisizioni processuali in correlazione al principio costituzionale dell'essenzialità della difesa in ogni stato e grado del processo;
b) - di tali modifiche si è peraltro tenuto contraddittoriamente conto allorché si è estesa l'applicabilità dell'art. 512 bis anche al cittadino italiano RI, per di più non residente all'estero ma solo ivi trattenuto perché detenuto;
c) - erroneamente è stato ritenuto, anche in riferimento all'assetto normativo anteriore alle anzidette modifiche, che, in forza del coordinato disposto degli artt. 431 e 512 bis cpp., dall'inserimento nel fascicolo del dibattimento delle rogatorie all'estero e dalla mancata comparizione delle persone che resero dichiarazioni in tale sede, deriverebbe automaticamente l'utilizzabilità delle medesime, non essendosi considerato:
c1)- che, almeno in riferimento alle dichiarazioni di NS OH, veniva in rilievo non la norma dell'art. 512 bis sibbene quella dell'art. 513, comma 2, cpp., avente carattere di specialità rispetto alla prima;
c2)- che, contrariamente a quanto assunto in sentenza, nell'impossibilità di ottenere la comparizione a dibattimento dell'RI e del OH, detenuti all'estero, ben si poteva e doveva procedere, in ossequio alle modifiche degli artt. 512 bis e 513 cpv. cpp., di carattere puramente interpretativo, introdotte dalla L. 479/99, al rinnovo, nel rispetto del contraddittorio, della rogatoria internazionale già eseguita senza tale garanzia;
c3)- che in ogni caso la lettura delle suddette dichiarazioni poteva essere consentita solo se: 1^) si fosse previamente proceduto alla corretta citazione dei dichiaranti, cosa che non risulta per il OH, per il quale manca la prova che la citazione, fatta erroneamente in qualità di testimone, fosse andata a buon fine;
2^) la impossibilità dei soggetti di comparire al dibattimento fosse sopravvenuta al momento in cui le avevano rese, laddove nella specie l'impossibilità "de qua", identificata nello stato di detenzione, era già presente in quel momento;
3^) si fosse dato puntuale conto degli altri elementi di prova già acquisiti sulla base dei quali si era deciso di accogliere la richiesta di lettura;
2) violazione dell'art. 192 cpp. in relazione all'art. 453 cp. e all'art. 606, lett. d) (rectius: "e") cpp., deducendo:
a) - con riguardo al capo 15, che la sentenza d'appello da un lato fa espressamente propria la motivazione della pronuncia di primo grado e, dall'altro sviluppa considerazioni con quella contrastanti e obiettivamente inadeguate, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della AR, in sè e in rapporto con quelle del NI, ricomponendo in particolare in modo arbitrario e contraddittorio, e con pretermissione di specifiche risultanze (quali quelle emergenti dalla deposizione del teste Von Melhem), le discrasie afferenti la datazione e le concrete sequenze dell'episodio (localizzazione in un supermercato, immissione di tutta la ingente somma in una busta, uso di un assegno della AR);
b) - con riguardo al capo 16, che la Corte di merito, non ha correttamente valutato, da un lato, il reale ruolo svolto dal ZI nella vicenda e gli elementi chiaramente indicativi della sua buona fede e, dall'altro, le obiettive circostanze che dovevano far diffidare delle dichiarazioni dell'RI;
3) violazione degli artt. 453, 455, 133 e 81 cp., 521 e 597 cpp., deducendo che la Corte d'appello, in accoglimento del gravame proposto dal P.M., ha aumentato la pena inflitta in primo grado, da un lato valorizzando impropriamente, anche ai fini dell'entità di pena per il reato base, la ripetizione degli episodi e, dall'altro, trascurando di considerare che la fattispecie delittuosa, così come contestata sin dall'origine e rimasta nel corso del processo, non corrisponde ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 453 cp., mancando al riguardo qualunque collegamento del detentore di moneta falsa col relativo fabbricante, ed è correttamente riconducibile alla meno grave previsione di cui all'art. 455 cp. Il SI lamenta:
1) vizio di motivazione, per avere la Corte di merito trascurato di valutare:
a) - il profilo della negativa personalità del chiamante in correità NI;
b) - gli altri segnalati elementi di imprecisione, confusione e sospetto presenti nel suo dire, relativi in particolare al non chiarito ammontare del compenso della consulenza bancaria sicuramente espletata dal SI per il NI, alla possibile esclusiva imputazione ad essa delle documentate somme corrisposte dal secondo al primo, al riferimento fatto dal NI alle precise annotazioni contabili riportate in una agenda mai rinvenuta;
c) - le incertezze inerenti a un manoscritto riguardante il SI rinvenuto nell'abitazione del NI;
d) - l'inverosimiglianza dell'addotta praticabilità di alterazioni e manomissioni del sistema informatico del Ministero della Difesa;
e) - la mancata coincidenza temporale fra la dazione (avvenuta nell'aprile 97) di due assegni da parte del NI al ricorrente, disinvoltamente attribuita dalla AR alla pratica di esonero del ET dal servizio di leva, e il periodo (settembre 96) in cui lo stesso ET ha dichiarato di aver saldato il suo debito col NI;
2) inosservanza dell'art. 346 cp., in relazione all'assenza in causa di vantati o accertati collegamenti con appartenenti alla P.A. disponibili alla corruzione;
3) che la Corte di merito, in violazione degli artt. 541 (rectius:
535) e 12 cpp. (che sarebbero, altrimenti, viziati di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.), ha rigettato la doglianza da lui mossa contro la condanna solidale per tutte le spese del processo inflittagli nonostante la marginalità della sua posizione.
Con motivi nuovi il SI, richiamando la circostanza, emergente dalle decisioni di merito, dell'esistenza di effettivi contatti fra il prevenuto e soggetti della P.A. cui erano realmente destinate 1 Somme richieste, ne SOttOlinè S la palese incompatibilità con la configurazione del contestato di millantato credito ex cpv. art. 346 cp., presupponente in sè la falsità e pretestuosità dell'addotta esigenza di comprare i favori del pubblico ufficiale. Nè d'altronde la situazione, come accertata in causa, consentirebbe di configurare gli esREmi del reato ex art. 346, comma 1, cp. (implicante solo la promessa mediazione presso il p.u.) o del reato di corruzione (che non risulta di fatto, neppure nei suoi presupposti minimi, posto in essere).
Anche, poi, sotto il profilo del dolo, mancherebbero elementi per affermare che l'imputato abbia inteso, seppure solo alternativamente, accettare denaro col pretesto di comprare i favori dei pp.uu., avendo egli invece finalizzato in via esclusiva tale accettazione alla effettiva corruzione dei medesimi. Ritenere in tale ipotesi che dalla mancanza di prova della avvenuta commissione della corruzione derivi automaticamente la prova della millanteria significherebbe gravare l'imputato di un onere di prova sulla finalità della sua condotta, che contrasterebbe con l'art. 27 della Costituzione. Il GN contesta, in linea generale, la qualificazione giuridica dei fatti, il valore delle chiamate in correità, l'utilizzabilita e l'attendibilità delle dichiarazioni di AR AL. Con riferimento al primo punto (gualificazione), rileva anzitutto l'insufficienza del criterio adottato dalla Corte di merito consistente nel ritenere automaticamente sussistente la concussione sulla base della sola ritenuta ingiustificatezza della prospettata estensione della verifica fiscale, laddove, essendo fra l'altro evidente che tali verifiche rientrano per legge fra i compiti degli organi accertatori, l'analisi doveva riguardare soprattutto la condotta tenuta dagli imputati (d'altronde poi contraddittoriamente considerata dalla stessa Corte).
Nel caso specifico del GN, ci sarebbe poi stato anche un vero e prorio travisamento del fatto, laddove la Corte veneta, per sottolineare il potere di sollecitare le verifiche formalmente competenti ad altri, e comunque equivocando sull'Ufficio di appartenenza, gli attribuisce la mai rivestita qualifica di Comandante del Nucleo regionale di Polizia Tributaria di Venezia. In relazione alle chiamate in correità, il ricorrente contesta anzitutto l'affermazione della Corte di merito, secondo cui costituirebbe riscontro anche la deposizione su circostanze apprese direttamente dal dichiarante, trascurando l'assenza, in tali ipotesi, dell'essenziale requisito dell'indipendenza delle chiamate, facenti più o meno tutte nella specie capo al vero "dominus" del processo, NI IE LI.
La concreta valutazione delle chiamate sarebbe poi olREmodo carente, non essendosi compiuta una disamina piena e logica dei requisiti di attendibilità (personale, intrinseca ed estrinseca) individuati dalla giurisprudenza, neppure in riferimento alla principale chiamata del NI, unica del resto ad aver ricevuto un vaglio completo e approfondito, pur se illogico e contraddittorio.
Per quanto concerne la deposizione testimoniale della AR (già compagna del NI), da un lato se ne denuncia l'inutilizzabilità, alla sREgua degli artt. 197, 210, 371 cpv. lett. b) e 526 cpp., in relazione alla circostanza, certamente influente sulla prova dei reati oggetto del giudizio, che la stessa era stata inizialmente perseguita (con successiva archiviazione, non rilevante ai fini "de quibus, nonostante la diversa opinione di Corte cost. 294/2000) per un reato di violazione di sigilli avvenuto nel contesto della vicenda CO.GE.F., e, dall'altro, se ne contesta l'attendibilità, in relazione soprattutto alla sua sREtta relazione col NI e alla riconosciuta ambiguità delle confidenze da quest'ultimo fattele. Per quanto concerne le singole imputazioni, il GN:
- in relazione al capo 2 (2^ concussione Cogef), lamenta l'assenza, nell'impugnata sentenza, di qualunque cenno alla propria personale condotta, l'arbitrarietà della qualificazione concussiva del fatto e la specifica erroneità di alcuni riscontri di ordine contabile;
- quanto al capo 4 (concussione ET), olRE al generale appunto della mancata risposta (inficiante in sè il rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado) a molteplici doglianze sollevate in appello e alla lamentata sottovalutazione del mancato rinvenimento delle somme asseritamente incassate dal GN, rileva:
- in ordine alla qualificazione giuridica, l'assoluta insufficienza, anche sotto il profilo del mancato collegamento del presunto abuso con la competenza del p.u., dell'affermazione della pacifica natura concussiva del fatto in considerazione della minaccia rivolta al ET di un possibile suo arresto per riciclaggio;
- in ordine al dolo di concorso, l'assenza di comprovati elementi sul consapevole e deliberato coinvolgimento dell'imputato nella vicenda, non bastando evidentemente allo scopo l'accertata presentazione, da parte sua, del TR al NI, e risultando del tutto apodittica l'attribuzione a lui di un ruolo di "mediazione" fra il collega e le vittime;
- in ordine alle dichiarazioni del chiamante NI, che esse sono state poste a fondamento del ritenuto concorso del GN, senza un adeguato vaglio della loro attendibilità intrinseca (in relazione anche alle doglianze formulate nei motivi di appello) e senza idonei riscontri individualizzanti, tali non potendo considerarsi le dichiarazioni (non compiutamente vagliate, in relazione anche agli specifici rilievi dell'atto di appello) del chiamante AB e quelle (intrinsecamente insufficienti) della teste AR;
- quanto al capo 10 (concussione ST), rimarca l'assenza (in relazione anche alle specifiche doglianze sollevate in appello) di un adeguato vaglio critico dell'attendibilità, soprattutto estrinseca, delle dichiarazioni del chiamante NI, poste a base, praticamente da sole (per la palese fumosità e inadeguatezza dei presunti riscontri), dell'affermazione di responsabilità, a titolo concorsuale, dell'imputato, e ritenute incongruamente prevalenti anche rispetto a ben più attendibili risultanze contrarie (dichiarazioni TA);
- quanto al capo 20 (concussione FI), censura l'inadeguatezza e l'illogicità" della valutazione della deposizione del FI, imprecisa, sicuramente inquinata dal passaggio del dichiarante dalla veste di presunto corruttore a quella del concusso, contrastante con la versione del socio PIlato, e intrinsecamente inidonea a definire in termini concussivi la condotta del GN;
- quanto al capo 1 (concussione Cogef), olRE al già ricordato errore sulla qualità rivestita dal prevenuto a Venezia e all'insufficiente considerazione delle critiche mosse in tema di responsabilità concorsuale, rileva:
- sulle dichiarazioni del NI, che non se ne è vagliata compiutamente l'attendibilità, in riferimento anche ai molteplici rilievi formulati in appello, attinenti fra l'altro a rilevanti e non chiariti contrasti delle stesse con alRE risultanze processuali;
- sulla presunta consegna del denaro al GN, che l'impugnata sentenza, olRE a non valorizzare adeguatamente la già richiamata assenza di qualunque rinvenimento di ingenti somme in possesso dell'imputato, ha ritenuto sussistente la relativa prova sulla base dei riscontri alle accuse del NI, costituiti, da un lato, da una risultanza di bilancio societario contraria all'assunto e, dall'altro, dalla deposizione del SS non specifica al riguardo;
- sulla qualificazione del fatto, che si è dato incongruo rilievo alla presunta, e certamente insussistente, irregolarità delle c.d. fatture infragruppo, trascurando l'assenza di specifici contegni concussivi ascrivibili al GN e respingendo apoditticamente la prospettazione difensiva di una millanteria del NI;
- quanto al capo 9 (concussione PP), sottolinea ancora una volta l'assenza di riscontri alle accuse dell'isolato NI, la mancata prova della percezione di denaro da parte del GN, il mancato vaglio della prospettazione difensiva di una millanteria del NI;
- quanto ai capi l2 e 13(corruziooni AN e RO), ribadisce la mancanza di un compiuto vaglio dell'attendibilità del NI, in relazione in particolare ai segnalati contrasti con la deposizione AN (per il capo 12) e con le dichiarazioni AB, RO e AR (per il capo 13);
- quanto al capo 21 (tentata concussione LI), rileva la mancata adeguata valutazione delle incongruenze delle varie risultanze testimoniali, segnalate nell'atto di appello anche ai fini di una più corretta qualificazione del fatto, e l'apodittica conclusione sull'esistenza dell'elemento soggettivo del reato. Da ultimo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati commessi nel periodo anteriore al suo trasferimento a Udine e quelli commessi nel periodo successivo, rilevando che la addotta motivazione della diversità del contesto e delle funzioni svolte contrasta con le affermazioni della abitualità delle condotte concussive e della sostanziale indifferenza delle specifiche competenze rivestite. Hanno presentato memoria contro il GN le parti civili ET, VA LI e FI NO.
Il TR propone vari motivi.
Col primo motivo deduce violazione dell'art. 442, comma 2, cpp. in relazione al rigetto, confermato in appello, della richiesta di rito abbreviato, siccome illegittimamente basato, da un lato, sulla asserita rilevanza della testimonianza del RE, e, dall'altro, sulla mancata trasmissione al GUP di tutti gli esiti della rogatoria internazionale.
Quanto alla deposizione RE, essa sarebbe invero, secondo il ricorrente, del tutto marginale.
Quanto alla incompleta trasmissione degli esiti della rogatoria, si osserva nel ricorso, da un lato, che trattasi di circostanza attinente non ad esigenze di verifica dibattimentale bensì al compimento di un mezzo di prova già esperito in sede di udienza preliminare e che avrebbe al più legittimato un rinvio della medesima e, dall'altro, che non risulta dimostrato l'effettivo utilizzo ai fini della decisione dei predetti esiti successivamente acquisiti.
Nè, infine, alcun rilievo legittimante il diniego in questione poREbbe attribuirsi alla circostanza della interdipendenza delle varie posizioni degli imputati, essendo al riguardo prevista espressamente dalla legge la separazione dei procedimenti. Col secondo motivo il TR lamenta violazione degli artt. 4037 191, 398, comma 3, 178, lett. c) e 180 cpp., in relazione alla circostanza che le prove oggetto degli incidenti probatori, che sarebbero per questo inutilizzabili e nulle, vennero assunte quando al prevenuto era contestata, non la concussione, per la quale fu poi rinviato a giudizio, bensì la corruzione, che integra, rispetto alla concussione, non (solo) una diversa qualificazione, come ritenuto dalla Corte d'appello, ma un fatto ontologicamente diverso. Quanto poi allo specifico incidente in cui vennero escussi il NI e lo AB, vi sarebbe inutilizzabilità e nullità anche in conseguenza del mancato deposito, in violazione del comma 3 dell'art. 398 cpp., di alcuni interrogatori e di alcuni memoriali dei due collaboranti.
Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 375, comma 3, 416, comma 1 e 178, lett. b) e c), cpp., in relazione alla circostanza (eccepita in primo grado e nell'atto di appello) che la richiesta di rinvio a giudizio e il conseguente decreto dispositivo del giudizio, che sarebbero perciò affetti da nullità, non furono preceduti dall'interrogatorio del TR sulle contestazioni di concussione come riformulate nel procedimento rispetto a quelle originarie di corruzione, non potendosi al riguardo, come già osservato, parlare solo di mera riqualificazione giuridica dei fatti. Col guarto motivo si deduce la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alle parti della pronuncia di primo grado alle quali, benché gravate da specifici motivi di gravame, la Corte d'appello ha ritenuto di fare un mero rinvio "per relationem". Col quinto motivo il TR contesta la qualificazione giuridica dei reati, ritenuti di concussione, anziché di corruzione passiva, in relazione sia al fatto che la circostanza della minacciata estensione della verifica fiscale, ritenuta decisiva dalla Corte veneta, dette luogo, per i privati che si risolsero per questo a pagare, all'illegittimo vantaggio (integrativo, secondo l'ottica della stessa sentenza, del delitto corruttivo) di evitarla, sia al protrarsi nel tempo (tipico anch'esso della corruzione e ricorrente nei casi di specie) dell'illecito rapporto di scambio. Si sottolinea poi in particolare, con riferimento all'episodio di cui al capo 2), olRE all'improprietà di ritenere dannosa in sè per l'azienda una verifica fiscale, la mancata considerazione degli elementi chiaramente indicativi di una trattativa intercorsa fra le parti, e, con riferimento all'episodio di cui al capo 4), olRE alla mancata risposta a molteplici doglianze formulate in appello e al contrasto ricostruttivo con la sentenza di primo grado, che la Corte di merito considera decisivo un minacciato arresto per riciclaggio, configurante invece un uso del potere volto a fini illeciti, proprio della corruzione, e valorizza alREsì impropriamente la minacciata estensione della verifica al conto corrente Piccoli, non integrante un episodio autonomamente contestato e relativa comunque a una contabilità in nero.
Col sesto motivo si lamenta la mancata motivazione sull'aggravante del numero delle persone ex art. 112 n. 1 cp., contestata per la concussione ET (capo 4), in relazione agli specifici rilievi, formulati in appello, circa la posizione e il ruolo dello AB e la connessa assenza del requisito numerico, anche sotto il profilo dell'alternanza.
Col settimo motivo si denuncia la manifesta illogicità della sentenza, che, dando una valutazione sdoppiata degli elementi di cui all'art. 133 cp., da un lato, ha riconosciuto le attenuanti generiche sulla base della incensuratezza e della carriera pregressa del prevenuto e, dall'altro, ha inflitto una pena assai severa alla sREgua della gravità del reato.
Con l'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 194 e 192, comma 3, cpp., per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità dell'imputato per la c.d. 2^ concussione OG (capo 2), solo in base alle dichiarazioni della parte offesa SS (essendo "de relato" quelle del NI e della AR), senza effettuarne il necessario rigoroso vaglio critico, in relazione anche alle riconosciute incertezze che le contrassegnano e alle risultanze contrarie emerse.
Con il nono motivo il TR si duole della violazione degli artt. 192, comma 3, cpp. e 56 e 317 cp., in relazione alla tentata concussione NV (capo 7), per la quale la chiamata in correità del NI, olRE che smentita da risultanze contrarie (denunciate in appello e non prese in considerazione), sarebbe del tutto priva di riscontri, tale non potendo ritenersi, per la sua non specifica riferibilità al fatto, la circostanza, riferita dalla AR, della consegna da parte di TR al NI di un elenco di aziende sottoposte a controllo, da utilizzare a fini concussivi, che, inolRE, limiterebbe in ogni caso la compartecipazione del prevenuto (poi rottosi col NI) a una fase meramente preparatoria del delitto, inidonea a integrare gli esREmi del tentativo punibile. Col decimo motivo si denuncia travisamento del fatto e/o violazione degli artt. 319 e 322 cp. e 521 cpp., in relazione all'episodio EG (capo 11), che, da un lato, la Corte di inerito, in contrasto con la formale contestazione, avrebbe del tutto arbitrariamente ricostruito (se non anche, e inammissibilmente, inteso riformulare) in termini di concussione, e, dall'altro, la sentenza del Tribunale (cui quella di appello integralmente si richiama) avrebbe ritenuto dimostrato sulla base di una indicazione del NI, non compatibile con lo sviluppo delle sue relazioni con il prevenuto quale pacificamente delineato in sede di merito, e di una interpretazione illogica e arbitraria della trattativa intercorsa a casa del GN, nonché, comunque, in termini tali da limitare la ipotetica partecipazione del prevenuto a una fase ben anteriore a quella idonea a integrare gli esREmi di una qualunque fattispecie delittuosa, tenendosi anche conto dell'incidenza in materia della nuova formulazione dell'art. 322 cp. Con l'undicesimo e ultimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla concussione FI (capo 14), che la sua responsabilità, in violazione dell'art. 192, comma 3, cpp., sarebbe stata affermata in base alle sole dichiarazioni del collaborante NI, prive di riscontro individualizzante, tale non potendosi considerare ne' l'incontro (attinente ad altro episodio) fra la TA e il GN, ne' quanto riferito dal FI sulle frasi profferite dal NI in occasione di una cena fra loro e il GN, che anzi dimosRErebbero in positivo (secondo inutilmente segnalato in appello) che ad appropriarsi del denaro era stato solo il NI. La parte civile ET TT ha presentato una memoria nella quale ha contestato, per quanto la riguarda, il ricorso del TR, rilevando, in modo particolare:
- quanto ai denunciati vizi dell'incidente probatorio, e relative conseguenze processuali:
- che, nel caso del capo 4, riguardante il ET, al TR fu sin dall'inizio contestata la concussione, ne' alcun riflesso sulla posizione dell'imputato ha la circostanza che al ET fu originariamente contestato il delitto di corruzione;
- che eventuali vizi afferenti le dichiarazioni del NI e dello AB sono superati, almeno per il NI, dal fatto che lo stesso ha reso ampie e compiute dichiarazioni anche in dibattimento;
- quanto alla contestata motivazione "per relationem", che il giudice di seconde cure ne ha fatto un uso corretto e rispettoso degli obblighi spettantigli per legge, dando conto delle doglianze formulate dal prevenuto e delle ragioni della loro infondatezza;
- quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che del tutto correttamente lo stesso è stato ricostruito e definito in termini di concussione, ne' ovviamente sono proponibili in questa sede prospettazioni dirette a una diversa interpretazione, sul piano fattuale, delle risultanze probatorie.
A tale memoria ha replicato la difesa del TR, negando di aver sollevato censure in fatto, insistendo nelle sue tesi sull'illegittimo uso della motivazione "per relationem" e sulla qualificazione del fatto, e sottolineando, quanto ai vizi dell'incidente probatorio, che non può non essere considerata anomala la circostanza che il ET, inizialmente accusato di corruzione attiva, assunse poi l'opposta qualità di persona offesa nella concussione perpetrata dal TR.
Con motivi nuovi la difesa dell'imputato, in base alle disposizioni del comma 1 dell'art. 696 cpp., come novellato dall'art. 9 della legge 05.10.2001 n. 367, e del comma 1 dell'art. 729 cpp., come novellato dall'art. 13 della legge 05.10.2001 n. 367, applicabili, in forza dell'art. 18 della L. 367/2001, anche agli atti già assunti anteriormente all'entrata in vigore della detta legge, ha eccepito l'inutilizzabilità dei documenti acquisiti per rogatoria internazionale dalla Svizzera, in quanto non conformi, per la mancanza di certificazione di conformità e per le modalità dirette di acquisizione, a quanto disposto, rispettivamente, dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 24.04.1959.
DIRITTO
UZ EO
Il ricorso del ZI è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Della questione relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'estero dall'RI e dal OH parlano la sentenza del Tribunale a p. 384 e quella di appello a p. 27 s.
Entrambe richiamano l'art. 431, lett. d), cpp., che prevede (nella versione anteriore alla L. 479/99) l'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria.
Il Tribunale richiama alREsì in via del tutto subordinata, per il OH, l'art. 512 bis cpp. (sempre nella versione anteriore alla L. 479/99), laddove prevede la lettura delle dichiarazioni comunque rese
(e, quindi, secondo il Tribunale, anche se non tramite rogatoria) dal cittadino straniero residente all'estero, se la persona non è stata citata, e, per l'RI, l'art. 512 cpp., laddove prevede la lettura delle dichiarazioni predibattimentali comunque rese (e, quindi, secondo il Tribunale, anche se non tramite rogatoria), ove per fatti imprevedibili (quale nella specie la detenzione all'estero del soggetto), ne sia divenuta impossibile la ripetizione. La Corte d'appello, pur escludendo l'applicabilità "ratione temporis" dell'art. 512 bis cpp. come novellato dalla L. 479/99, di fatto lo applica, riferendolo all'RI, nella parte che prevede la lettura delle dichiarazioni rese da persona (e non più solo da "straniero") residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale, se la persona, citata, non è comparsa, e ritiene poi comunque sussistente nella specie (in relazione al ripetuto inutile tentativo di ottenere la presenza dell'RI e del OH e all'impossibilità di conseguirla coattivamente per il loro "status" di detenuti all'estero) la condizione, di cui all'ultima parte dell'articolo stesso, dell'assoluta impossibilità dell'esame dibattimentale dei soggetti in esame.
La Corte stessa esclude poi, da un lato, l'applicabilità del comma 2 dell'art. 513 cpp. nella parte in cui si prevede la disposizione, su richiesta di parte, della rogatoria internazionale per le persone di cui all'art. 210 cpp., rilevando il già avvenuto espletamento della rogatoria stessa, e, dall'altro, la rilevanza del fatto che il OH fu erroneamente citato come testimone, non essendo lo stesso stato sentito, non senza sottolineare, infine, che l'utilizzabilità degli atti delle rogatorie fu dichiarata all'ultima udienza dell'istruzione dibattimentale e che, all'atto della loro produzione da parte del P.M., nulla fu eccepito dal difensore del ZI. Ciò premesso, in primo luogo si osserva che, in sede di giudizio di primo grado, legittimamente fu disposta l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese a seguito di rogatoria dall'RI e dal OH, a sensi delle disposizioni, quali allora vigenti, degli artt. 431, lett. d), e 511 cpp., tenuto conto, olRE e più che dell'espletato tentativo di ottenere la presenza dei predetti, del fatto, riportato nella sentenza di appello e rilevante in particolare ai fini della previsione di cui al comma 2 del cit. art. 511, che all'acquisizione dei menzionati verbali non vi fu opposizione da parte della difesa.
Chiaramente non applicabile in via diretta nella specie, in quanto introdotta dopo la chiusura del giudizio di primo grado e l'avvenuta acquisizione rituale, secondo quanto sopra precisato, delle dichiarazioni "de quibus", è la disposizione dell'art. 512 bis cpp., quale novellata dall'art. 43 della L. 479/99, in correlazione con la parallela novellazione dell'art. 431 cpp., ove si è, con la riformulazione delle lettere d) ed f), sensibilmente circoscritta (rispetto alla lata previsione della lett. d del previgente art. 431) la possibilità di inserire nel fascicolo del dibattimento verbali assunti all'estero mediante rogatoria.
Sicuramente si pone peraltro nella specie il problema della compatibilita1 della applicata disciplina degli artt. 431, lett. d), in riferimento ad atti assunti fuori del contraddittorio, e 511, comma 2, cpp., quale vigente anteriormente alla L. 479/99, con i principi di cui all'art. 111 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 23.11.1999 n. 2, dichiarati espressamente applicabili in sede di merito ai procedimenti in corso dall'art. 1 del D.L. 07.01.2000 n. 2, conv. nella L. 25.02.2000 n. 35, vigente all'epoca dell'emanazione della decisione impugnata e integrante quindi la "regula juris" di riferimento a sensi del comma 3 della L. 01.03.2001, n. 63. Al riguardo deve osservarsi che al riconoscimento, di cui al comma 1 del nov. art. 111, del diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare le persone che lo accusano, e all'affermazione, di cui al primo periodo del comma 4 dello stesso articolo, del principio della formazione della prova nel contraddittorio, si accompagna la previsione, contenuta nel successivo comma 5, della regolazione per legge dei casi di formazione della prova non in contraddittorio "per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita". Ora, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 511 cpp., secondo cui la lettura di verbali di dichiarazioni (inseriti nel fascicolo per il dibattimento a sensi dell'art. 431 cpp.) è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, si presta indubbiamente, per come interpretata dalla giurisprudenza, e in riferimento alla ipotesi (ricorrente nel caso di specie) dei verbali assunti in rogatoria senza le garanzie del contraddittorio, a consentire l'ingresso nel giudizio di prove formate non in contraddittorio, anche al di fuori delle condizioni previste dal comma 5 del nov. art. 111 Cost. Ove infatti l'esame della persona in questione sia richiesto ed effettivamente avvenga, se da un lato può considerarsi soddisfatta l'esigenza di cui al comma 3 dell'art. 111 Cost., dall'altro resta comunque il fatto che l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni avviene senza le anzidette condizioni di cui al cit. comma 5. Ove invece l'esame sia richiesto e non avvenga, il rispetto di tali condizioni non è automaticamente garantito, non richiedendosi per l'acquisizione dei verbali, secondo la tradizionale interpretazione della norma codicistica, una situazione di oggettiva impossibilità di audizione del dichiarante. Si tratta quindi di verificare, in tali ipotesi, se in concreto tale oggettiva impossibilità vi sia stata o meno, risultando, solo in caso affermativo, legittima l'acquisizione alla luce dei nuovi canoni costituzionali.
Nè, ove il mancato esame non sia stato preceduto da una richiesta avanzata (solo o anche) dall'imputato, si può parlare di "consenso" conforme al disposto di cui al comma 5 del nov. art. 111 Cost., considerato che, nelle condizioni date, l'imputato non può scegliere se consentire o meno all'acquisizione, ma solo se avvalersi o non della facoltà di audizione, ferma restando, indipendentemente dalla sua volontà, la detta acquisizione.
Ciò chiarito, rilevasi che nella specie la Corte di merito ha ritenuto (sia pure nel riferimento subordinato ed erroneo alla previsione dell'attuale art. 512 bis cpp.) che sia di fatto sussistita l'impossibilità dell'esame in contraddittorio in base al rilievo che l'LI e il OH erano detenuti all'estero e, benché citati e malgrado ripetuti tentativi per ottenerne la presenza, non comparvero ne', in quella situazione, era possibile ottenerne coattivamente la comparizione.
Tale motivazione non soddisfa però il rigoroso parametro dell'accertata impossibilità di natura oggettiva posto dal comma 5 del nov. art. 111 Cost., che è l'unico a cui si deve fare autonomamente riferimento nella causa "de qua", chiusasi in primo grado sotto la normativa anteriore alla novellazione costituzionale (con conseguente preclusione dell'applicazione diretta delle modifiche ordinarie delle norme processuali, presupponenti, secondo quanto già detto, la perdurante pendenza del primo grado), e protrattasi in appello nell'ambito di tale novellazione, immediatamente applicabile in sede di merito a sensi dell'art. 1 del D.L. 07.01.2000 n. 2, conv. nella L. 25.02.2000 n. 35. L'accertamento della detta impossibilità richiedeva infatti, olRE a una puntuale verifica del buon fine della citazione (contestato dal ricorrente in riferimento al OH), il preciso controllo sullo "status" dei soggetti, onde acclarare la durata della loro reclusione in relazione ai tempi, anche in grado di appello, del procedimento, e la valutazione in concreto sulle iniziative e sulle possibilità effettive di espletare l'esame in questione attraverso gli strumenti della collaborazione internazionale, quali in particolare la traduzione temporanea dei soggetti in Italia o la loro assunzione per rogatoria con garanzia del contraddittorio.
A proposito di tale ultimo mezzo, deve sottolinearsi come, ai fini in discorso, sia del tutto improprio il rilievo della Corte di merito circa il già avvenuto espletamento della rogatoria, posto che la stessa era stata effettuata senza il rispetto del contraddittorio. Circa poi il richiamo difensivo al cpv. art. 513 cpp., si osserva che lo stesso, da un lato, è ultroneo, per quanto sopra detto, in riferimento alla riconosciuta esigenza di verificare comunque nella specie, ai fini del riscontro dell'impossibilità di cui al comma 5 del nov. art. 111 Cost., la percorribilità della rogatoria garantita, e, dall'altro, presuppone un ambito normativo distinto da quello qui ritenuto applicabile, secondo già sopra chiarito (artt. 431, lett. d, previgente alla L. 479/99, e 511, comma 2, cpp., riletti alla luce del nov. art. 111 Cost.). Alla sREgua di quanto sopra, l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del ZI limitatamente al capo 16 (riqualificata l'imputazione sub specie di art. 453 cp., per quanto si dirà "infra", nell'esame del terzo motivo), con rinvio al giudice di merito, che, ai fini della eventuale acquisizione dei verbali delle dichiarazioni predibattimentali dell'RI e del OH, dovrà effettuare le verifiche e farsi, occorrendo, carico dei previ adempimenti necessari a legittimarla, secondo le precisazioni sopra esposte.
L'annullamento non coinvolge anche il capo 15, posto che la motivazione al riguardo risultante dalla coordinata lettura delle due sentenze di merito, olRE a resistere alle censure mosse (sul capo stesso, risultando invece assorbite dall'accoglimento del primo motivo quelle sul capo 16) col secondo motivo di ricorso (stante la congrua spiegazione data in ordine alle denunciate discrasie istruttorie, con riferimento a possibili imprecisioni di ricordo e ai differenti ruoli e interessi del NI da un lato, teso a negare un suo coinvolgimento consapevole nella vicenda, e della AR dall'altro, estranea alla vicenda medesima e priva di convincenti motivazioni al mendacio), appare autosufficiente rispetto al (pur richiamato) supporto riveniente dalla ritenuta commissione dell'analogo fatto di cui al capo 16.
Fondato appare anche il terzo motivo di ricorso, per quanto attiene alla qualificazione del fatto come contestato e descritto in motivazione, stante la pacifica assenza di qualsiasi riferimento al "concerto" di cui all'art. 453 cp. Il reato sub 15 (e il discorso è lo stesso, nei limiti in cui rileva, per il capo 16) deve pertanto essere riqualificato quale p. e p. dall'art. 455 cp. Ciò comporta che l'aumento di pena applicato in accoglimento dell'appello del P.M. (che si basava su un inadeguato apprezzamento della gravità del fatto sub specie di art. 453 cp.) perde ogni base giustificativa e la pena, per il reato sub capo 15, va riportata, in accoglimento della doglianza sollevata, a quella di prime cure di anni RE e lire 1.500.000, ridotta di un terzo per le generiche.
Tale ripristino di pena rende irrilevante la dedotta censura sulla motivazione resa in appello in ordine alla misura della pena stabilita per il reato "de quo".
In definitiva, dunque, quanto al ZI, l'impugnata sentenza deve essere:
- annullata senza rinvio limitatamente alla pena inflitta per il reato ex art. 455 cp. di cui al capo 15, così riqualificata la relativa imputazione, con rideterminazione della pena stessa in anni due di reclusione e L.
1.000.000 di multa;
- annullata relativamente al reato ex art. 455 cp. di cui al capo 16, così riqualificata la relativa imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezià. PA IO
Il primo e il secondo motivo di ricorso e i motivi nuovi del SI sono infondati.
Quanto al primo motivo (vizio di motivazione), si osserva che:
- la personalità del NI risulta adeguatamente valutata in tutti i suoi aspetti dai giudici di merito, che motivano in modo ampio, dettagliato e non illogico sulle ragioni che militano a favore della sua attendibilità (v. pp., 14 ss. sent. di pr. gr., pp. 10 ss. sent. di sec. gr.)
- le eccezioni inerenti alla consulenza sono state accuratamente esaminate, appurandosene la irrisorietà e sostanziale funzione di copertura, in una alla circostanza dirimente (anche riguardo al mancato rinvenimento della citata agenda e alle doglianze relativo all'appunto manoscritto trovato in possesso del NI) dell'accertato sicuro collegamento di compensi dati al SI con la questione del promesso esonero dalla leva;
- ai fini del reato "de quo" non conta certo il livello di credibilità della vanteria, quanto il fatto che la stessa sia stata posta in essere e con lo scopo, conseguito, di carpire denaro;
- è stato giustamente rilevato in sede di merito che le incertezze sulle date delle consegne di denaro non infirmano la accertata veridicità dei fatti contestati.
Quanto al secondo motivo (inosservanza dell'art. 346 cp.), si rileva che la vanteria di collegamenti con esponenti della P.A. è attestata esplicitamente dalla AR, menRE la effettività dei medesimi (tra l'altro contraddittoriamente accampata nei motivi nuovi e in parte, come si vedrà, emersa in causa) non è affatto richiesta per la sussistenza del reato.
L'infondatezza dei rilievi esposti con i motivi nuovi (sulla insussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, anche in particolare, sotto il profilo del dolo) deriva dal fatto che in causa sono emersi solo - stando alle sentenze di merito - indizi di un qualche contatto fra il SI e ambienti del Ministero della Difesa. Non è invece emerso, anzi è stato escluso, un qualunque accordo corruttivo, ne' sono emersi concreti tentativi in tal senso, e tanto meno che il SI, sin da quando si fece promettere il denaro per l'addotto acquisto di favori, avesse la reale ed esclusiva intenzione di destinarlo a qualche funzionario di cui già conoscesse la concreta disponibilità al riguardo.
Il dato certo è che il SI ha chiesto e ricevuto il denaro, giustificandolo con l'esigenza della addotta corruzione, e lo ha poi trattenuto, pur non avendo fornito affatto il "risultato" prospettato, e senza dare alcun ragguaglio o delucidazione sui concreti sviluppi dell'"affare". Il che dimostra che egli, quando trattò con i "promittenti", era deciso a tenersi comunque il denaro promesso, accettando così consapevolmente quanto meno la possibilità - e tanto è sufficiente per il concretarsi della fattispecie delittuosa contestata - che quanto "vendeva" fosse (come di fatto fu) mero "fumo".
Nè, all'evidenza, può in proposito parlarsi di inversione dell'onere della prova in tema di colpevolezza, posto che dall'argomentazione esposta emerge chiara la prova del dolo, quanto meno eventuale, con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di incostituzionalità della così offerta applicazione del cpv. art. 346 cp. (rispetto alla quale non può ovviamente, sul piano tecnico,
avanzarsi in senso proprio questione di legittimità costituzionale). È fondato invece il terzo motivo di ricorso (regolazione delle spese processuali).
Per il reato ascritto al SI non risulta infatti ricorrere, nel processo "de quo", alcuna delle ipotesi di connessione plurisoggettiva contemplate dall'art. 12 cpp. Il SI deve, quindi, a sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 535 cpp., essere condannato autonomamente alle spese processuali del primo e secondo grado afferenti al reato al lui ascritto e, in solido con gli altri imputati ritenuti colpevoli, alle spese di primo e secondo grado comuni ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. Le sentenze di appello e di prime cure devono pertanto essere annullate senza rinvio in conformità di quanto sopra.
Per quanto concerne il SI, quindi, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado, che va limitata alle spese afferenti al reato a lui ascritto e a quelle comuni ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. AG PI EM
Sono infondati i motivi di carattere generale dedotti dal GN. Deve invero osservarsi, con riferimento alla distinzione fra concussione e corruzione (propria), che, abbandonati il criterio dell'iniziativa (potendo, ormai anche per previsione normativa - v. art. 322, comma 3 e 4, cp. - la stessa far capo all'agente pubblico anche nella corruzione) e quello della presenza di un vantaggio illecito per il privato (ritenuto possibile anche nella concussione:
v. fra le alRE Cass. 11.12.1997, Sammarco), si è generalmente approdati (v. fra le più recenti, Cass. 13.01.2000, Lattanzio) a quello del rapporto fra le volontà dei soggetti, precisandosi che nella corruzione questo è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito (abuso come frutto dell'accordo erogatorio), ai danni della P.A., menRE nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo (abuso diretto a ottenere l'erogazione). Elemento necessariamente comune alle due figure è l'esistenza di una indebita erogazione del privato al pubblico agente. Elemento eventualmente comune (e necessario solo nella corruzione propria) è un esercizio antigiuriudico dei propri compiti da parte del pubblico agente.
Elemento, infine, discriminante fra le due figure è la presenza, nella concussione (e l'assenza, nella corruzione), di una volontà prevaricatrice e condizionante da parte del pubblico agente. Ferma la definizione, in astratto, degli illustrati criteri discretivi, va infine chiarito che la indagine e la valutazione sugli elementi che ne condizionano in concreto l'applicazione ai casi di specie, non può che costituire un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito, e sindacabile solo per manifesta illogicità della motivazione.
Ciò chiarito, e salvi gli ulteriori rilievi eventualmente opportuni in relazione alle singole imputazioni, non appare certamente censurabile il criterio, seguito dai giudici di merito per la qualificazione dei fatti contestati, che fa capo alla prospettazione, da parte del pubblico agente, della estensione delle verifiche fiscali ad aziende o soggetti diversi da quelli oggetto delle verifiche in corso, non giustificata da presupposti obiettivi e usata quindi in modo abusivo e pretestuoso per piegare la volontà del privato alle indebite pretese economiche avanzate. Quanto all'erronea attribuzione al GN di una qualifica da lui non rivestita, è evidente che ciò nulla toglie alle argomentazioni svolte sul ruolo e sui poteri reali dell'imputato nell'ambito degli uffici coinvolti nei fatti contestati.
Salvo a versificare il quadro probatorio in relazione alle singole imputazioni, va osservato, sulle doglianze relative alle chiamate in correità, che la verifica dell'attendibilità del NI, figura indubbiamente centrale nel processo, è stata condotta in modo approfondito e non illogico dai giudici di merito. I quali hanno anche illustrato le ragioni della genuinità e attendibilità delle dichiarazioni rese a riscontro (assenza di motivi di benevolenza nei confronti del NI, convergenza su aspetti di fondo, non ravvisabilità di ipotetici complotti).
La questione della dedotta "circolarltà" delle dichiarazioni sarà ovviamente esaminata, ove rilevante, in relazione alle singole imputazioni.
In ordine ai rilievi sulla deposizione della AR si osserva quanto segue.
Anche a voler, invero, ritenere, nei confronti della medesima, la dedotta sussistenza di una situazione di collegamento probatorio ex lett. b) del comma 2 dell'art. 371 cpp., correttamente la predetta è stata assunta come teste, a sensi dell'art. 197, comma 1, cpp., quale vigente all'epoca del processo di merito, considerato, sulla scorta di Corte cost. 294/2000, che la mancanza di qualsiasi previsione, nella lett. b) del comma 1 del cit. art. 197 cpp., circa la durata della relativa qualità comportava la sussistenza di incompatibilità all'ufficio di testimone soltanto nei confronti di coloro che, e per il tempo in cui, rivestivano la qualità di persone imputate o indagate di un reato collegato a quello oggetto del procedimento, con conseguente dissoluzione della correlazione qualificata nel caso (quale ricorrente nella specie) di intervenuta archiviazione del procedimento probatoriamente collegato.
Quanto alla attendibilità in generale della AR, la Corte di merito ne ha logicamente argomentato la sussistenza sulla base dell'assenza di elementi atti a supporre una volontà di compiacere le versioni del NI e dell'emersione, al contrario, di elementi a favore della indipendenza e genuinità delle sue dichiarazioni (parziali contrasti con quanto riferito dal NI, iniziale sua intenzione di non essere sentita), puntualizzando, in ordine alla denunciata ammissione, da parte della donna, che il NI fosse con lei sincero solo a metà, che tale affermazione fu in realtà riferita solo alle cose private e non anche agli "affari".
Le doglianze sollevate dal GN in ordine ai capi 2, 4, 10, 20, 1 e 21 sono infondate, posto che:
- quanto al capo 2:
- il ruolo avuto dal GN nella vicenda risulta con chiarezza dalle dichiarazioni del NI, del SS e della AR (v. p. 170 e 172 della sent. di pr. gr.);
- la qualificazione concussiva del fatto è stata nella specie congruamente motivata con riferimento non solo all'acclarata prospettazione di ingiustificata estensione della verifica fiscale a tutte le aziende del Gruppo De ON, ma alREsì con l'espressa e volgare minaccia di pesanti ritorsioni in caso di resistenza alle richieste di pagamento;
- il censurato passaggio motivazionale inerente al riscontro di ordine contabile attiene al capo 1 e non al capo 2;
- quanto al capo 4:
- la minaccia di arresto prospettata al ET per presunta attività di riciclaggio, in correlazione alle investigazioni della Guardia di Finanza e all'importante ruolo ivi rivestito dal TR, non poteva, al di là del discorso tecnico sulle dirette competenze, non apparirgli concretamente temibile;
- il ruolo del GN è precisamente indicato nelle attività di presentazione, mediazione e diretto incasso di denaro, risultanti dalle dichiarazioni del NI, dello AB e della AR;
- la Corte di merito ha confermato (in risposta ai motivi di appello), con iter argomentativo non infirmato dalle censure di ricorso, la tenuta del complessivo quadro probatorio emerso sulla vicenda, quale ampiamente illustrato, anche, per quel che qui interessa, in relazione alla posizione del GN, nella sentenza di primo grado, ove furono in particolare sottolineate le significative convergenze che corroborano l'attendibilità delle varie risultanze;
- quanto al capo 10, vanno sottolineati l'illustrata convergenza delle dichiarazioni del NI e dello AB, e l'ulteriore riscontro costituito dalle particolari circostanze in cui si verificò la visita all'imputato a Udine, alla sREgua delle quali è stata logicamente conferita preminente attendibilità alle versioni accusatorie al riguardo rese, rispetto alle diverse dichiarazioni della TA;
- quanto al capo 20, l'impugnata sentenza ha spiegato in modo compiuto e coerente le ragioni di attendibilità del FI e ha evidenziato, in relazione alla qualificazione del fatto, come il GN si fosse consapevolmente inserito nell'alveo delle condotte minacciose e "protettive" da altri poste in essere, perpetuando lo stato di soggezione del FI e volgendolo a proprio vantaggio;
- quanto al capo 1:
- l'impugnata sentenza dà conto delle discrasie, indicandone le possibili ragioni e rilevandone l'ininfluenza ai fini della attendibilità1 sostanziale del narrato del chiamante NI;
- circa la concreta erogazione del denaro il riscontro costituito dalla deposizione del SS è stato correttamente ritenuto determinante in base alle oggettive circostanze della consegna della busta, ne' a tal fine appare in sè determinante il dato aggiuntivo inerente al bilancio societario del 1990 (che, pur significativo per la sua netta differenza rispetto agli altri anni, è stato contestato come riscontro in base alla dedotta non corrispondenza temporale con gli assegni cambiati per pagare GN, risalenti ai primi mesi del 1991);
- la natura concussiva del fatto è stata logicamente argomentata con la prospettata estensione delle verifiche a tutte le aziende del Gruppo, in relazione ai temuti problemi inerenti alle cd. fatture infragruppo e, per quanto concerne in particolare il GN, con il suo utile inserimento nel "metus" già al riguardo creato;
- quanto al capo 21:
- l'impugnata sentenza ha dato atto delle contraddizioni esistenti fra le risultanze, sottolineandone la marginalità ai fini degli aspetti sostanziali della vicenda;
- sulla qualificazione del fatto e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è stata utilmente richiamata la consueta minaccia di estensione delle verifiche, condita con accentuata prospettazione dei probabili pregiudizi che ne sarebbero derivati. Sono invece fondate le doglianze sollevate in ordine ai capi 9, 12 e 13, posto che:
- quanto al capo 9, a riscontro della chiamata del NI viene indicata la dichiarazione del PP, che, da sola, non può soddisfare quanto richiesto dall'art. 192 cpp, in quanto è "de relato" dallo stesso NI;
- quanto ai capi 12 e 13, la motivazione resa dal giudice di merito non rispetta le prescrizioni dell'art. 192 cpp, in quanto:
- per il capo 12 viene richiamato il solo riscontro, impreciso e "de relato", delle dichiarazioni del AN;
- per il capo 13 vengono richiamati solo il riscontro "de relato" delle dichiarazioni dello AB, e quello non individualizzante delle dichiarazioni del RO, in un quadro probatorio caratterizzato anche dal non buon fine della presunta operazione corruttiva.
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio nei confronti del GN sui capi 9, 12 e 13.
Infondato è infine il motivo sulla continuazione.
Nel delibare sulla sussistenza dei presupposti per la continuazione fra i due gruppi di reati (anteriori e successivi al trasferimento del prevenuto a Udine), i giudici di merito hanno concluso in senso negativo, in base al corretto e logico rilievo (per nulla incompatibile con le affermazioni, comunque inserite in un contesto logistico e funzionale unitario, dell'abitualità delle condotte concussive e della irrilevanza della competenza specifica in ordine ai compiti in ordine ai quali le stesse venivano poste in essere) dell'impossibilità per il GN di prevedere, sin dall'inizio, il diverso ruolo, le modalità e i collegamenti che avrebbero caratterizzato la sua attività illecita dopo il trasferimento a Udine.
PE RO
È infondato il motivo inerente al diniego della diminuente del rito abbreviato, in base al corretto rilievo della necessità di completamento dell'acquisizione degli esiti della rogatoria internazionale, giacché il fatto che l'esperimento di tale mezzo istruttorie era comunque iniziato nella fase predibattimentale non esclude la rilevanza, ai fini della valutazione della decidibilità allo stato degli atti - necessaria all'epoca per l'ammissione al rito abbreviato -, del fatto che al momento dell'udienza preliminare detto mezzo non fosse esaurito e fosse quindi inevitabile, una volta ritenuta la necessità delle acquisizioni mancanti, passare al rito ordinario, non potendosi certo al riguardo ritenere imposto un rinvio, di durata per sè non facilmente prevedibile, della udienza preliminare, con frustrazione fra l'altro anche delle stesse finalità acceleratorie dell'optato rito speciale. Nè d'altronde, nel sistema processuale quale vigente all'epoca, l'imputato poteva dolersi che, attraverso la più o meno voluta incompletezza delle indagini preliminari ai fini della decidibilità del processo, il suo diritto a scegliere il rito abbreviato potesse di fatto risultare pregiudicato, essendo ciò insito nella stessa funzione delle dette indagini, volte in sè solo all'esercizio dell'azione penale.
Circa poi la concreta esigenza di acquisire gli esiti delle rogatorie, da valutare, come noto, secondo un giudizio "ex ante" (onde non rilevano le considerazioni relative al loro concreto non utilizzo ai fini della decisione), la Corte di merito ha fornito al riguardo (v. pp. 82 s. della sentenza) congrua e compiuta motivazione (in relazione alla necessità di riscontrare le chiamate in correità e verificare l'attendibilità delle versioni difensive). È infondato il motivo inerente all'invalidità degli incidenti probatori. La disciplina della utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con l'incidente probatorio, contenuta nell'art. 403 cpp., infatti, prevede l'inutilizzabilità delle stesse nei confronti dell'imputato solo se il suo difensore non abbia partecipato alla loro assunzione, e ciò indipendentemente dalla anteriorità o posteriorità, rispetto al momento dell'incidente, dell'emersione di indizi a suo carico, salva comunque l'utilizzabilità in caso di emersione posteriore anche alla sopravvenuta irripetibilità dell'atto. Da tale disciplina appare evidente che, se la partecipazione del difensore all'incidente in un momento in cui il (futuro) prevenuto non sia ancora stato raggiunto da indizi di colpevolezza consente l'utilizzo dibattimentale nei suoi confronti della prova così assunta, a maggior ragione ciò vale se la detta partecipazione (la cui concreta ampiezza e completezza nel caso di specie è stata specificamente sottolineata dai giudici di merito) avvenga quando l'imputato sia già stato raggiunto da indizi di colpevolezza ma con una contestazione diversa da quella che verrà poi definitivamente formulata in sede di rinvio a giudizio. Su un piano logico-sostanzialistico non può poi non osservarsi che, se da un lato la rilevanza in causa del dedotto vizio di partecipazione all'incidente probatorio presuppone necessariamente l'emersione in quella sede di profili afferenti la prova della concussione, dall'altro tale circostanza "ipso facto" implica che sui medesimi la difesa fu concretamente posta in grado di interloquire. Anche la doglianza basata, per alcuni incidenti, sul mancato deposito, in violazione del comma 3 dell'art. 398 cpp., di alcuni interrogatori e di alcuni memoriali dei collaboranti, non può trovare accoglimento.
La sentenza impugnata ha, invero, affermato sul punto (p. 54), senza ricevere specifica contestazione nel ricorso, che nella specie non venne omesso il deposito di atti ma vi fu solo un ritardo della Cancelleria nel rilascio delle relative copie.
Ora, tale situazione, pur comportante in sè una nullità a regime intermedio dell'incidente probatorio a sensi dell'art. 178, lett. c), cpp., non poteva non essere nota ai difensori nel momento in cui partecipavano all'incidente, e doveva quindi essere dedotta a pena di decadenza, a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 182 cpp., preliminarmente al suo espletamento.
Il TR avrebbe dovuto, pertanto, ai fini dell'accoglimento, sotto il profilo della tempestività, dell'eccezione in discorso, indicare con precisione nel ricorso i concreti elementi atti a comprovare il rispetto, da parte sua, del suddetto termine perentorio, non bastando evidentemente, all'uopo, alla sREgua di quanto sopra osservato, lo specifico richiamo alla formulazione dell'eccezione operata in una udienza del dibattimento di primo grado e nei motivi di appello.
È infondata l'eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio.
Anzitutto, invero, il dedotto vizio afferente la richiesta di rinvio a giudizio, ove sussistente, integrerebbe una nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cpp. e, come tale, dovrebbe considerarsi nella specie sanato, a sensi della seconda parte della lett. a) dell'art. 184 cpp., per effetto della richiesta di rito abbreviato avanzata dall'imputato in sede di udienza preliminare. Il vizio stesso, peraltro, deve essere escluso. Nell'assetto normativo vigente all'epoca, infatti, l'interrogatorio ex art. 375, comma 3, cpp. poteva avvenire in qualunque momento delle indagini ed era condotto sulla base di un invito contenente "la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute". In tale quadro è evidente che la contestazione mossa in quella sede all'indagato poteva non corrispondere a quella poi riformulata in sede di richiesta di rinvio a giudizio, senza che ciò comportasse la nullità della stessa a sensi del cpv. art. 416 cpp. È infondata la deduzione di generale invalidità della motivazione "per relationem".
Deve infatti considerarsi legittima la motivazione della sentenza di appello che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, per "ratio decidendi" ed elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, quando la loro consistenza renda superflua ogni ulteriore considerazione (Cass. up. 15.02.2000, n. 3751; up. 22.04.1999, n 7572. Resta ovviamente salva la necessità di verificare in concreto, in relazione alle singole doglianze, la congruità della motivazione risultante dalla combinazione della sentenza richiamante e di quella richiamata.
Sulla contestazione generale della qualificazione giuridica dei fatti, non può che richiamarsi quanto rilevato in sede di esame del ricorso GN, salvo ad aggiungere che chi cerca di scongiurare una verifica ingiustificata e pretestuosa "certat de damno vitando" e non "de lucro captando", e che il protrarsi nel tempo dei rapporti fra le parti non può essere considerato un sintomo favorevole all'ipotesi corruttiva, quando, come nella specie, persistano le ragioni di soggezione del privato.
Analogo richiamo va operato a confutazione delle censure sulla qualificazione degli episodi di cui ai capi 2 e 4, aggiungendo, quanto a quest'ultimo, che l'illiceità dell'abuso-mezzo è tratto tipico della concussione (menRE la corruzione propria si caratterizza per l'illiceità dell'abuso-fine) e che la questione del conto Piccoli si inseriva nell'ambito delle indebite pressioni esercitate sul ET con riferimento a possibili accuse di riciclaggio.
È inammissibile la doglianza sul vizio di motivazione in ordine all'aggravante del numero delle persone ex art. 112 n. 1 cp., posto che il punto relativo alla sussistenza dell'aggravante "de qua" non fu oggetto specifico dei motivi di appello, non potendo in tal senso interpretarsi i rilievi allora formulati - quali richiamati nel ricorso - sulla posizione e il ruolo dello AB, che si inserivano chiaramente in una cornice di generale contestazione dell'addebito, senza alcun preciso riferimento alla suddetta aggravante. È infondata la denincia di illogica applicazione dell'art. 133 cp. (derivante dalla presunta incompatibilità del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'inflizione di una pena assai severa per la gravità del reato), alla sREgua della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. up. 01.12.1988, n. 112; up. 29.10.1991, n. 2388). Non sussistono i lamentati vizi di motivazione e violazione di legge sul capo 2.
Dalla coordinata lettura delle sentenze di primo e secondo grado emerge infatti un quadro probatorio ampio e logicamente argomentato, nel quale le decisive dichiarazioni della parte offesa, nette e univoche nella loro portata accusatoria (al di là di specifici aspetti operativi rimasti imprecisati), sono corroborate da quelle del NI, della AR e del De ON.
In ordine al capo 7 le dedotte doglianze appaiono fondate. I richiamati riscontri individualizzanti alla chiamata del NI risultano infatti nella specie non rispondenti ai requisiti di concretezza postulati dall'art. 192 cpp., risolvendosi, in definitiva, nella dichiarazione della AR sulla consegna dell'elenco delle aziende, che non è in sè specificamente riferibile al fatto storico in esame. La circostanza, invece, riferita dal NI, secondo cui il TR gli suggerì di prospettare ai "minacciandi" la questione della sottovalutazione dei magazzini, che, in quanto conosciuta solo dal TR, avrebbe potuto costituire un chiaro anello di collegamento dello stesso con la vicenda, non è risultata confermata dal NV e dal PI.
Il capo 7 deve, quindi, essere annullato con rinvio nei confronti del TR.
Fondate appaiono anche le doglianze sollevate in ordine al capo 11. La sentenza della Corte di merito, letta in coordinamento con quella del Tribunale, presenta infatti al riguardo rilevanti incongruenze in ordine alla qualificazione del fatto, contestato come corruzione e considerato in motivazione come concussione, senza alcun esame della compatibilità processuale di tale modifica e senza che la stessa risulti riportata in dispositivo.
Tali incongruenze sono aggravate dal fatto che, essendosi l'elemento essenziale del delitto (considerato come concussivo) individuato nella minaccia, rivolta dal NI al EG, che i finanzieri lo avrebbero portato alla rovina, non poteva prescindersi, ai fini della configurabilità della responsabilità del TR - che proprio in quell'epoca addivenne a una rottura, non più ricomposta, dei rapporti col NI - da una precisa ricostruzione del ruolo avuto dal prevenuto quanto meno nella deliberazione di una simile iniziativa del NI. Le notizie allo stesso fornite dall'imputato sull'azienda del EG non appaiono infatti sufficienti al riguardo.
Di più, dalla versione del EG (riportata nella sentenza di prime cure) risultano contatti col GN, e non col TR, e nelle stesse dichiarazioni del NI, quali riferite dal primo giudice, l'accordo sul prezzo col EG è contraddittoriamente collocato prima e dopo l'intervento del GN nella vicenda (l'assunto che il secondo accordo riguardasse solo il versamento della prima rata appare in sè apodittico).
Alla sREgua di quanto sopra s'impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti del TR in ordine al capo 11.
È infondato il motivo attinente al capo 14.
A base dell'affermazione della responsabilità del prevenuto, infatti, i giudici di merito hanno nella specie posto, olRE alle dichiarazioni del NI, quelle (decisive per escludere la tesi della pura millanteria del NI, ribadita in ricorso sulla scorta di apodittiche interpretazioni di alcune frasi del medesimo) della stessa persona offesa FI, che ha riferito in particolare di un incontro fra lui, il NI e il TR, avvenuto con modalità significativamente singolari (analoghe a quelle del richiamato incontro fra la TA e il GN), finalizzato proprio ad escludere che il NI millantasse il falso, e dal quale apparve chiaro che egli dava i soldi ai due interlocutori.
Non possono infine trovare accoglimento le doglianze, sollevate con i motivi nuovi, in ordine alla inutilizzabilità, alla sREgua delle disposizioni del comma 1 dell'art. 696 cpp., come novellato dall'art. 9 della legge 05.10.2001 n. 367, e del comma 1 dell'art. 729 cpp.,
come novellato dall'art. 13 della legge 05.10.2001 n. 367, applicabili, in forza dell'art. 18 della L. 367/2001, anche agli atti già assunti anteriormente all'entrata in vigore della detta legge, dei documenti acquisiti per rogatoria internazionale dalla Svizzera, in quanto non conformi, per la mancanza di certificazione di conformità e per le modalità dirette di acquisizione, a quanto disposto, rispettivamente, dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 24.04.1959.
Per quanto concerne, invero, l'eccezione della mancanza di certificazione di conformità, si osserva - prescindendo da ogni discorso sulla reale portata della invocata norma della Convenzione, e ricordando che questa Corte non è istituzionalmente tenuta a esaminare d'ufficio il materiale istruttorio - che l'eccezione stessa è formulata in modo del tutto generico, non risultando indicati i documenti a cui si riferisce, quali sarebbero gli originali di cui gli stessi sarebbero copie non certificate conformi, in che cosa avrebbe dovuto consistere la certificazione di conformità di cui si denuncia l'assenza.
Circa poi l'eccezione di illegittima trasmissione diretta degli atti, deve rilevarsi - prescindendo anche qui da ogni discorso generale sulla reale portata della invocata norma della Convenzione - che fra Italia e Svizzera, in materia di commissioni rogatorie, civili e penali, vale la regola, prevista dall'art. 3 del Protocollo del 01.05.1869 concernente la esecuzione della Convenzione di stabilimento e consolare del 22.07.168 - regola fatta salva dal comma 7 dell'art. 15 della Convenzione di Strasburgo -, alla cui sREgua le Autorità giudiziarie dei due Paesi (indicate originariamente per l'Italia nelle Corti d'appello e da identificarsi oggi, in base alla stessa Convenzione di Strasburgo e in ossequio al diverso assetto costituzionale del nostro ordinamento giudiziario, in quelle procedenti) corrispondono direttamente fra loro.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio nei confronti del TR limitatamente ai capi 7 e 11.
Devono poi essere condannati, in solido fra loro:
- il TR, il GN e il SI al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile ET TT;
- il TR e il GN, al rimbordo delle spese sostenute dalle parti civili SS ER, nella doppia qualità, FI NO e ED RE Srl, ST RI e Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il GN deve alREsì essere condannato a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile FA LI RO.
P.Q.M.
visti gli artt. 615, 620 e 623 cpp., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di ZI ME limitatamente alla pena inflitta per il reato di cui all'art. 455 cp. di cui al capo 15, così riqualificata la relativa imputazione, pena che ridetermina in anni due di reclusione e lire 1.000.000 di multa;
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di SI TO relativamente alle condanne al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado, che limita alle spese afferenti al reato a lui ascritto olRE a quelle comuni agli altri reati per i quali è stata pronunciata condanna;
annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, nei confronti di:
ZI ME, in ordine al reato di cui all'art. 455 cp. di cui al capo 16, così riqualificata la relativa imputazione;
TR UR, limitatamente ai reati di cui ai capi 7 e 11 della rubrica;
GN PI LI, limitatamente ai reati di cui ai capi 9, 12 e 13 della rubrica.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Condanna il TR, il GN e il SI,in solido fra loro, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile ET TT, che liquida in Euro 3.500,00 per onorari;
somma gravata di IVA e CPA. Condanna il TR e il GN a rimborsare, in solido fra loro, le spese sostenute dalle parti civili SS ER, nella doppia qualità, che liquida in Euro 3.500,00 per onorari, FIo NO e ED S.r.l., che liquida in Euro 3.500,00 per onorari, ST RI, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari, Ministero dell'Economia e delle Finanze, che liquida in Euro 3.500,00 per onorari;
somme tutte gravate di IVA e CPA.
Condanna il GN a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile FA LI RO, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari, somma gravata di IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002