Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2002, n. 28845
CASS
Sentenza 12 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La lettura dei verbali di dichiarazioni assunte all'estero - mediante rogatoria internazionale e senza la garanzia del contraddittorio - ed acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art.431 cod.proc.pen. è disposta a norma dell'art.511 comma 2, cod.proc.pen.solo dopo l'esame della persona che ha reso le predette dichiarazioni, tranne che l'esame non abbia luogo per "accertata impossibilità di natura oggettiva" di assunzione del dichiarante, come previsto dall'art.111, quinto comma, della Costituzione. L'accertamento di tale impossibilità di "natura oggettiva" - tenuto conto che si tratta di eccezione alla regola generale stabilita nel quarto comma dell'art.111 della Costituzione - richiede una rigorosa verifica della regolare citazione all'estero delle persone e il controllo di un eventuale stato di detenzione e, in tal caso, l'attivazione delle procedure stabilite per ottenere la traduzione temporanea in Italia dei dichiaranti detenuti o la loro assunzione mediante rogatoria con le garanzie del contraddittorio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione, assunta in base anche alla prova dichiarativa acquisita mediante lettura, ed ha stabilito che il giudice di merito deve verificare, in virtù del principio di diritto enunciato, se l'effettivo espletamento dell'esame in dibattimento non sia possibile attraverso le predette attività di collaborazione internazionale).

La regola della partecipazione del difensore dell'indagato all'assunzione della prova in sede di incidente probatorio, con la conseguente sanzione di inutilizzabilità soggettiva della prova formatasi senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad essa interessati, - oltre a non riguardare quei soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova, o addirittura proprio sulla base di essa, siano stati raggiunti da indizi di colpevolezza - non è applicabile nell'ipotesi in cui il difensore abbia partecipato all'assunzione dell'atto, anche se all'epoca l'imputato era raggiunto da indizi di colpevolezza in ordine ad una contestazione diversa rispetto a quella, poi, definitivamente formulata in sede di rinvio a giudizio.

Commentario1

  • 1Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021

    I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2002, n. 28845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28845
Data del deposito : 12 aprile 2002

Testo completo