Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione, cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2007, n. 42351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42351 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 24/10/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1037
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 27682/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS TA, 12/07/35 Bergamo;
avverso la sentenza 26/02/07 della Corte d'Appello di Firenze;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MORGIGNI Antonio;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. VIGLIETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 26 febbraio 2007 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale locale, che il 19 aprile 2005 aveva condannato TA CL alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 40,00, di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 56, 61 c.p., n. 7 e art. 640 c.p.. perché nella sua qualità di legale rappresentante della FBL s.r.l. con artifici e raggiri, consistiti nel simulare una cessione di crediti vantati nei confronti dei querelanti, con i quali mai aveva avuto rapporti commerciali, in favore della Cassa di Risparmio di Pisa, dipendenza di Campi Bisenzio, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto di almeno L. 128.202.000, con pari danno di rilevante gravità a carico di LD CO, NO EG e Cassa di Risparmio di Pisa, in Campi Bisenzio il 25 febbraio 2000.
Ricorre l'imputato.
Lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione e la contraddittorietà con atti del processo specificamente indicati. Assume che la corte territoriale si sarebbe adeguata alla pronunzia di primo grado, senza considerare il carattere lacunoso della deposizione di IO direttore della Cassa di Campi in ordine alle operazioni eseguite in adempimento dell'apertura di credito concessa alla FBL s.r.l. di cui il ricorrente era solo uno dei soci. Non sarebbero stati valutati il decreto ingiuntivo emesso dalla Banca nei confronti di della FBL, fideiussioni personali e le garanzie personali fornite dall'altra socia, menzionate dal predetto Cassioli. Mancherebbe l'apprezzamento del materiale probatorio raccolto in primo grado.
Evidenzia che la Banca non ha presentato domanda di ammissione al passivo del Fallimento della FBL s.r.l.. La corte toscana non avrebbe esaminato se dagli elementi suddetti si potesse pervenire ad una ricostruzione più persuasiva. Asserisce che non sarebbe stato individuato il soggetto dell'espediente fraudolento della presentazione di fatture non corrispondenti (volgarmente false) a reali rapporti tra la ditta FBL e la FAGEC. Ipotizza che l'attività de qua poteva essere svolta dall'altra socia all'insaputa del ricorrente. Con un secondo motivo (non indicato numericamente come tale) asserisce che il danno non sarebbe di rilevante gravità, perché il soggetto passivo è una Banca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso, assegnato alla pubblica udienza per l'imminenza della prescrizione, è privo di specificità con riferimento al primo motivo. Al riguardo è sufficiente constatare che non sono indicate le "operazioni eseguite in adempimento dell'apertura di credito", gli estremi del decreto ingiuntivo, le fideiussioni e le garanzie apprestate dall'altra socia. In particolare è assente la precisazione della rilevanza e dell'incidenza di queste osservazioni sulla decisione dei giudici territoriali.
Con altra deduzione il ricorrente si duole dell'omessa ricerca da parte della corte fiorentina - di una tesi o di una responsabilità alternativa: va però rilevato al riguardo che il motivo è parimenti generico, in quanto il ricorrente non ha neppure formulato una sua personale ricostruzione, ridotta alla generica tesi di una possibile perpetrazione dell'illecito da parte dell'altra socia (con una formulazione ai limiti della calunnia).
Sul secondo motivo deve affermarsi che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la rilevanza oggettiva del danno ha valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce elemento sussidiario di valutazione, utilizzabile soltanto quando l'ammontare si inserisca in una fascia il cui apprezzamento presenti parametri di dubbio. Nella specie correttamente il giudice di merito ha ritenuto che l'importo di 128.000.000 di L. fosse nel 2000 una somma rilevante in assoluto.
Segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende, essendo presenti elementi di colpa processuale nella formulazione di un ricorso con esposizione di osservazioni già confutate dalla corte territoriale.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ed al versamento di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007