Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a se stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, per cui non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti addirittura in sevizie (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili gli elementi costitutivi del delitto di estorsione nella condotta di colui che, per conseguire una somma di denaro di gran lunga superiore rispetto al credito vantato, suscettibile di azione dinanzi al giudice, aveva spento una sigaretta sul collo della vittima).
Commentari • 2
- 1. Sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprieMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza annotata affronta il problema del criterio di distinzione tra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) che si pone nella prassi dei casi di coartazione del soggetto passivo tesa, almeno apparentemente, a realizzare un preteso diritto dell'agente. La sentenza, che si legge in allegato, si segnala per l'abbandono del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura il più grave delitto di estorsione quando la violenza o la minaccia siano talmente gravi da esorbitare dal livello ragionevolmente compatibile con l'esercizio, seppur arbitrario, delle proprie ragioni, …
Leggi di più… - 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsioneSabino Quercia · https://www.iusinitinere.it/
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2003, n. 10336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10336 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 02/12/2003
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 5652
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 027530/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI EL N. IL 17/05/1932;
avverso ORDINANZA del 26/05/2003 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr.ssa Elisabetta Cesqui che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 26 maggio 2003 il tribunale di Roma, in accoglimento parziale dell'appello del p.m, disponeva nei confronti di ZI AN, e di altri due coindagati per il reato di cui agli artt. 110, 56, 629 c.p., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio di p.g. competente per territorio.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il ZI contro l'ordinanza, sostenendo che nel fatto ascritto non è ravvisabile il delitto di tentata estorsione,ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto il suo scopo e quello dei coindagati era quello di recuperare il credito vantato dal padre di uno di loro nei confronti della persona offesa.
Sostiene, inoltre, che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la somma richiesta fosse esorbitante, in quanto aveva dimostrato, in base alla documentazione esibita, la corrispondenza di tale somma al credito vantato;
erroneamente, inoltre, il tribunale avrebbe escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 393 c.p. sul presupposto che l'esercizio arbitrario del diritto non possa essere fatto valere da un terzo in nome di colui che vanta il diritto anziché da costui direttamente.
Osserva la corte che ai fini della configurazione del reato di ragion fattasi il credito vantato non deve eccedere in misura rilevante il credito al quale l'agente ritiene ragionevolmente di avere diritto, per cui, avendo il tribunale affermato che la somma richiesta era in ogni caso molto superiore a quella alla quale il padre di uno dei coindagati avrebbe potuto pretendere davanti al giudice, doveva escludersi il reato di ragion fattasi, dovendosi ravvisare piuttosto l'intenzione di procurarsi, sia pure parzialmente, un ingiusto profitto. Nè l'ammontare di tale somma può essere stabilito in sede di legittimità, per cui il ricorso fondato sull'assunto che il tribunale avrebbe errato nel quantificare l'importo del credito, deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Resta assorbito l'altro motivo di ricorso in quanto, anche a volere ritenere che il diritto possa essere esercitato da un terzo che agisca per conto dell'avente causa e nella specie era il figlio, ciò non ostante rimarrebbe ferma la qualificazione giuridica del fatto data dal tribunale, non incidendo la "legittimazione" ad agire sulla accertata "ingiustizia del profitto".
A parte la considerazione che la minaccia e la violenza non sono fine a sè stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, per cui non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti addirittura in sevizie come nel caso di specie (dall'ordinanza impugnata risulta che venne spenta una sigaretta sul collo della vittima).
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (C.C. 7 giugno 200, n. 186) anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene di determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004