Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
Il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Ne deriva, in tema di prescrizione, che il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2003, n. 11837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11837 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 10/12/2003
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - N. 01845
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 009956/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER VI N. IL 20/05/1946;
2) RA VI N. IL 01/04/1945;
avverso SENTENZA del 14/10/1999 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI MARIO;
sentito il P.G., Dott. Elisabetta Cesqui, che i ricorsi suano rigettati;
sentiti i difensori dei ricorrenti, avv.ti Graziani e Moriconi, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
PREMESSO
che:
Con sentenza in data 30 settembre 1998 il pretore di Frosinone - sezione distaccata di Alacri:- ha condannato NO EN, ID EN, IE RT e ON EM, per reati di usura da loro singolarmente consumati rispettivamente in danno di ON LV e AP GI "fino al giugno del 1991", alle pene di legge ed al risarcimento dei danni in favore del ON, costituitosi parte civile.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati perché i reati a loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civile nei confronti DENO, del ID e del IE.
La sentenza della Corte di merito è, adesso, impugnata con ricorso per Cassazione dal ID e dall'NO.
Nell'odierna udienza il P.g., Dott.ssa Elisabetta Cesqui, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
I difensori dei ricorrenti hanno invece chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO
in ordine al ricorso presentato nell'interesse DENO, che:
Con il primo motivo si sostiene che manca del tutto, nella sentenza impugnata, il riferimento ai presupposti specifici del reato contestato all'NO e, più in particolare, quello sulla consapevolezza, da parte dello stesso, dello stato di bisogno della vittima della denunciata usura.
Si aggiunge, comunque, che la Corte ha del tutto omesso di considerare che il prestito era stato richiesto dal ON per sostenere le spese di ampliamento del locale commerciale e non per uno stato di bisogno giuridicamente tutelabile.
Entrambi le censure che concorrono a formare il motivo in esame sono prive di fondamento.
La prima, per altro del tutto generica, ignora, infatti, che nella sentenza impugnata si chiarisce espressamente che sia i prestiti concessi dall'NO sia il carattere usurario, perché particolarmente oneroso, dei tassi di interesse (mensili) richiesti risultano con evidenza accertati dal perito, che ha ricostruito, secondo il giudice di merito, gli uni e gli altri sulla base dei documenti di cui disponeva, perché, tra l'altro, fornitigli dai consulenti di parte.
Vi è, dunque, attraverso il rinvio ai contenuti della relazione del perito, una precisa ed analitica indicazione dei presupposti oggettivi del reato contestato all'imputato.
Nè manca la motivazione sulla prova DEelemento psicologico, e, della consapevolezza delle difficoltà economiche delle parti offese, in particolare modo, che la Corte di merito ha espressamente chiarito di avere tratto sia dagli elevati tassi di interesse sia dalla circostanza che le parti offese erano noti imprenditori della zona, dei quali era conosciuta la disperata situazione economica. Con il secondo motivo si addebita alla Corte di merito di non avere rilevato che la prescrizione dei reati si era già maturata alla data della sentenza del giudice di primo grado dato che, come rilevabile dagli atti del processo, e, per altro, accertato dai giudici di merito, il reato addebitato all'NO doveva considerarsi consumato il 22 gennaio 1991.
Anche questo motivo è del tutto privo di fondamento.
Nella sentenza impugnata si rileva come dalle dichiarazioni delle parti offese sia stato provato che la condotta criminosa DENO (come quella del ID) "proseguì con promesse di restituzioni e pagamenti fino alla data indicata nella contestazione " (cioè, fino al giugno del 1991).
Nella parte in cui sollecita un diverso accertamento della data di consumazione del reato sulla base degli atti processuali il motivo tende, dunque, ad una diversa valutazione di prove, per altro non meglio indicate, inammissibile nel giudizio di legittimità. Nella parte in cui si rifà alle conclusioni attinte dal giudice di merito sulla data di stipulazione DEultimo prestito, il motivo muove dall'idea che fa coincidere la decorrenza del termine di prescrizione del reato di usura dalla data di conclusione del rapporto giuridico, così ignorando che, secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza, anche prima della data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108, che, introducendo l'art. 644 ter c.p.p., espressamente ha disciplinato la decorrenza dei termini di prescrizione del reato di usura, il predetto termine doveva farsi decorrere dalla data DEultimo pagamento degli interessi usurari. È stato rilevato, infatti, che il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato con la conseguenza che, nella prima delle indicate ipotesi il verificarsi DEevento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo DEillecito il quale, nel caso di integrale adempimento DEobbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione DEobbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2^, sent. n. 6015 del 12-05-1999 (c.c. del 30-04- 1999), Lopez (rv 213380).
Considerato, in ordine al ricorso presentato nell'interesse del ID, che:
Con il primo motivo si sostiene che la Corte, con un argomento che ha creduto applicabile ad ogni imputato, ha ritenuto di poter trarre dall'ammontare degli interessi praticati la prova dello stato di bisogno della vittima della denunciata usura e della consapevolezza di tale stato, così ricorrendo ad una anomala tecnica di motivazione complessiva su fatti ed imputati diversi che radicalmente stravolge i "criteri che sino ad oggi hanno supportato il principio che sorregge l'obbligo motivazionale".
Il motivo è infondato.
Anche per il ID la Corte di merito rinvia, per l'accertamento della misura degli interessi praticati, alla relazione del perito che, come si è detto, ha ricostruito il tasso degli interessi dai documenti di cui disponeva secondo un iter logico non efficacemente contraddetto dall'imputato.
Vi è, dunque, non una valutazione sommaria delle prove che prescinde del tutto dalla posizione individuale di ogni imputato ma una analisi specificamente riferita ad ogni rapporto tra le parti offese e l'imputato.
Comune è solo il criterio che ha consentito alla Corte di trarre dal tasso particolarmente elevato degli interessi un elemento di prova dello stato di bisogno delle parti offese, per altro conosciuto, secondo il giudice di merito, nel ristretto ambiente in cui le stesse vivevano.
Ma ciò non consente certo di considerare la motivazione apparente e comunque inadeguata dato che i criteri che debbono guidare il procedimento deduttivo possono essere solo generali ed astratti e, perciò, comuni, in presenza di una comune premessa maggiore (nella specie, il tasso elevato di interessi).
Con il secondo motivo si denuncia assoluta carenza di motivazione sulla censura con la quale si era dedotto, in appello, che il reato addebitato al ID doveva considerarsi consumato fino al giorno 11 marzo DEanno 1991 e doveva considerarsi prescritto, quindi, già alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (30 settembre 1998).
Il motivo non merita sorte migliore dei precedenti.
Nella impugnata sentenza si richiama espressamente il motivo di appello che evidenziava come l'ultimo episodio di usura doveva considerarsi commesso nel marzo del 1991 e come i reati dovessero ritenersi prescritti in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado (p. 4 della sentenza impugnata) ma si disattende il motivo rilevando come, per tutti gli imputati, con la sola eccezione del Pallone, dovesse ritenersi provato dalla dichiarazioni delle parti offese, che fino alla data della contestazione" (in altri termini, fino alla data del giugno 1991) le "condotte criminose di tutti gli imputati proseguirono con promesse di restituzione e pagamenti".
Vi è, cioè, una motivazione sulla data di permanenza degli effetti DEultimo episodio criminoso e sulla data, quindi, dalla quale, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato per disattendere il secondo motivo del ricorso DENO, deve farsi decorrere la prescrizione. Tanto basta per respingere il motivo in esame che, se non si vuole considerare sostanzialmente rivolto a sollecitare una diversa valutazione di prove sulla predetta data, inammissibile nel giudizio di legittimità, deve ritenersi viziato dal medesimo errore di diritto che caratterizza il secondo motivo del ricorso DENO.
Entrambi i ricorsi debbono essere, pertanto, respinti con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004