Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Il sequestro e la confisca ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modd. nella L. 7 agosto 1992 n. 356, possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna e che abbiano un valore superiore al provento del medesimo reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 11269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11269 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI IAstefania - Consigliere - N. 664
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 039750/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE DO N. IL 15/10/1950;
2) VO AR N. IL 13/07/1955;
avverso ORDINANZA del 11/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Furfaro che, quale sostituto processuale dell'avv. Bartolo A., ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11 aprile 2008 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 324 c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto immobili, un conto corrente bancario e autovetture, emesso dal locale gip il 28 febbraio 2008 nei confronti di LE EN e del coniuge RI IA. Il Tribunale riteneva sussistente nei confronti di LE il fumus commissi delicti in relazione al reato previsto dall'art. 416 bis c.p., in relazione al quale era stata emessa il 8 settembre 2007
ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata il 2 novembre 2007 dal Tribunale del riesame e in ordine alla quale si era formato il giudicato cautelare a seguito del rigetto del ricorso difensivo da parte della Corte di Cassazione.
Con riferimento al periculum in mora il Tribunale osservava che esistevano seri indizi della sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e alle attività economiche dei ricorrenti e che la presunzione iuris tantum relativa all'illecita accumulazione patrimoniale e connessa alla presenza della predetta sproporzione opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge, qualora risulti la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso (Cass., Sez. 1^, 8 luglio 2004, n. 31663, rv. 229300).
2. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, nelle loro rispettive qualità di indagato e di terza interessata LE EN e RI IA, i quali lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo, tenuto conto anche dell'omesso apprezzamento della documentazione prodotta dalla difesa.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso proposto da LE EN e RI IA non è fondato.
1. Occorre premettere che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell'art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606 c.p.p., lett. e), (Cass., Sez. 6^, 4 giugno 2003, n. 21250, P.M. in proc. De Palo, rv. 225578).
Conseguentemente, in tema di riesame del sequestro, l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di inquadrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica.
In altri termini il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Sez. Un. 29.1.1997, n. 000 23, ric. Bassi ed altri, riv. 206657; Cass., Sez. 4^, 12 dicembre 2001, n. 41388, Andreani, rv. 223196; Cass., Sez. 3^, 4 novembre 2002, n. 36538, Pianelli, rv. 223075). Il periculum in mora che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso, deve essere attuale.
Occorre, infine, osservare che il sequestro preventivo è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazioni di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa la bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato (Cas., Sez. Un. 20 marzo 2003, n. 12878, P.M. in proc. Innocenti, riv. 223721; Cass. Sez. Un. 14 dicembre 1994 Benigno).
2. Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza enunciati, laddove, con riferimento al fumus commissi delicti, ha innanzitutto richiamato l'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria - confermata dal Tribunale del riesame il 2 novembre 2007 e in ordine alla quale si è formato il c.d. giudicato cautelare a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'interessato - in relazione al delitto di cui all'art.416 bis c.p., nei confronti di LE EN, gravemente indiziato di avere partecipato, con funzioni di promozione e direzione, all'associazione mafiosa denominata "LE - RI", coinvolta in una sanguinosa faida ventennale con la cosca Nirta - Sfrangio. Correttamente, poi, l'ordinanza ha sottolineato l'irrilevanza del requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si procede. Il sequestro preventivo è destinato esclusivamente ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca che deve essere adottato nel caso di condanna e, poiché la confisca ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 c.p., è evidente che anche i requisiti di sequestrabilità debbano essere necessariamente calibrati sulla falsariga di quelli previsti per l'adozione del provvedimento ablatorio definitivo, con ovvie conseguenze, quindi, sulla qualificazione stessa del vincolo pertinenziale che deve sussistere tra reato e cose oggetto della misura cautelare reale. Il legislatore ha, quindi, ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso;
di conseguenza l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione della provenienza dei beni costituisce il parametro di legittimità del sequestro preventivo, proprio perché misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di quegli stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna (Corte Cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18). La confisca e il sequestro dei singoli beni non possono essere, perciò, esclusi per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento dei medesimi reati. Il Tribunale, con motivazione puntualmente correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - e alle risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi alla esistenza delle sproporzione del valore dei beni in disponibilità dei ricorrenti rispetto al reddito e alle attività economiche di LE EN e RI IA e, con argomentazione logicamente articolata, ha spiegato le ragioni per le quali le produzioni documentali della difesa sono inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione frutto della accertata sproporzione, pur a fronte della elargizione dei contributi e degli emolumenti richiamati dai ricorrenti che, nella parte non risultanti dalle verifiche fiscali investigative, non sono comunque in grado di comprovare, per il loro irrisorio ammontare e per la loro elargizione diluita nel corso degli anni, il rilevante patrimonio ingiustificatamente accumulato. Per quanto attiene, infine, alla posizione della terza interessata RI IA occorre, infine, sottolineare che la presunzione relativa dell'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, già acclarata in relazione ai beni intestati al condannato, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora, come nel caso di specie, risulti la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso (Cass, Sez. 1, 8 luglio 2004, n. 31663, rv. 229300). Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009