Sentenza 20 aprile 2007
Massime • 1
Il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., dall'apprezzamento discrezionale del giudice, pur quando l'esame sia richiesto dalle parti, circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2007, n. 25423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25423 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 20/04/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 484
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 010322/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN EL, N. IL 02/04/1968;
2) IN AS, N. IL 12/02/1970;
3) CA CE, N. IL 14/10/1955;
4) AT ON, N. IL 22/08/1955;
5) AN OS, N. IL 31/07/1962;
6) OF CO, N. IL 25/08/1954;
7) MI RO, N. IL 25/06/1965;
8) TR RT, N. IL 28/04/1973;
9) IS PA, N. IL 26/11/1962;
10) AR IO, N. IL 21/05/1962;
11) EN MM, N. IL 13/03/1964;
12) VI AN, N. IL 10/07/1973;
avverso SENTENZA del 02/05/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di LO e CC P ed il rigetto di tutti gli altri;
uditi i difensori avv.ti BELMONTE per VI, RO G e MI R;
avv. Misser per VI, AN, AT e, su delega dell'avv. Falcone, anche per AV MA;
l'avv. Maranella per Lo FI;
l'avv. DE CARO per AV LO, l'avv. Epifani, per CH T;
l'avv. Gallo per LE.
Tutti chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 2 - 16 Dicembre 2003 il Tribunale di Brindisi dichiarava AV LO, AV MA, LE NC, AT AN, LO IM, MO RA, CC IE, MI NO, AN LO, RO NN, VI EL colpevoli del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso;
ed inoltre il LE, il AT, il LO, il OF, il CC P, il RO G e CH OM del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; il CC P, il RO G e lo CH T anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
ed infine il RO G, lo CH T ed il VI per reati di contrabbando e connessa evasione dell'IVA.
Per l'effetto, condannava AT AN e LE NC alla pena di anni 10 di reclusione, ciascuno;
AV LO e AV MA alla pena di anni 3 di reclusione;
MI NO e AN LO alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;
LO IM e OF RA alla pena di anni 13 e mesi di otto di reclusione;
CC IE alla pena di anni 2 e mesi otto di reclusione;
CH OM alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione;
RO NN alla pena di anni 12 di reclusione;
IC EL alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione. Oltre alle pene accessorie contestualmente indicate per i singoli imputati.
In accoglimento parziale dei successivi gravami, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza 2 Maggio - 27 Agosto 2005 dichiarava la continuazione tra il reato accertato a carico di AV LO e quelli giudicati con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce emessa il 4 Aprile 2002; riconosceva a CC IE l'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del RO G e dello CH T per il reato di contrabbando ed evasione IVA, per prescrizione;
riduceva la pena inflitta a tutti i predetti imputati, rideterminandola in anni 2, mesi 10 di reclusione per AV LO;
anni 2 e mesi sei per AV MA;
anni 9 di reclusione per LE NC e AT AN;
anni 12 per LO IM e OF RA;
anni 2 per CC IE;
anni 3 e mesi 8 a MI NO;
anni 10 a RO NN;
anni 9 a CH OM;
anni 3 a VI EL.
Eliminava la pena accessoria a carico di AV LO, AV MA e di VI EL e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
In punto di rito, rigettava l'eccezione di inutilizzabilità delle prove assunte davanti a un collegio in composizione diversa, nonostante l'invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, statuendo l'applicabilità dell'art. 190 bis c.p.p., secondo cui nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p., comma 3 bis - tra cui, appunto, l'associazione di tipo mafioso e l'associazione a delinquere per il traffico di droga - l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 c.p., che abbiano già reso dichiarazioni in dibattimento è ammesso solo se riguardi fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o una delle parti lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze: evenienza, non verificatasi nel caso di specie.
Respingeva altresì l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche tra presenti eseguite per mezzo di impianti esterni ai locali della Procura perché i relativi provvedimenti con cui erano state disposte risultavano motivati;
ed in ogni caso l'obbligo previsto all'art. 268 c.p., comma 3, si riferiva alle sole operazioni di intercettazione telefonica;
e non anche a quelle concernenti le comunicazioni tra presenti. Rigettava l'eccezione di nullità della perizia espletata sulle predette intercettazioni, giacché la lettura dei brogliacci da parte dei periti non infirmava la validità delle operazioni svolte, che risultavano fedelmente trascritte.
Nel merito, richiamati i consolidati criteri di valutazione delle chiamate di correità elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, concludeva confermando l'attendibilità delle propalazioni accusatone, che non solo apparivano vicendevolmente riscontrate - così da realizzare la "convergenza del molteplice" - ma confermate pure da ulteriori elementi di fatto emersi nel corso delle indagini, di volta involta indicati.
Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati. Sotto il profilo processuale sono state reiterate le precedenti censure di violazione di legge, e precisamente:
1) la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., con la conseguente inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni tra presenti in carenza del decreto motivato del pubblico ministero di autorizzazione all'impiego di impianti diversi da quelli installati presso la Procura, così come statuito da Cass., sez. unite, 31 Ottobre 2001 n. 42792 - Policastro.
2) L'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in quanto inattendibili, contraddittorie e prive di riscontro esterno. Inoltre, trovando applicazione la L. 1 Marzo 2001, n. 63, le dichiarazioni rese da imputati in processi connessi che si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere potevano essere lette e utilizzate solo con l'accordo delle parti ex art. 513 c.p.p., comma 2, ultima parte - non essendo applicabile l'art. 238 c.p.p.,
riferibile all'acquisizione di prove assunte in un diverso processo - ed essere apprezzate in presenza di riscontri esterni desumibili da prove assunte con diverse modalità. Pure inutilizzabili erano le prove assunte in primo grado da un collegio diverso da quello che aveva poi reso la decisione, nonostante il diniego del consenso alla loro acquisizione e l'istanza di rinnovazione dell'escussione di tutti testi.
Passando ai motivi particolari articolati dai singoli ricorrenti, IN AS deduceva l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p., e D.L. 7 Gennaio 2000, n. 2, artt. 1 e 2, richiamato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26, comma 4, perché la Corte di merito aveva basato la conferma del giudizio di responsabilità su elementi indiziari incerti e non convergenti;
ed in particolare, sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia CC IE e SE ON: il primo, definito dallo stesso Tribunale non sempre preciso nei suoi ricordi, e il secondo, sottrattosi al contraddittorio avvalendosi della facoltà di non rispondere all'udienza del 9 marzo 1998 e richiamato poi dal Pubblico ministero per le contestazioni c.d. acquisitive all'udienza del 9 Marzo 1999.
Al riguardo, la Corte territoriale aveva errato nell'affermare la sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni del CC P, a torto ravvisati nella sua titolarità di un'autovettura Golf utilizzata dal fratello: circostanza, senza nesso con la prova dell'affiliazione all'organismo criminoso. Priva di conferma era restata pure l'asserzione del collaboratore di giustizia di avere personalmente assistito alla cerimonia di affiliazione, visto che non si poteva riconoscere valore di riscontro alle dichiarazioni vaghe di SE ON, che aveva collocato i fratelli AV nell'area degli affiliati di tale CA AN, sulla sola base di voci correnti dell'ambiente carcerario.
EN MM deduceva:
1) l'inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'ipotizzata associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, dal momento che la sentenza conteneva solo un riferimento alle dichiarazioni di quattro collaboranti, senza alcuna loro analisi critica: dichiarazioni, che non erano idonee a confermare l'accusa che egli avesse operato in maniera organica e sistematica nell'ambito del sodalizio criminoso. Di fatto, le propalazioni di TO AN, GL AN, Di CO RA e CC IE erano generiche e non provavano il coinvolgimento nel traffico di droga. Anche le indagini di polizia giudiziaria del commissariato di Mesagne, pure menzionate in sentenza, erano state valorizzate in modo acritico per quanto riguardava il riconoscimento della voce della CH T da parte dell'ispettore AN Furone nelle conversazioni intercettate, visto che il predetto ispettore non aveva mai parlato con lo CH T prima delle conversazioni captate e che la perizia fonico- comparativa, pure disposta dal Tribunale di Brindisi, non era stata, di fatto, eseguita per difficoltà tecniche dovute al materiale fonico scadente.
2) la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., con la conseguente inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni tra presenti, in carenza del decreto motivato del Pubblico Ministero di autorizzazione all'impiego di impianti diversi da quelli installati presso la Procura, così come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione sezioni unite 31 ottobre 2001 n. 42792 - Policastro. 3) La carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. MI RO deduceva con unico motivo la violazione dell'art. 597 c.p., commi 3 e 4, la carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per violazione del divieto di reformatio in peius. Esponeva infatti che,in mancanza di gravame da parte della pubblica accusala Corte d'appello, dopo aver concesso l'attenuante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e aver mantenuto ferme la pena-base per il reato più grave e la riduzione ex D.P.R. 309 del 1990, art. 74, comma 7, aveva illegittimamente aumentato la pena a titolo di continuazione per il reato di cui al capo d), da 6 mesi - come irrogata dal Tribunale di Brindisi - a 8 mesi, senza neppure dare conto delle ragioni di tale inasprimento.
AT ON deduceva:
1) l'erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in quanto la sentenza impugnata poggiava unicamente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia inconsistenti, contraddittorie e prive di riscontro esterno. Inoltre, trovando applicazione la L. 1 marzo 2001, n. 63 le dichiarazioni rese da imputati di processi connessi che si fossero avvalsi, come nella specie, della facoltà di non rispondere, potevano essere lette e utilizzate solo con l'accordo delle parti ex art. 513 c.p.p., comma 2, ultima parte. In effetti, le propalazioni rese in fase di indagine preliminare da AN, LO e SE D erano inutilizzabili, perché i suddetti soggetti, in dibattimento, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.
2) La manifesta illogicità della motivazione nell'accertamento di responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, non essendo emersa alcuna prova della sua partecipazione al traffico di stupefacenti in forma organizzata.
TR RT e VI AE deducevano:
1) l'inutilizzabilità delle prove assunte in primo grado da un collegio diverso da quello che aveva poi reso la decisione, nonostante il diniego del consenso alla loro acquisizione e l'istanza difensiva di rinnovazione dell'escussione di tutti testi: senza che fosse applicabile l'articolo 238 c.p.p., riferibile all'acquisizione di prove assunte in un diverso processo.
2) L'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite per mezzo di apparecchi esterni ai locali della Procura della Repubblica di Brindisi, in difetto di decreto autorizzativo del Pubblico ministero. Inoltre, le cassette contenenti le registrazioni non erano state integralmente trasmesse all'organo inquirente da parte della polizia giudiziaria, che aveva selezionato solo quelle ritenute utili all'indagine. I periti incaricati della trascrizione del contenuto avevano letto i brogliacci della polizia giudiziaria, nonostante il divieto di inserirli nel fascicolo del dibattimento;
identificando le voci intercettate sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi investigatori. Pure illegittima era la traduzione dei colloqui, dal dialetto in lingua italiana.
Erano del pari inutilizzabili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano poi rifiutato di essere interrogati in dibattimento, senza che sussistessero riscontri esterni desumibili da prove assunte con diverse modalità.
3) La manifesta illogicità dalla motivazione, basata su dichiarazioni contraddittorie ed inconsistenti, prive di riscontri e giudicante attendibili pur in presenza di discrasie. Analoghe censure erano mosse da IS PA, rappresentato dallo stesso difensore, che osservava altresì come le varie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anziché confermarsi a vicenda, si elidevano ed in ogni caso consistevano in affermazioni del tutto generiche. Tale, quella de relato di Di CO RA, secondo cui il AN era affiliato ad AN CA ed aveva svolto attività di scafista: ciò che non costituiva prova del reato di partecipazione all'associazione. Aporie simili si riscontravano nelle dichiarazioni dei pentiti CC P e SE D: il quale ultimo, peraltro, si era avvalso della facoltà di non rispondere in dibattimento.
IN LO deduceva, con unico motivo, la violazione degli art. 192 c.p.p., e art. 416 bis c.p., e la carenza e manifesta illogicità della motivazione per inidoneità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a base della decisione, stante il loro tenore generico e contraddittorio.
AN IM, censurava l'inosservanza dell'art. 133 c.p., e la carenza di motivazione in ordine al diniego di riduzione della pena entro i minimi edittali e di concessione delle attenuanti generiche richieste con i motivi di gravame.
AR NN deduceva:
1) la violazione di legge per l'omesso accoglimento della richiesta di rinnovare l'assunzione dei testi e dei collaboratori di giustizia a seguito del mutamento del collegio all'udienza del 25 Novembre 1998. Rilevava come l'omessa formulazione di un motivo di appello sul punto non gli precludesse il ricorso per Cassazione, dato l'effetto espansivo della censura proposta da altri imputati che avevano tempestivamente sollevato l'eccezione.
2) L'inosservanza di norme processuali e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto del decreto di autorizzazione al loro uso presso impianti estranei ai locali della Procura. Al riguardo, la Corte territoriale aveva adottato una motivazione apparente e ripetitiva della formula normativa sulla sussistenza dei presupposti, senza alcuna aderenza con i dati di fatto concreti.
3) La nullità della sentenza per violazione di norme processuali e la carenza di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che si erano date per riscontrate reciprocamente e che invece andavano valutate alla luce di altri elementi probatori di natura diversa.
4) La violazione di legge e la carenza di motivazione per mancata verifica dell'attendibilità intrinseca delle versioni dei collaboratori di giustizia, prive di riscontri individualizzanti. In sostanza, la Corte territoriale aveva omesso un passaggio della triplice verifica dell'attendibilità personale, dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione - nella specie, omessa - e della attendibilità estrinseca mediante riscontri.
5) La violazione della L. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80 e la carenza di motivazione, avendo la Corte omesso di valutare le censure formulate nell'atto di appello e valorizzato, per contro, oltre misura gli elementi a carico, ed in particolare la deposizione del pentito Di CO, benché già ritenuta inattendibile in un altro processo. Non si era tenuto conto, invece, del teste a discarico Strada, che aveva confermato la diversità del luogo ov'era avvenuto il fermo del RO G rispetto a quello ove era stata rinvenuta la sostanza stupefacente.
6) La violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., in considerazione dell'eccessività della pena, dell'omesso giudizio di prevalenza delle circostanze generiche e degli aumenti troppo rigorosi a titolo di continuazione.
CA CE deduceva la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e la carenza e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione della inattendibilità soggettiva del collaboratore TO A, dovuta ad ostilità personale a seguito di uno"sgarro" consistente in una relazione adulterina, punito anche con un agguato notturno ai danni del LE: circostanza, che la difesa si era offerta di provare in grado d'appello, incontrando però il rigetto delle istanze istruttorie da parte della Corte territoriale, motivato con l'asserita attendibilità e la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia.
Anche l'attendibilità oggettiva delle chiamate non era stata adeguatamente vagliata, se non con l'attribuire rilevanza a particolari poco significativi come l'indicazione precisa del soprannome NZ MO del LE: elemento di per sè estraneo al fatto contestato. Infine, tra le varie dichiarazioni che il TO A aveva reso sul ricorrente era stata considerata credibile solo quella della partecipazione all'associazione per delinquere. La verifica di attendibilità era stato del tutto omessa anche con riguardo alle dichiarazioni del CC P, salvo una _elativo alla sentenza di primo grado, da intendersi illegittima stante le censure mosse con l'atto d'appello. Il CC P aveva riferito di una cessione di 100 grammi di cocaina ad un prezzo di L. 170.000 al grammo, del tutto inverosimile perché eccessivo e tale da renderne impossibile la rivendita a terzi. La predetta fornitura sarebbe stata inoltre pagata con un assegno di cui non era stata trovata traccia. Non vi erano riscontri esterni ai due collaboratori e le loro stesse propalazioni erano contraddittorie, giacché il CC P datava l'affiliazione del LE all'anno 1994, mentre il TO A all'anno 1992: senza che nessuno dei due fosse stato presente all'atto.
2) l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in carenza di prova della fattiva partecipazione all'associazione criminale, non essendo sufficiente l'eventuale qualità di uomo d'onore.
3) La violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 7, tenuto conto che i due collaboratori CC P e TO A appartenevano a frange diverse di un'organizzazione vasta e complessa come la Sacra Corona Unita e non vi occupavano una posizione apicale, cosicché le loro dichiarazioni sull'ingresso del LE non potevano che essere de relato e dunque inutilizzabili.
OF CO deduceva:
1) la violazione dell'art. 192 c.p.p., per omessa valutazione dei criteri di attendibilità delle chiamate di correità del GL e del TO A, gli unici che avessero fatto riferimento a lui. Tali dichiarazioni non avevano riscontri esterni ed erano fondate solo su elementi congetturali.
La violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, introdotto con la L.1 marzo 2001, n. 63, art. 19, data l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del SE D che si era valso la facoltà di non rispondere, sottraendosi al contraddittorio all'udienza del 9 marzo 1998, ed era poi stato richiamato all'udienza del 9 marzo 1999 dal Pubblico ministero per le contestazioni previste dall'art. 513 c.p.p., allora vigente. Non vi erano altri elementi di prova, assunti con diverse modalità, idonei a suffragare le predette dichiarazioni. La carenza e manifesta illogicità dalla motivazione per l'omessa valutazione di motivi di appello circa l'insussistenza di un quadro probatorio idoneo a comprovare l'appartenenza del OF al sodalizio criminale. Le chiamate di correo erano generiche, e prive di cenni al contributo apportato dal OF: salvo che per lo spaccio di stupefacenti, insufficiente a comprovare la partecipazione all'associazione a delinquere ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Circa il richiamato criterio della convergenza del molteplice era mancato un vaglio sull'autonoma origine delle singole chiamate, sulla prova dell'assenza di reciproche influenze, sull'insussistenza del rischio di occasionalità dell'apparente concordanza delle chiamate plurime e sull'insussistenza di manipolazioni fraudolente. All'udienza del 20 Aprile 2007 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, comune a più ricorrenti, viene dedotta la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., con la conseguente inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni tra presenti, in carenza del decreto motivato del Pubblico ministero di autorizzazione all'impiego di impianti diversi da quelli installati presso la Procura: così come statuito da Cass., sez. unite, 31 Ottobre 2001 n. 42792 - Policastro.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello di Lecce ha dichiarato utilizzabili le intercettazioni telefoniche tra presenti, non eseguite per mezzo di impianti in dotazione alla Procura della Repubblica, affermando testualmente che i provvedimenti autorizzativi erano motivati, anche se in forma sintetica, in relazione alla natura delle operazioni, all'insufficienza e inidoneità degli impianti ed altresì alla sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza, nel rispetto di requisiti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. Si tratta di una motivazione che non appare contestata puntualmente dai ricorrenti: i quali si limitano a censurare l'ulteriore argomentazione di seguito addotta nella sentenza impugnata, secondo cui le intercettazioni di comunicazioni tra presenti non soggiacciono ai medesimi presupposti di legittimità, prescritti dalla norma solo per quelle telefoniche. Anche se è vero che l'opinione suddetta - fondata su una giurisprudenza di legittimità risalente che valorizzava la necessità tecnica che le intercettazioni ambientali fossero realizzate tramite centri mobili di ascolto, stante l'inidoneità di impianti fissi centralizzati - è stata ormai superata dal successivo indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, che accomuna le due fattispecie, sulla scorta dell'interpretazione offerta in Cass. sez. unite, 31 ottobre 2001 n. 42792, Policastro, che ha ravvisato nella formulazione letterale della norma e nell'eadem ratio la giustificazione del pari trattamento, si osserva come l'erroneità di tale motivazione non travolga l'intera statuizione, proprio perché di natura aggiuntiva. La duplicità di rationes decidendi consente quindi di confermare il rigetto dell'eccezione, pur dopo l'accoglimento della censura relativa ad una di esse.
Manifestamente infondate sono poi le ulteriori eccezioni riguardanti le modalità di esecuzione delle operazione peritali, non essendo neppure contestata la fedeltà della trascrizione delle comunicazioni registrate.
Con ulteriore censura di natura processuale viene eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, trovando applicazione la L. 1 Marzo 2001, n. 63, che ne consente la lettura solo con l'accordo delle parti, ex art. 513 c.p.p., comma 2, ultima parte. Inoltre, esse erano state assunte in primo grado da un collegio diverso da quello che aveva poi reso la decisione, nonostante il diniego del consenso alla loro acquisizione e l'istanza di rinnovazione dell'escussione di tutti testi, senza che fosse applicabile l'articolo 238 c.p.p., riferibile all'acquisizione di prove assunte in un diverso processo.
Il motivo è infondato.
La lettura dei verbali in processi concernenti i reati di cui all'articolo 51 c.p., comma 3 bis è ammissibile ai sensi dell'art.190 bis c.p.p.. Nel testo anteriore all'emendamento di cui alla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 3, era consentita anche in presenza di opposizione delle parti nel caso in cui il giudice la ritenesse assolutamente necessaria. La norma novellata pone qualche problema interpretativo, giacché sembra prevedere un sindacato del giudice sulla necessità, o no, della ripetizione dell'atto istruttorio sulla base di un giudizio di necessità, formulato, alternativamente, da lui stesso o dalle parti interessate: quasi adombrando un potere insindacabilmente discrezionale di queste ultime di provocare la riassunzione dalla prova.
Tale interpretazione non è peraltro condivisibile. Se l'art. 190 bis c.p.p. vincolasse davvero il giudice all'ammissione del nuovo esame dietro mera richiesta, anche immotivata, della difesa, verrebbe annullato ogni profilo derogatorio rispetto alla disciplina generale del diritto alla prova. Per
contro
- com'è opinione pressoché unanime in dottrina - le parti interessate hanno l'onere di spiegare in modo persuasivo perché intendano reiterare la prova;
e tale requisito trova conferma anche nei lavori preparatori (seduta della Commissione giustizia del Senato 20 Dicembre 2000), ove si sottolineava l'esigenza dell'indicazione di specifiche esigenze difensive, sottoposte poi al vaglio di meritevolezza del giudice. Si deve quindi addivenire ad una diversa ricostruzione della mens legis, nel senso che la richiesta avanzata dalla parte deve comunque essere sorretta dall'allegazione di ragioni che, nel caso specifico, rendano davvero necessario il nuovo esame sui medesimi fatti: spettando poi al giudice (che comunque conserva la facoltà di rilevare ex officio l'eventuale necessità della rinnovazione) di apprezzarle nel merito, eventualmente alla luce di ulteriori elementi di fatto emersi successivamente. Sotto questo profilo, la nuova edizione dell'art.190 bis c.p.p., non fa che esplicare quanto era sottinteso nel vecchio testo: nella cui vigenza era del resto frequente che le ragioni poste a fondamento dell'assoluta necessità del nuovo esame venissero prospettate in primis proprio dalla parte interessata. Per il resto, il riferimento contenuto all'art. 238 c.p.p. - e cioè alla provenienza degli atti da altro procedimento - non esclude certo, in virtù dell'eadem ratio, l'ammissibilità della lettura di verbali di prove assunte nel medesimo processo ma dinanzi ad un diverso collegio (Cass., sez. 5^, 15 Dicembre 2004 - 2 Febbraio 2005, n. 3406; Cass., sez. 6^, 20 Aprile 2005, n. 6221). Il regime speciale della lettura si giustifica per l'esigenza di prevenire la cosiddetta "usura delle fonti di prova", particolarmente urgente in ragione delle peculiarità soggettive e oggettive dei processi in questione;
senza alcuna reale violazione del contraddittorio, trattandosi pur sempre di deposizioni provenienti da soggetto già debitamente esaminato dall'imputato nei cui confronti sono destinate ad essere utilizzate (Cass., sez. 6^, 9 Maggio 2003, n. 26119). Alla luce di questa ricostruzione ermeneutica, non è quindi accoglibile la doglianza circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente raccolte: in assenza di una specifica, puntuale e approfondita motivazione della necessità della loro rinnovazione. Come correttamente statuito dalla Corte d'appello di Lecce.
Nè coglie nel segno l'argomento contrario utilizzato sul punto, dalla difesa del RO G, secondo cui il problema della rinnovazione dalla prova del processo de quo si è posto nell'anno 1998 e sarebbe quindi contrario al buonsenso ritenere che la parte dovesse avanzare una richiesta particolareggiata, vigente ancora il testo dell'articolo 190 bis c.p.p., anteriore alla L. n. 63 del 2001. L'argomento prova troppo perché nella vecchia formulazione era unicamente il giudice a valutare la necessità dell'incombente:
rispetto al quale le parti avevano solo un generico potere sollecitatorio. A fortiori dunque, non è sindacabile sotto il profilo della legittimità la decisione di non darvi corso, in assenza di una obiettiva, innegabile esigenza, eventualmente scaturita da sopravvenute circostanze di fatto.
Sempre in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p., oggetto di eccezione da parte di più ricorrenti, si osserva come la soluzione adottata dal Tribunale di Brindisi e confermata dalla Corte d'appello di Lecce appaia corretta, tenuto conto che le dichiarazioni erano state acquisite al fascicolo per il dibattimento entro la data del 25 febbraio 2000 e che per i soggetti che si sono poi sottratti all'esame dibattimentale sono stati indicati gli elementi di prova confermativi.
Passando ora all'esame dei motivi individuali ai singoli ricorsi, AV MA deduce l'inosservanza degli artt. 192 c.p.p., D.L. 7 Gennaio 2000, n. 2, artt. 1 e 2, richiamato dalla L. 1 marzo 2001, n.63, art. 26, comma 4.
Il motivo è infondato.
Le dichiarazioni accusatorie di CC IE sono state valutate alla luce del riscontro, emergente dalle indagini di polizia giudiziaria, della titolarità di un'autovettura Volkswagen Golf di proprietà del ricorrente, utilizzata dal di lui fratello per incontri con altri soggetti coinvolti in attività criminosa. Alla luce della verificata attendibilità della chiamata di correo, valore confermativo acquisisce la deposizione del SE D in ordine alla cerimonia di affiliazione del AV.
CH OM deduce l'inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'ipotizzata associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il motivo è infondato, risolvendosi in una censura di merito consistente nella diversa valutazione delle risultanze probatorie, che non può trovare ingresso in questa sede. La Corte territoriale ha fatto puntuale riferimento alla verifica di attendibilità dei collaboratori di giustizia, di cui ha indicato i riscontri, nonché alle indagini di polizia giudiziaria e ad intercettazioni telefoniche. Si tratta di una motivazione articolata, immune da vizi logici, che non può essere sottoposta a sindacato di merito sulla base della prospettazione di interpretazioni alternative da parte del ricorrente.
Con ulteriore motivo lo CH T censura la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Il motivo è manifestamente infondato per genericità, stante l'assenza di puntuali riferimenti a dati di fatto che consentano di ritenere la fattispecie attenuata. Per di più, dal testo della motivazione si evince come lo CH T, dedito all'attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti, coltivasse contatti con altri personaggi coinvolti nella stessa attività: in tal modo, descrivendosi la condotta criminosa in termini implicitamente incompatibili con fatti di lieve entità.
CC IE deduce con unico motivo la violazione dell'articolo 597, commi 3 e 4 e la carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per violazione del divieto di reformatio inpeius.
Il ricorso è fondato.
In mancanza di gravame da parte del Pubblico ministero, la Corte d'appello di Lecce, dopo aver riconosciuto l'attenuante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e aver mantenuto ferme la pena- base per il reato più grave e la riduzione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, ha illegittimamente aumentato la pena a titolo di continuazione per il reato di cui al capo d), da 6 mesi - come irrogata dal Tribunale di Brindisi - a 8 mesi.
Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda, infatti, solo l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, bensì tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Cass., sezioni unite, 27 Settembre 2005, n. 40910; Cass., sez. 4^, 28 Ottobre 2005, n. 47341). AT AN deduce, nel ricorso e nella memoria aggiuntiva l'erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in quanto la sentenza impugnata poggerebbe unicamente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia inconsistenti, contraddittorie e prive di riscontro esterno;
nonché la manifesta illogicità della motivazione nell'accertamento di responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, non essendo emersa alcuna prova della sua partecipazione al traffico di stupefacenti in forma organizzata.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello di Lecce ha richiamato puntualmente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riferibili al AT, sostanzialmente concordi nel contenuto, con particolare riguardo all'attività di traffico di stupefacenti nell'ambito di una organizzazione della quale egli faceva parte: ciò che esclude si possa vertere solo in tema di cessione limitata, ad uso personale. Valgono al riguardo le ragioni sopra esposte sulla utilizzabilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, analiticamente vagliate dalla Corte territoriale alla luce di riscontri. MI NO, IC AE e AN LO deducono, oltre le censure di ordine processuale già esaminate, la manifesta illogicità dalla motivazione, basata su dichiarazioni contraddittorie ed inconsistenti, prive di riscontri e giudicante attendibili nonostante le loro discrasie.
Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Corte territoriale ha posto a fondamento della conferma dell'accertamento di colpevolezza non solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma anche altri elementi di prova desunti dalle risultanze dell'indagine di polizia giudiziaria, riportate nella sentenza di primo grado e confermate in dibattimento, idonee a costituire riscontro oggettivo alla vicinanza del MI R ad altri componenti dell'associazione di tipo mafioso dell'area brindisina. Lo stesso deve dirsi per il AN, per il quale sono messe in evidenza l'attendibilità e univocità delle dichiarazioni plurime riguardanti la sua affiliazione.
Eguale concordanza è stata ravvisata dalla Corte territoriale nelle dichiarazioni accusatorie nei riguardi IC EL, di cui sono pure indicate circostanze di riscontro nelle comunicazioni telefoniche intercettate e, ancora una volta, nelle risultanze delle indagini.
Le contrarie allegazioni difensive, tendenti a svalutare le prove suddette hanno natura di merito, volte come sono a contestare genericamente l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e la congruità dei riscontri, e non possono quindi trovare ingresso in questa sede.
IN LO deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., e art.416 bis c.p., e la carenza e manifesta illogicità della motivazione per inidoneità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a riscontrarsi vicendevolmente, dato il loro tenore generico e contraddittorio.
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni di varie persone imputate in procedimenti connessi, dopo averle vagliate e giudicate precise e concordanti, oltre che conformi alle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria. Le contraria allegazione difensive, del resto quanto mai generiche, non valgono ad infirmare la logicità della motivazione, consistendo in una svalutazione delle prove, fondata su un loro difforme apprezzamento, avente natura di merito.
AN IM deduce la violazione dell'art. 133 c.p., e la carenza di motivazione in ordine al diniego di riduzione della pena nei minimi edittali e di concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è infondato.
La sentenza pone bene in evidenza il carattere ostativo dei precedenti penali riguardo alla richiesta delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena, tenuto anche conto del ruolo significativo, sia pure solo in una prima fase, svolto dal LO all'interno del sodalizio criminoso.
RO NN con il quarto e quinto motivo (i primi tre riguardano eccezioni processuali già esaminate) deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione per mancata verifica dell'attendibilità intrinseca delle versioni dei collaboratori di giustizia, prive di riscontri individualizzanti;
nonché l'omessa disamina delle censure formulate nell'atto di appello, con valorizzazione oltre misura degli elementi a carico. Il motivo è infondato.
La Corte d'appello di Lecce ha dedicato ampia trattazione alla posizione del ricorrente, richiamando anche passi della sentenza di primo grado. OV osservare come molteplici siano state le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attributive al RO G della qualità di partecipe delle associazioni criminose di cui ai capi d'imputazione. La motivazione da altresì contro delle ragioni di talune discrasie ravvisabili tra le varie versioni, operando una relatio alla sentenza di primo grado, che le aveva compiutamente analizzate. Oltre a ciò i riscontri sono stati oggettivamente indicati nelle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e nelle numerosissime intercettazioni telefoniche, rivelatrici della frequenza dei contatti con altri soggetti coinvolti dalla medesima attività di narcotraffico. In sostanza, un imponente quadro probatorio che le contrarie allegazioni difensive solo genericamente tendono a porre in dubbio, sulla base di una diversa valutazione dei fatti emersi.
Con l'ultimo motivo il RO G si duole della violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., in considerazione dell'eccessività della pena, dell'omesso giudizio di prevalenza delle circostanze generiche e degli aumenti troppo rigorosi a titolo di continuazione. Anche questo motivo è infondato.
La sentenza enuncia le ragioni del diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, attesa la personalità dell'imputato emergente dai suoi comportamenti concreti;
e del resto la gravità del reato di partecipazione ad associazioni criminose in qualità di dirigente è, già di per sè, idonea a dare conto della non meritevolezza di un trattamento sanzionatorio meno rigoroso, in assenza di concreti elementi di fatto in favore del reo. Con il primo e terzo motivo da esaminare congiuntamente, data l'affinità di contenuto, il LE deduce la violazione dell'art.192 c.p.p., comma 3, e la carenza e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva e soggettiva dei collaboratori TO A, animato da ostilità personale nei suoi confronti, e del CC P.
I motivi sono infondati, mirando a prospettare una diversa valutazione dei fatti, dopo aver genericamente confutato la conoscenza dei fatti e la credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Corte territoriale ha apprezzato il carattere circostanziato delle dichiarazioni del TO A e del CC P, facendosi carico di spiegare le ragioni di talune discrasie temporali nelle loro versioni circa la data di affiliazione del LE.
Si tratta di un iter argomentativo immune da vizi logici, che non può essere sindacato in questa sede sotto il profilo del merito. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in carenza di prova della fattiva partecipazione all'associazione criminale, non essendo sufficiente l'eventuale qualità di uomo d'onore. Anche questo motivo è infondato, volto com'è a porre genericamente in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - esaminate, come detto, attentamente, in motivazione - che hanno confermato l'affiliazione del LE al sodalizio criminoso di stampo mafioso. La censura dedotta si risolve quindi in una diversa valutazione del merito delle risultanze probatorie che non può trovare ingresso in questa sede.
Anche i motivi nuovi dedotti nella memoria 12 dicembre 2006 sono infondati nella parte in cui ribadiscono il difetto di congruenza delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia ed inammissibili nella parte in cui richiamano la L. 13 febbraio 2001 n.45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza) che vieta ogni contatto tra i collaboratori, trattandosi di ius superveniens, inapplicabile nella specie.
OF CO con il primo e terzo motivo, di contenuto analogo, deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., per omessa valutazione dei criteri di attendibilità delle chiamate di correità, nonché la carenza e manifesta illogicità dalla motivazione per l'omessa valutazione dei motivi di appello circa l'insussistenza di un quadro probatorio idoneo a comprovare la sua appartenenza al sodalizio criminale.
Le censure sono infondate.
L'attendibilità e precisione delle plurime chiamate di correo, è stata positivamente valutata in ordine ad episodi nella diretta conoscenza dei dichiaranti. In sostanza, la concordanza del molteplice è stata ritenuta dalla Corte territoriale dopo la verifica delle le singole propalazioni circa l'appartenenza del OF al sodalizio criminoso per il traffico di droga;
senza che sia riscontrabile alcun salto logico nella verifica dei riscontri reciproci.
Tutti i ricorsi sono dunque infondati e devono essere respinti, con la conseguente condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CC IE limitatamente all'aumento di pena per la continuazione relativa al reato di cui al capo D) che riduce nella misura di mesi due di reclusione, così determinando la pena finale nei confronti del predetto in anni uno e mesi dieci di reclusione;
Conferma nel resto la sentenza nei confronti dello stesso CC P;
Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007