Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
La fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 cod. pen. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella condotta dell'imputato il quale, per incarico e nel domicilio di un complice, aveva provveduto ad alterare i numeri del telaio di varie auto di provenienza furtiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 19673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19673 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe M. COSENTINO Presidente
Dott. Diana LAUDATI Consigliere
Dott. Secondo CARMENINI Consigliere
Dott. Luigi FENU Consigliere
Dott. Alberto MACCHIA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di:
1) DI BL IC;
2) SC VI;
3) SA RI;
4) PE OS;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26/6/2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini;
uditi il P.G. in persona del dr. L. D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza dei 15.5.2001, resa nei confronti di numerosi imputati, il Tribunale di Milano - per quanto qui interessa -- condannava alla pena come in atti IC BL, IS SC, EL SA e OS PE, perché ritenuti colpevoli dei delitti di cui agli artt. 416 e 81, 110, 643 c.p.. Su gravame degli imputati, la Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa in data 26.6.2002, oggetto delle presenti impugnazioni, assolveva tutti gli imputati dal delitto di associazione per delinquere;
dichiarava Di BL e LA colpevoli di alcuni episodi di ricettazione;
dichiarava VA e RO colpevoli di alcuni degli episodi contestati come ricettazione, modificando però l'imputazione in quella di furto continuato pluriaggravato (artt. 81, 624, 625, comma 1 nn. 2 e 7, C.p.);
rideterminava le relative pene.
Sono stati presentati ricorsi per cassazione in favore dei quattro predetti imputati;
il difensore del VA ha presentato anche "motivi nuovi".
Per ragioni di chiarezza di analisi e di esposizione è opportuno esaminare partitamente i singoli ricorsi.
DI BL IC.
Con sintetico motivo il Di BL sostiene, in pratica che la Corte di merito non ha spiegato per quali ragioni lo ha ritenuto a conoscenza della provenienza illecita del beni.
Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, ripetendo, per lo più, doglianze già proposte in sede di gravame adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico - giuridici.
Il ricorso, per altro, implicherebbe una mera rilettura in fatto taluni passaggi della sentenza impugnata, inammissibile in sede di legittimità.
Per costante giurisprudenza di questa Corte consapevolezza dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il suo comportamento,che dimostri la certezza dell'origine illecita del bene.
Nel caso di specie questi elementi sono stati correttamente argomentati dalle dichiarazioni nello stesso prevenuto, dalla mancanza di indicazioni sulle ragioni dell'acquisto dei veicoli e della successiva vendita, dal tenore delle conversazioni registrate. SC VI.
Deduce vari motivi.
A) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che, pur in mancanza di elementi probatori certi, si è pervenuti ad una sua condanna con "un'evidente violazione del principio dell'imparzialità del buon andamento della Pubblica Amministrazione".
È sufficiente rilevare che nella specie sono state correttamente applicate le norme del rito penale, che ha regole diverse da quelle invocate.
B) Errata applicazione dell' art. 648 c.p., in quanto il prevenuto avrebbe dovuto rispondere di furto pluriaggravato. La Corte territoriale ha, appunto, qualificato il reato nei sensi voluti dal ricorrente, il quale "ha riferito di avere rubato le due autovetture da taroccare". La Corte osserva, poi, che "entrambe le autovetture erano posteggiate sulla pubblica via e chiuse a chiave". C) Mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 C.p.. merito corretta ed adeguata, insindacabile in sede di legittimità. La Corte di Appello ha operato una valutazione di merito corretta ed adeguata, insindacabile in sede di legittimità.
D) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Vale quanto osservato in relazione al motivo sub B), dato che la Corte si è ispirata ai criteri previsti dall'art. 133 C.p., con particolare riferimento al precedente per gravi reati, ritenuto - non illogicamente - di preminente rilievo su ogni altro. Con i motivi nuovi in realtà si introducono motivi in parte avulsi dal ricorso principale.
Si può, per altro,osservare che la diversa qualificazione del fatto reato discende proprio dalle dichiarazioni dall'imputato, il quale ha introdotto i nuovi elementi probatori e su di esso ha svolto ogni più ampia difesa. Per le aggravanti ritenute, vale quanto detto sopra circa l'esposizione alla pubblica fede e la normale chiusura a chiave delle autovetture, nonché vale quanto si dirà a proposito del ricorso del RO.
Anche questo ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. SA RI.
Il ricorso si articola su tre motivi.
1) Omessa sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c, in relazione all'art. 546 c.p.p.). in realtà si tratta di un mero errore materiale, già emendato dalla stessa Corte di Appello con l'ordinanza del 12.7.2002, rinvenibile in atti. La sentenza è stata correttamente firmata dal dott. Mario Chiarolla, presidente dei collegio giudicante;
soltanto nell'epigrafe era erroneamente riportato il nome del dott. Renato Caccamo.
2) Erronea interpretazione dell'art. 648 c.p. Il LA sostiene che egli si sarebbe limitato ad alterare, per incarico e nel domicilio del VA, i numeri del telaio di auto, sia pure dì illecita provenienza;
che tale operazione non configurerebbe il reato contestato.
Questa doglianza era stata già formulata in sede appello. discende proprio dalle dichiarazioni dall'imputato,.
La Corte territoriale ha accertato in fatto che il prevenuto, con la sua azione, si è intromesso, a fini di lucro, per far occultare al complice le auto di provenienza delittuosa;
dei resto, senza la condotta del LA i beni sarebbero stati identificabili immediatamente come rubati;
in questo senso ha ritenuto di qualificare il fatto come ricettazione.
La conclusione è corretta.
Al riguardo deve essere rilevato che, ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, occorre tenere presente che la fattispecie criminosa delineata dall'art. 648 c.p. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel far acquistare il bene), sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato l'elemento di inequivocabile caratterizzazione del delitto in esame.
Va, invero, affermato che sii configura la ricettazione quante volte l'attività di intromissione - nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già - consumato -- sia consapevole dell'origine illecita del bene e sia determinata dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
3) Il motivo ribadisce,sotto altro profilo travisamento/errore di fatto nella motivazione e sua manifesta illogicità) la doglianza che precede.
Si tratta di valutazioni di mero fatto, incensurabili in sede di legittimità, in quanto sorrette da motivazione immune da vizi logico-giudridici.
PE OS.
Anche il ricorso del RO si articola su tre motivi. 1) Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) C.P.P.. Si sostiene che la Corte milanese avrebbe dovuto indicare in sentenza gli elementi di fatto su cui fondare la contestazione delle aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 c.p. Dal testo della sentenza impugnata emerge che fu lo stesso RO a chiedere la "derubricazione del delitto di ricettazione in quello di furto aggravato"; che detto imputato "ha ammesso di avere taroccato le autovetture in questione dopo - avere rubato le auto nuove". Le modalità del furto risultano, quindi, dal contesto generale della sentenza (si tratta dì un giro di compravendite di autovetture rubate su strada, normalmente chiuse, per le quali sono evidenti sia l'esposizione alla pubblica fede sia la necessità, per rubarle, di usare mezzi fraudolenti o violenti e certo non le chiavi proprie). Si tratta, i r, buona sostanza, di qualificazioni giuridiche di fatti direttamente emergenti dalle stesse dichiarazioni del prevenuto ed in relazione alle quali non si ravvisano vizi di motivazione.
2) Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), in relazione all'art. 597 n3 c.p.p. Si. lamenta una reformatio in peius della sentenza di primo grado, interna alla commisurazione della pena per la continuazione.
Anche questa doglianza è manifestamente infondata, in quanto la diversa qualificazione del fatto, richiesta dal prevenuto, ha comportato una rideterminazione della pena, il cui risultato finale è una considerevole diminuzione rispetto alla pena inflitta dal Tribunale.
3) Violazione degli att. 606, comma 1 lett. b) ed e) per il diniego delle attenuanti generiche.
In realtà la mancata concessione delle invocate attenuanti è stata correttamente motivata sulla base di una valutazione degli elementi ex art. 133 c.p., tra cui, con insindacabile giudizio di merito, è stato ritenuto preminente il negativo profilo soggettivo del reo, connotato da numerosi e gravi precedenti penali specifici. In conclusione la valutazione dei ricorsi, sia specificamente condotta, sia riguardata globalmente, porta ad evidenziare che essi si rivelano come manifestamente infondati o coinvolgenti questioni di mero fatto;
ne consegue che devono essere dichiarati inammissibili.
A mente dell'art. 616 alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dai ricorsi - consegue l'onere solidale delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura d 600,00 (seicento) euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonchè ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 600,00 euro. Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APRILE 2003.