Sentenza 6 novembre 2019
Massime • 2
In tema di valutazione della prova, la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa.
In tema di intercettazioni telefoniche e ambientali, l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere in adesione alle richieste di rogatoria non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera - vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate - bensì alla compatibilità del diritto straniero, sulla base del quale l'atto sia compiuto, con i principi inderogabili dell'ordinamento interno, spettando, comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la prova, tanto più ove si tratti di paese membro dell'Unione Europea.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2019, n. 19216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19216 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2019 |
Testo completo
ACR 19216-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - Sent. n. sez. 2080/2019 UP - 06/11/2019 IE RITA TORNESI - Relatore R.G.N. 12094/2019 UGO BELLINI IO LEONARDO TANGA IE DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO IO nato a [...] il [...] TA IO nato a [...] il [...] AT NO nato a [...] il [...] HI AN nato a [...] il [...] M avverso la sentenza del 15/01/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IE RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato PUTRINO DOMENICO del foro di PALMI in difesa di CO IO e HI AN che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Si rilascia attestazione di presenza in udienza. Deposita decreto di ammissione al gratuito patrocinio. E' presente l'avvocato POGGIO NO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di AT NO in sostituzione dell'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che si riporta ai motivi del ricorso con richiesta di applicazione estensiva ex art. 587 co.1 c.p.p. del motivo di ricorso dedotto dall'avvocato PUTRINO per la posizione di HI AN in ordine alla violazione dell'art. 525 c.p.p. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2015 il Tribunale di Palmi dichiarava, tra gli altri: ON AN responsabile del reato di cui al capo a) - artt. 74, commi primo, secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990, esclusa l'aggravante di cui al nonchécomma quarto e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. - dei reati di cui ai capi b), 1) e m) artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73 del medesimo d.P.R.-, ritenuta, solo in relazione al reato di cui al capo 1), la contestata aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, e, riconosciuta la recidiva e il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni ventisette e mesi dieci di reclusione. Il predetto imputato veniva assolto dal reato di cui al capo g) - artt. 1, 2, e 4 della legge n. 895/1967, come sostituito dalla legge n. 497/1974, 697 e 81 cpv. cod. pen. per non avere commesso il - fatto e dai reati di cui ai capi f) e r) -artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 - perché il fatto non sussiste;
ET GI responsabile del reato di cui al capo a) art. 74, commi - secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990, esclusa l'aggravante di cui al comma quarto, nonché dei reati di cui ai capi I) ed m) - artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73 del medesimo d.P.R.- ritenuta, solo in relazione al reato di cui al capo I), la contestata aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 e, riconosciuta la recidiva e il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quindici e mesi otto di reclusione ed euro 100.000 di multa. Il RR veniva assolto dai reati di cui ai capi h) - artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73 e 80, comma secondo, del medesimo d.P.R. e v) artt. 81 cpv., 378 cod. pen. - - aggravato dall'art. 7 del d.l. n. 152/1991 conv. dalla legge n. 203/1991- perché il fatto non sussiste;
- art. 74, commi IZ BR responsabile del reato di cui al capo a) - secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990, esclusa l'aggravante di cui al comma quarto, nonché dei reati di cui ai capi n) o) e p) - artt. 110, e 81 cpv. 73 d.P.R. n. 309/1990 -, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, solo in relazione al reato di cui al capo o) e, riconosciuta la recidiva e il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione. Il predetto veniva assolto dal reato di cui al capo q) artt. 110, 81 cpv., 56 cod. pen. 73,- d.P.R. n. 309/1990 - perché il fatto non sussiste.
1.1. I giudici di primo grado assolvevano HI ST dal reato di cui al capo a) art. 74, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990 - per non - avere commesso il fatto e dai reati di cui ai capi q) artt. 110, 81 cpv., 56- cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990 - e v) - artt. 81 cpv., 378 cod. pen. aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. dalla legge n. 203/1991 - perché il fatto non sussiste.
1.2. Dalla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Palmi emerge che il presente procedimento penale trae origine da una complessa indagine svolta da personale appartenente al G.O.A. della Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con inquirenti stranieri, che ha disvelato l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti pienamente operativa nel periodo tra il marzo 2004 e il giugno 2006 e saldamente radicata sia sul territorio nazionale (con basi strategiche in Calabria e in Lombardia), che in alcune nazioni del Nord Europa, tra cui l'Olanda, la Germania e il Belgio. Il sodalizio criminoso aveva acquisito una sempre maggiore potenzialità nella gestione delle attività illecite e nella commissione dei reati fine di cui - all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 grazie al contributo di alcuni associati che si trovavano in Olanda e in Germania e alla stretta rete di collegamento instaurata con esponenti dei narcos sudamericani, il che consentiva l'importazione, anche in Italia, di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti. Gli intensi e continuativi contatti tra i sodali, comprovati dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonostante l'adozione di una serie di cautele finalizzate ad impedire sia l'identificazione degli interlocutori che la comprensione del reale tenore delle conversazioni, trovavano ampi riscontri nei servizi di pedinamento espletati dalle Forze di Polizia straniere, a seguito delle rogatorie trasmesse dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e, in due occasioni, anche con l'ausilio di militari appartenenti al G.O.A. di Catanzaro che si recavano personalmente all'estero. Tali approfondimenti investigativi M consentivano, tra l'altro, di individuare le dimore in cui ON AN, ritenuto uno dei capi dell'organizzazione, aveva soggiornato in Olanda e da dove era riuscito a coordinare le attività illecite, dopo essersi sottratto all'esecuzione di una ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti nei primi giorni di marzo 2004, nell'ambito della c.d. operazione Nasca, sino al momento del suo arresto avvenuto in data 27 aprile 2006, avvalendosi, tra gli altri, del fondamentale ausilio del figlio CH. Il compendio probatorio era arricchito dalle dichiarazioni rese da AM NT OR, detto EN (dipendente della impresa di autotrasporti di cui era titolare RR GI, residente in [...], e in stretto contatto sia con ON AN che con ON RO), il quale ammetteva di avere svolto il ruolo di corriere, nelle nevralgiche fasi dell'importazione della droga in Italia, fornendo significative informazioni sulle modalità operative del sodalizio criminoso. In occasione dell'arresto del predetto AM, avvenuto il 17 settembre 2005, si procedeva al sequestro di kg. 1.205,9 di cocaina, occultati nell'intercapedine tra il sedile lato conducente ed il panneLL isolante del veicolo Iveco su cui viaggiava. Lo sviluppo delle indagini conduceva altresì, in data 14 marzo 2006, al sequestro di ben kg. 22 di cocaina. Dall'attività investigativa emergeva che un'articolazione dell'associazione si era radicata in Germania ove IZ BR, ufficialmente dedito al mestiere di ristoratore, smerciava, avvalendosi del sodalizio criminoso, notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti grazie anche alla stretta collaborazione di IA TE, cittadino rumeno il quale, a sua volta, intratteneva intense relazioni con i produttori residenti in [...].
2. Con sentenza emessa in data 15 gennaio 2018 la Corte distrettuale, in accoglimento dell'appeLL proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha così statuito: -ha dichiarato ON AN responsabile anche del reato di cui al capo r) -artt. 110, 73 d.P.R. n. 309/1990 - con esclusione dell'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 80 -, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni ventotto e quattro mesi di reclusione;
il gravame proposto da quest'ultimo veniva, invece, rigettato. -ha dichiarato HI ST responsabile del reato di cui all'art. 74, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990 e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla citata aggravante, lo ha condannato alla pena di anni sette di reclusione. Inoltre, in parziale accoglimento dei gravami di RR GI e di IZ M BR, ha escluso, per il RR, la recidiva rideterminando la pena in anni tredici e mesi sei di reclusione ed euro 50.000 di multa ed ha rideterminato la pena inflitta a IZ BR in anni ventotto di reclusione.
3. ON AN, RR GI, IZ BR e HI ST a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione, avverso la predetta sentenza. Il motivo comune di ricorso formulato da ON AN, RR GI e HI ST.
4. ON AN e HI ST (con il primo motivo), e RR GI (con il secondo motivo), denunciano l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 525, comma secondo, 511, 178, comma primo, lett. a) e 179, comma secondo, cod. proc. pen. 3 I predetti ricorrenti, dopo avere riportato nel dettaglio l'iter cronologico delle udienze dibattimentali celebrate dal Tribunale di Palmi nelle quali vi era stato un frequente avvicendamento di collegi giudicanti in diversa composizione, eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado ravvisando la violazione del principio di immutabilità del giudice sotto i seguenti profili: -all'udienza del 9 ottobre 2014 il collegio risultava composto dai dott.ri AN Battaglia (Pres.), Antonella Crea e ES Maione (giudici a latere) e pertanto, in considerazione del subingresso della dott.ssa A. Crea, al posto della dott.ssa A.L. Ascioti, si sarebbe dovuto disporre la rinnovazione del dibattimento delle udienze dell'8 aprile 2014, del 20 maggio 2014, del 5 giugno 2004, del 1 luglio 2014 e del 18 settembre 2014; -inoltre, sempre nel corso della predetta udienza del 9 ottobre 2014, si procedeva ad escutere il perito fonico CE CE e il collegio giudicante accoglieva la sua richiesta di essere supportato nell'attività di apertura dei file delle intercettazioni telefoniche da un esperto informatico che quest'ultimo indicava nel dott. Alfredo Sposato, comunicando altresì la data di inizio delle nuove operazioni;
-- alla successiva udienza del 16 ottobre 2014 il collegio, diversamente composto dai dott.ri A. Battaglia (Pres.), A. L. Ascioti e F. Maione (giudici a latere), ometteva sia di rinnovare la precedente attività istruttoria che di confermare la ordinanza ammissiva delle prove, procedendo direttamente, tra l'altro, all'escussione del dott. Alfredo Sposato;
- infine, all'udienza del 22 gennaio 2015 il collegio, composto dal Pres. A. Battaglia e dai giudici a latere A.L. Ascioti e F. Maione, dichiarava chiuso il dibattimento e procedeva alla deliberazione senza emettere provvedimenti di rinnovazione dell'attività istruttoria svolta in precedenza dinanzi a collegi in diversa composizione né procedeva alla lettura degli atti ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen. e nemmeno indicava, ai sensi del comma quinto di tale disposizione, gli atti utilizzabili ai fini della decisione. Sostengono che, pertanto, in assenza dell'adozione di alcun provvedimento formale da parte del collegio giudicante, la rinnovazione del dibattimento non risulta validamente effettuata né tantomeno può ritenersi acquisito alcun consenso delle parti processuali a derogare al principio del contraddittorio. Gli altri motivi formulati da ON AN 5. Con il secondo motivo ON AN denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 73,74 e 80, comma secondo, 4 d.P.R. n. 309/1990 e il vizio motivazionale lamentando che non sono state adeguatamente vagliate doglianze difensive contenute nell'atto di appeLL.
5.1.In particolare, dopo avere premesso che il presente procedimento consiste nella duplicazione di queLL promosso a suo carico dall'autorità giudiziaria catanese (c.d. Ramazza) nell'ambito del quale gli erano contestate condotte di cessione illecite di sostanze stupefacenti poste in essere sino al mese di febbraio 2004 da cui veniva assolto, sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di improcedibilità per precedente giudicato, quantomeno in relazione al reato di cui al capo b). Afferma al riguardo che, a fronte dell'imputazione nella quale gli erano addebitate, quanto al predetto reato fine, condotte relative ai mesi di marzo ed aprile del 2004, le captazioni telefoniche in cui risulta un diretto interlocutore sono cessate in data 5 marzo 2004 mentre quelle successive riguardano i coimputati ON CH e RO AS;
esse, peraltro, alludono ad una nuova fornitura di sostanze stupefacenti richiesta da quest'ultimo alla fine del mese di marzo cui, tuttavia, non veniva dato riscontro da parte di ON CH, il quale nutriva dubbi sulla affidabilità contrattuale del nuovo acquirente, e rispetto alla quale era, all'evidenza, del tutto estraneo. -5.2.In relazione al reato fine di cui al capo I), lamenta che sono state disattese le argomentazioni difensive circa la mancanza di riscontri probatori individualizzanti a suo carico in relazione agli episodi di cessioni illecite di sostanza stupefacente a lui contestati, in concorso con il coimputato AM AR OR, e ciò in quanto la versione dei fatti resa da quest'ultimo era M inverosimile.
5.3.Contesta altresì la statuizione inerente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 per tale reato fine che è stata apoditticamente riconosciuta sulla base della mera supposizione che la tipologia della sostanza stupefacente fosse qualitativamente la medesima di quella contestata al reato di cui al capo m) ed oggetto di sequestro in occasione dell'arresto di AM AR OR avvenuto il 17 settembre 2005. Soggiunge, a comprova della sua estraneità ai fatti, che le captazioni telefoniche successive a tale evento evidenziano esclusivamente un interessamento di RR GI e di ON RO a rintracciare AM e a pagargli un difensore mentre ON AN risulta disinteressato alla vicenda.
5.4. Censura altresì l'attribuito ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di cui sostiene di non fare parte. Afferma che non sussistono elementi probatori a suo carico posto che dalle intercettazioni acquisite agli atti poste a fondamento della sussistenza dei reati di cui ai capi b), I) e m) non è dato evincere in alcun modo né che gli altri associati lo dovessero informare in via preventiva sulle 5 dinamiche operative dei traffici illeciti di droga gestiti dal sodalizio criminoso né che abbia mai personalmente impartito direttive nei confronti degli altri associati. Sottolinea che i giudici di merito hanno trascurato la circostanza che la polizia giudiziaria, sia italiana che tedesca, escussa nel dibattimento, aveva escluso il suo coinvolgimento nell'associazione di cui al capo a) e, a maggior ragione, l'esercizio, da parte sua, di un ruolo primario direttivo all'interno del sodalizio criminoso.
5.5. Contesta il provvedimento di confisca dei beni rappresentando che risulta comprovato che l'immobile oggetto di sequestro era stato da lui acquistato nell'anno 1997 (dunque, in epoca anteriore a quella di commissione dei reati indicata nell'imputazione) e che esso era stato terminato ancor prima dell'inizio delle indagini. Sottolinea che pertanto risulta incomprensibile la sentenza impugnata laddove fa riferimento alla titolarità di due immobili, uno non ancora completato al 2011, e l'altro, una villa con due piani, di cui non veniva precisata la data di completamento e, comunque, riferibile ad un periodo anteriore al 2004 in quanto successivamente si trovava all'estero mentre dal 2006 era stato ininterrottamente detenuto. Gli altri motivi formulati da RR GI 6. Con il primo motivo RR GI, nel reiterare l'analoga doglianza formulata nell'atto di appeLL, denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. rappresentando che i giudici di merito, neLL statuire sulla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, hanno attribuito rilievo determinante, in mancanza di elementi oggettivi certi (posto che il sodalizio criminoso era operativo in molte zone dell'Italia e dell'Europa), al reato di cui al capo e) - artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, 80, comma 2, cod. proc. pen. "ovvero a queLL che, raffrontato a - tutti gli altri illeciti di pari gravità, è il più risalente nel tempo, di cui risulta certa la località di commissione (OSrno)" senza però considerare che tale imputazione non veniva elevata nei suoi confronti e che, peraltro, gli imputati chiamati a risponderne (ON CH, BO HI, AS AL, SA BR e RO AS) erano stati assolti per non avere commesso il fatto. Sottolinea che, anche in applicazione dei principi di diritto statuiti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 40537 del 16 luglio 2009, i principi in tema di connessione dei reati non possono prevalere, nella fattispecie in esame, sulla regola generale in tema di competenza stabilita dall'art. 8, comma primo, cod. proc. pen., dovendo darsi priorità al principio del giudice precostituito per legge. Sostiene, pertanto, che, in relazione agli addebitati reati di cui ai capi a), I) em) della rubrica, la competenza a decidere è del Tribunale di Milano, posto che nelle sentenze di merito è stato riconosciuto, quale reato più grave, queLL di cui al capo I).
6.1. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 per difetto di prova sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei predetti reati in considerazione del contenuto ambiguo delle intercettazioni che sono state erroneamente interpretate in chiave accusatoria con l'attribuzione, a suo carico, di un ruolo di diretto interlocutore del leader ON AN. Lamenta che la Corte territoriale ha trascurato i motivi di appeLL dando rilievo, a tal fine, a tre presunti trasporti di cocaina avvenuti nei mesi di giugno, luglio e settembre 2005 che erano semmai da intendersi come indice di una mera estemporaneità occasionale dell'attività illecita. Contesta la valenza probatoria accordata alle dichiarazioni rese dal coimputato AM AR OR quale riferiva che, in occasione di uno dei viaggi effettuati ad Amsterdam per rifornirsi di droga, su indicazione di RR GI e per conto di ON AN, aveva anche provveduto a consegnare a quest'ultimo dei viveri, sigarette e beni personali da parte di ON RO.
6.2. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n.309/1990 in relazione al reato di cui al capo 1) ravvisando profili di contraddittorietà con la statuizione che, al contempo, ha escluso la medesima aggravante con riguardo ai reati di cui ai capi a) e m). Lamenta altresì la violazione dell'art. 62 bis in quanto gli stessi elementi di fatto indicati nell'art. 133 cod. pen. hanno ricevuto una duplice considerazione sia in punto di commisurazione della pena che ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il che costituisce un evidente errore di diritto.
6.3. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992 convertito dalla legge n.356/1992 (trasfuso nell'art. 240 - bis cod. pen.) sostenendo che la Corte distrettuale ha confermato la confisca dei beni intestati alla figlia RR DE e alla moglie UL IA (tra cui un appartamento vincolato da un mutuo ipotecario), pur avendo constatato che le predette erano titolari di redditi propri di provenienza lecita, così come comprovato dalla documentazione prodotta. 7 I motivi proposti da IZ BR 7. Con il primo motivo rappresenta che la sentenza impugnata si fonda sulle risultanze di un'attività di captazione svolta all'estero (Germania, Olanda e Belgio) in assenza dei decreti autorizzativi e, dunque, in violazione degli artt. 267, 268 cod. proc. pen. In particolare lamenta il difetto motivazionale dei decreti emessi per decisione del Tribunale di Duisburg per l'assenza di specifica e formale documentazione autorizzativa, il che ne comporta l'inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. Deduce altresì la violazione degli artt. 696 e 729 cod. proc. pen. in quanto, in virtù del principio di sovranità, è fatto divieto di compiere atti esplicanti il potere giurisdizionale nel territorio di un altro Stato, in mancanza di accordi con lo Stato interessato. Contesta gli esiti della indagine svolta dal ES (BKA) in relazione, in particolare, alle intestazioni delle sim card costituenti attività valutativa e non attività irripetibile di carattere documentale, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte distrettuale.
7.1. Con il secondo motivo denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sostenendo che i giudici di secondo grado non hanno motivato affatto sull'addebito associativo, omettendo di rispondere alle censure difensive contenute nel gravame. Afferma che, a suo carico, sono tutt'al più configurabili solo cessioni estemporanee di droga ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, così come acclarato dagli esiti decisionali relativi al reato di cui capo n) dal quale peraltro il coimputato IZ PE era stato assolto, a dimostrazione del fatto che si trattava esclusivamente di attività illecite occasionali.
7.2. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 110, 73 d.P.R. 309/1990 affermando l'insussistenza di prova in relazione ai reati di cui ai capi n), o) e p) in quanto i testi, M.LL D'RE, della Guardia di Finanza, OR e l'agente LD del BKA tedesco non hanno fornito elementi probatori diretti circa la sua identificazione. Lamenta il travisamento di prova decisiva in relazione all'attribuzione alla sua persona delle utenze impiegate in via fonica e tramite sms nella commissione degli illeciti di cui alle predette imputazioni rappresentando che peraltro le indagini sono state svolte dalla polizia giudiziaria tedesca e non verificate nel contraddittorio. 0 08 Gli altri motivi proposti da HI ST 8. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e/erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma primo, lett. e) e 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. con specifico riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Premette che il Tribunale Palmi lo ha assolto sia dal reato di cui all'art. 74, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990, che dai reati fine contestati ai capi q) e - v) dando una corretta lettura interpretativa delle intercettazioni ambientali eseguite sull'autovettura EW TT da cui risultava lo sfogo confidenziale che IZ BR gli esternava circa il comportamento asseritamente fraudolento che altri soggetti implicati nell'attività di spaccio di stupefacenti avevano riservato alla sua persona. Soggiunge che, a fronte della valutazione liberatoria del giudice di primo grado, la Corte di appeLL, a seguito dell' impugnazione del P.M. in relazione alla statuizione assolutoria dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, pur affermando di condividere sostanzialmente le considerazioni poste a fondamento della decisione, è pervenuta al convincimento della sua responsabilità sull'assunto che le conversazioni intercettate assumono precipua rilevanza perché dimostrative del mendacio dal medesimo nel corso del suo esame dibattimentale e nelle dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di primo grado. Nel contestare la correttezza di tali conclusioni il HI afferma che tali affermazioni risultano disancorate dagli atti processuali in quanto dall'esame dibattimentale reso all' udienza del 19 settembre 2013 risulta la linearità del suo narrato e, peraltro, la pubblica accusa non gli aveva chiesto chiarimenti in relazione ai dialoghi captati e sui suoi rapporti con gli altri associati. Lamenta altresì che risulta travisato il significato delle intercettazioni del 17 marzo 2006 (progressivo n. 73), del 26 marzo 2006 (progressivo n. 379) e del 31 marzo 2006 (progressivo n. 617). Inoltre sottolinea che la Corte distrettuale ha omesso di considerare le deposizioni rese sia dal teste LD, capo del B.K.A tedesco, che del referente gruppo G.O.A di Catanzaro, D'Alessandro, che avevano escluso qualsiasi suo coinvolgimento nell'attività di spaccio e in contesti associativi. Evidenzia inoltre profili di contraddittorietà della statuizione di colpevolezza per il reato di cui al capo a) essendo stato, al contempo, assolto dai reati - fine, tra cui queLL di cui ai capi q), ove gli veniva contestata la condotta di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309/1990, in concorso anche con RR EN. Sottolinea inoltre che sono state diversamente valutate le prove nei confronti degli imputati RO AN e di BO NI nei cui confronti è stata confermata la pronuncia assolutoria di primo grado. Deduce la violazione del principio di motivazione rafforzata elaborato dalla giurisprudenza di legittimità soffermandosi diffusamente sui principi di diritto affermati al riguardo dalla Suprema Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nell'ordine logico vanno dapprima esaminate le questioni preliminari sollevate da alcuni ricorrenti che, per la loro portata generale, in quanto incentrate su motivi non esclusivamente personali, se accolte, avrebbero un potenziale effetto estensivo anche nei confronti dei coimputati non impugnanti. Sull'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice contemplato dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen.
2. L'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice contemplato dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen. sollevata da ON AN e da HI ST, nel primo motivo, e da RR GI, nel secondo motivo, con deduzioni sovrapponibili e tali da poter essere congiuntamente trattate, è infondata.
3. Le doglianze formulate dai ricorrenti implicano la decisione su due problematiche, tra loro complementari, aventi ad oggetto l'esatta definizione dell'ambito operativo della predetta disposizione: -la prima, relativa all'applicabilità di tale principio all'intera fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, comprensiva, dunque, anche del momento della formulazione delle richieste delle prove e/o di queLL dell'adozione della relativa ordinanza ammissiva, oppure esclusivamente alla fase dibattimentale dell'assunzione delle prove;
-la seconda, incentrata sulla individuazione dei presupposti necessari per ritenere se e in che termini, in caso di mutamento nella composizione del giudice dopo l'assunzione delle prove, rilevi il consenso delle parti le quali non abbiano - formulato la richiesta di nuove prove alla lettura delle dichiarazioni rese dal - dichiarante prima del mutamento del giudice nonché le eventuali modalità con le quali il consenso debba essere manifestato. 10 3.1. La Corte distrettuale, nel rigettare l'eccezione processuale de qua, risulta avere aderito, quanto alla prima questione, all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Rv. 254843; Sez. 5, n. 1759 del 04/10/2011 -dep. 2012 - Rv. 251727) che ha statuito che il principio di immutabilità mira ad assicurare l'identità tra il soggetto che delibera la sentenza e queLL che presiede alla raccolta della prova, cosicché una sua corretta applicazione esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha curato l'istruttoria dibattimentale. La seconda problematica è stata risolta in base all'orientamento consolidato della Suprema Corte di cassazione (Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016, Rv. 267911; Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015, Rv. 264683) secondo cui, a fronte del mutamento nella composizione del collegio, il comportamento omissivo delle parti processuali deve essere legittimamente inteso quale manifestazione di acquiescenza, anche implicita, alla validazione degli atti istruttori compiuti in precedenza dinanzi a un collegio giudicante in diversa composizione e, dunque, alla utilizzazione degli stessi ai fini della decisione. I giudici di secondo grado hanno inoltre richiamato il disposto dell'art. 190-bis, comma primo, cod. proc. pen. sottolineando che, comunque, in base a tale disposizione, "una eventuale richiesta di rinnovazione di uno o più atti istruttori avrebbe avuto assai limitate chances di accoglimento".
4. Osserva il Collegio che le conclusioni cui è giunta la Corte distrettuale, necessitano delle seguenti puntualizzazioni alla luce dei principi di diritto statuiti dalla Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 41736 del 30 maggio 2019 con la quale sono stati risolti i contrasti giurisprudenziali insorti sulle tematiche sopra indicate. È opportuno, preliminarmente, rammentare che, con la sentenza n. 2 del 15 gennaio 1999 (Iannasso), le Sezioni Unite avevano affermato che: -il principio di immutabilità del giudice contemplato dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona fisica del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, fin dalla dichiarazione di apertura deLL stesso, con la ripetizione delle richieste di prova immediatamente successive e dell'ammissione e dell'assunzione delle prove;
-i verbali delle prove acquisite avanti il diverso giudice possono essere legittimamente incluse nel fascicolo per il dibattimento essendo state assunte nel contraddittorio delle parti;
11 -una volta disposta la rinnovazione del dibattimento, il giudice può disporre, ai sensi dell'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 511 cod. proc. pen., la lettura delle prove raccolte nel dibattimento solo in assenza di richiesta proveniente dalle parti di riassunzione delle prove precedentemente acquisite. Nella prassi applicativa si erano creati difformi orientamenti giurisprudenziali sulla necessità o meno di procedere, in caso di mutamento della composizione del giudice, ad una nuova declaratoria di apertura del dibattimento e alla rinnovazione formale anche del provvedimento ammissivo delle prove reso ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen., oltre che in ordine alla possibile rilevanza del consenso prestato dalle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio precedente e, in caso affermativo, sulle modalità di prestazione di detto consenso, in forma espressa oppure anche solo implicita. L'Alto Consesso, con la pronuncia n. 41736 del 30 maggio 2019 (Bajrami), nell'affrontare il complesso e delicato tema delle regole che il giudice subentrante è tenuto ad osservare, ha anzitutto precisato che l'intera attività dibattimentale, ad eccezione dell'adozione dei preliminari provvedimenti ordinatori, deve svolgersi, a pena di nullità assoluta ed insanabile, dinanzi al giudice nella medesima composizione che provvederà alla deliberazione conclusiva e che, pertanto, risulta del tutto irrilevante, ai fini della validazione dell'attività istruttoria, l'eventuale consenso prestato dalle parti alla lettura degli atti ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen. Ciò implica la necessità della ripetizione dell'intera sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalla richiesta di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495), dall'assunzione delle prove ammesse ai sensi degli artt. 495, comma primo, 190, comma primo, 190 bis, secondo le regole stabilite negli artt. 496 e segg. cod. proc. pen. Cionondimeno, è stata escluso che il giudice di merito debba provvedere ad una formale rinnovazione di ciascuna delle predette attività e ciò in quanto i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. A tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute tenendo conto: -dell'art. 525, comma secondo, ultima parte cod, proc. pen. riguardante il giudizio di assise in base al quale "se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati"; -dell'art. 42, comma secondo, cod. proc. pen. a norma del quale "il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione 12 dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia". Si è precisato che tali disposizioni sono espressive di un principio di generale applicazione in quanto mirano a soddisfare l'esigenza di rilievo anche costituzionale, ex art. 111, comma secondo, ultima parte, Cost., di contenere, per quanto possibile, i tempi di durata del processo evitando lo svolgimento di attività superflue. La garanzia della immutabilità del giudice attribuisce, dunque, il diritto, non di vedere inutilmente reiterate attività già svolte con immotivata dilatazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può, in astratto, avere di fatto interesse e che tuttavia l'ordinamento non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle disposizioni di cui agli artt. 492 e segg. formalizzando la richiesta di nuove prove al giudice nella nuova composizione al quale è, in ogni caso, attribuito il potere dovere di valutare quelle ammissibili, ai sensi degli artt. 495, comma primo, e 190, comma primo, cod. proc. pen., escludendo così quelle vietate dalla legge o manifestamente superflue ed irrilevanti. Da ciò consegue che l'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen. consente la lettura e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi al giudice diversamente composto, anche in difetto del consenso delle parti, sul punto ininfluente, se, per qualsiasi ragione, "l'esame non abbia luogo", in detta previsione dovendo ritenersi comprese, oltre al caso della prova divenuta medio tempore irripetibile, le altre ipotesi in cui le stesse parti non abbiano richiesto la rinnovazione dell'esame ovvero il giudice, valutando detta rinnovazione (richiesta dalla parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen.) manifestamente superflua, abbia deciso di non ammetterla. In tal senso assume, dunque, rilievo il comportamento omissivo delle parti, fermo restando il potere officioso del giudice di disporre la ripetizione dell'esame nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 507 cod. proc. pen. Il consenso delle parti alla lettura degli atti è, invece, del tutto irrilevante, tanto da incorrere nella nullità assoluta della sentenza, quando la ripetizione dell'esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen. ed ammessa dal nuovo giudice ma il nuovo esame non sia stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto.
4.1.Ciò chiarito, in applicazione degli enunciati principi di diritto, va affermato che l'originaria ordinanza ammissiva delle prove richieste dalle parti pronunciata all'udienza del 9 ottobre 2014 ha conservato la sua efficacia anche a 13 seguito del mutamento della composizione del collegio, non essendo stata modificata né revocata, e risultando, dunque, evidentemente condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta. Ed ancora, non occorreva che alcuna rinnovazione del dibattimento venisse formalmente disposta alle udienze in cui si sono verificati mutamenti del collegio e ciò in quanto le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, erano certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare le sopravvenute diverse composizioni dell'organo giudicante ed attivarsi con la formulazione delle eventuali richieste di ripetizione dell'attività istruttoria già svolta da sottoporre al vaglio decisionale del giudice. Va altresì precisato, per completezza, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Rv. 257630), la violazione dell'obbligo sancito dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificatamente sanzionata in tal senso né essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. Tale violazione, inoltre, non può dare nemmeno luogo alla inutilizzabilità degli atti di cui è stata omessa la lettura o l'indicazione non incidendo sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti facendosi d'altra parte riferimento, sia nell'art. 191 che nell'art. 526 cod. proc., al solo concetto di M acquisizione e quindi ad un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue, precedendola, da quella di lettura od indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento. Del resto, le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 41736/2019, hanno precisato che i verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta in precedenza dinanzi al giudice poi sostituito fanno parte del fascicolo per il dibattimento dove non confluiscono ma permangono e conservano il carattere di attività legittimamente compiuta. Si rammenta, infine, per completezza, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 48710 del 14/06/2016, Rv. 268455), la disciplina dell'art. 190 - bis cod. proc. pen. per la quale, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen. che abbia già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio, è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice. La Suprema Corte (Sez. 6 n. 3609 del 03/10/2018, Rv. 275880) ha altresì specificato che la regola dettata da tale disposizione si 14 applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previsti dall'art.51, comma terzo - bis, cod. proc. pen.
4.2. Alla stregua di quanto sin qui esposto, non si ravvisa la dedotta violazione della disposizione di cui all'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., e, conseguentemente, la nullità della sentenza impugnata. Sull'eccezione di incompetenza territoriale proposta da RR GI 5. L'eccezione di incompetenza territoriale proposta da RR GI è infondata.
6. Si premette che nel procedimento penale de quo, originariamente a carico di quindici imputati (unitamente ad altri sedici imputati per i quali si era proceduto con le forme del giudizio abbreviato), venivano contestati, oltre al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990 (capo a), numerosi reati fine, tra cui quelli di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, - aggravati dall'art. 80, comma secondo, di cui ai capi b), e), f), h), l),m), n), o), p), r) e s). Per come dettagliatamente evidenziato dalla difesa di RR GI nell'atto di appeLL, all'udienza del 27 novembre 2012 dinanzi al Tribunale di Palmi veniva eccepita l'incompetenza territoriale sostenendo la competenza del Tribunale di Milano, quale ufficio giudiziario del luogo di costituzione del sodalizio criminoso. Il Tribunale di Palmi, con ordinanza dell'8 gennaio 2013 rigettava la predetta eccezione evidenziando che "attesa l'impossibilità di individuazione dell'area territoriale in cui era stata fondata l'associazione, diffusamente operativa in molte zone di Italia e di Europa, la competenza deve essere determinata in obbedienza ai criteri dettati dagli artt. 9 e 16 c.p.p. in relazione al reato di cui al capo e), ovvero queLL che, raffrontato a tutti gli altri illeciti di pari gravità, è il più risalente nel tempo, di cui risulta certa la commissione (OSrno)". Tale provvedimento, confermato dalla Corte distrettuale, è conforme a diritto alla stregua delle seguenti considerazioni. In tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018- 15 -dep. 2019 Rv. 276391). Tali reati individuano, per la maggior parte, fattispecie di natura associativa e, più in generale, evocano condotte antigiuridiche radicate in fenomeni di criminalità organizzata che, alla stregua dell'esperienza vissuta e dei conseguenti rimedi ordinamentali apprestati, necessitano di essere contrastati con indagini che abbiano un coordinamento accentrato negli uffici distrettuali del pubblico ministero disciplinati dalla predetta disposizione con gli ineludibili effetti a cascata in punto di competenza territoriale. La citata norma presuppone tuttavia che sia accertato il luogo ove si svolge la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083), valutazione questa che consiste in un apprezzamento di merito censurabile in sede di legittimità solo ove fondata su un travisamento della prova o caratterizzata da vizi logici manifesti e decisivi. Ove invece si verta in una situazione nella quale il giudice di merito non abbia ritenuto possibile determinare la competenza per territorio con riferimento al reato associativo, come nella fattispecie in esame (peraltro sul punto non vi è alcuna contestazione da parte del ricorrente), la competenza va determinata secondo le regole dell'art. 16, comma primo, cod. proc. pen. in base al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui e, in caso di pari gravità, a queLL commesso per primo;
solo se neppure per i reati connessi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. che, sia per la coLLcazione M che per il tenore letterale, si riferiscono ai procedimenti caratterizzati da un reato singolo (Sez. U. n. 40537 del 16/07/2009, Rv. 244330; Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016 Rv. 266194; Sez. 1, n. 40825 del 27/10/2010, Rv. 248467). Tale interpretazione ermeneutica delle disposizioni citate che privilegia il criterio della individuazione della competenza nel luogo di commissione del reato costituisce attuazione di un principio di rilevanza costituzionale giacchè il significato della prescrizione contemplata dall'art. 25, comma primo, Cost. non si esaurisce nella garanzia della precostituzione del giudice ma esalta il significato della naturalità del giudice designato come competente che assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della sua fisiologica aLLcazione nel locus commissi delicti (cfr. sent. Corte Cost. n. 168 del 2006; Sez. U. n. 40537 del 16/07/2009 Rv. 244330). In quest'ottica, dunque, l'art. 16, comma primo, cod. proc. pen. assicura, per quanto possibile, il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi della vicenda processuale garantendo il principio costituzionale della naturalità del giudice che risulterebbe ingiustificatamente obliterato se dovesse farsi applicazione degli incerti e non 16 oggettivi criteri suppletivi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 9 cod. proc. pen. Le regole sulla competenza derivante dalla connessione costituiscono un criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza operante nelle ipotesi tassativamente descritte dall'art. 12 cod. proc. pen. e tale connotato è finalizzato ad escludere ogni discrezionalità nella individuazione del giudice cui è demandata la cognizione e a dar attuazione al principio del giudice naturale precostituito per legge (Sez. U. n. 27343 del 28/02/2013, Rv. 255345). Va altresì precisato che, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza per connessione del giudice non risente delle successive vicende processuali ed opera per tutto il corso del processo anche nel caso in cui siano venute meno le ragioni che avevano determinato l'originario radicamento della competenza per territorio. Si rammenta altresì che l'ambito operativo di tale principio, inteso come immutabilità della competenza ai fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla determinazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base di quel controLL e di addebiti contestati nel decreto che dispone il giudizio (Sez. U. n. 48590 del 18/04/2019, Rv. 277304). Sull'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine svolti all'estero sollevata da IZ BR 7. L'eccezione processuale formulata da IZ BR con il primo motivo è infondata.
8. Osserva il Collegio che l'assunto del ricorrente secondo cui l'autorità giudiziaria italiana avrebbe eseguito, motu proprio, attività di indagine in territorio estero, in particolare in Germania, al di fuori della cornice stabilita da norme e convenzioni internazionali e in assenza di raccordo con le autorità giudiziarie dei Paesi interessati è stato ampiamente confutato dalla Corte distrettuale che ha sottolineato che risulta regolarmente versata in atti la copia delle richieste di rogatorie da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria alle autorità giudiziarie tedesche ed olandesi aventi ad oggetto l'esecuzione, sul territorio degli Stati destinatari, di attività di intercettazione telefonica ed ambientale a carico, tra gli altri, di IZ BR. 17 Con le predette richieste veniva altresì sollecitata la trasmissione degli esiti di specifiche attività poste in essere, di propria iniziativa, dagli organi di polizia olandesi e tedeschi, ivi comprese le trascrizioni, gli atti e quant'altro emesso nell'ambito di procedimenti penali promossi in via autonoma dalle autorità giudiziarie di quei Paesi nonchè lo scambio diretto di informazioni. Le intercettazioni e le ulteriori indagini sono state, dunque, disposte ed eseguite dalle autorità giudiziarie olandesi e tedesche in adesione a formali richieste di assistenza provenienti dall'Italia. Quanto al connesso tema delle condizioni al cospetto delle quali un'attività svolta all'estero in esecuzione di una richiesta di assistenza promanante dall'autorità giudiziaria italiana possa dirsi processualmente utilizzabile va ribadito il principio di diritto (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016 - dep. 2017 Rv. 269000) secondo cui, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione per il principio "locus regit actum" e in conformità ai canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme deLL Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del Paese richiedente che disciplinano il processo. Il richiamo del secondo comma dell'art. 191 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 729 non comporta una translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva ma dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 delle preleggi, 191 e 729 cod. proc. pen. si ricavano due postulati: la prova non può essere in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa;
le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della lex loci dalla legge deLL Stato in cui viene compiuto l'atto. Inoltre, l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate con i principi inderogabili dell'ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016 Rv. 268457; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010 Rv. 247750). E poiché il diritto straniero è un fatto spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea.
8.1. Tanto premesso, si rileva che le modalità con cui le autorità straniere hanno disposto ed acquisito le captazioni telefoniche ed ambientali non comportano alcuna violazione del diritto di difesa né di altri fondamentali ed inderogabili principi dell'ordinamento italiano. Al riguardo la Corte ha precisato che dall'allegato 1 bis dell'informativa del ES (B.K.A.) risulta che 18 le utenze telefoniche in uso agli imputati e le captazioni ambientali operate sull'automobile Fiat TO e EW TT nella disponibilità del IZ sono state poste sotto sorveglianza per decisione del Tribunale di Duisburg, sulla base di rituali decreti autorizzativi. Si rammenta altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015 - 2016- Rv. 265993), l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento a quo presso l'autorità competente per il procedimento ad quem non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dal successivo art. 271. Quanto alla questione processuale concernente la pretesa violazione dell'art. 729 cod. proc. pen., la sentenza impugnata ha reso ampia e corretta motivazione sulla base di un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 9960 del 27/01/2005, Rv. 231048) secondo cui la nozione di inutilizzabilità sancita dall'art. 729 cod. proc. pen. non è applicabile all'acquisizione di informazioni emerse nell'ambito di un procedimento penale all'estero che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'autorità giudiziaria italiana. Difatti, poiché le nome che disciplinano le rogatorie internazionali riguardano esclusivamente i rapporti tra gli Stati e sono destinate a salvaguardare i reciproci rapporti per evitare indebite ingerenze nella sfera della propria sovranità (e quindi della propria giurisdizione), ove uno Stato liberamente ritenga di fornire informazioni circa un procedimento penale pendente non è ravvisabile alcuna lesione del principio di sovranità, salva la dimostrazione che le informazioni e al documentazione siano stati ottenuti in modo lecito o fraudolento così da mettere in dubbio la spontaneità. Alla stregua di quanto sopra esposto deve affermarsi che deve ritenersi legittimamente acquisita e ritenuta utilizzabile anche la citata informativa del ES (B.K.A.) limitatamente ai dati documentali e/o irripetibili in essa contenuti con esclusione delle parti valutative. Sugli altri motivi di ricorso formulati dai ricorrenti ON AN, RR GI e IZ BR.
9. Esaurito l'esame delle questioni processuali, osserva il Collegio che anche gli altri motivi di ricorso formulati da ON AN, RR GI e IZ BR sono infondati. 19 10. Le argomentazioni sviluppate nelle sentenze di merito posseggono infatti una stringente capacità persuasiva e risultano immuni da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, risultando coerenti alle evidenze probatorie mentre il tentativo dei predetti ricorrenti di prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o di deprimere il significato probatorio di tali risultanze si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa a quella operata, in termini di asserita maggiore capacità esplicativa, attività questa che è preclusa a questa Corte essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argomentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione. Ed invero, con riferimento alle sopra indicate posizioni processuali, ci si trova di fronte alle sentenze, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni dando origine ad esiti decisionali organici con una struttura motivazionale della sentenza di appeLL che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 dep. 2012 Rv. 252615). Al riguardo è opportuno precisare, quanto ad ON AN, che le doglianze proposte in questa sede vertono sulle statuizioni relative ai reati di cui ai capi a), b), I) em), in relazione alle quali vi è una doppia conforme affermazione di responsabilità, e che la riforma operata dalla Corte distrettuale nei confronti di RR GI e di IZ BR attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio. Peraltro le obiezioni difensive non si confrontano con tale complessivo percorso motivazionale che risulta altresì pienamente conforme a diritto. La Corte distrettuale ha infatti fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, è necessario che: a) almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013 dep. 2014 Rv. 258796). L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato - associativo rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va ravvisato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, a prescindere dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che 2 020 assicura la propria disponibilità nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso, Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Rv. 229906). Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per la sua esistenza in un determinato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Rv. 257905). Ed ancora, in tema di reato associativo è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei reati rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016 Rv. 266670). Il sodalizio criminale finalizzato al narcotraffico è ravvisabile anche laddove ricorra un vincolo durevole che accomuni i fornitori di droga e gli spacciatori acquirenti che, in via continuativa e stabile, la ricevono per immetterla nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento laddove emerga la consapevolezza, da parte di ciascuno, di contribuire, con i ripetuti apporti, alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli associati, sia i fornitori che i rivenditori abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015 - 2016- Rv. 265763; n. 9927 del 05/02/2014, Rv. 259114; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013). La costante disponibilità all'acquisto di droga agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del gruppo organizzato ed assicura la realizzazione del programma delittuoso sempre che si accerti che sia stata posta in essere, con la coscienza e volontà del singolo autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento. In tal caso il singolo atto negoziale trascende la sfera individuale per divenire un elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa (Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Rv. 257991; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Rv. 254498). Gli enunciati canoni interpretativi delineati dalla Suprema Corte risultano pienamente rispettati, stante l'immanente consapevolezza, da parte di ciascuno degli imputati sopra indicati, così come evidenziato nella sentenza impugnata, di contribuire, con i ripetuti apporti, alla vita dell'associazione dedita al narcotraffico condividendo interessi ed utilità. Nel descritto contesto la Corte distrettuale ha correttamente valorizzato il tenore delle intercettazioni in atti e 21 l'assiduità delle stesse, per inferire il dato inoppugnabile che tra i predetti soggetti vi fossero rapporti non meramente estemporanei e collegati a dati episodici, ma funzionali, in via continuativa, al commercio di droga, nell'alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico. L'analisi approfondita delle captazioni telefoniche ed ambientali mettono infatti in evidenza che le interazioni tra i soggetti monitorati erano radicate in una relazione criminale costante e duratura nel tempo. A tal proposito è opportuno rammentare che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 12/12/2013, Rv. 254439). La sistematicità e la stabilità dei rapporti tra i diversi soggetti, la segnalata predisposizione di strumenti operativi e di strutture logistiche funzionali aLL svolgimento delle attività illecite emergente dalla complessità delle modalità di importazione dall'estero del narcotico in Italia era, tra l'altro, confermata dagli intervenuti sequestri di cocaina. Il perseguimento, da parte dell'associazione, di un programma criminoso indeterminato volto alla commissione dei reati - fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 trovava conferma nelle modalità di commissione degli stessi con l'assegnazione di compiti predeterminati a partire dalle condotte di approvvigionamento, trasporto, distribuzione e la predisposizione di strutture operative e logistiche ad esse funzionali. Veniva evidenziato che i vari sodali disponevano di notevoli mezzi economici e materiali, il che consentiva di compiere viaggi e spostamenti nel territorio nazionale ed estero, sempre nel rispetto della gerarchia dei ruoli a ciascuno di essi assegnati. Del resto i ricorrenti hanno sostenuto l'irrilevanza del loro personale contributo all'associazione criminale tentando di ridimensionare le loro personali condotte che, invece, sono state correttamente considerate nella sentenza impugnata inserite a pieno titolo nell'organizzazione e finalizzate al raggiungimento degli scopi della stessa. Anche le doglianze relative all'omessa adeguata valutazione dei correlati reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e degli altri reati fine sono parimenti - infondate, avuto riguardo all'ampia motivazione dei giudici di merito i quali hanno dato ampia giustificazione delle decisioni assunte con valutazioni non censurabili in sede di legittimità. 11. Ciò premesso, si procede alla specifica disamina delle predette posizioni processuali alla luce delle censure sollevate dai predetti ricorrenti. 22 ON AN e RR GI. 12.Le posizioni di ON AN e di RR GI vengono esaminate unitariamente essendo significativamente collegate. 13.Più in particolare, quanto alla posizione processuale di ON AN, la Corte distrettuale ha confermato la pronuncia di primo grado in relazione ai seguenti reati: -capo a) artt. 74, commi primo, secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990 e 61 n. 6 cod. pen. (nella qualità di organizzatore, con ruolo apicale, delle attività dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti); Fatti commessi dal mese di marzo 2004 al giugno 2006; -capo b) artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. n. 309/1990 perché in concorso con ON CH, PO OM e RO AS, deteneva e cedeva quantitativi di sostanza stupefacente tra cinque e otto chilogrammi di cocaina. Fatti commessi nella provincia di Reggio Calabria tra San Luca e OSrno nei mesi di marzo ed aprile del 2004; -capo I) artt. 110, 81 cpv. 73, 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 per avere fornito ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (kg. 20 di cocaina nel mese di giugno 2005 e kg. 16,5 di cocaina nel mese di luglio 2005 al prezzo di euro 35.000 al chilogrammo) ad ON RO e a RR GI tramite il corriere AM AR OR che si occupava del ritiro della droga ad Amsterdam nonchè del successivo occultamento, trasporto e consegna a Milano, secondo le indicazioni che venivano impartite a quest'ultimo da RR GI. Fatti commessi in Milano nei mesi di giugno e di luglio 2005. -capo m) artt. 110, 81 cpv. 73, d.P.R. n. 309/1990 per avere inviato ad ON RO e a RR GI circa kg.1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina tramite il corriere AM AR OR che veniva arrestato in flagranza di reato. Fatto accertato a PO (Aosta) il 17 settembre 2005. Inoltre, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ON AN veniva ritenuto responsabile anche del reato di cui al capo r) - artt. 110, 81 cpv. 73, d.P.R. n. 309/1990 in relazione alla detenzione e al trasporto in Olanda e, successivamente, in Italia, nei mesi di aprile 2006, di quantitativi di sostanza stupefacente compresi tra 5 e 20 chilogrammi. In particolare PO RL, con la collaborazione di ST AN e di RO AN '57, per il tramite di UR Carmine, consegnava lo stupefacente ad ON AN e a BO HI al prezzo di euro 31.000 al chilogrammo. 23 14. RR GI veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990, nella qualità di partecipe dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo a), e dei sopra indicati reati fine di cui ai capi I) em).- 15. Quanto alla posizione di ON AN, le sentenze di merito evidenziano, con argomenti logici, che il compendio probatorio comprova ampiamente la sua partecipazione al sodalizio criminale con un ruolo apicale ricoperto sin dall'epoca in cui risiedeva in Calabria, come risulta dal tenore delle intercettazioni telefoniche del 3 e del 5 marzo 2004 che, oltre ad essere evocative dei risalenti e stabili rapporti intercorrenti con gli altri correi negli affari illeciti e tali da trascendere le singole trattative di acquisto di droga, nell'ottica di un programma delittuoso indeterminato, dimostravano la reverenza mostrata da RO AS nei confronti di ON AN al quale si premurava di riferire, nel dettaglio, le dinamiche di ogni trattativa in corso, manifestando un atteggiamento a lui del tutto subalterno. Inoltre, nel periodo di latitanza trascorso in Olanda, ON AN aveva svolto una fondamentale funzione organizzativa nella gestione delle attività di importazione dall'estero della droga e di garante dell'approvvigionamento della cocaina spacciata dal sodalizio apportando, così, all'associazione un contributo primario e non meramente paritetico agli altri sodali (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Rv. 271256; Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, Rv. 242032). 16. La partecipazione organica di RR GI all'associazione è stata affermata sul rilievo che risulta ampiamente comprovato che, unitamente ad ON AN e ad altri associati, gestiva l'importazione di cospicui carichi di cocaina destinati alla successiva distribuzione in Italia. Il RR aveva, tra l'altro, messo a disposizione del sodalizio criminoso, oltre ai mezzi della impresa di cui era titolare, anche il suo dipendente AM NT OR il quale veniva addetto al trasporto della droga dall'estero all'Italia. Fallace risulta l'argomento difensivo del RR teso quantomeno a circoscrivere la sua condotta delittuosa alla partecipazione a singoli episodi delittuosi posto che la sua condotta, complessivamente valutata, risulta significativamente funzionale alla realizzazione degli scopi del sodalizio e denota il suo pieno inserimento nella struttura associativa. 17. Quanto ai reati - fine contestati ad ON AN e a RR GI, è 24 opportuno anzitutto premettere, tenuto conto delle doglianze sollevate nei ricorsi, che alla Corte di cassazione non spetta esprimere alcun giudizio sulla attendibilità delle fonti di prova trattandosi di una prerogativa attribuita, pieno iure, al giudice di merito, sicchè le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato, come nel caso di specie, che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti, altrettanto negativi, di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U. n. 2110 del 25/11/1995 - dep. 1996 - Fachini, Rv. 203767). 17.1.Ciò precisato, quanto al reato di cui al capo b) addebitato ad ON AN, i giudici di merito hanno richiamato, a fondamento del giudizio di colpevolezza, le intercettazioni telefoniche captate dal 26 febbraio 2004 al 19 aprile 2004 ed intercorse con i coimputati ON AN, ON CH, RO AS e OD OM concernenti la pianificazione di numerosi appuntamenti e contraddistinti dall'impiego di intercalari allusivi e criptici, evidentemente tesi ad occultare il reale significato dei coLLqui avente ad oggetto gli accordi sull'attività continuativa del traffico illecito di sostanze stupefacenti. La Corte distrettuale ha anzitutto precisato, con motivazioni ampie e logiche, la diversità del predetto reato, il cui ambito temporale era riferito ai mesi di marzo e aprile 2004 rispetto a quelli contestati nel procedimento penale c.d. Ramazza promosso dall'autorità giudiziaria catanese, la cui coLLcazione temporale si arrestava, invece, al febbraio 2004 e risultavano fondati su differenti elementi probatori. ON AN era infatti uno degli interlocutori delle conversazioni telefoniche del 3 e del 5 marzo 2004 risalenti ai momenti nevralgici concomitanti all'esecuzione della ordinanza restrittiva emessa nei suoi confronti nell'ambito della c.d. "operazione Nasca", cui riusciva a sfuggire. Dal tenore delle conversazioni emergeva che RO AS lo informava degli appuntamenti con un fornitore a cui lo invitava a presenziare. In particolare, nel pomeriggio del 3 marzo 2004 OD OM telefonava a RO AS al quale aveva chiesto se fosse arrivato "il medico" e se fosse tutto disponibile. Rassicurato in tal senso preannunciava a quest'ultimo che lo avrebbe ricontattato l'indomani a mezzogiorno. Alle ore 17.54 il RO telefonava ad ON AN informandolo che il giorno seguente sarebbe andato a fare la visita "Perché arriva domani il dottore da fuori... e aspetta noi", dopodiché contattava ON CH avvisandolo anche del fatto che aveva parlato con suo padre. Il richiamo al "dottore proveniente da fuori" era riferito al OD, così come comprovato dalla successiva conversazione sempre del 3 25 marzo alle ore 20.38 durante la quale quest'ultimo comunicava al RO di essere in procinto di partire e lo invitava ad attenderlo al binario il mattino successivo. Il 4 marzo 2004 venivano organizzati, nel dettaglio, due appuntamenti tra il PO e il RO nei quali veniva prospettata la possibilità di recarsi in ospedale l'indomani mattina. Nella successiva comunicazione delle ore 20.38 il OD comunicava al RO di essere in procinto di partire invitandolo ad attendere al binario il mattino successivo. In tale contesto, in data 5 marzo 2004 alle ore 9.33, subito dopo che ON AN si era volontariamente sottratto alla custodia cautelare, veniva intercettato un suo coLLquio con il RO. ON AN accennava ad un imprecisato inconveniente, al quale il figlio CH era riuscito a scampare perché non era stato in casa il giorno precedente, che non gli avrebbe permesso di presenziare alla programmata visita in ospedale;
a ciò il RO replicava che l'indomani sarebbe andato a mangiare con il figlio e le rispettive ragazze. L'incombenza di espletare "visite in ospedale" era menzionata in due altre conversazioni telefoniche intercorse tra il RO ed ON CH il 5 marzo 2004. Successivamente a tale data ON AN interrompeva i consueti canali di contatto sino ad aLLra utilizzati, mostrandosi evidentemente più cauto nella gestione dei contatti con i sodali, ma risultava avere proseguito le attività illecite contestate anche tramite il figlio CH che era pienamente operativo nella gestione degli affari criminosi, così come evidenziato dai giudici di merito con motivazioni congrue. 17.2. Quanto alle cessioni illecite di sostanze stupefacenti nel periodo giugno luglio 2005 contestate al reato di cui al capo I), i giudici di secondo grado hanno evidenziato, con ampie argomentazioni, che le emergenze processuali dimostrano la stretta cointeressenza di ON AN, RR GI ed ON RO nelle attività di traffico di droga dall'Olanda all'Italia che venivano materialmente eseguite dal corriere AM NT OR. In particolare sono state ritenute attendibili le dichiarazioni rese da quest'ultimo il quale riferiva di avere iniziato a prestare il servizio alle dipendenze dell'azienda di trasporti di RR GI dal 2004 con le mansioni di conducente di automezzi e di avere conosciuto ON AN tra il 2004 e il 2005 quando si era recato ad Amsterdam insieme al RR per eseguire un trasloco. AM AR OR affermava di avere svolto, proprio su mandato del RR, nei mesi di giugno, luglio e settembre 2005, tre trasporti di cocaina dalla città di Amsterdam sino a Milano. Tali trasferte venivano eseguite dopo essersi recato a Düsseldorf per effettuare ritiri o consegne inerenti all'attività imprenditoriale di RR GI. Una volta giunto in Olanda, l'AM aveva 264 6 contattato ON AN mediante un'utenza telefonica pubblica prelevando la sostanza stupefacente in quantità pari a kg. 20 nel giugno 2005 e a kg. 16 nel luglio 2005, pagata euro 35.000 al chilogrammo, e che aveva occultato nel cassone di un furgone aziendale appartenente al RR. Il suo narrato, oltre che attendibile sotto il profilo intrinseco, era riscontrato dalle intercettazioni telefoniche eseguite tra il 2 e il 7 luglio 2005 ove si alludeva ad un trasporto di sostanze stupefacenti inviato ad ON RO da parte di ON AN il quale, tramite il RR, aveva inteso accertare se il carico fosse giunto a destinazione. Ed ancora, veniva richiamata una conversazione ambientale avvenuta all'interno dell'automobile di RR GI da cui emergeva la discussione con l'AM circa la spartizione di alcuni pacchi di sostanze stupefacenti contrassegnati da tacche di mezzo chilo. Al riguardo quest'ultimo aveva precisato che "i segni da mezzo chilo" erano stati tracciati proprio da lui con un pennareLL sugli involucri contenenti la droga, in ossequio alle istruzioni impartite da ON AN, e che era stato remunerato con la somma di euro 2.000 per ciascuno dei tre viaggi. 17.3. Il coinvolgimento di ON AN e di RR GI nel reato di cui al capo m) è stato puntualmente ricostruito nelle sentenze di merito sulla base delle dettagliate dichiarazioni confessorie rese da AM NT OR a seguito del suo arresto in flagranza, riscontrate dalle intercettazioni e dall'avvenuto sequestro di kg. 1,205,9 di cocaina. 18.Risulta altresì conforme a diritto la configurazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 contestata al reato di cui al capo I), tenuto conto che, in considerazione del traffico illecito di complessivi circa 36 chilogrammi di cocaina, risultano ampiamente rispettati i criteri di individuazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150) atteso che il dato quantitativo indicato dalla Suprema Corte (superiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi - valore soglia -, determinato per ogni sostanza stupefacente nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006) era stato ragionevolmente superato;
inoltre, tra gli elementi discrezionali da valutare, andava pure considerato sia il rilevantissimo arricchimento di coloro che gestivano tali traffici che le ricadute in termini di salute pubblica e, quindi, la spiccata offensività dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Tale circostanza può ravvisarsi anche in mancanza del sequestro della sostanza purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire, anche per via indiretta, alla individuazione del dato ponderale (Sez. 3, n. 35042 del 01/03/2016, Rv. 267873; Sez. 3, n. 7385 del 19/11/2014, Rv. 262409); nel 27 caso in esame ciò è stato correttamente desunto dalla tipologia della droga sequestrata in data 17 settembre 2005, avendo i giudici di secondo grado constatato analogie con le modalità operative dell'episodio delittuoso di cui al capo m), e caratterizzato dalla identità dei soggetti coinvolti e dalla contiguità del contesto temporale di riferimento. Si rammenta altresì che, in presenza di quantitativi talmente elevati di droga, non occorre necessariamente un accertamento peritale per inferire il superamento dei valori soglia (Sez. 4, n. 34255 del 15/07/2014, Rv. 260640). Né si rilevano le ulteriori discrasie argomentative segnalate dai ricorrenti atteso che l'aggravante in questione è stata legittimamente esclusa dalla Corte distrettuale in relazione al reato di cui al capo m), proprio in coerente applicazione dei sopra citati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, mentre essa non risulta nemmeno contestata in relazione al reato di cui al capo a) dell'imputazione. 19. La censura articolata da RR GI inerente al trattamento sanzionatorio è infondata atteso che le attenuanti generiche sono state negate, avuto riguardo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti di rilievo decisivo, quali i precedenti penali e lo spessore criminale dimostrato nelle vicende in contestazione. Si rammenta che la concessione delle attenuanti generiche è la risultante del M riconoscimento di elementi circostanziali, proprio nell'ambito della previsione di tale disposizione, che, anche in relazione a fatti reato di elevata gravità possono giustificare una ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della predetta fattispecie. Trattasi di valutazione discrezionale attribuita in via esclusiva al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità quando, come nel caso in esame, risulta sorretta da motivazioni immuni da vizi logici - giuridici (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). 20. In relazione al quarto motivo di ON AN e al quinto motivo di RR GI si osserva quanto segue. Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997), nel caso di confisca ex art. 12 - sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle 28 quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato. 20.1. Orbene, quanto a ON AN, la Corte distrettuale, ha evidenziato, con argomentazioni logiche ed esaurienti, che dalle indagini patrimoniali espletate è emersa la sperequazione tra redditi e disponibilità economiche atteso che: -ON AN e il suo nucleo familiare, composto dalla moglie AR UM e dalle figlie IR e IA IA, nell'arco temporale tra il 1991 e il 2007 avevano prodotto redditi di fonte lecita solo nel 2000 (per euro 5.130,48) e nel 2001 (per euro 3.109,06); -ON AN in data 24 marzo 1997 aveva acquistato il 50% di un terreno al prezzo di euro 7.904,37 (mentre l'altra metà era stata acquistata da tale IA OS TI) sul quale aveva iniziato la costruzione di due immobili, proprio in coincidenza con il periodo nel quale gestiva fiorenti traffici di droga consistenti il primo in uno stabile, ancora non completato nell'anno 2011, dell'estensione di mq. 290 con area circostante di mq.
1.500 e del valore stimato di euro 108.500, l'altro in una villa a due piani con dependance estesa mq. 480 e con area di pertinenza di mq.
1.100 del valore stimato di euro 406.000. Inoltre ON AN e la moglie risultavano intestatari, negli anni cui si riferisce l'imputazione, di varie autovetture (una Audi A3, una Volkswagen e una Peugeot 206). E' stato correttamente ritenuto inconferente il rilievo difensivo incentrato sull'assunto che il terreno era stato acquistato in epoca antecedente rispetto ai fatti oggetto di contestazione in quanto i giudici di merito constatavano che le manifestazioni più eclatanti di ricchezza di ON AN erano da ricollegare proprio all'epoca di costruzione dei predetti immobili, di rilevante valore, che veniva avviata in coincidenza con il periodo nel quale il predetto non produceva redditi leciti e gestiva, invece, nel contesto associativo, fiorenti e redditizi traffici internazionali di droga. 20.2.Quanto a RR GI, la Corte distrettuale è del pari pervenuta, argomenti congrui, al convincimento, sulla base delle emergenze con processuali, che l'acquisto, in data 13 febbraio 2008, da parte di sua figlia, di un immobile che comportò, nella immediatezza, l'esborso una tantum di euro 52.000 e la stipulazione, con il Credito Artigiano s.p.a. di un mutuo della durata di anni otto anni, con la pattuizione di rate mensili dell'importo di euro 2.358,75, era del tutto sproporzionato rispetto ai redditi del nucleo familiare e, pertanto, riconducibile alla lucrosa attività illecita in cui il ricorrente era coinvolto. 29 IZ BR 21.IZ BR è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990, nella qualità di partecipe dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo a), e dei seguenti reati - fine: -capo n) artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere, in concorso con IZ PE e, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ceduto, detenuto e trasportato due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina pagata al prezzo di euro 35.000 al chilogrammo, spedizione avvenuta tramite corriere. Fatti commessi a Milano nei mesi di ottobre e novembre 2005; -capo o) artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73, 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 per avere, in concorso con IA TE e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ceduto, detenuto e trasportato fino all'aeroporto di Milano Malpensa kg. 22 di sostanza stupefacente del tipo cocaina tramite il corriere Simion RI. Nella specie IZ BR, IA TE e HI IP inviavano la sostanza stupefacente a RO AN cl.'70 tramite il corriere Simion RI arrestato in flagranza di reato per il quale si è proceduto separatamente. M Fatto accertato presso l'aeroporto di Milano Malpensa il 14 marzo 2006. -capo p) artt. 110, 81, 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere, in concorso con altri e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ceduto, detenuto e trasportato dall'estero all'Italia, per conto dell'organizzazione di cui fanno parte, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente non meglio identificata nell'ordine di kg. 50/100 (denominate camere); Fatti commessi nel territorio nazionale ed estero (Germania e Belgio, città di Hasselt) nei mesi di marzo ed aprile 2006. 22. Le censure proposte da IZ si palesano infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza alcuna iLLgicità che ne vulneri la tenuta complessiva. 23.Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 49161 del 19/07/2017), il travisamento della prova va ravvisato qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da queLL reale oppure nel 30 0 3 caso in cui siano stati inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi altri elementi di prova;
il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve, inoltre, avere carattere di decisività. La Suprema Corte (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837) ha altresì elaborato il principio interpretativo secondo il quale, in caso di conforme affermazione di colpevolezza dell'imputato in primo grado ed in grado di appeLL, è inammissibile il ricorso per vizio della motivazione basato sul travisamento della prova salva l'ipotesi in cui il giudice di appeLL, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice. Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame. Ed invero, i giudici di merito hanno evidenziato, con argomenti congrui, che IZ BR era stato identificato principalmente in base ai servizi di osservazione della polizia giudiziaria tedesca che aveva filmato e documentato con fotografie il susseguirsi di incontri tra il predetto con altri soggetti (tra cui TI ES e AR AN), avvenuti in una brasserie di una cittadina del Belgio il 23 aprile 2006 alle ore 14.00 e mediante la coLLcazione di microspie su alcune autovetture daLL stesso possedute. Su tale attività riferiva esaustivamente il teste LD, appartenente alla polizia giudiziaria tedesca, che aveva personalmente partecipato a tali attività di pedinamento e controLL. La riconducibilità al IZ delle utenze telefoniche daLL stesso utilizzate è stata ricavata dal prospetto relativo alle intestazioni delle sim card poste sotto intercettazione in Germania contenuto nell'informativa del B.K.A., ritenuta correttamente utilizzabile trattandosi di dati documentali. Inoltre gli stessi correi IA TE e HI ST fornivano significativi contributi alla identificazione del IZ nel corso delle spontanee dichiarazioni e nelle memorie scritte ammettendo di avere conosciuto il IZ, sia pure nel contesto di affari leciti. 24. Ciò posto, si osserva che la Corte distrettuale ha tratto argomenti logici dal compendio probatorio per ritenere comprovata l'appartenenza di IZ BR al sodalizio, dal mese di ottobre 2005 al mese di aprile 2006, in quanto aveva contribuito alla realizzazione degli scopi della associazione ricoprendo, in Germania ove viveva, un fondamentale ruolo di congiunzione tra i fornitori della droga, residenti in [...], e gli acquirenti, tramite l'ausilio dei sodali, imputati nel procedimento de quo. Eloquenti, al riguardo, risultavano le informazioni sull'attività svolta che lo stesso IZ BR riferiva a HI ST all'interno della sua autovettura EW TT, con rivelazioni sulla quantità e qualità della droga trafficata, sulle modalità operative per introdurla in Italia dall'estero, sui relativi valori economici e i canali di finanziamento e nonché 31 sulle incomprensioni insorte con i correi. Ed ancora, veniva valorizzata, tra le altre, l'intercettazione telefonica del 26 marzo 2006 nella quale il IZ intraprendeva un'opera di persuasione nei confronti di RR EN aLL scopo di coinvolgerlo neLL spaccio di droga con l'assegnazione del compito di corriere, assicurandogli elevate remunerazioni. -25. Quanto ai reati fine si osserva quanto segue. La Corte distrettuale ha evidenziato che l'addebito di cui al capo n) si fonda su alcuni contatti telefonici avvenuti tra IZ BR e IZ PE dal 21 ottobre 2005 al 27 ottobre 2005 da cui si evinceva che il primo era il fornitore di droga nei confronti dell'interlocutore IZ PE al quale aveva assicurato il relativo approvvigionamento tramite una terza persona. I contatti successivi comprovavano che le cessioni di sostanza stupefacente erano avvenute al prezzo di euro 35.000 euro al chilogrammo. E' stato correttamente ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio di colpevolezza a suo carico, il fatto che IZ PE era stato assolto, nell'ambito del separato procedimento, all'esito del rito abbreviato, in quanto era stata messa in discussione la reale identità di quest'ultimo atteso che dagli accertamenti emergeva che l'utilizzatrice della sim card era sua moglie, IZ ON. Quanto al reato di cui al capo o), i giudici di secondo grado hanno evidenziato il pieno coinvolgimento di IZ BR nel viaggio intrapreso dal fornitore sudamericano RI Simion il quale veniva fermato all'aeroporto di Milano Malpensa con un quantitativo di droga di kg. 22 in data 14 marzo 2006, e ciò sulla base di una puntuale ricostruzione dei suoi contatti, in particolare, con IA TE. Ed infine, in relazione al reato di cui al capo p), è stata confermata la statuizione del Tribunale di Palmi rappresentando che il testo dei messaggi analiticamente riportati nella sentenza di primo grado, la cui riconducibilità a IZ BR era stata accertata in base alle verifiche investigative compiute, convincevano pienamente della fondatezza della impostazione accusatoria. HI ST 26.Si premette che le imputazioni a carico di HI ST erano le seguenti: -capo a) art. 74, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990 nella qualità di partecipe all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti;
32 2 3 -capo q) artt. 110 e 81 cpv. cod. pen. 56 e 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere, in concorso con RR EN e IZ BR, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto atti diretti in modo non equivoco alla detenzione e trasporto, dall'estero all'Italia, per conto dell'organizzazione di cui facevano parte, quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente da occultare a bordo di autovetture;
in particolare IZ BR e HI ST coordinavano le operazioni di trasporto, detenzione della droga da effettuare tramite il corriere RR EN. Fatti commessi sul territorio nazionale ed estero nel mese di marzo 2006 e non verificatisi per cause indipendenti dalle loro volontà. -capo v) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 378 cod. pen. e dall'art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. dalla legge n. 203/1991 per avere favorito IZ BR a sottrarsi alle ricerche delle autorità, in quanto colpito da provvedimenti restrittivi, fornendo supporto logistico, generi alimentari, documenti d'identità all'uopo falsificati, sim card e quant'altro utilizzato per agevolare la sua latitanza. Fatti commessi negli anni 2004, 2005 e 2006. 27.Il Tribunale di Palmi assolveva HI ST dalla imputazione di cui al capo a) "per non avere commesso il fatto” e da quella di cui ai capi q) e v) con la formula "perché il fatto non sussiste". 27.1. Quanto al reato di cui al capo a), i giudici di primo grado affermavano che i dialoghi captati nell'abitacolo dell'autovettura EW TT, pur dimostrando lo stretto rapporto di fiducia che IZ BR manifestava nei confronti del HI tanto da indurlo a rivelargli, nel dettaglio, confidenze inerenti all'andamento della sua attività delinquenziale e ai suoi rapporti conflittuali con alcuni dei sodali, non risultavano adeguati a suffragare l'intraneità di quest'ultimo nell'associazione. Tali conversazioni erano infatti caratterizzate da dichiarazioni auto accusatorie rese dal IZ, a fronte delle quali il HI si era limitato a proferire laconiche frasi di stupore, condiscendenza e comprensione da cui non era dato trarre alcuna prova certa di una sua partecipazione al sodalizio criminoso. Il Tribunale di Palmi giungeva così alla conclusione che dalla disamina delle intercettazioni non emergevano elementi univoci e sintomatici della perpetrazione delle attività illecite specificamente contestate nell'addebito di cui al capo q) né di un ausilio consapevolmente prestato in favore del latitante IZ BR al fine di sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria, così come addebitato al capo v) della rubrica. 33 27.2. Il Procuratore di Reggio Calabria impugnava la statuizione assolutoria limitatamente al reato di cui al capo a), sostenendo che le confidenze esternate dal IZ rivelavano il rapporto di solidarietà instaurato con il HI, in termini coerenti con la prospettazione accusatoria circa l'inserimento anche di quest'ultimo nell'associazione, e ciò, tanto più, alla luce del comportamento di quest'ultimo tenuto nel corso del suo esame dibattimentale laddove negava l'evidenza, non rispondendo alle domande del P.M. che gli chiedeva spiegazioni sui rapporti con il IZ e, quindi, sulla loro familiarità. 27.3. La Corte di appeLL, nell'affermare la responsabilità di HI ST per il reato di cui all'art. 74, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990, ha tuttavia condiviso solo parzialmente gli argomenti contenuti nel gravame in quanto veniva precisato che l'assoluta apertura palesata dal IZ nel discorrere con il HI non è di per sé univocamente significativa della militanza associativa di quest'ultimo, ben potendo inscriversi nell'ambito di un rapporto personale e sganciato da cointeressenze illecite. Né l'atteggiamento di incuriosita accondiscendenza serbato da quest'ultimo valeva, di per sé, a trasformarlo da amico di IZ BR in suo sodale, non traducendosi le risposte, i commenti e gli ammiccamenti in un contributo, anche solo morale, tale da incidere sulla potenzialità criminale del gruppo. Tali dialoghi erano valorizzati, ai fini del giudizio di colpevolezza, solo in quanto dimostrativi dell'intenzionale mendacio palesato da HI ST il quale, sia nel corso dell'esame che nelle dichiarazioni spontanee, e "nel lungo memoriale allegato al fascicolo del dibattimento di primo grado, ha insistito nel reclamare a viva voce la propria innocenza, nel sostenere di avere rivisto IZ, come lui originario di San Luca, dopo oltre venti anni, di non essere mai venuto a conoscenza delle attività illecite da lui poste in essere e di essersi limitato ad agevolarlo, per lo più dal punto di vista logistico, durante la sua permanenza in Germania in ragione, tra l'altro, della scarsa padronanza della lingua tedesca da parte dell'amico e dei problemi di salute della moglie". Inoltre, in tale contesto, venivano richiamate, sia l'intercettazione telefonica del 17 marzo 2006 (progressivo n. 73) in cui il HI interloquiva attivamente con il IZ riferendogli, con linguaggio criptico, di non meglio precisate attività svolte per suo conto, quali la consegna di documenti, che quella n. 617 del 31 marzo 2006 nella quale RR EN contattava il HI per chiedergli informazioni sul prezzo da praticare per una fornitura di droga di due chilogrammi. Infine, si riportavano gli esiti delle indagini da cui emergeva che il HI, il 15 marzo 2006, veniva visto in compagnia del RR in Olanda e che il 14 aprile 2006 aveva partecipato ad un incontro a Oberhausen (città della Germania ove viveva), con IZ BR, AR AN e IA TE. 34 4 28. Tanto premesso, si osserva che la Corte distrettuale, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. 28.1.A tale riguardo, si rammenta che, secondo la Suprema Corte, in tal caso incombe sul giudice di appeLL l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc). In particolare devono essere confutate, in via specifica, tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, avendo riguardo anche ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appeLL, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia compiuta ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (cfr. per tutte Sez. Un, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018 - dep. 2019 -). Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che, con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a queLL disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Manolachi v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). Il diritto convenzionale emergente dalla consolidata giurisprudenza della Corte Edu valorizza, dunque, non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, che presuppone che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale. 35 Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti della Suprema Corte ma soprattutto dall'intervento legislativo concretatosi con l'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 che, con decorrenza dal 3 agosto 2017, ha introdotto il comma 3 bis nell'art. 603 cod. proc. pen. prevedendo l'obbligo della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appeLL sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Le Sezioni unite hanno dunque anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Sez. Un. n. 27620 del 28/04/2016 Dasgupta, Rv. 267486) ed estendendo tale obbligo anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). Ed invero è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett.e) cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appeLL che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando M una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. U. n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267492, Dasgupta). E' stato altresì chiarito (Sez. Un., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488) che devono ritenersi prove dichiarative "decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso contesto probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appeLL nell'alternativa "proscioglimento condanna". Appaiono parimenti "decisive" quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nuLL valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna. Ed ancora, la necessità per il giudice dell'appeLL di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante, valendo anche per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria", se ritenute decisive. 36 28.2. Osserva altresì il Collegio che il comportamento processuale dell'imputato, cui la Corte distrettuale ha attribuito una decisiva valenza probatoria, può essere preso in esame dal giudice per trarne elementi di prova a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere probatorio e che l'esercizio stesso del diritto di difesa non ne venga sostanzialmente condizionato, il che, invece, avviene, invece, se si afferma che il mendacio difensivo costituisce prova della verità del fatto dedotto dall'accusa esonerando questa dal provare positivamente il suo assunto. La negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico può, dunque, fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa (Sez. U. del 21/10/1992 dep. 1993 -, Marino;
Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, - Rv. 251828). 28.3.Va altresì considerato che nei confronti di HI ST è stata affermata la sua responsabilità per il reato associativo mentre, al contempo, il predetto risulta assolto, con sentenza irrevocabile, dal reato fine di cui al - capo q). A tal riguardo è opportuno rammentare che, in linea di principio, considerata l'autonomia tra reato associativo e reato fine, il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso. Tuttavia, quando la prova della partecipazione ad un sodalizio criminoso sia desunta da condotte svolte nell'ambito di uno solo o di nessun episodio delittuoso o da comportamenti che possono prestarsi ad essere interpretati come il frutto di un aiuto occasionale, l'accertamento probatorio sul contributo causale dell'agente al sodalizio, rivelatore di un suo effettivo ruolo nell'ambito delle dinamiche operative e del rafforzamento criminale dell'associazione, deve essere particolarmente rigoroso (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 265890). 29. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con riferimento alla posizione di HI ST con rinvio per nuovo esame alla Corte di appeLL di Reggio Calabria. Rigetta i ricorsi di ON AN, RR GI e IZ BR e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di HI ST con rinvio per nuovo esame alla Corte di AppeLL di Reggio Calabria. 37 Rigetta i ricorsi di ON AN, RR predetti ricorrenti al pagamento delle spese Così deciso il 06 novembre 2019 Il Consigliere Estensore DA RI TO HO fits DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GIU 2020 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 38 GI e IZ BR e condanna i processuali. Il Presidente ES IA Giampisco Mo