Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2019, n. 19216
CASS
Sentenza 6 novembre 2019

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Massime2

In tema di valutazione della prova, la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa.

In tema di intercettazioni telefoniche e ambientali, l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere in adesione alle richieste di rogatoria non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera - vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate - bensì alla compatibilità del diritto straniero, sulla base del quale l'atto sia compiuto, con i principi inderogabili dell'ordinamento interno, spettando, comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la prova, tanto più ove si tratti di paese membro dell'Unione Europea.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2019, n. 19216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19216
Data del deposito : 6 novembre 2019

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