Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento impugnato che aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità di intercettazioni ambientali disposte ed acquisite dall'autorità olandese, essendo la procedura penale olandese in tema di intercettazioni conforme ai principi garantiti dall'art. 15 della Costituzione).
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- 1. Più ombre che luci nelle sentenze delle Sezioni Unite in tema di criptofoniniOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 21 ottobre 2024
SOMMARIO: 1. Le (esplicite) domande e le (velate) risposte. – 2.Le indagini francesi e i riflessi sui procedimenti nazionali. – 3. Le decisioni delle Sezioni Unite, il reflusso della Corte di Lussemburgo e le questioni devolute alla Corte di Strasburgo. – 4. I frastagliati precedenti nazionali. – 5. Nodi sciolti e grovigli irrisolti. – 5.1. Le condizioni di ammissibilità dell'O.E.I. – 5.2. L'utilizzabilità dei dati raccolti all'estero nei procedimenti interni. – 6. La necessaria tipizzazione delle “nuove” indagini: un appello al legislatore. ABSTRACT Con le pronunce in commento, le Sezioni Unite delineano le regole per procedere all'acquisizione dei dati criptati (“freddi” o flussi in …
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Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
Leggi di più… - 3. Ordine di indagine europeo non comporta automatica ammissibilità delle chat SKYECC (Cass. 44154/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2023
Nel sistema delineato dalla Direttiva OEI, per l'acquisizione dei risultati di un'intercettazione già svolta all'estero, non è sufficiente che tale prova sia stata autorizzata da un giudice di uno Stato membro nel rispetto della legislazione di tale Stato, ma occorre il controllo - che non può essere affidato che al giudice nazionale dello Stato di emissione - sull'ammissibilità e sulla utilizzazione della prova stessa (l'intercettazione) secondo la legislazione italiana. La Direttiva OEI non ha disciplinato la utilizzabilità della prova acquisita con l'o.e.i., rinviando per tale aspetto al diritto dello Stato di emissione, fatti salvi in ogni caso "i diritti della difesa" e le garanzie …
Leggi di più… - 4. Utilizzabile messaggistica criptata “Encrochat” e “Sky-Ecc” anche senza algoritmo (Cass. 23999/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2023
Quando il materiale acquisito con ordine di indagine europeo è stato oggetto di un'attività di decriptazione da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle “stringhe” in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile ed utilizzabile nel procedimento penale italiano anche se non è noto perchè coperto dal segreto nello stato in acquisizione in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili: non si può ignorare, infatti, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo …
Leggi di più… - 5. Sull'acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulle piattaforme di messaggistica criptata "Encrochat" e "SkyAccesso limitatoGiuseppecassano · https://dirittodiinternet.it/ · 19 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2016, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
02173-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez. 3364 dott. Giacomo Fumu Presidente dott. Domenico Gallo Relatore dott. Luciano Imperiali CC 22/12/2016 dott. Giovanna Verga R.G.N.40283/2016 dott. Giuseppe Coscioni ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CR NT, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza 14/3/2016 del Tribunale per il riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Franca Zacco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Giuseppe Belcastro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14/3/2016, il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di CR NT, indagato per il reato di ricettazione aggravata ex art. 7 L. 203/1991, confermava l'ordinanza del Gip di Reggio Calabria, emessa in data 19/10/2015, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il Tribunale respingeva l'eccezione di carenza della giurisdizione italiana, osservando che una frazione della condotta si era verificata in Italia;
respingeva l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate in Olanda, l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione e riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato essenzialmente sulle intercettazioni, effettuate in Olanda, di numerose conversazioni fra CR ZO (padre del prevenuto) e suo cognato RÌ ZO dalle quali emergevano una serie di vicende relative all'attività in Calabria, in Olanda ed in Canada della cosca Commisso, fra le quali la ricettazione di un ingente quantitativo di cioccolato "Lindt" provento di furto. In particolare emergeva che CR RA e CR NT ricevevano in Canada da CR ZO una parte di tale merce rubata (pari a 25 pedane) e la cedevano dietro corrispettivo a GL AN e GL OS.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, articolando sei motivi.
4. Con il primo motivo deduce che il provvedimento è viziato da violazione di legge e difetto di motivazione per via di un'erronea valutazione degli elementi costitutivi ed accidentali della fattispecie contestata, nonché per aver omesso di riscontrare le specifiche deduzioni difensive, così inquinando il giudizio di gravità indiziaria nei confronti di CR NT. Eccepisce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti del procedimento espressamente indicati.
4.1 In particolare si duole che l'ordinanza del Tribunale si dilunghi su una serie di vicende del tutto estranee all'imputazione contestata al ricorrente ed assume che non hanno rilievo indiziario le conversazioni captate il 29/11/2014 ed il 14/1/2015 in quanto si riferiscono ad altro co-indagato (il fratello CR RA).
4.2 Con riferimento all'intercettazione ambientale del 20/1/2015, il ricorrente si duole che il Tribunale abbia scartato, senza motivazione alcuna, l'ipotesi avanzata dalla difesa di un investimento del ricorrente nel settore merceologico dei surgelati, incorrendo in un travisamento fattuale e probatorio del dato investigativo;
travisamento che si sarebbe verificato anche con riferimento all'ammonimento del padre, contrario all'ingresso del 2 -7420 figlio nel settore dei surgelati. Anche per quanto riguarda l'intercettazione del 9 marzo 2015, la difesa del ricorrente si duole che l'interpretazione fornita dal Tribunale oltrepassa i confini della logica argomentativa.
4.3 Eccepisce, inoltre, che gli elementi investigativi, pur nell'interpretazione errata del Tribunale, non sono idonei a definire il quadro di gravità indiziaria qualificata indispensabile per giustificare la misura cautelare. In particolare l'ipotetica ricostruzione del Tribunale non fornirebbe elementi in ordine al consapevole contributo causale fornito dal ricorrente alla realizzazione del delitto di ricettazione. Nella fattispecie vi sarebbe assenza di indizi circa la materiale ricezione di cioccolata da parte di CR NT e circa la consapevolezza della provenienza delittuosa della merce.
4.4 Infine la difesa ricorrente contesta la sussistenza degli estremi dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, dolendosi di motivazione illogica e contraddittoria con gli stessi elementi fattuali ritenuti dal Tribunale.
5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il difetto della giurisdizione italiana ed oppone l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 cod. pen. Osserva che la ricettazione è reato istantaneo che nell'ipotesi incriminata si è consumato in Canada con la ricezione della merce. Osserva, inoltre, che le conversazioni captate, richiamate dal Tribunale si sono svolte in Olanda per cui non si sarebbe verificata in Italia neppure la fase ideativa del delitto.
5. Con il terzo motivo la difesa ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in seno a procedimento estero (procedimento olandese c.d. Levinius) ed acquisite a mezzo di rogatoria, con particolare riferimento all'art. 15 Cost, nonché agli artt. 268-271, 729 e 696 cod. proc. pen. ed all'art. 50, comma III, della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen. Al riguardo ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle captazioni effettuate in Olanda, articolate in 3 profili: a) Violazione degli artt. 270 e 271 in quanto, essendo state acquisite le intercettazioni in seno a diverso procedimento, avrebbero dovuto essere riversati in atti anche i verbali di ascolto;
b) Violazione degli artt. 267 e ss. in relazione al necessario controllo giurisdizionale dell'attività di captazione per la mancata acquisizione dei decreti autorizzativi olandesi c) Violazione dell'art. 729 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 696 cod. proc. pen. e 50, c III della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen 3 149 poiché le captazioni acquisite in seno al procedimento 1242/2013 Rgnr DDA, Mod. 44, non potevano essere utilizzate nel diverso procedimento a carico del prevenuto in assenza di autorizzazione dello Stato richiesto. A fronte della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 14 marzo 2016 di tutti i provvedimenti emessi dall'A.G. olandese, tradotti nella lingua italiana per le parti d'interesse, la difesa ricorrente eccepisce che i decreti autorizzativi versati in atti non rispettano il disposto dell'art. 15 Cost in quanto privi di motivazione. Eccepisce, inoltre, che nel carteggio depositato sono assenti i verbali di ascolto delle conversazioni. Si duole inoltre che il Tribunale abbia superato con motivazione meramente apparente la censura relativa all'assenza di autorizzazione dello Stato richiesto ad utilizzare la rogatoria in un procedimento diverso da quello per il quale la rogatoria era stata inoltrata.
6. Con il quarto motivo la difesa ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, co 1, lett. c), 275, 292 co 1, lett. c) e c) bis cod. proc. pen., contestando il provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene sussistente il pericolo di reiterazione criminosa a carico di CR NT, omettendo di valutare gli elementi difensivi addotti, anche in punto di scelta della "misura da irrogare. Al riguardo eccepisce l'insussistenza dei presupposti della pericolosità sociale con specifico riferimento al dato della "concretezza" ed "attualità". In particolare si duole che il Tribunale abbia ritenuto la pericolosità sociale del prevenuto sulla base del "comportamento tenuto" e delle "dichiarazioni dallo stesso rese", eccependo che non risulta agli atti che CR NT abbia mai reso dichiarazioni all'Autorità procedente. Si duole, inoltre, che il Tribunale abbia omesso la valutazione delle deduzioni difensive, fra le quali l'incensuratezza e l'infruttuosità dell'attività di intercettazione telefonica sull'utenza direttamente in uso al ricorrente.
7. Con il quinto motivo la difesa ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione, dolendosi che il Tribunale si sia limitato ad una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa.
8. Con il sesto motivo la difesa ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione poiché l'ordinanza adduce a sostegno della decisione cautelare in danno di CR NT elementi indiziari riferibili ad altri co- indagati, legati al primo da vincoli parentali, dedicando a questi elementi più della metà della motivazione e con ciò sostanzialmente eludendo il divieto di fondare e sostenere la responsabilità penale di un soggetto sulla base di fatti 4 attribuibili ad altri. Al riguardo eccepisce che la scelta di inserire in motivazione una serie di risultanze investigative inerenti ad altri fatti reato e ad altri soggetti, traducendosi in strumento di condizionamento e di supporto del decisum, realizza una sorta di "responsabilità per osmosi". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato esclusivamente in punto di pericolosità sociale, nei limiti di cui si dirà in motivazione.
2. Preliminarmente devono essere affrontate le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla difesa ricorrente, articolate con il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo.
3. E' infondata l'eccezione di difetto della giurisdizione italiana sul presupposto che si tratti di reato (istantaneo) consumato esclusivamente in territorio estero. Il Tribunale del riesame, infatti, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, ha dato conto delle ragioni per le quali, in base al principio di territorialità di cui all'art. 6 co 2 cod. pen., sussiste la giurisdizione dello Stato, evidenziando le vicende relative alla complessiva condotta di ricettazione, di cui l'attuale ricorrente risponde non solo unitamente al fratello RA, ma in concorso con svariati soggetti cui sono riferibili singoli segmenti dell'azione, alcuni dei quali sviluppatisi in territorio nazionale. Tale conclusione è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte Suprema che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione ai reati commessi in parte all'estero, che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16115 del 24/04/2012 Cc. (dep. 27/04/2012) Rv. 252507; Sez. 4, Sentenza n. 44837 del 11/10/2012 Ud. (dep. 15/11/2012) Rv. 254968). In particolare è stato precisato che in caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11664 del 18/02/2016 Ud. (dep. 21/03/2016 ) Rv. 266320). Non può dubitarsi, pertanto, della giurisdizione 5 italiana poiché in questa vicenda agiscono numerosi soggetti in concorso, mentre la merce provento del maxifurto ai danni della "Lindt Italia", stoccata in Italia è dall'Italia partita alla volta del Canada. Di conseguenza deve essere rigettato il secondo motivo di ricorso.
4. Per quanto riguarda le eccezioni di inutilizzabilità delle captazioni ambientali eseguito in Olanda, sollevate con il terzo motivo di ricorso, va ribadito che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, in tema di rogatoria internazionale trovano applicazione per il principio "locus regit actum" e in conformità ai canoni di diritto internazionale della prevalenza della "lex loci" sulla "lex fori", non le norme del codice di rito del Paese richiedente, che disciplinano il processo, bensì quelle dello Stato in cui l'atto viene compiuto. Il richiamo del secondo comma dell'art. 191 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 729, non comporta in tal senso una translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva;
ma dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 delle preleggi, 191 e 729 cod. proc. pen. si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa;
le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della "lex loci", dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11109 del 13/07/1999 Ud. (dep. 28/09/1999) Rv. 214338; Sez. 1, Sentenza n. 45103 del 07/10/2005 Ud. (dep. 12/12/2005) Rv. 232701; Sez. 6, Sentenza n. 44488 del 01/12/2010 Ud. (dep. 17/12/2010) Rv. 248963; Sez. 6, Sentenza n. 43534 del 24/04/2012 Cc. (dep. 09/11/2012) Rv. 253797).
5. Tanto premesso, va rilevato che le modalità con le quali l'autorità giudiziaria olandese ha disposto ed acquisito le captazioni ambientali presso la ditta "Fresh B.V" dei fratelli CR, non comportano alcuna violazione del diritto di difesa, né di altri principi fondamentali ed inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano, neanche sotto il profilo della tutela della vita privata, garantita dall'art. 15 della Costituzione. Come ha esattamente rilevato il Tribunale, nel caso in esame le intercettazioni sono state eseguite sotto il controllo ed in forza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria (olandese) nel rispetto di determinati termini di durata e nel rispetto dell'esigenza costituzionale di contemperare il diritto alla riservatezza ed alla segretezza di ogni forma di comunicazione privata con la necessità di perseguire i reati di particolare allarme sociale. In questo contesto è 6 19 irrilevante che i decreti di autorizzazione emessi dal giudice olandese (e versati in atti dal Pubblico Ministero) siano privi di motivazione. Ciò è conforme alla "lex loci" che, al paragrafo 1261 del codice di procedura penale, comma 3 e 4, prevede che sia il Pubblico Ministero a dover motivare la richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, che possono essere disposte soltanto per reati di una certa gravità e per un tempo determinato (quattro settimane rinnovabili). Non può dubitarsi, pertanto, che la procedura penale olandese, in tema di intercettazioni sia conforme agli standard garantiti dall'art. 15 della Costituzione. Né alcuna conseguenza può trarsi dal fatto che non siano stati versati in atti i verbali delle operazioni d'intercettazione in quanto, per il consolidato orientamento di questa Corte, in ogni caso l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento a quo presso l'autorità competente per il procedimento ad quem non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dal citato art. 270 c.p.p. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 271 c.p.p. (cfr. Sez. 5, n. 4758/16 del 10 luglio 2015, Bagnato, Rv. 265993; Sez. 5, n. 14783 del 13 marzo 2009, Badescu, Rv. 243609; Sez. 6, n. 48968 del 24 novembre 2009, Scafidi, Rv. 245542).
6. Inoltre è manifestamente infondato il motivo con il quale il ricorrente, lamenta la violazione del terzo comma dell'art. 50 della Convenzione del 19 giugno 1990 per l'applicazione dell'Accordo di Schengen, dimenticando che tale disposizione è stata abrogata dall'art. 8 comma 3 del Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato il 16 ottobre 2001 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2005. Come ha già osservato questo Corte in un procedimento gemello (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26885 del 18/05/2016 Cc. (dep. 28/06/2016 ) Rv. 267265), la ratio di questa abrogazione è coerente alla più recente evoluzione del panorama normativo internazionale e comunitario, tesa a rendere non solo e non tanto più rapida, semplice ed efficace la mutua assistenza giudiziaria, ma soprattutto diretta a superare il concetto di "assistenza" per sostituirvi quello di "cooperazione", ritenuta necessaria per una più efficace lotta crimine transnazionale, sul presupposto della sostanziale contro conformità degli ordinamenti degli Stati dell'area europea agli stessi fondamentali principi di tutela dei diritti fondamentali della persona e sulla base della mutua fiducia nella capacità degli Stati stessi di garantire un processo equo>>. Alla luce della menzionata abrogazione, deve dunque 7 ritenersi venuto meno il limite all'utilizzazione esterna degli atti trasmessi nell'ambito di una procedura rogatoriale istituita tra paesi aderenti alla suddetta Convenzione a meno che dei limiti in tal senso non siano stati espressamente apposti all'atto della trasmissione dal Paese concedente, il che non risulta nel caso di specie dagli atti, né peraltro il ricorrente l'ha sostenuto.
7. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione da parte del Gip, sollevata con il quinto motivo di ricorso, le censure del ricorrente sono manifestamente infondate per le ragioni compiutamente esposte dal Tribunale del riesame che ha preso in considerazione la censura sollevata dalla difesa e l'ha respinta con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, osservando che il Gip ha opportunamente dato contezza del materiale indiziario raccolto in indagine a carico dell' indagato, corredando l'esposizione con valutazione autonoma e specifica in relazione alla posizionedi CR NT, cui dedicava un apposito paragrafo e che lungi dal costituire una sterile - rassegna delle fonti di prova a carico del prevenuto, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi ritenuti indizianti - risulta, di converso, consapevole e fondata su adeguato vaglio critico della posizione cautelare dell'odierno ricorrente e, come tale, consente il controllo dell'iter logico-giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo.>>
8. Ugualmente inammissibile è la censura sollevata con il sesto motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole che buona parte del provvedimento impugnato tratti vicende relative ad altri soggetti, facendo così emergere una sorta di "responsabilità per osmosi". Si tratta di censura del tutto eccentrica poiché non rientra nei casi di ricorso per cassazione previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., come tale inammissibile.
9. Con riferimento al primo motivo articolato dalla difesa del ricorrente, in via preliminare va ribadito che, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutare le condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito 8 esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr ex plurimis Cass., sez. 6, 25 maggio 1995, n. 2146). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito "...di verificare... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass., sez. 4,3 maggio 2007, n. 22500; sez. 3,7 novembre 2008, n. 41825, Hulpan). 10. Tanto premesso, le censure del ricorrente non scalfiscono la compattezza logica della decisione impugnata. Il Tribunale, infatti, dopo aver dato conto del contesto associativo cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente procedimento, riportando una serie di intercettazioni ambientali da cui emergeva un articolato quadro della consorteria CR- Commisso, delle alleanze con le consorterie ionico reggine facenti capo ai Coluccio-Aquino, delle dinamiche all'interno del gruppo anche con riferimento al versante canadese, nonché dei contrasti conseguiti all'uccisione di CA ER, esponente in Canada del clan di Siderno, e alla paventata escalation di un conflitto in seno alla consorteria di 9 'ndrangheta operativa in territorio canadese, ha giustificato, con motivazione priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile in questa sede, la propria valutazione degli elementi indiziari relativi al concorso dell'odierno indagato nella contestata ricettazione, rappresentati dal contenuto di intercettazioni ambientali intercorse fra il padre dell'indagato, CR ZO, e lo zio ZO Macri, esponente di spicco della consorteria. identificazioneI giudici di merito hanno valorizzato, sia la certa dell'indagato, per essere stato lo stesso evocato con il suo nome nel corso delle conversazioni, sia la partecipazione dello stesso all'operazione di ricettazione in esame, poiché non solo il padre si lamentava del fatto che i cessionari della cioccolata, ossia i fratelli GL, che avevano venduto la merce ad un prezzo inferiore a quello richiesto dai cedenti, così determinando un ingente mancato guadagno, "avevano trattato male i suoi figli", con ciò dando conto che l'affare non era riferibile solo al figlio RA, che lo aveva trattato con i GL, ma anche al fratello NT, ma altresì NT aveva reagito alla vendita sottocosto, con ciò ulteriormente dimostrando il suo interesse all'affare, manifestando l'intenzxione di entrare nel commercio dei surgelati, settore del quale i GL avevano il monopolio, ed era stato dissuaso dal padre, che aveva evidenziato che non si trattava solo di una questione di concorrenza commerciale, ma andava a toccare questioni di 'ndrangheta. Il Tribunale del riesame ha poi dato conto con rilievi esaurienti e congrui, della sussistenza in capo al ricorrente dell'elemento soggettivo del reato, nonché della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, con ciò adeguatamente confutando le deduzioni difensive sui punti oggetto del gravame. Gli elementi sopra accennati hanno convincentemente persuaso il Tribunale che l'attuale ricorrente fosse partecipe della contestata ricettazione, nella prospettiva della sussistenza della necessaria gravità indiziaria, consistente nella previsione di una qualificata probabilità di colpevolezza. Le doglianze di cui al primo motivo di ricorso mirano, invece a sollecitare un improponibile sindacato sulla valutazioni del Tribunale del riesame in ordine al contenuto delle intercettazioni, come tali sono inammissibili. 11. E' fondato, invece, il quarto motivo di ricorso in punto di pericolosità sociale. Le valutazioni del Tribunale per il riesame in punto di attualità e 10 concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose sono fondate su argomentazioni illogiche o meramente apparenti. Infatti il Tribunale ricava la concretezza del pericolo di recidiva mettendo a fuoco la personalità dell'indagato illustrata in termini assolutamente negativi dal comportamento tenuto e dalle dichiarazioni dallo stesso rese, che dimostrano piena dimestichezza con il mercato clandestino..>>. In realtà non risulta che CR NT abbia reso delle dichiarazioni nel corso del presente procedimento, né il Tribunale ha specificato, quando parla del comportamento tenuto a cosa si riferisce. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria Sezione del riesame per nuovo - giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, con Sezione del riesame- per nuovo rinvio al Tribunale di Reggio Calabria giudizio. Così deciso, il 22 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Domenico Gallo) (dr. Giacomo Fumu) see DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 17 GEN 2017 M Cancelliere CANCELLIERE 02 * Claudia Panelli 11