Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 73. Provvedimenti cautelari 1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo piu' rapido l'autorita' competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorita' indicata nel comma 1.
3. Quando e' stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorita' indicata nel comma 1.
3. Quando e' stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
Commentari • 40
- 1. Cassazione: il Ct del pm non ha gli stessi termini del peritoAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 21 marzo 2024 · 111.849266
[…] L'art. 359 c.p.p e l'art 73 disp. att. c.p.p infatti, nel rinviare, a livello disciplinare, a quanto disposto per il perito del giudice, fanno riferimento solo al compenso, non alla durata dell'incarico. […]
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Giurisprudenza • 174
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2018, n. 19823Provvedimento: […] il giudice di legittimità, con S.U. 9605/2013, ha disposto che per la consulenza disposta dal P.M. la liquidazione fa capo, ai sensi dell'art. 73 disp. att. c.p.p., al "giudice che ha disposto la perizia", ma trattasi di fattispecie diversa da quella in esame; […] testualmente, SS.UU. 9605/2013, le quali hanno avuto modo di chiarire che a giustificare l'applicazione della medesima regola, quella di cui agli artt. 73 disp. att. c.p.p. e quella di cui all'art. 232 c.p.p., concorre la sussistenza della medesima ratio, […]Leggi di più...
- consulenza del P.M.·
- disponibilità degli atti·
- art. 73 disp. att. c.p.p.·
- liquidazione spese peritali·
- vincolo fiduciario·
- magistrato che procede·
- perizia giudiziale·
- art. 168 dpr 115/2002·
- art. 232 c.p.p.·
- conflitto negativo di competenza