Sentenza 4 ottobre 2011
Massime • 1
Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, in grado d'appello, la sentenza venga deliberata dal giudice collegiale che ha provveduto all'assunzione della prova, precostituita o meno che sia, sebbene in composizione diversa rispetto al momento in cui ne era stata disposta l'acquisizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2011, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 04/10/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2272
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 43535/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ON LO N. IL 17/01/1934;
avverso la sentenza n. 1160/2003 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello F.M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. D'Urso Francesco Fabio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15 dicembre 2009, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 26 novembre 2002, che aveva condannato LL ON LO per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore unico della Leudo s.r.l. dichiarata fallita il 2 luglio 1999. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo procuratore, il quale lamenta:
a) l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme penali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), con particolare riferimento al mutamento del Collegio giudicante di secondo grado;
b) la manifesta illogicità della motivazione in merito all'intervenuto accertamento della responsabilità per l'ascritto reato di bancarotta documentale potendo, di converso, l'omessa tenuta delle scritture contabili essere ascritta a titolo di bancarotta semplice, reato ormai prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Con riguardo alla diversa composizione del collegio, questa Corte ha già statuito (v. Cass. Sez. 3 25 settembre 2008 n. 42509) che:
"il principio della identità del Giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto all'assunzione della stessa - il quale costituisce specificazione del più generale principio dell'immutabilità del Giudice sancito dall'art. 525 c.p.p. - non è violato nel caso in cui il Giudice d'appello acquisisca e valuti prove documentali di cui sia stata disposta l'acquisizione in precedenza dal medesimo organo collegiale diversamente composto. E ciò in quanto le prove documentali, quali prove precostituite, possono essere acquisite indipendentemente dalla preventiva adozione di un formale provvedimento di rinnovazione parziale del dibattimento e di acquisizione delle stesse, sicché deve considerarsi irrilevante il provvedimento di acquisizione in precedenza disposto dallo stesso organo giudicante diversamente composto" (v. Cass. Sez. 6 10 luglio 2000 n. 9446 e Cass. Sez. 2 28 febbraio 2007 n. 16626). Il principio è condivisibile in forza di una considerazione generale, che è estensibile anche alle prove non precostituite. Invero, dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente unanimi nell'interpretare restrittivamente la nozione di dibattimento, a cui l'art. 525 c.p.p., comma 2, collega il principio di immutabilità del Giudice.
La ratio evidente della norma è il nesso istruzione-decisione che fonda il principio di immutabilità del Giudice, come corollario dei principi di oralità e immediatezza che governano il processo penale. In questo senso, è necessario che il Giudice che decide sia lo stesso che abbia partecipato all'assunzione della prova in dibattimento nel contraddittorio fra le parti;
ma non è necessario che sia lo stesso Giudice che abbia disposto l'acquisizione della prova, poi assunta in udienza successiva.
Restano, quindi, fuori dalla nozione di dibattimento rilevante ai fini del principio di immutabilità, tutti quei momenti meramente processuali dai quali esuli un contenuto istruttorio. In altri termini, il principio di immutabilità esige soltanto che a decidere sia lo stesso Giudice che abbia presieduto alla istruttoria. Tutto ciò premesso in diritto, si osserva questa volta in fatto, come alla udienza del 20 ottobre 2009 l'imputato abbia reso una dichiarazione e che si sia proceduto, quindi, a rinvio alla successiva udienza del 15 dicembre 2009, allorché il Collegio, in diversa composizione, dispose la rinnovazione degli atti del dibattimento alla presenza dell'imputato espressamente consenziente. Nessuna violazione, quindi, del diritto alla difesa o di altra norma processualmente rilevante si è verificato nel caso di specie, avendo peraltro lo stesso imputato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, prestato espresso consenso alla rinnovazione del dibattimento.
3. In secondo luogo, con riferimento al secondo motivo, si contesta in generale l'affermata responsabilità penale con una, del pari, generale e generica contestazione in punto di fatto della sentenza della Corte territoriale.
La motivazione della suddetta decisione, però e con assorbente considerazione, appare logicamente sviluppata ed ispirata ai principi propri delle contestate fattispecie, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.
D'altro canto, a fronte del convincimento logicamente espresso dal Giudice del merito (v. in particolare le pagine 6 e 7 della motivazione della Corte di Appello), richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura delle risultanze processuali costituisce sintomo evidente della non ammissibilità del ricorso stesso.
4. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di danaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012