Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere configurata anche in mancanza del sequestro della sostanza, purchè vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provata l'aggravante desumendola dalle analogie fra le modalità operative dell'ultimo episodio di importazione di stupefacente, concluso con il sequestro della sostanza, e le precedenti importazioni oggetto di dichiarazioni circostanziate da parte di un coimputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 7385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7385 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 19/11/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3273
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 50291/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- DE WA, n. 21/01/1963 a ESINE;
- ND WA, n. 26/08/1955 a DARFO BOARIO TERME;
avverso la sentenza della Corte d'appello di BRESCIA in data 13/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell'Avv. P. Vittorini e dell'Avv. G. Gallico, che hanno chiesto accogliersi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/05/2013, depositata in data 14/06/2013, la Corte d'appello di BRESCIA, in parziale riforma della sentenza del tribunale di BRESCIA del 13/03/2012 appellata dai ricorrenti, previo riconoscimento al DE delle circostanze attenuanti generiche unitamente all'allora attenuante di cui all'art. 73, comma 7, T.U. Stup., prevalenti sull'aggravante contestata, e ritenuto più grave il reato sub 3) anche rispetto al fatto già giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 27/11/2003, rideterminava la pena a questi inflitta in anni 6 e mesi 6 di reclusione e, per il ND, ad anni 11 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza che, esclusa la recidiva contestata al DE e concesse ad entrambi i ricorrenti le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 80, comma 2, T.U. Stup., ed al solo DE l'attenuante di cui al comma 7 degli artt. 73 e 74, T.U. Stup., condannava gli stessi per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 3) nonché per i reati fine contestati al capo 2) della rubrica, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei relativi capi di imputazione (fatti contestati come accertati il 3 settembre 2001, quanto al delitto di cui all'art. 73, T.U. stup.;
associazione a delinquere invece contestata come operante dal 1999 al 3 settembre 2001, data dell'arresto di alcuni degli imputati).
2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari cassazionisti, impugnando la predetta sentenza e deducendo, il ND, quattro motivi e, il DE, altri quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce il ND, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale e correlati vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 3, art. 546 c.p.p., lett. e).
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza con riferimento al capo sub 2) - in cui si contesta al ricorrente, in concorso con altri soggetti (tra cui, oltre al NE, anche tale ND), l'illecita detenzione ed introduzione nel territorio dello Stato di ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina destinati allo spaccio con frequenza mensile di 12/15 kg. Per volta dal maggio 2000 al settembre 2001, attribuendo al OT la qualità di primo acquirente della cocaina acquistata a Santo Domingo da ND (fornitore), mentre il NE era indicato come corriere di tale stupefacente trasportato dall'estero alla Val Camonica - per aver la Corte d'appello erroneamente proceduto alla valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del NE e del ND;
secondo il ricorrente, in particolare, la Corte avrebbe anzitutto, dovuto meglio valutare il dato di partenza, oggettivo, costituito dalla decisione assolutoria pronunciata nei suoi confronti quanto all'episodio che condusse all'arresto in flagranza del NE, assoluzione pronunciata nei confronti del OT per non aver commesso il fatto;
viziata sarebbe, anzitutto, la sentenza per aver ritenuto lineare e coerente la ricostruzione dei fatti e la natura dei rapporti con il OT operata dal coimputato NE, ricostruzione invalidata proprio dall'esito assolutorio nei confronti del OT;
il complesso delle dichiarazioni rese da quest'ultimo a carico del OT, in particolare, non avrebbe consentito di individuare nella persona del ricorrente il destinatario della cocaina, non avendogli fornito il NE informazioni precise e puntuali (il riferimento, in ricorso, è ad un passaggio delle dichiarazioni rese all'ud. 14/02/2012 dal NE che escludeva di aver consegnato lo stupefacente al OT); la giustificazione argomentativa offerta, sul punto, dalla Corte territoriale sarebbe riduttiva e certamente non immune dai vizi logico - giuridici denunciati.
2.1.1. La Corte, poi, avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni etero accusatorie rese a carico del OT dall'altro coimputato ND in altro procedimento e poi veicolate nel presente giudizio;
con la censura difensiva, in particolare, si sostiene che la Corte d'appello si sarebbe limitata ad "incasellare" le dichiarazioni del ND nel compendio accusatorio, omettendo di considerare che le dichiarazioni etero accusatorie difetterebbero di intrinseca coerenza, facendo seguito ad una versione dei fatti reiteratamente offerta in termini del tutto diversi, avendo il ND nelle sue dichiarazioni "collaborative" di contatti con il NE finalizzati a trasferire ingenti somme di denaro dall'Italia a santo Domingo, escludendo attività in qualche modo collegate al traffico di stupefacenti, il tutto senza fare alcun accenno al OT;
il NE, nell'esporre le ragioni che lo avevano indotto a mutare atteggiamento verso il OT, aveva posto in primo piano il sentimento di rivalsa nei confronti dei coimputati OT e BL, accusati di ingratitudine;
la Corte, sul punto, non avrebbe adeguatamente valorizzato i limiti intrinseci di tali dichiarazioni, palesemente interessate ad ottenere benefici nel trattamento sanzionatorio, e oggettivamente dettate da risentimento o di manifesta ritorsione verso i due coimputati (in tal senso, dunque, non si riuscirebbe a comprendere come il percorso collaborativo del ND sia stato qualificato dalla Corte d'appello come sorretto da motivazioni lucide e serene), sicché tutto ciò avrebbe dovuto imporre una più attenta valutazione circa l'assoluta mancanza di intrinseca attendibilità della chiamata in correità operata dal ND;
la non credibilità delle accuse del ND verso il OT, del resto, apparirebbe anche dall'inverosimiglianza del racconto del ND infarcito di stranezze e incongruenze, come la remunerazione da parte di LL LB (fratello di LL RE conosciuto a Santo Domingo) di una fornitura qualitativamente inservibile, alla raccomandazione del fornitore al OT che, dopo aver rilevato la scadente qualità dello stupefacente, avrebbe cionondimeno consegnato una cifra variabile tra i 20 ed i 30 milioni di lire in contanti con l'incarico di effettuare un futuro trasporto di droga, droga che, insieme all'ingente somma in contanti, sarebbe stata portata con sè dal ND a Santo Domingo;
sul punto, la difesa del ricorrente evidenzia la difficoltà di accreditare tale racconto, ciononostante ritenuto verosimile dalla Corte d'appello che, con motivazione tacciata di illogicità, ne aveva escluso l'incongruenza in quanto il OT avrebbe ravvisato nel ND un tramite sicuro ed idoneo al reperimento dello stupefacente.
2.1.2. Altro profilo di censura operato dalla difesa del ricorrente, riguarda i cosiddetti punti di coincidenza tra le esternazioni del ND e quelle del NE, attribuibili per il ricorrente OT alla previa lettura, da parte del ND delle dichiarazioni del NE, effettuate fin dal momento dell'arresto avvenuto nel 2001; la motivazione offerta sul punto dalla Corte d'appello apparirebbe illogica ed in contrasto con il compendio probatorio;
i giudici avrebbero escluso la fondatezza della tesi, ritenendo che la stessa fosse stata prospettata dalla difesa del OT, ma sprovvista di conferme;
sul punto, la difesa del OT pone alcune osservazioni, anzitutto richiamando il dato logico costituito dal fatto che il chiamato in correità (qual era il ND al momento del processo conclusosi con la sentenza 21/01/2003 del GUP bresciano) al fine di difendersi certamente non poteva ignorare le accuse del chiamante, sicché la difesa del OT non era gravata da alcun onere dimostrativo di una circostanza attinente alla normale dialettica processuale;
in secondo luogo, poi, in quanto emerge dagli atti che il ND in suo memoriale scritto aveva contestato tutte le accuse mossegli dal NE, fornendo quella versione dei fatti che, a distanza di tempo, muterà con la diversa linea collaborativa degli inquirenti (sul punto, in particolare, la difesa del ricorrente richiama la predetta sentenza del GUP bresciano 21/01/2003 acquisita ex art. 238 bis c.p.p., agli atti del giudizio nonché le trascrizioni dell'esame dibattimentale del ND reso all'ud. 14/02/2012 ex art. 210 c.p.p., nel corso del quale vennero al medesimo contestate le dichiarazioni di diverso tenore rese nel 2001 dopo il suo arresto).
2.1.3. Infine, secondo la difesa del ricorrente, avrebbe commesso una serie di errori nell'esaminare l'insieme dei dati di riscontro che ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, vengono annoverati a chiusura del proprio ragionamento probatorio, non potendo convenirsi con quanto affermato nel senso che i plurimi riscontri non sarebbero stati confutati nei motivi di appello;
diversamente, si osserva in ricorso, la difesa avrebbe esaminato tutti i presunti riscontri obiettivi, sminuendone uno per uno la singola portata individualizzante (in ricorso, alle pagg. 11 e 12, si richiama il c.d. meccanismo di circolarità delle due chiamate in correità; in secondo luogo, si contesta il dato rappresentato dal comune soggiorno presso l'albergo "Villa Chinzica", di cui non risulta alcuna registrazione documentale, oltre all'aporia logica circa l'insorgere del dissidio tra i due richiamato a pag. 23 dell'impugnata sentenza;
infine, quanto ai rapporti di conoscenza tra i due, i viaggi a Santo Domingo e le disponibilità economiche del OT si tratterebbe solo di elementi di fatto inidonei a superare la soglia del mero sospetto, dunque non utilizzabili come riscontro ex art. 192 c.p.p.).
2.2. Deduce il ND, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione ed erronea applicazione della legge penale e correlati vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 80, comma 2, T.U. Stup. e art. 546 c.p.p., lett. e).
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza sempre con riferimento al capo sub 2) per aver ritenuto sussistere l'aggravante dell'ingente quantità sulla scorta delle dichiarazioni del NE inerenti le partite di cocaina volta introdotte in Italia (dapprima 5/6 kg., poi 12, fino a 15 sequestrati il 3 settembre 2001); la Corte avrebbe ritenuto configurabile l'aggravante desumendone l'esistenza dal dato oggettivo costituito dall'alto contenuto di principio attivo rilevato nell'episodio del 3/09/2001, cui però è estraneo il OT, facendo applicazione del criterio dettato dalle Sezioni Unite (superamento di oltre 2000 volte dal valore soglia indicato dalla tabella ministeriale); osserva, sul punto, il ricorrente che tale ragionamento non è condivisibile, non solo perché detta aggravante venne esclusa già dal GUP bresciano con la già richiamata sentenza del gennaio 2003 in quanto difettava l'idoneità che il quantitativo fosse idoneo a saturare per un periodo di tempo apprezzabile il mercato locale (valutazione che potrebbe estendersi anche al caso in esame), ma, soprattutto, perché erroneo è il ragionamento della Corte che pretende di individuare nell'ultima importazione (quella del settembre 2001, rispetto alla quale è estraneo il OT) un'analogia con le modalità operative delle precedenti, così assimilando tutti gli episodi di importazione anche dal punto di vista qualitativo, ciò in quanto il grado di purezza è un dato specifico che attiene a ciascuna singola partita di stupefacente e non può essere esteso analogicamente, in assenza di elementi di riscontro obiettivo.
2.3. Deduce il ND, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale e correlati vizi di mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'art. 74, T.U. Stup., art. 192 c.p.p., e art. 546 c.p.p., lett. e). In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza con riferimento al capo sub 3) per aver ritenuto sussistere il reato associativo e la partecipazione del OT al sodalizio;
in particolare, osserva il ricorrente, la carenza motivazionale sul punto (che appare compendiata a pag. 23 in poche righe dell'impugnata sentenza) appare evidente soprattutto alla luce dell'assoluzione del coimputato BL, che sarebbe stato il destinatario finale dello stupefacente, a fronte del ruolo del OT quale primo acquirente;
la Corte non avrebbe individuato le ragioni per le quali, anziché di partecipazione ad un'associazione, ci si trovi, per il OT, di fronte ad una pluralità di episodi di concorso nell'ipotesi di cui all'art. 73, t.u. Stup. senza ulteriormente specificare in cosa consista quel quid pluris che connota il reato associativo;
del resto, si osserva, il mero dato del perdurare nel tempo delle condotte delittuose non sabra sintomatico e risolutivo, l'apporto concorsuale del OT, infatti, verrebbe meno molto prima del settembre 2001, mentre è escluso che nei mesi di aprile e maggio 2001 il NE abbia effettuato importazioni da Santo Domingo, laddove, peraltro, si consideri che i rapporti con i fornitori caraibici erano stati intrattenuti dal ND mentre il NE si era limitato a fare da corriere;
in ogni caso, anche a seguire l'accusa, il OT si sarebbe sempre disinteressato di conoscere la provenienza dello stupefacente, con ciò escludendosi qualsiasi coinvolgimento circa le modalità di approvvigionamento del ND;
non sarebbe, conclusivamente, chiaro in base a quali elementi specifici e soggettivamente individualizzati i giudici abbiano ritenuto il OT partecipe del sodalizio.
2.4. Deduce il ND, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale e correlato vizio di mancanza della motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 133 c.p., e art. 546 c.p.p., lett. e).
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello irrogato una pena sproporzionata, senza adeguatamente valutare alcune circostanze che avrebbero dovuto influire sul trattamento sanzionatorio (incensuratezza all'epoca dei fatti;
notevole risalenza nel tempo degli stessi;
assenza di pregiudizio più recenti); non sarebbe sufficiente il mero richiamo alla gravità dei fatti, pur a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche senza che sia stata ridotta nella massima estensione la pena, e comunque applicando un consistente aumento per la continuazione sfornito di motivazione.
2.6. Deduce il DE, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 74 t.u. stup.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto il ricorrente aderente al sodalizio criminoso;
in particolare, osserva il ricorrente, la Corte non avrebbe correttamente applicato gli indici da cui desumere quel quid pluris necessario a configurare in capo al medesimo la volontà di partecipare e sostenere l'associazione criminosa;
i giudici di appello individuerebbero tali indici, da un lato, nei costanti rapporti con gli associati funzionali all'esecuzione di regolari forniture e, dall'altro, nelle consolidate forme di copertura adottate sia per i viaggi sia per la consegna;
il primo di tali argomenti, a giudizio del ricorrente, non sarebbe stata sviluppato dalla sentenza e comunque sarebbe sufficiente a giustificare un'ipotesi concorsuale ex art. 110 c.p.; quanto al secondo, la Corte d'appello lo riferisce, da un lato, alla circostanza che il NE assumeva il rischio dei controlli durante i trasporti viaggiando insieme al ND (circostanza definita neutra, in quanto dimostrerebbe in realtà che il NE non era funzionale all'associazione, ma serviva solo al ND per assicurargli l'impunità in caso di rinvenimento dello stupefacente, tant'è che rimaneva estraneo alla consegna ed al contatto con i destinatari dello stupefacente) e, dall'altro, all'impiego dello stratagemma del deposito presso un cassonetto previa verifica di un segnale convenzionale (anche tale elemento non avrebbe alcun rilievo in quanto si trattava di una modalità dal ricorrente pretesa per evitare di essere riconosciuto ed inoltre il NE non doveva verificare il ritiro della sostanza da parte del destinatario); in conclusione, gli elementi al più potevano far propendere per una ipotesi concorsuale ex art. 110 c.p., in relazione alle singole importazioni di stupefacente, anche perché il NE non conosceva la stabilità dei rapporti tra ND e OT.
2.7. Deduce il DE, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza non riconosce che la condotta contestata è già stata oggetto di precedente giudizio.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello escluso l'applicazione del ne bis in idem;
si censura, nella specie, la circostanza per la quale tutti gli elementi delle fattispecie oggi contestate al NE erano note all'A.G. sin dal 3 settembre 2001; sembra al ricorrente ingiusto che si sia proceduto nei suoi confronti dopo aver già scontato la sanzione comminatagli per l'unico reato all'epoca contestatogli avendo reso ampia confessione su tutte le condotte poste in essere.
2.8. Deduce il DE, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza della legge processuale penale, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti reiterata in esordio di dibattimento.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto giustificato il dissenso espresso dal PM alla richiesta ex art. 444 c.p.p., avanzata dal ricorrente in quanto presupponeva l'esclusione dell'imputazione sub 3); a giudizio del ricorrente, ove fosse accolto il ricorso in relazione alla sussistenza del reato associativo, la considerazione dei giudici territoriali non potrebbe più essere confermata, imponendosi una rivalutazione dell'istanza di applicazione della pena.
2.9. Deduce il DE, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e correlato vizio di omessa motivazione con riferimento all'eccessiva e sproporzionata misura della pena determinata come pena base per il reato più grave e di quella indicata in aumento sia per i fatti indicati nel capo 2) sia per i fatti già giudicati con la sentenza n. 1984/2003 dalla stessa Corte territoriale. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello motivato in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo (p.b. per l'art. 74, comma 7, t.u. stup. indicata meramente in anni 5, aumentata per la continuazione tra l'art. 74 t.u. stup. e le singole importazioni di cui al capo 2) ed ulteriormente aumentata per la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati con la sentenza del 2003); con particolare riferimento all'aumento per la continuazione, si censura il procedimento attraverso cui la Corte d'appello avrebbe stimato un aumento di 2 anni e 2 mesi di reclusione per 15 traffici mensili indicati nel capo 2) ed un ulteriore aumento di 8 mesi per il solo viaggio che condusse all'arresto del ricorrente già giudicato con la sentenza del 2003; l'aumento determinato in 8 mesi apparirebbe eccessivo e sproporzionato rispetto all'aumento complessivo di 2 anni e 2 mesi per i 15 traffici mensili indicati nell'imputazione sub 2).
3. Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 7/10/2014, la difesa ND ha illustrato con memoria difensiva un errore materiale contenuto nella sentenza 21 gennaio 2003 emessa dal GUP bresciano;
in particolare, a pag. 9 del ricorso è letteralmente scritto "l'imputato ha riferito di aver conosciuto OT LT in Santo Domingo circa due anni prima, egli gli propose di trasferire...", frase tratta dalla sentenza del GUP bresciano;
diversamente, dall'allegata parte della sentenza, emerge che il giudice ebbe a scrivere "l'imputato ha riferito di aver conosciuto NE LT in Santo Domingo circa due anni prima;
egli gli propose di trasferire..."; ne consegue che l'errore commesso nella redazione del ricorso, riportando il cognome del OT anziché, come invece avvenuto, quello del NE, modifica il ragionamento difensivo, avendo in realtà il ND riferito di aver conosciuto non il OT ma il NE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono entrambi infondati e devono essere rigettati.
5. Seguendo la sistematica imposta dalla struttura dell'impugnazione di legittimità dev'essere esaminato, anzitutto, il primo motivo di ricorso ND, in cui il medesimo formula articolate censure relative alla valutazione delle chiamate in correità ND - NE, alla mancata valorizzazione della sentenza emessa dal GUP del tribunale di Brescia in data 21/01/2003, all'incoerenza del racconto del ND ed alla conoscenza pregressa delle dichiarazioni rese dal NE da parte del ND;
infine, il ricorrente contesta la valenza individualizzante dei singoli elementi ulteriori di riscontro indicati dalla Corte territoriale. Si tratta, all'evidenza, di censure attraverso le quali il ricorrente tenta di sminuire la portata probatoria degli elementi valorizzati dalla Corte d'appello per pervenire al giudizio affermativo della sua responsabilità penale che, tuttavia, non tengono conto della puntuale ed adeguata motivazione sviluppata dalla Corte territoriale su ciascuno dei profili censurati, anche alla luce di quanto esposto nella sentenza di primo grado (v. pagg. 20/23). Attraverso le censure proposte, dunque, il ricorrente manifesta il proprio dissenso in ordine al risultato della valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale, chiedendo in definitiva a questa Corte di formulare un inammissibile terzo giudizio di merito in ordine all'esito della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, operazione, com'è noto, vietata in questa sede di legittimità.
Non va, infatti, dimenticato, come purtroppo troppo spesso invece accade in processi di questo tipo, che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove,
specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione, nel caso di specie agevolmente superato (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). È stato, infatti, più volte ribadito da questa Corte che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Ne discende, quindi, che nessuno dei prospettati vizi motivazionali è ravvisabile nel caso in esame, laddove si consideri, del resto, che il sindacato della Cassazione è sempre e soltanto di legittimità, sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., tra le tante: Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007 - dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Ciò, del resto, discende dal fatto che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 - dep. 23/06/2006, Bosco, Rv. 234148).
6. Non miglior sorte merita il secondo motivo di ricorso ND, con cui il ricorrente pone una questione con riferimento alla configurabilità dell'aggravate di cui all'art. 80, T.U. Stup.. Questa Corte ritiene di dover aderire all'orientamento, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che ritiene sussistere l'interesse del ricorrente ad impugnare nonostante la neutralizzazione degli effetti sanzionatori dell'aggravante in esame a seguito dell'intervenuto bilanciamento in termini di equivalenza tra le stessa e le circostanze attenuanti generiche. Sussiste, infatti, l'interesse all'impugnazione dell'imputato diretta all'esclusione di una circostanza aggravante pur quando gli effetti aggravatori del trattamento sanzionatorio siano stati neutralizzati dal giudizio di equivalenza con circostanze attenuanti, o addirittura di prevalenza di queste ultime, posto che il giudizio di comparazione spiega i suoi effetti soltanto sulla determinazione della pena e lascia inalterata la valutazione deteriore del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 5, n. 37095 del 22/04/2009 - dep. 23/09/2009, G, Rv. 246580; contra, diversamente si è sostenuto che difetta di interesse l'impugnazione dell'imputato che lamenti l'illegittima applicazione di una circostanza aggravante già ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti: Sez. 3, n. 16717 del 09/03/2011 - dep. 29/04/2011, Khadim, Rv. 250000). Tanto premesso, la questione non rileva nel caso in esame, in quanto, pur essendo rispondente al vero che l'episodio del 2011 non ha visto coinvolto il OT, non esclude che lo stesso assuma valenza indiziaria al fine di poter ritenere comunque configurabile l'aggravante de qua anche per i precedenti episodi, nei quali, invece, la compartecipazione del OT è provata. In tema di stupefacenti, infatti, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità può ritenersi sussistente anche in difetto di sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato quantitativo (v., sul punto: Sez. 4, n. 46194 del 05/07/2013 - dep. 18/11/2013, Myslihaka e altri, Rv. 257641). Corretto, quindi, è il ragionamento logico - giuridico operato dalla Corte territoriale laddove (v. pag. 23) logicamente desume che le modalità operative seguite in occasione del sequestro 3/09/2001, erano state conformi a quanto effettuato in precedenza, dovendosi ritenere che l'importazione aveva riguardato sostanza con caratteristiche analoghe alle precedenti.
7. Può, poi, proseguirsi con l'esame del terzo motivo di ricorso ND - che, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza proposti, può essere congiuntamente esaminato al primo motivo di ricorso DE - avente ad oggetto la censura di violazione di legge e correlato vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto associativo.
Le censure proposte da ambedue i ricorrenti sono infondate, atteso che non tengono conto (e, in ogni caso, si limitano a svolgere censure puramente contestative, assolutamente in fatto) della puntuale e convincente motivazione svolta dai giudici di primo e secondo grado in ordine all'esistenza del sodalizio criminoso e del ruolo assunto dai ricorrenti in seno al medesimo sodalizio (v., in generale, pag. 10, in cui viene sintetizzato l'approdo del tribunale;
v., ancora pagg. 16/18 quanto alla posizione NE ed al ruolo da questi svolto all'interno del sodalizio criminoso;
v., infine, quanto esposto a pag. 23 quanto alla posizione del OT all'interno del sodalizio criminoso).
Sul punto va ricordato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, può ritenersi che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile- fornitore o acquirente - sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento ad una relazione stabile riconducibile all'"affectio societatis", solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014 - dep. 28/05/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881). E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo i giudici territoriali fornito adeguata motivazione dell'esistenza della stabilità della relazione intercorsa tra i ricorrenti ed il sodalizio, dovendosi, inoltre - così rispondendo ad una specifica doglianza del NE - sottolineare l'assoluta irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato associativo, del numero delle volte in cui si sarebbe occupato del trasporto degli stupefacenti. In tal senso, infatti, questa Corte ritiene di dover dare continuità al principio di diritto, già in precedenza affermato, secondo cui l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013 - dep. 25/10/2013, UR e altri, Rv. 257800).
8. Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso ND (che, attesa l'omogeneità del profilo di doglianza sollevato con il quarto motivo di ricorso DE, giustifica la loro congiura trattazione) con cui il primo si duole della mancata riduzione della pena nella misura massima per le attenuanti generiche riconosciute dai giudici di merito, con conseguente asserita violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., laddove, il secondo, si duole sia della determinazione della pena base che degli aumenti di pena operati in sentenza, entrambi si appalesano infondati.
Ed invero, sul punto, convincente e scevra da vizi logici è la sentenza della Corte territoriale (v. pag. 24) che motiva la mancata riduzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione sulla base della gravità dei fatti. Il calcolo della pena operato dai giudici di merito con riferimento al ND, del resto, lascia intendere come gli stessi abbiano correttamente fatto buon uso del potere discrezionale ad essi attribuito dalla legge (p.b., anni 10, pari al minimo edittale per la violazione contestata, ridotta ad anni 7 di reclusione - laddove la riduzione in misura massima sarebbe stata pari ad anni 6 e mesi 8 -, infine aumentata per la continuazione in relazione al capo 2) nella pena finale di anni 11). Analogamente è a dirsi quanto al calcolo della pena operato dai medesimi giudici (v. pag. 20) quanto al DE (p.b., anni 5 - pari dunque alla metà della pena prevista dall'art. 74, comma 2, T.U. Stup., essendo stata riconosciuta l'ipotesi dell'art. 74, comma 7, T.U. Stup. -, ridotta ex art. 62 bis c.p., ad anni 3 e mesi 8, aumentata per la continuazione in relazione al capo 2) ad anni 5 e mesi 10 e, per il reato già giudicato con sentenza della Corte d'appello 27/11/2003, alla pena finale di anni 6 e mesi 6 di reclusione).
Va, in particolare, ribadito, da un lato, che quando la riduzione della pena in applicazione di una attenuante sia in misura prossima al massimo consentito, come nel caso in esame, non è necessaria una esplicita motivazione sul punto (Sez. 4, n. 207 del 29/03/1974 - dep. 13/01/1975, Auriemma, Rv. 128977); dall'altro, che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati, non sussistendo, invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011 - dep. 13/07/2011, Franceschin e altro, Rv. 250465).
9. Può, quindi, procedersi all'esame del secondo motivo di ricorso DE (essendo già stato esaminato il primo, congiuntamente al terzo motivo ND, nonché il quarto motivo, congiuntamente al quarto motivo del ricorso ND: v. supra) con cui il ricorrente si duole della violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (art. 649 c.p.p.), in ragione del fatto che questi sarebbe già stato giudicato per la medesima vicenda con sentenza GUP tribunale di Brescia 21/01/2003. Il motivo è infondato, atteso che, ancora una volta, il ricorrente mostra di non tener conto della motivazione della sentenza impugnata (v. pag. 19) che evidenzia, nel disattendere l'eccezione, come l'istanza sia totalmente priva di pregio, attesa l'assenza di identità dei fatti storici contestati nei due processi, in quanto il precedente riguardava esclusivamente l'ultima importazione di cocaina nella flagranza della quale il NE era stato colto il 3/09/2001, mentre in quello sub iudice, al ricorrente risultano essere state contestate le precedenti importazioni.
9.1. In ogni caso, sulla deducibilità in sede di legittimità del "ne bis in idem", ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale più avveduto secondo cui non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto è precluso, in sede di legittimità, l'accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito (Sez. 2, n. 2662 del 15/10/2013 - dep. 21/01/2014, Galiano, Rv. 258593). Il Collegio è consapevole dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (v., da ultimo, in senso difforme dall'orientamento qui seguito: Sez. 2, n. 33720 del 08/07/2014 - dep. 30/07/2014, Nerini, Rv. 260346; Sez. 6, n. 44632 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Pironti, Rv. 257809), il quale ritiene che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti, ma ritiene tuttavia più rispondente alla ratio del giudizio di legittimità e correlato ai limitati poteri cognitivi della Suprema Corte, soprattutto nella sede cautelare come quella in esame, che sia preferibile il primo orientamento.
9.2. Ed invero, il principio del ne bis in idem sostanziale di cui all'art. 649 c.p.p. (che non va confuso con il principio del ne bis in idem processuale previsto dall'art. 669 c.p.p.) non trova una copertura testuale nella Costituzione italiana, bensì nelle fonti internazionali di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo (in particolare: art. 4 p.1, VII Protocollo, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e l'art. 14 p.7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici). Infatti, due sono le principali e più dirette conseguenze della irrevocabilità della sentenza: 1) una negativa, ed è il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto quando una persona è stata, in relazione ad esso, già condannata o prosciolta;
2) l'altra, positiva, è la forza esecutiva della decisione. Il disposto di cui all'art. 649 c.p.p., ha un'efficacia preclusiva, impedisce cioè la celebrazione di un nuovo processo per il medesimo fatto che sia già oggetto di una decisione irrevocabile ed impone al giudice di pronunciare in ogni stato e grado del processo sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ex art. 129 c.p.p.. È evidente, dunque, che al fine di poter dichiarare come esistente un divieto di secondo giudizio è necessario il soddisfacimento di ambedue i requisiti sopra descritti. Ed è altrettanto evidente che, soprattutto al fine di accertare la esistenza del primo di essi (ossia che si tratti del "medesimo fatto"), è necessario lo svolgimento di apprezzamenti fattuali che esulano dalle possibilità di accertamento "fattuale" consentite alla Suprema Corte di Cassazione nei casi indicati dall'art. 606 c.p.p., lett. c). 11 principio, sostenuto dall'orientamento disatteso da questo Collegio, per cui il divieto del ne bis in idem può essere rilevato anche in sede di legittimità, infatti, deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della Corte di cassazione, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto (art. 609 c.p.p., comma 2. Nel giudizio di legittimità, infatti, è consentito, ex art. 609 c.p.p., comma 2, superare i limiti del devolutum e della ordinaria progressione dell'impugnazione, oltre che di quelli di ammissibilità dei motivi nuovi da proporre nel ristretto ambito dei capi e dei punti oggetto del gravame, soltanto per violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello e per questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio.
Ne consegue, dunque, a differenza della possibilità di apprezzamento "fattuale" richiesta per il sindacato del ne bis in idem processuale di cui all'art. 669 c.p.p., non possono diversamente essere proposte, nel giudizio di legittimità, questioni attinenti al sindacato della violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale dettato dall'art. 649 c.p.p., la cui valutazione richiede accertamenti di merito (ossia l'apprezzamento che si tratti del medesimo "fatto", inteso in senso non processuale, ma sostanziale, ossia come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, facendo riferimento tale espressione all'"identità storico- naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona": Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799) che, come tali, devono essere necessariamente svolti nel giudizio di merito, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
9.3. Si noti, in ogni caso, che quand'anche si fosse ritenuto preferibile il secondo orientamento, il motivo di ricorso - come anticipato nel 9 - sarebbe comunque da rigettare per un duplice motivo.
Da un lato, non avendo provveduto il ricorrente ad allegare al ricorso la sentenza del GUP di Brescia che determinerebbe la preclusione, onere che anche le decisioni a sostegno di tale orientamento richiedono debba essere soddisfatto dall'interessato (si afferma, infatti, che "È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, fermo restando l'onere del ricorrente di allegare la sentenza irrevocabile che la determina, atteso che la violazione del divieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo, che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti": Sez. 6, n. 44484 del 30/09/2009 - dep. 19/11/2009, P., Rv. 244856).
Dall'altro, perché - come già evidenziato dalla stessa Corte territoriale - difetterebbe l'identità del fatto, in quanto il precedente riguardava esclusivamente l'ultima importazione di cocaina nella flagranza della quale il NE era stato colto il 3/09/2001, mentre in quello sub iudice, al ricorrente risultano essere state contestate le precedenti importazioni. Ed invero, è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799).
10. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso DE, con cui si censura la violazione dell'art. 444 c.p.p., alla luce di quanto chiaramente esposto nell'impugnata sentenza (v. pag. 19) - in cui si evidenzia che l'accertata responsabilità del NE anche per il reato associativo rendeva giustificato il dissenso del PM all'istanza di applicazione della pena, atteso che quest'ultima presupponeva l'esclusione del predetto reato - è agevole rilevare l'insussistenza del dedotto vizio di violazione della legge processuale, vizio "condizionato" all'esclusione della responsabilità del NE per il delitto associativo, nella specie invece confermata.
11. Tutti i motivi di ricorso, conclusivamente, devono essere rigettati. Segue, in base al disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015