Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
La negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonchè la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell'onere probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2011, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 26/10/2011
Dott. IANNELLI Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 1166
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere N. 49368/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.A. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1/2009 CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI, del 05/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Ramazzotti P. e (Ndr.: testo originale non comprensibile);
udito il difensore avv. Macciotta Monica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il (omesso) alla periferia di XXXXXX, piccolo centro del nuorese, veniva segnalato il corpo senza vita di un ragazzo poi identificato nel (omesso) Cr..Me. . Come in seguito accertato, la giovane vittima, verosimilmente verso le ore 21 del (omesso) , era stata raggiunta mortalmente da una scarica di pallettoni esplosa da vicino, che l'aveva attinto in prossimità del centro dell'occipite con uscita in regione temporo-parietale. Le indagini si orientavano verso un giovane del luogo, M.A. , notato in compagnia della vittima la sera del (omesso) da più testimoni e presso la cui abitazione veniva trovata una cartuccia cal. 16 identica alla borra reperita sul cadavere.
Il 26 febbraio 2004, pendente la richiesta di misura cautelare del P.M. a carico del M. con l'accusa di omicidio volontario, questi si presentava al P.M. e rendeva dichiarazioni autoaccusatorie, affermando che si era incontrato con la vittima, alla quale era unito da vincoli di parentela, che l'aveva invitato a recarsi in un luogo vicino al fine di mostrargli il fucile dell'omicidio e che, mentre lo esaminavano, spaventati dall'avvicinarsi di voci, si erano allontanati correndo, il Me. avanti ed il M. dietro con l'arma tra le mani, dalla quale accidentalmente, in seguito ad una sua scivolata, sarebbe partito il colpo mortale. Il M. accompagnava poi gli inquirenti sul luogo ove aveva abbandonato l'arma, che, esaminata, risultava priva di dati identificativi, in cattive condizioni di manutenzione, con canne segate in modo approssimativo e manomessa quanto all'apparato di impulso agli spari. Venivano sentiti numerosi testimoni ed all'esito delle indagini preliminari il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio del M. con l'imputazione di omicidio colposo. Il GIP disponeva la trasmissione degli atti al rappresentante della pubblica accusa che contestava pertanto all'imputato il diverso e più grave delitto di omicidio volontario.
1.2 All'esito del giudizio di primo grado, celebratosi perché rigettata la richiesta difensiva di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia balistica e respinta analoga richiesta dalla Corte di prime cure, l'imputato, la cui versione veniva giudicata non veritiera, veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli e cioè dell'omicidio volontario di Me.Cr. e dei reati in violazione della legge sulle armi di cui alla rubrica nonché della ricettazione dell'arma e per questo condannato alla pena di anni ventuno per il reato omicidiario ed alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i rimanenti reati unificati a mente dell'art. 81 c.p.. A sostegno della decisione i giudici di prime cure ponevano, come movente, del quale peraltro sottolineavano l'incertezza, la volontà dell'imputato di punire la vittima, la quale lo aveva indicato in giro come responsabile di più episodi criminosi registratisi nella zona (il danneggiamento nel 2002 della vetrata di ingresso di tale U.G. con una grossa pietra, l'aggressione nel (omesso) con incendi e danneggiamenti di beni della famiglia S. , la fucilata indirizzata, nel (omesso) , contro l'abitazione di un geometra in un vicino comune, il danneggiamento mediante incendio di due autovetture del Comune di XXXXXX fra l'(omesso)
) e come dati indiziari convergenti, la personalità violenta dell'imputato stesso che, per identica ragione, aveva già in precedenza malmenato altro giovane di nome F.G. , le minacce di morte rivolte a più riprese alla vittima da parte dell'imputato e da parte di un suo stretto amico, minacce conosciute e riferite da più testimoni, minacce che avevano altresì provocato l'agitazione e la preoccupazione della vittima per la sua incolumità ed, infine, le incertezze e le palesi menzogne con le quali l'imputato aveva articolato il suo racconto-confessione.
2. Proponeva appello il M. avverso la sua condanna insistendo per la qualificazione della sua condotta nei termini dell'omicidio colposo, evidenziando di non essere stato mai il possessore dell'arma, detenuta e nella disponibilità esclusiva della vittima, e di non essere responsabile pertanto delle incriminazioni relative a tale detenzione, sottolineando di essere stato determinante per il ritrovamento dell'arma, le cui condizioni deponevano in favore dell'accidentalità. Deduceva altresì l'appellante che anche le conclusioni balistiche, mal interpretate dal giudice di prime cure, accreditavano la versione difensiva degli accadimenti, e che particolarmente ingiusto si appalesava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto della sua giovanissima età al momento dei fatti e la sua incensuratezza. Non mancava, quindi, la difesa appellante di richiedere comunque la riduzione di pena per il rigetto delle richieste difensive volte al patteggiamento sul rito.
3. La Corte adita, con sentenza resa il 5 maggio 2010, sulle conclusioni del P.G. precisate nel senso della derubricazione del delitto omicidiario in omicidio colposo, confermava il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, rigettando ogni motivo di gravame eccezion fatta per l'invocata riduzione di pena relativa alla mancata celebrazione del rito abbreviato e per l'effetto rideterminava la pena in anni quattordici di reclusione per l'omicidio ed in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 533,00 di multa per i restanti reati.
A sostegno della decisione la Corte di secondo grado valorizzava in termini di certezza il movente già individuato in prime cure, ancorché con giudizio esplicitamente espresso come non sicuro, indicando come elementi di valutazione in tal senso le numerose testimonianze raccolte nel processo a riprova dei sentimenti violenti e risentiti dell'imputato verso la vittima, testimonianze rese in una palese atmosfera di reticenza e di paura, dalla Corte territoriale collegata al timore dei testi stessi verso l'imputato. Valorizzava, altresì, la Corte territoriale i timori espressi dalla vittima nell'ultimo periodo della sua vita per quanto paventava potesse accadergli, le minacce di morte indirizzategli dall'imputato e dal suo fedele amico C.F. , delle quali la vittima ebbe a confidarsi con S.P. , il comportamento immediatamente successivo allo sparo mortale, caratterizzato dalla fuga, dall'occultamento dell'arma e dalle finzioni di indifferenza con gli amici al bar, la confessione di comodo allorché ormai il cerchio degli inquirenti si era ormai chiuso attorno a lui, le menzogne importanti inserite in queste confessioni, il comportamento processuale dell'imputato, il suo silenzio ed il suo tacere sui necessari chiarimenti posti dal suo racconto, il timore che incuteva il M. per la lezione data al F. esattamente per le medesime ragioni poste a base dell'omicidio.
Quanto poi agli accertamenti balisitici osservava la Corte di secondo grado che anche a voler accedere ai rilievi difensivi, le risultanze dei relativi esiti non si ponevano affatto in contraddizione con la ricostruzione accreditata dall'accusa. I giudici di appello confermavano altresì la sentenza impugnata sia in ordine al giudizio di colpevolezza sui reati satellite dell'omicidio - sul rilievo che risulterebbe provata una sorta di co-detenzione dell'arma tra la vittima e l'imputato - sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla giovanissima età della vittima e sulla proditorietà dell'azione delittuosa.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione l'imputato, con l'assistenza del difensore di fiducia, illustrando otto motivi di ricorso.
4.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p. in ordine alla individuazione del movente, in particolare osservando che:
- il movente individuato dalla Corte di secondo grado dovrebbe essere valutato come indizio secondo le regole di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, mentre nel ragionamento della corte territoriale assume il rilievo di "architrave portante dell'impianto di condanna";
- la causale non può di per sè sostenere il giudizio di colpevolezza, ma può fungere da rafforzativo di positivi elementi di prova i quali, se di natura indiziaria, devono essere precisi, chiari e concordanti;
- la sentenza impugnata, viceversa, si limita a richiamare il movente, il mezzo adoperato e la parte corporea attinta, il comportamento dell'imputato, processuale, nell'immediatezza dei fatti di causa e fino alla confessione, ma in nessun frangente si perita di analizzare i singoli indizi e la loro valenza dimostrativa.
4.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione sempre dell'art. 192 c.p.p. in ordine alla individuazione del movente, con particolare riferimento alla valutazione delle fonti di prova, osservando che:
- integra motivazione apparente individuare nella reticenza di testi non specificati indizio a carico dell'imputato;
- i testi indicati ai fini di ritenere provato il movente dell'azione omicidiaria sono I..S. e le sue due figlie, testimoni queste peraltro accompagnate a rendere le loro dichiarazioni ai CC. dalla madre e dalla zia della vittima e per ciò stesso non del tutto affidabili sulle cose dette, anche nella loro dimensione indiziaria;
- gli unici soggetti che attribuiscono all'imputato i pregressi reati all'origine delle propalazioni dal M. rimproverate alla vittima, secondo l'accusa fino alla maturazione di un intento omicida, sono le tre donne S. vicine alla famiglia del Me. ;
- anche la reticenza in dibattimento delle due sorelle S. , di XXXXXXX anni al momento delle deposizioni, viene forzatamente letta, sul piano logico, come conferma dei timori indotti dall'imputato, mentre nulla si dice a sostegno della loro affidabilità.
4.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine alla individuazione del movente ed alla paura della vittima, in particolare osservando che:
- per superare l'evidente contrasto tra quanto riferito da S.P. secondo cui la vittima temeva l'imputato tanto da evitarlo e quanto testimoniato dai tre testi che il giorno degli accadimenti di causa notarono vittima ed imputato insieme in atteggiamento del tutto sereno e tranquillo, la Corte perviene a concetti astratti e non provati, assumendo che la vittima non poteva sottrarsi all'influenza dell'imputato e che per questo accettava di accompagnarsi con lui;
un dato oggettivo, le tre testimonianze, a fronte di una valutazione libera e priva di appiglio concreto.
4.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in ordine alla individuazione del movente ed alla valutazione degli indizi, in particolare osservando che:
- la Corte ha valorizzato indiziariamente, al fine di dare corpo al movente assunto come scatenante della violenza omicida, la circostanza data dalle dichiarazioni fatte dalla vittima con propri amici circa la possibilità di non essere più in vita l'anno successivo, nonostante si tratti di indizio privo di precisione riguardo alla riferibilità all'imputato di tali conversari;
- del pari non individualizzante è l'episodio riferito da S.R.E. secondo cui C.F. avrebbe gravemente minacciato (non di morte) in sua presenza Me.Cr. usando il plurale, forma quest'ultima apoditticamente riferita dai giudicanti al M. .
4.5 Col quinto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della confessione dell'imputato, in particolare osservando che:
- la Corte di secondo grado esclude la veridicità della confessione resa dall'imputato con una motivazione che non esclude affatto la sua verosimiglianza, alla quale però contrappone una verosimiglianza maggiore se riferiti i comportamenti confessati immediatamente successivi ai fatti di causa all'ipotesi dell'omicidio volontario;
- siffatta operazione logica, fondandosi su confronti di verosimiglianza, impoverisce le conclusioni probatorie tratte dalla Corte di merito, se non altro perché esse non si fondano sulla esclusione plausibile della diversa ipotesi messa a confronto.
4.6 Col sesto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione degli artt. 64 e 192 c.p.p., nonché dell'art. 27 Cost., in relazione alla valutazione processuale del silenzio dell'imputato, in particolare osservando che:
- la Corte a più riprese (paratamente riportate in ricorso) ha attribuito valore indiziante della colpevolezza dell'imputato alla circostanza che il M. , una volta interrotto il suo interrogatorio, si sia avvalso della facoltà di non rispondere;
- una legittima scelta processuale dell'imputato rientrante tra i suoi diritti costituzionali viene trasformata in indizio di prova a carico, in tal guisa altresì violando il principio dell'onere della prova a carico dell'accusa.
4.7 Col settimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p. in ordine alle condizioni dell'arma utilizzata nei fatti di causa, alla valutazione della prova scientifica ed alla esclusione della ipotesi data dall'omicidio colposo, in particolare osservando che:
- le condizioni dell'arma, come descritte dal consulente del P.M. accreditavano maggiormente l'ipotesi della disgrazia, considerato che il grilletto destro, per maldestre manutenzioni, era azionabile con una forza modestissima e che la canna omologa, per difetto del percussore, non era in grado di funzionare se l'arma veniva rivolta verso il basso;
- su questi dati oggettivi la Corte ha omesso di motivare, con ciò escludendo di articolare le ragioni di esclusione dell'ipotesi della pura accidentalità.
4.8 Con l'ottavo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p. in ordine alle condizioni dell'arma utilizzata nei fatti di causa, alla valutazione della prova scientifica quanto alle posizioni di sparo ed alla esclusione della ipotesi data dall'omicidio colposo, in particolare osservando che:
- la Corte indica tra gli elementi indizianti la parte corporea colpita, e cioè il capo, peraltro assumendo l'impossibilità di stabilire con precisione la posizione reciproca tra vittima e sparatore;
- gli esiti degli accertamenti balistici però non escludono affatto, ragionevolmente, la fatalità degli accadimenti di causa;
- il consulente tecnico ha rappresentato tre possibilità alternative, la Corte ne ha aggiunta un altra sulla scorta delle fotografie prodotte dalla PG, tutte possibili e nessuna certa;
- di qui l'ambiguità del dato medico-legale, il quale inserisce in uno quadro probatorio incerto un ulteriore ed importante elemento di incertezza.
5. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad esporre.
5.1 Nella ricostruzione del fatto i giudici di merito hanno posto, ben a ragione, come dato ineludibile, il fatto, certo nella sua oggettività, che la vittima è stata raggiunta da un colpo di fucile partito dall'arma imbracciata dall'imputato. Il fatto oggettivamente certo non è però altrettanto univoco sul piano soggettivo, giacché non comporta, con certezza, che il colpo sia stato sparato volontariamente - come vorrebbe l'imputazione - ovvero per imprudenza o puro accidente, come sostenuto dal M. . In tal caso, ed in mancanza di ammissioni da parte dell'imputato, la prova del dolo, inerente alla sfera non direttamente esplorabile dell'interiorità psichica del soggetto, deve fondarsi su elementi esteriori - apprezzati alla luce di "quod plerumque accidit" - che risultino sintomatici della direzione teleologica della volontà dell'agente verso la morte della vittima. La valutazione ha quindi carattere indiziario (cfr. Cass., Sez. 1, 11.7/25.11.1988, Branda) e deve perciò adeguarsi alle regole dettate in via generale dall'art. 192 c.p., comma 2, ("l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti"): deve cioè muovere da dati fattuali certi, dai quali, per inferenza basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si può pervenire alla dimostrazione del fatto incerto da provare.
Poiché di norma il fatto indiziante è però sintomatico di una pluralità di fatti non noti, la relativa ambiguità indicativa può essere superata solo secondo un percorso logico che presuppone la previa valutazione di ogni singolo indizio;
acquisitane la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la polivalenza sintomatica di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto (cfr. Cass., Sez. Un., 4.2/4.6.1992, Musumeci ed altri). Per quanto riguarda più specificamente l'indagine sul dolo nell'omicidio, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale vengono anzitutto in considerazione, per la loro potenzialità indicativa, le modalità obbiettive della condotta, quali la preordinazione, i mezzi usati, la direzione del colpo, la distanza dal bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni (tempo, luogo e relazioni interpersonali) che favoriscano l'azione cruenta (cfr., per tutte, Cass., Sez. 1, 8.6/16.7.2007, Marin). Sono anche valutabili manifestazioni di profondo disprezzo e odio, minacce in precedenza rivolte alla vittima, soddisfazione manifestata dopo il delitto e in genere comportamenti anteriori o anche successivi sintomatici del maturato intento omicida (cfr. Cass., Sez. 2, 23.6.1986/31.1.1987, Torazzina); ciò, tuttavia, con assai minore valenza indicativa, in quanto fatti non contestuali all'azione e, quindi, non direttamente espressivi dell'"animus" che la sorreggeva. Infine, può essere preso in considerazione il movente, che tuttavia, come di regola nel ragionamento indiziario, costituisce piuttosto un legame che può unire gli elementi valutati, configurandosi perciò come fattore sussidiario (cfr. Cass., Sez. 1, 17.2/18.3.1992, Silvestro).
5.2 Data tale necessaria premessa, osserva la Corte che i Giudici territoriali hanno fondato il convincimento di colpevolezza del ricorrente quanto al delitto di omicidio volontario, individuando un preciso movente e valorizzando alcune testimonianze che hanno riportato sia minacce di morte indirizzate dall'imputato verso la vittima, sia le preoccupazioni della vittima stessa sulla sua vita, il tutto riferito indiziariamente alla personalità dell'imputato, descritto come persona in grado di proiettare una forte carica intimidatoria nella piccola collettività che abita il teatro della triste vicenda.
Il movente del delitto è stato poi dai giudici territoriali indicato nella volontà del M. di punire il Me. - suo cugino e compagno di qualche avventura oltre i limiti della legalità - per le accuse che questi gli muoveva, nell'ambiente locale, di essere l'autore di una serie di atti di danneggiamento, anche mediante uso di armi, registratisi in paese, in un vicino comune e nelle campagne circostanti, accuse che avevano portato già in precedenza l'imputato ad infliggere una dura lezione ai danni di altro giovane, picchiato con violenza perché ritenuto, al pari della vittima, autore di analoghe propalazioni. Valenza indiziaria è stata inoltre riconosciuta dai giudici territoriali al comportamento dell'imputato subito dopo il fatto e nel corso del processo, nonché alle modalità della sua confessione.
5.3 Osserva in proposito la Corte che non ha il giudice dell'appello fatto puntuale applicazione delle regole di giudizio innanzi illustrate, invertendo il corretto percorso del ragionamento indiziario ed assegnando valenza pregiudiziale e pregnante alla ricerca della causale, che condiziona l'intero sviluppo motivazionale, nell'ambito del quale le circostanze propriamente indizianti assumono significato non per propria autonoma valenza, ma unicamente alla luce dell'individuato movente delittuoso. In particolare, quanto alle caratteristiche obbiettive dell'azione omicida la Corte territoriale rileva che il colpo mortale fu esploso stando alle spalle della vittima, con arma micidiale e traiettoria "sostanzialmente orizzontale", a breve distanza e verso una zona del corpo sicuramente vitale e che il M. era soggetto esperto nel maneggio di armi in genere (aveva partecipato il giorno stesso ad una battuta di caccia) ed anche di quella specifica arma - che presentava numerose anomalie - avendola in passato usata per esercitarsi al tiro.
Di più non è stato accertato, poiché le parti e i loro consulenti hanno soltanto formulato una serie di ipotesi circa la posizione sul terreno dei due soggetti, e lo stesso collegio giudicante di appello qualifica come ulteriore, seppur verosimile, ipotesi la propria ricostruzione del fatto, secondo cui la vittima precedeva lo sparatore salendo su un modesto rilievo, curvi entrambi per non essere notati nell'avvicinarsi alla sommità illuminata. Certo è, osserva la sentenza impugnata, "che mai quella fucilata avrebbe raggiunto il capo della vittima se l'arma fosse stata tenuta con un minimo di diligenza"; affermazione che sembra evocare una responsabilità a titolo di colpa, del resto coerente con la esposta, "verosimile" ricostruzione: nessuna prova di preordinazione;
soggetti che procedevano curvi in ora notturna e in zona male illuminata, uno dietro l'altro, a breve distanza e in salita;
facilità di azionamento, anche con modesta pressione, del meccanismo di sparo difettoso (è il caso di notare che, nella situazione descritta, agendo di proposito era abbastanza facile cogliere il bersaglio grosso, ma difficilmente un'azione "mirata" avrebbe attinto il cranio, oltretutto con traiettoria "sostanzialmente orizzontale" rispetto al suo asse maggiore). A questo punto, però, la Corte territoriale finisce per concludere che "se il M. , che ben sapeva come un'arma doveva essere tenuta, la impugnò quella sera in modo diverso da come la prudenza suggeriva, ciò non dovette fare certo per caso". In altre parole, le modalità obbiettive dell'azione non sono apprezzate per una qualche autonoma valenza indicativa (ritenuta, a quanto pare, di per sè indifferente ai fini della qualificazione soggettiva della condotta), ma soltanto perché "orientate" dal movente e dalle anteriori minacce. Nè si è ritenuto di approfondire l'indagine tecnica sulla dinamica dell'evento, pur di fronte ad una molteplicità di possibili ipotesi ricostruttive, di cui una fortemente suggestiva di vera e propria esecuzione (vittima inginocchiata), altre largamente compatibili con una semplice imprudenza.
La dimostrazione della volontarietà dello sparo resta quindi affidata a indicatori di meno pregnante significato, perché relativi allo stato d'animo dell'imputato in momenti diversi e non immediatamente prossimi all'evento, che pertanto non escludono una resipiscenza o una riconciliazione tra lui e la vittima (essi, subito prima del fatto, furono visti insieme e in atteggiamento non certo conflittuale). Quanto alle minacce di morte del M. e di un suo amico nei confronti del Me. - avvalorate dalle frasi di pessimismo esistenziale da quest'ultimo proferite alla presenza di alcuni testimoni e dalla "lezione" data al giovane F. , reo del medesimo comportamento delatorio rimproverato al Me. , nonché dal carattere prepotente dell'imputato, ritenuto capace di incutere timore tra i consociati - non spetta a questa Corte rivalutare l'attendibilità e il significato dei risultati probatori raccolti (va notato, peraltro, che la personalità criminale attribuita al M. è in parte frutto di accuse non comprovate o semplici sospetti). Le vicende relative alla detenzione dell'arma, inoltre, come ricostruite in sentenza, non sembrano facilmente compatibili con uno stato di timore ed angoscia da parte della vittima: Me.Cr. aveva il possesso del fucile e consentì al M. non solo di effettuare prove di tiro, ma anche di esercitare una sorta di comune detenzione;
glielo avrebbe inoltre affidato per un certo periodo. Persane per qualche tempo la disponibilità, l'aveva poi recuperato, come riferì "con entusiasmo" all'amico I..D. proprio il giorno del fatto, aggiungendo che ne avrebbe fatto mozzare le canne (alterazione effettivamente verificata). Egli aveva anche un apposito nascondiglio, proprio nella zona in cui sarebbe stato ucciso, come confidò a P..S. . Ora, se realmente aveva fondato motivo di temere per la propria vita, non si vede perché avrebbe dovuto consegnare l'arma del delitto al suo persecutore o mettersi in condizione di consentirgliene l'impossessamento; non si tratta soltanto di spiegare per qual motivo la vittima continuasse a frequentare l'imputato (secondo la sentenza, perché soggiogata dal suo prestigio malavitoso, per rabbonirlo e nel timore di farne altrimenti precipitare le intenzioni aggressive) ma di chiarire come mai abbia rinunciato a cautelarsi con un mezzo che avrebbe certamente dissuaso il potenziale aggressore. Quanto poi al comportamento successivo dell'imputato, è stata evidenziata la calcolata freddezza con cui, insensibile alla tragica fine del cugino quattordicenne da lui cagionata, ha sin dal primo momento regolato le proprie mosse in modo esclusivamente funzionale ad uscirne con il minor danno possibile;
ma, come osserva la stessa sentenza impugnata, "non può in astratto escludersi che un tale comportamento possa essere tenuto anche da chi voglia evitare le conseguenze di un sinistro da lui provocato". Con specifico riferimento al contegno processuale, sostengono i giudici di appello che, quando "dello svolgimento materiale possono offrirsi spiegazioni diverse (ma di per sè non concludenti nel senso voluto dalla difesa).... chiarimenti e precisazioni tali da supportare ciò che questa sostiene" dovrebbero "essere offerti proprio da chi propone(va) una diversa lettura, sul piano soggettivo, dell'accaduto"; onere cui "l'imputato ha preferito sottrarsi" (così la sentenza impugnata a pag. 38-39). Tale affermazione si pone in insanabile contrasto con il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato (e, dunque, anche in sede processuale) può essere preso in esame dal giudice per trame elementi di prova, ma a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere probatorio e che l'esercizio stesso del diritto di difesa non ne venga sostanzialmente condizionato, il che invece avviene se si afferma che la menzogna difensiva o, addirittura, il semplice silenzio serbato su circostanze indizianti costituisce prova della verità del fatto dedotto dall'accusa, esonerando questa dal provare positivamente il suo assunto. La negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico può dunque fornire argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa (cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 21.10.1992/22.2.1993, Marino ed altri). Rimane da esaminare il dato ritenuto unificante e decisivo nella valutazione del quadro probatorio, cioè il movente costituito dal rancore dell'imputato verso quanti sospettava di avere diffuso voci e notizie concernenti sue responsabilità per atti delittuosi. Che si trattasse di una causale reale e consistente può ritenersi dimostrato dal trattamento riservato al F. ; peraltro, va anche considerato che nei confronti del Me. la reazione non fu, come nell'altro caso, sollecita, pubblica e clamorosa, che i due, legati da vincoli di parentela, continuarono a frequentarsi, che non vi tu - per quanto consta "ex actis" - alcuna preordinazione ne' un contesto di criminalità organizzata. Per spiegare il salto di qualità che avrebbe condotto all'omicidio i giudici di merito in primo grado evocano, sia pure in termini di alta verosimiglianza, e non di certezza, "un codice non scritto"; in appello si fa riferimento al disagio giovanile "in una società per molti versi deprivata di valori e punti di riferimento positivi come è ora quella della Sardegna profonda". Tale sfondo socio-culturale, in cui sarebbe maturata nel M. la convinzione che il delatore non meritava di vivere, non è stato meglio chiarito e calato nella realtà locale, familiare e personale;
ne' pare possa dirsi proprio dell'ambito della famiglia, a giudicare dalla leale condotta processuale del padre dell'imputato, che ha svelato circostanze a lui sfavorevoli, come il pregresso maneggio dell'arma, la motivazione dell'aggressione al F. , le "bugie" raccontate dal figlio dopo il fatto.
Conseguenza delle premesse è che non appare adeguatamente dimostrata la convergenza indiziaria verso il fatto da rappresentare e da provare, la volontà omicida dell'imputato.
6. La sentenza, in conclusione, va cassata limitatamente al reato omicidiario, dappoiché non impugnato il capo della sentenza di condanna relativo ai reati satellite di quello più grave e perché ormai definitiva, sul punto, la pronuncia di secondo grado. L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese sopportate dalle parti civili, giacché indubbio il diritto delle stesse a pretese risaricitorie per la morte del congiunto cagionata comunque dall'imputato.
L'annullamento va disposto con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari affinché, in piena libertà di giudizio, rivaluti il quadro indiziario a carico dell'imputato, operando poi un motivato bilanciamento di esso con le risultanze fattuali e logiche di valore difensivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Cagliari. Dichiara irrevocabile la sentenza per i capi residui. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili ammesse al patrocinio pubblico, che liquida in favore dello Stato in Euro 2500,00 per diritti ed onorari oltre accessori di legge, quanto a P.M.V. , ed in Euro 2500,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge per Me.Gi. .
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012