Sentenza 18 maggio 2010
Massime • 1
L'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate.(Fattispecie di verbale della polizia tedesca di assunzione di informazioni in assenza dell'avviso della facoltà di astenersi dal deporre per reati riguardanti un prossimo congiunto).
Commentari • 8
- 1. Sky ecc, ordine europeo di indagine tra giurisprudenza nostrana e comunitariaFrancesco Agnino · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Francesco Agnino Sommario: 1. Premessa: il quadro investigativo complesso dinnanzi alle Sezioni Unite - 2. Le diverse soluzioni offerte dalla Corte di cassazione - 3. Interrogativo pregiudiziale: raccolta massiva di dati o “captazione c.d. mirata” - 4. L'estensione della disciplina interna sulla circolazione delle prove fra procedimenti diversi - 5. Nessun controllo giurisdizionale anticipato nello Stato di emissione - 6. Il controllo giurisdizionale non è escluso (anche se postumo) - 7. Il controllo sulle ragioni di merito dell'emissione dell'OEI - 8. Modalità di raccolta delle prove da parte dell'autorità straniera e controllo giurisdizionale - 9. Nessuna critica? 1. Premessa: il …
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di Francesco Agnino Sommario: 1. Premessa: il quadro investigativo complesso dinnanzi alle Sezioni Unite - 2. Le diverse soluzioni offerte dalla Corte di cassazione - 3. Interrogativo pregiudiziale: raccolta massiva di dati o “captazione c.d. mirata” - 4. L'estensione della disciplina interna sulla circolazione delle prove fra procedimenti diversi - 5. Nessun controllo giurisdizionale anticipato nello Stato di emissione - 6. Il controllo giurisdizionale non è escluso (anche se postumo) - 7. Il controllo sulle ragioni di merito dell'emissione dell'OEI - 8. Modalità di raccolta delle prove da parte dell'autorità straniera e controllo giurisdizionale - 9. Nessuna critica? 1. Premessa: il …
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- 4. Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024
Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
Leggi di più… - 5. Utilizzabile messaggistica criptata “Encrochat” e “Sky-Ecc” anche senza algoritmo (Cass. 23999/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2023
Quando il materiale acquisito con ordine di indagine europeo è stato oggetto di un'attività di decriptazione da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle “stringhe” in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile ed utilizzabile nel procedimento penale italiano anche se non è noto perchè coperto dal segreto nello stato in acquisizione in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili: non si può ignorare, infatti, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2010, n. 24776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24776 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/05/2010
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2046
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 38145/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UT AN, N. IL 12/03/1960;
avverso la sentenza n. 3082/2005 CORTE APPELLO di PALERMO, del 27/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIBERTO PAGANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di RI SA ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata da persone riunite e dall'uso di armi commessa in una filiale di una banca in Germania in data 4 gennaio 1996 (art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1, compendio 27.140 marchi tedeschi).
Deduce violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione conseguente alla utilizzazione come fonte di prova del verbale di interrogatorio reso da RU TO (nipote del RI) alla Polizia tedesca il 29.9.97. Rileva al riguardo che l'RU fu sentito come persona informata dei fatti in violazione degli artt. 199 e 362 c.p.p., non essendo stato avvertito della facoltà di astenersi dal deporre per reati riguardanti un prossimo congiunto. Deduce l'erroneità dell'applicazione del disposto di cui all'art. 512 c.p.p. non essendosi trattato di un interrogatorio delegato dall'Autorità Giudiziaria non essendo la Polizia tedesca qualificabile come Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 e seguenti del codice di rito. Deduce che ove volesse qualificarsi l'RU imputato di reato connesso, l'atto è comunque inutilizzabile perché reso senza l'assistenza di un difensore dell'interrogato. Con altro motivo deduce violazione degli artt. 191 e 197 bis c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso di incidente probatorio da NO SA, escusso in assenza di difensore. Deduce ancora violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla prova di colpevolezza in quanto le accuse dell'Agresta sono frutto di una congettura e non di una espressa confessione del RI mentre lo NO non ebbe a parlare ne' di armi ne' di biglietti. Il ricorso è infondato. La fonte di prova costituita dalle dichiarazioni accusatorie dell'RU raccolte dalla Direzione di Polizia di Ballingen il 29.9.97, dichiarazioni non potute rinnovare dinanzi la nostra autorità giudiziaria per la morte dello stesso dichiarante prima del disposto incidente probatorio ed acquisite ai sensi dell'art. 238 c.p.p., art. 78 disp. att. c.p.p. e art. 512 c.p.p., non deve essere formalmente valutata per controllare la piena sovrapponibilità in quell'atto delle norme del nostro codice processuale.
Ove fosse necessario il rigoroso rispetto formale delle prescrizioni processuali penalistiche dei singoli Stati, sarebbe preclusa nella quasi totalità dei casi l'acquisizione di atti di procedimenti penali stranieri e non avrebbe alcun contenuto il cit. art. 78, comma 2 che dispone che "gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono esser acquisiti nel fascicolo per il dibattimento". Deve al contrario confermarsi che gli atti di un procedimento penale straniero, se possiedono i requisiti per superare lo sbarramento della fase dibattimentale, hanno piena valenza probatoria anche nel nostro ordinamento. Vale al riguardo il principio, già affermato da questa Corte, che statuisce che in materia di acquisizione di atti di un procedimento penale straniero, l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera, trasmessi dall'autorità giudiziaria tedesca e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, in quanto vige una presunzione di legittimità dell'attività svolta ed è al giudice straniero che spetta la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate (Cass. 4, 19.2.04 n. 18660, depositata 22.4.04, rv. 228354). Nel caso in esame RU, sentito in stato di detenzione per altra rapina è stato preventivamente "ammonito" come risulta testualmente dal verbale ed ha reso dichiarazioni accusatorie in un contesto in cui non sono stati compressi i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento, essendo rispettati anche i diritti del dichiarante che non ha reso dichiarazioni "contra se".
L'atto compiuto da Stato straniero può e deve essere utilizzato nel nostro ordinamento. Non è il caso di ricordare l'evoluzione del panorama normativo internazionale e comunitario che ha portato il 28.2.2002 all'istituzione dell'Eurojust, organismo giudiziario sovranazionale avente compito di coordinamento e di impulso nei rapporti tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale. Ciò in quanto deve intendersi superato il concetto di assistenza giudiziaria sostituito da una cooperazione che è indispensabile per combattere il crimine transnazionale, essendovi tra gli ordinamenti degli Stati europei una sostanziale conforme tutela dei diritti fondamentali della persona nella garanzia di un processo equo. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto le dichiarazioni dello NO sono state rese con l'assistenza del difensore del RI, il quale non può conseguentemente dedurre alcuna violazione dei propri diritti di difesa. L'ultimo motivo di ricorso si sostanzia in censure all'apparato motivazionale. Al riguardo l'indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Non è quindi consentito un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito che ha debitamente accertato la responsabilità del prevenuto attinto da due convergenti chiamate in reità che "tra loro si riscontrano adeguatamente unitamente a dati di ordine logico ricavabili dalle modalità fattuali di realizzazione della rapina", avendo il giudice di merito adeguatamente considerato (vedi le pagine 8 e 9 della decisione) quanto nuovamente esposto circa il contenuto delle dichiarazioni accusatorie.
L'impugnazione deve essere rigettata con conseguente condanna del ricorrente per il disposto dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio in data 18 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010