Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2010, n. 24776
CASS
Sentenza 18 maggio 2010

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L'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate.(Fattispecie di verbale della polizia tedesca di assunzione di informazioni in assenza dell'avviso della facoltà di astenersi dal deporre per reati riguardanti un prossimo congiunto).

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    di Francesco Agnino Sommario: 1. Premessa: il quadro investigativo complesso dinnanzi alle Sezioni Unite - 2. Le diverse soluzioni offerte dalla Corte di cassazione - 3. Interrogativo pregiudiziale: raccolta massiva di dati o “captazione c.d. mirata” - 4. L'estensione della disciplina interna sulla circolazione delle prove fra procedimenti diversi - 5. Nessun controllo giurisdizionale anticipato nello Stato di emissione - 6. Il controllo giurisdizionale non è escluso (anche se postumo) - 7. Il controllo sulle ragioni di merito dell'emissione dell'OEI - 8. Modalità di raccolta delle prove da parte dell'autorità straniera e controllo giurisdizionale - 9. Nessuna critica? 1. Premessa: il …

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  • 4Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024

    Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …

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  • 5Utilizzabile messaggistica criptata “Encrochat” e “Sky-Ecc” anche senza algoritmo (Cass. 23999/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2023

    Quando il materiale acquisito con ordine di indagine europeo è stato oggetto di un'attività di decriptazione da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle “stringhe” in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile ed utilizzabile nel procedimento penale italiano anche se non è noto perchè coperto dal segreto nello stato in acquisizione in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili: non si può ignorare, infatti, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2010, n. 24776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24776
Data del deposito : 18 maggio 2010

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