Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione è invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma).
Commentario • 1
- 1. Prove dichiarative disposte in appello, nessun diritto a prova contraria (Cass. 16444/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2025
In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. In tema di prova a discarico per la difesa su testi la cui audizione sia stata disposta dalla Corte di appello, il diritto dell'imputato non comporta automaticamente la rinnovazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2018, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
0 5231-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.3559 Presidente - UGO DE CRESCIENZO -UP 13/12/2018 ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 1554/2018 VITTORIO IE SE DA DR RECCHIONE Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU UL AV nato il [...] avverso la sentenza del 15/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Il difensore di parte civile M. Frazzini deposita conclusioni e nota spese Il difensore dell'imputato L. Brasca insiste nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, decidendo sull'appello del pubblico ministero e della parte civile, nonché sulla impugnazione incidentale dell'imputato, riformava radicalmente la sentenza di assoluzione del PR, imputato per la rapina aggravata ai danni del Phone center dove lavorava come tecnico informatico.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del PR che deduceva:
2.1. violazione di legge: la Corte di appello non avrebbe rinnovato la testimonianza di due dichiaranti decisivi, ovvero NO IO UA (che aveva dichiarato che il rapinatore aveva chiesto con insistenza dove fosse la cassaforte), e LI SA (che aveva confermato che il cappello in sequestro era uguale a quello in uso all'imputato, ma che non ricordava la presenza di fori);
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: la riforma del giudizio assolutorio non sarebbe stata effettuata con motivazione "rafforzata", in violazione dela regola di giudizio dell' “al di là di ogni ragionevole dubbio"; il difetto di motivazione si ricaverebbe dall'esame dei seguenti temi di prova: a) identificazione dell'imputato, dato che il contagio dichiarativo ritenuto provato dal Tribunale non sarebbe stato efficacemente smentito dalla Corte di appello;
b) identificazione della macchina a bordo della quale sarebbe fuggito il rapinatore, c) conoscenza da parte dell'imputato del luogo ove si era consumata la rapina e riconoscimento del cappello in sequestro;
d) esame degli alibi (sia quello "informatico", sia quello offerto dalla madre del ricorrente);
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbero state illegittimamente utilizzate le dichiarazioni predibattimentali dei testi AM KO AM e IS LA IN;
si deduceva che la Corte si sarebbe limitata a rilevare l'imprevedibilità dell'irreperibilità sopravvenuta dei testi, ma non avrebbe motivato sulla impossibilità di reiterare l'audizione in appello;
2.4. mancata assunzione di prova decisiva: la perizia sull'hard disk del computer in uso all'imputato, avrebbe consentito di accertare che nell'arco temporale in cui si era svolta alla rapina l'imputato era impegnato al computer;
la motivazione in ordine al diniego dell'invocato approfondimento istruttorio sarebbe illogica in quanto valorizzava in modo atecnico il fatto che il computer, lungamente nella disponibilità dell'imputato, sarebbe passato nel possesso di altra persona;
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza: nel giustificare la contrazione dell'abbattimento di pena correlato al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello avrebbe valorizzato la circostanza che l'imputato avrebbe strumentalizzato il rapporto fiduciario con la LO OL, riconoscendo di fatto un'aggravante non contestata, inquadrabile in quella prevista dall'art. 61 n. 11) cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono diretti a censurare la legittimità della progressione processuale caratterizzata dalla radicale riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello;
segnatamente con il primo motivo si deduceva l'illegittimità della mancata rinnovazione dibattimentale dei testi NO e LI, mentre con il secondo si deduceva il difetto di motivazione "rafforzata" e la violazione del criterio di valutazione de "l'oltre ogni ragionevole dubbio".
1.1 In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ribadisce che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc). Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che "nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, "dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (cfr., per tutte, Cass. sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, dep. 11/11/2008, Pappalardo, Rv. 242330, Cass. sez. un, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231674). Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; NO v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; RA v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; NU v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente NE v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; CU v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; IC v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). Il diritto convenzionale emergente dalla consolidata giurisprudenza della Corte Edu valorizza dunque non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il 3 suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, che presuppone che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale.
1.2. Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti delle Sezioni Unite, ma soprattutto dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., che ha introdotto obbligo" della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Sul versante giurisprudenziale le Sezioni unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Cass. sez. un, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267486), ed estendendo tale obbligo anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Cass. sez. un. n. 18620 del 19/01/2017 dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 269786). Le Sezioni unite hanno da ultimo anche offerto una interpretazione "restrittiva" del nuovo comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione. E' stato infatti affermato che l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria che risulterebbe - palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa 4 "proscioglimento-condanna"» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272431, § 7.2). condivisaA tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017 - dep. 07/07/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017 - dep. 17/10/2017, Terry e altro, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017 - dep. 25/10/2017, Bertolini, Rv. 271503) 1.3. In conclusione può essere affermato che l'obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 cod. proc. pen., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma;
in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 cod. proc. pen.
1.4. Nel caso di specie la Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, rinnovava la testimonianza dei testi BI AL, LO OL, LO LE e EI che il Tribunale aveva ritenuto intrinsecamente non attendibili a causa del verificarsi di un fenomeno di "contagio dichiarativo" ed in relazione alle quali il pubblico ministero aveva espressamente chiesto la rivalutazione, ritenendole decisive per il ribaltamento della decisione assolutoria. Nell'atto di appello il pubblico ministero non chiedeva invece la rivalutazione della attendibilità intrinseca del teste NO, della quale non si dubitava: l'impugnante si limitava infatti ad invocare un ridimensionamento della rilevanza probatoria degli incontestati contenuti della testimonianza, rilevando come la loro incongruenza con quelli emergenti dalle dichiarazioni rese dagli altri testi oculari erano giustificati dal fatto che l'NO 5 durante le fasi della rapina si era rifugiato all'interno di una cabina telefonica, unitamente al figlio ed alla compagna, ed aveva avuto pertanto una visione limitata e parziale dei fatti (pag. 7 dell'atto di impugnazione del pubblico ministero). Infine: il pubblico ministero non assegnava alcuna rilevanza alle dichiarazioni della LI SA, la cui testimonianza non veniva pertanto rinnovata, in ossequio alle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di cassazione.
1.5. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si invoca il riconoscimento del difetto di motivazione, alla quale mancherebbe una forza persuasiva superiore rispetto a quella offerta dal primo giudice, è infondato. Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello affrontava tutti i temi di prova contestati dal ricorrente, superando gli argomenti logici offerti dal primo giudice, con motivazione indubbiamente dotata di superiore forza persuasiva. Segnatamente, con riguardo al contagio dichiarativo, che il primo giudice aveva ritenuto idoneo ad inquinare la attendibilità intrinseca dei testi oculari e ad inficiare la credibilità dei correlati contenuti accusatori, la Corte territoriale effettuava una accurata rivalutazione, che si nutriva anche degli emersi durante l'audizione diretta: veniva così rilevato che le dichiarazioni accusatorie erano state assunte immediatamente dopo i fatti, e che la tempistica degli accertamenti non era compatibile con l'inquinamento da suggestione reciproca ritenuto decisivo dal primo giudice. Veniva affrontato anche il tema del colore dell'auto sulla quale BI AL aveva visto salire il rapinatore: sul punto il collegio rilevava, con motivazione priva di vizi logici, che la diversa intensità del grigio percepito dalla teste oculare rispetto a quello che caratterizzava l'auto del PR, non era rilevante, tenuto conto del fatto che l'avvistamento era avvenuto in ore serali. Oggetto di approfondita analisi era anche il tema di prova relativo alla conoscenza del luogo della rapina da parte del suo autore: tale sicura conoscenza veniva riferita da tutti i testi oculari, ad eccezione dell'NO, la cui differente testimonianza veniva giustificata, ancora una volta con motivazione priva di vizi logici, in ragione della particolare posizione del dichiarante che durante lo svolgimento dell'azione delittuosa era rimasto chiuso all'interno di una cabina telefonica con la moglie ed il figlio, avendo solo un fuggevole contatto visivo con il rapinatore. Venivano analizzati anche gli altri temi ritenuti decisivi dal ricorrente, ovvero il riconoscimento del cappello rinvenuto nell'abitazione del PR come quello in uso al rapinatore, oltre che l'efficacia dimostrativa degli alibi offerti. La Corte di appello rilevava come il cappello in questione fosse stato riconosciuto con certezza dalla LO OL, ovvero dal testimone che aveva avuto il contatto più prolungato con il rapinatore;
il collegio territoriale analizzava anche 6 le discrasie emerse tra la descrizione del berretto fornita dalla teste e le caratteristiche di quello rinvenuto, ritenendole superabili, in ragione del fatto che il cappello presentava diversi fori, che potevano dilatarsi quando era calzato. Infine la Corte di merito analizzava anche gli alibi offerti dal ricorrente, confermando sul punto le valutazioni del Tribunale che aveva già ritenuto la inidoneità dimostrativa sia di quello "informatico", che pretendeva che fosse accertato che il PR si trovasse di fronte al computer durante le fasi delle rapina, sia quello "dichiarativo" offerto dalla madre del ricorrente, che aveva affermato, con dichiarazioni ritenute non attendibili da entrambi i giudici di merito, che il figlio si trovasse in casa nel periodo in cui si consumava il reato. La motivazione offerta affronta dunque tutti i temi di prova ritenuti critici dal ricorrente, facendosi carico di rilevare le anomalie logiche e valutative che caratterizzavano il percorso argomentativo offerto dal primo giudice, così adempiendo all'onere di precisa confutazione degli argomenti posti a sostegno della decisione assolutoria, ed offrendo, altresì, un percorso logico di maggior persuasività, rispettoso del criterio di valutazione de "l'oltre ogni ragionevole dubbio".
2. Il terzo motivo di ricorso che deduce I'illegittimità della mancata rinnovazione dibattimentale dei testi le cui dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. pen. nel corso del dibattimento di primo grado è infondato.
2.1. Sul punto il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste straniero a causa della sua sopravvenuta irreperibilità, sia sul territorio italiano che nello Stato estero di residenza all'esito di ricerche condotte nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, l'imputato ha diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, al fine di dimostrare che il dichiarante è nuovamente reperibile, solo se egli abbia dedotto specificamente tale fatto e se la prova di ciò è sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 4563 del 10/10/2017 - dep. 31/01/2018, C e altro, Rv. 272043; Sez. 5, n. 32954 del 23/05/2014 - dep. 24/07/2014, Mozzato, Rv. 261660). Si ribadisce inoltre che nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione della concludenza delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa - ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare preclude il ribaltamento del - giudizio assolutorio "ex actis", fermo restando il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva alla nuova audizione, sia che la 7 sottrazione all'esame non dipenda nè dalla volontà di favorire l'imputato nè da condotte illecite di terzi, essendo in tali casi legittimo fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni assunte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267490).
2.2. Nel caso di specie il ricorrente con l'appello incidentale deduceva che l'acquisizione di verbali dei testi MI e AM KO eraa stata illegittima perché non venivano effettuate accurate ricerche ed instava per la nuova escussione. La Corte territoriale ribadiva tuttavia la legittimità dell'acquisizione, ribadendo la validità della valutazione effettuata dal primo giudice in relazione all'imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità dei dichiaranti, senza però offrire alcuna motivazione né in ordine alla adeguatezza delle ricerche, né in relazione alla rilevanza delle testimonianze per la valutazione della responsabilità. Si rileva dunque un difetto di motivazione della sentenza impugnata, dato che non è stata offerta una adeguata risposta alle precise doglianze avanzate con l'appello incidentale in ordine alla utilizzabilità delle testimonianze contestate: si tratta comunque di un vizio non decisivo, che non incide sulla complessiva tenuta logica dell'apparato argomentativo offerto a sostegno della decisione impugnata. Il collegio condivide, sul punto, il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Rv. 231832; Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Pandolfi, Rv. 258007) Nel caso in esame si ritiene, infatti che, tenuto conto del ricco compendio probatorio disponibile, l'apporto dimostrativo riconducibile alle testimonianze non rinnovate sia del tutto marginale, e sicuramente non decisivo, dato che la decisione impugnata mantiene la sua forza dimostrativa anche a prescindere dai contenuti probatori contestati. Segnatamente, la ridondanza delle testimonianze contestate emerge dalla circostanza che il riconoscimento del cappello e della pistola, oggetto delle testimonianze censurate veniva effettuato anche dalla LO OL, ovvero dal teste oculare di maggiore affidabilità, che aveva avuto un contatto visivo ravvicinato con il rapinatore. 0 8 0 3. Il quarto motivo di ricorso che contesta il vizio di assunzione di prova decisiva è manifestamente infondato.
3.1. In materia di prova decisiva e di rinnovazione del dibattimento in appello il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass. sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323; Cass. Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006 Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile. Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. A ciò si aggiunge, con specifico riguardo alla perizia, che la mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, A e altro, Rv. 270936).
3.2. In coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte di appello riteneva l'accertamento richiesto fosse superfluo rilevando, in primo luogo che il reperto non era affidabile in quanto rimasto dapprima nella disponibilità del PR, che era un esperto informatico capace di manipolarlo ed in seguito era stato ceduto ad altri ed, in secondo luogo, che gli elementi raccolti non erano sufficienti per confutare l'alibi proposto.
4. E' infine infondato l'ultimo motivo di ricorso, che contesta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, nella parte in cui la Corte territoriale ha definito il trattamento sanzionatorio, limitando l'incidenza delle attenuanti generiche in ragione del disvalore assegnabile al fatto che il ricorrente aveva approfittato del rapporto fiduciario con la LO OL. 9 La doglianza non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui per la concessione delle stesse oltre che per la definizione della loro concreta efficacia deve farsi riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. tra i quali figurano pacificamente sia le "modalità dell'azione", che l'intensità del dolo" (ex plurimis Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 25/01/2005, Alba ed altri, Rv. 230691). I parametri in contestazione fanno riferimento ad emergenze processuali che non devono essere cristallizzate nel capo di imputazione, ma possono essere valutate dal giudice ove rilevanti ai fini della concessione del beneficio sanzionatorio e della sua concreta efficacia sulla pena. Nel caso di specie le modalità dell'azione, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale e pacificamente emerso nel corso della progressione processuale, risultano caratterizzate dall' abuso del rapporto fiduciario con la datrice di lavoro,, nulla rilevando che tale caratteristica della condotta non sia stata espressamente contestata nel capo di imputazione.
5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile LO OL che, tenuto conto dei parametri di legge, si liquidano in euro 3510,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile LO OL e che liquida in euro 3510 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA. Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2018 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Ugo De Crescienzo have DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 FEB. 2019 IL DICASSA Il CancelliereCANCELLIERE MAD Claudia Pianelli I O A E N Z 10