Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2018, n. 5231
CASS
Sentenza 13 dicembre 2018

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 3559 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, emessa il 13 dicembre 2018. Le parti coinvolte nel processo erano l'imputato, accusato di rapina aggravata, e la parte civile, rappresentata dal pubblico ministero e da un difensore. L'imputato ha contestato la riforma della sentenza di assoluzione da parte della Corte d'Appello di Milano, sollevando questioni relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in particolare riguardo alla mancata rinnovazione di testimonianze decisive e alla valutazione delle prove.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte d'Appello aveva fornito una motivazione "rafforzata" e adeguata, confutando le ragioni a sostegno della sentenza di assoluzione. Ha sottolineato l'importanza della rinnovazione dibattimentale solo per le testimonianze la cui attendibilità fosse stata contestata, e ha ritenuto che le prove presentate fossero sufficienti a giustificare la condanna. Inoltre, ha evidenziato che la valutazione delle modalità dell'azione e del disvalore del fatto era legittima, nonostante non fosse stata espressamente contestata nel capo di imputazione. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'Appello, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione è invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma).

Commentario1

  • 1Prove dichiarative disposte in appello, nessun diritto a prova contraria (Cass. 16444/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2025

    In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. In tema di prova a discarico per la difesa su testi la cui audizione sia stata disposta dalla Corte di appello, il diritto dell'imputato non comporta automaticamente la rinnovazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2018, n. 5231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5231
Data del deposito : 13 dicembre 2018

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