Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
La sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista, cioè quello delle rogatorie "all'estero". Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'Autorità giudiziaria italiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2005, n. 9960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9960 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 27/01/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 122
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 6454/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori avv. MASSELLI Graziano, di IO RI, nato a [...] il [...]; avv. LOZZI Gilberto, di UR NO, nato a [...] il [...]; avv.ti ZANCAN Gianpaolo e COPPI Franco, di IN VI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 10.6.2003 della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il parere del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, avv. MERLUZZI Fabrizio in sostituzione dell'avv. Giovanni ARICÒ, per il BI;
avv.ti Zancan e Coppi per il RA:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino con sentenza 10.6.2003 in parziale riforma della sentenza 22.4.2002 del Tribunale di Torino, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309/90 riduceva le pene inflitte a:
- BI RI ad anni 9 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 74 (capo 1) e 73 (capi 3 e 4) d.p.r. 309/90;
- RA NO ad anni 21 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 74 (capo 1) e 73 (capi 3, 4, e 5) d.p.r. 309/90;
- IN VI ad anni 7 e mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 3, 4 e 6) d.p.r. 309/90. Ai tre imputati si addebita di essersi associati fra loro e con altre persone non identificate al fine di commettere più reati fra quelli previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/90 (detenzione, importazione e cessione di hashish), agendo il RA come dirigente e gli altri come associati, nonché di avere in alcuni casi determinati detenuto le sostanze al fine di farne commercio ovvero di introdurle (RA e IN) nel territorio nazionale allo stesso fine.
La sentenza impugnata rileva che gli elementi probatori consistono nel sequestro di sostanze stupefacenti in Feletto Canavese e in NA (hashish e cocaina), negli esiti di intercettazioni telefoniche, in particolare provenienti da una zona di Torino in cui è situato il bar ristorante "Pescarito" gestito dal RA (di cui il IN era socio) e dalle stesse utenze di questo locale. Venivano quindi sottoposte a intercettazione le utenze telefoniche mobili del BI, del RA e del IN. Risultava poi che il BI effettuava chiamate da una cabina pubblica verso la NA, onde la stessa veniva sottoposta a intercettazione per "instradamento" e veniva riconosciuta la voce di SS NC, coindagato in questo procedimento, che in NA operava come procacciatore di stupefacenti. Ed ancora veniva sequestrato un camion spagnolo nei pressi di Torino, entro cui erano occultati 1.733 panetti di hashish;
lo stesso giorno il BI e il RA venivano notati nei pressi mentre colloquiavano con tre persone scese da un'autovettura con targa spagnola. Le ulteriori intercettazioni consentivano di appurare che i rapporti con il SS proseguivano per una nuova consegna di merce, dato che la precedente era fallita, ed emergeva da un lato che il SS lamentava il pagamento di una somma inferiore a quella pattuita, dall'altro che il terzetto BI-RA-IN sosteneva che la qualità della sostanza non era ottima. La stessa sentenza affronta le eccezioni processuali promosse dalla difesa degli imputati.
In particolare, per quanto riguarda l'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite con la tecnica dell'instradamento, secondo cui essa consisterebbe nella sostanza in un mezzo di ricerca della prova all'estero, con elusione dell'obbligo di procedere mediante rogatoria internazionale, osserva in linea con la decisione del primo giudice e alla luce della giurisprudenza di legittimità che l'instradamento consiste in attività di intercettazione, ricezione e registrazione compiute interamente sul territorio italiano. Infatti i segnali devono necessariamente "fare ponte" su impianti del gestore italiano, ubicati sul territorio nazionale, chiamati "nodi", presso i quali viene realizzata l'attività di controllo che rende possibile l'ascolto delle conversazioni. In secondo luogo, per quanto riguarda il BI, la sentenza rigetta l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione relativa alle indagini eseguite dalle autorità spagnole anteriormente al 10.12.1999, ossia prima dell'autorizzazione relativa alla rogatoria dell'autorità giudiziaria italiana e comunque da questa non richiesta. Ritiene, conformemente al Tribunale e sulla base della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che l'utilizzazione di intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti penali esteri acquisite dall'autorità giudiziaria italiana è sempre possibile purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti, come previsto dall'art. 729 c.p.p., anche a prescindere dal fatto che l'acquisizione avvenga con ricorso alla rogatoria o a mezzi diversi e più agili per l'acquisizione all'estero delle prove occorrenti. Aggiunge che non sussiste nullità neppure nel caso di atti che costituiscano oggetto di formale opposizione da parte dell'interessato presso lo Stato di provenienza. Peraltro l'acquisizione di atti di un procedimento straniero opera solo per la fase dibattimentale e non nella fase delle indagini preliminari. Nè sussisterebbe violazione dell'art. 729, c. 1, c.p.p. in presenza di acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente e autonomamente l'autorità di uno Stato estero ha offerto all'autorità giudiziaria italiana. IO RI:
La difesa si duole della violazione dell'art. 729 c.p.p. (come modificato dalla l. 367/01), della inesistenza dell'atto acquisitivo della prova, della inutilizzabilità della stessa e del difetto di motivazione in ordine alle intercettazioni effettuate dall'autorità spagnola.
Preliminarmente ricostruisce le cadenze della vicenda relativa alla rogatoria internazionale:
- 2.11.1999. La Direzione distrettuale antimafia di Torino, nell'ambito di indagini relative a RA, IN e BI, invia una commissione rogatoria all'A.G. spagnola nella quale richiede l'identificazione di alcuni numeri telefonici fissi, l'acquisizione del traffico relativo ad alcune utenze, l'intercettazione dell'utenza radiomobile n. 626.144902 e di ogni altra utenza che dovesse risultare dalle indagini;
- all'epoca il Tribunale di istruzione di Malaga sta svolgendo da due mesi indagini preliminari che coinvolgono anche i predetti RA, IN e BI, con un decreto di attivazione di due utenze facenti capo al IN;
nell'ambito delle indagini emerge l'utenza 626.144904 utilizzata abitualmente dal BI, in uso a tale "Enzo", poi identificato nel SS, che viene sottoposta a intercettazione con decreto 29.10.1999;
- 24.11.1999. Viene disposta l'intercettazione sulla nuova utenza (n. 629.99 4676) del SS che prosegue fino al 20.12.1999; il 25.11.1999 viene trasmessa formalmente alla polizia la rogatoria italiana e solo il 9.12.1999 viene comunicata al giudice spagnolo procedente;
- lo stesso 9.12.1999 la Direzione distrettuale antimafia di Torino invia una seconda commissione rogatoria in cui si chiede l'intercettazione dei radiomobili 629.994676 e 626.144904 e degli altri numeri che eventualmente emergeranno dalle investigazioni e l'autorizzazione (per entrambe le rogatoria) viene concessa il 10.12.1999;
- il funzionario di polizia inviato in NA riferirà nel verbale relativo anche il contenuto di intercettazioni anteriori all'autorizzazione, ossia a partire dall'1.12.1999. Argomenta di conseguenza la difesa del BI che l'acquisizione delle bobine e dei verbali anteriori al 10.12.1999 non erano utilizzabili, in quanto l'art. 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria disciplina diversamente l'oggetto della commissione rogatoria dalla trasmissione di documentazione di atti già compiuti dall'A.G. straniera in procedimento concluso o in corso, che comporta la necessità di una diversa ed espressa rogatoria.
Nella specie, poi, non vi è un eccesso di trasmissione di documentazione in presenza di un'autorizzazione, ma della utilizzazione dei risultati di indagini in assenza di un'autorizzazione da parte dell'Autorità straniera. In secondo luogo lamenta la violazione dell'art. 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'art. 729, c. 1, 1 bis, 1 ter e 2, c.p.p. e il difetto di motivazione in ordine all'applicabilità su utenze estere su estero della procedura di instradamento. Si verifica nel caso una "intrusione tecnica" nella giurisdizione altrui per il solo fatto che vi sia la possibilità residuale di individuare un numero indeterminato di chiamate provenienti dall'estero senza che possa esservi un intervento di rituale giurisdizione nei confronti di chiamate provenienti dall'Italia e dirette all'estero. D'altra parte le comunicazioni del BI avvenivano su una scheda estera, quindi necessariamente soggetta alla regolamentazione giuridica dello Stato che l'aveva rilasciata. Ed ancora richiama la decisione di questa Corte che annullava l'ordinanza custodiale del gip di Torino nei confronti del SS per essere state le intercettazioni sviluppate direttamente e non tramite apposita rogatoria.
In terzo luogo denuncia la violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e il relativo difetto di motivazione, non essendo evidenziato in alcun modo il preteso accordo criminoso, la distinzione fra i ruoli, la mancanza di contatti telefonici fra il RA e il BI, l'assenza di una struttura organizzativa.
UR NO:
La difesa lamenta a sua volta innanzitutto la violazione degli artt. 267, 270, 696, 727 e 729 c.p.p. e il difetto di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite sulle utenze spagnole con la procedura del c.d. "instradamento".
Questa procedura consiste di fatto nella messa sotto controllo di un'utenza straniera, che avrebbe dovuto essere assoggettata alle norme previste in tema di rogatorie internazionali. La sentenza impugnata interpreta il concetto di instradamento in senso contrario alla giurisprudenza, ossia come procedura che consentirebbe di intercettare telefonate in partenza da utenze italiane e dirette a utenze straniere.
Peraltro nel caso si è in presenza di un vero e proprio instradamento come "convogliamento di una pluralità di telefonate provenienti da utenze diverse verso un nodo facente capo ad un gestore italiano". Tale procedura si traduce in una raccolta di prove in territorio estero, con violazione delle norme in tema di rogatorie internazionali e conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni stesse.
In secondo luogo denuncia la violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e il relativo difetto di motivazione.
Le intercettazioni telefoniche attestano l'assenza di contatti fra tutti i pretesi appartenenti all'associazione, evidenziando al contrario che ciascuno degli interlocutori pare curarsi esclusivamente di un proprio interesse personale. Non vi sono indicazioni circa un magazzino comune dove occultare la sostanza stupefacente, ne' circa l'esistenza di conti all'estero a disposizione della presunta associazione. Nè appaiono significativi la consapevolezza reciproca di trattare l'acquisto di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, o il contributo dato da ciascuno ai reati di cui all'art. 73, la non meglio specificata divisione dei ruoli, l'utilizzo di schede telefoniche anche straniere, la disponibilità di più autovetture.
In terzo luogo ritiene la violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/90 e il relativo difetto di motivazione.
Così è per quanto riguarda il reato di cui al capo 3), dove RA parlando con SS si dichiara disinteressato all'affare, ma se mai ad altro più grosso in cui non sono coinvolti il BI e il IN. E d'altra parte il BI e il SS non fanno menzione del RA quando vengono intercettati in una conversazione che riguarda la misteriosa scomparsa dell'automezzo (contenente lo stupefacente).
Altrettanto è a dirsi in ordine al secondo episodio contestato (capo 4), dove il RA non solo non era stato informato dei tempi e modi dell'operazione, ma era stato strumentalizzato dal BI come soggetto destinato a ricercare altro denaro.
In quarto luogo si duole della mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 74, c. 1, in presenza di una partecipazione dell'imputato negli episodi contestati indiretta e sporadica.
Infine lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
La difesa di IN VI eccepisce l'inutilizzabilità della documentazione fonografica e cartacea riguardante le conversazioni intercettate in NA prima del 10.12.1999 e l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite dall'A.G. italiana su utenze spagnole mediante la tecnica dell'instradamento. Sul primo punto richiama l'art. 3 della Convenzione di assistenza giudiziaria che distingue la commissione rogatoria per il compimento di attività investigative o di acquisizione della prova dalla richiesta di trasmissione della documentazione di atti già compiuti dall'autorità straniera in un proprio procedimento. Tale distinzione è recepita dal nostro ordinamento che recepisce la distinzione disciplinando le due ipotesi rispettivamente all'art. 431 c.p.p. e all'art. 78 disp. trans, c.p.p. Per quanto riguarda la seconda ipotesi (materiale probatorio già acquisito dall'autorità spagnola) l'A.G. italiana avrebbe dovuto formulare un'autonoma richiesta di acquisizione probatoria.
D'altra parte l'affermazione contenuta nella sentenza che l'A.G. spagnola abbia trasmesso di propria iniziativa le prove oggetto dell'eccezione è mera ipotesi indimostrata. Inoltre, la tesi secondo cui la violazione delle norme convenzionali acquisterebbe rilevanza unicamente sul piano dei rapporti fra Stati non tiene conto delle modifiche introdotte dalla l. 5.10.2001, n. 367 all'art. 696, c. 1, e 729, c. 1, c.p.p. Peraltro nel caso in esame non si è in presenza di una rogatoria effettuata irritualmente, ma di una acquisizione della prova estranea allo stesso istituto della rogatoria. Sul secondo punto osserva che la tecnica dell'instradamento finisce con il costituire un espediente illegittimo per sottrarsi all'obbligo di procedere mediante rogatoria, in quanto è l'utenza straniera a costituire l'autentico oggetto dell'attività di ricerca della prova, a nulla rilevando la circostanza che il potere di intercettazione sia stato formalmente esercitato nel nostro Paese. Peraltro la Cassazione è intervenuta proprio nel procedimento connesso a carico di SS UC in questo senso.
Con un secondo motivo la difesa del IN denuncia il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e alla riferibilità soggettiva di tale reato all'imputato.
Non è ravvisabile, infatti, alcuna organizzazione, ne' questa può essere desunta dall'uso di più schede telefoniche o di autovetture che non erano di uso comune, o da un locale destinato alla custodia dello stupefacente, mai individuato, o da una cassa comune il cui riferimento riguarderebbe i soli BI e IN e attesterebbe esclusivamente il collegamento fra i due nell'attività di spaccio. Peraltro il IN, secondo le stesse intercettazioni, non aveva neppure la libera disponibilità di un locale, essendo questo riferibile soltanto al BI. Ed ancora i contatti, numericamente limitati e poco significativi, fra IN e RA si giustificano alla luce della loro attività comune presso il ristorante "Pescarito", nè risultano contatti fra il IN e altri imputati.
Con un terzo motivo denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 (capi 3 e 4). MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questa Corte ha più volte affermato che l'autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni telefoniche nel corso delle indagini relative a determinati reati consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. La regola non è derogata dal ricorso alla procedura c.d. di instradamento - che è il convogliamento delle chiamate in partenza da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia. Ciò perché con tale sistema tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta completamente sul territorio italiano. Non vi è quindi violazione delle norme sulle rogatorie internazionali (in questo senso, per tutte sez. 5^, 2.7.1998, Assisi). Per quanto poi riguarda le utenze telefoniche mobili non è rilevante il luogo in cui viene usato il relativo apparecchio, ma la nazionalità dell'utenza che comporta il passaggio necessario delle comunicazioni attraverso il servizio (in territorio nazionale) dell'ente gestore (in questo senso sez. 1^, 16.10.2002, P.G. in proc. Strangio).
Sulla base di questa consolidata giurisprudenza, non si ritiene che le eccezioni proposte con varie argomentazioni sul punto siano fondate. Peraltro la sentenza impugnata aveva ampiamente e adeguatamente argomentato sulla questione. Nè appare rilevante il passo della sentenza di questa Corte (Sez. 1, 21.11.2001, SS) pronunciata in procedimento incidentale nell'ambito di questo processo, menzionata dalla difesa del IN, perché l'affermazione secondo cui "l'autorità giudiziaria italiana non ha alcuna competenza giurisdizionale per procedere direttamente, e non tramite richiesta di apposita rogatoria, a intercettazioni telefoniche o di altro genere, da eseguirsi nel territorio di un altro Stato", è un semplice inciso di carattere generico che prescinde da qualsivoglia approfondimento della tematica delle intercettazioni per instradamento.
2. La seconda questione processuale dedotta concerne la pretesa violazione dell'art. 729 c.p.p. per essere stata acquisita presso l'autorità giudiziaria spagnola la documentazione di attività di indagini istruttorie compiute anteriormente al 10.12.1999, ossia prima della formalizzazione della richiesta di rogatoria internazionale da parte dell'Italia.
Anche su questa questione la sentenza impugnata ha reso ampia e corretta motivazione sulla base di una consolidata giurisprudenza secondo cui la sanzione di inutilizzabilità sancita dall'art. 729 c.p.p. (come modificato dall'art. 13 l. 367/2001) "non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente e autonomamente l'autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'autorità giudiziaria italiana" (Cass., sez. 2^, 8.3.2002, Pozzi, RV 222.026). Infatti, poiché le norme che disciplinano le rogatorie internazionali riguardano esclusivamente i rapporti fra Stati e sono destinate a salvaguardare i reciproci rapporti per evitare indebite ingerenze nella sfera della propria sovranità (e quindi anche della giurisdizione), ove uno Stato liberamente ritenga di fornire informazioni circa un procedimento penale pendente non è ravvisatile alcuna lesione del principio di sovranità. Salva dimostrazione - il che nel caso non è data - che le informazioni, o la documentazione, o gli atti, siano stati ottenuti in modo illecito o fraudolento così da mettere in dubbio la "spontaneità".
3. Altro e diverso discorso concerne la ritualità delle intercettazioni telefoniche, acquisite dall'autorità giudiziaria italiana ed eseguite dall'autorità giudiziaria spagnola, anteriormente o posteriormente alla data del 10.12.1999, in quanto la loro utilizzazione è subordinata al fatto che dette intercettazioni siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano e altresì nel rispetto di fondamentali principi di garanzia, aventi rilievo di ordine costituzionale, propri del nostro ordinamento (Cass., sez. 1^, 6.7.1998, Bonelli). Le eccezioni difensive non evidenziano alcuna violazione delle norme (nazionali) che disciplinano la delicata materia delle intercettazioni telefoniche - ne' tale violazione è riscontrabile di ufficio - onde gli esiti delle intercettazioni stesse appaiono del tutto utilizzabili ai fini del presente procedimento.
4. Per quanto riguarda le singole posizioni, quella del BI appare adeguatamente focalizzata dalla sentenza impugnata in ordine al reato associativo (sul quale soltanto si appuntano le censure difensive). Se è pur vero che la stessa sentenza riconosce che l'esistenza di un cospicuo deposito bancario su di un conto svizzero (oggetto di sequestro), di pertinenza del solo RA, non venne mai utilizzato nel periodo per il quale l'associazione è contestata e se è altrettanto vero che l'utilizzo delle schede telefoniche, la disponibilità di autovetture e la stessa esistenza di un preteso "magazzino" non sono probanti, così da escludersi una particolare organizzazione, tuttavia la sentenza impugnata ravvisa il vincolo associativo alla luce della somma dei comportamenti che uniscono i tre soggetti e dei necessari rapporti internazionali in collegamento con terze persone (non identificate secondo il capo di imputazione, ma partecipi del disegno associativo). Le importazioni non occasionali, la reiterazione delle richieste di forniture di hashish in occasione di operazioni non riuscite o di contrasti sulla qualità delle sostanze ricevute, dimostrano in modo non equivoco l'esistenza del vincolo finalizzato a un commercio permanente, attraverso canali sicuri e mediante l'utilizzo di strumenti (i telefoni cellulari e le relative schede) ritenuti idonei a sfuggire a possibili controlli. La stessa "prudenza" nei reciproci contatti, se da un lato e sintomatica di un atteggiamento "attento" a celare il più possibile il rapporto "organico" fra gli imputati, dall'altro è la spia della divisione fra i ruoli, dove l'uno tiene quasi esclusivamente i rapporti con gli associati operanti in NA, l'altro organizza gli arrivi dello stupefacente in Italia, il terzo infine si dedica allo smistamento e alla commercializzazione della sostanza.
Peraltro le censure mosse dalla difesa del BI appaiono mirate soprattutto a valutazioni di merito in ordine al materiale probatorio acquisito.
5. Quanto alla posizione del RA, il vizio di carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla pronuncia di condanna per i reati (art. 73 d.p.r. 309/90) di cui ai capi 3) e 4) non si ravvisa.
Sulla prima fornitura la sentenza impugnata, attraverso il dettagliato esame delle intercettazioni telefoniche, evidenzia che se all'imputato interessava soprattutto un "altro affare", tuttavia il suo ruolo di intermediario con la coppia BI-IN è tale da configurare appieno il concorso di persona nel reato. D'altra parte le osservazioni difensive mirano a dare ai risultati obiettivi delle intercettazioni telefoniche una valutazione alternativa rispetto a quella offerta dalla sentenza impugnata, così entrare nel merito della vicenda.
Altrettanto è a dirsi per ciò che concerne la seconda fornitura, dove nella ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza impugnata alla luce di una compiuta analisi delle intercettazioni telefoniche non emergono vuoti motivazionali ne' manifesta illogicità dell'argomentare.
6. In relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) valgono le considerazioni prima svolte a proposito del coimputato BI.
Vero è, invece, che il ruolo dirigenziale riconosciuto al RA è del tutto sprovvisto di motivazione, figurando nella motivazione un generico accenno al suo apporto determinante sul piano finanziario, da un lato smentito dalla considerazione che il fondo di denaro depositato in Svizzera non venne mai usato nel periodo di esistenza del rapporto associativo criminoso, dall'altro non avvalorato alla luce della divisione dei ruoli fra gli associati, dove chi manteneva i rapporti di fornitura con i complici operanti in NA si assumeva anche l'incarico (non per ciò stesso tale da assumere veste dirigenziale) di regolare per tutti le questioni economiche. Si deve di conseguenza escludere la circostanza aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74 d.p.r. 309/90 in capo al RA. Ciò comporta il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena. Il che esime dal prendere in considerazione il motivo di ricorso attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dovendo il giudice del rinvio riesaminare la posizione sanzionatoria anche alla luce dell'esclusione dell'aggravante menzionata.
7. Anche per ciò che riguarda il IN valgono le considerazioni sopra svolte in ordine al reato associativo addebitato agli altri imputati.
In ordine ai restanti reati di spaccio di sostanze stupefacenti il motivo non è specifico e attiene comunque alla valutazione delle circostanze di fatto acclarate.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di RA NO limitatamente alla ritenuta aggravante di cui al 1 comma dell'art. 74 d.p.r. 309/90 che elimina e rinvia ad altra sezione della Corte
d'appello di Torino per la rideterminazione della pena;
rigetta nel resto il ricorso del RA;
rigetta i ricorsi di BI RI e di IN VI che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2005