Articolo 80 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
Articolo 79Articolo 81
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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
Art. 80. Incremento convenzionale premiante

(art. 19, d.P.R. n. 34/2000) 1. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualita' di cui all'articolo 59, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all' articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidita', costituito dal rapporto tra la somma delle liquidita' e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidita' comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
c) indice di economicita', costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all' articolo 2425 del codice civile , di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;
ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, dei valori degli importi di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Gli importi cosi' figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.
2. Per le ditte individuali e le societa' di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.
3 Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualita' di cui all'articolo 59, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all' articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), nonche' i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziche' l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi cosi' figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.
4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 76, comma 10.

((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Entrata in vigore il 19 aprile 2016
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