Sentenza 13 luglio 2016
Massime • 1
La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. - sempre che detta attività non si ponga in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, che, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito. Infatti, l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera - vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate - bensì alla compatibilità del diritto straniero sulla base del quale l'atto sia compiuto con i principi inderogabili dell'ordinamento interno, spettando, comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la prova, tanto più ove si tratti di Paese membro dell'Unione Europea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2016, n. 45002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45002 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2016 |
Testo completo
45 0 02/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Grazia LAPALORCIA Presidente- Sent. n. sez. 1025 Dott. Francesca MORELLI - Consigliere - CC 13/7/2016 Dott. Eduardo DE GREGORIO Consigliere - R.G.N. 23104/2016 Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - Dott. Roberto AMATORE - Consigliere- ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dai difensori di: RU NC, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 7/12/2015 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Maria Francesca Loi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per l'indagato l'avv. Sandro Furfaro e l'avv. US Belcastro, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a RU NC la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo 'ndranghetista.
2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato a mezzo dei propri difensori articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale, violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla ritenuta utilizzabilità degli esiti delle risultanze dell'attività di intercettazione effettuata all'estero a seguito di rogatoria dall'autorità olandese e costituenti, per larga parte, la piattaforma probatoria su cui si fonda la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi della partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso.
2.1.1 In tal senso, sotto un primo profilo, il ricorrente rileva come l'inutilizzabilità delle intercettazioni consegua al mancato versamento in atti dei verbali delle operazioni e dei decreti autorizzativi dell'attività di captazione adottati dall'autorità straniera in violazione del secondo comma dell'art. 270 c.p.p. e con pregiudizio della prerogativa difensiva di verifica della compatibilità dell'atto investigativo con le norme costituzionali interne. In proposito erroneo sarebbe il rinvio operato dal Tribunale, nel rigettare l'analoga eccezione svolta nel merito, all'orientamento giurisprudenziale che ritiene superfluo il deposito della menzionata documentazione, giacchè la stessa si riferisce alla diversa fattispecie in cui le captazioni effettuate in altro procedimento costituiscano il mero presupposto indiziario per l'autonoma autorizzazione di ulteriori intercettazioni in quello in cui vengono recepite ovvero a quello per cui l'utilizzazione di atti irripetibili compiuti dall'autorità di polizia straniera non sarebbe condizionato all'accertamento della loro regolarità, atteso che in ogni caso l'accertamento di cui si tratta è quello relativo al rispetto delle norme del diritto interno dello Stato estero e non già alla loro compatibilità con i limiti costituzionali italiani. Sul punto i giudici del riesame avrebbero altresì impropriamente onerato la difesa di dimostrare tale eventuale incompatibilità, operando una indebita inversione dell'onere probatorio, tanto più se si considera come tale verifica risulti impossibile proprio a causa della mancata acquisizione della documentazione relativa all'autorizzazione dell'attività di intercettazione.
2.1.2 Sotto altro profilo il ricorrente eccepisce invece la violazione dell'art. 729 c.p.p. e dell'art. 50 comma terzo della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen nella misura in cui la rogatoria era stata concessa dall'autorità olandese in procedimento diverso da quello in cui poi sono stati utilizzati gli esiti dell'attività captativa autorizzata. Violazione che non può ritenersi superata, come erroneamente ritenuto 2 dal Tribunale, in ragione del mancato condizionamento dell'utilizzazione degli atti trasmessi in uno specifico procedimento, giacchè tale condizione discende direttamente dalla previsione normativa sovranazionale, né con riguardo all'identità dell'imputazione oggetto dei due procedimenti, atteso che in quello in cui è stata eseguita la rogatoria si procedeva contro ignoti e dunque per definizione non può trattarsi dello stesso fatto contestato all'indagato nel presente procedimento, avviato in epoca precedente.
2.2 I medesimi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi della colpevolezza in riferimento al reato contestato. In proposito il ricorrente lamenta come l'affermato valore autoaccusatorio delle conversazioni captate sia frutto di illogiche interpretazioni delle stesse ovvero di veri e propri travisamenti del loro contenuto, additando altresì l'assertività del discorso giustificativo reso sul punto, in larga parte esauritosi nella riproposizione della motivazione dell'ordinanza genetica.
2.2.1 In particolare, con riguardo all'intercettazione del 5 febbraio 2015 il Tribunale non si sarebbe confrontato con le obiezioni svolte nella memoria depositata nel corso del giudizio di riesame in merito alla notorietà dei fatti cui la conversazione si riferisce e al suo contenuto meramente congetturale, nonché alla sua incongruenza rispetto all'accusa di intraneità al sodalizio. Non di meno in maniera erronea il Tribunale avrebbe attribuito al RU anziché al MA la paternità dell'ipotesi relativa alla natura ritorsiva del danneggiamento dello "Sgotto". Ulteriore travisamento, peraltro già denunciato con la ricordata memoria, riguarderebbe poi il significato delle frasi pronunziate dall'indagato in merito alle interferenze del SS nella relazione sentimentale tra il fratello del RU e la figlia del IO. Del tutto arbitraria sarebbe poi la conclusione per cui, quando il RU e il MA, nel corso della medesima conversazione, evocano l'intenzione di avviare un commercio in Colombia, in realtà facciano riferimento ad un traffico di stupefacenti ovvero ad attività destinate a fornire una copertura allo stesso.
2.2.2 Quanto al dialogo intercettato il 24 febbraio 2015 il ricorrente denuncia il difetto di un autonomo apporto motivazionale da parte dei giudici del riesame, che si sarebbero sostanzialmente limitati a riprodurre l'apparato argomentativo del provvedimento genetico senza per l'appunto confrontarsi con i rilievi difensivi merito al significato ed alla rilevanza indiziaria della conversazione, anche in questo caso esauritasi, a tutto concedere, nella formulazione di mere ipotesi speculative certamente non indicative di un eventuale condotta materiale riconducibile all'alveo della norma incriminatrice contestata. 3 l 2.2.3 Parimenti immotivata è l'evocazione da parte del Tribunale della vicenda relativa alla ricettazione della cioccolata di cui al capo 31, reato pacificamente non contestato al RU ed espressamente ritenuto estraneo al programma criminoso del sodalizio, talchè non è dato comprendere in che termini la stessa dovrebbe invece contribuire a corroborare il quadro indiziario relativo alla partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso. Del tutto apodittica sarebbe infine la "chiosa argomentativa" posta a conclusione del ragionamento svolto dall'ordinanza impugnata e con la quale si addebita al RU la disponibilità a rappresentare il suddetto sodalizio ovvero la paternità di direttive finalizzate a ristabilire gli equilibri interni della consorteria o ancora l'organizzazione di attività criminali.
2.3 Sempre gli stessi vizi vengono dedotti con riguardo alla configurabilità della contestata aggravante della transnazionalità, in relazione alla quale si registrerebbe in definitiva un difetto di motivazione, essendosi limitato il Tribunale a desumere la sua sussistenza dalle relazioni intrattenute dall'associazione con altri gruppi criminali operanti al di fuori del territorio nazionale.
2.4 Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denunzia infine violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza ed a quello di fuga ritenuti dai giudici del riesame. In proposito il provvedimento impugnato avrebbe trascurato l'esistenza di elementi sintomatici dell'estraneizzazione del RU dall'ambiente mafioso di per sé idonei a vincere la presunzione relativa di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. anche in difetto di una formale dissociazione.
3. Con memoria depositata l'11 luglio 2016 i difensori dell'indagato hanno evidenziato la non enucleabilità di una autonoma "famiglia RU", pure evocata nel provvedimento impugnato, nonché l'avvenuta archiviazione in Olanda del procedimento nel corso del quale vennero disposte le intercettazione poste a carico del RU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato e per certi versi inammissibile.
2.1 In realtà manifestamente infondata è la seconda delle due eccezioni formulate dal ricorrente, nella misura in cui egli lamenta la violazione del terzo comma dell'art. 50 della Convenzione del 19 giugno 1990 per l'applicazione dell'Accordo di Schengen, dimenticando che tale disposizione è stata abrogata dall'art. 8 comma 3 del Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato il 16 ottobre 2001 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2005. Abrogazione la cui ratio è coerente alla più recente 4 evoluzione del panorama normativo internazionale e comunitario, tesa a rendere non solo e non tanto più rapida, semplice ed efficace la mutua assistenza giudiziaria, ma soprattutto diretta a superare il concetto di "assistenza" per sostituirvi quello di "cooperazione", ritenuta necessaria per una più efficace lotta contro il crimine transnazionale, sul presupposto della sostanziale conformità degli ordinamenti degli Stati dell'area europea agli stessi fondamentali principi di tutela dei diritti fondamentali della persona e sulla base della mutua fiducia nella capacità degli Stati stessi di garantire un processo equo. Alla luce della menzionata abrogazione, deve dunque ritenersi venuto meno il limite all'utilizzazione esterna degli atti trasmessi nell'ambito di una procedura rogatoriale istituita tra paesi aderenti alla suddetta Convenzione a meno che dei limiti in tal senso non siano stati espressamente apposti all'atto della trasmissione dal Paese concedente, il che non risulta nel caso di specie dagli atti, né peraltro il ricorrente l'ha sostenuto.
2.2 Venendo all'altra eccezione sollevata con il primo motivo di ricorso e relativa al mancato deposito dei decreti autorizzativi e dei verbali delle intercettazioni effettuate dalle autorità olandesi e successivamente trasmesse a quelle italiane a seguito della rogatoria richiesta da quest'ultima, va evidenziato come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p. (ex multis Sez. 1, n. 21673 del 22 gennaio 2009, Pizzata, Rv. 243796).
2.3 Principio questo che, per altrettanto consolidato insegnamento giurisprudenziale, trova un limite nell'eventuale contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito. L'utilizzazione degli atti trasmessi non è però condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate (Sez. 2, n. 24776 del 18 maggio 2010, Mutari, Rv. 247750), bensì alla compatibilità del diritto straniero sulla base del quale l'atto è stato compiuto con i principi inderogabili dell'ordinamento interno. E poiché il diritto straniero è un "fatto" spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, tanto più laddove si tratti come nel caso di - specie del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea. 5 2.4 Alla luce degli esposti principi l'eccezione difensiva deve certamente ritenersi infondata. Escluso che l'eventuale mancata previsione da parte del diritto olandese di provvedere alla redazione di un verbale delle operazioni di captazione possa costituire una causa di incompatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, rimane come detto irrilevante la possibilità che questi non siano stati redatti laddove invece tale obbligo sussista anche per la legge processuale straniera, circostanza che in ogni caso il ricorrente non si è curato di dimostrare. Quanto invece ai decreti autorizzativi (la cui mancata previsione da parte della legge olandese analogamente la difesa non ha dimostrato), oltre a quanto osservato in precedenza va altresì evidenziato come il secondo comma dell'art. 270 c.p.p. di cui si lamenta la violazione non li contempli, giacchè tale disposizione non fa riferimento alla documentazione relativa al procedimento autorizzativo delle intercettazioni. Più in generale deve ricordarsi come, per il consolidato orientamento di questa Corte, in ogni caso l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento a quo presso l'autorità competente per il procedimento ad quem non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dal citato art. 270 c.p.p. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 271 c.p.p. (ex multis Sez. 5, n. 4758/16 del 10 luglio 2015, Bagnato, Rv. 265993; Sez. 5, n. 14783 del 13 marzo 2009, Badescu, Rv. 243609; Sez. 6, n. 48968 del 24 novembre 2009, Scafidi, Rv. 245542).
3. Venendo ora agli altri motivi di ricorso, parimenti infondato al limite dell'inammissibilità è il secondo, con il quale vengono avanzati rilievi alla effettiva tenuta del quadro indiziario posto a fondamento della decisione impugnata, rilievi in larga parte già sottoposti al giudice del riesame e da questi confutati con motivazione che non rivela i vizi denunziati con il ricorso.
3.1 Infondata ed invero generica è innanzi tutto l'eccezione sulla carenza di autonomia dell'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata, con la quale si apre il motivo in trattazione. Il Tribunale, infatti, non si è limitato a riprodurre le parti del provvedimento genetico nei quali era descritto il contenuto delle captazioni integranti i gravi indizi a carico dell'indagato, ma ha illustrato le ragioni della propria valutazione sul significato probatorio delle medesime.
3.2 Non meno infondata è l'obiezione difensiva per cui i giudici del riesame non avrebbero effettivamente risposto alle doglianze sul punto sviluppate con la memoria depositata nell'incidente cautelare.
3.2.1 Il provvedimento impugnato, infatti, ha ritenuto di poter superare le medesime invocando il principio per cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di 6 merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi, ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l'ambiguità o l'apparente neutralità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, assuma invece un diverso significato una volta evidenziate le correlazioni rilevate con il resto del compendio indiziario di riferimento (ex multis Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013 - dep. 18/06/2013, P.G. e Kercher in proc. Knox e altro, Rv. 255677).
3.3.2 In tal senso i giudici del riesame hanno ritenuto che assommando il contenuto delle diverse conversazioni intercettate emerga la prova indiziaria dell'effettivo inserimento del RU nel sodalizio mafioso, rivelando le stesse nel loro complesso il possesso di conoscenze sulle sue dinamiche interne ed un interesse alle vicende che lo riguardano non altrimenti spiegabile. Non è dubbio che il brano di conversazione relativo all'incendio dell'attività commerciale dello Sgotto, se isolatamente considerato, assuma un valore indiziario scarsamente rilevante sia per la asserita notorietà del fatto (sostanzialmente riconosciuta dal Tribunale), sia perché il RU ed il suo interlocutore in proposito si erano limitati a formulare ipotesi sulle cause dell'attentato - ma il provvedimento impugnato lo ha per l'appunto valorizzato proprio alla luce degli altri elementi indizianti (e non solo della restante parte della conversazione intercettata il 5 febbraio 2015), evidenziandone la convergenza verso il risultato probatorio affermato e così rispondendo implicitamente ai rilievi difensivi non direttamente affrontati. Sviluppo argomentativo che il ricorrente, nel parcellizzare le proprie censure verso ogni singolo dialogo, ha finito per trascurare e, sostanzialmente, non confutare, se non per l'appunto limitandosi a negare qualsiasi sinergia indiziaria tra dialogo sull'attentato incendiario e quello successivo ad oggetto le vicende familiari del fratello dell'indagato.
3.3 Quanto poi al presunto travisamento in merito alla paternità dell'ipotesi per cui la vicenda "Sgotto" possa ricondursi ad un regolamento di conti, il ricorso non precisa la decisività della circostanza presupposto ineludibile perché il vizio denunziato assuma - poiché, anche qualora dovesse eventualmente concludersi che sia stato il rilevanza - MA e non il RU a formulare tale ipotesi, la circostanza, nell'economia del ragionamento seguito dai giudici del riesame sarebbe invero irrilevante, atteso che l'indizio ricavato dalla conversazione è il fatto stesso che i due soggetti abbiano comunque rivelato, come detto, conoscenze sulle dinamiche del contesto mafioso di riferimento ritenute sintomatiche della loro intraneità al medesimo alla luce del ben più pregnante contenuto delle altre intercettazioni.
3.4 Inammissibili sono poi le ulteriori obiezioni relative al presunto travisamento del significato del dialogo con SS US riportato al AC dall'indagato, giacchè quella proposta dal ricorrente è una interpretazione soggettivamente orientata delle 7 ル frasi evidenziate nell'ordinanza applicativa, non imposta dal dato testuale e che comunque tende ad attribuire un significato alla prova che non è invero in contrasto con quello attribuitogli dal Tribunale e cioè che il RU comunque fosse intervenuto presso il sodale per evitare che entrasse in contrasto con il IO, esortandolo a non strumentalizzare in tal senso la vicenda della relazione adulterina tra il fratello dell'indagato e la figlia del suddetto IO. Per quanto riguarda poi le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente in merito all'incompatibilità del suddetto dialogo con l'appartenenza mafiosa del RU, va ritenuto trattarsi di rilievi parimenti inammissibili, in quanto fondati su evanescenti massime d'esperienza prive di base fattuale effettiva.
3.5 Sempre in riferimento all'intercettazione del 5 febbraio, si rivelano generiche e manifestamente infondate le censure mosse dal ricorrente alla motivazione dell'ordinanza in relazione al traffico di stupefacenti che il MA era intenzionato ad intraprendere in Venezuela. Il Tribunale ha infatti considerato le obiezioni svolte dalla difesa sul punto nella citata memoria con riferimento alla parte del dialogo obliterata nel provvedimento genetico, spiegando le ragioni - coerenti al tenore della precedente parte della conversazione per cui l'oggetto del dialogo doveva ricondursi ad un - traffico di stupefacenti, come peraltro dimostrato dal successivo arresto del MA per tale ragione (circostanza questa del tutto pretermessa dalla difesa). Parimenti i giudici del riesame non hanno omesso di considerare che nel frangente il RU avesse affermato di non voler essere coinvolto, ma l'obiezione del ricorrente per cui non sarebbe allora stata spiegata la ragione della rilevanza indiziaria del dialogo non coglie l'effettivo valore indiziario attribuito alla conversazione e cioè la dimostrazione che solo un soggetto intraneo al sodalizio poteva essere reso partecipe dei progetti illeciti di un altro componente della medesima.
3.6 Quanto all'intercettazione del 24 febbraio 2015 appare generica la doglianza relativa all'omessa confutazione delle obiezioni svolte con la memoria difensiva già menzionata in merito all'identificazione dei soggetti citati nel corso della conversazione e al contenuto delle "ambasciate", atteso che il ricorrente non specifica con esattezza quali sarebbero quelle effettivamente trascurate dal Tribunale e in che termini il discorso giustificativo anche solo implicitamente non le avrebbe prese in considerazione, posto che, ad esempio, l'ordinanza indica gli elementi che consentono di individuare il "Don Cò" menzionato dai dialoganti nel SS Cosimo e contiene espliciti riferimenti al contenuto delle ambasciate, desunto dal contesto del dialogo. Circa invece all'affermato valore indiziante della conversazione, la critica è meramente assertiva, degradando nella mera proposizione di una lettura soggettivamente orientata ed ancora una volta atomistica del suo significato, mentre è tutt'altro che manifestamente illogico inferire, come ha fatto il giudice del riesame, dai dialoghi 8 riportati nel provvedimento impugnato in merito ai retroscena dell'omicidio Verduci, l'accesso del RU e del suo interlocutore a conoscenze privilegiate delle dinamiche del sodalizio sintomatica dell'intraneità dell'indagato allo stesso in posizione di rilevanza.
3.7 Analoghe considerazioni valgono per le censure mosse al ritenuto valore indiziante della lunga conversazione captata il 9 marzo 2015, che risultano assertive mentre deve ritenersi non manifestamente illogica l'interpretazione fornitane dal Tribunale alla luce dei contenuti dei dialoghi riportati dal provvedimento impugnato. Il fatto poi che il giudice del riesame, come in precedenza il G.i.p., abbia evidenziato che il RU formulasse delle mere ipotesi sugli equilibri criminali che si profilavano in Canada è rilievo condizionato ancora una volta da un eccesso di parcellizzazione sia della motivazione che del compendio indiziario che ne ha costituito il riferimento, atteso che il valore della parte di dialogo citata è stato ritenuto anche alla luce della restante parte della conversazione, che per il Tribunale evidenzia il ruolo svolto dall'indagato proprio nella gestione dei rapporti tra le componenti entrate in attrito e con la quale il ricorrente non si è nemmeno confrontato.
3.8 Se può invece convenirsi con il ricorrente sul fatto che il Tribunale non abbia saputo realmente evidenziare la rilevanza indiziaria delle intercettazioni relative al traffico di "cioccolato", la censura non di meno risulta intrinsecamente generica nella misura in cui egli non ha saputo evidenziarne la decisività ai fini della valutazione sulla tenuta dell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato. In altri termini il ricorso ha omesso di precisare perché, anche pretermettendo la vicenda menzionata, il resto del compendio indiziario di cui si è riferito non sarebbe più sufficiente a sostenere la decisione assunta dal Tribunale.
3.9 Generiche sono le doglianze relative alla c.d. "chiosa argomentativa", che altro non costituisce se non il sunto di quanto specificato nelle pagine precedenti dell'ordinanza e che trova per l'appunto il suo fondamento nelle valutazioni che già si è rilevato essere in grado di resistere alle censure difensive. Quanto infine alle critiche svolte con la memoria depositata l'11 luglio 2016, le stesse o si fondano su risultanze di cui non è specificata l'effettiva presenza agli atti del procedimento, ovvero sono tese a censurare passaggi della motivazione (come quello relativo alla enucleabilità di una autonoma "famiglia RU") di cui non viene evidenziata l'effettiva rilevanza nell'economia del ragionamento probatorio. Una osservazione a parte merita l'inedita informazione veicolata con la suddetta memoria in merito all'avvenuta archiviazione del procedimento olandese in cui vennero disposte le intercettazione di cui si è detto in precedenza. Tralasciando i profili attinenti la producibilità in sede di legittimità della relativa documentazione (che incidentalmente si osserva non comprende la copia originale del provvedimento di archiviazione, talchè non è nemmeno possibile stabilire 9 ناز l'autenticità della traduzione informale prodotta), è appena il caso di notare che tale archiviazione sarebbe stata disposta non già per la riscontrata irrilevanza penale dei fatti oggetto di investigazione, ma perché è stata riconosciuta l'assorbente rilevanza di quelli per cui si procede in Italia. -4. Inammissibile per carenza di interesse è l'obiezione sollevata con il terzo motivo ad oggetto l'inconfigurabilità della contestata aggravante della transnazionalità, atteso che dall'esistenza o meno di tale circostanza non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura alla luce delle altre aggravanti contestate all'indagato e non contestate dal ricorrente (ex multis Sez. 3, n. 36731 del 17 aprile 2014, Inzerra, Rv. 260256).
5. Infondato è infine il quarto motivo. Il Tribunale ha fornito ampia motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. e rilevando come la stessa risulti ulteriormente corroborata dalla prova indiziaria dell'attualità dell'inserimento in posizione di vertice dell'indagato nel sodalizio e, quanto, al prospettato pericolo di fuga,dal fatto che in passato il RU si è più volte reso latitante per sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti giudiziari.
5.1 In tal senso deve ritenersi che il giudice del riesame abbia correttamente assolto l'onere motivazionale impostogli dalla legge processuale sul punto. Va infatti ricordato come, anche all'esito dell'intervento riformatore di cui alla I. n. 47/2015, a fronte della contestazione del reato di associazione mafiosa, l'art. 275 comma 3 c.p.p. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.
5.2 Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei pericula libertatis e l'idoneità della sola custodia in carcere, aspetti presupposti dalla valutazione "bloccata" del legislatore;
dall'altro lato, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti de libertate ed in una marcata attenuazione dell'onere di motivazione. Come è stato efficacemente rilevato, la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza 10 dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6 ottobre 2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21 ottobre 2015, Calandrino, Rv. 265986).
5.3 L'obbligo di motivazione può così ritenersi compiutamente assolto allorquando il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'assenza delle condizioni per ritenere del tutto assenti detti pericula, così da vincere la presunzione, con il corollario che spetta all'indagato confutare i presupposti e dunque dimostrare l'inesistenza in radice delle esigenze cautelari. Soltanto nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione (ex multis e da ultima Sez. 6 n. 23012 del 20 aprile 2016, Notarianni, in motivazione).
5.4 La presunzione di cui si tratta copre tutti gli elementi connotativi delle esigenze cautelari, che il legislatore ritiene ragionevolmente sussistenti nell'attualità in ragione della specificità del titolo di reato e delle condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato (Corte cost. n.450/1995), là dove l'appartenenza ad una associazione mafiosa è un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo «totalizzante» di adesione ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di diffusività» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi (Corte cost. n. 265/2010). Come ha ribadito anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo, la presunzione di pericolosità ha ragion d'essere alla luce "della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso", e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione "tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti" (CorteEDU 6 novembre 2003, Pantano
contro
Italia).
5.5 E' dunque pacifico che sia onere della difesa evidenziare gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità, onere che nel caso di specie il ricorrente non ha assolto, limitandosi ad evidenziare, quanto al pericolo di recidivanza, brani di conversazione estrapolati dal loro contesto e il cui significato già nel corpo della motivazione il Tribunale era stato identificato, in maniera tutt'altro che illogica, non come sintomatico anche solo di un effettivo distacco del RU dal contesto mafioso di riferimento. Irrilevanti risultano a questo punto le doglianze del ricorrente in merito alla 11 configurabilità del pericolo di fuga, comunque inidonee a dimostrare che sussistano elementi in grado di superare la citata presunzione, tanto più che è lo stesso ricorso ad evidenziare come negli ultimi anni il RU abbia evidenziato di poter disporre di una base all'estero e di spostarsi agevolmente dalla stessa verso l'Italia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 13/7/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Luca Pistorelli lofelorese DEPOSITATA IN CANCELLIN adel 26 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lanzuise 12