Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2016, n. 45002
CASS
Sentenza 13 luglio 2016

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La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. - sempre che detta attività non si ponga in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, che, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito. Infatti, l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera - vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate - bensì alla compatibilità del diritto straniero sulla base del quale l'atto sia compiuto con i principi inderogabili dell'ordinamento interno, spettando, comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la prova, tanto più ove si tratti di Paese membro dell'Unione Europea.

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  • 1Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024

    Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …

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  • 2Ordine di indagine europeo non comporta automatica ammissibilità delle chat SKYECC (Cass. 44154/23)
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    Nel sistema delineato dalla Direttiva OEI, per l'acquisizione dei risultati di un'intercettazione già svolta all'estero, non è sufficiente che tale prova sia stata autorizzata da un giudice di uno Stato membro nel rispetto della legislazione di tale Stato, ma occorre il controllo - che non può essere affidato che al giudice nazionale dello Stato di emissione - sull'ammissibilità e sulla utilizzazione della prova stessa (l'intercettazione) secondo la legislazione italiana. La Direttiva OEI non ha disciplinato la utilizzabilità della prova acquisita con l'o.e.i., rinviando per tale aspetto al diritto dello Stato di emissione, fatti salvi in ogni caso "i diritti della difesa" e le garanzie …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2023

    Quando il materiale acquisito con ordine di indagine europeo è stato oggetto di un'attività di decriptazione da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle “stringhe” in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile ed utilizzabile nel procedimento penale italiano anche se non è noto perchè coperto dal segreto nello stato in acquisizione in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili: non si può ignorare, infatti, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo …

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  • 4Sull'acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulle piattaforme di messaggistica criptata "Encrochat" e "SkyAccesso limitato
    Giuseppecassano · https://dirittodiinternet.it/ · 19 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2016, n. 45002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45002
Data del deposito : 13 luglio 2016

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