Art. 31.
(Demolizione delle opere)
Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario se l'amministrazione non intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli nei termini che gli saranno notificati.
Ove il concessionario non adempia a tale obbligo e fa luogo all'applicazione dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice.
(Demolizione delle opere)
Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario se l'amministrazione non intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli nei termini che gli saranno notificati.
Ove il concessionario non adempia a tale obbligo e fa luogo all'applicazione dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice.