Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 18615
CASS
Sentenza 16 aprile 2013

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Antonio Agrò, con relatore il Dott. Arturo Cortese, il 16 aprile 2013. Le parti in causa erano un imputato e una parte civile, con quest'ultima che aveva impugnato una sentenza di primo grado che aveva escluso la responsabilità penale per ingiuria. La parte civile richiedeva il riconoscimento della responsabilità dell'imputato e il risarcimento del danno, mentre l'imputato contestava la condanna alle spese legali e la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di immutabilità del giudice.

La Corte ha rigettato l'eccezione di nullità, affermando che il principio di immutabilità si applica solo al giudice che presiede l'istruttoria, non a quello che ha disposto l'acquisizione delle prove. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla condanna alle spese, sottolineando che la solidarietà tra imputati è giustificata solo in presenza di un interesse comune, che nel caso specifico non era dimostrato. Pertanto, la sentenza è stata annullata limitatamente alle statuizioni sulle spese, con rinvio al giudice civile per una nuova deliberazione motivata.

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Massime2

Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria).

La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile deve ritenersi regolata dall'art. 97 cod. proc. civ. per cui ciascuno dei soccombenti è condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune.

Commentario1

  • 1La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un
    Raffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 18615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18615
Data del deposito : 16 aprile 2013

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