Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 2
Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria).
La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile deve ritenersi regolata dall'art. 97 cod. proc. civ. per cui ciascuno dei soccombenti è condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune.
Commentario • 1
- 1. La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: unRaffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 18615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18615 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 799
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 15836/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.O. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 2998/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 23/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
1.- Con sentenza del 24.02.2010 il Tribunale di Bergamo dichiarava, fra l'altro, non doversi procedere nei confronti di P.O. per il delitto di ingiuria in danno di M.C. per difetto di querela.
2.- Su appello della parte civile, la Corte di appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava la P. responsabile ai fini civili del fatto di ingiuria e la condannava al risarcimento del danno cagionato, liquidato in Euro 500,00.
Nell'estendere poi nei confronti di Po.Lu.Um. , già
condannato in primo grado per i delitti ex art. 572 c.p. (capo A) e art. 582 c.p. (capo C), la responsabilità, ai fini civili, nei confronti della M. , anche per un ulteriore fatto di lesioni (capo B), con nuova quantificazione del danno (in complessivi Euro 54.100,00, rispetto ai precedenti Euro 43.100,00), rideterminava le spese legali precedentemente liquidate in favore della parte civile in Euro 6.000.00, ponendole in solido anche a carico di P.O. , che condannava altresì, sempre in solido con Po.Lu.Um. , al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di appello, liquidate in Euro 2.000,00.
3.- Propone ricorso a mezzo del difensore la P. , deducendo:
a.- la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di immutabilità del giudice, per essere stata l'istruttoria dibattimentale condotta e conclusa da un giudice diverso da quello che aveva ammesso le prove, con rimessione, in subordine, della questione alle Sezioni Unite;
b.- che la statuizione, emessa dalla Corte d'appello, di condanna della P. a pagare in solido con il Po. le spese in favore della parte civile nella misura di Euro 6.000,00 per il primo grado e di Euro 2.000,00 per il secondo grado, è immotivata e in contrasto col principio di proporzionalità fissato dall'art. 97 c.p.c., comma 1. DIRITTO
È infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di immutabilità del giudice. La nozione di dibattimento, a cui l'art. 525 c.p.p., comma 2, collega il principio di immutabilità del Giudice, deve, invero, interpretarsi, secondo la dottrina e la più recente e approfondita giurisprudenza (Sez. 5, n. 1759 del 2012; Sez. 3, n. 42509 del 2008), in conformità alla ratio della norma, che è quella di assicurare, per il doveroso rispetto dei principi di oralità e immediatezza che governano il processo penale, l'identità del Giudice che decide con quello che ha partecipato all'assunzione della prova in dibattimento nel contraddittorio fra le parti. Inteso correttamente in tal senso, il principio in esame esige soltanto che a decidere sia lo stesso Giudice che ha presieduto alla istruttoria, restando invece irrilevante che sia diverso da quello che ha semplicemente disposto l'acquisizione della prova. In ogni caso, poi, quando si procede a rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza (riscontrabile nel caso di specie) di un'iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase (e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime) equivale a consenso espresso. (Nella fattispecie, le parti avevano prestato acquiescenza rispetto all'assunzione delle prove già ammesse e si erano astenute dal proporre nuovamente richieste istruttorie) (Sez. 2, n. 34723 del 04/06/2008, Rotondi, Rv. 241000). Fondato è invece il motivo sulle statuizioni di condanna della P. al pagamento delle spese in favore della parte civile. La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile è, infatti, soggetta ai principi di cui all'art. 97 c.p.c., secondo i quali ciascuno dei soccombenti è condannato alle spese in proporzione al rispettivo interesse nella causa, e la condanna solidale è possibile solo in caso di interesse comune. Il vincolo della solidarietà, quindi, ai fini della condanna alle spese giudiziali di più imputati soccombenti, resta circoscritto nei limiti in cui sussiste l'interesse comune.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha pronunciato la condanna solidale della P. e del Po. (aventi imputazioni diverse e di ben diversa gravità) per tutte le spese di primo e secondo grado, senza dare alcuna motivazione di tale pronunciata solidarietà, alla stregua dei principi predetti. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alle statuizioni relative alle condanne della P. al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado in favore della parte civile, con rinvio, per nuova deliberazione sul punto (da rendere motivatamente alla luce dei rilievi suesposti), al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle spese in favore della parte civile in primo e secondo grado addebitate alla P. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013