Sentenza 23 maggio 2016
Massime • 1
Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2016, n. 36813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36813 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2016 |
Testo completo
36 8 1 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1623/2016 PIERO SAVANI - Presidente - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.52072/2015 MARIA VESSICHELLI PAOLO MICHELI -Rel. Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UL ON nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/04/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del DELIA CARDIA che ha concluso per rigette de cour 1in sortituione Uditi difensor Avv. Carmeline Adams fee it Reso e del. Aw.quidores я Рего "сегче кмині, R пресснелиете, con clinfor il centre il Rensull, heсетће be quee per l'eccoglimento de count Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/04/2015 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia NT ZU, ER UT e IE SO, avendoli ritenuti responsabili, nella qualità di amministratori di fatto della GAIA s.r.l., dichiarata fallita in data 14/02/2008, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del ZU è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, emessa da giudici diversi da quelli dinanzi ai quali si era svolta l'istruttoria dibattimentale, senza che si fosse proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Secondo il ricorrente, il consenso che, secondo la verbalizzazione dell'udienza del 15/02/2011, le parti avevano prestato all'utilizzabilità degli atti, in caso di mutamento della composizione del collegio, doveva essere inteso come limitato alle modificazioni intervenute in precedenza e non poteva esprimere alcuna preventiva acquiescenza ad un vizio attinente alle modalità di svolgimento del processo e all'acquisizione delle prove che, incidendo direttamente sulle garanzie difensive, comporta una nullità assoluta.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dell'amministratrice di diritto della società, RI NT, che non poteva assumere la qualità di teste, essendo coimputata di reato connesso, come, del resto, era stato dimostrato dal fatto che il Tribunale, nel valutarne le dichiarazioni, aveva utilizzato i parametri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, per essersi limitata la Corte territoriale a richiamare per relationem l'apparato argomentativo della decisione di primo grado, senza affrontare le questioni sollevate con il secondo motivo di appello, con specifico riferimento all'apporto che il ZU, estraneo , alla compagine sociale della GAIA s.r.l., avrebbe dato, sia con riguardo alla vicenda delle fatture consegnate da quest'ultima al factor prima che il ricorrente assumesse la delega bancaria, sia con riguardo ai prelievi bancari la cui attribuzione all'imputato non aveva trovato alcun fondamento istruttorio.
3.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per non avere la Corte d'appello indicato i presupposti giustificativi dell'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto. 1 Osserva il ricorrente: a) che la delega ad operare sul conto bancario per un limitato periodo di quattro mesi e l'attività svolta in vista della conclusione di un contratto di factoring non rivelano l'esercizio continuativo e duraturo di funzioni gestorie;
b) che in ogni caso la NT aveva indicato la possibilità di ricostruire il patrimonio sociale con la documentazione messa a disposizione dal suo commercialista di fiducia;
c) che la curatrice non aveva reperito alcuna documentazione, in quanto non l'aveva mai cercata.
3.5. Con il quinto motivo, si invoca la riforma del trattamento sanzionatorio, lamentando l'ingiustificata equiparazione della posizione dei tre imputati.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del UT si affida ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., con considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ZU.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dell'amministratrice di diritto della società, RI NT. Al riguardo, si sottolinea che quest'ultima non avrebbe potuto essere sentita come testimone.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, per essersi limitata la Corte territoriale a richiamare per relationem l'apparato argomentativo della decisione di primo grado.
4.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto nonostante l'assenza di indici rivelatori del continuativo esercizio di poteri gestori e il ruolo, pacificamente emerso, di mero consulente della società fallita sino al settembre del 2006. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla contestazione dibattimentale della distrazione del corrispettivo della vendita di immobili intervenuta in data 05/09/2007, ossia di un fatto nuovo, che avrebbe imposto al Pubblico Ministero di procedere nelle forme ordinarie, laddove, nel caso di specie, non vi era stata né la richiesta di contestazione, né il consenso degli imputati.
4.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione a quest'ultima vicenda distrattiva, dal momento: a) che l'imputato aveva contestato di avere ricevuto dalla NT l'assegno che le era stato versato in corrispettivo della cessione degli immobili;
b) che nessuno si era premurato di scoprire dove e quando l'assegno fosse stato posto all'incasso; c) che l'indicazione degli estremi del titolo nell'atto notarile non dimostrava l'avvenuto pagamento, ma piuttosto una simulazione dell'adempimento, con la conseguenza 2 che non si era verificata l'acquisizione del bene al patrimonio della fallita, necessario presupposto della condotta distrattiva;
d) che, in ogni caso, difettava la prova dell'incasso dell'assegno da parte del ricorrente.
4.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la posizione del ricorrente era marginale e limitata alla cessione immobiliare.
5. Il ricorso proposto nell'interesse del SO è affidato ai seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., per le stesse ragioni indicate nel primo motivo dei due ricorsi appena esaminati.
5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale attribuito al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto, trascurando le risultanze della sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e non indicando gli elementi posti a fondamento delle proprie conclusioni, sia quanto all'affermazione di responsabilità, sia con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
5.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, alla luce della inattendibilità delle dichiarazioni della NT, confermata dalla sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e dell'assenza di prove della responsabilità del ricorrente. Considerato in diritto 1. Il primo motivo dei tre ricorsi, esaminabile in modo unitario per l'identità della questione sollevata, è infondato. Occorre premettere che, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 о del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515). L'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. dispone che alla deliberazione concorrono, х pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al a dibattimento. Tale regola, la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., una invalidità insuscettibile di sanatoria e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non incide affatto sulle modalità attraverso le quali può procedersi alla necessaria rinnovazione del dibattimento, nella prospettiva di un processo accusatorio, nel quale centrale rimane la volontà delle parti, assistite da una qualificata difesa tecnica. In quest'ottica sin dalla fine degli anni novanta del secolo scorso, questa Corte ha chiarito che, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento 3 della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395, nella quale si legge che, allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali). Ne discende, allora, che la condotta delle parti assume rilievo non in vista di una (evidentemente non configurabile) sanatoria dell'invalidità conseguente alla violazione del principio sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., ma con riguardo alle modalità procedimentali attraverso le quali si procede a quella rinnovazione del dibattimento che tale nullità impedisce. In questa prospettiva si coglie la base logico giuridica dell'orientamento, formatosi sulla scia della appena ricordata pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse sono state acquisite e le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti né abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato il loro consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014, Colorisi, Rv. 262295; Sez. 5, n. 5581 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Righi, Rv. 259518). Il contrario orientamento espresso da Sez. 3, n. 12234 del 04/02/2014, F, Rv. Я 258703 non è convincente, giacché valorizza il carattere assoluto della nullità derivante, ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., dalla circostanza che alla deliberazione abbiano concorso giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento, senza occuparsi dei presupposti che, nel vigente ordinamento processuale, consentono di identificare la partecipazione dei giudici alla formazione della prova. Va, pertanto, ribadito che la rinnovazione del dibattimento non è necessaria tutte le volte che le parti vi consentano (Sez. 5, n. 6432 del 07/01/2015, Fontana, Rv. 263424). E allora il punto cruciale della questione non affrontato dalla citata sentenza n. 12234 del 2014 è rappresentato dai modi in cui siffatto consenso va - manifestato e se esso debba caratterizzarsi per una formulazione espressa, la cui 4 necessità non riposa su alcuna base giuridica, о se possa ricavarsi implicitamente, ma non equivocamente, anche dalla formulazione di conclusioni di merito non accompagnate da alcuna opposizione alla lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Quest'ultima soluzione è quella che meglio risponde al sistema, per l'assenza di norme che, come detto, impongano una manifestazione espressa di volontà e alla stregua della caratterizzazione del processo penale come processo di parti (Sez. 5, n. 6165 del 16/09/2015 - 15/02/2016, non massimata). Per pura completezza, deve rilevarsi che tale soluzione non contrasta affatto con il generale principio di immediatezza, nei termini in cui è recepito dal nostro ordinamento processuale, giacché il dovere del giudice di secondo grado di procedere alla riassunzione delle prove dichiarative, quando ritenga di non condividerne la valutazione che ha condotto il primo giudice ad una pronuncia assolutoria (v., Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016) scaturisce non dalla giuridica inconfigurabilità di decisioni fondate su prove non raccolte direttamente dal giudice (quali, ad es., quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato o dal giudice di appello che confermi la pronuncia di condanna del giudice di primo grado), ma, a voler seguire la citata Sez. U n. 27620 del 2016, dall'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio". Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, oltre al consenso manifestato dalle parti "alla utilizzabilità degli atti in caso di modifica della composizione del collegio" (verbale dell'udienza del 15/02/2011), consenso che non risulta essere mai stato revocato in occasione dei successivi mutamenti del collegio, si registra l'assoluto silenzio delle medesime parti, in punto di rinnovazione dell'istruttoria, in occasione del prosieguo del dibattimento e soprattutto quando, all'udienza del 02/02/2012, si è disposto l'inserimento nel fascicolo del dibattimento "dei verbali degli atti di cui è stata data lettura e dei documenti ammessi...".
2. Il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse del ZU e del UT è, del pari, infondato. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese;
il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). 5 Quest'ultima decisione, peraltro, aggiunge, in motivazione, quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, che devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto;
questi ultimi, peraltro, non discendono automaticamente dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi. In tale cornice di riferimento le conclusioni della Corte territoriale, quanto al ruolo della NT, sono, da un punto di vista giuridico, coerenti con la non necessaria attribuibilità dei fatti di bancarotta all'amministratore di diritto (con riferimento alla bancarotta patrimoniale, v., ad es., Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767; con riferimento alla bancarotta documentale, v. Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 - dep. 10/01/2014, Demajo, Rv. 257950) e, dal punto di vista fattuale, sorrette da un percorso argomentativo non manifestamente illogico censurato dai ricorrenti solo attraverso la valorizzazione del ruolo formale della donna -, che sottolinea, accanto ai numerosi indici rivelatori del pieno affidamento di quest'ultima nell'operato degli amministratori di fatto, anche l'intervenuta prestazione, da parte sua, di garanzie sul proprio patrimonio personale, che sarebbero assolutamente dissennate, se ella fosse stata partecipe delle non equivoche operazioni di spoliazione poste in essere dagli odierni ricorrenti, per come accertate dalla sentenza impugnata. Deve, infine, rilevarsi che la sentenza impugnata non palesa alcuna contraddittorietà nell'esame delle questioni sollevate dalla deposizione della NT, dal momento che, per un verso, chiarisce di condividere le conclusioni del Tribunale, quanto alla possibilità di procedere alla sua audizione nella qualità di testimone e, per altro verso, avverte, come già il primo giudice, la necessità di utilizzare uno standard valutativo della sua attendibilità particolarmente rigoroso, proprio alla luce "dell'innegabile interesse individuabile astrattamente in capo alla NT nello scarico' delle responsabilità sugli attuali imputati".
3. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ZU è inammissibile, per assenza di specificità, dal momento che, in termini del tutto generici, contesta le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale e lamenta l'assenza di prove della responsabilità, senza confrontarsi con l'apparato motivazionale dedicato dalla sentenza impugnata all'apporto del ricorrente, quale descritto non 6 solo dalla teste NT, ma anche dal teste De VI, direttore della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Carugate, il quale ha dichiarato che il ricorrente aveva sempre accompagnato in banca la medesima NT, fino a quando non aveva ricevuto una procura ad operare autonomamente, come pure dal teste BR, funzionario di una società di factoring, che sempre con il ricorrente aveva gestito la trattativa intercorsa con la GAIA s.r.l., e dalla teste Rampino. Né il ricorrente si misura con la considerazione logica tratta dalla non funzionalità della delega bancaria ricevuta dal ZU, rispetto alla dedotta mera collaborazione nella gestione del contratto di factoring (e, in tale prospettiva, poco importa la circoscritta durata della stessa, assumendo piuttosto rilievo le modalità di esercizio dei poteri rappresentativi conferiti e la loro strumentalità rispetto all'attuata spoliazione), e con il rilievo per cui, essendo il conto gestito non con modalità di home banking, i prelievi erano stati eseguiti proprio dal ZU, che, come detto, prima aveva accompagnato la NT e poi, una volta munito di delega, si era recato da solo a compiere le operazioni.
4. Il quarto motivo del medesimo ricorso è inammissibile per genericità. Quanto ai profili legati all'accertamento della qualità di amministratore di fatto (e ai conseguenti doveri gravanti su tale figura, anche in relazione agli obblighi contabili), è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte nel numero che precede e infra sub 12. Per il resto, sul piano della materialità della condotta, solo assertivamente il ricorrente afferma l'idoneità della scarna documentazione recuperata dalla NT a ricostruire il patrimonio della società e il movimento degli affari e del tutto genericamente critica l'attendibilità della curatrice, omettendo persino di riportare le dichiarazioni dalle quali si trarrebbe la dimostrazione dei propri assunti, quanto alla negligente attività di ricerca delle scritture contabili.
5. Il quinto motivo del medesimo ricorso è inammissibile. Al riguardo, va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
6. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del UT (per i primi due motivi, v. supra rispettivamente sub 1 e 2) è inammissibile, in quanto se è esatto che in alcuni luoghi la Corte d'appello, anziché limitarsi ad un generico 7 rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, ne riporta per esteso i contenuti, è però anche vero che essa non circoscrive a tale attività l'adempimento del dovere motivazionale, ma affronta criticamente e autonomamente le censure prospettate dai ricorrenti (e dal UT, nel caso di specie). E, infatti, il ricorrente neppure riesce a indicare quali questioni prospettate nell'atto di appello sarebbero state affrontare dalla Corte territoriale mediante il semplicistico richiamo alle considerazioni del Tribunale.
7. Il quarto motivo del medesimo ricorso è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che reitera, in punto di fatto, le difese svolte dinanzi ai giudici di merito senza neppure prendere in considerazione le argomentazioni dedicate dalla Corte territoriale alla pluralità di elementi probatori rivelatori del fatto che il UT, in epoca successiva al settembre 2006, non era "totalmente uscito da GAIA" (si va dalla vicenda distrattiva oggetto della contestazione suppletiva del 19/07/2011, per la quale si rinvia all'esame dei successivi due motivi del ricorso, alla presentazione, da parte del UT, della NT al Credito Cooperativo di Carugate nella prospettiva dell'apertura, nel marzo 2007, di un conto, in vista di un affidamento bancario, per giungere al pagamento del compenso alla PI come prestanome, anche in epoca successiva al settembre 2006) e anzi continuava ad essere partecipe di ampi e concreti poteri gestori e del progetto di spoliazione perseguito attraverso le ritenute distrazioni.
8. Il quinto motivo del medesimo ricorso è infondato. Le regole procedimentali delineate dall'art. 518 cod. proc. pen. presuppongono che si tratti di un fatto nuovo non riconducibile all'interno della categoria dei reati connessi a quello per il quale si procede, a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. o delle circostanze aggravanti., giacché, in tale ipotesi, prevale la disciplina specifica dettata dall'art. 517 cod. proc. pen. Ne discende che il fatto distrattivo contestato all'udienza del 19/07/2011, del tutto razionalmente individuato dalla Corte territoriale come ulteriore momento attuativo di un unitario disegno criminoso e assoggettato alla disciplina dell'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall., nei termini formali di una circostanza aggravante, è stato legittimamente ricondotto nel paradigma dell'art. 517 cod. proc. pen. Ciò posto, deve solo aggiungersi, rispetto ad una doglianza che il ricorrente reitera in questa sede, che la mancata emersione del fatto del quale si discute nel corso delle indagini preliminari è circostanza che non assume alcun rilievo. Anzi, alla stregua della formulazione letterale dell'art. 517 del codice di rito, le regole ivi previste riguardano proprio il caso che il reato connesso o la circostanza aggravante emergano "nel corso dell'istruzione dibattimentale" (ma 8 v., per una lettura sistematica della previsione, che ne estende la portata applicativa: Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903).
9. Il sesto motivo del medesimo ricorso è inammissibile per genericità delle critiche. La sentenza impugnata, nella sostanza, ha individuato la distrazione nel fatto che la cessione dell'immobile dalla GAIA s.r.l. ad altra società riferibile al medesimo ricorrente non è stata accompagnata, sul piano economico, ad alcun versamento del prezzo, giacché, secondo la ricostruzione della teste NT, l'assegno versato in suo favore era da lei immediatamente stato restituito allo stesso UT. Ciò posto, si osserva che la non lineare posizione difensiva comunque non riesce a incrinare la logicità delle conclusioni della sentenza impugnata. In particolare, non si ravvisa alcuna frattura motivazionale nel fatto che sia stata attribuita credibilità alle dichiarazioni della NT, dal momento che l'assegno semplicemente non risulta essere stato addebitato alla società acquirente, con la conseguenza dell'assoluta inutilità degli accertamenti invocati quanto al soggetto che lo avrebbe incassato. Ed, invero, una volta accertato il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente e preso atto che, per ciò solo, egli era gravato dei doveri che incombono su quanti esercitino i poteri gestori in virtù di un'investitura formale (v., ad es., Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844), del tutto razionalmente si è ritenuto che gravasse su di lui l'onere di illustrare la sorte dei beni non rinvenuti nel patrimonio sociale (onere, peraltro, che, nel caso di specie, poteva almeno tradursi, visto il contestuale ruolo di dominus della società acquirente, nella indicazione degli elementi idonei a dimostrare l'avvenuto addebito del corrispettivo asseritamente versato). In altre parole, o il corrispettivo non è stato versato, come parrebbe adombrarsi nell'ulteriore articolazione del presente motivo (per la quale v. infra) o è stato versato e allora la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto 9 egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). Come si diceva, d'altra parte, se, invece, il prezzo non fosse stato versato, la prospettata qualificazione civilistica della condotta delle parti in termini di simulazione del pagamento lascerebbe intatto il dato di fondo che assume rilievo, sul versante penale, ossia l'avvenuta distrazione dell'immobile della società poi fallita senza alcun corrispettivo, nel quadro di un disegno che, considerato il ruolo del UT sia nella società acquirente che in quella venditrice, del tutto razionalmente è stato colto come attuativo di un'unitaria ideazione. 10. Il settimo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni indicate supra sub 5. 11. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del SO (per il primo motivo, v. supra sub 1) è inammissibile per manifesta infondatezza ed assenza di specificità. Sotto il primo profilo, si osserva che, come puntualmente rilevato dalla Corte d'appello, la sentenza irrevocabile di assoluzione del SO dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (Trib. Milano del 02/04/2014) doveva essere valutata ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. E, a tal riguardo, questa Corte ha chiarito, alla luce del tenore letterale della previsione, che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015 - dep. 16/03/2016, Daccò, Rv. 266338). Ne discende che del tutto legittimamente la Corte territoriale ha esaminato le risultanze probatorie del presente procedimento e le ha comparate con le valutazioni espresse dalla sentenza del Tribunale di Milano della quale si discute, giungendo alla conclusione che il più ampio materiale dibattimentale consentiva di attribuire al SO la qualità di amministratore di fatto. Quanto, poi, al fondamento argomentativo di tale conclusione, le doglianze del ricorrente si traducono nell'attribuzione alla sentenza impugnata del vizio di mancata indicazione degli elementi idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità. Si tratta, tuttavia, di critiche prive di concludenza, a fronte dell'ampio percorso motivazionale, che valorizza non solo le dichiarazioni della NT (la cui attendibilità, nel terzo motivo dello stesso ricorso che si esamina, è posta in 10 discussione in termini assolutamente generici, a fronte delle argomentazioni che sorreggono le contrarie conclusioni della Corte territoriale) e del coimputato UT, ma anche il ruolo del SO, la cui società era destinataria ed emittente di fatture, correlate ad operazioni inesistenti, che venivano poi cedute a distinte società di factoring, nonché le dichiarazioni del medesimo SO al teste BR, funzionario della società di factoring alla quale la GAIA s.r.l. aveva ceduto i crediti portati dalle fatture emesse dalla IE SO s.r.l. Ne discende, come si diceva in principio, che tali critiche sono inammissibili, per assenza di specificità, in quanto fondate su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). -Del pari inammissibili sono le peraltro assolutamente generiche - critiche indirizzate dal ricorrente nei confronti della determinazione del trattamento sanzionatorio. Per evitare inutili ripetizioni, è sufficiente, al riguardo, rinviare alle considerazioni svolte supra sub 5. 12. Il terzo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione delle critiche. Preso atto della inammissibilità delle doglianze che investono il ruolo di amministratore di fatto del SO, quale rilevata nel paragrafo che precede, va ribadito, infatti, che l'amministratore di fatto è gravato di tutti i doveri che, alla stregua delle regole civilistiche, fanno capo ai soggetti investiti dell'amministrazione (v., ad es., Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). Ne discende l'assoluta inconferenza delle deduzioni che valorizzano la parziale individuazione delle scritture contabili operata dalla NT, quando si rese conto di aver mal riposto la propria fiducia negli amministratori di fatto, esponendosi personalmente per le obbligazioni societarie, come pure, per le ragioni ricordate nel paragrafo che precede, il contenuto della sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., della quale s'è detto. 13. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 11
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23/05/2016 Il Presidente Il Componente estensore Giuseppe De Marzo Piero Savani DEPOSITATA IN CANCELLERIA adell - 5 SET 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO um 12