Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui.
Commentario • 1
- 1. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 40825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40825 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2491
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - N. 22322/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE SEZ. DISTACCATA SASSUOLO-CONFLITTO;
1) TRIBUNALE REGGIO EMILIA;
avverso l'ordinanza n. 70/2010 TRIB.SEZ.DIST. di SASSUOLO, del 12/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha richiesto di dichiarare la competenza del tribunale di Reggio Emilia. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 maggio 2010, il Tribunale di Reggio Emilia, investito del procedimento a carico di \Daniele @DI PERNA\, imputato:
a) del delitto p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso in *Baiso*, nel *dicembre 2002*;
b) del delitto p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso in RA, il 7-8 gennaio 2003;
c) del delitto p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso in *Castellarono* il *27.12.2002*;
d) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p., art. 648 c.p., commesso in *Baiso*, nel *dicembre 2002* e in RA in data antecedente e prossima al 7-8 gennaio 2003;
e) del delitto p. e p. art. 648 c.p., commesso in *Castellarono* in data antecedente e prossima al *27.12.2002*;
dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ritenuto il giudice competente per territorio.
Con riferimento alla questione di competenza sollevata dalla difesa dell'imputato, il tribunale di Reggio Emilia, nel premettere che era totalmente ignoto il luogo in cui era stato commesso il reato più grave, di ricettazione, riteneva infatti che la stessa andava risolta facendo ricorso alla regola suppletiva di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, con riferimento cioè al luogo di residenza dell'imputato.
2. Il tribunale di Modena in composizione monocratica, investito della cognizione del procedimento, elevava con ordinanza del 12 maggio 2010 conflitto di competenza con il tribunale di Reggio Emilia, sul rilievo che non essendo possibile conoscere il luogo in cui l'imputato aveva commesso il reato di ricettazione, che era il più grave dei reati contestati, la competenza per territorio andava determinata con riferimento al luogo di consumazione del reato che in via decrescente si presenta come il più grave tra quelli residui e cioè il reato di truffa, commesso nella circoscrizione di Reggio Emilia.
3. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità in rito del conflitto, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento appare insuperabile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Allo stato, competente a conoscere il procedimento è il tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica.
Ed invero, nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, ove non sia possibile, come in questo caso, individuare il luogo di consumazione del reato più grave (nella specie: la ricettazione), non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p. - che sia per la collocazione che per il contenuto letterale si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve aver riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui (in tal senso Cass., Sez. 1^, 24 settembre 1993, ric Cortellucci, Rv. 195429, 89; principio questo, del resto, da ultimo confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 40537 del 16 luglio 2009, Rv. 244330). Nel caso in esame, gli episodi di truffa contestati al \Di NA, che sono legati al reato di ricettazione degli assegni dal vincolo della continuazione e che in via gradata costituiscono il reato meno grave, risultano commessi con certezza in comuni, quelli di AS e RA, ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Reggio nell'Emilia.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010