Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere configurata anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale. (Fattispecie in cui la sussistenza dell'aggravante è stata desunta dalle conversazioni telefoniche intercettate, che provavano ripetute massicce importazioni di marijuana di cui era riferita l'ottima qualità, confermate dalle cospicue disponibilità finanziarie dei co-indagati, immediatamente ricollegabili ai traffici, e dall'elevato principio attivo riscontrato nella droga sequestrata ad alcuni acquirenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2016, n. 35042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35042 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
35 042/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.516 Renato Grillo C.C. 1/3/2016 Oronzo De Masi - Relatore - R.G. n. 52345/2015 Mauro Mocci Gastone Andreazza Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TJ KO, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza in data 1/12/2015 del Tribunale di Milano―Sezione del Riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Il Tribunale del Riesame di Brescia, con ordinanza in data 1/12/2015, rigettava la richiesta di riesame presentata, nell'interesse di TJ KO, avverso l'ordinanza di custodia. cautelare emessa in data 10/11/2015 dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, per i reati di cui ai capi d'imputazione A), I) ed O), artt. 110, 81 cpv, c.p., 73, cc. 1 e 4, 80, D.P.R. n. 309/1990, e confermava la misura personale. Il TJ, tramite difensore fiduciario, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con due motivi. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 80 c. 2, D.P.R. n. 309/1990, deduce violazione di legge, per aver il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio nell'ordinanza genetica, e poi il Tribunale di Brescia in sede di riesame, nell'ordinanza qui impugnata, ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti che, secondo la tesi dell'accusa, sono state acquistate, detenute e vendute dall'indagato. Evidenzia la difesa del ricorrente, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, che la misura cautelare si fonda essenzialmente sui risultati delle intercettazioni e che la verifica dell'aggravante di cui secondo comma dell'art. 80 D.P.R. n. 309/1990 non può prescindere da una valutazione ponderata della qualità e della quantità della sostanza stupefacente, con riferimento al principio attivo in essa contenuto, sicché in mancanza di qualunque dato certo, di natura oggettiva, la aggravante va esclusa. Richiama altresì la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante in questione non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, e che, trattandosi nel caso di specie di droghe "leggere" (marijuana), vale la regola, espressa nella sentenza n. 9029/2011 di questa Corte, per cui non possono definirsi ingenti quantitativi di droghe "leggere" (in particolare, hashish e marijuana) che, in considerazione di una percentuale media di principio attivo, non superino i cinquanta chilogrammi. In conclusione, secondo la difesa dell'indagato, escluso il modesto quantitativo di stupefacente sequestrato (gr. 638,641, con principio attivo pari al 14,73%, equivalente a mg. 94102 di THC puri), peraltro non direttamente riferibile al TJ, difetta quel dato ponderale oggettivo idoneo stabilire se gli episodi di acquisto e cessione contestati nei capi d'imputazione provvisori abbiano effettivamente ad oggetto ingenti quantitativi di droga. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. e), c.p.p., deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sempre in relazione all'art. 80 c. 2, D.P.R. n. 309/1990, circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati all'indagato, per avere il Tribunale del Riesame, confermando l'impugnata ordinanza cautelare, dato rilievo agli interrogatori resi dai coindagati (RO, CA, LA, RI e LI), ritenendoli idonei a corroborare e meglio specificare quanto desunto dall'attività di intercettazione espletata. Nel motivo di ricorso la difesa del TJ, procedendo ad una disamina critica delle 2 dichiarazioni in oggetto, evidenzia, in merito ai quantitativi di sostanza stupefacente smerciata, che secondo il coindagato RO si trattava di millanterie e conclude per l'inidoneità degli interrogatori a valere come riscontro dei contenuti delle comunicazioni intercettate, le quali vedono come soggetto principale il RO e non l'odierno ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la omogeneità della censure, sono infondati. Le deduzioni delle difesa del TJ si incentrano essenzialmente sulla ricorrenza della contestata circostanza aggravate della detenzione di ingente quantità, quanto ai reati di cui ai capi A), I) ed O) d'imputazione provvisoria, in quanto basata sul contenuto delle intercettazioni telefoniche intercettate, in difetto di dati certi sulla quantità e qualità della sostanza stupefacente e segnatamente del principio attivo in essa contenuto. Secondo quanto si legge nel ricorso, dalle intercettazioni interessanti il coindagato RO non sarebbe possibile ricavare alcuna informazione attendibile e precisa sugli indici quantitativi e qualitativi della droga trattata ed il Tribunale del Riesame, nell'impugnata ordinanza, si sarebbe limitato genericamente ad affermare che le risultanze investigative dimostrano "l'illecita importazione posta in essere dal RO e dal ricorrente (nonché da alcuni degli altri coindagati coinvolti in tali illeciti affari) dalla Spagna in Italia nei tre viaggi del 28 novembre 2014, 16 dicembre 2014 e 12 febbraio 2015 di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per decine di kg per ogni viaggio". Va innanzitutto ricordato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza" (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784). Nel caso in esame, Il Tribunale di Brescia ha operato una completa ricostruzione del fatto, fondata su un'adeguata acquisizione ed interpretazione degli elementi probatori disponibili e su di un'esaustiva analisi complessiva di essi, sulla base di canoni logici e coerenti, valorizzando anche il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, ritenute particolarmente significative, e le stesse dichiarazioni rese 1'8/7/2015, in sede di interrogatorio innanzi al P.M., dall'indagato che "ha in sostanza ammesso gli addebiti pur cercando di sminuire il proprio ruolo". Le considerazioni sopra esposte valgono anche con riferimento alla censura attinente al profilo di illogicità della motivazione formulato in relazione alla contestata attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai coindagati, nonché all'asserita mancanza di riscontri delle medesime. E' appena il caso di evidenziare che il Tribunale del Riesame ha ritenuto emblematico l'episodio, riferito dal RO, del controllo eseguito al passaggio della frontiera, da parte dai 3 gendarmi francesi, dei componenti del gruppo dei trafficanti, di cui faceva parte anche l'odierno ricorrente, che nell'occasione erano risultati in possesso di una rilevante somma in contante (euro 8.900) e che indossavano costosi abiti ed accessori di alta moda ("vestiti di Gucci con il Rolex"), a dimostrazione delle ampie disponibilità finanziarie dei coindagati certo frutto di semplici millanterie e della complessiva verosimiglianza delle non - conversazioni telefoniche intercettate. In esse infatti si fa insistentemente riferimento al movimento di "decine di chili di marijuana", a quantitativi per ciascun viaggio "di circa 10/15 kg (solo i due viaggi in Spagna del 16 dicembre 2014 e 12 febbraio 2015 avevano riguardato 13 kg di marijuana)", al fatto che in un precedente viaggio il "camion trasportava qualcosa come 100 kg di sostanza stupefacente" e che il RO dopo aver "visitato siti in cui era prodotta una quantità di marijuana pari a 20 kg" intendeva "organizzare una fornitura una fornitura pari ad almeno il doppio di quella precedente e cioè 20 kg" e che anche, quanto al viaggio del 28 novembre 12014, le modalità della trattativa con il fornitore spagnolo prevedeva il pagamento con il denaro portato dall'Italia. Un preciso riscontro all' affermazione, che ricorre nelle conversazioni intercettate, circa l'ottima qualità della droga trattata e l'elevato principio attivo in essa contenuto, è stato individuato dal Tribunale del Riesame nelle risultanze delle analisi tossicologiche cui è stata sottoposta la marijuana sequestrata ad alcuni “clienti grossisti" che confermano la presenza dell' elevato principio attivo di cui s'è detto nelle ricordate intercettazioni ("il consulente del P.M. ha definito per tale ragione la sostanza particolarmente pericolosa"); di tali risultanze è dato ampio ed analitico conto nella ordinanza impugnata (pag. 8). Orbene, la difesa del ricorrente TJ, la cui stretta collaborazione nei traffici di sostanza stupefacente importata dalla Spagna con il RO è sostanzialmente ammessa dallo stesso indagato, deduce che tale riscontro non sarebbe sufficiente a configurare l'aggravante dell'ingente quantità, con riferimento a tutte le forniture di cui alle imputazioni provvisorie, per mancanza di materiali assoggettati a sequestro e di analisi della sostanza, al fine di individuare la percentuale di principio attivo, e pone in tal modo la questione se le valutazioni riguardo all'aggravante possano desumersi anche da altri elementi, quali le dichiarazioni di testimoni e chiamanti in correità ovvero dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate. -Il criterio richiamato dalla difesa che trova un' autorevole conferma nella sentenza delle S.U. n. 36258 del 2012 - collegato all'entità del principio attivo rapportato al dato ponderale, non conduce necessariamente ad escludere che l'elemento dell'ingente quantità sia configurabile anche in difetto di sequestro della sostanza, quando si riscontrino elementi certi (si pensi, per fare solo un esempio, alle indicazioni relative ai proventi realizzati o all'entità delle sostanze da taglio utilizzate) che consentano di pervenire per via indiretta al dato quantitativo. 4 Ragionare in termini differenti significherebbe negare aprioristicamente l'applicazione dell'aggravante in parola nei casi di c.d. "droga parlata", ancorché da emergenze istruttorie inequivoche sia possibile pervenire in via deduttiva alla determinazione del dato quantitativo. Il Tribunale del Riesame perviene dunque all'applicabilità dell'aggravante attraverso il riferimento ad alcuni dati d'indagine, ritenuti significativi, quali le modalità delle ripetute massicce importazioni della marijuana dalla Spagna, la riferita ottima qualità dello stupefacente, l'assenza di elementi atti a far ritenere la stessa di scadente qualità o di grado di purezza diverso da quello repertato ed analizzato, le cospicue disponibilità finanziarie dei coindagati, immediatamente ricollegabili agli esaminati traffici illeciti, sicché non v'è stata alcuna errata applicazione dell'art. 80, D.P.R. n. 309/1990. Ma le doglianze del ricorrente sollecitano, in realtà, una rivalutazione del complesso delle emergenze probatorie che in questa sede non è consentita atteso che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (ex multis, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Rv. 243247 e n. 23528 del 6/6/2006, Rv. 234155). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3^, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). E' stato opportunamente ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto 0 contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Rv. 255542). In conclusione, l'ordinanza del Tribunale del Riesame non merita le censure mosse dalla difesa del TJ, in quanto opera una disamina congrua e segue un percorso motivazionale logico nella valutazione complessiva e non atomistica degli elementi indiziari emersi in relazione ai reati in contestazione, conforme al dictum di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di stupefacenti, "la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità può ritenersi sussistente anche in difetto di sequestro della 5 · sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato quantitativo". Segue ex art. 616 c.p.p.. la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'1 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Oronzo De Masi детой DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 AGO 2010 Alip 6