Sentenza 15 giugno 2000
Massime • 3
La natura premiale della diminuente conseguente alla scelta del rito abbreviato esclude che il giudice di appello possa farne applicazione di ufficio, come prevede il quinto comma dell'art. 597 cod.proc.pen. per le circostanze attenuanti in senso proprio.
La chiamata in correità, proveniente da coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in procedimento connesso ha valore di prova e non di mero indizio; essa è pertanto idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che non devono necessariamente consistere in una prova distinta ed autonoma di colpevolezza (la quale renderebbe superflua la stessa chiamata in correità), ma che possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dall'imputato.
I riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti; il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2000, n. 9001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9001 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2000 |
Testo completo
9001 AL MASSIMARIO
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 15.6.00
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
N. 1056 Composta dagli 111.mi Sigg.:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Presidente Dott. Bruno Foscarini UFFICIO COPIE
Richiesta copie studio Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. Franco arrone dal sig. Huv. MODICA
->> N. 46909/99
->> per diritti L. 6.20. 2. LO Casini
20.9.02 3. >>> SE CA IL CANCELLIERE
->>+. >> ON TO rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 3
1) NI TO,n.ra 14.9.52; ) NI RA,n. "31.3.24 sul ricorso proposto da 3) NI IE,n."9.5.28;4) DO AT,n.don:
16.8.56;5) CO LO,n." 18.5.57 ;6) AT SE,n.""24.12.42;
7) AT FF,n."18.7.50.8) TO ntonino,n."2.10.29;
9) mNI SE,n."25.4.54; 10) LL NZ, n. "18.I.60;
1) MP AR,n."25.3.39;12)LI SE,n."30.7.63;
13)PP RA,n."2.9.42; 14)NE OB,n.Roma 31,466
15) OL Raldassare, n.Pa 10.6.41; 16) NC FF,n."4.1.32;
17) CC AM,n."8.9.46;18) DD SA,n."10.6.39;
19) CA ario,n." 18.1.38
avverso 1 sentenza 17.X.98 corte appello Paleri CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia_studio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere TOdal Sig. IL SOLE 24 ORE
12 per ditt .
CANCELLERIA
CD663414
LI 3000 CANCELLERIA
Údito il Pubblico Ministero in persona del dr.V.Meloni
CD663415
che ha concluso perl'inamm.tà ricorsi MA RA @
LI 3000 SE;
ann.to s.r. CC e mCA;
rigetto degli CANCELLERIA altri ricorsi
•
CD663401
LI 3000 Udito, per la parte civile, l'Avv. CANCELLERIA
CD663402
Uditi difensor i avv. Oddo G., Favino L., Scozzola
Rubino Fileccia C., Veneto A., Norrino A.
Motivi della decisione
$1 tribunale di Palermo condannava, con sentenza 25 meggio 1996,1.NI IE e DO SE per il delitto ex art.416bis cp(aggravato si sensi dei commi 4° e 6°); MA TO, NC Raf-
faele, CO LO, AT SE e AT FF
per estorsionecontinuata e a gravita:LNI Pr ede n. 8) dell'identificazione cui si è pervenuti.
Il ricorrente lamenta poi il vizio motivazionale in ordine all'a gravante ex art. 74,1°a.n.2 l.n.685/75
ed alla pena inflitte, oltre al diniego della diminuente per il rito abbreviato, essendo stata la relativa, questione dedotta coi motivi di appello.
6 e7) Violazione di legge e vizio di motivazione sono stati denunciati pure nell'interesse di AL TO
SE e AT FF.Ci si duole che sia stata accreditata l'ipotesi investigativa, originata d l libro mestro, ove figurano le AN e i suoi fratelli","soetto", IC, senza approfondire cri=
ticamente le contrastanti dichiarazioni dei collabo=
ranti: RO e TO hanno attribuito gli appel-
lativi a persona divers: da quella cui li hanno ri-
feriti annoia, utolo e vit bile.
Quanto all'attivit: estorsiva,le conoscenze del rino
NO sono "de realto", oltre che risalenti nel tempo ed incerte.Generica sarebbe la contestazione sub I,priva dell'individuazione delle vittime.
Il iudice di merito si sarebbe attenuto, nel vaglio delle dichiarazioni dei collabortori, a criteri apo-
dittici e congetturali. In particolare, per quanto at'
tiene al Juffaro, sarebbe stata omesse la verifica di attendibilità, che deve prededere l'individuazione dei riscontri.
8e9) DD SA e locuari DE denunciame 7.. MA LV OR e TO TO per associazione (3
per delinquere auravata ed estorsione aggravatae CORTE SUPREMA DI CASSAZIC
UFFICIO COPIE continuata;
; NI AT,' innirello NZ, Compa-Richiesta copia stuc dal Sig.MANAG gnone AR, IU SE, PP RA, NE per diritti L. Rox
OB e OL AR per i delitti di cui agli ||20 SEL 2000 IL CANCELLIE
art.71, T°C. e 75 l.n.685/75(con l'agravante di cui al
I°comma per il primo;
DO PO, EL AM e
CA RI per il reato ipotizzato dall'art. 371bis cp. LI 2000
CANCE
-Sul gravame degli imputati, la corte d'appello, in data i
17 ottobre 1998, assolveva il TO da un episodio estorsivo, LL, nea e MP dal reato ex AW313263 art.75 1.n.685/75, escludendo altresì', per gli stessi, AW913264
i
AW913265
.
le ag ravanti relative al delitto ex art.71 1.n.685/75;
AW313270 escludeva nei confronti di LI, PP e OL
l'aggravante ipotizzata dal secondo comma dell'art.74
1.cit.;riduceva la pena inflitta a tali i utati, nonchè LI 100
CANCELLERIA a NI IE.
La corte basava la ronuncia sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vitabile, norato, AN, AS204881
FaRO, utolo, Drago,larino annoia e archese, nonchè
AS204882 su un duplice coacervo documentale, costituito da quelli AS204883 che sono stati definiti"il primo e il secondo libro AW381679 mastro".L'uno, sequestrato il 3.1.90 in un appartamento 1
CORTE SUPREMA DI CASSAZIC UFFICIO COPIE
alla via D'Amelio in Palermo, ritenuto di pertinenza di Richiesta copia stuc dal Sig. TRIPOD NI ntonino, si com one di una notevole mole di per diritti 6.20 4) appunti,nominativi, cifre e del libro mastro propriamente
_detto,utilizzato per registrare la contabilità della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE attività estorsiva, con i nomi degli estorsori e delle M
Richiesta copia studio vittime, e le somme da queste corrisposte mensilmente. dal Sig. DE NAPOL per digiti L. 12000 Vi sono poi gli appunti di spartizione, che riflettono 2/6 GEN. 2001
IL CANCELLIERE la suddivisione dei profitti derivanti dal sistematico tagliegiamento dei titolari di esercizi commerciali palermitani. L'altro libro mastro è costituito da appunti rinvenuti il 13 dicembre 1991 sulla persona di NI AT, contenenti elenchi di nomi,somme di denaro e quantitativi di droga esitati. LI 3000 CANCELLERIA
-Hanno proposto ricorso gli imputati.
1) Per NI AT si deduce l'irritualità della acquisizione del libro mastro , poichè all'atto della CG053356 perquisizione in via D'Amelio il destinatario non risultava iscritto nel registro delle notizie di rento CG053361
per alcuna delle ipotesi delittuose contestate nel
CG053371 presente procedimento.
CG053366 Nella specie si è tentate una regolarizzazi mme postuma del mezzo di ricerca della prova, sostenendo che vi erano sospetti che nell'immobile trascorresse 1 la= CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE.
titanza il NI AT. Richiesta copia studio dal Sig. GI Si lamenta il diniego della rinnovazione dell'istru= per diritti 11000 zione dibatti entale, con l'escussione di numerosi 11/17/201
L CANCELLIERE comercianti, titolari di esercizi ubicati nella zona LI 200
di influenza della famiglia mafiosa di AN , facente (5
parte di "Cosa nostra". BD71284
Si denuncia che la condanna per la violazione della. legge LI 200
sugli stupefacenti è basata sulle testimonianze di
IS e UR, i quali hanno riferito delle indagini rafiche circa i documenti reperiti in via D'amelio e le BD71284 scritture di comparazione rese dall'imputato. LI 200
CANCELLE
L'esare testi coniale di ufficiali di p.g. che non sono stati nominati consulenti del p.m. e che tuttavia hanno fornito risposte i plicanti valutazioni e ciudizi perso BD71284! nali, comporta non solo 1. violazione del diritto di difesa,
poichè l'in.putato non ha potuto designare propri consule .ti tecnici a confutazione della tesi della pubblica accusa,
na anche quelle del dettato degli art.194 e 9 cpp, che LI 2000
CANCELLERIA fanno divieto ai testimoni di esprimere sp rezzamenti personali e valutazioni di carattere tecnico.
Si rileva, encore, che il provvedimento 24.2.96 col quale BD712839
il presidente della corte, in applicazione dell'art.2
1.7.1.98,n.11, dispose la partecipazione al processo col
BD712840 sistema della videoconferenza, non è mai stato notificato all'interess to, in violazione dell'art.1 6 bis, °c.disp.att.cpp,
che prevede che l'adem imento sia effet. ato almeno dieci
LI 2000 Giorni prima dell'udienza.
CANCELLE
La corte palermitana avrebbe recepito acriticamente le prop lazioni dei coll-boranti, concludendo che il AT
A1107071 6) menzionato nel libro mastro e in altri documenti reper= tati sia da identificare nell'imputato.
Analogamente è a dire per l'individuazione nel MA
AT del "Salvo" designato come beneficiario del'
le spartizioni dei proventi dell'attività estorsiva.
Si sostiene the sono state travisate le dichiarazioni dei commercianti Alabiso e Pucci, che alcun collegamento
è stato provato tra l'imputato e l'abitazione della vie D'Amelio e che sono state minimizzate le contrad'
dizioni in cui è incorso il FaRO.
¿uesti, d'altro canto, esclude che il mNI AT
sia "uomo d'onore", mentre i Cetti ei col aboranti
TA e TO al riguardo sono viziati dalla
"circolarità " delle propalazioni dei pentiti.
Sidenuncia, infi e, il vizio di motivazione circa la statuizione senzionatoria ed il mancato riconosci-
mento dell diminuente processu le per il richiesto riti abbreviato.
2-3)Per NI RA e MA SE si deduce la contraddittorietà e l'illogicità dell motivazione:
pur essendo entrambi detenuti all'epoca delle conte=
state estorsioni, la corte di merito ha condannato solo il primo, che si trovava, al pari dell'altro,
nella materiale impossibility. di operare.
Anche ammesso, poi, che AD RA fosse il solo essere considerato responsabile di tutti i delitti (7
commessi dagli associati.
Lo stato di detenzione contrasta con le agravanti di cui ai commi quarto e sesto della norma incriminatrice del resto associativo.
Si lamenta, infine, il diniego della continuazione
(con la condanna subita nel processo definito "Big John
dall'uno, con quella subita nel "maxi-uno" dall'altro).
:
4)Per NE OB si deduce la violazione dell'art. 192cpp ed il vizio di motivazione:le chiamate in correità non sono assistite d i dovuti riscontri individualizzanti e sono viziate dall'ambiguità del dato di base del sillo= 1
gismo indiziario.Non è chiarito perchè l'imput: to sia identificabile come "il figlio di TI.
5) Nell'interesse di PP RA si formulano le censure di cui all' rt.606,lett.b) ed e)cpp:i iudici di merito hanno ritenuto che all'imputato si riferissero dua annota=
.zioni contenute nel libro mostro (PP e CI Pap), 10=
compagnate de cifre e che le stesse riguard:ssero il traffico di stupefacenti a conforto, non può valere il richiamo a lontoni precedenti, nè l'evocazione di una vaga"figura cri='
minale", nella quale sfums l'accertamento del fitto a beneficio della colpe d'auOR, bandita dall'ordinamento pensle. I collaboratori riferiscono altre e diverse vicende criptic e l'indicazione del libro mastro non esclude l'equivocità (9 lazione:
.-dell' rt.198,2°c.cpp, che pon limiti al potere di colui che effettua l'interro atorio, quando l'interrogato rende dichiara=
zioni che possono ritorcersi contro di lui;
-dell'art.63cpp-con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni incriminate di falso-non essendo stati pre=
viamente avvertiti gli imputati ai sensi del primo comma della norma stessa;
-dell'art.253cpp, poichè errone mente i processi verbali recenti le false dichiarazioni sono state ritenute corpo.
di resto;
-dell' rt.384cp,palese essendo la configurabilità della relativ esimente, poichè elevatissimo era il pericolo di nocumento all'onore ed alla libertà dei commercianti vittime di estorsione, a causa dell'efferatezza della venuetta mafiosa.
Per il CC si sottolinea pure che egli iniziò l'rtti=
vità commerciale in data successiva a quella di consuma=
zione del reato che sarebbe stato commesso in suo danno.
10) MCA NE denuncia vizio di motivazione, essendo stato identificato come parte lesa di attività estorsiva, a causa della criptica sigla MP rinvenuta nel libro mastro uni-
tamente alla cifra 1000 nel corso di sei mesi.
Non rileva che essa corrisponde alla ditta di cui è
titolare, poichè il dato non è univoco;
tanto più ove si pensi che il dichiarante AN, che si è confessato auOR dei fatti e percetOR delle somme, si è limitato 10) genericamente ad indicare il sito del negozio del o=
dica come ricadente nella zona di pertinenza della fomi=
glia di AN, anzichè precisare, come dovuto, tempi e modi ed ogni altra circostanza utile.
11) OL AR denuncia a sua volta violazione di legge, contestando l'indirizzo interpretativo che ravvisa nell'acquisto reiterato di singole dosi di stupefacente la condotta costitutiv: del reato associativo di cui all'art.75 1.n.685/75.
Nello specie le cessioni sono distenziate nel tempo,
alcun vincolo è prove to tra cedenti e cquirenti.
Difetta pure la prova che le forniture aboiano ali=
mentato lo stesso mercato e che gli acquirenti fos'
sero consapevoli di contribuire al conseguimento del fine perseguito dal sodalizio criminoso.
Si lamente altresì vizio di motivazione quanto alla identificazione del "Beldo"o"Balduccio" che figura nel libro mastro con la persona dell'imputato, non essendo a tal fine decisive le dichiarazioni dei collaboranti FaRO, TA e TO e dei testi
LL e SF.
Si censura, da ultimo, il mancato riconoscimento della di inuente ex art. 442cpp
12) MP AR lamenta anch'egli vizio di moti=
vazione in relazione all'avvenuta identific zione de parte del giudici di merito del "Pio- io" indi=
crto nel primo libro mostro con la sua persona. non è avvalorata de riscontri oggettivi, onde le ester= (11 nazioni dei collaboranti non hanno rilievo. I'
13) Per NI TO si deduce che il costrutto ac'
cusatorio è frutto di congetture non verificate e di ac'
cuse non riscontrate provenienti dai pentiti. La corte di merito, ad esempio, ha valorizzato oltre misura la circo=
stanza che il nominativo del commerciante ortillaro fu can' 1.
cellato dall'elenco delle pe rsone che pagavano il pizzo al CO,perchè divenute tributarie del FaRO,dimenti-
cando però che costui conobbe il eIA nel1988, ossia due anni dopo l'estorsione fatta al Tortillaro.
Non può attribuirsi piens EN alle chiamate di cor=
reo incrociata, senza cadere nella violazione dell'art. 192cpp.
I nuclei fondamentali delle dichiarazioni dei collabor tori di giustizia,per quanto concerne l'imputato, non sono convergenti;
arbitraria è l'interpretazione dei dati rica=
vabili del libro mastro;
è stato travisato il significato del silenzio di molti comercianti palemmitani esuminati.
Si sostiene la nullità del sequestro operato alla via
D'Amelio,poichè le documentazione costituisce "cosa per=
tinente al reato".
Si censura 1 mancata ammissione dei testi indicati dalla difesa, al fine di dimostrare la fallacia delle identi=
ficezioni cui erano pervenuti gli organi di indrgine e la falsità dell'assunto dei pentiti, secondo i quali tutti i com ercianti di AL p avano il "pizzo".
14) Anche IA IE denuncia l valutazione fatta 12) delle dichiarazioni dei pentiti, soffermandosi sulla tardività di quelle del IN IA e sulla vaghez=
za di quelle del UT e del GO.
E' stata ritenute la p. rtecipazione al sodalizio,mal''
grado l'assenza di prove circa lo specifico contribu=
to recato. Anche l'identificazione con lo"zio IE"
del libro mastro sarebbe dovuta unicamente al legame di parentela con gli altri imputati NI.
Ma le annotazioni riguardano estorsioni e traffico di stupefacenti, reati dai quali l'imputato è stato assolto o per i quali non è stata neppure elevata imputazione.
La motiv zione sarebbe inficiata in ordine alle circo=
stanze,non essendo stati considerati gli elementi valutabili in positivo e non essendosi dato conto nè dell'uso di armi, nè delle at ività lecite nelle quali sarebbero stati i proventi delle attività
illecite.
15) Denuncia pure vizio di motivazione TO anto=
nino, perchè le corte territoriale avrebbe recepito accusatorie, senza esperire la neces'le propuŕzioni
e di conver_enza, afri=sari verifica di fondatezza dandosi a soggettive e congetturali interpretazioni delle annotazioni contenute nel libro mastro.
I
L'identificazione dell'imputato col " ino Pip"indi=
cato in esse è frutto di ill zioni, poichè i collabo ratori si esprimono el riuerdo in termini di mera (13.prob bilità. Di fatti estorsivi riferiscono solo il·
AN(a proposito di un episodio dal quale è stato assolto), l'. vitabile, che afferm. verlo conosciuto al banco ortofrutticolo di tale Civiletti nel 1988/89 .e
1'TO, secondo cui il predetto Civiletti morì nel 1986.
16)Creco.LO, identificato col "Carro" o "Corruzzo" del libro mastro, si duole di tale erroneo accostamento.
La conclusione dei giudici di merito è basata su in'
terpretazioni dei menzionati "idioma"(nomignoli, sopr =
nomi, di inutivi) suggerite dai collaboratori, me sfornite di ogni conforto og ettivo. Chè anzi non sono state adeguatamente valutate le contraddizioni del FaRO
e l'affermazione del rino IA, quando esclude che il CO si sia mai occupato di estorsioni
17) IU CI lamenta, analogamente agli altri ricorrenti, il vizio di motivazione in ordine all'apprez=
zamento delle dichiarazioni dei collaboratori.Agli
censura anche l'identificazione col "Peppuccio Polonari"
indicato nel libro mestro e rileva he l'appunto con 1
scritta"solo mia"(riferita ad un certo quantitativo di droga)
po s indiziare un sistematico traffico tra i ! eIA ed alcu i esponenti della cosci di RS dei Wille(fra 1
i quali figura il IU).Le operazioni documentute
sono solo due e non è lecito, dunque, presumerne altre.
18) NC FF nega di ide tificarsi col "Faluz" o
"Faluzzo" designato nel libro mastro, sostenendo che una sifiatta interpretazione degli "idiomi"non è suffreneta 19) 19) Non diversamente, LL NZ si duole,
sotto il profilo del vizio di motivazione, di essere stato identificato col "Penzo" che compare nel primo libro mastro. La corte di Palermo avrebbe omesso di con' siderare che il utolo apprese dai quotidiani il contenuto di detto libro;
che il annoia riferisce quanto riportatogli dal fratello ostino;
che esso ricorrente ha effrontato il processo a piode libero,
poichè il sip ha negato la misura custodiale richie=
sta, c ione degli assai scerni indizi a suo carico.
Notivi nuovi sono pervenuti da parte di OL,
PP e "reco. quest'ultimo insiste ciice il vizio di motivazione relativo alla sanzione ed al diniego delle generiche. Il secondo deduce travisamento di fetto e lamenta il diniego di applicazione dell, di="
minuente processuale invocata, sostenendo che la que=
stione fa parte del devoluto, siccome afferente 1ª pena,
la cui determinazione ha ritualmente censurato. si
.Analog tesi formula per il OL, so iungendo che nella specie va in ogni caso applicato lo"ius superve=
niens", che conferisce un diritto soccettivo ll'impu=
tato, ove la richiesta del rito abbre iato non sia sottoposte a condizioni ,non occorrendo nè il consenso del p. .,nè la valutazione discrezi ale del Sudice.
Si sostiene jure che la questione doveva essere f=
frontata dai giudici di merito, ichè i motivi nuovi (art. 535, °c.cpp) sono sottratti el licitė che (15 secondo la quale il OL è stato condannato come partecipe dell'associazione volta allo spaccio insieme con NI AT, PP e LI, pur non essendo affili to "Cos nostra" e pur non essendo provato il collegamento con gli altri cquirenti di sostanze stupefacenti. Sono pervenute memorie da parte di
MAD IE e CC umedeo,che deduce la prescri-
zione del resto ascrittogli, commesso il 13.11.92 .
Holti ricorrenti hanno chiesto hanno chiesto 1 defi+
nizione del procedimento col rito abbreviato, mediante l'applicazione della normativa di cui gli rt.27ss
1.16.12.99, n.479 e 4ter 1.5.6.2000,n.144.
-La sentenza impugn ta va annullata senza rinvio nei confronti di CA e CC, poichè il reato loro ascritto(art. 371biscp) è estinto per prescrizione,
tenuto conto della data di commissione del fatto
( ) i novembre '92 per l'uno; 13 novembre '92 per l'altro).
-Tutti i ricorrenti lamentano che il giudice di merito abbia coonestato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo tanto di rilevare incertezze e dissonanze riscontrabili all'interno di ci scuna e nel raffronto reciproco di esse, quanto di corroborarne mediante rigorosi riscontri l'attendibilità..
La censura è priva di fondamento, posto che la corte palermitana ha fatto buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa corte in tema di chiamata · 16) Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in un procedimento connesso vanno valutate alla stregua dell'art.192,3°c.cpp, e cioè insieme agli altri ele-
menti di prova che ne confermano l'attendibilità.
Esse hanno valore di prova e non di mero indizio, come si desume sia dai lavori preparatori del codice di rito, sia dalla locuzione"altri elementi di prova",
co tenuta nella norma suddetta.
La chiemata di correo, pertanto, è idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giu=
dice,se suffragata da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e-natura (Sez.un., 1.2.92,n.1048, Joale).
Il riscontro non consiste necessariamente in una prova distint di colpevolezza, che renderebbe superflua la verifica dell'accusa, potendo essere individuato in elementi fattuali e logici che ne di ostrino.
per taluni effetti la veridicità e, inte rendosi con esse, ne garantiscono l'attendibilità anche "ab extrin'
seco" (Cass.sez.I, 23.7.99, n.9531,i erlino);
I riscontri esterni possono essere di qualsiasi na= tura, rappresentativa o logica, purchè dotati di con-
sistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dall'imputato(sez.un., 21.4.95, Costantino%;B
Sez.un.., 21.2.92, marino).
mahn J. atomanti riguardanti fatti diversi da quelli che sono oggetto (17
délla chiamata in correità, ove fra li stessi possa stabilirsi un collegamento(sez.V, 14.7.95,n. 1798,1.anca).
La conferma riguarda la complessiva dichiarazione del coimputato in ordine ad un determinato episodio cri-
minóso e non ciascuno dei punti riferiti;
tali altri elementi di prova, di qualsiasi tipo e natura, non pre= ventivamente determinabili, devono essere tanto più
consistenti quanto meno radicale sia l'accertamento e sull'attendibilità sulla credibilità Vintrinseca e viceversa(sez.V,
22.1.97, Bompressi). de relato"
Ha valore anche la chiamata di correo che necessita peraltro di una più rigorosa valutazione, sia con riferi-
mento al suo auOR immediato, sia In relazione alla '
fonte originaria dell'accusa, che resta spesso estranea n.2381 al processo (sez. V, 11.3.93, NI)
•
Prezioso è il contributo conoscitivo di provenienza endocriminale quando si verte in tema di reati asso=
ciativi, ove si consideri la ben difficile permeabilità
di compagini ove regna indiscussa l'omertà:
Nella specie sono stati correttamente valorizzati i doviziosi apporti di numerosi collaboranti fuorusciti dal sodalizio criminoso. Orbene, è pacifico che tali dichiarazioni, concernenti vita ed attività della compagine criminosa, sulla base di fatti appresi direttamente 18) nella qualità di adepti ,non costituiscono ester=
nazioni "de relato", essendo espressione di un flus'
so circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo di tipo associativo, sui fatti di interesse comune
(sez. I, 11.12.93,n. 11344, Algrenati ).
Idoneo riscontro esterno costituisce anche l'ulteriore chiamata di correo, poichè ciascuna di esse è dotata di propria efficacia probatoria e capacità siner_ica
nell'incrocio con le altre.
Sicchè l'affermazione di responsabilità può essere fondata sulla valutazione unit iri di una plur lità
di chiamate convergenti(sez. VI, 16.3.95,n.2775, rippi).
Il requisito della convergenza non va, tutt vic, inteso come piena sovrapponibilità (che sarebbe, d'altro canto,. sospetta), bensì come concordanza dei nuclei essenziali dell stesse in riferimento al "thema decidendum .
Spetta in ogni caso al giudice enche il compito di verificare che tale consonanza non sia il frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze
(cess.sez.VI, 1.6.94, n.6422, Coddi;
ez.T T1,10.3.2000,
Calascibetta, e pluribus).
Eventuali i precisioni e subliature riscontr ili all'interno di ciascuna chi mato o nella giustappo= ne (19 se rim ne integra la convergenza dei rispettivi nuclei e la complessive attendibilità di ciascuna.
-La corte palermitana ha rispettato tali principi nell'apprezzamento delle dichiarazioni dei coll boratori,
coniugendo la valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca con il puntuale esame dei riscontri, sia di.
natura omologa, sia di natura documentale e testimo=
niele.
-Sotto il profilo del vizio motivazionale i ricorrenti si dolgono pure di essere stati identificati con le per=
sone (destinatarie dei proventi dell'attività delit' tuosa o coinvolte nel traffico di stupefacenți) desi=
gnate nelle annotazioni del compendio documentale col nome di battesimo, con diminutivi, abbreviazioni e soprannomi. Orbene, la questione degli "idiomi"non ha pregio e la relative doglienza lambisce la censura di fatto, nella misura in cui offre una prospettazione alternative a quella fatta motivetamente propria dai giudici di merito..
Le suddette individuazioni non derivano da interpreta=
zioni affatto opinabili ,compiute dai collaboratori e recepite acriticamente dai giudici di merito, bensì
da accertamenti svolti sulla scorta del meditato vaglio dell' ssetto probatorio.
Specioso, dunque, si rivela l'assunto difensivo secondo Cut 20) "con'i pentiti vrebuero fornito una inammissibilė
sulenza interpretativa" del contenuto delle acquisi=
zioni documentali, inidonea a costituire riscontro agli indizi derivanti dei libri mastri.
Tutte le predette ennotazioni, invero, hanno valore di prova e non di indizio, per quanto attiene alle attività delittuose ed ai soggetti implicati e sono risultate corroborate dal contributo dei collabora=
tori di giustizia, che hanno chiarito, segnatamente per le estorsioni, le modalità operative adottate dal clan NI. E rientrava indubitabilmente nel patri-
monio conoscitivo di tali soggetti, che avevano mili=
tato nella compagine criminosa , la scienza dei rapporti interpersonali degli affiliati e dei soprannomi o nomignoli con cui gli stessi erano adusi rivolgersi reciprocamente. l'un l'altro.
Si tratta di un dato storico minimale, derivante plau=
dall'acclarata partecipazione alla coscasibilmente mafiosa, non già di un'aleatoria quanto estemporanea
"esegesi" degli scritti repertati.
Correttamente, poi, la corte di merito ha cura di evi=
denziare che la concordanza delle indicazioni al riguardo fornite dei collaboratori he rappresenta valido riscontro, che si somma ulteriormente con le risul'
t no0 aumentali TO Ai VO ed autonoma EN (21 probatoria.
- Da molti ricorrenti è stata altresì richiesta l'ap=
plicazione della normativa disciplinante il rito ab-
breviato derivante dagli art.27ss 1.16.12.99,n.479
e 4ter 1.5.6.2000,n.144,sie con riguardo alla succes'
sione della norma penale sostanziale nel tempo(art,2cp),
sia con riferimento allo "ius processuale superveniens"
MA JalvaOR, PP RA e UV AS,
inoltre, deducono il vizio motivazionale che infirma il diniego della diminuente processuale ex art.442cpp,
richiesta in sede di merito, nella vigenza dell'origi=
naria disciplins codicistica.
A confutazione dei rilievi mossi dalla difesa del OL,
occorre ribadire che la diminuente in parola, per la sua sostanziale e funzionale diversità rispetto alle circostanze del reato,non è a queste assimilabile e non può quindi essere considerata ai fini della de=
terminazione della pena che rileva per la prescrizione del reato (Sez.un., 24.7.91, n. 7707, Volpe),nè ai fini del giudizio di comparazione delle circostanze (sez.I,
22.9.95,n.9812, Rolino). .
La natura premiale della diminuente esclude altresì
che il giudice di appello possa farne applicazione anche di ufficio,come prevede l'art.597,5°c.cpp per le circostanze attenuanti in senso proprio. 22) Nè la doglianza del OL, relativa al diniego del primo giudice, poteva essere esaminata dal giudice di appello, essendo stata proposta solo coi motivi'
nuovi a sostegno dell'impugnazione. Questi, infatti,
non devono esorbitare dai capi o dai punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nello originario atto di gravame ai sensi dell'art.581, lett.a)
(Sez.un.20.4.98, n.4683, Bono).cpp
- luanto all'invocata applicabilità della nuova disci=. blina del giudizio abbreviato, il criterio della norm più favorevole vale solo per individuare la norma di diritto sostanziale, non quella processuale,
per la quale, ove manchi una specifica disciplina transitoria, vale il principio del "tempus regit actum".
In sostanza, enche se producono un effetto favorevole sulla pena inflitta, le norme concernenti i presuppo=
sti per l'ammissibilità del rito abbreviato sono di carattere processuale, sicchè esula nella specie la problematica afferente alla disciplina dettata dallo art.2 cp.(v.c ss.sez.I, 19.1.93,n.5011, Cuberi).
Opera invece il principio dell'irretroattività i della legge (art.11 disp.prel.cod.civ.), donde il browardo "tempus regit actum", che si attaglia alle orm tive disposizioni processuali del processo ed ai rapporti pendenti non esquriti(23
(Sez.Un.28.10.91,n.20, Alleruzzo).
In tema di giudizio abbreviato il rapporto è"es urito"
quando per qualsiasi ragione sia stato superato il termine dell'udienza preliminare e sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, non rilevando :
la possibilità di "recupero" al termine del dibatti= .
mento nelle ipotesi di dissenso ritenuto ingiustificato del p.m. o di erroneità ritenuta della decisione del giudice che abbia stimato il processo non definibile allo stato degli atti.
Ogni discussione sull'applicabilità della nuova nor- mativa è preclusa dalla disciplina Transitoria
di cui all'art.4 ter 15.6.200 ,n. 144(che ha convertito il d.l.7.4.2000, n.82) in virtù del quale lo "ius novum" si applica nei "vecchi"processi per reati puniti con la pena del-
l'ergastolose l'istruzione dibattimentale non sia ancora conclusa e negli altri "vecchi "processi solo se non sia ancora iniziata. -lla data di entrata in vigore della legge cennata . Ne deriva che non è consentita l'applicazione in cas'
sazione della normativa sopravvenuta con la legge n.479/99 nella parte in cui, rendendo obbligatoria la adozione del rito a richiesta dell'imputato, comporta
"eo ipso" la riduzione di un terzo della pena(sez.I,
15.3.2000,n.3173,Maccarone).'
Nè può essere tacciata di illegittimità costituzionale 24) tale normativa transitoria. E' stato gi altra volta deciso che appartiene, infatti, alla discrezionalità
del legislaOR;
quando entra in vigore una nuova norma processuale, stabilire se essa debba applicarsi o meno ai processi in corso e se, nell'ambito di questi,
debbono prevedersi specifiche esclusioni in rapporto a situazioni cons lidate o irreversibili, sicchè le inevitabili differenze tra imputati non costituiscono ingiustificate disparità di trattamento, essendo ciò
comnaturato al principio della successione della legge processuale nel tempo e non potendosi qualificare come incostituzionale la disposizione di parziale temperamento del criterio"tempus regit actum" (sez.VI, 19.3.98, n.344 ,
Cunetto, in tema di art.6 1.n.267/97.Cfr.pure Gez.IV,
22.11.91 ,n. 11979, Teffi, in tema di art.245disp.att.
nuovo cpp).
siccome manifestamenteE questa Corte ha disatteso infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4ter 1.n.144/2000 nella parte in cui non consente all'imputato di presentare la richiesta di rito abbreviato in sede di legittimità (sez. VI, 20
Bugno 2000, Occhipinti).
Significativa, in ordine alla questione che ne occupa,
è la sentenza 31mag.io 1990, n.277Corte cost.le,
con la quale è stata ritenut: infond ta l'eccezione di illegittimità dell' rt.247 disp.att.nuovo cpp,
sollevata in riferimento ill'art. 3Cost., che consentiva (251 corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito, sempre che la richiesta fosse formulata prima del compimento delle formalità di apertura del dibat'
timento di primo grado.
Non è superfluo, infine, rammentare che la legge 25.2.2000,
n.35 sul"giusto processo", di conversione del d.l.7.1.2000,
n.2,al quarto comma ha precisato che la Corte di Cassazione
deve tener conto delle disposizioni vigenti al momento delle decisioni di merito.
In conclusione, è inammissibile la richiesta, da molti ricorrenti avanzata in questa sede, di applicazione della nuova disciplina del rito abbreviato e della correlativa diminuente processuale.
Inammissibile è pure la censura, formulata sulla scorta
}
degli art.438ss cpp , ossia dell'assetto codicistico precedente la legge n.479/99, relativa al diniego del'
la diminuente, da parte di PP e OL;
l'una è
stata avanzata nel corso della discussione in appello, Solo
l'altra, come detto sopra, con i motivi nuovi a sostegno .
dell'appello. Infondata è,per contro, l'analoga censura
di NI AT, posto che il diniego appare cor rettamente motivato con prognosi "ex ante", sulla base di un apprezzamento che esclude la definibilità allo stato degli atti, in ragione delle smagliature ravvi= sate nelle dichiarazioni di un collaborante e nella mancanza di riscontri a quelle di un altro.
-Va disattesa la censura degli imputati raggiunti da imputazione
-
+
Associstiva in materia di stupefacenti. L'associazione di cui .26)
- all'art. 75 1.n.685/75 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dal medesimo interesse di realizz zione del profitto societario me=
diante il commercio di droga, ma nche nell'ipotesi del vin' :
chlo che affascia durevolmente il forniOR agli acqui=
renti che, in via continu tiva, la ricevono per immetterla al consumo .La diversità di scopo personale, invero, non osta al conseguimento del fine comune, che è quello di svi=
luppare il commercio degli stupefacenti,per ottenere sempre maggiori profitti (sez?VI, 11.5.93, n.4800, Barlow).
Decisivo è che colui che opera come acquirente sia sta=
bilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo così una funzione che trascende il significato negoziale delle singole operazioni;
per costituire un elemento della complessa struttura che agevola lo svolgimento dell'intera ttivit criminosa(sez.I,7.8.96, n.7758, Timpani;
sez.I,
27.1.96,n.825,Parino).
A confutazione dell'assunto del IU è stato ri= dalla corte di merito levato che non importa che siano documentati solo due
.
acquisti, che precedono di poco il sequestro della conta= bilità, poichè le annotazioni venivano eliminate progres' sivamente, come si evince dalla tecnica del riporto dei dati finali di pregresse onnotazioni non reperite.
- Infondata è la doglianza di madonia Salvatore e oIA TO circa la pretesa inutilizzabilità
della documentazione. Ed infatti, la nullità della per-
quisizione non inficia il sequestro eseguito all'esito di essa nell'ipotesi di cui all'art.253,I°c.cpp,nella rende irrilevante il modo in cui ad esso si sia pervenuti (27
(Sez.un., 16.5.96,n.5021,Sala).
Nè è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento di atti diretti alla ricerc:
della prova, per i quali non è previsto l'avviso al difensore
(c.d.atti "a sorpresa"), ed il p.m. non ha l'obbligo di prov=
vedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi, ove l'indagato sia presente.Nel caso di assenza,
invece, l'informazione va data dopo il compimento dell'atto, in funzione delle esigenze di tutela di cui all'art.366cpp(Sez.un.
4.5.2000,n.7, l'ariano).
- Prive di consistenza sono le ulteriori censure di NI
AT:
a)i consulenti tecnici, in virtù dell'art.501,1°c.cpp,
hanno sostanziale qualità di testimoni, onde non può essere negata al giudice la possibilità di desumere elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni, senza disporre perizia(sez.II, 10.4.97,n.3383, Santilli;
sez.I, 13.6.94,n.6792,
Pelliccia).Non sussiste violazione del diritto di difesa,
poichè i consulenti designati hanno reso dichiarazioni in ordine ad accertamenti ripetibili, sottratti al regime ga rantistico di cui all'art.360cpp, senza che le parti interes'
sate muovessero contestazione alcuna o designassero, come avrebbero potuto, consulenti a loro volta.
b) Non sussiste la violazione dell'art.146bis disp.att.cpp,
introdotto dall'art.2 1.7.1.98,n. 11, poichè come si desume dal testo del provvedimento impugnato (v.p.4) -la partecipa= zione al dibattimento a distanza fu disposta con ordinanza collegiale alla presenza delle parti e dei difensori. 28) Chè se poi avesse provveduto il presidente nella fase degli atti preliminari con decreto non notificato, come sostiene il ricorrente, la nullità risulterebbe sanuta ex art.183,lett.b) cpp,stante il conseguimento dello scopo dell'atto, in assenza di co testazioni di sorta svolto circa 1 ritualità dell'esame in videoconferenza.
c)Si sottrae a censura il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'esame di numerosi esercenti di commercio palermitani, siccome ineccepibilmente motivato.
d) ttengono i profili di fatto della decisione i rilievi inerenti la determinazione sanzionatoria.
-Non sussiste l'illogicità motivazionale evidenziata de IA RA e CI. La condanna pronunciata nei confronti del primo per l'attività estorsiva posta in essere anche nel periodo in cui quegli era detenuto, trova giustificazione argomentativa nel ruolo direttivo e nella considerazione che la detenzione non recide, di regola, bensì consolida ed esalta il vincolo associativo, conferendo per giunta al partecipe il crisma proveniente da un'esperienza(quella carcera= ria, appunto) che mette alla prova ed affina le capacità
criminali.
La continuazione, contrariamente a quanto de tenuto dai due predetti ricorrenti, non può essere d.dotta per la prima volta in cassazione, implicando un accer=
tamento che non può non definirsi squisitamente di - Inconsistente è la censura formulata da lNI Antonin629
riguardo alla mancata ammissione dei testi indicati
(in relazione agli "idiomi" .ed 1 pagamento del "pizzo") riguardo alla luce di quanto suesposto, segnatamente Valle doglianze di NI AT.
-La pronuncia di condanna nei confronti di NI IE
non è basata sulla criminalizzazione del mero vincolo parentale, essendo supportata dalle acquisizioni docu=
mentali, sulle quali si è perspicuamente ed ampiamente
' diffusa la corte territoriale, nonchè dalle dichiarazioni dei collaboranti utolo, or go e arino annoia, che lo henno designato come "uomo d'onore".
Si è, pertanto, in presenza di una sinergia probatoria non umbratile, me di indubbio spessore, che sorregge la condotta associativa, a prescindere dai reati scopo.
La qualifica di "uomo d'onore", significativa di una formale affiliazione,connota non solo l'apprtenenza alla mafia, con la correlativa totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma anche la prova del contributo causale, immanente nell'impegno di prestare la propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone la potenzialità operativa e la capacità
di penetrazione nel tessuto sociale(sez.IV, 18.11.96,n.2040,
Brusca).Ed è evidente che la designazione quale "uomo d'onore"
assume valore tanto più pregnante, quando provenga da persona appartenente allo stesso gruppo criminale, la cui attendibilità sia stata sottoposta a rigoroso vaglio, come nel caso di specie
(v.sez.VI, 29.4.97, n.655, Fuzzclari, per la qualifica proveniente da affiliato a cosca rivale). 30) Vanno disattesi gli ulteriori rilievi del lNI IE,
inerenti le aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dello art.415bis cp. La prima è configurabile a carico di
´ ogni partecipe che sia consapevole delpossesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa.
Detta circostanza costituisce fitto notorio non igno-
rabile in riferimento alla stabile dotazione di"Cosa
nostra" (v.e pluribus, sez. I, 12.5.95, n.5466, Farinella).
Analogamente, non è necessario per la seconda, che il singolo associato si interessi personalmente a finan'
ziare, coi proventi dell' ttività criminale, le attività
economiche, di cui i partecipi intendono ssumere e
montenere il controllo (sez.I,6.8.96, n.4357, Trupiano).
pure notorio che "Cosa nostra", estesa e radicata nel territorio siculo, dotata di notevole forza di penetra=
Aione nel tessuto sociale circostante, he diversificato le proprie attività economiche, spaziando da quella tra=
dizionalmente parassitaria delle estorsioni a quelle di investimento di capitali in imprese e commerci, ap=
pelti e forniture, compiendo una scelta in certo modo obbligata dall'esigenza di collocare e "ripulire" i proventi illeciti.
- uanto ai fratelli AT, la corte p leruitana ha significato che i pentiti hanno sempre accomunato
FF , in posizione di gregario, ai germani CI
e NZ ( alias IC o OU).
Legittimamente la corte di merito ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del Cuff ro, stimato credibile in altro mracedimentola ativamente definito. 117 7 T. 35 (30 il medesimo contesto criminoso ed i rapporti fra
AT NZ, rappresentante dell'Acquasanta, e i suoi fratelli e la famiglia di AN, capeggiata da mNI TO. I detti del Cuffaro si coniugano con quelli dell'TA e dell'TO, supportando la condanna inflitta ai AT.
-Non colgono nel segno neppure le articolate doglianze del DD, vittima di estorsione, condennato per il delitto donfigurato dall'art.371bis cp.
Inconferente è il richiamo agli art.198,2°c. e 63cpp,dal momento che i fatti sui quali era chiamato a rendere dichiarazioni concernevano altrui responsabilità, ossia quella di coloro che avevan1 Avevano taglieggiato e non si profilava in alcun modo la possibilità delle sue incriminazione, avveratasi dopo l'acclarumento della reticenza dimostrata.Egli era la persona offesa dal delitto di cui all'art.629cpp, sicchè nulla adombrava l'esigenza che 1 fosse sentito "ab initio" nella qualità di imputato o di persona sotto osta alle indagini.
Non sussiste alcuna violazione dell'art.253cpp:è chiaro che il processo verbale contenente le false dichiara ioni rese dalla persona informata dei fatti rappresenta il"corpus delicti".D'altro canto, il sequestro nel caso di specie è pleonastico, dal momento che il detto processo verbale era nella disponibilità dell'autorità
iudiziaria procedente(per il reato di cui all'art.629cpp),
che lo aveva redatto. 32)
Improprio è,infine, il richiamo dell'art. 4cp,poichè la causa di non punibilità prevista da questa norma tutela il bisogno di conservazione della libertà e dell'onore, mentre non sussiste se il danno temato attiene all'incolumità fi-
sica, in riferimento al quale è eventualmente applicabile la scriminante dello stato di necessità(sez.VI, 30.4.88,n.5232,
Fresta). 11 nocumento paventato dev'essere grave ed inevitabile, concreto e reale, non solo possibile ed opinabile(sez.I,15. .90,
n.2079, Zoppini;
id.,9.5.92, n.5414, Vergori).
Occorre, insomma, la certezza del verificarsi dell'evento di danno e, quindi, trattandosi di valutazione prognostica,la previsione di esso, assistite dal più alto grado di proba-
bilità(sez.VI,27.2.97, n.1908, Brocca;
id.,7.7.32, n.8332, wr a
D'altra parte è esclusa l'esimente di cui all'art.54c),ove
'il sogetto possa sottrarsi alla costrizione a violare 14
lege ricorrendo all'autorità, cui va chiesta tutela(sez.V,
23.5.97,n.4903,1.ontalto).
Tutti i ricorsi diversi da quelli del CC e del
JCA vanuo dunque rigettati, con le consequenze di legge.
P T M
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti
- poichè il resto è estinto per prescrizione di lCA ario e CC AM. Rigetta tutti gli
Altri ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al paga=
mento delle spese del procedimento.
Così deciso in Rome il 15.6.2000-
I Presidente
M Il cons.est.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 aan komuto