Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2000, n. 9001
CASS
Sentenza 15 giugno 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La natura premiale della diminuente conseguente alla scelta del rito abbreviato esclude che il giudice di appello possa farne applicazione di ufficio, come prevede il quinto comma dell'art. 597 cod.proc.pen. per le circostanze attenuanti in senso proprio.

La chiamata in correità, proveniente da coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in procedimento connesso ha valore di prova e non di mero indizio; essa è pertanto idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che non devono necessariamente consistere in una prova distinta ed autonoma di colpevolezza (la quale renderebbe superflua la stessa chiamata in correità), ma che possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dall'imputato.

I riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti; il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2000, n. 9001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9001
    Data del deposito : 15 giugno 2000

    Testo completo