Sentenza 20 gennaio 2000
Massime • 2
In virtù del principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni rese da chiamanti in correità, l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente quelle che reggano alla verifica del riscontro.
Il fine del conseguimento di un incontrastato controllo criminale su un determinato territorio, in vista dello sfruttamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività delinquenziali di tipo mafioso, ben può essere ritenuto, nei congrui casi, come configurante un motivo turpe e ignobile, in quanto, alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico, che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2000, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 20/01/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 97
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHIERI ANGELO " N. 36875/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. ASS. APP. di MESSINA
nei confronti di:
AG DO N. IL 26.09.1968
LI IG N. IL 05.08.1956
RA IG N. IL 13.02.1961
2) ER BA n. il 10.11.1962
3) LÈ PP n. il 10.02.1957
4) RC IO n. il 08.11.1950
5) RA IG n. il 13.02.1961
avverso sentenza del 26.04.1999 C. ASS. APP. di MESSINA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHIERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del DOTT. GIANFRANCO IADECOLA, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Verso le ore 18,45 del 2.7.1992 tale VE US veniva attinto da alcuni colpi di pistola nella via Tommaso Cannizzaro di Messina e, a seguito delle ferite riportate, lo stesso decedeva poco dopo il suo ricovero in ospedale.
Sulla scorta delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, l'omicidio veniva inquadrato nell'ambito della lotta scatenatasi tra due gruppo malavitosi che in quel periodo operavano a Messina, facenti capo rispettivamente a SP GI e a SO OR. I predetti collaboranti (Aliquò IG e AR EL) precisavano che il VE, appartenente al gruppo SO, era stato ucciso dagli uomini del clan SP come reazione all'uccisione di tale Di AS, uomo di spicco di quest'ultimo gruppo, e che una seconda causale dell'omicidio andava ricercata anche in una disputa che aveva visto contrapposte le famiglie di MI IP e di OT CA, della quale ultima il VE aveva preso le parti. Inoltre gli stessi avevano indicato come autori materiali del delitto tali ON OR e ZI RO.
Intervenivano successivamente le dichiarazioni di RC IO, divenuto collaboratore di giustizia, il quale precisava che l'omicidio era stato programmato nel corso di diverse riunioni, alle quali avevano preso parte i capi di alcuni gruppi malavitosi operanti sul territorio, e in particolare, oltre ad esso HE, RA IG, ER SE, e LI IG, mentre certo LÈ PP veniva indicato come colui che aveva procurato l'arma del delitto. Tali dichiarazioni davano luogo a diversi procedimenti. Uno si concludeva in primo grado con sentenza 25.9.1994 della Corte di Assise di Messina, con la quale il ON ed il ZI veniva dichiarati colpevoli dell'omicidio quali esecutori materiali, mentre alcuni componenti della famiglia MI, rinviati a giudizio quali mandanti, venivano assolti.
In appello il ON, divenuto collaboratore di giustizia, ammetteva di essere l'esecutore materiale dell'omicidio, ma escludeva di essere stato accompagnato dal ZI, indicando come colui che aveva guidato il ciclomotore, con cui era stato condotto nei pressi del luogo del delitto, prima tale VI e poi certo AG DO, il quale ultimo, pur ammettendo di avere accompagnato il ON, negava di essere a conoscenza del suo proposito omicidiario.
A seguito di ciò, il ON godeva di una riduzione della pena inflittagli in prime cure, mentre il ZI veniva assolto e il GA veniva rinviato a giudizio e, con sentenza del 13.11.1997, la Corte di Assise di Messina lo dichiarava colpevole dell'omicidio del VE e di concorso in porto e detenzione abusivi di pistola, legati dalla continuazione, condannandolo, con le attenuanti generiche ed escluse le contestate aggravanti della premeditazione e del nesso tecnologico, alla pena di anni 15 di reclusione e di L.
1.000.000 di multa.
Un altro processo, a carico di SP, HE, ER, LI e MU, si concludeva invece in primo grado con sentenza della stessa Corte di Assise di Messina del 27.11.1997, con la quale SP, HE e ER venivano dichiarati colpevoli, quali mandanti, dei reati, legati dalla continuazione, di omicidio premeditato e di porto e detenzione abusivi di pistola e condannati, con le attenuanti della collaborazione e generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni 24 di reclusione e L.
1.200.000 di multa;
mentre il MU veniva assolto dall'omicidio e condannato, solo per i reati concernenti l'arma, ad anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
Su impugnazione di tutti gli imputati, la Corte di assise di Appello di Messina, previa riunione dei due processi di cui sopra, con sentenza del 26.4.1999 assolveva il GA ed il GA dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto e confermava la condanna inflitta in primo grado a SP, ER, HE e MU.
Relativamente al GA, la corte di merito osservava che i riscontri esterni alla chiamata in correità del predetto ad opera del ON non erano tali da condurre ad un giudizio di piena attendibilità di quest'ultimo in ordine alla affermazione che il GA fosse effettivamente a conoscenza del suo proposito di andare a compiere un omicidio. Ciò, in considerazione del fatto che il ON, prima di accusare il GA, aveva accusato altra persona, e del fatto che il motoveicolo era di proprietà di certo ER, parente del ON e, stando alle dichiarazioni del predetto teste, il ON si era originariamente rivolto a lui per essere accompagnato in via Cannizzaro senza rilevare le sue intenzioni, ed era stato esso ER, che non aveva voglia di muoversi, a pregare il GA di accompagnare in sua vece il ON, cedendogli il suo ciclomotore.
Quanto al LI, la corte territoriale osservava che dalle risultanze processuali emergeva chiaramente che alla data in cui venne commesso l'omicidio erano maturati forti contrasti tra il LI e lo SP, sfociati anche in attenuanti alla vita di quest'ultimo ad opera del GA e lo SP, sfociati anche in attentati alla vita di quest'ultimo ad opera del GA, sicché tali contrasti, sopravvenuti rispetto all'accordo originario di uccidere il VE, evidenziavano un mutato atteggiamento del GA rispetto all'originaria deliberazione e si ponevano come elementi nuovi, idonei ad interrompere il nesso di causalità tra tale accordo e il delitto. Per gli altri imputati, doveva confermarsi la tesi sostenuta dai primi giudici, secondo cui la matrice dell'omicidio andava ricondotta nell'ambito della guerra di mafia scatenatasi tra il clan SO e quelli concorrenti facenti capo a SP, ER e HE, mentre la disputa tra i MI e i OT avrebbe agito solo come fattore occasionale, inidoneo ad interrompere il nesso di causalità rispetto alla precedente deliberazione di morte, assunta nel corso delle riunioni tenutesi tra gli stessi, su cui avevano unanimamente concordato le dichiarazioni di tutti i collaboranti. Infine, con riguardo alla posizione del MU, la dichiarazione di colpevolezza doveva essere confermata in quanto ad accusare il medesimo era stato anche lo stesso ON, che aveva affermato di avere ricevuto da lui l'arma del delitto (una pistola cal. 9) e tale affermazione aveva trovato conforto nelle dichiarazioni degli altri collaboranti, che avevano rivelato che egli aveva il compito di custodire le armi del gruppo e di consegnarle agli altri associati secondo le necessità del momento.
Avverso tale sentenza hanno proposto il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina e gli imputati ER, HE, SP e MU.
Il P.G. ha impugnato la sentenza nella parte relativa alla assoluzione del GA e del GA, lamentando manifesta illogicità della motivazione, in quanto non si sarebbe tenuto conto del fatto che era stato lo stesso GA ad ammettere di avere accompagnato il ON, e del fatto che la partecipazione del GA alle riunioni, nelle quali era stata deliberata la morte del VE, risultava pacificamente comprovata.
Il ER AN ha lamentato inosservanza di legge e illogicità della motivazione sui seguenti rilievi:
1) la Corte di assise di appello aveva violato le norme in materia di valutazione delle prove, traendo il proprio convincimento da elementi assolutamente inidonei e conducendo un esame sommario e superficiale delle risultanze processuali, valorizzando al massimo le dichiarazioni dei collaboranti che avevano fatto riferimento alla sua partecipazione alle riunioni nelle quali si sarebbe deliberata la morte del VE, senza tenere conto del fatto che tali riunioni risalivano a ben tredici mesi prima dell'omicidio, e svalutando le altre risultanze, da cui emergeva chiaramente che la causale del delitto andava in effetti ricercata nell'acceso contrasto insorto tra le famiglie MI e OT, da considerare causale prevalente, in quanto più specifica e vicina nel tempo;
2) non era stata data alcuna importanza, ne' si era data alcuna risposta in sede di motivazione, al rilievo, contenuto nei motivi di appello, che dalle dichiarazioni del ON emergeva che lo stesso aveva ricevuto dai MI la somma di dieci milioni di lire quale prezzo del reato, sicché la causale sopravvenuta, identificabile nei contrasti suddetti, doveva considerarsi come la solo idonea a produrre l'evento, ed avente efficacia interruttiva della deliberazione alla quale il ER aveva partecipato. Il HE MA ha dedotto illogicità manifesta della motivazione, richiamandosi alle tesi difensive avanzate dal ER. In particolare ha sostenuto che era stato lo SP ad ordinare l'uccisione del VE per scopi nuovi e personali, contrabbandando poi l'omicidio, nei confronti degli alleati, quale esecuzione del deliberato del maggio 1991, e su tale punto la corte territoriale aveva omesso qualsiasi valutazione.
Lo SP GI ha lamentato violazione di legge circa l'affermazione della sussistenza della aggravante dei motivi abietti, ravvisata nella volontà di scatenare una guerra di mafia per mantenere una supremazia criminale sul territorio. Il MU US ha dedotto:
a) illogicità manifesta e carenza della motivazione, sotto il profilo che la dichiarazione di responsabilità nei suoi confronti si fondava sulla parola del collaborante ON, che però era stato ritenuto intrinsecamente inattendibile e nonostante la mancanza di riscontri univoci.
b) erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione dal reato di porto di pistola e di applicazione dell'attenuante del fatto lieve.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva appare opportuno esaminare separatamente i ricorsi.
1. Il ricorso del Procuratore Generale
1.1. Nei confronti di GA OM
la Corte di Assise di Messina aveva dichiarato il GA colpevole dei reati ascrittigli in base alla constatazione che egli aveva materialmente partecipato alla esecuzione dell'azione delittuosa, ponendosi alla guida di un ciclomotore con il quale aveva accompagnato il ON sul luogo del delitto, riaccompagnando quindi, dopo l'uccisione del VE, in luogo sicuro. La circostanza che era stato l'imputato a condurre il ON sul posto in cui venne consumato l'omicidio e lo aveva riportato indietro, è stata ritenuta incontestabile non soltanto perché basata sulla dichiarazioni concordi dello medesimo ON e del collaborante ER CA, ma anche perché ammessa per iscritto dallo stesso GA. La consapevolezza, da parte del GA, delle intenzioni omicidiarie del ON è stata ricavata, oltre che dalle esplicite dichiarazioni di quest'ultimo - che aveva affermato di avere messo al corrente di tutto il GA e che questi lo aveva in precedenza accompagnato in occasione di un pregresso tentativo, poi fallito, di uccidere il VE - anche dalla considerazione, di carattere logico, che un'operazione rischiosa come la consumazione di un omicidio non poteva essere portata a termine senza concordare con l'accompagnatore tutti i particolari al fine di garantire sia la buona riuscita dell'impresa criminosa sia la successiva fuga. Per far ciò, il GA doveva necessariamente stare all'erta ed essere pronto a fronteggiare e superare le eventuali difficoltà che avrebbero potuto presentarsi nel corso dell'azione delittuosa, interventi che non avrebbe potuto garantire o avrebbe potuto fronteggiare con difficoltà qualora, come da lui sostenuto, non fosse a conoscenza dell'azione criminosa che il ON si accingeva a compiere.
La Corte di Assise di secondo grado, per motivare il suo giudizio assolutorio nei riguardi del GA, ha osservato che le dichiarazioni accusatorie del ON sul punto andavano sottoposte ad un severo vaglio critico, onde verificare se fossero tali da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato, e ha concluso che non vi erano elementi sufficienti per affermare con certezza che egli fosse stato reso edotto di ciò che sarebbe accaduto, dal momento che sapeva che il ON era un soggetto legato alla malavita e ben poteva immaginare che lo stesso volesse essere accompagnato per svolgere qualcuno dei suoi loschi traffici, e non necessariamente per compiere un omicidio. Il P.G. ha dedotto la illogicità di tali considerazioni in rapporto a delle premesse fattuali che erano sicure ed obiettive, rilevando che il ricorso ad un ciclomotore per districarsi nel traffico cittadino era essenziale mettere al corrente il GA della operazione, non priva di rischi, che avrebbe dovuto essere realizzata, pena la non riuscita della stessa.
In effetti il ragionamento della Corte di secondo grado appare illogico almeno sotto due profili. Il primo è che l'unico elemento "di segno opposto", che è stato dedotto dall'imputato a fronte delle dichiarazioni esplicitamente accusatorie del ON, è che egli non era a conoscenza delle intenzioni di quest'ultimo. Ora, che le rivelazioni del ON non siano tali da resistere a tale diversa affermazione del GA si configura come una affermazione apodittica in presenza di circostanze fattuali certe circa la partecipazione materiale dell'imputato all'impresa criminosa, ed in assenza di elementi altrettanto certi confortino l'assunto difensivo. Non può infatti considerarsi elemento di certezza a favore di tali tesi il fatto che il ON precedentemente indicato altri soggetti al posto del GA, una volta accertato che fu sicuramente quest'ultimo ad accompagnarlo;
così come non si può considerare assodata la non conoscenza delle intenzioni del ON da parte del GA per il fatto che il teste ER abbia dichiarato che lui stesso a "passare l'incarico" al GA, in quanto ciò non esclude automaticamente la consapevolezza di quest'ultimo. Il secondo profilo di illogicità è che, in ogni caso,
contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, la Corte di primo grado non ha ritenuto il GA colpevole perché egli non è riuscito a provare il proprio assunto, ma perché ha ritenuto che vi fossero molteplici elementi che lo smentivano.
La motivazione della sentenza impugnata appare inoltre carente su due aspetti che appaiono essenziali: in primo luogo non risulta effettuato alcun approfondimento in ordine alla affermazione del ON, secondo cui il GA lo aveva già accompagnato in occasione di un precedente tentativo di uccidere il vento, in secondo luogo non risulta effettuata una indagine sufficiente su chi sia stato effettivamente a designare il GA come accompagnatore del ON, se cioè sia stato quest'ultimo, come da lui sostenuto, ovvero il ER, come da questi dichiarato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso del P.G., la sentenza impugnata va annullata per la parte relativa alla posizione del GA, con conseguente rinvio, per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi di cui sopra, alla competente Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.
1.2 Nei confronti di LI GI
Il ricorso del P.G. nei confronti del GA va dichiarato inammissibile per la estrema genericità delle doglianze. Ed invero - a prescindere dal rilievo che la Corte territoriale non ha affatto affermato, come si sostiene nel gravame, che il GA non avesse partecipato, sia pure attraverso suoi rappresentanti, alle riunioni nelle quali venne decisa la morte del VE, ma invece che, a seguito di eventi successivi, egli mutò atteggiamento in ordine a tale decisione - le critiche del P.G. ricorrente consistono nella semplice frase "nè si dà cura (la Corte di Assise di Appello) di indicare le circostanze e le modalità con cui tale 'delibera' sarebbe stata revocata quanto meno con riferimento a LI". Trattasi, all'evidenza, di doglianze talmente vaghe che non consentono a questa Corte di individuare quali siano i punti della sentenza impugnata su cui esercitare il potere di controllo demandatole dalla legge.
2. Il ricorso di ER AN
La tesi di fondo che si coglie dall'esame dell'articolato ricorso del ER è che egli ebbe sì a dare il suo assenso alla eliminazione del VE nel corso delle riunioni a cui partecipò come capo clan, ma che tuttavia egli, successivamente a tale deliberato, non pose in essere alcuna ulteriore attività come mandante dell'omicidio, ed il delitto venne realizzato tredici mesi dopo, indipendentemente dalla sua volontà, per iniziativa di altri e per una causale che non lo riguardava.
I giudici di merito hanno invece stabilito che la matrice dell'omicidio andava comunque ricondotta nell'ambito della guerra tra gruppi mafiosi, scatenatasi dopo l'omicidio del Di AS, e precisamente tra il clan SO-Rizzo, da un lato, e i clan concorrenti facenti capo a SP, a HE, a LI e ad esso ER, dall'altro; mentre la disputa tra le famiglie MI e OT, avrebbe agito nella dinamica dell'azione criminosa solo come semplice fattore occasionale, che non aveva comunque interrotto il nesso di causalità tra l'evento e la precedente deliberazione di morte, assunta dai suddetti capi clan nelle riunioni dagli stessi tenute.
Quest'ultima tesi è stata affermata in base alla considerazione che solo in forza di tale autorizzazione il ON, quale elemento subalterno, avrebbe potuto sopprimere il VE, elemento di spicco del clan SO, senza scatenare la reazione di tutti i vertici mafiosi, che, d'altro canto, il VE, come ammesso dallo stesso ER, era già da tempo nell'elenco dei possibili obiettivi da colpire, e la guerra fra i predetti clan continuò anche dopo l'esecuzione del suddetto omicidio con l'assassinio di LO VI, anch'egli esponente del clan SO-Rizzo, il che dimostrava che il patto era rimasto in vigore nel tempo. La sussistenza della responsabilità concorsuale del ER, quale mandante dell'omicidio, è stata quindi ravvisata sulla scorta di molteplici elementi probatori emersi dal processo e non contestati, alcuni dei quali provenienti dallo stesso ER, che si sono aggiunti alla partecipazione del medesimo alla decisione, mai revocata, di uccidere il VE.
In ogni caso, l'esistenza di una causale aggiuntiva e diversa non vale, di per sè, ad escludere l'esistenza del nesso causale tra la decisione di uccidere, previamente adottata, e l'evento omicidiario quando, come nella specie, si sia dimostrato che il delitto si sarebbe ugualmente verificato indipendentemente dalla diversa causale e che quest'ultima non sarebbe stata, da sola, idonea a determinare al morte del VE, in quanto essa, così come argomentato dai giudici di primo grado, è intervenuta ancor prima che egli potesse palesare la propria intenzione di schierarsi contro i MI. Trattasi di considerazioni tutt'altro che illogiche ed inconferenti, rispetto alle quali le critiche del ricorrente finiscono per porsi come valutazioni di merito e, come tali, non esaminabili in questa sede.
Questa Corte ha più volte affermato, a sezioni unite, che "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali". (v. Cass., sez. Un., sent. n. 6402 del 02-07-1997, Dessimone, sez. Un., sent. n. 16 del 22.10.1996, Di Francesco;
Sez. Un., 23.2.1996 n. 2110, ric. P.G. c/Fachini e altri).
In ogni caso va evidenziato che "l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato, non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti, un qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentire e agevolarne l'azione; che è sufficiente un apporto causale all'azione, accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale, e che, attesa la concezione unitaria del concorso di persone nel reato, sussiste responsabilità anche per un'attività di sola programmazione del crimine, somministrazione dei mezzi e preordinazione di assistenza" (v. Cass., Sez. II, sent. n. 10239 del 30-11-1983, Rosas). Non è inutile sottolineare, poi, che il concorso morale si configura anche quando un soggetto, diverso da quello il quale curerà materialmente l'esecuzione del reato, si profila nella fase preparatoria ed ideativa del reato, rafforzando nell'altro il proposito ed il disegno criminoso, indicando i mezzi per portarlo a compimento, ovvero assicurando l'assistenza e l'aiuto prima o dopo la su consumazione.
Infatti, in base al principio della teoria monistica accolta nel nostro ordinamento penalistico, nel caso di concorso di più persone in un'impresa criminosa, tutti i compartecipi debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dall'azione criminosa concordata, e cioè di quelli che si ricolleghino a tale azione con nesso causale fisico o psichico, anche se non specificatamente previsti nell'accordo. Tale responsabilità deve essere affermata non soltanto in ordine ai reati che rientrano esplicitamente nel piano concordato, ma anche rispetto a quei reati che, pur non essendo stati eventualmente previsti in maniera specifica, si ricollegano tuttavia direttamente a quel piano sotto l'aspetto ontologico o materiale, (ad esempio, il porto delle armi da utilizzare per portare a termine un omicidio), posto che i reati aggiuntivi rispetto a quello esplicitamente concordato costituiscono un quid pluris, che si inserisce inevitabilmente nello sviluppo della principale azione criminosa, anche se non esplicitamente previsto nell'accordo. Ed è proprio a tali criteri che i giudici di merito si sono ispirati nel motivare il loro convincimento, a nulla rilevando che il ER non abbia messo in atto alcun'altra iniziativa nella organizzazione e nella esecuzione dell'omicidio.
Quanto al rilievo, secondo cui dalle dichiarazioni rese dal ON sarebbe emerso che lo stesso avrebbe ricevuto dai MI, tramite VI, il compenso di dieci milioni di lire quale prezzo del reato, non può non osservarsi che, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, che è stata confermata sul punto di appello, trattasi di un dato che non è emerso dagli atti processuali, sicché esso viene a configurarsi come una pura e semplice asserzione del ricorrente, che non può essere presa in alcun modo in considerazione.
Dalle superiori valutazioni discende il rigetto del ricorso del ER e la conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
3. Il ricorso di HE MA
Il gravame del suddetto HE si inserisce fedelmente nella linea difensiva adottata dal ER, sicché le considerazioni come sopra svolte relativamente al ricorso di quest'ultimo possono valere per respingere anche l'impugnazione del HE.
In aggiunta alle osservazioni già fatte, va rivelato che la Corte di primo grado ha evidenziato che lo stesso AR ha ammesso che era stato previamente informato dal VI della eliminazione del VE, e che era stato anche invitato a seguire il telegiornale che, di lì a poco, avrebbe dato la notizia del delitto.
Il che rafforza ulteriormente la tesi prospettata dai giudici di merito di primo e secondo grado, secondo cui l'omicidio era stato attuato principalmente in esecuzione del precedente deliberato da parte dei capi clan, cui il HE aveva, per sua stessa ammissione, partecipato.
Anche il ricorso del predetto HE va pertanto respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
4. Il ricorso dello SP GI
L'unica doglianza avanzata dallo SP, concernente la sussistenza dell'aggravante del motivo abietto è, oltre che generica, manifestamente infondata, per cui il ricorso del medesimo va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha ravvisato la suddetta aggravante sul rilievo che l'omicidio andava ricondotto alla volontà di affermazione della supremazia criminale del proprio clan sul territorio. A parere di questa Corte, il fine di conseguimento di un incontrastato controllo criminale su un determinato territorio, in vista dello sfruttamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività delinquenziali di tipo mafioso, ben può essere ritenuto, nei congrui casi, come configurante un motivo turpe ed ignobile, in quanto, alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico, che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (cfr., per una fattispecie analoga, anche se non identica, cass., Sez. I, sent. n. 6231 del 27-05-1994, Balzano). La concorde pronuncia, nel senso di cui sopra, da parte di entrambe le corti di merito non appare quindi in contrasto con la norma di cui al n. 1 dell'art. 61 C.P.- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dello SP al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma, ritenuta congrua, di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
5. Il ricorso di MU US
Il primo motivo di doglianza, relativo alla asserita carenza di motivazione in ordine alla responsabilità del MU per il reato di detenzione abusiva di pistola, va respinto.
Ed invero, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la corte territoriale ha dato atto che le dichiarazioni accusatorie in base alle quali è stata affermata la responsabilità del MU in ordine al reato suddetto non sono soltanto quelle provenienti dal ON, ma anche quelle, perfettamente concordi sul punto, sul HE, dello SP e del ER, i quali hanno spiegato che il MU svolgeva il compito di armiere del gruppo, mentre i testi AR e La RR avevano specificato che l'arma usata per l'omicidio era stata consegnata al ON dal MU.
Nè possono sbrigativamente qualificarsi come inattendibili le affermazioni del ON sul punto, dato che lo stesso è stato definito inattendibile sotto altri aspetti.
Ciò in base al principio della cosidetta "frazionabilità" delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, nel senso che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente quelle che reggano alla verifica del riscontro (v., fra le altre, Cass., Sez. VI, sent. n. 4162 del 10-03-1995, Aveta). A conclusioni diverse devesi invece giungere per quanto attiene al secondo motivo di doglianza.
Ed invero, come esattamente rilevato dal ricorrente, nella sentenza impugnata manca qualsiasi motivazione in ordine alla affermata responsabilità anche per il reato di porto abusivo di pistola, sulla quale il MU aveva esplicitamente formulato un motivo di gravame (v. Pag. 52 del fascicolo relativo alle dichiarazioni di appello). Come è noto, il porto e la detenzione abusivi di armi presuppongono due azioni che possono essere ontologicamente e temporalmente distinte, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose, per cui l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione abusiva di armi non comporta automaticamente la responsabilità anche per il reato di porto abusivo delle stesse armi, ma il giudice ha il dovere di motivare adeguatamente anche in ordine alla sussistenza di tale diversa ipotesi di reato.
Non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna motivazione in proposito, la stessa va annullata, con conseguente rinvio alla competente Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio sul punto, che tenga conto dei principi come sopra affermati, e per la determinazione della pena anche in ordine alla detenzione abusiva di pistola, essendo stata inflitta una pena cumulativa per le due ipotesi di reato, che andavano invece tenute distinte.
Le altre censure non possono essere prese in esame perché estremamente generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GA OM e di MU US limitatamente, per quest'ultimo, al porto illegale di arma, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.
Dichiara inammissibili il ricorso del P.G. nei confronti di GA GI e quello di SP GI.
Rigetta i ricorsi di HE MA e ER AN e condanna i predetti SP, HE e ER in solido al pagamento delle spese processuali e lo SP, inoltre, al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000