Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 3
La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ne consegue che il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito. (Nella specie, in cui risultava contestato all'imputato il concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che aveva ipotizzato la configurabilità, a suo carico, del reato di favoreggiamento personale, ma in termini di pura astrazione, sganciata dall'indicazione specifica, anche solo implicita, di concreti elementi probatori a suo supporto)
Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato.
Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di favoreggiamento personale, in quanto nel primo caso il soggetto, pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione, opera sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione medesima, mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa.
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Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …
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Schiaffo(etto), sberla(etta) o pacca, pur se rapidi e lievi sono reato, al pari di un toccamento con indugio ("mano morta", "carezza viscida") o affondamento e trattenuta ("palpata"). Il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., è posto a presidio della libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2002, n. 15756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15756 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1 57 56/ 0 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 157-56 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RA MRELLI Presidente Udienza pubblica del 12/12/02 1. Dott. RA DE CHIARA Consigliere
2. IO MASSERA Consigliere SENTENZA
3. " Carla PODO Consigliere 1259 N.
4. "1 AN FIANDANESE Cons.RelATre 6633/02 R.G.N...
ha pronunciAT la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto dal ProcurATre Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo
avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo, in data 4 maggio 2001, di riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 5 aprile
1996, pronunciata nei confronti di AD UN,
n. Napoli il 2 settembre 1931;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal ricorso;
consigliere dott. AN Fiandanese;
Ministero in persona del Udito il Pubblico
procurATre generale, dott. Fabrizio sostituto
Uditi i difensori, avv. ET Milio, che rinuncia al proprio intervento condividendo le conclusioni procurATre e avv. Gioacchino del generale,
Sbȧcchi, che illustra i motivi della richiesta di rigetto del ricorso proposto dal p.g. presso la
Corte di Appello di Palermo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 5
aprile 1996, dichiarava UN AD colpevole di associazione di tipo concorso nel delitto di
- come recita il capo mafioso aggravAT, per avere nella qualità di
- dapprima di imputazione funzionario di P.S. e poi in quella di Dirigente
Coordinamento presso l'Alto Commissario il per della Lotta alla criminalità mafiosa e, infine, presso il S.I.S.D.E., contribuito alle attività ed agli scopi criminali dell'associazione mafiosa
denominata "Cosa Nostra", in particolare fornendo ad esponenti della "Commissione Provinciale" di
Palermo della stessa notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di Polizia da svolgere nei confronti dei emedesimi di altri appartenenti all'associazione. Il Tribunale pronunciava condanna
2 alla pena di anni dieci di reclusione con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.
A seguito di appello dell'imputAT e di appello incidentale del p.m., la Corte di Appello di
Palermo, con sentenza in data 4 maggio 2001, in
riforma della pronuncia del giudice di primo grado,
assolveva l'imputAT dal reAT ascrittogli perché
il fatto non sussiste.
Propone ricorso per cassazione il P.G. presso chiedendola Corte di Appello di Palermo,
l'annullamento della impugnata sentenza e della
connessa ordinanza in data 2 marzo 2000 (rectius 9
marzo 2000), con la quale era stata rigettata la richiesta, depositata il 10 febbraio 2000, di nuovo esame di IN AN.
E' necessario, adottando lo stesso iter argomentativo seguito dai giudici di merito,
ripercorrere i punti essenziali della motivazione della sentenza del Tribunale, ponendoli a
raffronto, di volta in volta, con quelli della
Corte di Appello e rapportando questi ultimi con i motivi di ricorso del ProcurATre Generale presso la Corte di Appello di Palermo.
La sentenza del Tribunale di Palermo afferma,
in linea generale, di fondare l'accertamento della
3 responsabilità dell'imputAT "sulle dichiarazioni accusATrie, tutte convergenti in ordine alla
commissione dei fatti oggetto d'imputazione, di una pluralità di collaborATri di giustizia, che il
Tribunale valuta nel loro complesso credibili, sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco, ed ulteriormente corroborate da un'imponente mole di elementi probATri di varia natura, testimoniale e documentale, tratti aliunde, di univoco contenuto accusATrio ed incontrastabile valore dimostrativo".
La sentenza della Corte di Appello di Palermo,
come premessa delle valutazioni espresse sulle singole risultanze processuali, afferma (pagg. 43
il Tribunale non avrebbe "attribuito ss.) che
sufficiente adrilievo un connotAT sicuramente capace di influire nell'equilibrio del rapporto accusa-difesa, vale direa la particolare condizione professionale dell'imputAT, funzionario della palermitana, polizia già titolare di
incarichi di punta negli organismi preposti al in quanto tale per contrasto della criminalità, lunghi anni impegnAT in indagini nelle quali erano stati coinvolti direttamente molti dei collaborATri escussi, (US, TO, AR, IN NN), i quali pertanto ben potevano essere portATri di sindrome rivendicatoria nei
suoi confronti"; 10 stesso Tribunale avrebbe,
altresì, trascurAT il fatto che "l'attività dei poliziotti notoriamente comporta la frequentazione e il rapporto con elementi della malavita, da essi contattati per assumere informazioni, magari retribuendoli non mediante elargizioni in denaro ma attraverso sorte di compensazioni implicanti un
"non facere" oggettivamente illecito dei funzionari
(in definitiva concretatesi nel "chiudere gli occhi" al cospetto di talune malefatte pregresse o attuali dei delATri); inoltre continua ad
"la stessa attività argomentare la Corte
investigativa, com' è risaputo, non di rado si
connota per la necessità di assumere atteggiamenti che normalmente sembrerebbero anomali o addirittura sospetti: si pensi ai travestimenti, agli appostamenti, ai colloqui informali о addirittura alle infiltrazioni in compagini criminali, spinte sino alla consumazione di reati o al concorso nella commissione di essi".
La Corte, quindi, esprime, in linea generale,
il giudizio secondo il quale la valutazione di merito effettuata dal Tribunale avrebbe trascurAT
5 "l'esigenza di tenere conto, nella determinazione del valore probATrio da attribuire a ciascuna
fonte, solo dei fatti concreti riferiti in ciascuna prestare credito adanziché testimonianza,
apprezzamenti, stime ed opinioni espresse dai
referenti", mentre le prospettazioni rese dai vari collaboranti difetterebbero " in linea di massima della necessaria specificità, riducendosi a mere affermazioni basate su apprezzamenti personali circostanze soggettive" e leconsiderazioni elementi di riscontro si considerate come
"sempre per la loro genericità 0 rivelerebbero ininfluenza, prive di valore probATrio".
Il ricorso del ProcurATre Generale presso la
Corte di Appello di Palermo, denuncia la
derivante incomprensibilità dalla "sensazione di complessiva lettura della sentenza impugnata", la disarticolazione delle circostanze valutate dalle reciproche connessioni, la frammentarietà e la
incompletezza nella ricostruzione del fatto, che rende "arduo ogni esercizio di valutazione della sufficienza e congruità della motivazione"; rileva generica secondo la quale che la affermazione
"l'attività dei poliziotti notoriamente comporta la frequentazione e elementi conil rapporto della malavita", non dà conto del diniego "tenacemente opposto" dall'imputAT circa la sussistenza dei suddetti rapporti;
osserva, ancora, che il riferimento della Corte alla sindrome rivendicATria dei collaboranti nei confronti dell'imputAT, omette di considerare che nei confronti di IN NN e di AR US
non risultano indagini svolte dal AD, mentre nei confronti di TO, di Buscetta e dei
familiari del AR il Tribunale si era dAT
carico del problema e aveva concluso ritenendo
insussistente la suddetta sindrome. Il P.G. ricorrente precisa, peraltro, di non
avere potuto effettuare, per i brevi termini a disposizione, esaustiva disamina di tutti gli argomenti, ma che comunque, da quelli esaminati,
potrebbe desumersi quanto totale sia stato
l'inadempimento dell'obbligo di puntuale esposizione e come le molteplici circostanze
processuali siano state riguardate a compartimenti stagni, con la conseguente illogica e disarticolata valutazione del complessivo quadro probATrio.
Il Tribunale, dopo avere premesso un'ampia disamina dei criteri, ai quali si sarebbe attenuto fonti di prova nella valutazione delle
7 processualmente acquisite, sulla base della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia, esamina approfonditamente ciascuna delle suddette fonti,
iniziando dalle dichiarazioni dei collaborATri di giustizia.
LE DICHIARAZIONI DI PA TO
Dalla motivazione della sentenza del Tribunale
emerge che PA TO ha dichiarAT di essere affiliAT all'organizzazione criminale "Cosa
Nostra" a far data dal 1973 ed è risultAT
appartenere di Partanna- alla famiglia mafiosa
LL, nell'ambito della quale è stAT uomo di fiducia di AR ON, già capo mandamento e componente della "Commissione", organo posto al
vertice di "Cosa Nostra".
Il TO ha riferito che intorno al 1975 "Cosa
Nostra", rappresentata al suo massimo vertice dal
c.d. triumvirAT NT, era fermamente decisa ad evitare che le Forze
dell'Ordine inoltrassero all'A.G. denunce aventi ad oggetto esclusivamente il reAT di associazione per denuncetali delinquere, in quanto attraverso danni erano derivati agli uomini gravissimi d'onore, esposti a continui arresti per qualunque
8 1
fatto delittuoso di una certa gravità che si potesse verificare nel territorio della loro
"egemonia" mafiosa. Per raggiungere il comune obiettivo si erano, però, delineate, all'interno
dell'organizzazione criminale due diverse
strategie: TA e AL erano più propensi a tentare l'assoggettamento alla esigenze di "Cosa
Nostra" degli uomini dello StAT più pericolosi per la mafia e, solo nel caso di soggetti irriducibili,
a procedere alla loro eliminazione fisica; il
IN, invece, era più favorevole ad una soluzione drastica di eliminazione diretta dei più temibili avversari. Erano, quindi, stati individuati tre obiettivi in UL, De LU, AD, che
essendo all'epoca ai vertici della Questura di Palermo, erano considerati soggetti responsabili della trasmissione all'A.G. dei predetti rapporti di denuncia. Lo stesso TO era stAT incaricAT
di controllare gli spostamenti e le abitudini dei
predetti funzionari, prima di decidere la strategia da adottare nei loro confronti, per tenersi pronti ad eventuali azioni "drastiche".
Il TO ha, quindi, riferito che per il dott.
AD vi era stata una notizia, fatta pervenire da AN RA, "uomo d'onore" del BO ma a "
9 quel tempo non ancora all'attenzione degli inquirenti, essendo riuscito a mantenere
un'apparenza di costruttore "pulito" e da
LA US, "uomo d'onore" dell'Acqua Santa,
secondo cui era possibile individuarlo presso un appartamento nella via Guido Jung, che frequentava una certa assiduità, in compagnia femminile, e con che gli era stAT "messo a disposizione" dallo stesso RA per il tramite di soggetti che il
TO non ha saputo indicare non essendogli stati riferiti. In un'occasione, che il collaborante ha collocAT approssimativamente intorno alla fine del
1975, dopo alcuni appostamenti, il dott. AD
era stAT visto dal TO fare ingresso con
nel posteggio posto sul retro un'autovettura indicAT dal RA, senza dell'edificio l'assistenza di uomini di scorta.
Nel maggio del 1976 TO era stAT tratto in arresto e nel corso della sua detenzione non aveva più avuto modo di apprendere notizie sul conto di
AD. Uscito dal carcere, tra febbraio e maggio
1981, TO, manifestando al ON la sua
preoccupazione di potersi imbattere in qualche controllo di Polizia, circolando in città con
autovetture di grossa cilindrata, aveva appreso
10 dallo stesso ON che non vi era motivo di preoccupazione, perché in Questura c'era il dott.
AD che, secondo le sue testuali parole, "è
Cosa Nostra, una persona che si mette a disposizione, anzi, se chissà, qualche volta ti fermano, basta che vai in Questura, chiedi subito di lui". Il ON gli aveva, quindi, raccontAT che per ben tre volte, nel corso della sua latitanza, mentre risiedeva in appartamenti siti nella zona tra la via Don Orione, la via Guido Jung
e la via Ammiraglio Rizzo, a Palermo, in un'epoca compresa tra gli anni 1977-79-80, il dott.
AD, per il tramite dell'avv. FI, lo aveva avvisAT in tempo in ordine ad imminenti operazioni di polizia.
Il ON gli aveva, inoltre, svelAT di non essere stAT lui ad avere i primi contatti con il dott. AD bensì AN TE, che appartenendo alla componente di "Cosa Nostra" che privilegiava la strategia dell' avvicinamento” dei personaggi "scomodi", aveva contattAT il dott. Contrada attraverso due soggetti: il conte AR
IN, uno degli imprenditori più importanti di
Palermo, già in contatto con TE, del quale aveva chiesto la protezione dopo il sequestro del
11 figlio e che aveva assunto come propria persona di fiducia all'interno della propria azienda tale
OV SI, sotto-capo della famiglia mafiosa del TE, ed altra persona che ha rivelAT essere il dott. ET PU, dirigente del I°
distretto di Polizia, sito nella via Roma.
Tali iniziali "amichevoli contatti" del
AD con TE successivamente si erano consolidati ed estesi al ON ed anche ad altri soggetti appartenenti a "Cosa Nostra" tra i quali TO ha citAT l'IL, TO
ON, EL RE e TO IN. A tal fine TO ha precisAT che quando una persona
"importante" si mette "a disposizione di Cosa
Nostra", i favori • non può più farli soltanto a
determinate persone ma sostanzialmente avviene un
suo graduale asservimento all'intera organizzazione criminale ed a suo complessivo vantaggio.
Il TO ha, poi, dichiarAT di sapere che il conte IN aveva, a sua volta, un rapporto con
AD perché erano entrambi il dott.
appartenenti all'Ordine dei Cavalieri del Santo
Sepolcro, che il TO ha definito "una loggia"
"una specie di massoneria".
12 Tra gli altri specifici episodi sul conto del dott. AD riferiti sempre dal ON al
TO, questi ha ricordAT un episodio verificATsi nel periodo del Natale 1981. Mentre i due si trovavano insieme a fare i conti relativi ai proventi dell'associazione, ON aveva detto a
TO che era necessario detrarre la somma di L.
15.000.000 utilizzata per fare un regalo al dott.
Alfa, da destinare adAD, un'autovettura un'amante del dott. Contrada. Altro episodio ricordAT dal TO riguardava un suo cugino, tale Gaetano Siracusa, imprenditore edile che aveva
denunciAT in via confidenziale al dott.AD le pressioni estorsive subite da parte della mafia di
Pallavicino e che aveva per questo rischiAT di essere ucciso, in quanto AD, a sua volta,
aveva riferito l'informazione allo stesso Riccobono; questi, solo "per rispetto" nei confronti di TO, aveva evitAT di uccidere il
AC al quale aveva, comunque, impedito di
imprenditoriale proseguire la propria attività
nella zona.
Ad ulteriore conferma della circostanza della diffusione, negli anni '80, nell'ambito di "Cosa
Nostra" della notizia della piena disponibilità
13 dell'imputAT a vantaggio della stessa
organizzazione criminale, il Tribunale indica altri due episodi riferiti dal collaborante.
TO ha ricordAT che nell'anno 1982 aveva
subito da parte della Squadra Mobile di Palermo,
presso la propria abitazione, una perquisizione che per poco non aveva portAT alla scoperta di un grosso carico di eroina. Atteso il grave rischio corso in quell'occasione, TO, commentando
successivamente l'accaduto con alcuni esponenti di quelli ed in particolare con che "Cosa Nostra",
come lui erano interessati a quel traffico di stupefacenti (ha indicAT con certezza Gaetano
OL, RE detto CA, ZI TO,
LA IN e "P AV) si era lamentAT
del fatto che il dott. AD non aveva avvisAT
per quella perquisizione ed aveva appreso che essere mosso al dott. nessun rimprovero poteva responsabile di AD, perché il quell'operazione non era lui bensì il dott. SS
o qualche altro, che non era “raggiungibile" da parte dell'organizzazione criminale (pag. 534).
Un altro episodio di cui ha riferito il
collaborante riguardava un colloquio dallo stesso avuto con PO ON mentre entrambi si
14 trovavano detenuti presso il carcere di Palermo,
avente ad oggetto la collaborazione con la giustizia, iniziata formalmente nel 1986, di De Caro Vincenzo, cognato di Mutolo. Un giorno
PO Antonino gli aveva detto, con tono
concitAT, che suo cognAT stava accusando tutti i delATri della Polizia, mentremafiosi di essere
TO doveva ben sapere che i rapporti che c'erano con AD non traevano origine da rapporti confidenziali bensì da favori che AD faceva all'organizzazione (pag. 528).
Il Tribunale, quindi, esamina diffusamente l'aspetto della attendibilità intrinseca del
TO, ricostruendo le fasi della sua
collaborazione, sottolineandone i contributi investigativi di straordinaria importanza,
rilevando come, con la scelta della dissociazione da Cosa Nostra, aveva certamente aggravAT la
propria posizione processuale, con la confessione
di numerosi omicidi per i quali non era neppure indagAT, elencando, infine, tutti i riscontri afferenti alla sua generale attendibilità. In
particolare, con riferimento alle dichiarazioni
concernenti l'imputAT, il Tribunale evidenzia che tali dichiarazioni erano state verbalizzate per la
15 prima volta il 23 ottobre 1992 davanti a magistrati della Procura di Palermo, ma che il nome del dott.
AD come soggetto colluso con la mafia era già
dicembre 1991 al dott. stAT fatto in data 16
Falcone, allora direttore generale degli affari penali presso il Ministero della Giustizia, alla presenza del AN Sinisi, dott. che aveva
confermAT la circostanza in dibattimento, e che informale era stata fatta al analoga rivelazione dott. SE, poco prima che questi fosse ucciso (il 19 luglio 1992) in un attentAT mafioso,
come risultava dalle ditestimonianze alcuni stretti collaborATri del magistrAT.
Nella verifica, poi, della attendibilità
estrinseca delle dichiarazioni del TO, il
Tribunale afferma che costui, in modo più completo altri collaborATri di giustizia rispetto agli escussi, ha dimostrAT di essere a conoscenza della trasformazione del AD da temuto avversario della mafia, negli anni '60 fino alla prima metà
degli anni '70, a soggetto colluso con la mafia,
"nelle mani" dei suoi massimi esponenti;
e che le conoscenze di TO sono risultate di particolare precisione e spessore probATrio, frutto di conoscenze in parte dirette ed in parte indirette,
16 ma in ogni caso aventi ad oggetto una varietà di episodi specifici (quali la frequentazione di uno
stabile sito in via Guido Jung n. 12), che, secondo il Tribunale, sarebbero stati verificati con esiti complessivamente positivi.
Infine, il Tribunale ritiene sussistenti riscontri, costituiti da convergenti dichiarazioni di altri collaborATri, da risultanze documentali e testimoniali e dalle stesse dichiarazioni dell'imputAT, rivelatesi, in più punti, mendaci.
il Tribunale ritiene In particolare,
l'iniziale instaurarsi dei rapporti riscontrAT
collusivi dell'odierno imputAT con Stefano
TE, attraverso il IN, di cui si evidenzia l'appartenenza insieme al AD all'Ordine dei
Cavalieri del Santo Sepolcro (pag. 378 ss.), e il
PU, di cui il Tribunale ritiene provata la
"disponibilità" nei confronti dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" (pagg. 416 ss.), nonché la esistenza di un rapporto con il TE, funzionale
PU tra Bontate e all'intermediazione del l'imputAT (pagg. 424 ss.).
Per quanto concerne l'esistenza di un rapporto
“privilegiAT" tra l'odierno imputAT ed il "boss"
mafioso AR ON (pag. 431 ss.), il
17 Tribunale evidenzia la frequentazione da parte del
ON della zona di via Guido Jung di Palermo,
dove questi conduceva una "latitanza piuttosto tranquilla" (pag. 455), ritenendo che abbiano trovAT conferma nelle risultanze processuali le delazioni del AD (pag. 438 ss.), che avevano consentito al ON di sfuggire alla cattura,
anche in considerazione della circostanza che
l'imputAT aveva effettivamente la possibilità di conoscere le notizie concernenti le ricerche del
ON sia in ragione del proprio incarico sia per gli assidui contatti mantenuti con molti funzionari addetti alla Squadra Mobile (pag. 460
ss.).
Il Tribunale ritiene, altresì, riscontrAT
l'episodio dell'imprenditore edile AN AC
ON e a deidimostrazione rapporti tra
AD (pagg. 472 ss.).
invece, l'episodio Per quanto concerne,
autovettura Alfa Romeo da dell'acquisto di una
destinare ad una donna del AD, il Tribunale,
pur non essendo pervenuto alla identificazione di questa donna, ritiene che sussistano elementi di concordanza con il racconto del TO
sull'episodio stesso, quali l'individuazione di un
18 concessionario Alfa Romeo a Palermo, Adamo
CA, in stretti rapporti con AN TA e Rosario Riccobono e in buoni rapporti anche con l'imputAT, le frequentazioni femminili da parte del Contrada e l'effettuazione di acquisti di
autovetture Alfa Romeo presso il suddetto concessionario da parte di donne legate al AD
da rapporti personali (pagg. 486 ss.).
Sull'estensione dei "favori" a EL RE e
TO IN, il Tribunale cita a riscontro le
dichiarazioni del collaborATre di giustizia
US AR, fonte totalmente autonoma dal
ON e che significativamente ha collocAT lo specifico episodio della "soffiata" di AD al
IN, mentre questi si trovava nella villa di le dichiarazioni di BO LA (v. avanti un'epoca perfettamente US AR), in
compatibile con quella in cui TO apprese dal
ON la notizia dei "favori" fatti da AD
anche a IN (pag. 360).
Sui "favoritismi" nei confronti dell'IL,
il Tribunale cita, inoltre, le risultanze probATrie su quella che, per comodità espositiva,
si indica come "vicenda TI" (pag. 360) (v. più
avanti nella presente esposizione).
19 Da ultimo, il Tribunale si sofferma a
contestare la tesi difensiva degli intenti vendicativi del TO nei confronti del AD
(pagg. 539 ss.) della millanteria da parte del e
ON (pagg. 541 ss.).
La Corte di Appello ritiene che il giudice di primo grado abbia enfatizzAT la circostanza della frequentazione dell'imputAT nella zona di via
Jung, volta a dimostrare la contiguità con AR
ON che aveva una delle sue dimore proprio al civico n.7 della stessa via, in quanto,
innanzitutto, le visite del AD nel fabbricAT
di via Jung avevano come meta gli appartamenti di suoi amici, il INdott. e il dott.
Albeggiani, i quali usavano. mettergli a
disposizione i loro locali, inoltre,
l'interessamento del mafioso RA AN per mettere a disposizione di AD un appartamento in quella via contrasterebbe con la circostanza che all'epoca (RA AN era scomparso nel 1976)
non era sicuramente "amico" di "Cosa Nostra";
infine, il supplemento dell'istruzione
dibattimentale espletAT in sede di gravame non
avrebbe alimentAT la forza probATria della
circostanza.
2
020 La Corte d'Appello cita la deposizione di
RA RA, genero di RA OV,
esaminAT nel corso della istruzione dibattimentale rinnovata in appello, il quale ha attribuito a
costui, soggetto estraneo ad attività criminose, al contrario del di lui fratello AN, la iniziativa di "regalare" a AR ON un appartamento,
pervenuto nellapoi disponibilità del dott.
AD; lo stesso RA ha menzionAT di avere assistito ad incontri del dott. AD con il suo capo, in parecchie occasioni, nello stabile di via
Jung n.7 ove il funzionario si recava a trovarlo e,
una volta, anche in altra residenza ubicata a
AR (Sferracavallo) ove il ON si.
trovava in riunione con altri accoliti.
La Corte d'Appello afferma, peraltro, che
l'RA non ha fornito alcuna spiegazione sulle ragioni deldel comportamento suocero e del
ON, e che le visite di AD in via Jung
state smentite dalla testimonianza di n.7 sono di Campanella, portiere quel palazzo, RA
mentre d'altro canto argomenta ancora la Corte
-
-
"sembra assai improbabile il reale accadimento
AR, per la ovvia didell'incontro difficoltà di ammettere che colloqui tra mafiosi si
21 svolgessero al cospetto di estranei".
Il giudice di appello ritiene, infine, che sia rimasta riscontrosenza la notizia riferita da
RA circa una segnalazione fornita dal dott.
AD in ordine ad una operazione di polizia nel fabbricAT di via Jung, condotta con
l'intervento dei vigili del fuoco, poiché la stessa sentenza del Tribunale aveva sottolineAT che "una irruzione così connotata 1982solo nel avvenne allorché dirigente della Squadra Mobile era il
ostilefunzionario al dott. dott. LL,
AD e che nell'occasione ON riuscì a stento a sfuggire alla cattura" e, quindi, secondo la Corte, "sembra da escludere che il capomafia ne fosse stAT preventivamente informAT".
La sentenza impugnata osserva ancora che "la
conoscenza del giudicabile con personaggi della organizzazione criminale diversi dal ON non risultava direttamente al TO", e che "pertanto non possono formare materia di prova a sostegno
dell'accusa le generiche e non riscontrate confidenze del ON su relazioni del dott.
AD con altri esponenti della criminalità
palermitana quali TO,ON Michele
RE, ecc.".
22 "Espressione di un falso sillogismo" sarebbe,
poi, "l'argomentazione del primo giudice per dedurre dal rapporto di conoscenza del dott. Contrada con AR IN e da quello di costui con il TE per ritenere provata la sussistenza della frequentazione del poliziotto con il TE
medesimo". Non accertate, inoltre, sarebbero rimaste le notizie pervenute al TO dal Riccobono circa l'avviso dell'imminenza di operazioni di polizia a lui fornito dal dott. AD per mezzo dell'avv.
FI al giudice di appello "sembra improbabile il ricorso ad un tramite che avrebbe reso inefficace l'avviso per difetto di tempestività". Non accertate, infine, sarebbero rimaste. le notizie sullo stanziamento di 15 milioni di lire per consentire al AD di regalare l'auto ad una amica.
Circa i contenuti delle dichiarazioni di TO
sulle minacce subite dal cugino AC e sulla
perquisizione effettuata a casa sua nel 1982 ad
opera della Squadra Mobile, la Corte d'Appello
osserva che "desta serie perplessità l'accadimento del primo episodio nei termini riferiti dal
collaborante, poiché, indipendentemente dalla
23 smentita del AC il comportamento del
funzionario si rivelerebbe incompatibile sia con la ottica di una personalità corretta che con quella della sua collusione, mentre si deve ricordare,
ancora una volta, che nel 1982 la Squadra Mobile
era daldiretta dott. LL, sicuramente incapace di favorire il TO".
Il P.G. ricorrente osserva che l'interessamento del costruttore mafioso RA non contrasta con la circostanza che a quel tempo il AD non fosse ancora amico di Cosa Nostra, in quanto, dalle stesse dichiarazioni di TO emerge che a quel tempo non era ancora nota la qualità mafiosa del
RA. La Corte d'Appello, inoltre, fermandosi a considerare soltanto la meta delle visite del
AD avrebbe perso di vista il significAT
indiziante della costituito circostanza, dalle ragioni che rendevano possibile al Dirigente della con assiduità e Squadra Mobile frequentare impunemente un edificio sito a 200 metri dalla
dimora di un pericoloso mafioso.
Con riferimento, poi, alle dichiarazioni del collaborATre RA RA, la sentenza
ricorrentesecondo il p.g. - avrebbe impugnata -
"mutilAT la descrizione del fatto processuale",
24 non dando conto di tutte le dichiarazioni del collaborante, che spiegano le ragioni della liberalità del RA al ON e della confidenza del ON al RA.
L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale gli incontri tra
AD e ON in uno stabile di via Jung,
sarebbero smentiti dalla testimonianza del portiere
Campanella, soffrirebbe di un duplice vizio: uno interno alla motivazione, in quanto non si dà conto della possibilità che gli incontri siano avvenuti in orari e in giorni di assenza del portiere;
un dalla incompletezza nellaaltro derivante descrizione del fatto (gli incontri narrati dall'RA furono solo due e non parecchi, ma soprattutto sono narrati come avvenuti nello stabile di via Jung n. 1 e non n. 7).
La affermazione formulata dalla Corte
d'Appello, secondo la quale l'incontro di
AR dovrebbe considerarsi improbabile, da un lAT, si risolverebbe in una petizione di principio
("l'essere il dott. AD intraneo o estraneo ai costituisce il thema decidendum delmafiosi,
processo), dall'altro, contrasterebbe con la
corretta esposizione della narrazione del
25 collaborante, il quale ha riferito che l'incontro avvenne non nella residenza del ON, ma in
uno spiazzo recintAT il cui cancello non era
chiuso a chiave e che il colloquio fu riservAT
("si appartarono").
Sul punto della agevolazione della latitanza
del ON, il p.g. ricorrente Osserva che le argomentazioni della Corte per ritenere prive di riscontro le sidichiarazioni di TO fondano e indimostrabile, quindisull'indimostrAT
illogico, presupposto che il dirigente LL
fosse, nella qualità, il monopolista di ogni notizia circa l'organizzazione e l'attuazione di
operazioni di polizia e che, d'altro canto, la
sentenza del Tribunale si è data carico del problema della possibilità di conoscenza
dell'imputAT quando era cessAT il suo incarico
interinale di dirigente della Mobile e lo aveva risolto con puntuale riferimento alle circostanze fattuali accertate in dibattimento, di modo che,
con queste ilcircostanze giudice di appello e non attardarsi nella avrebbe dovuto misurarsi contemplazione di una circostanza del tutto formale
(l'imputAT all'epoca non rivestiva più la qualità
di dirigente della Mobile) per trarne conseguenze
26 intrinsecamente illogiche e, comunque, superate dalle risposte sullo specifico punto fornite dal primo giudice, che il secondo non si curerebbe di esporre e di confutare, sì che il suo elaborAT
risulterebbe, per questo aspetto,
insufficientemente motivAT.
Con riferimento alle notizie fornite per il dell'avv. FI, il p.g. ricorrente tramite
Osserva che è incomprensibile e non motivato, in
assenza di qualsivoglia specificazione, il rilievo circa il difetto di tempestività del tramite, che anzi risulterebbe smentito da altre emergenze processuali di segno opposto. Quanto all'episodio concernente le min acce subite dal cugino di TO, tale AC, il p.g.
ricorrente rileva che il AC si era lamentAT
con il dott. AD delle pressioni estorsive e non delle minacce successive e che le "serie perplessità" espresse dal giudice di appello sarebbero state suscitate da un accadiment o diverso da quello processualmente descritto e che la dedotta incompatibilità sarebbe frutto della molto approssimativa esposizione del fatto. Comunque,
sempre ad avviso del ricorrente, la valutazione proprio del fatto stesso come narrAT nella
27 sentenza impugnata sarebbe afflitta da una contraddittorietà non spiegabile: "se è pacifico che riferire a ON le minacce confidategli dal AC costituisce un comportamento incompatibile con l'ottica di una personalità corretta (salva l'evidente petizione di principio derivante dal presupporre la correttezza del l'incompatibilità) AD e inferirne incomprensibile, perché illogico, che tale
comportamento sia incompatibile con l'ottica della collusione del funzionario".
Con riferimento all'episodio della
perquisizione a casa TO, il p.g. ricorrente
osserva che alla prospettazione offerta dal giudice di appello possono muoversi censure analoghe a
quelle mosse a proposito della perquisizione c.d.
dei Vigili del Fuoco circa la ritenuta equazione funzione di dirigente della Mobile e tra possibilità di fornire notizie, equazione che
presuppone un inesistente monopolio del dirigente medesimo, con l'aggravante, in questo caso, che nel
1982 non era dirigente l'LL, di modo che ogni riferimento alla sua ostilità verso l'imputAT
non avrebbe alcun fondamento. Inoltre, sempre del p.g. ricorrente la secondo le censure
28 sentenza impugnata avrebbe esposto il fatto in modo incompleto e frammentario, rispetto a come esso puntualmente descritto nella sentenza del
Tribunale.
Il p.g. lamenta, quindi, che "l'apprezzamento di circostanze fattuali vistosamente difformi da quelle storicamente emerse, non può non avere
influito sulla complessiva valutazione che la Corte ha adottAT circa le dichiarazioni di PA Mutolo"; osserva, inoltre, in linea generale, che la Corte, esigendo che il contenuto di quel "essere nelle mani" del ON venga sempre provAT con
"episodi", cioè con vicende o accadimenti singoli e ben circoscritti nel tempo e nello spazio, ha
imposto una inammissibile limitazione ai modi della dimostrazione del thema probandum (AD favorì
no la latitanza di ON), che l'ha indotta ad omettere ogni valutazione degli elementi di
prova diversi dagli episodi, mentre l'essersi il
ON sottratto dal 1974 fino alla sua scomparsa (dicembre 1982) alle ricerche della
Polizia mercé l'ausilio dell'imputAT, è un fatto
che sarebbe stAT provAT attraverso le convergenti dichiarazioni di molteplici collaborATri sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello.
29 LE DICHIARAZIONI DI NC AR AN
Nella motivazione della sentenza del Tribunale
si evidenzia che RA IN NN era stAT
formalmente affiliAT a "Cosa Nostra" nella famiglia di Santa RI di Gesù, capeggiata da
AN TA, nella primavera del 1975 e che il suo patrimonio di conoscenze si è rivelAT
particolarmente ricco e il suo contributo alla
giustizia si è dimostrAT eccezionale, essendo stAT dapprima "soldato" di Stefano Bontate e
inserito per molti anni nei successivamente traffici di stupefacenti gestiti dalle famiglie mafiose c.d. "corleonesi"; aveva avuto, altresì,
assidui contatti con il gruppo di mafia facente capo a ON,AR con il quale aveva
commesso svariati crimini oggetto delle sue
confessioni. Rileva, ancora, il Tribunale che l'importanza della collaborazione. di Francesco
IN NN con la giustizia ha già trovAT un primo e positivo riscontro da parte della Suprema
Corte nella sentenza n' 80 del 1992 conclusiva del
°
primo emaxi-processo comeche, conseguenza
giuridica del giudizio positivo formulAT dalla
Suprema Corte sulla sua attendibilità, gli è stata riconosciuta la diminuente di cui all'art. 8 D.L.
30 13 Maggio 1991 n° 152 conv. in L. 12 Luglio 1991 n°
203.
Il Tribunale sottolinea, quindi, la "tormentata evoluzione" che ha caratterizzAT la storia del pentimento del NN. Infatti, questi, secondo i chiarimenti forniti da lui stesso, quando nel 1989
aveva iniziAT la propria collaborazione con la
Giustizia, si era limitAT ad autoaccusarsi di appartenenza all'associazione criminale "Cosa
Nostra", nonché di reati in materia di armi e traffico di stupefacenti, mentre deliberatamente aveva deciso di non affrontare il delicAT tema delle accuse nei confronti di soggetti appartenenti alle Istituzioni collusi con la mafia per una certa sfiducia nei confronti dello StAT italiano che non gli sembrava approntare alcuna efficace politica governativa di lotta alla mafia nè tantomeno di tutela dei collaboranti e dei loro familiari;
nel contempo aveva deciso di non confessare le proprie responsabilità in ordine agli omicidi commessi, per personali, dovute allaragioni esclusivamente difficoltà di affrontare questo aspetto della propria antecedente condotta di vita con la propria convivente e con la figlia avuta da quest'ultima.
31 Solo dopo alcuni anni, mentre si trovava negli
U.S.A., dove vigeva una legislazione a tutela dei collaboranti, aveva riflettuto sul programma di
protezione che avrebbe potuto garantire sicurezza alla propria famiglia ove si fosse deciso a
confessare in modo completo le proprie responsabilità. Era stAT, quindi, raggiunto intorno al gennaio 1993 un accordo tra le Autorità
americane e NN, in base al quale se avesse
confessAT tutte le proprie responsabilità il
Governo lo avrebbe ammesso al programma di sicurezza. In tale contesto si era verificata la
"svolta" nella collaborazione di RA IN
NN che aveva confessAT tutti i delitti commessi ammettendo le proprie responsabilità anche in ordine tuttia gli omicidi cui aveva partecipAT, informando tramite i propri legali l'Autorità Giudiziaria palermitana, così
rinunciando anche alle garanzie procedurali di
"inutilizzabilità" nei propri confronti delle sue trattAT di mutua confessioni previste dal
assistenza giudiziaria fra l'Italia e gli U.S.A.
La circostanza che, nonostante tale scelta, non avesse detto quanto a sua conoscenza sull'odierno imputAT nel corso dell'interrogATrio reso negli
32 U.S.A nell'Aprile del 1993 ai magistrati siciliani,
che in quel paese erano andati ad interrogarlo sui c.d. omicidi politici, è stata spiegata dal collaborante con ragioni del tutto contingenti afferenti alle particolari condizioni di stanchezza e "stress" in cui si era trovAT quando era stAT
affrontAT, nel corso di quell'interrogATrio,
l'argomento riguardante il dott. Contrada. Ha,
infatti, sostenuto di essere stAT sottoposto, in quella occasione, ad un lunghissimo ed estenuante interrogATrio, protrattosi fino a tarda notte, nel corso del quale la domanda su AD gli era
stata rivolta quando era oramai molto stanco e
proprio per evitare un'ulteriore insostenibile prosecuzione di quell'interrogATrio era stAT
estremamente evasivo. La risposta data dal
collaborante alla domanda riguardante l'odierno imputAT, era: stata del seguente tenore letterale
"Di Contrada non ricordo praticamente nulla che
possa avere interesse processuale. Con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi" (pag. 608).
Sulla base dell'esame del relativo verbale, il
Tribunale, sia per il numero di ore di esecuzione
dell'atto istruttorio sia per la modalità delle risposte fornite nel medesimo contesto narrativo,
33 concludeva che "la risposta fornita dal collaborante con riferimento all'odierno imputAT,
appare sintomatica di una sua precisa scelta di non approfondire l'argomento proposto, non per carenza di informazioni sul punto, bensì per difficoltà di lucida messa a fuoco dei propri ricordi sullo
specifico oggetto, difficoltà aggravata dalla
possibilità, espressamente dedotta dal dichiarante, :
di potersi "confondere" in relazione ad altre
posizioni riguardanti poliziotti".
Nel corso di un successivo interrogATrio reso in data 27 Gennaio 1994 ai magistrati della Procura
della Repubblica di Palermo, in sede di rogATria
in U.S.A., (l'unico reso negli U.S.A. a magistrati italiani dopo quello citAT dell'Aprile 1993),
avente ad oggetto alcuni omicidi da lui confessati,
NN aveva avuto modo, quasi incidentalmente,
dopo avere parlAT del proprio coinvolgimento nel di certo Lo Piccolo e della tentAT omicidio vicenda relativa ad un funzionario di polizia, il dott. Speranza, in quanto strettamente connessa a quel fatto delittuoso, di fare riferimento al dott.
AD quale "altro funzionario di Polizia" in rapporti con esponenti di "Cosa Nostra".
34 Nel corso del dibattimento, il NN ha approfondito la trattazione della posizione dell'odierno imputAT, integrando le proprie informazioni anche con riferimento al dott.
Speranza ed al dott. PU, altro poliziotto accusAT dal NN di collusione con "Cosa
Nostra".
Orbene, la valutazione conclusiva formulata dal
Tribunale è che "la ricostruzione della progressiva esposizione da parte del NN delle notizie in suo possesso sull' imputAT, caratterizzata da approfondimenti mnemonici e da successivi sforzi di chiarezza nella ricostruzione delle proprie conoscenze, non legittimerebbe di per sè un giudizio di inaffidabilità della fonte 0 un sospetto di adattamento manipolATrio delle sue
dichiarazioni" (pag. 611).
Il Tribunale sottolinea, quindi, l'importanza delle singole dichiarazioni rese dal Mannoia ad
integrazione delle notizie rese da PA TO,
evidenziando come, su ogni particolare riferito, il
NN sia stAT in grado di aggiungere particolari nuovi che attesterebbero anche la
completa autonomia rispetto alla precedente fonte propalATria;
ritiene, inoltre, che le
35 dichiarazioni del collaborante abbiano ricevuto positiva verifica in riscontri esterni, spesso di natura documentale, consentendo in tal modo di
escludere radicalmente ogni forma di pedissequo adeguamento alle precedenti dichiarazioni. ( pag.
616). Più specificamente, il Tribunale rileva che:
a) il NN ha riferito sui contatti esistenti tra TE-SI-IN, indicando l'
rapporti e collocandolo inizio di tali diverso da quelloin un periodo temporalmente conosciuto da TO: ciò ha trovAT positiva conferma nella data di assunzione del SI da parte della ditta IN;
b) il NN ha dichiarAT di avere
personalmente assistito al colloquio intervenuto tra il ON ed AN RA, collocAT
cronologicamene intorno al 1974, nel corso del
quale lo stesso RA aveva parlAT in ordine alla disponibilità di un appartamento nella via
Guido Jung che aveva procurAT al dott. AD
(mentre TOper si ditrattava circostanza appresa de relAT dal ON);
c) nel riferire sui colloqui intervenuti tra inSI, ordine agli TE eAN
appuntamenti da fissare per il tramite del Conte
36 AR IN con il dott. AD, il NN ha dimostrAT di avere una conoscenza diretta di tale fatto (collocAT cronologicamente nel 1979 in un'epoca in cui il TO era ristretto in carcere)
assolutamente casuale, ma proprio per questo di decisivo rilievo in quanto non configurabile come conoscenza de relAT in senso tecnico
Nel riferire, sugli specifici “favori”, a sua conoscenza, fatti dal dott. AD ad "uomini d'onore", il collaborante ha parlAT di due
episodi, che sottolinea il giudice di primo grado
-
erano totalmente ignoti al TO: l'intervento dell' imputAT in favore di AN TE nella pratica relativa al rilascio della patente e quello riguardante la consegna della patente a tale "PI"
RE, "uomo d'onore" di Ciaculli, sempre per interessamento del dott. AD.
Per quanto riguarda il primo dei suddetti
episodi, il Tribunale rileva che il collaborante
TO CE ha riferito, in epoca antecedente ed in modo più completo rispetto a NN, su tale di quest'ultimo fatto, per cui le dichiarazioni sono valutate in termini di riscontro alle dichiarazioni del CE (v. avanti nella presente esposizione).
37 Il Tribunale procede, quindi, all'analisi dei riscontri acquisiti sulla pratica della patente concernente "PI" RE, su cui, in modo esclusivo ha riferito il NN, nell'ambito dell'odierno procedimento, e, sulla base della documentazione acquisita dellee testimonianze assunte, il
Tribunale ritiene che le dichiarazioni di IN
NN abbiano trovAT adeguAT riscontro ab
extrinseco nelle risultanze processuali esaminate,
che avrebbero dimostrAT l'esistenza di anomalie nelle pratiche relative alla patente di guida ed al passaporto di RE US, ("uomo d'onore" di
Ciaculli, cugino di RE EL detto "il papa" e di RE TO, detto "il senATre", soggetti che altro collaborATre di giustizia, Marchese
US ha indicAT in stretto contatto con.
l'imputAT), sintomatiche di "interessamenti” nei suoi confronti dagli provenienti Uffici della
Questura di Palermo, ove operava, con funzioni di
dirigente, l'imputAT, ed avrebbero trovato
ulteriori conferme indirette nelle citate dichiarazioni rese dai collaborATri di giustizia
TO e AR. Nel ricostruire il fatto, il
Tribunale Osserva che, a seguito di un
provvedimento di diffida, la patente del RE era
38 stata sospesa a tempo indeterminAT. Questi, con istanza 20 agosto 1979 (a quella data il AD
ricopriva il doppio incarico di dirigente della locale Squadra Mobile e della Criminalpol)
inoltrata alla Questura di Palermo, aveva richiesto la restituzione per ragioni di lavoro. Gli uffici della Questura avevano dato avvio con "rara
+celerità" ad un'istruttoria che sembrava preludere ad un esito favorevole. Senonchè, quando la pratica per la patente del RE, a differenza di quanto era avvenuto in precedenza per la pratica TE,
era giunta al ST, il dr. IO non era più
carica ed era stAT sostituito dal questorein
IN MM - che per ammissione dello stesso imputAT non aveva con lui un rapporto
- il quale aveva stima improntAT a reciproca personalmente il parere ritenuto di redigere negativo da inoltrare alla Prefettura. Davanti
all'ostacolo del parere di MM, che aveva impedito al RE di ottenere per vie regolari la restituzione della patente sulla stessa falsariga dell'istruttoria che, invece, aveva consentito al
TE di ottenerla, l'unica possibilità era
quella di ricorrere alla sottrazione materiale del documento giacente presso gli atti della
39 Tribunale evidenzia anche la Prefettura. Il
1978, era circostanza che Greco nelUS,
riuscito ad ottenere il rilascio del passaporto con una procedura anch'essa celere ed anomala.
Il Tribunale ricorda, inoltre, che il NN
ha riferito che intorno agli anni 75-76 aveva
sentito parlare il ON ed il AC del dott. AD in termini positivi e dal modo
"bonario" in cui i due ne parlavano aveva tratto il non era considerAT convincimento che AD un pericolo per l'organizzazione. Ha poi dichiarAT
che a seguito dell'arresto del AC - nel
frattempo era stAT affiliAT formalmente a "Cosa
Nostra" - aveva ricevuto l'incarico di recarsi a fargli visita, presso il carcere di Aversa, con lo
ས་scopo di contattare il medico che lo aveva in cura per ottenere una simulazione di malattia nella sua cartella clinica. In tale occasione il AC,
andando su tutte le furie, aveva riferito che a farlo arrestare era stAT il ON avendo a AD". Quando NN passAT la notizia e avevano assistito a gli altri uomini d'onore che quello sfogo del AC erano andati a riferirlo al capo AN TE, avevaquesti mostrato grande meraviglia, esclamando "è un pazzo da catena
40 questo Giaconia". Poco tempo dopo la sua scarcerazione, AC era stAT eliminAT
mediante strangolamento dallo stesso Bontate
insieme a ON e ad altri “uomini d'onore",
sia per le gravi accuse che aveva rivolto nell'occasione riferita al ON, sia per la sua eccessiva intraprendenza all'interno dell'organizzazione criminale ricollegabile alla sua determinazione di diventare il rappresentante della famiglia mafiosa di Palermo centro.
Queste ultime notizie riferite dal NN,
sono ritenute dal Tribunale estremamente generiche,
tanto da precluderne in radice ogni possibilità di riscontro, O comunque frutto di mere valutazioni fatte da altri soggetti, così da non potere avere alcuna utilizzazione a fini processuali (pagg. 648
ss.). Il decidente, comunque, formula un positivo giudizio sull'attendibilità e genuinità della fonte propalATria, proprio perchè il collaborante ha notizie apprese riportAT fedelmente le
in tal modo consentendo alsull'imputAT,
giudicante di discernere quelle fondate su fatti
reali da quelle fondate su meri sospetti formulati da altri soggetti che al Mannoia li avevano
comunicati.
41 La Corte di Appello ritiene che le
dichiarazioni di RA IN NN, il cui rinnovAT in appello, "non siano esame è stAT
connotate delle necessarie garanzie di .
attendibilità", in quanto costui non avrebbe fornito una risposta appagante sulla richiesta di chiarire i motivi per cui egli aveva taciuto prima ai P.M. di Caltanissetta (2 aprile 1993) e poi a quelli palermitani (3 aprile 1993) le circostanze sul conto del dott. AD riferite al Tribunale
di Palermo il 20 novembre 1994. Secondo il giudice di appello il NN davanti agli inquirenti si sarebbe limitarepotuto "a fornire delle
esternazioni evasive, laddove risulta invece che
egli escluse categoricamente di avere mai saputo che il dott. UN AD fosse persona legata o comunque vicina a cosa dichiarandonostra", di averlo conosciuto solo come appartenente alla polizia (verb. 2 aprile 1993), così esponendosi al sua reputazione di rischio di compromettere la collaborante leale".
Inoltre, la Corte d'Appello esprime la
valutazione che la contenuti verifica dei delle dichiarazioni rese da IN NN nel dibattimento di primo grado porterebbe ad escludere
42 che essi attribuiscano concreto sostegno all'accusa, in quanto:
a) la circostanza inerente la notizia dell'intervento di RA AN per procurare la disponibilità di una casa al dott.AD è stata temporalmente collocata dal collaborante nel 1974,
epoca in cui, secondo quanto riferito da PA
TO, il poliziotto faceva ancora parte di quei soggetti di cui era stata programmata la
eliminazione;
b) l'apprendimento delle lamentele di AN
AC, convinto di essere stAT arrestAT a
seguito di sollecitazioni rivolte a AD da
AR ON è solamente significativo della esistenza di un rapporto fra l'esponente mafioso di
AR LL ed il funzionario della Squadra
Mobile palermitano che da lui riceveva notizie
confidenziali, "quanto dire che esso concreterebbe una ipotesi del tutto opposta a quella prospettata .
dall'accusa";
c) la notizia dell'organizzazione dell'incontro
"sembra estremamente TE IN-AD
generica"..
d) l'enunciAT del Tribunale, con riferimento alla vicenda della patente di PI RE, sarebbe
43 sorretto solo da una "congettura", in quanto "non rende conto delle modalità di attuazione dell'intervento del dott. AD per recuperare il documento sequestrAT giacente presso un ufficio diverso dal suo (Prefettura di Palermo), adottando
una iniziativa sicuramente non suggerita dall'interessAT, poiché è certo che questi non
appena venne in possesso della patente se ne
disfece subito rendendosi conto che non poteva utilizzarla".
ProcurATre Generale ricorrente osserva,Il
circa la attendibilità di NN, che egli non
"escluse categoricamente di avere mai saputo che il dott. UN AD fosse persona legata comunque vicina a cosa nostra", ma escluse di parlare comericordare di averne mai sentito
persona legata o comunque vicina a Cosa Nostra, ciò
che sembra concretare proprio una "esternazione
evasiva". In ogni caso, secondo il P.G. ricorrente,
delle dichiarazioni rimane il fatto che solonon non statesono ritenute collaborante mendaci, ma appaiono riscontrate per la casa di via
Jung da TO, per la patente a PI RE dalle dichiarazioni del CE e per il convergenti dalle complessiveON-AD rapporto
44 risultanze processuali. Da ciò una insufficienza di motivazione della sentenza impugnata.
Con riferimento, poi, ai contenuti probATri
delle dichiarazioni di NN, il p.g. ricorrente formula una serie di censure. Circa l'epoca dell'intervento di RA
AN per procurare una casa a AD, rinvia a quanto esposto con riferimento alle dichiarazioni del TO. Con riferimento all'opinione del Giaconia di essere stAT arrestAT per delazione di ON
ricevuta da AD, la sentenza impugnata non si sarebbe cimentata con logiche argomentazioni, cioè
che la suddetta opinione non può far testo circa la natura del rapporto tra i due, mentre, invece, ne in ogni caso, sarebbe attesta la esistenza;
inspiegabile che la Mafia abbia tollerato e
l'imputAT non abbia giustificAT un relazione :
AD-ON da poliziotto a confidente.
L'enunciAT della Corte d'Appello, inoltre,
soffrirebbe della mancata indicazione, contenuta invece nell'elaborAT del Tribunale, delle anomalie, non la solà celerità, che aveva contrassegnAT l'iter di consegna della patente a
PI RE: il fatto processuale sarebbe stAT
45 quindi privAT di quell'elemento (le anomalie) di cui il giudice avrebbe dovuto tener conto, insieme alla speditezza, per valutare la bontà della connessione con la sottrazione. Per quanto concerne specificamente le modalità dell'intervento di Contrada per recuperare il documento giacente presso un ufficio diverso dal suo, la Corte
trascurerebbe di considerare che, secondo una
testimonianza citata dal Tribunale, il personale della polizia aveva normalmente accesso agli archivi esistenti presso l'Ufficio patenti della Prefettura. Inoltre, poiché l'argomentare della
Corte si basa esclusivamente sulla deposizione del
RE, il P.G. ricorrente Osserva che da nessun
luogo dell'esposizione si ricava che il Greco si
disfece della patente non appena ne venne in possesso e che il RE ha dichiarAT che stracciò
la patente dopo pochi giorni dalla ricezione di essa, sicché "viene a mancare il fondamento della non riferibilità al mafioso del suggerimento dell'iniziativa di sottrarre" la patente: il RE
avrebbe potuto suggerirla e, dopo pochi giorni,
melius re perpensa, distruggerlo. Infine, sempre secondo il p.g. ricorrente il giudice di appello
-
avrebbe correlAT le irregolarità riscontrate non
46 per la patente del RE con quelle dal Tribunale
accertate (pag. 635 ss.) per il coevo rilascio del passaporto né con quelle rilevate per il rilascio della patente a AN TA, "trasc urando di argomentare sul fatto che, avendone riferito anche
NN, i due potevano riscontrarsi a vicenda,
nonché sulle significative analogie tra le pratiche
TA e RE sintomatiche dell'esistenza di un'unica regia" (pag. 722 della sentenza del
Tribunale).
LE DICHIARAZIONI DI OR AN
Dalla motivazione della sentenza del Tribunale
si rileva che CE TO ha iniziAT a collaborare con la giustizia nel Luglio del 1993,
epoca in cui, ponendo fine alla sua latitanza, si era spontaneamente costituito presso una caserma
dei C.C. di Palermo, autoaccusandosi di appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata
"Cosa Nostra" nella quale aveva fatto ingresso all'inizio del 1976 militando nella "famiglia di
Porta Nuova". Con riferimento all'imputAT, il Cancemi ha
riferito di avere appreso che il dott. AD era
"persona molto vicina" a Stefano Bontate ed a
AR ON.
47 Ha dichiarAT di avere ricevuto tale informazione dal 1976 in poi direttamente da AR
OV, suo capo-decina e successivamente sotto-
capo della famiglia di Porta Nuova, nonchè
direttamente da "PP" Calò, proprio саро-
mandamento, e da altri soggetti appartenenti a
"Cosa Nostra", attesa la diffusione che tale aveva assunto all'interno via vianotizia dell'organizzazione criminale in questione ( "era come dire pane e pasta in Cosa Nostra che il
AD era nelle mani di Cosa Nostra".
Il AR gli aveva confidato che il dott.
AD si era interessAT di fare avere la patente ed il porto d'armi a AN TE e la notizia gli era stata confermata dal Calò, che gli aveva anche detto che il dott. AD era un
poliziotto corrotto molto vicino a AN TE
ed ARa ON;
in particolare aveva
appreso che il ON aveva ricevuto da parte del dott. AD informazioni in ordine a mandati di cattura ed altre notizie di interesse per l'organizzazione.
Successivamente nel 1980 anche AC
US, 'uomo d'onore" della famiglia di Porta
Nuova, gli aveva riferito che "c'erano altri
48 poliziotti che erano della stessa cordata del dott.
AD", cioè che come lui mangiavano, erano informATri, avevano rapporti con "Cosa Nostra", in particolare il dott. AZ D'AN.
Sempre nello stesso periodo anche AR
OV, parlandogli del dott. AD, gli aveva confermAT il nom e del dott. D'AN come personaggio che "Cosa Nostra usava" così come faceva per AD.
Ha, poi, dichiarAT di avere appreso da AR
OV che AL AN, all'epoca capo della "Commissione", era stAT messo al corrente dei rapporti di AD con TE e Riccobono chiarendo che tale comunicazione al capo era necessaria perchè la notizia di eventuali contatti.
tra "uomini d'onore" e poliziotti, non preceduta da congrue spiegazioni, avrebbe potuto ingenerare il sospetto di una collaborazione con le Forze di Polizia per la quale è prevista all'interno di
"Cosa Nostra" la pena capitale. Il collaborante si è detto, più volte,
assolutamente certo della fondatezza delle notizie apprese sul conto dell'odierno imputAT, atteso il peculiare rapporto di fiducia che lo legava sia al proprio capo-mandamento "PP" Calò, sia a AR
49 OV, capo-decina e sotto-capo della sua stessa
"famiglia", principali fonti per il CE di tali notizie.
Il Tribunale, con riferimento al giudizio di attendibilità intrinseca del collaborante, dopo averne evidenziAT la indiscutibile capacità di disvelare i più rilevanti segreti
.criminale di cui ha fatto dell'organizzazione parte, osserva che la sua decisione di confessare il proprio ruolo di primo piano all'interno della
"Commissione" e le proprie responsabilità in ordine a gravissimi fatti di sangue, con la conseguenza di condanne conseguenti inevitabili accettare le a
tali confessioni, ne mette in luce la serietà della scelta compiuta. Osserva, ancora, che le dichiarazioni del CE sono state caratterizzate da una particolare genuinità, atteso che il
predetto ha riferito gli specifici episodi a sua dall'inizio della propria conoscenza fin con la giustizia, ed è altresì collaborazione incontestAT che nessun altro collaborATre prima di lui aveva fatto cenno a tali "favori" resi dall'imputAT. D'altro canto, non sarebbe possibile secondo la valutazione del Tribunale
- neppure
505 0 ipotizzare rispetto al CE la chiamata in correità per vendetta o millanteria (pag. 758).
Il tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dal CE siano rilevanti sotto diversi profili:
1) il CE ha dichiarAT, così come PA
TO e RA IN NN, di essere a
conoscenza del fatto che l'odierno imputAT era
"nelle mani di Cosa Nostra";
2) il CE ha appreso tale notizia da più
fonti, nessuna delle quali coincidente con quelle indicate dagli altri collaborATri di giustizia, e tutte di particolare spicco all'inte rno dello schieramento mafioso, a lui legate da forti vincoli di reciproca fiducia come US Calò e AR
OV, rispettivamente capo e sotto-capo della propria famiglia di appartenenza;
3) in assoluta convergenza con quanto riferito da PA TO e RA IN NN, ha indicAT in AN TE e AR ON i stATsoggetti, ai quali l'imputAT era particolarmente vicino nel suo rapporto collusivo con "Cosa Nostra"; }
4) con originalità rispetto alle altre fonti
propalATrie ha anticipAT al 1976 le prime generiche notizie di una vicinanza dell'imputAT a
51 "Cosa Nostra" ed ha indicAT specifiche condotte di favore poste in essere dallo stesso nei confronti di AN TE collocandole in un periodo successivo all'Agosto 1979; 5) ha descritto il progressivo processo di
"appropriazione" da parte dei corleonesi delle
con soggetti appartenenti allerelazioni
Istituzioni, che con precipuo riferimento
all'imputAT ha trovAT conferma nelle
dichiarazioni rese da altro collaborATre di giustizia US AR;
6) ha accusAT anche altri poliziotti di
collusione (con significative convergenze rispetto ad altre emergenze probATrie).
Con riferimento specifico al rilascio della
patente a AN TE, al quale era stata in
precedenza revocata in conseguenza della
sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno, il Tribunale evidenzia che un primo riscontro alle dichiarazioni del CE in ordine a tale specifico interessamento è costituito dalle affermazioni di analogo contenuto riferite da
RA IN NN, e che tale conferma appare di specifico valore in quanto è proveniente
52 da fonte diversa da quelle indicate dal CE ed
è stata riferita al NN proprio dal soggetto
(TE) che di quell'interessamento era stAT il diretto beneficiario.
taluneIl Tribunale, dopo avere evidenziAT
"sorprendenti analogie" con l'episodio della
patente di RE US, sulla base di un'ampia ricostruzione documentale e testimoniale delle vicende relative al rilascio della patente a
AN TE, Osserva che, se anche dalle risultanze acquisite non si è pervenuti alla prova autonoma dell'interessamento diretto da parte del dott. AD, tale prova da un punto di vista giuridico non è affatto richiesta ai fini
dell'integrazione della nozione di riscontro, mentre è indubbio che le gravi anomalie ed i favoritismi oggettivamente emersi dall'esame delle pratiche esaminate, unitamente ad altri elementi
indiziari evidenziati, siano idonei ad assumere la valenza probATria del riscontro alle dichiarazioni, peraltro convergenti, dei collaborATri di giustizia CE e NN in ordine allo specifico favoritismo posto in essere.
Il Tribunale rileva, inoltre, che il TE, nello stesso periodo in cui aveva ottenuto il
53 rilascio della patente, "con incredibile celerità e pur risultando soggetto indiziAT di appartenenza alla mafia", era riuscito ad ancheottenere il rilascio del passaporto, "ulteriore indizio della condotta di favoritismo nei proveniente suoi confronti dagli uffici della Questura".
Con riferimento all'episodio del rilascio del porto d'armi a AN TE, il Tribunale rileva che non è stAT possibile, a causa della lacunosa elementi di documentazione reperibile, trovare
riscontro alle dichiarazioni del CE, ma
osserva, d'altra parte, che "non sono emersi
nemmeno dati o fatti che possono in qualche modo smentire le affermazioni del collaborante".
Il Tribunale, poi, conferisce specifica con le quali CE rilevanza alle dichiarazioni avere sentire parlare riferisce di acontinuAT
Calò US dell'imputAT come persona a contatto.
con "Cosa Nostra", almeno fino agli anni 1983-1984,
e quindi in un' epoca in cui, essendo stati uccisi
ON e TE i suoi contatti con
come referenti l'organizzazione non potevano avere tali soggetti. In ordine a tale periodo, il CE
pur non avendo più saputo di specifiche notizie concernenti AD, ha riferito che si era
54 progressiva processo di verificAT un
"corleonesi" dei "appropriazione" da deiparte rapporti con i referenti politico-istituzionali di
Cosa Nostra, che negli anni 170 erano stati esclusivo monopolio di TE, ON e
AL. Tale conoscenza aveva avuto modo di verificare direttamente apprendendo in più
occasioni da vari "uomini d'onore" (Ganci- La
Barbera- Biondino e dallo IN)stesso che il
IN si nascondeva perchè veniva avvisAT durante la latitanza da poliziotti nell'imminenza di operazioni di Polizia. Il Tribunale collega questa con rese da altro affermazione le dichiarazioni collaborATre di giustizia US AR (di cui si dirà), il quale essendo particolarmente vicino a TO IN, aveva appreso uno specifico episodio. di avvertimento .fatto
dall'imputAT in suo favore (cfr. episodio villa
BO LA, di cui si parla più avanti nella presente esposizione). Tale specifico episodio dimostrebbe che quando il mafioso Riina aveva
iniziAT la propria scalata al vertice di "Cosa
Nostra", aveva man mano acquisito quelle relazioni
Istituzioni che gli con esponenti collusi delle
55 una lunghissima avevano trascorrereconsentito di latitanza a Palermo (pag. 739 ss.)
Il Tribunale conclude l'esame delle n la valutazione che dichiarazioni di NN co
"tutte le notizie riferite dal collaborante sono
risultate logiche, coerenti e convergenti in ordine al loro contenuto accusATrio con quelle già
rese NN ed anche esaminate eda TO con quelle che saranno nel prosieguo trattate di
MA US, US AR e Rosario
OL (pag. 758).
La Corte di Appello rileva che "a corredo della sua affermazione di conoscenza della vicinanza del e a AN TA" AD a AR ON
il collaborante ha specificAT che l'imputAT si era interessAT per fare avere a AN TA il porto di armi e la patente di abilitazione alla sarebbero statecircostanze guida, ma tali
istruttoria svolta dal smentite dall'attività
Tribunale "la cui retta analisi consente di stabilire come TE non fosse stAT mai titolare di licenza per portare armi mentre per il rilascio suo favore risultavano della patente di guida in essere intervenute personalità diverse dal
56 giudicabile (Prefetto Di Giovanni on.
NT)".
Il P.G. ricorrente denuncia che la motivazione sul punto è apparente, in quanto "dire che
l'analisi è retta, senza spiegare attraverso quali proposizioni argomentative si giunge a tale giudizio, è affermazione apodittica e, quindi, non motivata". Rileva, inoltre, che dalla sentenza del
Tribunale (pag. 730, 734 e 735) risulta che il
TA era titolare di porto d'armi. Riguardo alla patente afferma che la Corte non si cura della convergenza con le dichiarazioni del NN, e non ricavarele argomentazioni da cui in che espone cosa sia consistito l'intervento di Di OV e
NT.
LE DICHIARAZIONI DI OM BU
Dalla motivazione della sentenza del Tribunale
si rileva che MA US ha collaborAT con confessando la la Giustizia sin dal 16/7/1984,
Nostra", quale propria appartenenza a "Cosa
affiliAT alla famiglia mafiosa di "Porta Nuova",
capeggiata da US Calò.
Nel corso dell'esame dibattimentale Tommaso
US ha dichiarAT di essere a conoscenza di rapporti intrattenuti dal dott. Contrada con
57 "uomini d'onore" di "Cosa Nostra" ed in particolare con AR ON, "capo" della famiglia mafiosa di AR-LL.
US ha riferito che, trovandosi a Palermo,
dopo essersi sottratto al regime di semi-libertà
concessogli dalla Magistratura di Sorveglianza di
Torino, aveva manifestAT a diverse persone, e tra
ON suo fidAT amico, queste a. AR
di allontanarsi da Palermo e di l'intenzione ritornare in Brasile con la famiglia, ma il
ON aveva tentAT di dissuaderlo dicendogli che, nel territorio di AR-LL, si sarebbe potuto stabilire tranquillamente, perchè
nessuno sarebbe venuto a cercarlo lì, aggiungendo la frase testuale: "io ho il dott. AD, che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro". Il US chiariva che, con tale assicurazione, il ON si assumeva una grande responsabilità, non soltanto nei suoi confronti ma che mafioso li anche di l'ambiente tutto circondava.
Il collaborante ha collocAT cronologicamente tale colloquio con il ON in un arco temporale compreso tra il Giugno 1980 (data in cui
58 da Torino si recò a Palermo) ed il Gennaio 1981
(nei primi di Gennaio 1981, ha dichiarato di
essersi trasferito dall'Italia), periodo in cui
aveva incontrAT più volte il ON, che aveva anche visto in precedenza, prima di rendersi latitante, durante i regolari permessi concessigli dal magistrAT di sorveglianza di Torino.
Qualche tempo dopo quel colloquio, aveva avuto occasione di parlare con AN Bontate della
ON e della sua rivelazione fattagli dal
proposta di rimanere nel territorio di AR-
LL ed il TE in maniera "netta e precisa"
gli aveva confermAT che la notizia era vera e che
anzi in "Commissione" si "mormorava" molto per via di questa continua frequentazione tra il ON
ed il dott. AD. Ha chiarito, che secondo le regole vigenti all'interno di "Cosa Nostra", se un
rapporto accertAT о sospettAT di un: "uomo
d'onore" con un poliziotto è un rapporto da cui
vengono suobenefici all'organizzazione nel
complesso, tale rapporto è accettato, ma se ne
derivano pregiudizi, perchè "l'uomo d'onore" in
tale rapporto supera certi limiti, le conseguenze possono essere le più gravi fino all'eliminazione fisica dell'affiliAT. La circostanza, quindi,
59 riferitagli dal ON di "avere il dott.
AD secondonelle mani”, il collaborante,
poteva solo significare che tale rapporto si
traduceva in un vantaggio per l'organizzazione in favore di latitanti ed indagati.
Il US ha, poi, dichiarAT che già nel
1984, all'inizio della propria collaborazione, nel corso di un interrogATrio reso dinanzi al dott.
Falcone, aveva riferito per la prima volta
all'Autorità Giudiziaria le notizie in suo possesso sul conto del dott. AD. Ha ammesso di averlo fatto "mal volentieri" perchè in quel periodo non era disposto a parlare sul conto di uomini facenti parte dello StAT essendo convinto che ciò lo avrebbe esposto a gravi difficoltà; era stAT il giudice OV Falcone che avendo appreso tali notizie nel corso di un colloquio informale 10
aveva convinto della necessità di mettere a verbale quanto a sua conoscenza.
Il US ha spiegAT perchè nella fase iniziale della propria collaborazione era convinto che fosse opportuno limitare le proprie rivelazioni organico dell'apparAT di soltanto all'aspetto
"Cosa Nostra": temeva che se avesse iniziAT a dire quanto a sua conoscenza sull'intreccio dei rapporti
60 politico-istituzionali-mafiosi non sarebbe mai stAT creduto, venendone così travolto per intero il suo contributo investigativo. Ha chiarito che
dell'interrogATrio reso allasolo nel corso
Procura di Palermo in data 25/11/1992, mutando il suo iniziale atteggiamento aveva deciso di
dichiarare all'Autorità Giudiziaria italiana, con
maggior dovizia di particolari, quanto aveva
appreso sul conto del dott. AD, in quanto, a seguito delle stragi in cui avevano perso la vita,
tra gli altri, i giudici Falcone e SE,
aveva ritenuto che fossero maturate le condizioni generali che avrebbero consentito di procedere ad un'azione più incisiva nei confronti della mafia e dei soggetti con essa collusi, appartenenti alle più alte sfere del potere istituzionale;
ha
concluso dicendo che solo più tardi si era reso conto che tale sua opinione era stata solo un'illusione.
Con riferimento alla attendibilità intrinseca del US, il Tribunale, dopo avere rilevAT che la generale credibilità ed attendibilità del
US erano già state processualmente acclarate processo, afferma che, anche in nel primo maxi processo, deve riconoscersi al US questo
61 l'assoluta genuinità ed originalità delle accuse formulate a carico dell'imputAT, rivelate sin dal lontano 1984 e cioè all'inizio del proprio rapporto di collaborazione con la giustizia, infatti, tali ancorchè sintetiche e parziali, possono accuse,
considerarsi secondo la valutazione del Tribunale
un importantissimo "riscontro ex ante" delle più
ampie dichiarazioni che lo stesso US ha reso nel 1992 (pag. 784).
Secondo il è da escludersi che Tribunale le dichiarazioni di US siano state rese per mero scopo di vendetta, poichè è risultAT che il
AD non aveva avuto praticamente occasione nel corso della propria carriera di occuparsi in modo specifico del US, ad eccezione del parere di Palermo in relazione espresso dalla Questura
alla pratica della semi-libertà (pag. 804); così
come nessuna ipotesi di "complotto" coinvolgente il
US appare ragionevolmente prospettabile atteso che le dichiarazioni accusATrie rese da tale collaborATre di giustizia risalgono al 1984.
Il Tribunale esclude, altresì, l'ipotesi della millanteria da parte del ON, sia perchè la dal US sul conto la notizia appresa dell'imputAT era stata oggetto di specifica
62 conferma da parte di AN TE, altro "uomo d'onore" in quella fase ancora ai vertici
dell'organizzazione mafiosa, sia per il particolare rapporto esistente tra lui e le sue fonti
(ON e TE), avuto riguardo agli equilibri mafiosi del periodo in esame, sia,
infine, per le specifiche circostanze in cui
US aveva appreso le notizie sull'imputAT.
Il Tribunale rileva, poi, che le notizie sul conto dell'imputAT riferite da US,
coincidono, sia in ordine al contenuto che alla collocazione cronologica (con riferimento al .
consolidamento del rapporto collusivo), con quelle riferite dagli altri collaborATri di giustizia escussi al dibattimento (TO, CE, NN,
in particolare per quanto concerne i LA),
il ON;
e che i chiarimenti rapporti con
forniti dal US in ordine al significAT della notizia appresa dal ON sul conto dell'odierno imputAT (l'essere "a disposizione di
Cosa Nostra") coincidono con quelli indicati dagli altri collaborATri di giustizia (CE e TO)
e configurano una tipologia di condotta posta in essere dall'imputAT assolutamente conforme alla contestazione a suo carico.
63 Il Tribunale considera, poi, un dato già
processualmente acclarAT che l'imputAT fosse in grado di "controllare" un rilevante flusso di
informazioni sull'attività investigativa e di ricerca latitanti, svolta dalla Polizia
palermitana (pag. 802 ss.).
Secondo la Corte di Appello la circostanza
riferita dal US della copertura offerta dal
AD alla latitanza di noti esponenti mafiosi,
"oltre che generica, sembra inattendibile, quanto meno per il suo presunto collegamento all'opera dell'imputAT, poiché questi nell'epoca indicata da gennaio 1981) era solo US (giugno 1980- dirigente della Criminalpol mentre i vertici degli organi di polizia più operativi in Palermo (Squadra
Mobile, Questura) erano occupati da funzionari con i quali egli sicuramente non aveva un buon
rapporto"; comunque conclude il giudice di
appello "il difetto di indicazione da parte del
-
collaborante di episodi specifici significativi della collusione di AD con elementi della criminalità organizzata vanifica il contenuto
dell'accusa in argomento".
Il P.g. ricorrente denuncia "vistose smagliature" del tessuto argomentativo sia sul
64 punto della ritenuta genericità della circostanza riferita dal collaborante, in quanto la circostanza medesima si rivelerebbe specifica
- se scollegatanell'argomentare della Corte
dall'opera dell'imputAT all'epoca solo dirigente della Criminalpol, sia sul punto della minore
operatività della Criminalpol, la quale, quindi,
"un certo grado, seppure inferiore, di operatività
doveva avercelo" e se ne dovrebbe evincere che il collegamento - con l'opera dell'imputAT sarebbe
comunque efficace almeno per una quota incorrispondente a quel grado di operatività,
altri termini, "la quantità di operatività non essenziale nel costrutto logico" ed
contraddittorio ritenere diversamente".
LE DICHIARAZIONI DI UR NE
Il Tribunale evidenzia che il ON ha iniziAT a collaborare con 1'A.G. di Milano nel.
1993 e al tempo delle sue dichiarazioni era
imputAT nell'ambito di un procedimento in corso a
Milano per associazione per delinquere finalizzata ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti,
commesso in concorso con altri 115 soggetti tra cui della criminalità mafiosamolti elementi palermitana.
65 Il collaborante ON ha dichiarAT di avere vissuto Palermoa fino al 1983 e di avere
intrapreso i primi contatti con esponenti della malavita palermitana, che si erano intensificati
dopo il 1976-1977, periodo in cui, entrAT a far una con tali ET e IM parte di società
NT, ad oggettoavente la delgestione bar-
pizzeria-cabaret sito"Madison", in piazza Don
Bosco Palermo,a aveva avuto più intense
frequentazioni con personaggi di maggiore spessore criminale, la maggior parte dei quali gravitanti nell'ambito della famiglia mafiosa facente capo a
ZI, Sutera AR ON (ha citAT
IN, EL NC, RA D' CA,
IN OR detto EC e AN
་་
NI). На dichiarAT di avere intrapreso, a
partire dal 1979, la attività illecita nel settore del traffico degli stupefacenti, inizialmente collaborando con AN NI e subito dopo con IN SU, i fratelli ZI, IA
US ed i fratelli AN e US
NZ.
A riprova dell'intensità dei rapporti instaurati con i componenti della famiglia del
ON, ha dichiarAT di avere partecipAT alle
66 cerimonie nuziali di entrambe le figlie del
predetto: il matrimonio di RG ON con
EL ZI e quello di PI ON
con TO LL. На riferito che RG ON e la sorella PI, in presenza anche della madre,
gli avevano confidAT che nella abitazione del padre, sita in un attico di via Guido Jung in
Palermo, vi era un particolare accorgimento che consentiva di fuggire dal retro senza essere scoperti in caso di necessità (una doppia porta con scala posteriore) e che, in ogni caso, il ON
nutriva particolari preoccupazioni nei non confronti degli appartenenti alla Polizia che, a suo dire, era sufficiente "pagare" per essere
lasciati tranquilli. Per quanto concerne più direttamente la posizione dell'imputAT, il ON ha dichiarAT di averlo conosciuto nel periodo della propria società con ET e IM NT e ricorda una occasione, che ha collocAT nei primi mesi invernali del periodo compreso tra il 1976 ed il
1978, in cui aveva accompagnAT IM NT, su
sua richiesta, presso gli uffici della Criminalpol
di Palermo, per portare al dott. Contrada alcuni
67 biglietti di invito per l'inaugurazione di un nuovo spettacolo di "cabaret" che si sarebbe svolto nei teatro "Madison", piccolo locale locali del di circa 150 posti, annesso al bar-pizzeria. Durante
il tragitto, IM NT gli aveva riferito che il dott. AD, persona che il ON conosceva di fama dalle cronache giornalistiche come funzionario di puntà dell'apparAT investigativo palermitano,
era una "persona utile" che asi prestava fare
qualche favore, a fornire notizie in anticipo su perquisizioni ed eventuali mandati di cattura,
operazioni di Polizia e che riceveva altre volentieri qualche regalo. Nel corso dell'incontro il dott. AD, che aveva mostrAT di conoscere bene IM NT, li aveva accolti cordialmente facendoli accomodare e discutendo per un po' di tempo con loro. Successivamente a tale visita, il dott. AD si era recAT insieme alla moglie al teatro "Madison" ile ON aveva constatAT
personalmente che era stAT accolto "calorosamente"
e aveva anche scambiAT i saluti con ET NT,
padre di IM.
Il ON ha dichiarAT, poi, di avere avuto occasione di parlare del dott. AD anche con
ET NT, OR IN, appartenente a "Cosa
68 Nostra", AN D'CA, entrambi assidui frequentATri del "Madison", tutti soggetti che gli avevano confermAT che il dott. AD era
"persona su cui si poteva fare affidamento" per avere in anticipo notizie su operazioni di Polizia.
Il Tribunale si pronuncia sulla credibilità
intrinseca del collaborante, osservando che dall'insieme delle risultanze acquisite è emerso
che la collaborazione di IO ON ha avuto una origine spontanea e disinteressata che avvalora la genuinità delle motivazioni che lo hanno indotto a tale scelta. infatti,Egli, presentandosi all'A.G. di Milano, mentre si spontaneamente trovava in stAT di libertà con procedimenti di e scarso rilievo a suo carico, aveva confessAT la propria partecipazione a ben più gravi reati, in notevolmente la propria tal modo aggravando posizione processuale.
Il Tribunale esclude un atteggiamento di
"millanteria", poiché il collaborante ha ribadito sempre il proprio ruolo "minore" rispetto a
personaggi di maggior caratura criminale come il
SU, i ilZI, NI;
evidenzia,
altresì, che il ON risulta soggetto mai
perseguito dal ADdott. nel corso della
69 propria attività investigativa e fin dall'inizio della propria collaborazione in contatto con l'Autorità giudiziaria milanese, mai interessata processo a carico alle indagini ed al
dell'imputAT. Tali elementi consentirebbero
- a
- di ritenere genuina la giudizio del Tribunale
collaborazione con la scelta del ON di insostenibile ogni linea difensiva giustizia ed
Ovendetta su asseriti su propositi di fondata
"complotti" (pag. 870, nonché pag. 838)
Il Tribunale rileva, quindi, che, dai riscontri.
acquisiti, risulta che il predetto ha
effettivamente gravitAT in ambienti delinquenziali di Palermo, a stretto contatto con personaggi di caratura criminale, molti dei quali comprovata alla famiglia mafiosa di AR- appartenenti
LL; e che il complesso delle notizie esposte,
facenti a personaggi, in quanto riferimento circostanze di tempo e di luogo, oggetto di
dotateritenersi di positive verifiche, possono
generale credibilità.
Il Tribunale osserva, inoltre, che l'efficacia probATria del contributo offerto dal Pirrone
deriva, innanzi tutto, dalla conferma delle dichiarazioni rese da altri collaborATri di
70 giustizia e, poi, dalle ulteriori acquisizioni derivanti dalle sue dichiarazioni.
Il giudice di primo grado attribuisce un valore probATrio autonomo alle dichiarazioni rese dal diretta, sull'incontro ON, per scienza
AD-NT, avvenuto presso gli uffici della
Criminalpol e sulla successiva presenza dell'odierno imputAT nei locali del "Madison", e
per conoscenza sude relAT, quanto appreso dal
NT IM e da altri soggetti (ET NT,
OR IN e RA D'CA), circa la
condotta favoreggiatrice posta in essere dal dott.
AD nei confronti di "Cosa Nostra".
Il Tribunale enumera, poi, i numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni rese dal collaborante
ON, in ordine ai rapporti societari
intrattenuti con i NT, all'inserimento del NT
ET e del OR IN in "Cosa Nostra", al rapporto di tra conoscenza i NT e l'odierno imputAT ed alla sua presenza nel locale "Madison":
circostanze ritenute idonee a conferire credibilità
all'intero suo racconto.
delle Il Tribunale osserva che il contenuto
dell'odierno dichiarazioni del ON sul conto
imputAT proveniente da fonti completamente diverse
71 da quelle degli altri collaborATri di giustizia, è
risultAT convergente con le indicazioni rese dagli altri propalanti sia con riferimento alla tipologia di condotte poste in essere (agevolazione dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra"
mediante l'anticipazione di notizie su
perquisizioni, altre operazioni di Polizia ovvero provvedimenti restrittivi prossimi all'esecuzione),
sia con riferimento ai periodi di tempo (egli ha indicAT quale riferimento cronologico alle proprie tra il 1976 ed ilperiodo compreso notizie un
1979). Gli elementi riferiti dal ON, in quanto si incrociano con elementi di prova emersi aliunde a carico provenienti da dell'imputAT,
dichiarazioni rese da altri collaborATri di giustizia, da prove documentali e testimoniali, a
giudizio del apparirebberoTribunale, nel loro
complesso riscontrate ab extrinseco e
contribuirebbero a rafforzare il quadro accusATrio
a carico dell'imputAT sia in ordine ai suoi illeciti rapporti con il ON sia con altri
esponenti dell'organizzazione mafiosa (NT
ET) a sua volta legati alla famiglia TE.
Fonti privilegiate del ON in merito alle protezioni di cui avvalersi lo stesso poteva
72 AR ON, sono ritenute dal Tribunale le figlie e la moglie di quest'ultimo, le quali,
peraltro, non avevano fatto il nome del dott.
AD, così come, invece, era stAT fatto dai
NT IM e ET, dal OR e dal D'CA,
ma in talune circostanze, specificamente indicate,
il ON aveva avuto modo di constatare personalmente che la famiglia mafiosa del ON
effettivamente disponeva di informATri all'interno delle Forze di Polizia. Il Tribunale valuta come specifiche conferme alle notizie apprese dal ON le testimonianze rese da LA LL ed EL RU, in
relazione alle affermazioni fatte da una delle figlie dello stesso ON, PI
ON, sul conto dell'imputAT.
La LL, presentatasi spontaneamente all'A.G. per rendere testimonianza, dichiarava che la sig.ra RU le aveva rivelAT di avere appreso dalla stessa figlia di AR ON che la donna nutriva un forte risentimento nei confronti del dott. AD, il quale prima era stAT amico del padre e poi lo aveva tradito. La teste Ruisi
confermava che la ON molto adirata aveva pronunziAT la frase "quando camminavano a
73 braccetto con mio padre erano tutti amici e si
fregavano le mazzette dei mafiosi, adesso si
vogliono asciugare il coltello sulle spalle di mio padre", negavama il riferimento specifico all'imputAT, limitandosi a sostenere che lo sfogo della ON era stAT generico e indeterminAT.
ON PI confermava di avere conosciuto con la intrattenuto la sig.ra RU, di avere
e di averla, frequentazione stessa rapporti di
talvolta, incontrata anche a casa della sig.ra
ON DA, sua amica;
confermava, altresì, di avere seguito i servizi televisivi riguardanti il processo a carico del AD, lamentandosi più
volte (anche se ha dichiarAT non in presenza della
RU ma solo all'interno del proprio nucleo
familiare) delle parole offensive usate dal dott.
corso dichiarazioni al AD, nel delle sue dibattimento, nei confronti di suo padre (“per me mio padre non è nè un assassino, nè un criminale e nè un sanguinario come dice il dott. AD"), ma avere mai riferito ad alcuno, tantomeno negava di alla sig.ra RU, sia pure in termini generali, di persone che prima andavano a braccetto con i
mafiosi, si intascavano le mazzette e poi dicevano di non conoscerli più.
74 Il Tribunale giudica del tutto attendibile la testimonianza della LL, ritenendo che costituisca "ulteriore conferma dell'esistenza di un rapporto tra l'odierno imputAT e Rosario
ON, nonchè della sua disponibilità a
ricevere "mazzette dai mafiosi", il che si pone come diretta conferma di quanto il collaborante
ON ha, a sua volta, dichiarAT di avere appreso proprio dalle figlie dello stesso ON
ed alla presenza della di lui moglie". La Corte d'Appello esprime l'avviso che il
contributo offerto all'accusa da IO ON
"appare assai modesto in punto di fatto e
processualmente irrilevante". La Corte osserva che l'informazione appresa da IM NT "pur nella sua genericità, è rimasto incontrollAT e la stessa sentenza di primo grado ha dovuto porre in evidenza che all'epoca nè il Conti, né il suo genitore,
entrambi indicati come vicini alle cosche mafiose,
erano ricercati dalle forze dell'ordine"; pertanto,
non sarebbe "immaginabile che il NT avesse avuto esperienza diretta della suddetta benevolenza
dell'imputAT".
La Corte rileva, inoltre, che non risulta direttamente riferibile alla persona del AD
75 la confidenza dei congiunti di AR ON
circa la sicurezza riteneva cui costui con di potere circolare liberamente in quanto sapeva di potere contare sull'atteggiamento degli appartenenti alla polizia i quali erano ben pagati,
"indipendentemente dal rilievo che tale protezione,
ammessO che fosse oggettivamente esistente, non poteva scongiurare il rischio di incorrere
nell'attenzione di elementi di altre forze dell'ordine".
Mentre il Tribunale ha ritenuto di specifica conferma alle notizie fornite dal ON le testimonianze di EL RU e LA LL,
al contrario la Corte Osserva che "a parte la
carente verifica processuale dell'accadimento (la
ON e la RU hanno confermAT il colloquio ma hanno escluso ogni riferimento alla persona di deve rilevarsene la precaria valenza AD)
probATria dipendente dalla indimostrata reale
conoscenza di PI dellaON vera natura dei rapporti del padre con esponenti della escludendo eventuali vanterie polizia, e ciò non
dallo stesso AR espresse al riguardo
ON".
76 Il P.G. ricorrente lamenta, innanzitutto, che
la sentenza impugnata non abbia dAT rilievo alla dichiarazione del ON di avere appreso dalle figlie del ON che questi disponeva di un
attico in via Jung, collegandola alla analoga dichiarazione del TO.
Il P.G., inoltre, Osserva che nel racconto
della LL, la frase a lei riportate dalla
RU, che l'aveva sentita direttamente da
PI ON, ha un contenuto specificamente riferibile all'imputAT.
Il P.G., infine, rileva che le osservazioni della Corte d' Appello relative alla vera natura dei rapporti del Riccobono con esponenti della polizia si correlano alla giustificazione del rapporto da confidente a poliziotto che essa attribuisce all'imputAT, mentre quelle relative alle vanterie del ON sono congetture che leavrebbero dovuto disattendere, argomentando,
ragioni esposte dal Tribunale al vol. II pag. 539
SS..
LE DICHIARAZIONI DI IO SP Il Tribunale ricorda che AR LA ha iniziAT a collaborare con la Procura della
Repubblica di Marsala nel Settembre del 1989,
77 confessando di essere stAT affiliAT a "Cosa
"INostra", alla fine del 1972, quale uomo d'onore"
della famiglia di Campobello di ZA.
deposizioneLo LA, nel corso della sua
dibattimentale, ha dettagliatamente riferito dei
suoi rapporti di assidua frequentazione con "uomini d'onore" della sua famiglia di appartenenza ed
anche con quelli delle famiglie del territorio di
Palermo, città base dei propri traffici illeciti.
In particolare ha parlAT degli "uomini d'onore"
della sua famiglia, a lui particolarmente vicini,
indicando, tra gli altri, NI SI (detto
TO), capo della famiglia di Campobello,
professione di esercente la nonchéavvocAT; i fratelli AR e CO AR, "uomini d'onore"
della famiglia di Campobello entrambi trasferitisi a perchè Palermo. I fratelli AR, proprio residenti a [...], erano stati in rapporti di più
assidua frequentazione con il collaborante, al
quale avevano confidAT anche la loro appartenenza alla loggia massonica "Grande Oriente d'Italia"
nell'ambito della quale il CO aveva ricoperto un grado più elevAT.
Il collaborante ha, quindi, indicato vari
esponenti delle Istituzioni (nell'ambito politico,
78 delle Forze dell'Ordine, della Magistratura ecc.)
quali appartenenti alla Massoneria, secondo quanto riferitogli sia dai fratelli Caro che dall'avv. Messina, e tra questi il AD. Ha specificAT di avere appreso che, proprio per i soggetti che ricoprono cariche istituzionali, vige all'interno della Massoneria la regola prudenziale di non farne risultare la formale iscrizione in elenchi ufficiali;
si è detto, inoltre, a conoscenza dei
particolari contatti esistenti tra la Massoneria e
"Cosa Nostra" a lui risultanti direttamente, attesa la contestuale appartenenza dei citati fratelli
AR ed anche dell'avv. SI, sia a "Cosa
Nostra" che alla Massoneria.
Lo LA ha spiegAT i motivi che lo avevano indotto a collaborare con la giustizia ed ha
fornito una motivazione in ordine al ritardo con il quale aveva reso agli Inquirenti le notizie in suo possesso sul conto del dott. AD, rispetto sua. collaborazione all'epoca di inizio della
(questa, infatti risale al 19/9/1989 mentre il
LA riferisce primo verbale in cui lo
spontaneamente dichiarazioni su AD è del
16/12/1992). Ha dichiarAT che già da alcuni mesi aveva maturAT l'idea di rescindere i legami con
79 l'organizzazione criminale di cui faceva parte e di trasferirsi definitivamente all'estero con la propria famiglia, ma, temendo seriamente per la
propria vita, aveva deciso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Dopo avere stabilito un
contatto telefonico con il ProcurATre SE,
era stAT fissAT un incontro con il m.llo EL
Canale, all'epoca comandante della sezione di P.G.
dei C.C. presso la Procura di Marsala, che aveva lo LA a SI e lo aveva raggiunto accompagnAT a Palermo, ove in una caserma dei C.C.
con il dott. vi era stAT il primo colloquio
SE.
A seguito di tale interrogATrio, lo LA,
scontare come unica pendenza che all'epoca doveva con la giustizia una misura di prevenzione di due anni di sorveglianza speciale, era stAT raggiunto avendo con le da un provvedimento restrittivo
proprie dichiarazioni coinvolto se stesso in gravi crimini prima ignoti alla giustizia.
Ha ricordAT che la mattina del 5/12/1989 era stAT predisposto un attentAT alla sua vita, che era stAT scongiurAT grazie al pronto intervento degli uomini della sezione di P.G. della Procura,
che 10 avevano materialmente prelevAT,
80 trasferendolo nei locali della Procura e successivamente presso gli uffici dell'Alto
Commissario, che da quel momento aveva iniziAT ad occuparsi stabilmente della sua protezione. Lo
LA ha spiegAT che, appena messo in contatto per la prima volta con l'ufficio dell'Alto Commissario a Roma (i primi di Novembre del 1989
gli era stAT detto che l'Alto Commissario voleva conoscerlo e così era stAT organizzAT un suo viaggio a Roma) aveva incontrAT in quella sede una soggetpersona, il dott. AZ D'AN, addetta
Commissario, che in precedenza aveva all'Alto
saputo che era a disposizione di "Cosa Nostra",
nonchè molto vicino, per rapporto di lavoro,
fratellanza massonica e di stretta amicizia, al dott. AD, all'epoca a lui noto come funzionario del S.I.S.D.E.. Ha dichiarAT che a causa di tale incontro, non si era più sentito aveva pensAT che, trattandosi disicuro e personaggi "intoccabili", sarebbe stAT più
opportuno non riferire, nell'immediAT, le notizie che aveva appreso nel corso della sua militanza nei confronti di costoro per paura di crearsi un doppio fronte di nemici: da un lAT la mafia, che aveva già decretAT la sua condanna a morte, e dall'altro
81 "gli intoccabili" all'interno delle istituzioni collusi con la stessa organizzazione criminale.
Il collaborante ha spiegAT che, solo a seguito della strage che aveva coinvolto il Procuratore
SE, al quale era stato legAT da un
particolare vincolo di affetto e riconoscenza, era
prevalso in lui il senso del dovere morale nei suoi confronti rispetto all'iniziale timore di riferire alcune notizie in suo possesso ed aveva deciso,
quindi, di collaborare senza altre remore con gli organi inquirenti.
Per quanto riguarda .le notizie apprese sull'imputAT, lo LA ha riferito di avere
saputo da AR AR con cui si trovava la prima volta che aveva avuto modo di incontrare il dott.
AD, che quest'ultimo era un massone, a
disposizione dell'organizzazione Cosa Nostra".
L'incontro era avvenuto nella primavera del 1980
all'interno di un ristorante di Sferracavallo
mare in provincia di Palermo), (paese sul
denominAT Il DEfino", gestito da tale NI, "
cognAT di 11 'don CC OL", uomo d'onore e
massone palermitano, con cui i fratelli Caro
avevano un ottimo rapporto di fratellanza e di
comunanza di interessi. A causa di tale rapporto di
82 affinità con il OL, il gestore del "DEfino",
seppure non formalmente "uomo d'onore", veniva ritenuto soggetto "affidabile" all'interno di "Cosa
Nostra" e lo stesso collaborante si era recAT
spesso a pranzare in quel locale in compagnia dell'amico AR AR.
Nell'occasione in questione lo LA faceva ingresso all'ora di pranzo in quel locale in
compagnia di Rosario Caro e notava che questi rivolgeva un cenno di saluto in direzione di un tavolo, posto in posizione appartata su un piano rialzAT, cui si accedeva da alcuni scalini in fondo al locale. Al tavolo erano sedute tre persone e soltanto due avevano risposto al saluto del AR:
si trattava, come riferitogli dallo stesso AR, del dott. Contrada e di AR ON, che il collaborante vedeva per la prima volta in quell'occasione, pur sapendo che era il "capo famiglia" di quella zona, compresa nel territorio di "AR-LL". La terza persona, che
AR AR gli aveva detto di non conoscere, era
stAT ritenuto da quest'ultimo un affiliato alla
famiglia mafiosa di SA ON. Le tre persone questione, uscendo dal locale prima delloin
LA e del AR, avevano nuovamente rivolto a
83 quest'ultimo un cenno di saluto passando davanti al loro tavolo.
I1 collaborante era rimasto sorpreso dalla notizia che l'uomo in compagnia del ON fosse il dott. AD, che in quell'occasione aveva modo di conoscere personalmente per la prima volta,
ma di cui, in precedenza, aveva già sentito parlare appreso l'elevAT ruolo. ricopertoavendone all'interno della Questura di Palermo. Ha
dichiarAT di avere successivamente verificAT che l'indicazione fattagli dal AR sull'identità di quei due uomini, il ON ed il AD,
alcune corrispondeva al vero avendo visto
fotografie su giornali ritraenti entrambi i soggetti. In occasione dell'incontro al "DEfino"
il AR gli aveva detto che il dott. AD era un fratello massone oltre che un "buon amico" a cui potersi rivolgere in caso di bisogno o di problemi :
con la Polizia;
gli aveva, anche, riferito che già
il fratello CO aveva ottenuto, grazie alla sua intercessione, il rilascio del porto di pistola e che anche lui era in attesa di riceverlo.
Successivamente lo stesso CO AR aveva confermAT allo LA il favore ricevuto dal
dott. AD nonchè il suo rapporto di
84 appartenenza alla Massoneria, peraltro,
confermATgli anche da altri massoni, tra i quali l'avv.to SI. Quest'ultimo, in particolare, gli aveva riferito che il dott. AD era, oltre che 11massone, "disponibile" verso le famiglie di Cosa Nostra". Al riguardo l' avv. SI gli aveva
detto che AD aveva dimostrAT tale
"disponibilità" avvertendo in tempo le "famiglie"
del trapanese delle grosse operazioni di polizia eseguite nel territorio con impiego di molti mezzi uomini provenienti da diverse provinceed
siciliane.
Lo stesso LA, in alcune occasioni in cui si Campobello, era stAT avvisATtrovava a
tempestivamente degli imminenti controlli di capo-famiglia SI NI, e Polizia dal suo così aveva potuto occultare in tempo le armi che deteneva nella propria abitazione (il collaborante ha ristretto la collocazione cronologica delle
notizie fatte pervenire dal Contrada al periodo compreso tra il 1983 ed il 1985). Ha precisAT che il dott. AD non era l'unico a fornire tali notizie alle "famiglie" del trapanese.
Sulla attendibilità intrinseca dello LA il
Tribunale, dopo ampio esame (pagg. 892-930) delle
85 risultanze dibattimentali, conclude osservando che
"l'intero racconto offerto dal collaborante sui motivi del ritardo nel rendere le dichiarazioni
:
sull'odierno imputAT e sulle circostanze che, in tempi più recenti, lo hanno indotto a superare le iniziali paure, è logico, e fondAT su adeguati riscontri esterni, e per ciò consente di formulare,
evidenziate emergenze, un unitamente alle altre attendibilità nei suoi giudizio di generale confronti".
Il Tribunale evidenzia, poi, che lo LA,
già ritenuto ampiamente attendibile con sentenze passate in giudicAT, è un soggetto di cui
l'imputAT non ha mai avuto occasione di occuparsi nel corso della sua carriera, proveniente da un settore criminale diversoterritorialmente da
virtù dei particolari in palermitano,quello rapporti instaurati con autorevoli esponenti della criminalità trapanese inseriti in ampi contesti delinquenziali. Il Tribunale ritiene infondate,
quindi, le ipotesi difensive fondate su vendette o millanterie, poichè, da un lAT il dott. AD
non ha mai avuto occasione di occuparsi nel corso della sua carriera di AR LA e dall'altro le dichiarazioni del predetto si fondano anche su
86 fatti personalmente vissuti (v. incontro AD-
ON al ristorante "DEfino") ed egli non ha mai attribuito nè a se stesso nè ad altri alcuno specifico ruolo nell'ambito dei rapporti instaurati tra l'imputAT e "Cosa Nostra" (pag. 993).
Il Tribunale giudica di particolare importanza la notizia, derivante da esperienza diretta e non
de relAT, dell'incontro all'interno del ristorante
"DEfino", tra l'imputAT e AR ON.
Tutte le emergenze processuali dimostrerebbero che lo LA frequentava il suddetto ristorante, che conosceva il Pedone e che il locale era pure frequentAT dai fratelli AR. (pag. 941). Mentre
non apparirebbero di decisivo rilievo - secondo la valutazione del Tribunale le censure mosse dalla difesa al racconto dello LA sotto il profilo dell'illogicità di un incontro tra il funzionario di Polizia AD ed il mafioso ON
all'interno di un ristorante, con rilevanti rischi di discredito pubblico dell'imputAT. Infatti,
argomenta il giudice di primo grado un giorno feriale "quell'incontro era avvenuto in della settimana, ad ora di pranzo, nella stagione primaverile, all'interno di un ristorante che solo la sera registrava maggiori frequenze di clientela
87 palermitana (a pranzo di giorno feriale era
tuttalpiù possibile trovare clientela di turisti),
e, quindi, in circostanze di tempo e di luogo, che consentivano di ridurre i rischi di una visibilità
all'esterno di quella contestuale presenza del
ON dele dott. AD". Il Tribunale
aggiunge, inoltre, che in quel ristorante ed in quella zona il ON aveva fondate ragioni per ritenersi particolarmente "sicuro", essendo in condizioni di controllare il territorio e potendo.
confidare nella "discrezione" del gestore, e che,
comunque, in quell'epoca i latitanti di mafia
ostentavano particolare spavalderia nel frequentare i locali pubblici. A questo proposito il Tribunale
ricorda che il collaborante Gioacchino NI ha descritto il modo con il quale il dirigente del 1°
Polizia dott. PU si scambiava Distretto di
"calorosamente" il saluto per strada con AN
faceva mistero del quale non di essere TE,
"amico", e della sua frequentazione di un noto ristorante palermitano in compagnia di Vito
AN; e ricorda, ancora, che lo stesso collaborante ha riferito, chealtresì, il dott.
IN, magistrAT legAT da vincoli di amicizia all'odierno imputAT, in epoca contestuale a quella
88 indicata dallo LA (1980-1981) circolava in macchina in compagnia del ON.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale non ritiene affatto "inconcepibile" sul piano logico, così come sostenuto dalla difesa, il riferito incontro del dott. AD con AR
ON, all'interno del citAT ristorante di
Sferracavallo. Il Tribunale rileva, poi, i punti di
convergenza delle dichiarazioni dello LA con quelle del TO, osservando che tale convergenza appare ancor più significativa ove si consideri che i due propalanti sono fonti totalmente autonome e che TO ha espressamente dichiarAT di non avere mai conosciuto AR LA (pag. 935).
Il Tribunale esamina, poi, la documentazione
acquisita sui porti d'arma dei fratelli Caro e,
sulla base anche degli accertamenti di P.G.,
ritiene che sia possibile rinvenire numerosi elementi esterni di conferma alle dichiarazioni rese sul punto da AR LA (pag. 959).
In ordine ai rapporti tra l'imputAT e "Cosa
Nostra", oltre all'episodio dell'incontro AD-
ON al "DEfino" e lo specifico intervento in favore del rilascio dei porti d'arma ai fratelli
89 AR, lo LA ha riferito di avere appreso da
AR AR e soprattutto da NI SI che
AD favoriva l'organizzazione mafiosa dando il preavviso operazioni di Polizia e ha delle ricordAT alcune perquisizioni (non meno di cinque)
che egli stesso aveva subito, nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1985.
Il Tribunale Osserva che tale dichiarazione,
oltre a convergere con quelle rese dagli altri collaborATri di giustizia in ordine alla tipologia della condotta posta in essere dall'imputAT in favore di "Cosa Nostra", ha trovAT ulteriori,
specifiche conferme nelle acquisizioni testimoniali, che consentirebbero di affermare che il AD, in ragione del duplice incarico
ricoperto all'epoca (Capo di Gabinetto dell'Alto
Commissario e CoordinATre dei Centri SISDE della
Sicilia) potesse venire a conoscenza di operazioni di Polizia specie se con connotazioni di operazioni interforze e con ampia estensione territoriale
(pag. 976).
Con riferimento alle dichiarazioni di AR
LA relative alla asserita appartenenza del
AD alla Massoneria, il Tribunale ritiene che le risultanze dibattimentali non abbiano consentito
90 di acquisire la prova della suddetta appartenenza,
intesa come regolare iscrizione a logge ufficiali emergente da risultanze documentali o testimoniali
(pag. 976); aggiunge, peraltro, che non si può
sottacere che proprio Stefano Bontate che,
all'interno di "Cosa Nostra", secondo le risultanze dibattimentali, coltivava progetti di collegamenti occulti tra potere mafioso e massoneria, era il capo mafioso entrato per primo in rapporti con
AD per conto di "Cosa Nostra", secondo le convergenti dichiarazioni di molti collaborATri di giustizia. D'altro canto, numerosi sarebbero
secondo la valutazione del Tribunale www gli elementi di contatto emersi tra AD ed esponenti del mondo massonico (pag. 981). Tali emergenze, anche se non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'appartenenza dell'imputAT alla Massoneria,
evidenzierebbero, però, un atteggiamento ambiguo,
reticente e riduttivo adottAT dallo stesso in ordine ai rapporti con molti soggetti risultati iscritti a logge massoniche di cui facevano parte noti mafiosi e con altri risultati iscritti alla P2
e coinvolti nel falso sequestro IN.
-La Corte di Appello rammenta che LA il
quale nuovamente esaminAT in sede di appello aveva
91 totalmente confermAT le circostanze riferite davanti al giudice di prima istanza
- non conosceva di persona il dott.AD e che l'episodio dell'incontro presso il ristorante "DEfino" " è
frutto di indicazioni fornite da AR AR, il quale ne ha smentito il relativo assunto". Afferma,
comunque, che il racconto dello LA non
credibile "per la "difficoltà di ammettere che il poliziotto colluso od infiltrAT che fosse ed il capo banda a tutti noto nella zona scegliessero proprio un locale assai frequentAT per incontrarsi", e che "l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'ora ed il tempo in cui avveniva il colloquio consentivano ai protagonisti di conservare una certa privacy "non è giustificata da alcun supporto conoscitivo".
Anche le asserite rivelazioni della imminenza di operazioni di polizia pervenute allo LA e dall'accusa ascritte all'imputAT non avrebbero trovAT conforto in altre fonti di prova.
La Corte d'Appello, infine, rilevAT che lo
stesso Tribunale ha riconosciuto che non è stata raggiunta la prova dell'appartenenza dell'imputAT
alla massoneria, afferma che non vi sarebbero,
altresì, elementi per prospettare "una equivalenza
92 a contiguità ad ambienti della criminalità della frequentazione con personaggi appartenenti ad
emanazioni massoniche, eventualmente inquinate dalla militanza in essa di soggetti ad estrazione mafiosa".
Il P.G. ricorrente denuncia la mancanza di motivazione della affermazione che l'incontro di in un locale "assai cui si parla fosse avvenuto frequentAT".
Quanto alla appartenenza del Contrada alla
massoneria, il p.g. rileva che essa risulta da
dichiarazioni di soggetti massoni (AR e
CO AR), i quali, quindi, hanno parlAT
sulla base di conoscenze specifiche da essi possedute e non sulla base di "voci correnti
nell'ambiente", come afferma la sentenza impugnata
(pag. 13). Osserva, inoltre, che gli occulti
collegamenti tra Cosa Nostra e Massonerie
irregolari non costituiscono un'ipotesi del
Tribunale, ma un dAT accertAT da sentenze passate in giudicAT, prodotte dal p.m. in udienza e non
tenute in alcuna considerazione dalla Corte di merito.
LE DICHIARAZIONI DI SE ES
93 Dalla motivazione della sentenza del Tribunale
si rileva che US AR ha iniziAT a collaborare con la giustizia nel Settembre del 1992
unaad famiglia e che è risultAT appartenere
"storica" nell'ambito di mafiosa di importanza
"Cosa Nostra".
Il contributo offerto da AR US è
considerAT dal Tribunale di eccezionale rilevanza,
perchè proveniente da un soggetto, da sempre vicino a TO IN, capo indiscusso dei corleonesi,
di cui ha goduto la piena fiducia ancor prima della sua affiliazione, avvenuta nel 1980 per decisione personale dello stesso IN (pag. 996).
Il collaborante ha riferito di avere maturAT,
progressivamente, un rifiuto della mentalità e del nell'episodio mafioso, culminAT comportamento vita privata afferente alla propria dell'imposizione della rottura del fidanzamento con una ragazza, di cui era innamorAT.
Per quanto concerne le notizie riferite sul conto dell'imputAT, il AR, in sede di deposizione hadibattimentale, parlAT di tre episodi, tutti cronologicamente collocati nel corso dell'anno 1981 e quindi in epoca successiva alla sua formale iniziazione (pag. 999).
94 In particolare, il AR ha dichiarAT che la tenuta della "Favarella" di EL RE
(all'epoca dell'iniziazione del collaborante capo del "mandamento" di Ciaculli) era uno dei luoghi in cui si recava spesso perchè frequentAT da molti
"uomini d'onore" e da personaggi di rilievo che in quel sito si riunivano. Proprio in tale luogo un giorno all'inizio del 1981 lo zio AR LI,
uscendo da un magazzino dove aveva avuto una breve riunione con EL RE, IN RE e RE
TO detto "il senATre", si era appartAT con comunicandoglilui, riservatamente di andare ad
avvisare lo. "zio UC (cioè, IN TO),
all'epoca latitante, perchè il "dottore AD"
aveva fatto avere notizie per lui ed in particolare che le Forze di Polizia avevano individuAT la località dove il IN si rifugiava e che nelle
mattinate avrebbero fatto qualche perquisizione domiciliare nella zona.
AR LI era a conoscenza dei contatti
diretti che il IN manteneva con il nipote
US, che era già stAT altre volte nella
villa, nella località BO LA sulla salita di
Villagrazia di Palermo, conosciuta solo da pochi
95 intimi, dove il IN trascorreva in quel periodo la sua latitanza.
Il AR si era, quindi, recAT dal IN,
in quella villa, per riferirgli quanto comunicATgli dallo zio. In particolare gli aveva riferito che il dott. AD era la fonte delle informazioni sulle imminenti perquisizioni ed il e senza chiedere alcuna IN per nulla sorpreso spiegazione aveva deciso di abbandonare
immediatamente l'abitazione per recarsi a San
US JAT, nella tenuta di tale "TO Lazio",
insieme alla moglie, allaai figli ed cognata
UE.
Sempre con riferimento alle notizie fatte avere dal dott. AD, il AR ha dichiarAT che,
nell'ottobre del 1981, mentre il padre si trovava in una casa, sita in una in stAT di latitanza palazzina all'inizio del paese di Villabate, lo zio
LI gli aveva detto di farlo spostare da quell'alloggio perchè il dott. AD aveva fatto sapere che nella zona di Villabate sarebbero state eseguite perquisizioni domiciliari. Il Marchese aveva, quindi, fatto trasferire il padre, per un periodo di circa una settimana, nell'abitazione di
Diana; successivamente alcuni parenti a Cefalà
96 erano ritornati insieme nella casa di Villabate,
dove nel frattempo era rimasto il resto della famiglia e dove, comunque, non erano state eseguite perquisizioni. Con riferimento all'ultimo episodio riferito, Marchese ha dichiarato che lo zio LI, il all'epoca latitante come il padre, lo aveva informato della necessità di spostarsi, per precauzione, dalla casa dei BA in via
Fichidindia (dove tutti e tre in quel periodo alloggiavano temporaneamente), perchè il dott.
AD aveva fatto sapere, sempre tramite RE
EL ed il " senATre", che era pervenuta in
Questura una telefonata anonima con la quale si indicavano LI AR, "Pinuzzu" Calamia e
EL NC autori dell'omicidio in pregiudizio di Tagliavia Gioacchino detto "Ginetto". Il collaborante ha confessato la propria unitamente ad altridiretta partecipazione,
soggetti, a tale omicidio e lo ha collocAT
cronologicamente verso la fine (Ottobre- Novembre)
del 1981. Ritenuta affidabile la notizia fatta pervenire dal dott. AD, sia lui che il padre si erano trasferiti in un villino a Casteldaccia
del cognAT di LI AR, EG AR.
97 Avevano appreso, successivamente, facendo la spola tra Casteldaccia e Palermo, dove avevano
continuAT a trattare con altri appartenenti alla
"famiglia" i propri affari, che alcune
perquisizioni erano state effettivamente eseguite dalle forze dell'Ordine e per quanto riguardava la propria famiglia, soltanto nell'abitazione dello
zio AR LI di Palermo, in via Sperone n n °
7.
Il Tribunale formula un giudizio positivo sulla attendibilità intrinseca del AR: dopo avere rilevAT che essa era stata positivamente verificata in numerose pronunce giurisdizionali,
sottolinea dellel'importanza motivazioni dallo stesso addotte in merito alla sua scelta di dissociazione e del fatto che non abbia esitAT a coinvolgere se stesso ed i suoi familiari in
gravissimi fatti delittuosi, dando luogo ad una delle più ampie confessioni in ordine ai numerosi crimini commessi per diconto "Cosa Nostra";
aggiunge, ancora, la circostanza che la
collaborazione ARdel con gli organi inquirenti è iniziata 1'1 Settembre del 1992 e che le prime notizie riferite sul conto del dott.
1992, quindi, AD risalgono al Novembre
98 "nessuna censura relativa ad asseriti ritardi nelle propalazioni riguardanti l'odierno imputAT può essere mossa a tale collaborATre di giustizia"
(pag. 1017).
Secondo la valutazione del Tribunale, inoltre,
devono escludersi millanterie ai danni del collaborante, ove si consideri che la fonte delle notizie riferite dal AR è essenzialmente lo zio, ed è illogico che questi abbia detto il falso ad uno dei suoi più fidati adepti, peraltro suo
stretto consanguineo;
inoltre, secondo quanto dichiarAT dallo stesso collaborante, Marchese
LI non rivendicava a proprio merito il mantenimento del rapporto con il dott. AD,
riferito che erano i RE glibensì aveva intermediari privilegiati tra il predetto funzionario di Polizia e lo schieramento corleonese;
infine, AR US aveva avuto
modo di comprendere a seguito del comportamento del
IN cui era stata riferita la notizia comunicata dal AD, che questi era perfettamente a
conoscenza del ruolo svolto dal funzionario per conto di "Cosa Nostra", circostanza di valore decisivo per escludere qualsiasi ipotesi di
millanteria (pag.1054).
99 Altrettanto infondata deve ritenersi, secondo il Tribunale, qualsiasi ipotesi di calunnia per vendetta, perché l'imputAT non aveva avuto modo di occuparsi nel corso della propria carriera del
AR US che era ancora un ragazzino quando svolgeva funzioni di Polizia Giudiziaria a
Palermo, e neppure sarebbe ipotizzabile una sorta di "vendetta trasversale" posta in essere dal
AR per vendicare i propri parenti denunciati adall'imputAT, perchè,nel 1981 seguito della propria collaborazione, il AR ha accusAT i suoi parenti, e anche il fratello, di gravissimi crimini ed ha reso dichiarazioni accusATrie anche nei confronti di altri appartenenti alla polizia
(pag. 1055).
Con riferimento al contenuto delle dichiarazioni di US AR, il Tribunale
ritiene che esse siano tra le più significative acquisite nel processo, soprattutto perché è il primo collaborATre di giustizia appartenente allo schieramento dei corleonesi dissociATsi da "Cosa
Nostra" e, quindi, in grado di riferire quanto appreso sull'odierno imputAT dall'interno del gruppo uscito vincente dalla "guerra di mafia" dei primi anni '80%; per tale motivo è stAT in grado di
100 confermare quanto dichiarAT dal CE in ordine alla "appropriazione" da parte dei corleonesi dei rapporti con esponenti gli delle Istituzioni,
precedentemente daglicooptati esponenti della strategia "morbida" all'interno di "Cosa Nostra";
inoltre, ha riferito sul conto dell'imputAT
specifici diepisodi, particolare pregnanza
probATria, che convergono con il contenuto delle rese altri collaborATri di propalazioni dagli giustizia (pagg. 1018-1019).
Il Tribunale indica, quindi, i riscontri sugli riferiti dal collaborante. Sul primo episodi il Tribunale evidenzia che il episodio,
collaborante ha dimostrAT di ben conoscere
luoghi da lui indicati ed in particolare la villa recAT ad avvisare il di BO LA dove si era
IN e quella di San US JAT dove lo aveva accompagnAT (pag. 1022), e che dalla risultanze processuali risulta che la villa di BO LA,
indicata dal AR quale rifugio di Riina
TO, era nella disponibilità di esponenti di
"Cosa Nostra" o comunque di soggetti molto vicini a e che, in particolare nel questa organizzazione
1981, anno cui si riferisce l'episodio in esame,
era condotta in locazione da un mafioso di
101 particolare spicco, il TA, molto vicino ai corleonesi, che essendo all'epoca in questione totalmente sconosciuto agli Inquirenti, si palesava particolarmente idoneo ad apprestare la copertura ad un latitante "eccellente" (pag. 1027).
Il AR ha riferito di non sapere se
nell'abitazione di BO LA fossero state eseguite perquisizioni a seguito della soffiata del dott. AD, ma il Tribunale ritiene "poco verosimile che ciò si sia verificAT, tenuto conto che il ha affermAT 10 stesso rifugio, come collaborante, era stAT nuovamente utilizzAT dal
IN, evidentemente, nonperchè ancora scoperto dalle Forze dell'Ordine", secondoinfatti, la valutazione del giudice di primo grado, il tenore letterale della notizia, riferita dal AR,
fatta pervenire a "Cosa Nostra" dall'imputAT,
tramite i RE, era nel senso che era stata e non la casa, dove il individuata la "località",
IN trascorreva la propria latitanza e che nelle mattinate stata eseguita "qualche sarebbe perquisizione", ulteriore dAT che conferma una
latitante con riferimento ricerca del non mirata
. specifico ad una precisa abitazione (pag. 1032).
102 Anche il secondo episodio riferito dal AR
si colloca nel 1981 (Ottobre 1981) ed anche in
questo caso la notizia si riferiva ad operazioni di polizia generiche da eseguire nella zona in cui il
AR trascorreva la propria latitanza e non
alla localizzazione esatta dell'abitazione del predetto;
in questa occasione il collaborante è
stAT in grado di precisare che nessuna
perquisizione era stata eseguita perchè il resto
della famiglia, che era rimasta nell'abitazione in oggetto, lo aveva potuto riferire puntualmente.
Anche in relazione al terzo episodio di notizie fatte pervenire dal dott. AD, il AR ha riferito che non era stata eseguita alcuna
perquisizione nella casa dei BA di via
Fichidindia, da dove, per precauzione, si erano trasferiti andando ad abitare per un periodo nel villino di un cognAT dello zio LI AR,
EG AR, sito a Casteldaccia, e che una era stata eseguita ma soloperquisizione nell'abitazione dello zio, sita a Palermo, in via
Sperone n° 7.
In relazione alla mancata esecuzione delle perquisizioni a seguito delle "soffiate" del dott.
evidenzia che il AD, il Tribunale
103 collaborante ha riferito di avere palesAT allo zio i dubbi sulla "bontà" delle notizie fatte avere dal predetto funzionario di Polizia, ma il AR
LI aveva tagliAT corto rispondendogli che,
secondo quanto dicevano EL Greco ed il
"senATre", le informazioni che AD aveva
fornito fino a quel momento erano "buone".
Il Tribunale ne deduce che, in tale occasione,
AR aveva avuto, quindi, modo di apprendere dallo zio ulteriori dati di conoscenza e cioè che i contatti con il dott. AD erano, normalmente,
tenuti dai RE e che fino ad allora il funzionario di Polizia aveva fatto avere altre informazioni rivelatesi utili per l'organizzazione mafiosa (pag. 1039).
Il riscontro più significativo alle notizie
riferite dal AR è costituito, nella valutazione del Tribunale, dalla relazione di
servizio in adata 5/9/1981, firma di Antonino
RA, agente di P.S. in servizio presso la
Centrale Operativa di Palermo, allegata al rapporto giudiziario del 27/8/1982 concernente la scomparsa di Tagliavia Gioacchino, con la quale si comunicava che, alle h. 19,57 del giorno 5 Settembre 1981,
tramite centralino "113", era pervenuta una
104 telefonata anonima che indicava, quali autori dell'omicidio, US IA, LI AR
ed i fratelli ET e EL NC (pag. 1040).
Il Tribunale, poi, evidenzia la convergenza con le dichiarazioni di PA TO sulla circostanza che il dott. AD, dopo gli iniziali rapporti con Bontate e Riccobono, era
entrAT in relazione con altri esponenti mafiosi di spicco, ed ha espressamente citAT TO IN
e EL RE tra i soggetti che avevano ricevuto dall'imputAT pag. 1052). Il Tribunale favori rileva, inoltre, che l'episodio riferito dal
AR del trasferimento del IN dal rifugio di
BO LA per la "soffiata" del dott. AD,
si colloca in epoca precedente (poco tempo prima dell'Aprile del 1981) a quella nella quale TO
ha dichiarAT di avere appreso dal ON che i fatti dall'imputAT anche al favori erano stati
IN (pag. 1053).
La Corte di Appello Osserva che "la mera
verifica della corrispondenza delle propalazioni di
AR a strutture abitative realmente esistenti costituisce elemento della c.d. "attendibilità
intrinseca" del deposto in questione, ma per
attribuire allo stesso valenza probATria
105 occorrerebbe conferma dell'assunto che fosse stAT
per informazione trasmessa dal dott. AD che il capobanda latitante avesse avuto la opportunità
di allontanarsi e di sottrarsi alle ricerche della polizia, nella prospettiva - indimostrata che il
suo nascondiglio fosse stAT individuAT"; aggiunge che anche i primi giudici hanno dato atto
(pag.1032) della inesistente prova su perquisizioni avvenute nella casa in argomento e soprattutto della "inspiegabile evenienza della ulteriore
utilizzazione di essa per dimora del IN".
Analoghe considerazioni secondo la Corte di
Appello potrebbero svolgersi per il secondo
episodio riferito da US AR circa le notizie di possibili perquisizioni nella casa di
Villabate ove risiedeva IN AR, padre di
LI.
Neppure, ad avviso del giudice di appello,
potrebbe ritenersi determinante la corrispondenza delle circostanze di cui sopra con l'enunciAT di
TO secondo cui anche altri mafiosi, fra cui appunto raccolto i TO IN, avrebbero favori di AD, oltre TE e ON,
"avuto riguardo alla estrema genericità
dell'assunto, non suffragAT da concreti episodi
106 dimostrativi della volontà dell'imputAT di forn ire contributo operativo all'associazione mafiosa" e considerAT che l'ipotesi di una presunta successione del "gruppo dei corleonesi" alla c.d.
"ala moderata" nell'usufruire dell'opera di
AD dopo la sconfitta degli avversari e la scomparsa di TE e ON, "comporterebbe una precisa collocazione temporale delle vicende riferite".
Sul punto non vi sono specifiche doglianze del
P.G. ricorrente.
LE DICHIARAZIONI DI TR UZ
Dalla motivazione della sentenza del Tribunale
si rileva che ET SC ha confessAT di aver fatto parte di "Cosa Nostra", quale componente della famiglia mafiosa di Vita, in provincia di
Trapani, formalmente affiliAT nell'anno 1982 e di avere rivestito, all'interno della sudde tta organizzazione criminosa, la qualifica, anch'essa peculiare del territorio trapanese, di འ་ uomo d'onore pi 'rera" (cioè, per eredità) con la quale si indica un soggetto che abbia avuto ascendenti nella propria famiglia di sangue collocati, per circa un trentennio, ai vertici della reggenza di
"Cosa Nostra" nella provincia di Trapani, qualifica
107 riconoscimento di taluniil che comporterebbe quale quello dell'obbligo di "privilegi"
presentazione all' "uomo d'onore pi' rera" di tutti gli appartenenti a "Cosa Nostra", ivi inclusi gli
"uomini d'onore riservati".
Lo SC ha chiarito che nel momento in cui aveva maturAT la scelta di collaborazione con la giustizia (a Giugno-Luglio 1993 si era verificAT
il suo primo positivo contatto investigativo in carcere con un colonnello dei C.C. di Trapani) era in stAT di detenzione e sapeva di dovere scontare soltanto pochi mesi (circa due) di reclusione, ha spiegAT ragioni della propria scelta le motivandola esclusivamente come il risultAT di un personale di interiore travagliAT processo seguito della propria ravvedimento. A
collaborazione gli sono stati contestati il reAT
di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. nonchè altri reati in materia di traffico di stupefacenti di cui lo
SC si è autoaccusAT
Con riferimento alla posizione dell'imputAT
UN AD ha riferito alcuni fatti a sua
conoscenza.
108 Il proprio capo-mandamento, TA
TO, gli aveva rappresentAT la necessità di rintracciare in Svizzera, dove lui si recava spesso per la gestione dei propri traffici illeciti, un
tecnico esperto in archeologia per la valutazione di un oggetto antico, un'anfora, nella disponibilità di Messina Denaro RA, capo-
mandamento di Castelvetrano, uno dei tre
"rappresentanti" della "provincia" mafiosa di
Trapani. Nel 1990 si era, quindi, preoccupAT di individuare un esperto che avrebbe potuto procedere all'operazione di stima dell'anfora.
Il TA aveva preteso che il tecnico venisse in Sicilia e, dopo avere concordato i
particolari dell'operazione da compiere, previo invio in Svizzera di ZA ET (uomo di fiducia dello SC anche se non formalmente affiliAT a
"Cosa Nostra"), l'esperto svizzero (di cui il
collaborante non è stAT in grado di ricordare il nome) era giunto, nei primi mesi del 1991
(verosimilmente Gennaio-Febbraio), all'aeroporto di
Punta Raisi a Palermo accolto dal ZA. Lo
ZZ aveva, invece, ricevuto l'incarico di prelevare l'anfora, presso la casa del TA a dell'arrivo ZA DE VA la mattina
109 dell'esperto svizzero, e di trasportarla in
autovettura insieme a CA US a Palermo ove,
presso il "Motel Agip" sulla circonvallazione di
Palermo, si sarebbe incontrAT verso le ore 12 con il ZA ed il tecnico svizzero. Al collaborante non erano stati dal proprio саро- comunicati mandamento TA nè i particolari relativi alla necessità di quella trasferta a Palermo nè il luogo di destinazione dell'anfora, noti, invece, al proprio capo famiglia MussoCA la cui presenza era pertanto necessaria, essendo l'unico a conoscere il posto in cui si doveva andare. Egli
nè obiettAT alcunchè non aveva posto domande, a seguito delle istruzioni ricevute, così come è,
peraltro, consuetudine all'interno di "Cosa Nostra"
quando si ricevono ordini da un capo.
Giunti sul luogo dell'appuntamento a bordo
dell'autovettura di proprietà del US, lo
SC ed il US avevano invitAT il ZA a seguirli con la sua macchina, a bordo della quale aveva preso posto anche il tecnico svizzero, già
prelevAT all'aeroporto. Ha, quindi, descritto nelle grandi linee il percorso seguito a Palermo,
il palazzo e l'appartamento in cui erano entrati,
110 ricevuti da una donna che li aveva invitati ad attendere in un salotto.
Era, quindi, giunto un uomo, che non aveva mai
visto prima e che solo successivamente aveva appreso identificarsi nell'imputAT. L'uomo aveva scambiAT il saluto con CA US (con il quale mostrava di avere un pregresso rapporto di conoscenza), e questi ' a sua volta, gli aveva presentAT i soggetti presenti;
poco dopo i due si erano appartati per discutere, in un angolo in
fondo al salone, mentre il tecnico aveva proceduto all'operazione di stima dell'anfora, riservandosi,
peraltro, ulteriori esami.
Dopo circa un'ora di esame del reperto archeologico da parte dell'esperto svizzero, questi aveva concluso affermando che certamente si trattava di un pezzo antico, autentico, di notevole valore.
Subito dopo l'operazione di stima lo SC
aveva corrisposto al tecnico la cifra pattuita di cinque milioni oltre le spese del viaggio,
consegnatagli dal TA la mattina prima della partenza, quindi tutti si erano salutati.
Dopo qualche tempo, un mese e mezzo circa, lo
SC era tornAT in Svizzera ricevendo
111 ulteriore conferma dal tecnico, a seguito degli esami esperiti, che l'anfora era di notevole
valore; tornAT in Sicilia aveva riferito al proprio capo-mandamento l'esito del viaggio manifestandogli il proprio stupore per l'interesse verso quest'anfora e per le notevoli spese sostenute per la sua valutazione;
a questo punto il
TA gli aveva rivelAT che l'anfora non era
più in possesso di SI NA RA che
regalata al dott. Messineo, messol'aveva a conoscenza dell'anfora dal suo amico, quel signore che a Palermo aveva assistito all'operazione di stima e che si identificava in UN AD.
Il collaborante ha dichiarAT di essere stAT a conoscenza degli incarichi istituzionali ricoperti dal citAT dott. Messineo ed anche del ruolo dallo stesso svolto per conto di "Cosa Nostra" (lo ha ha definito il massimo esponente della Questura, prima di Castelvetrano e poi di Trapani "a disposizione"
di "Cosa Nostra" in quella provincia); aveva avuto invece, bisogno di chiedere al proprio саро-
mandamento chi fosse UN AD, di cui non
sapeva nulla, apprendendo dallo stesso TA
che anche lui era "un uomo dello StAT".
112 Solo in epoca successiva a tali fatti, mentre si trovava detenuto, lo SC, avendo rivisto in televisione l'immagine del dott. AD, aveva verificAT che effettivamente si trattava dello stesso uomo da lui conosciuto nella circostanza descritta.
Dopo avere valutAT la attendibilità intrinseca del collaborante, in particolare escludendo qualsiasi ragione di ostilità о di rancore nei
confronti dell'imputAT, il quale ha ammesso di non avere mai svolto attività investigative °
informative sul suo conto, per quanto concerne la attendibilità del contenuto delle sue dichiarazioni, il Tribunale osserva che l'esistenza di rapporti di amicizia tra i due funzionari di
Polizia, uno operante nel trapanese e l'altro prima a Palermo e poi a Roma, è una circostanza che non poteva essere nota al collaborante, il che rende credibile che lo SC l'abbia effettivamente appresa nelle circostanze descritte dai mafiosi da lui indicati.
Il Tribunale segnala anche un'altra circostanza messa in luce dalle indagini di P.G.: la "materia"
delle anfore antiche non è risultata del tutto estranea all'imputAT il quale è detentore di
113 un'anfora antica, verosimilmente di epoca romana,
denunciata alla Sovrintendenza alle Antichità per le provincie di Palermo e Trapani.
Il Tribunale riconosce che dal racconto reso dal collaborante non è dAT evincere quale sia stAT il ruolo svolto dal dott. AD
nell'episodio descritto, in quanto lo SC ha dichiarAT di essersi limitato ad eseguire gli ordini ricevuti senza fare domande ai propri capi,
ed evidenzia che le indagini eseguite non hanno
consentito di acquisire riscontri nè in ordine
all'individuazione dei soggetti contattati in
Svizzera dal collaborante nè in ordine all'individuazione dell'appartamento dove era stata l'operazione di stima dell'anfora (pag. eseguita
1089).
Tuttavia la mancata individuazione dell'
appartamento non sarebbe idonea - secondo la
valutazione del Tribunale a smentire la veridicità delle dichiarazioni del collaborante,
attesa l'esistenza di altri elementi di riscontro esterni alla sua narrazione;
infatti 1' episodio riportAT colloca il momento dell' incontro in un periodo in cui era possibile la presenza di
AD a Palermo, fa riferimento a rapporti di
114 amicizia Messineo
- AD ed a contatti fra i due compatibili con la cronologia della vicenda narrata ed inoltre descrive l'incontro tr a AD
e US, mafioso di un certo spessore della provincia di Trapani, dove, secondo LA
AR, l'imputAT manteneva propri rapporti collusivi con la mafia locale.
Il Tribunale sottolinea, infine, che, oltre agli elementi di verifica già evidenziati, le
dichiarazioni di ET SC convergono con le accuse formulate nei confronti dell'imputAT da
altri collaborATri di giustizia.
La Corte di Appello afferma che gli accadimenti dallo SC riferiti rivelerebbero "connotati di inverosimiglianza" (la stima di un reperto archeologico, non commerciabile, per destinarlo in omaggio ad un funzionario di polizia, senza che menzionato il personaggio autore dellafosse iniziativa e la causale del donativo;
la scelta di un fantomatico "tecnico svizzero" per il relativo incarico e l'espletamento di esso in Palermo in una sede non compiutamente identificata, ove l'ingombrante oggetto sarebbe stAT trasportAT da
Trapani; la mancanza di specificazione sulla incombenza assunta dal AD nell'anzidetta
115 occasione). Secondo la Corte, il Tribunale non si sarebbe fermAT a considerare convenientemente le suddette anomalie, e non avrebbe tenuto conto della esigenza di spiegare come l'intervento del dott.
AD nell'evenienza prospettata dallo SC
potesse costituire un contributo al raggiungimento degli scopi perseguiti dall'associazione criminosa.
Sul punto non vi sono specifiche doglianze del
P.G. ricorrente.
LE DICHIARAZIONI DI GA ST
Il Tribunale ricorda che AN OS ha iniziAT a collaborare con la Giustizia nel
Febbraio del 1994, inizialmente con l'Autorità
Giudiziaria di Reggio Calabria e successivamente con quella di Messina e Palermo; che il
collaborante ha confessAT la propria appartenenza alla "Ndrangheta" sin dai primi anni .70,
dichiarando di avere partecipAT, all'interno di
all'esecuzione ditale organizzazione criminale,
molteplici omicidi (una decina come mandante ed uno anche come esecutore materiale) nonchè a rapine e ad altri reati, molti dei quali spontaneamente confessati al momento della sua collaborazione.
Con riferimento all'imputAT, ha dichiarAT di avere mai avuto occasione nè di conoscerlo nè non
116 di sentirne parlare, ma di avere assistito ad un episodio che lo riguardava mentre si trovava detenuto all'interno del carcere dell'Asinara,
ristretto nella medesima cella con tre "uomini d'onore": Cosimo RN, Pietro RP e
IN RO. Ha ricordAT che, intorno alla
fine dell'anno 1992, mentre si trovavano nella stessa cella del predetto carcere, intenti a
guardare alla televisione un servizio giornalistico riguardante l'arresto del dott. AD, lo
RO, come se avessero arrestAT qualcuno che gli interessava" si era portAT le mani ai capelli,
accompagnando tale gesto, che il collaborante ha interpretAT di sorpresa e sgomento, con la frase
dialettale "nnu consumaru!" (letteralmente traducibile nella frase "ce lo hanno consumAT"). Vincenzo RO è stato identificAT per l'omonimo, classe 1925, dagli anni '70 indicAT
come soggetto vicino agli ambienti mafiosi, già
condannAT nell'ambito del primo maxi processo per associazione mafiosa e strettamente collegAT
all'interno dell'organizzazione mafiosa "Cosa
Nostra" al piu' famoso fratello MA (capo della famiglia mafiosa della Kalsa) ed in particolare traffico degli stupefacenti;
coinvolto nel
117 unanimemente indicAT da US, NO,
AL e SI come componente della cosca di
Corso dei Mille, capeggiata da LI AR,
stAT ritenuto particolarmente vicino alle famiglie mafiose dei AR, dei RN e degli NC.
Il Tribunale evidenzia l'ampiezza e la lealtà
della collaborazione del collaborante e ritiene infondata ogni prospettiva difensiva di eventuali manipolazioni delle dichiarazioni del OS, atteso che si tratta di soggetto che ha prestAT la sua
collaborazione nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Procure (soprattutto SI e
Reggio Calabria), che si sono occupate della sua
ammissione allo speciale programma di protezione senza essere in alcun modo interessate al presente processo;
inoltre, la sua nei confronti dell'imputAT deve ritenersi posizione emergerebbeassolutamente disinteressata, come
anche dalla circostanza che si tratta di soggetto della criminalità messinese di cui il dott.
AD non si è mai occupAT nel corso della sua carriera.
Il Tribunale osserva, peraltro, che il
collaborante si è limitAT a riferire un limitato
episodio, cui aveva avuto modo di assistere
118 personalmente e del tutto casualmente, che costituendo quasi uno sfogo spontaneo da parte dello RO è del tutto inattaccabile rispetto alla linea difensiva della millanteria;
egli non è
quindi depositario di alcuna confidenza
espressamente rivoltagli da altri e non ha in alcun
modo cercAT di attribuire alle parole sentite
pronunziare dallo RO, nell'occasione descritta, significati ulteriori rispetto a quelli emergenti dal loro stesso tenore letterale.
Il suaTribunale esprime, quindi, la
valutazione dell'episodio narrAT dal collaborante,
osservando che il comportamento descritto evidenzia inequivocabilmente che lo RO era sgomento,
disperAT e adirAT al tempo stesso e tale stato
d'animo sarebbe giustificabile solo con la
consapevolezza di un grave danno subito
dall'organizzazione mafiosa a seguito dell'individuazione di un loro prezioso referente all'interno dei vertici istituzionali dello StAT.
L'episodio, quindi, - secondo la valutazione del
Tribunale "si inserisce coerentemente nell'ambito
-
delle piuù ampie dichiarazioni rese dagli altri collaborATri di giustizia già esaminati nel
presente processo, confermando il rapporto
119 collusivo esistente tra l'imputAT e "Cosa Nostra",
ma soprattutto connotandolo in ditermini attualità", in quanto lo RO, "detenuto da
ероса piuttosto recente (1988) e comunque verosimilmente destinatario di informazioni criminale ancheconcernenti l'organizzazione all'interno del carcere in considerazione del suo elevAT spessore criminale, alla notizia dell'arresto dell'imputAT dimostra di avere una
preoccupazione reale che non avrebbe alcuna ragion d'essere ove il danno subito dall'organizzazione mafiosa non fosse stAT attuale".
La Corte di Appello rileva che lo stesso la carente autonomia
Tribunale ha riconosciuto probATria dell'episodio riferito dal OS, che sarebbe "significativo al più del personale convincimento di IN TA circa supporti forniti dal giudicabile alla organizzazione:
criminosa e del danno per l'organizzazione medesima conseguente al suo arresto"; afferma, inoltre, che il digiudice primo grado, nel ritenere che
"l'eloquente reazione dello TA nell'apprendere la notizia fosse da inserire coerentemente nell'ambito delle più ampie dichiarazioni rese al
120 riguardo da altri collaboranti" avrebbe dovuto dare conto del meccanismo di tale raccordo.
Sul punto non vi sono specifiche doglianze del
P.G. ricorrente.
LE DICHIARAZIONI DI GI IN
Il Tribunale ricorda che Gioacchino NI ha iniziAT la sua collaborazione con la giustizia il
30 Agosto 1994 e che ha esercitAT la professione di medico a Palermo sia presso laborATri di analisi di sua proprietà sia con incarichi di
rilievo all'interno di strutture pubbliche,
mettendo al servizio di "Cosa Nostra" e dei suoi uomini, dopo la sua formale affiliazione
all'interno della famiglia mafiosa di "Brancaccio"
avvenuta alla fine del 1977, la sua attività
professionale di medico.
Il NI ha reso dichiarazioni non
concernenti direttamente l'imputAT bensì soggetti a lui collegati a vario titolo secondo quanto emerso da altre risultanze dibattimentali e
precisamente il dott. Pietro PU, Stefano
TE, ET NT e ME IN.
Per quanto concerne direttamente l'imputAT ha dichiarAT soltanto di averlo conosciuto in occasione di un colloquio investigativo, richiesto
121 dallo stesso dott. AD, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di EL EI.
Il Tribunale valutata la intrinseca attendibilità del collaborante, con riferimento al contenuto delle notizie fornite, Osserva che esse sono spesso frutto di conoscenze dirette о di confidenze casuali da parte di alcuni "uomini d'onore" a lui particolarmente vicini, e, quindi,
mentre rivelano i limiti delle sue informazioni, al contempo risultano dotate di un alto indice di affidabilità.
La valutazione conclusiva del Tribunale è che dichiarazioni del NI, pur non essendo "le riferibili all'imputAT, convergono con quanto dichiarAT sul conto del dott. PU, del dott.
IN, di ET NT e sulla Massoneria dai collaborATri di giustizia TO, NN, LA
e ON (come già esaminAT nella trattazione:
relativa alle loro propalazioni) e quindi contribuiscono a rafforzare il complesso delle
risultanze a carico dell' imputAT".
La Corte di Appello afferma che tale ultima
valutazione "non può assolutamente condividersi".
Sul punto non vi sono specifiche doglianze del
P.G. ricorrente.
122 VICENDA GENTILE. LA PERQUISIZIONE DOMICILIARE ESEGUITA IL 12/4/1980 PRESSO L'ABITAZIONE DEL
LATITANTE MAFIOSO OR INZERILLO
E
DALL'IMPUTATO NEIL'INTERVENTO POSTO IN ESSERE
CONFRONTI DEL FUNZIONARIO DI P.S. RENATO GENTILE.
In data 14/4/1980 il Commissario Capo di P.S.
RenAT TI, funzionario addetto alla Squadra
Mobile della Questura di Palermo, redigeva una
relazione di servizio, inviata al Dirigente della stessa Squadra Mobile dell'epoca, dott. US
LL, con la quale faceva presente quanto segue:
"la sera di sabAT 12 c.m., nell'and rone di questa Squadra Mobile, dopo avere lasciAT la S.V.,
venivo avvicinAT dal dott. AD che mi chiedeva se fossi andAT a fare una perquisizione a casa di IL TO e se in quell'occasione agenti armati di mitra fossero entrati nelle stanze facendo impaurire i bambini: a questo punto il dott. AD aggiungeva che aveva avuto lamentele dai capi-mafia per il modo in cui si era agito. Al
che 10 scrivente rispose che la perquisizione normalissimo, senza violenza e avvenne in modo senza armi in pugno, anzi, gli uomini nella stanza dove dormivano le figlie del latitante, si
123 comportarono in modo tale da non farle alzare dal letto, aggiunsi, inoltre, che tutta l'operazione Il dott.era diretta alla presenza della S.V.
AD aggiungeva che determinati personaggi mafiosi hanno allacciamenti con l'America per cui noi, organi di Polizia non siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafiosa: hai visto che fine ha fatto UL?". Tale relazione veniva trasmessa, in data 15/4/1980, dal dott.
LL al ST dell'epoca, dott. IN
MM, il quale, a sua volta, segnalava il
Capo della fatto, con un appunto riservAT al
1'11/5/1980, indicando l'urgenza che si Polizia
procedesse al trasferimento in altra sede del dott.
AD.
IL Tribunale, approfondisce la personalità
dell'IL "soggetto di indubbio spessore mafioso che, oltre ad essere rimasto latitante fino alla sua uccisione, è risultAT uno degli alleati più fidati di AN TE. Per tale motivo è
stAT insieme al predetto tra le prime vittime della guerra di mafia scatenatasi a Palermo nei
'80; in particolare il ruolo svolto primi anni nell'ambito dell'organizzazione dall'IL
mafiosa ed i suoi collegamenti con gli Stati Uniti
124 nell'attività di smistamento dell'eroina erano stati messi in luce, per la prima volta dal dott. Boris Giuliano"; procede, quindi, alla
ricostruzione della vicenda di cui alla suddetta relazione, sulla base di numerose testimonianze, di un confronto e di acquisizioni documentali,
accertando, in particolare, che la lamentela circa le modalità della suddetta perquisizione proveniva direttamente dall'IL, il quale aveva chiesto al proprio avv. Cristofaro FI di inoltrare la doglianza al dott. AD e il FI, avendo avuto occasione di incontrarsi con il dott.
Vittorio AS, funzionario della Criminalpol,
gli aveva riferito il fatto pregandolo di segnalarlo al dott. AD.
Il Tribunale ritiene accertAT, altresì, che il
AD aveva ricevuto la doglianza anche da fonti diverse, che non aveva voluto specificare, rispetto al dott. AS.
Il giudice di primo grado attribuisce alle
frasi rivolte dal AD nei confronti del dott.
TI, giovane funzionario responsabile dell'attività di ricerca dei latitanti, un
"inequivoco significAT intimidATrio" "sintomatico della volontà di incutere... uno stAT di soggezione
125 nei confronti dell'organizzazione mafiosa" e così
conclude: "Inoltre è particolarmente significativo che TO IL aveva individuAT il dott.
AD come specifico destinatario delle proprie lamentele perchè tale circostanza non è in alcun
modo giustificabile con il ruolo istituzionale ricoperto dall'imputAT che già da alcuni mesi
dirigeva la Criminalpol e pertanto non era responsabile delle frequenti perquisizioni eseguite nei confronti dell'IL dalla Squadra Mobile
in quel periodo diretta dal dott. LL al quale dunque il predetto avrebbe dovuto far
pervenire le proprie lagnanze. Pertanto se il
latitante mafioso IL decideva di rivolgersi all'imputAT non poteva che essere per il ruolo da quest'ultimo rivestito di referente proprio all'interno delle Forze di Polizia e ciò in perfetta consonanza con quanto, in modo peculiare,
dichiarAT dal collaborATre di giustizia PA
TO, il quale aveva appreso che proprio
TO IL era uno degli "uomini d'onore"
in contatto l'imputATcon che anche nei suoi confronti aveva dispensAT i propri favori."
La Corte di Appello riconosce che la iniziativa del dott. AD fu "certamente anomala", ma
126 interpreta le espressioni da lui usate come
"sicuramente significative di una certa giustificata amarezza del funzionario per il sopravvento che a quell'epoca sembrava avessero ottenuto gli esponenti della criminalità
organizzata sulle istituzioni preposte a lottarla".
Rileva che "gli elaborati tuttavia non suscitarono alcuna inchiesta disciplinare", sicché "deve
ritenersi verosimile che ai vertici della polizia sia stata riconosciuta la sostanziale banalità
della vicenda in questione". La Corte ne trae,
quindi, la conseguenza che "sembra privo di sostegno l'apprezzamento del Tribunale palermitano per attribuire all'episodio un segno del ruolo
svolto dall'imputAT per conto della organizzazione mafiosa". In particolare, i primi giudici non
"affatto spiegAT le ragioni per cui avrebbero
TO IL avesse considerAT il AD
come referente di "cosa nostra" all'interno delle forze di polizia, rendendolo destinatario delle
proprie lamentele per l'operAT del funzionario
TI". Il P.G. ricorrente non formula specifiche doglianze sul punto.
127 L'OPERAZIONE DI POLIZIA DEL 5/5/1980: I
RAPPORTI TRA L'IMPUTATO E L'EX QUESTRE DI PALERMO
DOTT. NZ MM.
La sentenza di primo grado ricostruisce le successive alla uccisione del dirigente vicende della Squadra Mobile di Palermo, dott. Boris
UL, avvenuta il 21 luglio 1979. Il ST
dell'epoca, dott. OV IO, per risollevare la sorte morale della Squadra Mobile di
Palermo aveva ritenuto, piuttosto che nominare un
nuovo dirigente, di adottare una soluzione
transitoria con la nomina ad interim alla dirigenza della Squadra Mobile del dott. AD, già
dirigente della Criminalpol. Subito dopo l'omicidio del dott. UL si era recAT, unitamente al dott. AD, dal ProcurATre della Repubblica
dell'epoca, dott. AN OS, prospettandogli la necessità di procedere ad un'operazione di Polizia
giudiziaria rispostache una rappresentasse di politica criminale al gravissimo fatto delittuoso verificATsi;
il ProcurATre, che aveva totalmente condiviso tale esigenza, aveva consigliAT di
predisporre un rapporto di denuncia, che concepiva almeno in parte come rapporto con arresti in flagranza per il reAT associativo, suggerendo di
128 limitare all'essenziale i nominativi dei mafiosi da individuare tra gli obiettivi più pericolosi.
Quando nel Dicembre del 1979, trascorsi già cinque mesi dall'omicidio UL, il ST IO
aveva lasciAT la sede di Palermo, la denuncia non era stata ancora inoltrata all'A.G. ed il teste
IO ha dichiarAT che, pur avendo più volte sollecitAT il dott. AD, questi aveva addotto la "delicatezza" dell'operazione e sostanzialmente aveva "preso tempo".
Quando, nel dicembre del 1979, si era verificata la successione al vertice della Questura
di Palermo del dott. IN MM al dott.
OV IO, la predetta offensiva mafiosa era in pieno svolgimento (il 25 settembre era stAT consumato l'omicidio in danno del giudice Cesare
Terranova e il 6 gennaio 1980 si verificherà quello in pregiudizio del Presidente della Regione
Siciliana, on.le Piersanti Mattarella). Il dott.
IN MM, che mantenne tale incarico fino al 10 Giugno del 1980 data del suo collocamento in trattamento di quiescenza per raggiunti limiti di età, aveva rilevAT "un clima di incertezza e di disorientamento all'interno di quelle Forze di Polizia che pure avrebbero dovuto
129 svolgere un'importante funzione di repressione e prevenzione" e, pertanto, si era posto come primo ed immediAT compito quello di rivitalizzare uomini e servizi dell'apparAT che era stato chiamato a
dirigere "rimuovendo le cause di uno stallo che
teneva quasi sulla difensiva le forze di Polizia”.
A tal fine aveva provveduto alla nomina del nuovo
Dirigente della Squadra Mobile, il dott. US
LL, con il quale aveva condiviso pregresse esperienze di lavoro. Il questore MM, dopo avere avuto numerosi contatti con i vertici della magistratura palermitana e con quelli dell'Arma dei
C.C. e della Guardia di Finanza, aveva ricevuto unanimi consensi al proposito di attuare in tempi rapidi un'operazione congiunta tra tutte le Forze
di Polizia a carico dei principali gruppi mafiosi palermitani e, nonostante qualcuno gli avesse
esternAT; dubbi sull'opportunità di rivolgersi al
AD, aveva ritenuto giusto impegnarlodott.
nell'importante progetto consentirgliper "un
coraggioso rilancio in una nuova situazione" ed anche perchè lo riteneva un funzionario di notevoli competenze e capacità.
Nonostante i numerosi solleciti, il dott.
AD tardava, però, a portare a compimento
130 l'incarico conferitogli, limitandosi a consegnare al ST soltanto una "mappa" delle cosc he mafiose di Palermo, mentre la situazione dell'ordine pubblico diventava sempre più
preoccupante e gli organi centrali del Ministero
dell'Interno richiedevano un rapido intervento.
Tale situazione si era protratta fino ai primi giorni del mese di Aprile del 1980, quando il questore MM aveva deciso di affidare il compito di svolgere l'incarico, non condotto a termine dal dott. AD, ad un gruppo di lavoro appositamente creAT del quale aveva stabilito che facessero parte il vice-questore, dott. Francesco
BO, con compiti di coordinamento del lavoro,
il dott. US LL, frattanto nominAT
nuovo dirigente della Mobile, il dott. RA
CO, ex dirigente della Squadra Mobile di
Agrigento, il dott. Giacomo: Salerno, addetto all'Ufficio politico della Digos, ed il dott.
EL Emanuele, dirigente dell'ufficio Misure di
Prevenzione.
Il dott. MM aveva adottAT misure di riservatezza rispetto a tutti gli esponenti della tradizionale struttura investigativa della
Questura, ma in modo specifico aveva raccomandAT,
131 anche ai rappresentanti delle altre Forze di
Polizia, che dell'operazione non venisse data nessuna notizia al dott. AD, con ciò
evidenziando - ad avviso del Tribunale
- non una semplice divergenza di vedute ma una palese,
specifica sfiducia nei suoi confronti (pag. 1254). I componenti del predetto gruppo di lavoro
avevano ravvisAT l'urgenza di concludere in tempi rapidi l'elaborazione dei rapporti, condividendo,
altresì, il timore di nuove sanguinose iniziative da parte della mafia che, infatti, dopo poco tempo,
realizzò l'ennesimo omicidio ai danni del cap. dei
C.C. Emanuele Basile (avvenuto nella notte tra il 3
e il 4 maggio 1980). Nell'ultima decade del mese di aprile i rapporti elaborati dal gruppo di lavoro erano già stati ultimati ed erano stati consegnati al questore, il quale, dopo averli esaminati, aveva riferito al dott. BO di essersi consultAT con il ProcurATre della Repubblica dott. OS, che
suo preventivo assenso. a gli aveva assicurAT il procedere alla fase esecutiva degli arresti in
flagranza.
Il teste BO ha, quindi, ricordAT che,
-intorno al 26 27 di Aprile, quando l'elaborazione dei rapporti era giunta già in tale fase avanzata,
132 il ST gli aveva comunicAT che il dott.
AD gli aveva presentAT una "bozza"
)
0
"minuta", come la definisce altro teste: pag. 1221)
di rapporto, che essendo impostata tradizionalmente come un semplice rapporto di denuncia all'A.G. era di fatto totalmente superata dall'attività già
svolta dal gruppo di lavoro e, comunque, non ritenuta idonea ai fini dell'operazione che si
(testimonianza IA Salerno: stava preparando pag. 1221).
Per quanto riguardava il gruppo principale dei mafiosi da trarre in arresto facente capo agli
:
LA, con "valutazione collegiale", si era
preferito, per ragioni di mera opportunità, di
escludere dal rapporto da inoltrare alla magistratura palermitana il nome di Michele
IN, pur illustrandone i collegamenti con i
soggetti denunciati, non potendo nei suoi
confronti, già in stAT di detenzione negli U.S.A,
essere operAT un arresto in flagranza e
soprattutto per la preoccupazione che l'inserimento del suo nominativo nel rapporto giudiziario in oggetto avesse potuto determinare un eventuale
spostamento della competenza processuale ad altre
133 Autorità Giudiziarie italiane procedenti nei suoi confronti (pag. 1222).
L' assassinio ai danni del cap. dei Carabinieri
Emanuele Basile, avvenuta la notte tra il 3 ed il 4
Maggio del 1980, aveva determinAT la necessità di accelerare i tempi della risposta da parte dello
StAT, così insieme ai rappresentanti dell'Arma era stAT deciso di far partire immediatamente una
prima operazione di arresti in flagranza avente ad oggetto il gruppo criminale dei personaggi cosca di Corso dei Mille;
componenti la
rappresentare una risposta l'operazione, oltre a
tempestiva da parte delle Forze dell'Ordine
all'ennesimo delitto mafioso, era stata ritenuta utile come diversivo rispetto alla più ampia,
successiva, operazione di arresti programmata per la notte tra il 5 ed il 6 Maggio. All'esito della predetta operazione, con rapporto in data 6/5/1980,
dirigente della Squadra а firma congiunta del
Mobile di Palermo, dott. LL, del
Comandante del Reparto Operativo dei C.C., Magg.
Rizzo e del Cap. DEl'Abate del Nucleo Regionale
della G. di F., erano stati denunciati alla Procura
della Repubblica di Palermo, per il reato di
associazione per delinquere aggravAT 55 soggetti
134 (LA AR ed altri), 28 dei quali erano
stati tratti in arresto nel corso dell'operazione descritta.
Successivamente al blitz del 5/5/1980 si era
verificata dagli ambienti della Questura di Palermo
una fuga di notizie culminata in una polemica contenuta in alcuni articoli di stampa,
relativamente all'esclusione del nominativo di
EL IN dall'elenco delle persone denunciate. Il questore MM aveva incaricato il proprio vicario dott. BO di svolgere un'inchiesta per accertare le possibili fonti della fuga di quelle notizie. Nella relazione conclusiva dell'inchiesta, indirizzata al ST di Palermo
in data 13/5/1980, il dott. BO era pervenuto alla conclusione che la fuga di notizie poteva provenire soltanto dal personale della Criminalpol,
il solo che era a piena conoscenza dell'esistenza di una prima bozza di rapporto, compilAT proprio dalla Criminalpol, nella quale era inserito il
nominativo del bancarottiere IN, ed in particolare si prospettava come sufficientemente
fondAT il sospetto che la principale fonte della divulgazione delle notizie agli organi di stampa fosse da individuare nel funzionario della
135 Criminalpol, dott. Vittorio AS;
si era
convinto, inoltre, che le indiscrezioni fossero state fatte trapelare con la finalità di
evidenziare che la complessa e delicata operazione di Polizia era stata decisa ed attuata all'insaputa di alcuni tradizionali organi investigativi della
Questura".
Proprio 1'11/5/1980, data in cui risulta che erano stati eseguiti gli ultimi arresti su mandAT
di cattura emesso dal G. I dott. Chinnici, a
quindi, dell'operazione di poliziaconclusione,
ideata ed organizzata dalla Questura di Palermo in collaborazione con l'Arma dei C.C. e la Guardia di
Finanza, il ST IN MM aveva inviAT al Capo della Polizia un appunto pervenuto⠀⠀
direttamente alla Segreteria del Capo della Polizia
in data 22/5/1980, con il quale si dava atto, tra
(pagg. 1236 SS. della* l'altro, di quanto segue sentenza di primo grado): L'attuale "tranquillità”
del V. ST AD potrebbe derivare da un tipo di inattività sostanziale che "tranquillizza"
certi settori (tu non attacchi-noi non attacchiamo); in taleun quadro di logorio psicologico potrebbe trovarsi la spiegazione di un fatto, certamente grave e sintomatico, denunziAT
136 in una relazione dal Commissario TI il quale,
la sera prima, aveva eseguito ricerche e
perquisizioni nella casa del latitante IL
TO, boss molto noto, come risulta dall'allegata relazione e da quella del dirigente della Mobile che non era stAT volutamente informAT di simili rilievi.
In definitiva, il V. ST AD,
funzionario dotAT di eccezionali qualità e che per tanti anni ha reso segnalati servizi all'Amministrazione, è venuto a trovarsi in uno stAT di logorio fisico e psicologico, di vero e
proprio "shok", dopo l'uccisione di Giuliano,
vivendo in stAT di tensione e di legittime paure che lo hanno costretto a scegliere la via di una sostanziale inattività sui grossi e piccoli affari
"decantare" da sole criminali, quasi a lasciare
certe situazioni micidiali.
In nome del suo passAT egregio e nel suo
interesse, si rende urgente la destinazione del
V. ST AD in altra sede e con incarico adeguAT e prestigioso che valga a rompere l'abito di timore e di condizionamenti ambientali e nel contempo a rilanciarne l'attività certamente
preziosa".
137 l'apprezzamento del Tribunale, "la Secondo
palesata dal dott. Contrada era resistenza finalizzata in modo specifico ad evitare l'inoltro all'A.G. di un rapporto per il mero reato
associativo funzionale ad un'operazione di arresti in flagranza e ciò in piena coincidenza con quanto affermAT dal collaborante PA TO, il quale ha chiarito che la mafia temeva più di ogni altra evitare iniziativa ed era fermamente decisa ad
.
proprio tale tipo di rapporto" (pag. 1250).
Di particolare gravità appare, poi, al
Tribunale la circostanza che, come espressamente evidenziAT nella relazione redatta nel 1980 dal vice-questore BO, condivisa dalla relazione ispettiva del dott. ZE del 1981, le fughe di all'operazione del 5/5/1980, notizie in ordine provenienti dagli ambienti della Criminalpol
diretta dal dott. AD, apparivano chiaramente.
finalizzate segnalarea all'esterno che la complessa e delicata operazione di polizia era
stata decisa ed attuata all'insaputa di alcuni tradizionali organi investigativi della Questura,
che in tal modo riuscivano, quindi, a dissociare le proprie responsabilità da quell'operazione.
138 Il Tribunale raffronta anche la linea di condotta adottata dal AD nella descritta occasione con quella ben diversa adottata nel 1971,
quando, ancora ritenuto dalle cosche mafiose
temibile avversario, aveva attivamente collaborAT
alla redazione del rapporto c.d. dei 114, come risposta immediata all'omicidio del ProcurATre
ON (pagg. 1250 ss.). La Corte di Appello ritiene di non poter condividere la diagnosi fornita dal Tribunale sulle supposte intuizioni del questore MM circa le anomalie comportamentali manifestate dall'imputAT
e la conseguente riferibilità di esse ai suoi collegamenti con ambienti mafiosi, in quanto la
"retta disamina della vicenda" suggerirebbe le seguenti riflessioni:
- Al questore MM non competeva nessuna ingerenza nell'attività investigativa del dott.
AD nell'ambito delle direttive ricevute per programmazione di un intervento di poliziala mirato all'assolvimento di esigenze di politica criminale;
pertanto, il ritardo nella formazione dell'elaborAT conclusivo dell'inchiesta, svolta sulla base della indicata linea operativa del
riesame dei fascicoli personali di alcuni soggetti
139 noti per la loro pregressa militanza in associazioni mafiose, ,ܘ addirittura, l'omissione della relativa relazione non era suscettibile di una sua valutazione di merito, in quanto il
questore non appartiene alla polizia giudiziaria e i funzionari del suo ufficio che svolgono tale attività ne rispondono direttamente all'autorità
giudiziaria.
Sotto il profilo dell'organizzazione generale
-
dei servizi di istituto può ritenersi legittima la iniziativa del questore MM per la formazione di un apposito "team" funzionale allo svolgimento dell'incarico in questione, ma l'estromissione da esso del dott. AD considerAT un fatto senza precedenti nell'amministrazione negli ambienti vicini al Capo della polizia costituì
-
certamente un abuso di autorità, al pari della eliminazione del nominativo di EL IN
dall'elenco delle persone denunziate con la minuta di rapporto predisposta dal dott. AD.
- La circostanza che le indagini svolte dal gruppo operativo succeduto al AD avessero poi èsoddisfacente sviluppo giudiziario non avuto un
di per sé indicativa della consistenza degli elementi di accusa raccolti, posto che è noto come
140 fu solo attraverso la istruzione formale che vennero reperite concrete fonti di prova a carico dei soggetti denunziati.
Il P.G. ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia arrestato il proprio esame in limine delle censure di MM, limitandosi ad rilevanza disciplinare delesaminare la
comportamento dell'imputAT e l'incompetenza dell'organo che aveva formulAT il giudizio,
eludendo, quindi, il tema sottoposto al suo esame,
consistente nello "stabilire se l'inerzia del dott. Contrada, nella redazione del rapporto di cui si discute, fosse, riguardata nel complessivo quadro probATrio, espressione ° non di collusione con
l'organizzazione. mafiosa, ed in particolre aderente al narrato del TO, secondo il quale proprio tale tipo di denuncia Cosa Nostra aveva fermamente deciso di impedire, anche uccidendo i funzionari che non si fossero fatti ammorbidire": se questo era il tema, lo svolgimento della sentenza di appello appare incongruo, secondo il P.G.
ricorrente, essendo stata data risposta a domande
che non erano state poste e non essendo stata data risposta a quelle poste, amputando il fatto di
connotazioni essenziali e omettendo di valutare
141 elementi di prova (in particolare le dichiarazioni del collaborante Di AR RA, assunte in appello).
In particolare, il P.G. censura la circostanza che la Corte di Appello, affermando che MM
aveva certamente compiuto un "abuso", non ha
considerAT che lo stesso era stAT prosciolto nel merito dall'accusa con sentenza irrevocabile (pag.
1264 della sentenza di primo grado).
Il P.G., inoltre, fa rilevare che, allorquando la sentenza impugnata afferma che "fu solo
attraverso l'istruzione formale che vennero reperite concrete fonti di prova a carico dei soggetti denunziati", avalla una delle giustificazioni dell'imputAT che la sua non fu una dolosa inerzia, ma la consapevolezza della necessità di approfondimenti investigativi,
formulando, peraltro, a tal fine, una affermazione incontrollabile e non spiegando quanti e quali approfondimenti il dott. AD avesse operAT
dal dicembre 1979, quando il questore MM gli diede l'incarico, sino a fine aprile 1980, quando egli presentò la sua minuta, posto che il materiale utilizzAT dal gruppo incaricAT successivamente
142 dallo stesso questore MM sarebbe stAT già
esistente.
VICENDA RELATIVA ALL'ALLONTANAMENTO DALL'ITALIA DI
OH NO. Il Tribunale evidenzia che tale episodio è emerso a seguito dei riferimenti fatti da alcuni testi della difesa, ed in particolare dal dott. De Luca, alle indagini eseguite sulla c.d. vicenda Sindona e sul gruppo di mafia facente capo alla famiglia degli LA e a quella siculo-americana dei AM, dalla Squadra Mobile e dal Centro
Criminalpol di Palermo, su delega dell'A.G. di
Roma, nel periodo in cui il dott. AD
ricopriva in tale città il doppio incarico di
dirigente di entrambi gli organismi di Polizia
Giudiziaria.
In ordine alla c.d. vicenda IN, il
Tribunale ricorda che il pomeriggio del 2 Agosto
del 1979 era sparito a New York EL IN, il quale il 10 Settembre seguente avrebbe dovuto comparire davanti all'A.G. americana, quale imputAT di bancarotta fraudolenta e di altri
reati, a seguito del dissesto della Franklin
National Bank di New York. Il IN era riapparso a New York il 16 Ottobre successivo, con una ferita
143 d'arma da fuoco alla gamba sinistra tendente ad accreditare la versione di un patito sequestro.
Il 9 Ottobre 1979, a Roma, nello studio
dell'avv.to Rodolfo Guzzi, difensore del IN nelle cause civili e penali che si celebravano davanti all'A.G. italiana, veniva tratto in arresto, da agenti della locale Squadra Mobile, il palermitano LA IN, fratello di LA
Rosario e cugino di Gambino OV, mafioso
siculo-americano giunto a Palermo da Brooklin il 6
Settembre 1979. Dall'avvenuto arresto di IN
LA a Roma era subito apparso chiaro agli inquirenti che la scomparsa di EL IN non aveva nulla a che fare con la sedicente lotta armata e: si erano profilati collegamenti tra la
vicenda IN, la mafia siciliana e quella la famiglia siculo-americana, attesocchè degli
LA era risultata imparentata con la famiglia
AM il cui capo-stipite, RL AM, era indicato come uno dei capi di "Cosa Nostra"; uno
esponenti di maggior rilievo del "clan degli
Gambino". era proprio il cittadino statunitense
OV (OH) AM, risultAT presente a
Palermo sin dai primi del Settembre 1979,
alloggiAT al Grand Hotel Villa Igiea, e
144 in data 12 ottobre 1979, successivamente,
localizzAT dalla Polizia e fermAT per accertamenti a Palermo, presso il Motel Agip dove aveva soggiornAT qualche giorno. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il teste NI De LU, riferendo in merito alle investigazioni eseguite sul gruppo mafioso degli
LA e dei AM, su delega dell'Autorità
giudiziaria romana, con la quale in maniera particolare aveva intrattenuto i rapporti il dott.
AD, ha ricordato che in quel periodo lui stesso, quale funzionario addetto alla Squadra
Mobile, aveva proceduto all'assunzione delle dichiarazioni di OV AM, individuAT a Palermo presso il Motel Agip;
sul punto ha dichiarAT che aveva assunto direttamente bloccarlo, interrogarlo e l'iniziativa di perquisirlo, rinvenendo documentazione importante per il prosieguo delle indagini, ed aveva ritenuto necessario trovare un pretesto per arrestarlo.
Comunicata al dott. AD l'intenzione di arrestare il AM, questi gli aveva risposto che si sarebbe consultAT con i dott.ri Sica ed
IM, titolari dell'inchiesta romana su Sindona: dopo poco gli aveva riferito che il
145 giudice istruttore dott. IM gli aveva detto che non c'erano elementi per trarlo in arresto e così il AM era stAT rilasciAT facendo perdere le sue tracce.
A seguito di tali dichiarazioni, l'imputAT
forniva dettagliate e molteplici versioni in ordine all'episodio, tra loro differenti, ma tutte
-
secondo la valutazione del Tribunale
successivamente smentite dalle acquisite risultanze processuali.
Con rapporto giudiziario in data 21 Ottobre
1979, a firma del dott. AD, la Squadra Mobile di Palermo riferiva al G.I. di Roma, dott.
RD IM, gli esiti degli accertamenti eseguiti Su OV AM a :seguito del
controllo effettuAT in data 12 Ottobre 1979.
Il 30 ottobre 1979 il G.I. di Roma emetteva a carico del predetto AM, di LA AR,
LA IN, EL IN ed altri mandAT
di cattura in relazione al reAT di tentata estorsione in pregiudizio dell'avv.to Rodolfo
Guzzi.
Il teste RD IM ha dichiarAT di avere appreso della presenza del AM presso i locali della Questura di Palermo solo a seguito
146 dell'inoltro al suo ufficio, in data 21 ottobre 1979 del rapporto giudiziario da parte della
Squadra Mobile di Palermo;
ha escluso di avere appreso prima di tale comunicazione ufficiale la predetta circostanza e tanto meno di avere letto in precedenza il verbale delle dichiarazioni rese dal
AM, inviATgli solo quale allegAT al predetto rapporto;
ha, quindi, categoricamente, escluso di avere dAT istruzioni a funzionari della Questura
di Palermo di rilasciarlo sulla base di una informale comunicazione inerente una presenza a
Palermo del predetto AM.
Il Tribunale rileva che, secondo le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di Milano, la presenza costante di OH AM, univocamente indicAT come esponente di rilievo della mafia siculo-
americana, a fianco di IN nel mese del suo soggiorno in Sicilia, fosse sintomatico di un più
ampio progetto perseguito dal IN, convergente con gli interessi del "potere mafioso" e di quello massonico, volto a rafforzare il potere mafioso e
quello delle logge clandestine para-mafiose in un disegno di destabilizzazione delle Istituzioni.
In tale disegno criminale si sarebbe, quindi,
significativo apporto dell'imputAT,inserito il
147 che era riuscito a favorire il definitivo allontanamento dall'Italia del AM, rivelATsi
decisivo anche ai fini dell'espatrio dello stesso
IN il 13 Ottobre 1979; in tal modo erano rimasti ineseguiti in Italia sia il mandAT di
cattura emesso dal G.I. IM il 30 Ottobre
sia il provvedimento di arresto emesso nei confronti del AM nel corso dell'operazione di
Polizia del Maggio 1980, cui tante resistenze aveva opposto l'imputAT e che era diretta tra gli altri a perseguire anche i complici siciliani di IN.
La Corte di Appello osserva che il cittadino
statunitense John Gambino era stAT accompagnAT
negli uffici della Squadra Mobile palermitana nell'ambito di una. attività di polizia amministrativa condotta ex art. 157 reg. P.S.
(pertanto impropriamente il suddetto intervento
sarebbe stAT qualificAT "fermo" in taluni atti del processo); e che la "documentazione importante" di cui ha parlAT il dott. De Luca nella sua
deposizione del 28 ottobre 1994, allorché il
AM venne "fermAT" a Palermo, sarebbe stata
costituita da annotazioni apparentemente prive di significAT specifico, sicché nessun indizio di
colpevolezza sussisteva in ordine a qualsivoglia
148 reAT, donde la impossibilità di ricorrere alla procedura del fermo di P.G., peraltro di regola riservata agli organismi che conducono direttamente le indagini per la piena cognizione da essa posseduta della materia oggetto di investigazione.
Di tali limiti
- secondo la valutazione della Corte era sicuramente consapevole lo stesso De LU,
tant'è che per trattenere il AM pensava di ricorrere ad un pretesto come la incriminazione per favoreggiamento personale.
Le considerazioni sopra svolte porterebbero, a
giudizio della Corte di Appello, ad escludere che nella condotta dall'imputAT assunta nella vicenda in argomento possano identificarsi elementi per affermare che la sua iniziativa o meglio la sua determinazione di evitare che venissero prese delle iniziative nei confronti del AM fosse frutto della sua volontà di favorire le organizzazioni criminali cui il AM era eventualmente collegAT.
L'unica "nota negativa" che sarebbe possibile riconoscere nel comportamento dell'imputAT
quella di avere fornito al suo subordinAT dott. De
LU la notizia non veridica circa la comunicazione del dott. IM della inesistenza di elementi
149 per trattenere il AM, ma tale rilievo non sarebbe "certo sufficiente per supporre la malafede del dott. Contrada piuttosto che un disinvolto espediente per porre fine alle perplessità del sopradetto De LU".
Il P.G. ricorrente osserva che il AM ben avrebbe potuto essere sottoposto a fermo, ai sensi delle norme dell'abrogAT c.p.p., trattandosi di soggetto non residente nello StAT, ma soprattutto denuncia il vizio di legittimità "costituito dall'avere il giudice eluso il tema a lui sottoposto, e consistente nello stabilire se, mendacemente informando il vice-dirigente della
Mobile, il quale era di contrario avviso, che il
G. I. aveva disposto il rilascio del AM,
l'imputAT avesse voluto o non favorire il mafioso e l'attuazione dei piani criminali per i quali egli si trovava in Sicilia". La Corte, pertanto, secondo:
le deduzioni del p.g. ricorrente, avrebbe dovuto nel complessivo quadro inserire il fatto probATrio, e non guardare, anche qui, solamente ad un "pezzetto di processo" e ricercare tra le possibili cause del mendacio dell'imputAT quella più adeguata, tenendo presenti anche le giustificazioni dell'imputAT stesso, che erano
150 state ben tre, ma con l'elemento costante di essere convinto che bisognava trovare un pretesto per arrestare AM, in tal modo mostrando di essere lontano da quelle preoccupazioni di legalità di cui la Corte "lo accredita a tutti i costi, senza fondamento alcuno". Il P.G. ricorrente lamenta, altresì, una incompiuta ed inesatta esposizione dei fatti, dai quali emergerebbe che la causa adeguata della menzogna di AD non poteva che essere proprio la anticipata e precisa conoscenza della esistenza collegamenti tra Gambino e ladi significativi vicenda Sindona. Il P.G. precisa che tale ricostruzione dei fatti era contenuta anche in una memoria depositata presso la Corte a chiarimento della requisitoria orale, sicché la sentenza impugnata avrebbe anche omesso di pronunciarsi su un tema di indagine prospettAT.
IL RAPPORTO CONTRADA-GIULIANO, NELL'ULTIMO
PERIODO DI VITA DI QUEST'ULTIMO, E L'INCONTRO TRA
L'EX DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE DI PALERMO CON
L'AVV.TO GIORGIO AMBROSOLI POCO PRIMA DEL SUO
OMICIDIO.
Il Tribunale Osserva che le acquisizioni processuali relative al verificarsi di un incontro
151 tra l'ex dirigente della Squadra Mobile di Palermo,
dott. IS UL, ed il Commissario liquidATre
della Banca Privata Italiana di EL IN,
avv.to IO AM, pochi giorni prima dell'omicidio di quest'ultimo, verificATsi a
Milano il 12/7/1979, seguito a distanza di pochi giorni dall'omicidio a Palermo del dott. UL
il 21/7/1979, acquistano rilevanza al fine di
dimostrare i rapporti intrattenuti nell'ultimo periodo della sua vita dal dott. UL con il dott. AD ed il tipo di indagini svolte da quest'ultimo, all'epoca in cui ricopriva il doppio incarico di dirigente di entrambi gli organismi di
Polizia Giudiziaria a Palermo, in ordine alla possibilità di un collegamento tra i predetti omicidi.
Il Tribunale rileva che la circostanza relativa all'incontro tra IS UL e IO
AM, in ероса antecedente e prossima all'omicidio del predetto legale, è stata
concordemente riferita, nel corso dell'istruzione dibattimentale, da due testi: RL OD, già
agente della D.E.A., collega ed amico personale di
TE, già IS UL, ed DO
152 sottufficiale della Guardia di Finan za e stretto collaborATre di IO AM. Charles OD, agente della D.E.A. nel
Settembre del 1978 era stAT inviAT in Sicilia per collaborare insieme a IS UL alle ind agini congiunte finalizzate alla localizzazione delle raffinerie di eroina ed all'individuazione delle fonti di approvvigionamento, mediante il tentativo di infiltrarsi all'interno di alcuni gruppi mafiosi, sospettati di essere coinvolti nel traffico di eroina.
Tra l'ottobre ed il novembre del 1978, dopo alcuni preliminari contatti con esponenti di "Cosa
Nostra" improvvisamente interrottisi (il teste ha fatto riferimento a contatti avuti con il capo-
mafia AN AL), il dott. UL gli aveva detto che i mafiosi avevano scoperto la sua identità di agente della D.E.A. attraverso una notizia, proveniente dall'interno degli ambienti
della Questura di Palermo, che aveva compromesso l'operazione.
Il OD ha, quindi, riferito che, quando già
la sua identità era stata scoperta, il dott.
UL aveva avuto modo di esternargli i sospetti che nutriva nei confronti di UN AD: una
153 mattina, tra il dicembre del 1978 ed il gennaio del
1979, UL si era dimostrAT contrariAT del fatto che l'agente americano si fosse recAT
nell'ufficio del predetto funzionario, manifestando il proprio disappunto per l'eventualità che
l'agente avesse potuto riferire alcuni particolari dell'operazione in corso al dott. AD;
OD
gli aveva, quindi, chiesto il motivo delle sue e. UL gli aveva risposto che preoccupazioni non si fidava di lui ed in modo esplicito gli aveva raccomandAT di non fare menzione al dott. AD
delle attività investigative in corso.
I sospetti in ordine alla presenza di una
"talpa" nell'ambito della Polizia di Palermo furono aggravati dall'inspiegabile insuccesso di altri due tentativi posti in essere per contattare i gruppi mafiosi per il tramite di agenti-informATri, in relazione ad acquisti di eroina. Nel maggio del
1979 il OD, che aveva ricevuto diverse minacce telefoniche, era stAT costretto a lasciare la
Sicilia, ma aveva continuAT a collaborare da Roma
con la Polizia di Palermo, fino a quando nel giugno dello stesso anno aveva fatto rientro negli Stati
Uniti.
154 Anche dagli Stati Uniti OD aveva continuAT ad aver e contatti telefonici con
UL e nel corso di uno di questi, verificATsi
cinque, sei giorni dopo l'omicidio dell'avv.to
IO AM, "UL sconfortAT gli disse al telefono che, due giorni prima dell'omicidio,
egli aveva incontrAT personalmente l'AM con il quale si erano scambiati importanti informazioni sui canali di riciclaggio”. Il Tribunale sottolinea che, nel corso dell'esame dibattimentale, è stAT precisAT che la prima occasione in cui il teste ha rassegnAT
all'A.G. italiana tali dichiarazioni risale al settembre del 1993.
La teste IN RI TA, vedova UL, ha confermAT l'assiduità di rapporti di natura professionale e personale intrattenuti nell'ultimo periodo della sua esistenza dal marito con l'agente della D.E.A. Charles OD. Proprio a causa dell'intenso rapporto che il marito aveva avuto nell'ultimo periodo della sua vita con OD, aveva ritenuto che questi potesse essere a conoscenza di qualche notizia utile alle indagini relative al suo omicidio ed ha affermAT che, nel corso di un colloquio telefonico, avuto con OD
155 subito dopo la morte di IS UL, lo aveva sollecitato ad una più intensa collaborazione con le autorità inquirenti italiane;
OD le aveva risposto che "l'Italia non era il suo paese e non si poteva chiedergli di morire per un paese che non era il suo" Secondo la valutazione del Tribunale, la testimonianza di RL OD, proveniente da un soggetto particolarmente qualificAT e del tutto indifferente rispetto all'esito del processo. in corso, appare di speciale rilevanza e pienamente attendibile alla luce dello stretto rapporto di collaborazione professionale e di amicizia intrattenuto con IS UL nell'ultim o periodo della sua vita, confermAT dalla significativa testimonianza resa sul punto dalla vedova UL;
mentre il ritardo con il quale il teste si è
determinAT a riferire le notizie in suo possesso all'A.G. italiana, giustificAT da un comprensibile stAT di timore per la propria incolumità personale a seguito degli omicidi sia di AM che di
UL, non apparirebbe idoneo a confutarne
l'attendibilità anche alla luce della circostanza,
che già nell'immediatezza dei fatti, subito dopo l'omicidio UL, egli aveva esternAT, proprio
156 alla vedova dell'ex dirigente della Squadra Mobile
palermitana, i propri timori adducendoli a motivo della propria resistenza a rivelare agli inquirenti le notizie in suo possesso.
Il Tribunale osserva, poi, che la testimonianz a resa dal OD, con particolare riferimento all'incontro avvenuto tra l'avv.to AM ed il dott UL, ha ricevuto significativa conferma in altre risultanze processuali ed in particolare nella testimonianza resa da DO TE.
Quest'ultimo, maresciallo della Guardia di
Finanza, che componeva il gruppo di lavoro incaricAT di esaminare la documentazione relativa alla liquidazione coatta della Banca Privata di
IN, in collaborazione con l'avv.to. AM
fin dal 1974, epoca della nomina di quest'ultimo a
Commissario liquidATre, ha dichiarato di avere i avuto occasione di vedere IS UL mentre parlava con Ambrosoli nel suo studio: egli ha ricordAT che intorno alle h.12,00 di uno dei primi giorni del Luglio 1979, poco prima dell'omicidio
AM, avvenuto il 12/7/1979, stava per entrare nello studio dell'avvocAT, ma la segretaria aveva impedirglielo dicendogli che questicercato di aveva un incontro riservato, probabilmente con
157 alcuni suoi colleghi;
pensando che si trattasse di un poliziotto ovvero di un carabiniere aveva deciso di entrare comunque e, passAT dietro il tavolo dove era seduto AM per fargli firmare il
verbale, aveva potuto osservare il soggetto che gli stava di fronte, che successivamente, attraverso le pubblicate sui giornali, avevafotografie con certezza riconosciuto nel commissario IS
UL; si era fermAT solo il tempo dell a firma e non aveva assistito ad alcun colloquio tra i due,
uscendo subito dopo dall'ufficio.
Il teste ha riferito, inoltre, che, a seguito di un'intervista rilasciata al "Corriere della
Sera" dall'avv.to EL il 29 Luglio 1979, vi era stato molto clamore sulla stampa che lo aveva indicAT come unico testimone oculare di un incontro tra due uomini uccisi nel giro di pochi giorni;
allontanATsi dalla città per un periodo di ferie aveva appreso, attraverso no tizie trasmesse dalla radio, di essere stAT convocAT presso la
Procura di Palermo per essere sentito sulla questione;
interrogAT il 17 Agosto dal sostituto della Repubblica dott. Geraci, haprocurATre ammesso di essere stAT parzialmente reticente, e che tale comportamento aveva adottAT a causa della
158 notevole apprensione provocata in lui dall'eccesso di pubblicità che era stata data alla questione sui mezzi di informazione. Solo nel 1989, quando era apparso un altro
EL sulla stampa che 10articolo dell'avv.to aveva criticAT per la sua reticenza, aveva deciso di scrivere al dott. OV Falcone un memoriale sull'accaduto; nel 1990 era stAT convocAT dal predetto magistrAT e gli aveva riferito quanto dichiarAT nel presente processo in merito all'incontro tra AM e UL cui aveva assistito.
cheIl teste US EL, avvocAT
rappresentava gli interessi dei piccoli azionisti-
creditori nel procedimento a carico di IN per bancarotta fraudolenta, ha confermAT che il m.llo
TE, da lui ritenuto. fonte attendibile, gli aveva riferito dell'incontro tra IS UL e l'avv.to Ambrosoli avvenuto pochi giorni prima dell'omicidio di quest'ultimo.
Anche l'avv.to EL ha dichiarAT di avere appreso da notiziari radio, mentre era in ferie nei primi di Agosto, di essere stato convocato dalla
Procura di Palermo;
ha precisAT di essersi messo in contatto con gli uffici della Polizia di Palermo
159 per concordare le modalità della sua audizione da parte del magistrAT incaricAT delle indagini sull'omicidio UL. Nel corso di un colloquio telefonico per concordare le modalità della sua citazione, aveva riferito proprio al dott. AD
che la sua fonte era il m.llo TE;
ha dichiarAT di avere raccomandAT al suo la massima riservatezza su tale interlocutore audizione;
la mattina seguente quando all'aeroporto aveva trovAT ad attenderlo uno stuolo di giornalisti che già erano informati di tutto se ne era meravigliAT molto, tanto che se ne era lamentAT anche con il giudice Geraci.
Ha affermAT di avere subito detto al magistrAT che la fonte delle sue notizie er a il
avendo appreso dallo stessom.llo TE, ma,
magistrAT che il TE, già escusso prima di lui, aveva ritrattAT la notizia dell'incontro,
anch'egli aveva ridimensionAT davanti al magistrAT la notizia in suo possesso.
Il Tribunale ritiene che le critiche di protagonismo avanzate a carico del TE siano prive di qualsiasi fondamento, in quanto era stAT
l'avv. EL e non TE a farsi promotore di due
AM, diconferenze stampa sull'omicidio
160 un'inchiesta parlamentare sull'accaduto, di diverse interviste alla stampa, e se ciò aveva fatto perchè
mosso dal lodevole fine di fare chiarezza sull'inquietante omicidio ai danni di AM,
non vi è dubbio che aveva contribuito ad alimentare la pubblicità su quell'incontro, rivelAT gli con assoluta certezza in un primo momento dal TE,
il quale invece, proprio da tale pubblicità era stAT intimorito ed indotto a ridimensionare la notizia in suo possesso. Il Tribunale attribuisce particolare rilievo probATrio ad un rapporto in data 7/8/1979, a firma dell'imputAT, che già a quella data era a conoscenza degli articoli di stampa che avevano divulgAT la notizia dell'incontro tra UL ed 9
AM e avevano indicAT le fonti di tale notizia nelle persone del legale EL e di un sottufficiale della G. di F., che, seppure non generalizzAT, veniva indicAT come testimone oculare dell'incontro; ciononostante l'imputAT
stesso aveva riferito all'A.G., con affermazione assolutamente categorica, di essere in grado di escludere il verificarsi dell'incontro ed altresì
ogni ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da UL e l'affare IN (nella seconda
161 pagina del predetto conciso rapporto, composto da due sole pagine, riferiva quanto segue sulle riportate notizie di stampa: "In merito si afferma:
- che il dott. UL non ha svolto indagini di alcun genere in relazione all'affare IN;
- che non si è recAT a Milano nè per motivi di ufficio nè per motivi personali;
che non si è incontrAT con l'avv.to
AM, peraltro da lui non conosciuto" (pag.
1360 della sentenza di primo grado).
In tal modo, il AD, secondo la valutazione del Tribunale, "aveva consapevolmente neutralizzAT sul nascere ogni spunto investigativo che avrebbe potuto indirizzare le indagini verso un
possibile legame tra gli omicidi Giuliano ed.
AM". Tale grave comportamento posto in.
essere dall'imputAT, in assoluta sintonia con la
successiva agevolazione. dell'allontanamento dall'Italia di OH AM e con le altre emergenze processuali acquisite, ne evidenzierebbe ulteriormente il ruolo svolto per conto di "Cosa
Nostra" avvalendosi dei propri incarichi
istituzionali con grande abilità dissimulatrice.
La Corte di Appello ritiene che la "rigorosa diagnosi" formulata dal Tribunale sia frutto di una
162 "interpretazione evolutiva delle fonti" che invece sarebbero suscettibili di "revisione critica".
Osserva la Corte che "i riferimenti della vedova UL
- della cui sincerità non può
sulle perplessità di OD a rendere dubitarsi
-
esauriente testimonianza in ordine ai suoi pregressi rapporti con il defunto consorte di lei e le preoccupazioni dal OD medesimo manifestate per la propria incolumità inducono a riconoscere l'approssimazione delle sue conoscenze", mentre
"l'invito rivolto al OD dal dott. UL ad evitare la frequentazione con il AD non sicuramente significativo di timori del funzionario ucciso di possibili contatti illeciti del suo amico e collega con elementi della criminalità, di per sé
manifestandosi solo come una forma di cautela per segretezza delle indagini che egli solola conduceva assieme al poliziotto italo-americano".
La comunicazione al OD da parte del dott.
UL di un suo pregresso incontro con l'AM non costituirebbe, secondo la Corte,
smentita dall'attestazione contenuta nel rapporto poi redatto dal giudicabile, la quale "ovviamente" si riferirebbe "alle ipotesi di un convegno avvenuto a Milano nello studio del professionista,
163 non già di un qualsiasi appuntamento in località
imprecisata, magari a Palermo, che nessuno all'infuori dello stesso dott. UL poi ucciso avrebbe potuto escludere".
Per quanto concerne la deposizione del TE, la Corte rileva il ritardo con il quale costui segnalò alle Autorità che svolgevano le indagini relative agli omicidi in argomento la sua percezione della presenza del dott. UL nello studio dell'avvocAT AM avvenuta nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio dell'AM; la Corte ne deduce che non potrebbe escludersi che la relativa comunicazione rivolta all'avv. EL fosse "frutto più di una sensazione che di una consapevolezza, peraltro problematica,
considerando che egli non conosceva personalmente il dott. UL e ne aveva effettuAT il riconoscimento solo sulla scorta delle fotografie riprodotte sui giornali dopo il suo assassinio". La Corte perviene, quindi, alla convinzione che
sussistono "seri dubbi circa la corrispondenza a realtà di quanto da lui assunto, tenuto conto della circostanza che negli uffici amministrativi della
Questura palermitana non è stata rinvenuta traccia di una missione a Milano effettuata dal
164 dott. UL nel periodo in questione". La Corte
evidenzia, quindi, che la storia e la cronaca delle inchieste giudiziarie dimostrerebbero quanto sia
frequente il rischio di inquinamento delle prove a causa della c.d. sovrapposizione di immagine, vale a dire del riferimento, proveniente da soggetti in assoluta buona fede di accadimenti ascrivibili ad un vissuto immaginario.
L'assunto di IN IO circa il rallentamento della frequentazione tra il marito ed il giudicabile e l'accenno alla sussistenza tra di essi di talune divergenze sul piano operativo
, non costituirebbe "certamente circosta nza oggettivamente valutabile a carico del Contrada,
risolvendosi in un apprezzamento personale, volto a porre l'accento su modificazioni fisiologiche nel rapporto tra i due poliziotti conseguente alla loro dell'apparAT appartenenza a settori diversi investigativo palermitano".
La conclusione formulata dalla Corte è che non può ritenersi confermata l'ipotesi che l'imputAT con il rapporto da lui redatto il 7 agosto 1979
.avesse dolosamente escluso la collegabilità delle indagini svolte dal funzionario ucciso il 21 luglio
165 tenere conto, nelle informazioni necessariamente forniva, esclusivamente delle emergenze che obiettive rilevabili dalla documentazione esistente nel suo ufficio о di cognizioni personali, non potendo basarsi su voci riferite dai familiari della vittima, peraltro indicata dagli stessi congiunti come persona poco incline a confidare in privAT le evenienze della sua attività
professionale".
Il P.G. ricorrente osserva che la collegabilità
delle indagini svolte da UL poco prima della sua uccisione con l'affare IN e l'esistenza di un incontro tra UL e AM sono questioni concettualmente distinte, di modo che la Corte
che quella collegabilità passi"sottendendo necessariamente attraverso la dimostrazione della veridicità dell'incontro" avrebbe formulAT una
_ proposizione logicamente incongrua.
Inoltre, le argomentazioni del giudice di appello, tutte volte alla esclusione dell'incontro,
esorbiterebbero dal tema sottoposto al suo esame,
che era di stabilire se, allo stAT delle indagini e sulla base delle conoscenze acquisite al 7 agosto
1979, siano giustificate la drastica esclusione dell'incontro e di ogni possibile connessione tra
166 l'attività di UL e quella di AM,
e,
ove si ritengano ingiustificate, cercare di capire il perché del comportamento dell'imputAT.
Incongrua sarebbe la revisione critica delle fonti probATrie operata dalla Corte, sia per la non puntuale esposizione dei fatti processuali sia per illogicità e insufficienze interne allo stesso argomentare sui fatti non puntualmente esposti.
Rileva, in primo luogo, il P.G. che,
allorquando la Corte censura la sentenza del
Tribunale per avere interpretAT "evolutivamente"
le fonti probATrie esistenti al riguardo,
sembrerebbe fare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi TE e OD
"alla luce di acquisizioni ulteriori, non precisate, e successive rispetto non si sa a quale momento, essendo non determinAT il dies a quo pensAT dalla Corte, ma comunque non posteriore alla morte (21 luglio 1979) di UL"; tale censura, però, argomenta il P.G., non sarebbe una censura, perché "interpretare i fatti legando le acquisizioni di oggi con quelle di domani sulla medesima questione, è un pregio e non un difetto".
Osserva il P.G. che la Corte erra quando fa riferimento a OD e TE come fonti
167 qualificate dalle quali desumere l'esistenza di
collegamenti tra i due omicidi, in quanto la
sentenza del Tribunale fa, invece, riferimento a
fonti qualificate, conosciute dal AD, " ancor prima che le stesse fossero assunte dall'A.G."
(pag. 1369) e, quindi, a EL e TE.
Passando, poi, all'analisi della rassegna delle fonti, il P.G. osserva che:
la perplessità manifestata dal OD alla vedova UL ("non mi chiedere di morire per un paese che non. è il mio") è significativa non di approssimazione di conoscenze, come ritiene la
Corte, ma di esatta conoscenza, in ordine alla morte di UL, di qualche cosa di così grave da potere determinare la morte dello stesso OD;
- leggere l'avvertimento di UL a OD come una forma di cautela per la segretezza delle indagini che egli solo conduceva insieme al
poliziotto italo-americano, è aberrante, perché non tiene conto del grave disvalore morale in esso contenuto ed assolutamente superfluo rispetto al fine da realizzare e non dà ragione della differenza operata da UL tra AD ed altri funzionari di polizia;
168 quanto all'affermazione della Corte che la comunicazione di UL a OD di un suo pregresso incontro con AM non costituisce smentita al rapporto 7 agosto 1979 redatto dal giudicabile, il quale avrebbe escluso soltanto un incontro a Milano e non in un'altra località, essa
è del tutto incontrollabile, non avendo la Corte
fatto l'esatto contenuto conoscere della comunicazione né quello del rapporto. Da quest'ultima incontrollabile affermazione,
difforme, secondo il P.G., dalla realtà
però, che il narrAT delprocessuale, deriva,
OD non funga più da riscontro a quello del
TE, il cui convincimento di avere visto
UL nello studio milanese di AM
ritenuto dalla Corte solo una "sensazione". La
Corte, però, in tal modo, secondo il P.G.
ricorrente, avrebbe omesso di esporre le giustificazioni fornite dal TE sulle cause del ritardo con il quale la comunicazione dell'incontro venne fatto alle Autorità ed avrebbe omesso,
altresì, di esporre una circostanza di altissimo rilievo probATrio, cioè che la asserita sensazione era stata provata dal TE proprio nello stesso
169 giorno in cui, in base al racconto del OD, è
collocabile l'incontro. La circostanza, poi, che negli uffici amministrativi della Questura palermitana non sia
stata trovata traccia di una missione a Milano di
UL nel periodo in questione sarebbe, secondo il P.G. ricorrente, fatto di per sé neutro, in relazione alla modestia della spesa e alle diffidenze già nutrite da UL.
Infine, il P.G. ricorrente, lamenta che la
Corte abbia liquidAT la testimonianza della vedova
TA, circa i rapporti tra UL e Contrada,
come "apprezzamento personale", senza valutare il
fatto specifico riferito dalla teste e relativo walla confidenza fattale dal marito che ancora nel marzo 1979 continuava a non fidarsi di AD,
dunque, in epoca di poco posteriore a quel giorno,
tra dicembre 1978 e gennaio 1979, in cui aveva avvertito OD che non si fidava di AD.
PRATICA RELATIVA AL RINNOVO DEL PORTO DI PISTOLA A
VANNI CALVELLO MANTEGNA ALESSANDRO
Il Tribunale ricorda che tra gli atti sequestrati presso l'abitazione dell'imputAT, al momento dell'esecuzione nei suoi confronti del provvedimento cautelare restrittivo, tra alcuni
170 documenti personali d'ufficio in suo possesso, sono state rinvenute le copie di due note a sua firma,
l'una in data 22/3/1980 e l'altra del 18/10/1980,
aventi entrambe riferimento alla pratica relativa alla licenza per porto di pistola di NI AL
GN AN.
Il Tribunale, attraverso acquisizioni documentali ed esami testimoniali, ricostruisce l'iter della pratica.
Il 16/5/1968 il Prefetto di Palermo, annullando il precedente decreto del 31/3/1968, rilasciava la licenza di porto di pistola al nominAT in oggetto,
il quale, negli anni successivi, otteneva regolari rinnovi;
in data 15/2/1974, la Squadra
Mobile di Palermo inviava alla Questura un rapporto informativo, a firma del dirigente UN AD,
con il quale si segnalava che il noto mafioso
LE EO, nel corso delle rivelazioni rese all'ufficio, aveva tra gli altri indicAT quale affiliAT alla mafia il principe AN di San
IN, identificAT nel nominAT in oggetto;
a
seguito di tale segnalazione il Prefetto di Palermo
emetteva, in data 4/5/1975, decreto di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale in possesso del AL;
il 10/10/1978 il AL
171 avanzava nuova istanza per ottenere licenza di porto di pistola, che gli veniva concessa con provvedimento emesso il 16/10/1978 dal Prefetto di
Palermo OV IO, e che successivamente gli veniva rinnovata a seguito dei reiterati pareri favorevoli formulati dal 2° Distretto di Polizia diretto dal dott. PU;
con nota in data
22/3/1980, a firma del dirigente UN AD, la
Criminalpol comunicava alla Questura (Polizia
Amministrativa) in sede che, a seguito delle indagini richieste dal Centro Nazionale Criminalpol
nell'ambito del sequestro in persona di EL
IN, non erano emersi elementi idonei a spiegare rapporti telefonici tra NI AL
ET, la sua convivente, la cittadina inglese
LI IA ed MO IC AM, tuttavia si riteneva opportuno segnalare che il fratello del predetto AL, AN, aveva costituito oggetto di particolare interesse investigativo nel quadro delle indagini svolte, sia dalla P.S. che dai C.C., su un gruppo di mafia costituito da
Palermo, Corleone ed Altofonte;
elementi di successivamente a tale segnalazione, in data
20/9/80, il AL avanzava istanza tendente al rinnovo della licenza di porto di pistola, prossima
172 alla scadenza;
il ST di Palermo, nonostante il parere favorevole già espresso dal 2° Distretto
di Polizia il 23/9/1980, richiedeva ulteriore motivato parere alla Criminalpol in ordine al predetto rinnovo, in relazione alla nota trasmessa da quell'ufficio il 22/3/1980; con nota in data
18/10/1980, a firma del dirigente dott. AD,
la Criminalpol esprimeva un parere favorevole ed il successivo 22 ottobre NI AL otteneva il richiesto rinnovo;
in data 3/11/1984, a seguito del mandAT di cattura emesso il 24/10/1984
dall'Ufficio Istruzione presso il Tribunale di
Palermo a carico del AL in relazione al reAT
di associazione mafiosa, il ST ed il Prefetto
di Palermo disponevano, rispettivamente, la revoca della licenza di porto di fucile e di porto di pistola per difesa personale rilasciati al predetto.
Ciò premesso, il Tribunale sofferma l'attenzione sulle tre note a firma dell'imputAT
rinvenute agli atti della descritta documentazione e precisamente: la nota informativa del 15/2/1974;
la nota informativa del 22/3/1980 ed il parere favorevole al rinnovo del porto di pistola del
18/10/1980.
173 Il Tribunale, ritenendo pretestuosa la peculiare esigenza, ritenuta nella motivazione del provvedimento e confermata dall'imputAT nelle
dichiarazioni rese a dibattimento, di accogliere l'istanza di rinnovo avanzata dal AL per evitare di destare i suoi sospetti sulle indagini in corso, ritenuto, altresi, che i rapporti mafiosi di NI AL fossero chiari già a quel tempo,
come risultava anche dalle indagini compiute dal
сар. Basile prima di essere ucciso dalla mafia,
rileva, conclusivamente, che il dott. AD, che aveva adottAT un comportamento benpure nel 1974
diverso segnalando alle Autorità competenti il
AL come affiliAT mafioso secondo le dichiarazioni del LE, che egli stesso aveva ritenuto attendibili, nel 1980 10 aveva favorito con il rilascio di un parere favorevole al rinnovo di porto di pistola, che egli stesso aveva avuto cura di presentare personalmente al ST
dell'epoca, il quale, pur ritenendo il dott.
AD proprio "braccio destro" e degno di massima fiducia, aveva avuto delle perplessità al punto da consultarsi anche con il Prefetto,
concordando, contrariamente alla prassi, una
motivazione molto dettagliata del provvedimento di
174 rinnovo del porto di pistola al AL, di cui era stAT evidente ispirATre il dott. AD.
Il Tribunale osserva, ancor a, che tale favoritismo posto in essere nei confronti di un
soggetto gravemente indiziAT di appartenenza alla mafia si pone in singolare simmetria con il
favoritismo adottAT dallo stesso dott. AD
nei confronti del mafioso AN TE (come riferito concordemente dai collaborATri di giustizia NN e CE) e contribuisce significativamente ad avvalorare il complessivo quadro probATrio a carico dell'imputAT.
La Corte di Appello osserva che la personalità
del NI AL si connotava non soltanto per le sue relazioni con esponenti della malavita "in quanto queste non ne avevano affatto cancellAT
l'appartenenza ad un clan familiare blasonato,
tuttavia considerAT con stima e riguardo da parte dei vertici governativi locali, se è vero che la
residenza palermitana di palazzo Ganci, di
pertinenza dei principi di San Vincenzo, venne
scelta per il pranzo offerto alla regina di
Inghilterra proprio nella fine di ottobre del
1980".
175 Ciò premesso, "essendo emerso che nella istanza che diede l'avvio alla pratica suddetta il dirigente dell'ufficio di polizia competente per territorio (secondo distretto) espresse parere favorevole ed avuto riguardo alla circostanza che tutto il fascicolo pervenne direttamente nelle mani del questore Nicolicchia e che il relativo provvedimento venne adottAT previo concerto con il prefetto Di OV, munendolo di insolita e particolareggiata motivazione", appare legittimo,
secondo la Corte, "il convincimento che l'avviamento a soluzione favorevole dell'istanza proposta dal Vanni AL per ottenere la cessazione della revoca della licenza di porto d'armi fosse stato frutto di determinazioni più
autorevoli di quella del capo della Criminalpol". Il P.G. ricorrente non formula specifiche osservazioni sul punto.
IL RAPPORTO CA
Il Tribunale afferma che l'esame delle risultanze processuali sul tema dei rapporti esistenti tra l'odierno imputAT ed i funzionari della P.S. SS e TA (il primo vice dirigente della Squadra Mobile di Palermo,
dall'aprile 1981 all'aprile 1985, ucciso il 6
176 agosto 1985, il secondo uno dei suoi più vicini collaborATri, ucciso il 28 luglio 1985), ha dimostrAT che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputAT, ed analogamente a quanto già emerso per altri suoi colleghi (cfr. TI-MM-
UL) anche il dott. SS ed il dott.
TA avevano nutrito nei suoi con fronti una seria diffidenza.
Tale diffidenza attestata al dibattimento da persone particolarmente vicine ai predetti funzionari per ragioni familiari ○ di lavoro,
avrebbe, secondo il Tribunale, valore probATrio,
in quanto si fondava su comportamenti anomali posti in essere dal dott. AD nell'espletamento delle proprie funzioni che alcuni suoi colleghi particolarmente attenti e impegnati nel settore della lotta alla criminalità organizzata (tanto da essere caduti per tale causa) avevano rilevAT,
adottando di conseguen za un'estrema riservatezza nell'esercizio dei propri incarichi istituzionali. Tra le testimonianze acquisite in merito ai rapporti AD-SS il Tribunale considera di peculiare rilevanza quella resa dalla vedova del
dott. SS, sig.ra AU NI, la quale ha dichiarAT che, dopo alcuni mesi di lavoro a
177 Palermo, il marito aveva cominciAT ad esser e diffidente perchè tutte le più importanti operazioni di Polizia non andavano a buon fine ed aveva iniziato a nutrire gravi sospetti sia nei confronti del dott. AD che nei confronti del dott. D'Antone che definiva "uomo del dott.
AD".
Il Tribunale ricorda le numerose conferme che tale dichiarazione ha avuto da parte di altri testi
(RC MM, funzionario di polizia,
RA Forleo, già segretario del sindacAT di
Polizia S.I.U.L.P. cui aderiva il dott. SS a lui legAT anche da rapporti di amicizia personale,
maresciallo DonAT Santi, i funzionari di polizia
Saverio AL e RG Pluchino). Dall'insieme delle risultanze acquisite emergerebbe, quindi, secondo il Tribunale, che anche i funzionari della P.S. SS e TA,
così come era già successo ad altri loro colleghi
(IN MM e IS UL) avevano progressivamente maturAT, sulla base della loro accorta esperienza professionale, una seria diffidenza nei confronti dell'odierno imputAT. Lo
stesso Tribunale ritiene, poi, significativo che il peculiare settore dove erano insorti i principali
178 dubbi da parte dei predetti funzionari in ordine alla lealtà dei suoi comportamenti fosse proprio quello nel quale si sono verificati gli episodi specifici di maggior gravità a carico dell'imputAT: la ricerca dei latitanti mafiosi
(cfr. le dichiarazioni di TO-US-CE sulla protezione della latitanza del mafioso
ON; le dichiarazioni di AR sulla protezione della latitanza di TO IN;
la vicenda TI sulla perquisizione nei confronti del latitante Inzerillo; l'episodio NO più
avanti esaminAT) (pag. 1448). La Corte di Appello sostiene che l'enunciato
del Tribunale "non appare aderente ad una retta ricognizione delle testimonianze raccolte in primo grado" dalle quali in realtà non si ricaverebbe
"alcuna indicazione specifica da parte dei
dichiaranti in ordine a circostanze fattuali che giustificassero il sentimento di sfiducia nei confronti del prevenuto dai suoi colleghi TA e entrambi rimasti vittime di agguatiSS,
mafiosi".
Il P.G. ricorrente non formula osservazioni specifiche sul punto.
L'INTERCETTAZIONE DELLA CONVERSAZIONE TELEFONICA
179 INTERCORSA IL 7/10/1983 TRA L'IMPUTATO E NT
AL.
Il Tribunale ricostruisce l'episodio della
intercettazione, alle h. 11,26 del 7 ottobre 1983,
sull'utenza in uso ad ON AL di una
comunicazione telefonica tra questi ed il dott.
UN AD. Nel corso della telefonata,
pervenuta presso gli Uffici dell'Alto Commissario,
ON AL, noto esattore di Salemi, già danel luglio 1983 una comunicazione raggiunto giudiziaria siccome coinvolto in indagini che lo indiziavano di appartenenza ad associazione mafiosa, aveva richiesto ed ottenuto,
tempestivamente, un incontro con il dott. AD
nei locali dei suddetti uffici.
Nel corso dell'interrogATrio reso, il
5/12/1984, dinanzi ai Giudici Istruttori di Palermo
dott.ri Falcone, SE e Guarnotta, alla presenza del P.M. dott. IN, l'imputAT
ON AL aveva dichiarAT che, poichè era
venuto a conscenza attraverso notizie di stampa di essere indicAT insieme al cugino AZ,
nell'ambito del rapporto giudiziario per l'omicidio del giudice Chinnici, quale possibile mandante di tale fatto delittuoso, aveva ritenuto opportuno
180 parlare dell'argomento sia con il cap. dei C.C.
Angiolo Pellegrini, a seguito di presentazione da parte del col. CA, sia con il dott. AD
Deperchè segnalasse al proprio superiore dott. Francesco che egli si riteneva vittima di una congiura politica.
L'imputAT ha sostenuto che all'epoca del colloquio telefonico intercettAT era da circa sei anni che non vedeva il AL ed ha precisAT che a seguito della telefonata aveva avuto l'incontro richiestogli da Nino AL;
ha dichiarAT che
quando il centralinista gli aveva annunciato la
chiamata del dott. AL avev a avuto dei dubbi sulla identità dell'interlocutore pensando che si trattasse di altro soggetto tale ME AL,
ufficiale dei C.C., appresa la vera identità del suo interlocutore aveva insistito a lungo per sapere quale fosse il motivo della sua richiesta di incontro, sostenendo che sul punto la trascrizione della conversazione non risulterebbe integrale;
ha sostenuto di avere prontamente avvisAT il Prefetto
De RA della telefonata ricevuta, e questi gli avrebbe, quindi, consigliAT di registrare il contenuto del colloquio, cosa che non si era potuta verificare per l'impossibilità di reperire
181 nell'immediatezza un registrATre. In ordine al contenuto del colloquio l'imputAT ha riferito che Antonino Salvo era molto agitAT e che
sostanzialmente lamentava una congiura politica ai suoi danni;
gli aveva richiesto un intervento per rendere possibile un incontro con il dott. De LU
e l'altro funzionario firmatario del rapporto giudiziario sulla strage Chinnici;
ha sostenuto di non avere avuto ancora occasione di leggere all'epoca di quel colloquio il rapporto in oggetto,
non essendo neppure a conoscenza delle indagini condotte dagli ufficiali della P.G. De LU e
Pellegrini sul conto dei AL;
il AL gli aveva,
inoltre, richiesto di riferire all'Alto Commissario
le sue lamentele e lui aveva provveduto a
tranquillizzarlo consigliandogli di rivolgersi ai erasuoi legali, dicendogli, anche, che non
opportuno parlare con gli ufficiali di P.G.; ha
dichiarAT di essere andAT subito a relazionare al
Prefetto l'esito dell'incontro che aveva provveduto ad appuntare su un foglio di carta;
ha sostenuto che a quella data non sapeva neppure che il dott.
Falcone aveva emesso una comunicazione giudiziaria nei confronti dei cugini Salvo nè che stesse
conducendo un'indagine a loro carico per
182 associazione mafiosa er quindi, non aveva avuto alcun motivo di riferirgli di quella telefonata e di quell'incontro; ha, quindi, dichiarato di essersi reso conto dell'opportunità di andare a parlare al dott. Falcone dell'episodio in oggetto solo in un secondo momento, dopo circa quindici giorni da quel colloquio, quando il col. dei C.C.
Castellano aveva avvisAT il Prefetto De RA
che era stata intercettata una telefonata tra IN
AL ed il suo capo di Gabinetto.
Il teste Emanuele De RA ha dichiarAT di non conservare alcun ricordo di un'informazione fattagli dal suo Capo di Gabinetto in merito ad una richiesta di colloquio avanzata da ON AL al suo ufficio;
ha precisAT di non ricordare nè
gliene avesse parlAT prima di che il AD
riceverlo nè dopo;
ha anche affermAT che era
abitudine professionale del dott. AD, ma anche una precisa direttiva impartita al predetto funzionario, quella di redigere appunti scritti in occasione di colloqui richiesti ed intrattenuti con persone varie per ragioni attinenti l'Ufficio; ha
dichiarAT di avere delegAT, subito dopo essere stato sentito dai pubblici ministeri nell'ambito dell'odierno procedimento, una ricerca presso
183 l'archivio dell'Alto Commissario al fine di reperire eventuali appunti aventi ad oggetto l'incontro tra AD e AL;
ma ha affermAT di non avere trovAT alcuna traccia documentale al riguardo;
ha precisAT che l'ufficio dell'Alto
Commissario era in quell'epoca ben dotato di
apparecchi di registrazione.
Dall'insieme delle risultanze acquisite emerso che quando ON AL aveva tentAT di contattare il cap.Angiolo Pellegrini, in relazione al rapporto giudiziario sulla strage Chinnici,
l'ufficiale dei C.C. si era sorpreso di quella richiesta ed aveva temporeggiAT con il collega che aveva fatto da intermediario nell'occasione;
tempestivamente aveva provveduto ad informare di
+
quella richiesta il magistrAT incaricAT delle sui AL in relazione al delitto di indagini associazione mafiosa e quando, dopo ulteriori.
pressanti sollecitazioni da parte del col. CA,
aveva avuto l'incontro relazionAT aveva allo stesso magistrAT sia in ordine al contenuto del colloquio sia sulle pressioni ricevute.
Il Tribunale osserva che il dott. AD, con comportamento ben diverso da quello assunto dal cap. Angiolo Pellegrini, anch'egli contattAT dal
184 AL, appena aveva ricevuto direttament e la telefonata dall'interessAT, dimostrando di avere con lui un pregresso rapporto personale, aveva acconsentito ad incontrarlo senza neppure subito conoscere il motivo della sua richiesta (sul punto il Tribunale precisa che la trascrizione della
telefonata deve ritenersi integrale); di poi, del contenuto di quel colloquio egli non aveva informato nè il magistrAT che procedeva alle
indagini sui cugini Salvo nè il suo diretto superiore Prefetto De RA.
Tribunale, appare del tuttoSecondo il incredibile in relazione alla natura dell'incarico ricoperto dall'imputAT di Capo di Gabinetto dell'ufficio preposto in Sicilia alla.. lotta contro la criminalità organizzata - la circostanza addotta dall'imputAT secondo cui,
nell'ottobre 1983, alla data di quel colloquio, che ha tentAT di far apparire come un fatto assolutamente ordinario, egli non fosse a conoscenza nè delle indagini in corso sui AL da parte dell'Ufficio Istruzione di Palermo, che già
dal luglio precedente aveva emesso a carico dei
predetti una comunicazione giudiziaria, nè delle
indagini condotte sia dai C.C. che dalla P.S. sugli
185 stessi, confluite nel rapporto giudiziario inoltrAT nell'Agosto del 1983, nel quale entrambi i cugini erano indicati quali possibili mandanti della strage Chinnici.
Il giudice di primo grado conclude con la
seguente valutazione: "il contatto tra il dott.
AD e ON AL trova la sua spiegazione nel rapporto personale esistente tra i due ed a
ragion veduta l'odierno imputAT aveva ritenuto di celarlo sia all'Alto Commissario che al magistrAT
che procedeva nei confronti dei cugini AL per il reAT di associazione mafiosa".
La Corte di Appello, premesso che i rapporti personali esistenti fra AD e AL non possono destare certamente meraviglia, "ove si rammenti la condizione del AL, esponente di
spicco negli ambienti economico finanziari",
ritiene "aderente a corretta interpretazione logica ritenere che il AD non abbia attribuito alle doglianze del AL una valenza di interesse per l'attenzione del titolare di quell'ufficio,
nell'ambito delle sue prerogative che comportavano appunto l'esercizio di un potere-dovere di filtro per tutti coloro che chiedevano di conferire con mentre nessun obbligo egli l'alto funzionario,
186 aveva di portare a conoscenza dell'Autorità
giudiziaria la suddetta circostanza". Dunque, il comportamento del dott.AD non sarebbe stAT
omissivo per mera trascuratezza o, peggio, per la volontà di occultare suoi presunti legami con gli ambienti criminali, ma avrebbe rappresentAT
"nient'altro che l'adempimento delle sue mansioni istituzionali di capo di gabinetto dell'Alto
Commissario".
Il p.g. ricorrente non formula specifiche osservazioni sul punto.
GLI INCONTRI ED I COLLOQUI AVUTI DALL' IMPUTATO
CON LA SIG.RA LD ZI, VEDOVA DELL'ING. ROBERTO
PARISI, IN RELAZIONE ALL'OMICIDIO DI QUET'ULTIMO
COMMESSO A PALERMO IL 23/2/1985.
Il Tribunale esamina ampiamente il contenuto
della testimonianza acquisita in dibattimento della sig.ra Gilda NO, vedova dell'ing. Roberto
PA, già Presidente della società I.C.E.M. e
della "Palermo Calcio", ucciso a colpi di pistola in un agguAT di stampo mafioso a Palermo il
23/2/1985. La teste ha riferito due episodi di cui si era reso protagonista il dott. AD. La teste ha dichiarAT che il dott. AD aveva intrattenuto un rapporto di amicizia con il
187 marito, ma che, prescindendo da incontri in occasione di ricevimenti ufficiali tra amici e conoscenti, lei non aveva mai avuto rapporti di natura personale con il predetto;
ha affermAT che 10 stesso giorno dell'uccisione del marito, a distanza di poche ore da tale evento luttuoso
(precisando che era da poco rientrata a casa dall'ospedale dove non le avevano ancora neppure consentito di vedere la salma) si era presentAT a casa sua il dott. AD, il quale le aveva detto che qualunque cosa potesse sapere sulla morte del marito sarebbe dovuta restare zitta, non parlarne con nessuno e ricordarsi che aveva una figlia piccola. La teste ha precisAT che a quelle parole.
pronunciate dal dott. AD aveva provAT un
senso di sbigottimento e di paura, avendone colto un preciso contenuto intimidATrio e potendosi escludere con assoluta certezza che potesse trattarsi di un suggerimento amichevole. Per tale motivo, nell'immediatezza del fatto, aveva deciso di non riferire ad alcuno di quell'incontro,
neppure ai magistrati, dott.ri ME IN e
US AJ, titolari dell'in chiesta sull'omicidio del marito che l'ave vano sentita in
188 ordine alle circostanze relative al delitto.
La teste ha dichiarAT, altresì, che solo in un secondo momento aveva ritenuto di rivelare prima al proprio avvocAT, il prof. Alfredo Galasso al quale si era rivolta per una serie di consigli legali, e al giudice istruttore, dott.successivamente
OV Falcone, l'intervento del dott. AD
nei suoi confronti.
Ha ricordAT, poi, di avere concordato con il
giudice Falcone, in un giorno di sabAT del febbraio 1988, un incontro nei locali del Palazzo
di Giustizia di Palermo, che per motivi di riservatezza imposti dallo stesso magistrAT al momento della convocazione, aveva tenuto nascosto sia ad amici che parenti, simulando un temporaneo.
allontanamento da casa, e nel corso di quel colloquio aveva parlAT con il G.I. anche della circostanza relativa alla visita ricevuta da parte del dott. AD. La domenica successiva al colloquio con il
si era nuovamente presentAT senza magistrAT,
nessun preavviso nella sua casa il dott. AD,
il quale le aveva chiesto cosa avesse detto al dott. Falcone;
fortemente "sorpresa ed intimorita"
per la conoscenza che il dott. AD aveva
189 mostrAT di ave re del suo colloquio con il magistrAT, anche perchè sapeva che in quel periodo il predetto lavorava a Roma, aveva negAT con
decisione la circostanza.
La teste ha, ancora, ricordAT di essere stata citata, nel 1990, da un altro magistrAT, il dott.
Carrara, per altre precisazioni su circostanze inerenti l'omicidio del marito, e, con sua grande sorpresa, quando era entrata nella stan za del magistrAT vi aveva trovAT il dott. AD ed aveva provAT "un senso di angoscia, paura, ansia e tensione nervosa"; per tale motivo, in sede di formale confronto esperito tra lei ed il predetto funzionario, aveva avallAT la tesi sostenuta dal dott. AD secondo cui le parole pronunciate in occasione della visita fatta nell'immediatezza dell'omicidio del marito potevano essere
interpretate come "raccomandazioni amichevoli";
successivamente aveva riferito all'avv.to Galasso
l'esito del confronto. Nel corso delle sue dichiarazioni al dibattimento, l'imputAT ha sostenuto che quello rivolto alla sig.ra NO subito dopo l'omicidio del marito era stAT nient'altro che un amichevole consiglio alla prudenza, "di stare attenta, di non
190 parlarne con nessuno, tranne che con i magistrati inquirenti.... avendo avuto l'impressione che parlasse a ruota libera", mentre ha negAT
totalmente l'incontro ed il contenuto del colloquio riferito dalla teste NO con riferimento alle dichiarazioni da questa rese al dott. Falcone nel
1988.
Il Tribunale disattende la linea difensiva,
osservando, con riferimento alla prima visita fatta alla sig.ra Ziino subito dopo l'omicidio del
marito, che la sig.ra Ziino ha categoricamente escluso che le parole pronunciate dal dott. Contrada in quell'occasione potessero essere interpretate come il consiglio di un buon amico e
che sia la teste che l'imputAT hanno concordemente escluso l'esistenza di rapporti personali tra loro avrebbero potuto giustificare un così che tempestivo intervento da parte del dott. Contrada in qualità di amico personale della vedova e d'altra parte neppure l'incarico professionale in quel momento ricoperto dall'imputAT di Capo di
Gabinetto dell'Alto Commissario e di dirigente dei Centri S.I.S.D.E. in Sicilia poteva spiegare quell'intervento che, pur nella versione offerta dall'imputAT, si addiceva semmai ad un ufficiale
191 di P.G. investito delle indagini sull'omicidio.
D'altra parte, second o il Tribunale, il fatto
stesso che qualche tempo dopo la sig.ra PA si era determinata a rivelare quello strano avvertimento al proprio legale e subito dopo al giudice Falcone è la conferma del fatto che la vedova aveva sin dall'inizio percepito come anomalo quel comportamento;
la circostanza, poi, che tale rivelazione sia stata fatta tra la fine del 1987 ed il febbraio del 1988 elimina ogni dubbio sulla possibilità di un qualsiasi interesse a rendere dichiarazioni in relazione al presentetali procedimento.
Non si vede, poi, aggiunge il Tribunale
come la donna, che aveva perso il marito poche ore prima della visita fatta dal dott. AD, avesse potuto comunicare al dott. AD il proposito di continuare ad operare nel settore imprenditoriale del marito e non si vede come avrebbe potuto dare prova "di parlare a ruota libera" sul complesso intreccio di interessi che facevano capo all'impresa del marito: la sig.ra PA ha sul punto precisAT di ave maturAT solo re successivamente la decisione di proseguire l'attività imprenditoriale del marito e che sarebbe
192 stAT del tutto illogico pensare a questo poche ore dopo il delitto.
Il Tribunale considera del tutto inconsistente anche la linea difensiva di totale negazione assunta dall'imputAT con riferimento all'episodio collocAT cronologicamente sia dalla sig.ra NO
che dal teste Galasso nella domenica successiva alla sua deposizione resa dinanzi al G.I. dott.
Falcone.
Così ricostruiti gli episodi in argomento,
fondandosi su dati di natura documentale e su due deposizioni testimoniali tra loro concordanti, il
Tribunale Osserva che il comportamento posto in essere dall'imputAT nel 1985 era univocamente diretto, in via preventiva e tempestiva, ad apprendere se la vedova PA fosse in possesso di notizie di rilievo sull'omicidio del marito,
inducendola a tacere su tali circostanze Love ne fosse stata a conoscenza;
il comportamento posto in essere nel 1988 dimostra che il dott. AD
aveva un particolare interesse a seguire le indagini su quell'omicidio, rimasto uno dei più
inquietanti e irrisolti tra i delitti di mafia commessi a Palermo, dimostrando anche di avere
193 fonti in grado di rivelargli notizie riservate dall'interno delle Istituzioni.
Tale condotta, dunque, sarebbe "un ulteriore conferma del tipico "modus operandi" adottAT
dall'imputAT", costituirebbe "obiettivamente un contributo diretto a procurare notizie all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" su indagini in corso su gravi fatti di mafia ed è
stata posta in essere anche quando il dott. Contrada non ricopriva più incarichi attivi di polizia giudiziaria, ma era già passAT nei ruoli del S.I.S.D.E.".
La Corte di Appello afferma che "nessuno dei
esaminati ha fornito indicazionicollaborATri
circa atteggiamenti di sostegno all'organizzazione mafiosa posti in essere dal dott. AD dopo la sua uscita dai ranghi della polizia donde la carenza di fondamento dell'argomentazione"
conclusiva del Tribunale sulle vicende ora
esaminate.
La Corte ritiene, poi, che "l'assunto della
NO circa il carattere intimidATrio da essa
attribuito alle espre ssioni rivoltale dal funzionario durante la sua visita del 3 febbraio
1983 appare frutto di una interpretazione maturata
194 dopo anni dall'omicidio, posto che essa nulla aveva riferito in proposito ai magistrati inquirenti;
in ogni caso occorrerebbe conoscere per intero tutto il tenore della conversazione allora intercorsa fra il giudicabile e la vedova per potere apprezzare le intenzioni del AD nell'atto di possibili pronunziare quelle parole poi riferite dalla signora NO"; di modo che "nel difetto di tale informazione deve accettarsi la tesi del giudicabile secondo cui egli intendeva mettere in guardia la NO dai rischi connessi alla realizzazione del progetto da essa manifestAT di occuparsi personalmente della gestione dell'impresa già di pertinenza del consorte, prospettandole la inevitabile implicanza di eventuali e futuri contatti con persone sbagliate"; e sarebbe,
altresì, "da ritenere verosimile che tale invito egli si fosse premurAT di rivolgere alla moglie dell'ing. PA, di cui era stAT amico proprio perché essa, comprensibilmente travolta da choc emotivo, parlava a ruota libera".
In conclusione, il Tribunale ritiene che 1 1 senza il supporto di necessari parametri fattuali, solo con uno sforzo di immaginazione è possibile pensare che l'imputAT, da anni non più appartenente alla
195 polizia ed ormai lontano dall'ambiente investigativo palermitano, avesse concepito ed
attuAT il disegno di proteggere "1'cosa nostra" da supposte rivelazioni della moglie di una persona assassinata in un presunto agguAT mafioso".
Il P.g. ricorrente non formula specifiche osservazioni sul punto.
L'AGEVOLAZIONE DELLA FUGA DALL'ITALIA DI OL
OL.
Dalla motivazione della sentenza del Tribunale
si rileva che LI NO, figlio di un imprenditore trasferitosi per un periodo in Sicilia
dove aveva costituito talune società nel settore industriale siderurgico, era stAT coinvolto nella nota operazione di Polizia sviluppatasi tra gli
U.S.A., la Spagna, la Svizzera e l'Italia,
denominata "Pizza Connection".
Nell'ambito di tale indagine ne erano emersi i collegamenti criminali con noti esponenti dell'organizzazione "Cosa Nostra" dediti al traffico internazionale di stupefacenti, di cui era a capo il mafioso AN AL ed ai quali il NO aveva prestAT il proprio contributo sulla base della sua notevole esperienza nel
196 settore delle medi azioni finanziarie internazionali. Il 16/4/1984, dopo essere sfuggito all'esecuzione di un provvedimento di fermo di
Polizia Giudiziaria, era stAT raggiunto in stAT
di irreperibilità da un ordine di cattura emesso
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo per il delitto di cui all'art. 75 L.
685, commesSO in concorso22/12/1975
n °
con numerosi soggetti colpiti a loro volta da mandAT
di cattura emesso dall'Ufficio Istruzione di
Palermo in relazione ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti. Rimasto latitante per più di quattro anni, il 12/10/1988 era stAT tratto in arresto all'aeroporto di Lugano, in
Svizzera, dove si era costituito.
Il NO è stAT giudicAT dal Tribunale di
Roma che, con sentenza n° 614 in data 28/3/1992,
divenuta irrevocabile il 6/10/1992, lo ha condannAT alla pena di anni sei, mesi otto di
reclusione e £ 200.000.000 di multa, in relazion e associazione per delinquereal delitto di
finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravAT per avere agito con la
197 qualifica di "capo" ed in concorso con un numero di persone superiore a dieci, tra le quali numerosi esponenti di "Cosa Nostra" già condannati con sentenza irrevocabile per il reAT di cui cui all'art. 416 bis. c.p. nell'ambito del primo maxi processo. Il peculiare contributo offerto. dal
NO, "in posizione eminente e con mansioni dirigenziali di dominus dei conti svizzeri” è stAT
individuAT, nella suddetta sentenza, nell'attività
di riciclaggio, tramite banche di diversi paesi esteri ed in particolare della Svizzera, del denaro proveniente da un vasto traffico internazionale di eroina, fatto poi confluire nelle disponibilità
finanziarie di "Cosa Nostra". Il NO è stAT,
altresì, condannAT con sentenza definitiva emessa dalla Corte delle Assise di Lugano, per i reati commessi in Svizzera, paese in cui si era costituito nell'ottobre del 1988 e dove risulta avere scontAT la pena inflittagli.
L'istruzione dibattimentale è stata incentrata sulla ricostruzione delle fasi che avevano condotto all'emissione a carico del NO del provvedimento di fermo da parte della Polizia
Giudiziaria di Palermo, alle circostanze relative alla sottrazione a tale provvedimento restrittivo,
198 nonchè alla sua costituzione avvenuta più di quattro anni dopo alle Autorità di Polizia
elvetiche.
In particolare, le testimonianze rese da due funzionari di Polizia elvetica, IA e Mazzacchi,
e da due magistrati, uno italiano ed uno svizzero, dott. AJ e dott.ssa Del Ponte, che con il
NO avevano avuto diretti contatti a seguito della sua costituzione a Lugano, hanno consentito di ricostruire le diverse dichiarazioni rese dal
NO nel periodo della sua presenza in Svizzera.
I predetti testi sono considerati dal Tribunale
"tutti altamente attendibili e totalmente disinteressati rispetto all'esito dell'odierno processo", e avrebbero consentito di accertare secondo la ricostruzione effettuata dal Tribunale che LI NO, in più occasioni ed alla presenza di più soggetti, aveva individuAT nel dott. AD il soggetto che ne aveva favorito la fuga, attraverso un'informazione telefonica fattagli pervenire mentre si trovava all'hotel
"Ponte" di Palermo nell'imminenza dell'esecuzione a suo carico di un provvedimento restrittivo emesso dalla Polizia Giudiziaria.
199 IL giudice di primo grado rileva che al commissario di Polizia elvetico, incaricAT di prelevarlo all'aeroporto di Lugano, il NO
aveva spontaneamente rivelAT di essere stAT
favorito nella sua latitanza dall'informazione ricevuta da un suo "pari grado".
Nel corso delle dichiarazioni rese, nell'ambito del procedimento penale svizzero, alla dott.ssa del nel dicembre del 1988, il NO avevaPonte,
fatto mettere a verbale che il soggetto che 10
informAT era un funzionario di Polizia che aveva gli aveva fatto una tempestiva telefonata mentre si trovava all'hotel "Ponte" di Palermo.
Sin dalle prime battute scambiate con il dott.
Falcone, a conclusione dell'interrogATrio svizzero condotto dalla dott.ssa DE Ponte la mattina del 3
febbraio 1989, il NO aveva ammesso che la sua fuga da Palermo non era stata casuale (tale scambio di battute era stAT recepito dal teste AJ che aveva avuto modo di prestarvi attenzione in quanto seduto al tavolo vicino ai predetti, mentre invece la dott.ssa del Ponte era intenta a rileggere il verbale appena concluso); avvicinAT subito dopo dal dott. Falcone e dalla dott.ssa DE Ponte,
mentre stava per uscire dall'aula, il NO aveva
200 ammesso, rispondendo con un esplicito "si" accompagnAT anche da un gesto di assenso del capo,
che era proprio il dott. AD il soggetto che lo aveva informAT dell'imminente provvedimento restrittivo a suo carico.
Nelle fasi preliminari alla rogATria italiana eseguita nel pomeriggio dello stesso giorno, 3
febbraio 1989, dopo che il NO aveva chiesto ed ottenuto di parlare riservatamente con il proprio legale, avv.to Gianoni, questi aveva confermAT al dott. Falcone che l'informatore del NO era
proprio il dott. AD;
tale ammissione era
stata fatta dal Gianoni nel corso di una breve conversazione, recepita dal teste Mazzacchi vicino ai predetti, nel corso della quale il NO ed il suo avvocAT avevano richiesto di differire la verbalizzazione del nome del dott. AD ad un momento successivo adducendo esigenze di protezione dei familiari dell'imputAT; conseguenziale a tale colloquio è la risposta resa nel verbale redatto subito dopo, con la quale il NO, pur ammettendo esplicitamente che il proprio allontanamento da Palermo non era stAT casuale, aveva fatto riserva di riferire in un secondo momento il nome del soggetto che lo aveva favorito.
201 Tra l'espletamento di tale rogATria e quella successiva dell'8 maggio, appositamente fissata all'esclusivo fine di ottenere dal NO lo scioglimento della riserva fatta il 3 febbraio, sia il Commissario IA che la dott.ssa DE Ponte
avevano avuto diverse occasioni di incontro con il
NO, il quale senza mai negare di avere ammesso precedenza che il soggetto che 10 avevain informAT era stAT il dott. AD, aveva manifestato forti resistenze a verbalizzare quel nome adducendo sempre gravi motivi di paura per sè
e per i propri familiari. Nella nuova versione offerta dal NO, nel corso della rogATria dell'8 maggio, la telefonata ricevuta all'hotel "Ponte" sarebbe stata effettuata dal fratello AU, il quale si sarebbe limitAT ad avvertirlo che era stAT cercAT da alcuni poliziotti nella sua residenza ufficiale, grazie a ciò ed anche alle notizie pubblicate il giorno precedente sulla stampa in ordine ai suoi complici,
il NO avrebbe intuito di essere in pericolo ed avrebbe deciso di darsi a precipitosa fuga. Il
NO, inoltre, pur avendo ammesso un rapporto di conoscenza con il dott. AD, 10 aveva
ridimensionAT ad un contatto fugace, episodico ed
202 assolutamente insignificante, mentre ad altro
funzionario di polizia, il dott. Di PA, soggetto del quale mai aveva fatto cenno in precedenza,
aveva attribuito un ruolo assolutamente neutro di un amico che si sarebbe sostanzialmente limitAT a dargli dei buoni consigli in ordine alle sue dubbie frequentazioni con RE Leonardo e che lo aveva
genericamente avvertito dell'esist enza di un sospetto di indagini sul suo conto alcuni giorni prima di quello in cui il NO aveva deciso di darsi alla latitanza.
Secondo la valutazione del Trib unale, sarebbe del tutto evidente che le dichiarazioni che il
NO aveva reso a verbale 1'8 Maggio 1989, di tenore del tutto diverso e logicamente inconciliabile con le dichiarazioni in rese precedenza ai funzionari ed ai magistrati che lo avevano contattAT e più volte interrogAT, erano
state il frutto di un ripensamento tardivo dettAT
dall'esigenza difensiva di porre rimedio alle
spontanee ammissioni fatte sul conto del dott.
AD una volta resosi conto che la formalizzazione di quelle dichiarazioni avrebbe potuto esporre se stesso ed i suoi familiari a
gravi conseguenze. Né può sorprendere aggiunge il
203 Tribunale - che tale versione di comodo offerta dal
NO, palesemente inattendibile, sia stata poi confermata dal suo difensore e dal fratello AU. La deposizione resa da quest'ultimo teste,
"certamente non indifferente rispetto all'imputAT di reato connesso NO e quindi interessAT ad avallarne le dichiarazioni e, peraltro, gravemente intimidito", sarebbe, secondo la valutazione del
Tribunale, totalmente inattendibile, e, comunque,
smentita da altre risultanze processuali. Rileva,
infatti, il giudice di primo grado che gli orari riferiti dal teste in ordine ai suoi spostamenti ed alla telefonata fatta al fratello presso l'hotel
"Ponte" sono risultati incompatibili con i tempi della perquisizione e del successivo appostamento eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di
Brescia riferiti nel corso del dibattimento dai testi AR DI e Oronzo DE FA (capo-
pattuglia e componente della pattuglia della
Squadra Mobile che aveva eseguito la perquisizione).
In conclusione, il Tribunale considera l'intervento esplicAT dal dott. AD in favore di LI NO "un grave fatto specifico a suo carico in perfetta sintonia con il complessivo
204 quadro accusATrio e con le tipologie di condotte dallo stesso esplicate in favore di "Cosa Nostra". La Corte di Appello osserva che la rassegna delle risultanze processuali, effettuata dal
Tribunale, "indubbiamente minuziosa, non appare esaustiva", poiché avrebbe trascurAT di considerare "circostanze fondamentali":
- la mancanza di emergenze processuali che possano autorizzare "l'ipotesi che il NO,
industriale bresciano, e Bruno AD, funzionario del Sisde con un passAT nella polizia palermitana, si fossero mai conosciuti, anche occasionalmente";
- la mancanza di spiegazione delle modalità con cui il dott. AD avrebbe potuto avere notizie della presenza di LI NO presso l'hotel
Ponte di Palermo nella mattinata del 12 aprile
1994.
Si tratterebbe, secondo la Corte d'Appello, di
'carenze di struttura logica", mentre non sarebbero "
accettabili "le argomentazioni sviluppate dal primo decidente per attribuire forza probante alle
emergenze fattuali rammentate in narrativa, vale a dire la confidenza rivolta dal NO al momento della sua costituzione rivolgendosi al funzionario
205 di polizia svizzero, Clemente IA, che gli chiedeva notizia sulla sua fuga (è stAT un suo pari grado!) nonché l'espressione di conferma
(mimica, si badi bene, non verbale!) adottata qualche tempo dopo nel corso di un informale
colloquio col giudice Falcone". Tali circostanze,
della cui realtà storica la stessa Corte ritiene che non sia lecito dubitare "pur nel difetto di verbalizzazione della seconda", non ->sarebbero
"affatto univocamente dimostrative dell'attendibilità del soggetto referente, poiché
LI NO non era portATre di alcun interesse 0 motivo di risentimento per accusare
AD, che, come si è visto, neppure conosceva,
e, d'altra parte aveva assunto un ruolo assimilabile alla collaborazione, presentandosi all'Autorità giudiziaria dalla quale si sapeva ricercAT, sicché si trovava in una condizione....
psicologica che ben poteva indurlo ad assecondare le richieste di informazione rivoltegli dai magistrati che si stavano occupando del suo caso".
Quanto al colloquio con IA, la Corte
d'Appello osserva che "la stessa lapidarietà usata dal NO per rispondere alla domanda sicuramente
206 poco diplomatica del funzionario elvetico ne denunzia la petulante estrazione". La conclusione del giudice di appello è che
"nel difetto di concrete diverse alternative" deve ritenersi che "LI NO la mattina del 12
aprile 1984 si allontanò dall'hotel Ponte di
Palermo, così sottraendosi alle ricerche dell'autorità giudiziaria, di seguito ad una comunicazione telefonica colà pervenutagli da parte del fratello Mauro durante la quale veniva informAT delle ricerche condotte dalla polizia nella comun e dimora di Concesio", dovendosi,
altresì, ritenere "prive di fondamento le argomentazioni contrarie svolte dal Tribunale circa presunte discordanze fra l'orario in cui sarebbe avvenuta la telefonata in argomento e le indicazioni fornite dai poliziotti lombardi sulla durata del loro intervento sulla villa dei
NO", poiché tali indicazioni peccherebbero "di una approssimazione di cui è impossibile determinare l'entità, non risultando esse documentate nei verbali redatti dal personale operante, donde il convincimento che esse sono solo affidate ai ricordi riferiti in dibattimento dagli
207 agenti stessi allorché era ormai trascorso circa un decennio dalla verificazione degli eventi". Il P.G. ricorrente denuncia una prima e
generale illogicità dell'argomentare, consistente
nell'avere la Corte di Appello ritenuto comprovata la tesi difensiva solo perché difettavano concrete alternative, in quanto "tale difettodiverse avrebbe logicamente dovuto indurla a dichiarare l'infondatezza dell'assunto accusATrio e non inferirne la fondatezza di quello opposto:
enucleare cioè, da un fatto negativo (che è il vuoto logico) un fatto positivo: è vero quello che dice NO".
Esaminando, poi, partitamente le argomentazioni svolte dal giudice di appello, il P.G. rileva,
quanto alle modalità con le quali l'imputAT
avrebbe potuto avere notizia della presenza di
*NO all'Hotel Ponte, che esse sono "prive di spiegazione" ma non inspiegabili ed intuitivamente possono essere le più disparate ed una delle
possibili era quella concernente l'accertamento della presenza di OH AM, avvenuto per il tramite degli elenchi delle presenze alberghiere.
assimilazioneRileva, poi, il P.G. che la
operata dalla Corte della costituzione spontanea
208 del NO alla collaborazione
, con la corrispondente condizione psicologica, è una mera congettura, la quale, per di più, presuppone una sprovvedutezza del NO stesso, dovendosi ritenere a seguito del costrutto argomentativo della sentenza impugnata, che il referente abbia
risposto con mimica affermativa ad un nome e cognome sconosciuti, di una persona sconosciuta
"così correndo il concreto- rischio di prendere, di fronte all'esperto interlocutore, una solenne cantonata, che avrebbe fatto subito abortire la simil-collaborazione". Secondo il p.g. ricorrente, la "simil-collaborazione" del NO essendo una mera congettura, dovrebbe essere eliminata dal costrutto argomentativo, residuandone semplicemente che, avendo NO mimicamente espresso una conferma, la conoscenza con AD è un
"necessario antecedente logico". A Tale conclusione avrebbe dovuto condurre anche il conforto della testimonianza del poliziotto svizzero IA, il
"petulanza", cioè disdicevolequale non per curiosità, ma per dovere d'ufficio (anche la Svizzera procedeva penalmente nei confronti del
NO) aveva formulAT la domanda concernente le modalità con le quali era riuscito a sfuggire alla
209 cattura.
Per quanto concerne le dichiarazioni rese a verbale dal NO di essere stato informAT
telefonicamente dal fratello AU dei provvedimenti restrittivi adottati a suo carico,
mentre il Tribunale aveva ritenuto l'incompatibilità tra l'orario della telefonata ricevuta dal NO e l'orario della perquisizione nella casa del NO stesso ( a seguito della quale il. fratello AU avrebbe fatto la telefonata), la Corte ha escluso che sussistesse tale incompatibilità per il motivo che l'orario,
non solo iniziale, ma anche finale, della perquisizione non era stAT docum entAT in un verbale, ma così argomentando, secondo il p.g.
ricorrente, la Corte presuppone "la necessità di un dato (l'indicazione di ent rambi gli orari nei
☐ verbali), che è logicamente inesistente, perché se esistesse, il problema si sarebbe autorisolto, anzi non sarebbe nAT".
Per quanto esposto, il P.G. ricorrente denunc ia la illogicità, la contraddittorietà e, a volte,
l'arbitrarietà della sentenza impugnata, la quale,
poi, risulterebbe viziata da mancanza di motivazione se il racconto di cui alla motivazione
210 della sentenza stes sa fosse integrAT con
"l'esposizione delle reali circostanze processuali". Infatti, da queste risulterebbe,
innanzitutto, un indizio, sia pure debole, di conoscenza tra NO e AD, inoltre, la dichiarazione del NO di essere stAT avvertito telefonicamente da un funzionario di Polizia mentre si trovava all'albergo Ponte di Palermo era stata
verbalizzata dal ProcurATre svizzero Carla DE
Ponte e il g.i. Falcone, informAT della suddetta dichiarazione, il 3 febbraio 1989, dopo avere
assistito ad un interrogATrio del NO da parte della DE Ponte in un procedimento svizzero, aveva chiesto al NO se quel funzionario fosse
AD, ricevendone risposta verbale affermativa,
accompagnata da un cenno anch'esso affermativo del capo e non vi è traccia in atti di un assenso semplicemente mimico.
Il P.g. ricorrente rileva ancora che dalle risultanze processuali era emerso che Cosimo Di
PA, successivamente indicAT dal NO quale funzionario di polizia suo amico, per le funzioni esercitate, all'Ufficio Misure di Prevenzione, per di più in locali fisicamente distaccati da Squadra
Criminalpol, era dal punto di vistaMobile e
211 investigativo un "Sig. Nessuno" e quindi, non in '
grado di fornire al NO alcuna notizia utile per sfuggire alla cattura, informazioni che,
invece, erano sicuramente e tempestivamente in possesso del AD.
I MEZZI DI PROVA ASSUNTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
La Corte di Appello procede, quindi, ad illustrare i mezzi di prova assunti a seguito della rinnovazione della istruzione dibattimentale,
formulando le relative valutazioni.
LE DICHIARAZIONI DI IO SC
OV BR. figlio del capo mandamento di
San US JAT, ha riferito di non avere mai
conosciuto di persona il dott. UN AD ma di avere avuto notizia dei suoi stretti rapporti con
AR ON da TO IN, con il quale egli era stAT assai vicino;
ha specificAT che il capo-mafia riteneva il ON confidente del funzionario. Ad avviso della Corte di Appello, "la genericità dell'assunto di OV BR rende evidente la impossibilità di considerarlo idoneo a sostenere l'accusa di collusione mafiosa nei confronti del giudicabile". La stessa Corte
osserva, inoltre, che le dichiarazioni del
212 collaborante si fondano esclusivamente su confidenze di TO IN, "sicuramente inquinate dall'astio che notoriamente costui manteneva nei confronti di AR ON e di tutti gli appartenenti al grupp o associativo opposto al suo". La sentenza impugnata ricorda, poi, che il Brusca ha riferito di un episodio del quale egli stesso fu protagonista, narrando del suo intervento nel trasferimento di TO IN e dei suoi familiari dalla residenza di BO LA (Palermo)
in una casa di campagna ubicata in contrada Dammusi di San US JAT. Poiché il collaborante ha
affermAT di ignorare se l'anzidetta fuga del IN
avesse avuto un seguito o un antecedente, la Corte ne trae la conclusione che "è da credere che tale eventualità possa escludersi in quanto, stante l'asserita ordinaria frequentazione del BR con il IN, l'accadimento non avrebbe potuto sfuggirgli", con la ulteriore conseguenza che "il fatto asserito dal BR accresce le perplessità sulla autenticità dei riferimenti di US
AR in ordine al presunto trasferimento del
IN dal BO LA, avvenuto a seguito di
213 soffiata dell'imputAT trasmessa dallo stesso
AR".
LE DICHIARAZIONI DI OR ZA
TO ZZ, "uomo d'onore" della famiglia di BO Vecchio già appartenente al
mandamento di AR-LL, ne ha conosciuto il capo, AR ON, ed ha riferito che lo stesso era accusato di avere rapporti con alcuni funzionari dello StAT, in particolare col dott.
AD, specificando che era questi "ad averlo in mano". Il ON ammetteva la circostanza, ma assumeva "che serviva e che molte volte aveva qualche soffiata, metteva a disposizione le sue
conoscenze". Il collaborante ha tuttavia escluso di essere a conoscenza di fatti specifici.
Alla Corte di Appello appare evidente che anche questo enunciAT non fornisce alcun contributo alla accusatoria per la genericità deiimpostazione riferimenti, assolutamente scevri di fatti concreti circa comportamenti giudicati come espressione di attività diretta a sostenere l'organizzazione criminosa.
Il P.g. ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia descritto in modo incompleto il fatto, riportando solo le parti della trascrizione
214 dell'esame di TO ZZ congeniali al
proprio assunto, pretermettendo le parti di segno opposto e, di conseguenza, ritenendo non riscontrata (in violazione della regola posta dal comma 3 dell'art. 192 c.p.p.) la propalazione dell'RA, che, invece, sarebbe stata ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese dal NN nel rinnovAT giudizio di appello.
LE DICHIARAZIONI DI NC DI AR.
RA Di AR, appartenente alla famiglia di Altofonte a partire dagli anni '60, se ne era
allontanAT nell'autunno del 1982. Dal 1975 era stAT in società con NI AL nella gestione della discoteca-pizzeria, situata nel castello di
San Nicola L'Arena. Sulle sue conoscenze circa i rapporti fra il dott. AD e AR ON ha riferito di avere conosciuto il dott. AD da AR
ON verso la fine dell'anno 1980 in una villa che il ON aveva a AR LL, dove aveva visto "tanti giovani della famiglia" del
ON, ed ha precisAT che "SA ON non la nascondeva, anzi la metteva a disposizione questa amicizia".
Alla Corte di Appello "sembra proprio strano"
215 che il Di AR si fosse rec AT a trovare il capomafia per una qualche comune faccenda raggiungendolo mentre lo stesso era riunito con altri elementi appartenenti al suo gruppo;
"ancora più anomalo" sembra al giudice di appello che in quell'occasione fosse presente anche UN
AD.
Il collaborante ha ricordAT, inoltre, che nel
1986 l'intervento di AD era stAT sollecitAT
tramite FA, cognAT di tale ZZ, gestore del centro di estetica per uomini che il poliziotto frequentava, al fine di risolvere il problema del rinnovo della licenza del Castello, che pur essendo
LE US incensurAT, intestAT ad un
Cusumano, trovava ostacoli proprio nella frequentazione del locale da parte di ess o Di
AR.
Secondo la Corte di Appello, il riferimento a tale intervento di AD "sembra del tutto carente di fondamento, giacché gli organi di polizia locale non ignoravano certamente che i veri titolari dell'esercizio fossero proprio il Di
AR e NI AL;
tale condizione avrebbe dovuto costituire ostacolo alla gestione del locale sin dall'inizio di esso e non essere
216 preclusiva del mero rinnovo dell'autorizzazione dopo anni di proficua attività". In ogni caso,
"sembra inspiegabile", nella valutazione del giudice di merito, che la relativa richiesta pervenisse al funzionario tramite il SA ed il
Buffa e non più semplicemente mediante ON
che secondo lo stesso Di AR costituiva lo strumento ordinario di raccordo fra l'organizzazione ed il poliziotto.
A proposito del rapporto AD-ON, il collaborante ha fornito una versione, che la Corte
di Appello giudica "veramente inedita" e, comunque,
frutto di una illazione del Di AR 0 del suo referente, come tale non suscettibile di
"apprezzamento processuale: AD si trovav a :
vicino al ON poiché aveva una paura enorme,
specialmente dopo la morte di quel poliziotto (la guardia di P.S. AN IE) che era stato
ucciso da AR ON con le proprie mani".
Con riferimento alla assunzione delle dichiarazioni del Di AR, il P.G. ricorr ente denuncia elusione del thema decidendum, amputazione essenziali, omessa del fatto di connotazioni valutazione di elementi di prova, in quanto la
Corte avrebbe mantenuto il silenzio sulle
217 dichiarazioni rese da Di AR, del t utto conformi a quanto articolAT nei motivi di appello, con i quali era stAT richiesto l'esame del collaborante.
LE DICHIARAZIONI DI VA TI ER E
OV TI TE, già uomo d'onore
della famiglia di San Lorenzo, divenuto collaborATre di giustizia nel settembre 1996, ha riferito di notizie apprese da altri appartenenti all'organizzazione (PP AM, RIno Troia,
$
Pino Buffa) circa i rapporti correnti tra il
AR ON ed il dott. AD, escludendo di avere conosciuto quest'ultimo
° di averlo mai visto assieme al ON. Ha, altresì, riferito lo storno di una certa somma richiesta alle famiglie per finanziare l'acquisto di una vettura
da destinare al dott. AD, le comunicazioni che provenivano da questi per segnalare imminenti operazioni di polizia, la comune appartenenza alla medesima loggia massonica di AN TE e del giudicabile. Secondo la Corte di Appello si tratta di notizie "assai generiche", prive di concretezza e,
comunque "rimaste incontrollate".
LE DICHIARAZIONI DI II NG
IN AN, figlio di un imprenditore edile
218 di San US JAT, ha riferito che oltre ad
occuparsi della prosecuzione dell'attività paterna si era interessAT di politica e, senza essere mai stato formalmente affiliAT all'associazi one mafiosa, ha affermAT di avere in essa conosciuto tutto e tutti, non esclusi i suoi esponenti più
prestigiosi, ad eccezione di TO IN, sino a ricevere l'incarico di provvedere alla fraudolenta distribuzione degli appalti di opere..
pubbliche. Si è anche vantAT dell'amicizia con
AN TE.
Il collaborante ha dichiarAT, inoltre, che, in base a personali esperienze, aveva ricavAT il convincimento della diffusa consuetudine di appartenenti alle forze dell'ordine di mantenere contatti con elementi della criminalità, anche se
ricercati; al riguardo ha fatto l'esempio del mar.llo CC. UL Guazzelli e del Ten. Col. CC.:
US US;
ha riferito che una volta, mentre si recava da Stefano Bontate in compagnia del
US, in quell'epoca ancora capitano, si erano
imbattuti in un'auto che usciva dal caseggiAT ove il capomafia soleva tenere incontri riservati e
l'ufficiale era rimasto contrariAT nell'accorgersi bordo del veicolo vi era il dott.AD,che a
219 tant'è che aveva commentAT, alludendo al comportamento del TE: Ma che fa?...O me, o lui!.
Ha soggiunto di essere consapevole, come lo era
TE, del rapporto di assidua frequentazione tra il dott. AD e AR ON e ha precisAT che una volta li aveva visti lui stesso. assieme nella villa del principe Scalea;
altre volte ancora li aveva incontrati nelle periodiche mangiate pre-elettorali organizzate dal suo amico
PP AC, alle quali intervenivano anche elementi mafiosi, oltre a magistrati (il dott.
IN) ed altre personalità; ciò avveniva a metà degli anni '76.
Circa i favori che potevano essere richiesti
dai mafiosi ai loro amici appartenenti alle forze.
dell'ordine, IN ha rammentAT l'intervento del dott. AD per il porto di fucile in favore di tale Lo Verde, menomAT della vista perché privo di un occhio, la revoca della diffida che il vice questore De RA aveva ottenuto per TO Greco, con l'occasione soggiungendo che lo stesso funzionario soleva mandargli ogni anno la licenza per porto di pistola.-
La Corte di Appello, pur formulando dubbi sulla attendibilità del dichiarante, a causa della
220 "incredulità che può destare qualche parte del suo assunto", osserva che, comunque, deve riconoscersi che egli "offre un immagine di UN Contrada connotata da comportamenti del tutto opposti a
quelli ipotizzati nell'ambito della impostazione accusATria: invero al giudicabile viene attribuito mantenuto contatti con esponenti di avere dell'organizzazione criminosa non già per mettersi a disposizione di essa in modo da costituirne il.
riferimento nella istituzione statale da lui rappresentata, bensì per attingere informazioni,
rivolgendosi ad essi nello stesso modo che usava
con altri confidenti".
Sul punto il P.G. ricorrente denuncia che la congettura della Corte sui rapporti confidenziali tenuti dal AD con elementi mafiosi è del tutto indimostrata e neppure fatta propria dall'imputAT che ha negAT la conoscenza fisica
del capo-mafia ON.
Il P.G., inoltre, impugna anche l'ordinanza della Corte in data 2 (rectius 9) marzo 2000, con la quale è stata rigettata la richiesta di nuovo
IN AN, in relazione alleesame di dichiarazioni da questo rese in altro procedimento concernenti l'appartenenza del dott. AD alla
221 massoneria, l'omicidio dell'agente di polizia
IE ed il simulAT sequestro di EL
IN. Tale ordinanza motiva che "i contenuti dell'esame del collaborante reso in altro procedimento, non forniscono elementi che giustifichino l'ulteriore escussione di costui". Il
P.G. rileva che i temi su i quali avrebbe dovuto essere esaminAT il IN erano tutti di pertinenza del processo e denuncia che la motivazione dell'impugnata ordinanza è apparente, perché non ne indica i contenuti, che, invece, avrebbero estrema rilevanza, perché concernerebbero la richiesta rivolta dal AD a AN TA, facente parte della stessa loggia massonica segreta, di
intervenire presso il ON, per scongiurare l'assassinio dell'industriale AN Randazzo,
amico del AD, colpevole di avere denunciAT
una estorsione ai suoi danni.
CONCLUSIONI
Nelle valutazioni conclusive, il Tribunale
evidenzia la esistenza di un quadro probATrio a carico dell'imputAT fondAT su fonti eterogenee,
coerenti, assolutamente univoche e convergenti nell'acclararne la colpevolezza;
in particolare, sottolinea la convergenza di più chiamate 0
222 dichiarazioni accusATrie di cui è stata accertata l'intrinseca affidabilità e sono stati acquisiti numerosi elementi esterni di conferma;
convergenza,
per di più, non generica bensì specifica su singoli rapporti intrattenuti dall'imputAT con mafiosi e
su specifiche condotte di agevolazione.
Nel formulare una sintesi dei risultati probATri ottenuti, il Tribunale osserva che,
dall'insieme delle dichiarazioni accusATrie, è
emerso che l'imputAT:
- è stata "persona disponibile" nei confronti di "Cosa Nostra" ed ha intrattenuto rapporti con diversi mafiosi, in particolare con Rosario
ON e AN TE: sul punto hanno concordemente deposto i collaborATri di giustizia
MA US, PA TO, RA IN
NN, TO CE, Rosario LA e
IO ON (le dichiarazioni di TO e
NN hanno consentito anche di individuare in
AR IN e ET PU gli intermediari nell'iniziale instaurazione del rapporto collusivo tra AD e AN TE);
ha posto in essere specifiche condotte di favoritismo nei confronti di mafiosi consistenti in agevolazioni: 1) nel rilascio di patenti a AN
22 Bontate e US RE, secondo quanto riferito dai collaborATri di giustizia TO CE e
RA IN NN;
2) nel rilascio di porti d'arma ai fratelli AR secondo quanto riferito dal collaborATre AR LA;
- ha realizzAT condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi: in favore di AR
ON, secondo quanto dichiarAT da MA Buscetta e PA TO, ed anche in favore di esponenti dell'area corleonese e dello stesso
TO IN, secondo quanto dichiarAT da
US AR, che ha riferito anche del
privilegiAT rapporto che l'imputAT intratteneva con EL e TO RE;
- ha fornito all'organizzazione mafiosa notizie afferenti ad indagini di P.G., di cui era venuto a
conoscenza in relazione ai suoi incarichi
** istituzionali: le informazioni sulle operazioni interforze realizzate nel trapanese su cui ha
riferito Rosario LA, la comunicazione in
ordine alla telefonata anonima sugli autori dell'omicidio Tagliavia di cui ha detto US
AR, la comunicazione a AR ON
dell'informale denunzia delle estorsioni subite dal
224 costruttore AN AC riferito da PA
TO;
ha avuto incontri diretti con mafiosi: come eAR ON riferito da AR LA
come CA US, mafioso del trapanese facente parte di una cosca alleata di TO IN, del quale ha parlAT ET SC.
Le risultanze derivanti da fonti testimoniali e documentali assolutamente autonome. dalle fonti riassunte dal Tribunale nel propalATrie, sono
seguente modo:
specifiche condotte di favoritismo nei
confronti il rinnovo delladi indagati mafiosi:
licenza del porto di pistola ad AN NI
AL, l'incontro concesSO tempestivamente nei locali dell'Alto Commissario ad ON AL;
condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi e di soggetti in stretti rapporti criminali con l'organizzazione mafiosa: vicenda TI in
relazione alla latitanza del mafioso TO
IL e gli episodi relativi all'agevolazione della fuga dall'Italia di LI NO die
OH AM;
condotte di interferenza in indagini giudiziarie riguardanti fatti di mafia al fine di
225 deviarne il corso di comunicare mafiosa notizie utili:all'organizzazione l'episodio delle intimidazioni alla vedova PA e quello attinente alle indagini sui possibili collegamenti tra gli omicidi UL e AM;
comportamenti di intimidazione e di freno
alle indagini anti-mafia posti in essere nei
confronti di funzionari di Polizia: interventi sui funzionari di P.S. TI, AL e RC
MM.
Tali plurime, eterogenee, gravi e concordanti
emergenze processuali, che alla luce del principio cardine del processo penale della valutazione
unitaria dei risultati acquisiti, consentirebbero secondo il convincimento espresso dal giudice di ritenere raggiunta la provaprima istanza - di
certa della colpevolezza dell'imputAT, e non
sarebbero state in alcun modo incrinate nella loro valenza dimostrativa della fondatezza dell'impianto accusATrio nè dalle testimonianze addotte dalla difesa, nè dalle tesi sostenute a sua discolpa dall'imputAT.
Il Tribunale osserva ancora che l'imputAT nel corso hadel dibattimento sempre negAT in modo fermo e deciso non solo qualsiasi collusione, ma
226 anche qualunque rapporto di conoscenza anche a livello "confidenziale" con esponenti di "Cosa
spesso ad Nostra" e ciò ha sostenuto ricorrendo articolate menzogne, che l'istruzione dibattimentale ha consentito di disvelare sulla base di inoppugnabili risultanze, spesso di natura documentale e che, lungi dal limitarsi alla negazione del vero per ragioni di difesa, sono
apparse rivelatrici della sua malafede;
di modo che anche tali menzogne, vengono valutate dal giudice di merito nel complessivo ed univoco contesto a
carico dell'imputAT.
Il Tribunale, infine, esclude che la condotta posta in essere dall'imputAT possa essere
configurata come favoreggiamento personale, poiché
tale figura criminosa sussiste solo in presenza di una condotta agevolatrice di singoli associati ed in virtù di rapporti individuali con il singolo mafioso, mentre sarebbe emerso dall'intero contesto probATrio esaminAT, che la condotta dell'imputAT
si è atteggiata come disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso nel suo complesso ed è stata realizzata in favore di numerosi beneficiari.
La conclusioni formulate dalla Corte di Appello
sono le seguenti:
227 - non possono formare materia di prova, ex art. 499 c.p.p., i riferimenti dei collaboranti ad una presunta condizione di disponibilità del funzionario di polizia UN AD da parte di elementi dell'organizzazione criminosa "Cosa
Nostra", prospettati senza la indicazione di
episodi specifici che avessero giustificAT gli apprezzamenti medesimi;
pertanto rimangono non
accettabili le generiche espressioni fornite al
riguardo da MA US, TO CE e.
AR LA;
per quanto concerne i contenuti delle dichiarazioni rese da tutti i collaboranti nelle parti in cui indicano accadimenti specifici e la
valutazione delle circostanze considerate dal
Tribunale elementi idonei al loro riscontro, si A
rinvia alle esposte ragioni che ne denunziano la
carenza di valore probATrio;
^ desta perplessità l'assunto della
frequentazione assidua del giudicabile con soggetti appartenenti a "Cosa Nostra", ricavabile dal
raccordo delle dichiarazioni di AN IN con
quelle di OV TI TE, OV BR
e PA TO. Invero se da un lAT non si rinvengono ragioni per dubitare della sincerità dei
228 suddetti deposti, la corrispondenza di essi a comporterebbe l'obbligo di dareconcreta realtà conto come mai i protagonisti dell'inconsueto feeling non si fossero curati di ostentarlo in
pubblico, ciascuno di essi affrontando il rischio connesSO alla divulgazione di una contiguità per entrambi vietata, oltre che della inconsueta inerzia dei settori direttivi di "Cosa Nostra", con in testa TO IN, (il quale si sarebbe limitAT a commentare la situazione sarcasticamente, anziché scatenare una feroce reazione).
- in ogni caso dal comportamento assunto dal giudicabile mediante la sola frequentazione col
AR ON e AN TE - cioè senza il corredo di ulteriori manifestazioni significative o indizianti della sua volontà di prestare sostegno all'associazione criminosa cui essa appartenevano non è dAT riconoscere la prova del reAT
contestAT.
si sarebbe potuto configurare il delitto di favoreggiamento personale, peraltro ormai prescritto, stante il tempo trascorso dal decesso del TE (21 aprile 1981) e dall'epoca riferita dalla scomparsa del ON (30 novembre 1982)
229 ove fossero state individuate con certezza le date in cui il prevenuto si accompagnava a l'uno о
all'altro dei mafiosi sopra menzionati,
accertandone la corrispondenza con le epoche nelle quali costoro erano raggiunti da provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria per la contestazione di reati o per la esecuzione di sentenze di condanna,
ma 1 tale cognizione non aricavabile processualmente, poiché per quanto riguarda TE
non risultano acquisite informazioni sulla sua
eventuale condizione di ricercAT dall'Autorità
giudiziaria prima della soppressione di esso, avvenuta il 21 aprile 1981, mentre nella scheda
relativa al ON dopo la sentenza assolutoria resa il 20 aprile 1977 dalla Corte di Assise di
Palermo solo il 24 aprile 1980 venne annotato
l'ordine di carcerazione per espiazione di pena emesso nei suoi confronti dalla locale Procura
Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono fondati nei sensi di cui alla presente motivazione.
- che la chiarezza impone La ricostruzione necessariamente ampia delle vicende processuali,
230 così come risulta dal testo delle sentenze dei giudici di merito dei due gradi di giudizio,
raffrontata, per singole parti della sentenza impugnata, con i motivi di ricorso del ProcurATre
Generale presso la Corte di Appello di Palermo, già
evidenzia quanto inosservAT sia stAT l'obbligo motivazionale facente carico al giudice di secondo grado.
ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
Occorre sottolineare che se è ben vero che l' art. 546, comma 1, lett. e), tra i requisiti della sentenza "pone quello di una 'concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", è anche vero, però, che il disposto dello stesso articolo pone a carico del
giudice di merito l'obbligo di "indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e
1'enunciazione delle ragioni per le quali il
giudice ritiene non attendibili le prove contrarie", mentre, per quanto concerne la valutazione delle prove, l'art. 192, comma 1,
c.p.p., impone di dare "conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati". La concisione nella esposizione, pertanto,
significa, con riferimento ai motivi di diritto,
231 che il giudice non deve fare uno sfoggio di
erudizione giuridica che non sia funzionale alla esplicitazione dei criteri adottati, e con riferimento ai motivi di fatto, che nel testo della sentenza non deve trovare ingresso una pura e semplice elencazione delle risultanze dibattimentali, ma solo una sintesi valutativa degli elementi probATri, considerati singolarmente e nel loro insieme, ' e comparativa di quelli a favore e contro l'imputAT. Non vi è, quindi,
contraddizione nel codice fra il richiamo alla concisione espositiva e la complessità strutturale della motivazione che esso impone.
E' evidente che solo una chiara, completa e articolata motivazione consente al giudice di cassazione di rilevare se e in quale punto della vizio dell'argomentazione.motivazione emerga il
Ciò significa che solo rispettando l'obbligo di esplicitare nel modo più rigoroso, chiaro a completo i risultati acquisiti e i criteri di
valutazione adottati, è possibile evitare che il principio del libero convincimento del giudice,
alla base del disposto del citAT art. 192,
trasmodi in uso arbitrario di tale principio (cfr. Sez. I, 15/10-19/12/1990, n. 16564, Batani, riv.
232 186122; Sez. I, 11/4-6/12/1991, n. 12370, Bartone,
riv. 189326).
Tale obbligo emerge ancora più evidente alla luce della nuova formula adottata nel codice del 1988 in tema di vizio di motivazione, essendo alla Corte di
Cassazione, quando venga prospettata questa lamentela, assolutamente inibito il riesame dell'incartamento processuale. Disponendo che il controllo del giudice di legittimità sia condotto unicamente sul testo della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), il legislATre ha inteso evitare che la Cassazione, anziché
concentrare la sua indagine sui requisiti di esistenza, completezza e congruenza logica della motivazione, possa effettuare una incursione verificATria nel contenuto fattuale del provvedimento, rinnovando per questa via il giudizio di merito.
Se la Suprema Corte non può, nell'esercizio del suo sindacAT sulla motivazione, esaminare gli atti e
se la narrazione della vicenda storico-processuale compiuta dal giudice di merito è l'unico elemento su cui essa può fondare il proprio apprezzamento di legittimità, è evidente che l'obbligo del giudice del merito di evidenziare con completezza ed in
233 modo dettagliAT il fatto è divenuto ancora più
penetrante, poichè questa esposizione é l'unico mezzo consentito al giudice di legittimità per valutare la congruità e la logicità della
motivazione, per verificare la correttezza logico-
: razionale del ragionamento seguito e delle
argomentazioni svolte sulla consistenza probATria
degli elementi acquisiti, per evincere, con
chiarezza ed in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di
diritto, che regolano la fattispecie concreta (Sez.
n. 9093, Caiazzo, Riv. III, 18/6-6/10/1993,
195286).
La necessità che la sentenza rifletta compiutamente e correttamente i risultati del processo ha un preciso sostegno normativo nell'art. 192, comma 1,
c.p.p., ma soprattutto nell'art. 546, comma 1,
lett. e), c.p.p., ove si distingue tra esposizione dei motivi e indicazione delle prove, quindi, tra parte argomentativa e parte informativa: la
completezza e l'esattezza dell'informazione sugli elementi di prova processualmente emersi è una precondizione del controllo sulla logicità della motivazione.
In altri termini, il sindacAT del giudice di
234 legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitAT alla verifica della esistenza di un logico apparAT argomentativo ed il vizio logico della motivazione deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità
di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione, però, per consentire all'interessAT di formulare le più
appropriate censure e alla Corte di Cassazione di
esercitare la funzione di controllo,
indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria decisione (Sez. IV, 29/10/1999-2/6/2000,
n. 6504, De Stefani G e altri, Riv. 216690).
Non è superfluo rilevare, inoltre, che nei processi di mafia il "fatto" da descriversi sia spesso una serie di fatti e di semplici comportamenti privi di evento, che delineino un intreccio di collegamenti e legami indirizzati verso gli scopi indicati
dall'art. 416 bis c.p., tanto che si può affermare che la natura del fatto, articolata in una serie di dati comportamentali complessa e di interazioni e
posizioni personali ecorrelazioni tra diverse
235 molteplici episodi esclude che la esposizione possa essere "concisa".
Orbene, con riferimento alla sentenza impugnata, si può già rilevare che la "concisa esposizione dei fatti" prescritta dalla legge non è altro che "una rassegna dei contenuti ricavabili dalle fonti di accusa" (pag. 3 della sentenza impugnata) così come risultanti dalla sentenza di primo grado, con modalità, peraltro, talmente succinte (da pag. 5 a pag. 39) da rivelarne la incompletezza, la parzialità e, in alcuni punti, addirittura la
incomprensibilità. In altri inesattezza e la termini, il giudice di appello non ha proceduto ad una totale ricostruzione delle risultanze processuali al fine di valutarne il contenuto in modo difforme dal giudice di prima istanza, ma si è
limitAT ad enucleare dalle risultanze processuali descritte dal giudice di primo grado e non
autonomamente ricostruite quelle che apparivano funzionali al successivo discorso critico contrastante con quello della sentenza appellata. Sicchè al giudice di legittimità, per potere effettuare il doveroso controllo sulla esistenza stessa sulla manifesta illogicità della
motivazione, non rimane altro che riportarsi alla
236 esposizione delle risultanze processuali, così come contenuta nella sentenza di primo grado e non compiutamente ed esattamente riportata nella sentenza di appello.
Tale conclusione è necessitata dalla inosservanza dell'obbligo motivazionale quale sopra delineAT, in termini genericamente validi per qualsiasi pronuncia sottoposta a controllo di legittimità, ma anche dalla violazione dello specifico obbligo motivazionale facente carico al giudice di appello.
SPECIFICI OBBLIGHI MOTIVAZIO NALI DEL GIUDICE DI
APPELLO
E' giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello,
quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-
giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione,
integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. I, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309,
Albergamo, riv. 197250; Sez. III, 14/2-23/4/1994,
n. 4700, Scauri, riv. 197497; Sez.
II, 2/3-
4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, riv. 198487; Sez.
237 II, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv.
209145). Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può
limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante (Sez. III, 14/2-
23/4/1994, n. 4704, Jankovits, riv. 197603; Sez. I,
8009, Manservisi, riv. 202280;27-18/7/1995, n.
20/6-14/7/1997, n. 6980, Zuccaro, riv. Sez. I, 208257; Sez. V, 5/3-8/4/1999, n. 4415, Tedesco,
riv. 213113).
In questo caso, la concisione espositiva assume un pregnante connotato giuridico, in quanto nello schema strutturale della sentenza di appello sostanzialmente conforme a quella di primo grado è
posssibile espungere temi 0 argomenti che sono
irrilevanti о incontroversi, selezionando il materiale probATrio al fine di individuare e
circoscrivere quelle sole informazioni probATrie
rilevanti rispetto alle censure formulate o ai soli risultati probATri controversi (intendendo per risultAT probATrio quello ottenuto applicando un criterio di inferenza ad una informazione
238 probATria).
In questo caso, dunque, il giudice di appello deve raffrontare il proprio decisum con le censure formulate dall'appellante e il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.
Per converso, la totale riforma della sentenza di b primo grado impone al giudice di appello la
dimostrazione della incompletezza della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno,
dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordAT ad elementi di prova diversi diversamente valutati (Sez. "I, 16/12/1994-
10/2/1995, n. 1381, Felice, riv. 201487). In questo caso, dunque, il giudice di appello deve
raffrontare il proprio decisum non solo con le
censure dell'appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, che si compone sia
della ricostruzione del fatto che della valutazione complessiva degli elementi probATri, nel loro
239 valore intrinseco e nelle connessioni tra essi esistenti.
Inoltre, il giudice di appello, allorchè prospetti ipotesi alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni
apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle da altro giudice di merito prospettate.
Si comprende, quindi, perché sia indispensabile, ai fini di un persuasivo e completo giudizio di legittimità, rilevare il vizio di mancanza O
manifesta illogicità della motivazione non solo dal testo della sentenza di appello, ma anche dal suo
. raffronto #col testo della sentenza appellata,
soprattutto quando il vizio investa la valutazione dell'intero quadro probATrio о della complessa trama indiziaria.
Alla luce dei suddetti principi deve rilevarsi, in generale e salva la successiva analisi critica delle singole parti della motivazione, che la sentenza impugnata formula, appunto, una ipotesi
240 alternativa a quella accusATria, come si evince dalla introduzione, ove si afferma che "l'attività
dei poliziotti notoriamente comporta la frequentazione e il rapporto con elementi della malavita, da essi contattati per assumere informazioni inoltre la stessa attività
investigativa, com'è risaputo, non di rado si
connota per la necessità di assumere atteggiamenti che normalmente sembrerebbero anomali o addirittura sospetti (pag. 44); tale formulazione ipotetica si correla con la parte conclusiva della stessa sentenza ove si prospetta la configurabilità a carico dell'imputAT del delitto di
favoreggiamento (pag. 110). Rinviando l'esame specifico del punto relativo alla possibile configurazione di un delitto diverso da quello contestAT, si deve fin da ora rilevare che quella che sembrerebbe un'ipotesi alternativa formulata dal giudice di appello, rimane al livello di pura astrazione svincolata dalla indicazione specifica di concreti elementi probATri che la avvalorino e che nel successivo sviluppo motivazionale non
emergono, non solo in modo espresso ma neppure implicito, evidenziandosi anzi un metodo di
valutazione che lascia trasparire la deliberata
241 determinazione di inficiare il costrutto accusATrio svilendo la portata probATria di ogni singolo elemento a carico dell'imputAT, in modo tale che non residua alcun elemento concreto che possa consentire di applicare in modo specifico all'imputAT l'ipotesi formulata in linea generale nella parte introduttiva della sentenza impugnata.
In altri termini, l'ipotesi formulata dal giudice di appello, che in linea generale potrebbe anche corrispondere ad una massima di esperienza (e come tale è stata anche presa in considerazione e specificamente valutata in relazione all'imputAT
dal giudice di primo grado: pagg. 544 ss.), avrebbe dovuto essere applicata al caso concreto, trovando sviluppo in un rigoroso percorso motivazionale,
supportAT da un organico e coerente apprezzamento degli elementi probATri acquisiti, articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza. La ponderazione comparata delle rispettive probabilità logiche di ipotesi antagoniste è operazione necessitata dal disposto testuale dell'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p..
Si deve, inoltre, rilevare che la sentenza di
(in varie primo grado sottolinea espressamente
parti della sentenza, es. pagg. 540 e 544 SS. e
242 conclusivamente a pag. 1726) la circostanza che
"l'imputAT nel corso del dibattimento ha sempre negAT in modo fermo e deciso non solo qualsiasi collusione, ma anche qualunque rapporto di
conoscenza anche a livello "confidenziale" co n esponenti di "Cosa Nostra"".
Tale circostanza non è stata in alcun modo valutata e soppesata dalla sentenza del giudice di appello,
che, invece, sembra giustificare le frequentazioni negate dall'imputAT, rilevando come si è detto-
-
che esse sarebbero naturale conseguenza delle funzioni dallo stesso svolte, in tal modo, ancor più, rivelandosi priva totalmente di motivazione sul punto, oltre che giuridicamente errata, in
..quanto viola i principi di diritto come sopra espressi.
VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA DI CORREO
Il giudice di primo grado ritiene la esistenza a
carico dell'imputAT di un quadro probATrio fondato su fonti eterogenee sia propalATrie che testimoniali e documentali.
Molte e convergenti sono le chiamate di correo, la
cui valutazione deve attenersi a criteri ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema
Corte, che, in primo luogo, ha chiarito il percorso
243 logico che deve seguire il giudice di merito nella valutazione della chiamata stessa.
Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente accusATre) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passAT, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza,
le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza,
della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicAT
ordine logico perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità
degli "altri elementi di prova che ne confermano
l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in
244 sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusAT. (Sez. Un., 21/10/1992-
22/2/1993, n. 1653, IN, riv. 192465; da ultimo
18/1- 20/4/2000, n. 4888, DO, Riv.Sez. ། ༔
216047).
Da tali principi si rileva, in primo luogo, che l'esame della attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio sulla attendibilità intrinseca del chiamante: una volta formulAT il giudizio sulla affidabilità del
chiamante, la verifica della attendibilità delle singole dichiarazioni non deve necessariamente
essere di segno omologo, potendo il propalante aver rivelato fatti rispondenti a verità e formulato
accuse non veritiere;
d'altro canto, non si può
passare Calla verifica della attendibilità del contenuto della dichiarazione se si ritiene comunque inattendibile la fonte della stessa (non potendo evidentemente esserci una attendibilità del dichiarAT e non del dichiarante). In altri termini, fondamentale criterio valutativo è la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l'origine delle sue dichiarazioni, cui deve
245 seguire, una volta acclarata l'affidabilità del chiamante, l'indagine sugli attributi di ciascuna dichiarazione o di ciascun complesso di dichiarazioni e solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice constatare l'esistenza degli elementi di prova che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse:
un'accurata analisi della affidabilità del chiamante è la base verificATria dalla quale pervenire ad ogni ulteriore apprezzamento.
Alla luce di tali principi deve essere esaminata
quella parte della sentenza impugnata ove si afferma che il giudice di primo grado non ha
attribuito "sufficiente rilievo ad un connotAT
sicuramente capace di influire nell'equilibrio del rapporto accusa-difesa, vale a dire la particolare condizione professionale dell'imputAT, funzionario della polizia palermitana, già :titolare .di incarichi di punta negli organismi preposti al contrasto della criminalità, in quanto tale per lunghi anni impegnAT in indagini nelle quali erano stati coinvolti direttamente molti dei collaborATri escussi, (US, TO, AR, Marino NN), i quali pertanto ben potevano essere portATri di sindrome rivendicATria nei
246 suoi confronti".
Tale affermazione, di carattere generale e, perciò,
meramente astratta perché riferibile ad ogni accusa nei confronti di organi inquirenti, si rivela viziata non solo da carenza assoluta di motivazione, non avendo adempiuto il giudice di appello all'obbligo di motivare, in modo specifico e con riferimento a concreti elementi emersi dalle risultanze processuali, la affermazione di inattendibilità dei collaborATri escussi, ma anche da un evidente errore di diritto, in quanto, avendo ritenuto che i suddetti collaborATri non possano passare il vaglio di attendibilità, il giudice di appello non avrebbe dovuto come invece ha poi fatto passare all'esame della attendibilità del contenuto delle dichiarazioni ed alla valutazione dei riscontri, a meno che non si voglia corroborare il giudizio di inattendibilità della fonte con il giudizio di inattendibilità del contenuto probATrio della fonte stessa, ma allora il percorso logico deve essere chiaramente esplicitAT
di ben altro rigore e comunque deve essere argomentativo di quello dimostrAT dal giudice di secondo istanza, il quale, per di più, attribuisce al giudice di primo grado una carenza (non
247 "sufficiente rilievo" attribuito ad una possibile sindrome rivendicATria dei collaboranti), che non
è riscontrabile ictu oculi e che, anzi, proprio perché non riscontrabile, rende ancora più
macroscopica la mancanza assoluta di motivazione
della sentenza di secondo grado.
Infatti, dalla sentenza resa in prima istanza si rileva che 10 scopo di vendetta è stAT
motivatamente escluso, per US alle pagg. 804-
808, per TO alle pagg. 539-575, per AR
alle pagg. 1045-1055, per NN, pur non risultando condotta la verifica della attendib ilità
intrinseca con riferimento espresso ad un eventuale scopo di vendetta, è comunque escluso in generale un "sospetto di adattamento manipolATrio delle sue dichiarazioni" alle pagg. 597-614.
Non può non rilevarsi, infine, la contraddittorietà
della sentenza impugnata che, incomprensibilmente,
nella parte conclusiva, dà atto che "non si rinvengono ragioni per dubitare della sincerità dei deposti" di alcuni collaboranti, tra i quali
PA TO (pag. 110), che, in altra parte, era ritenuto portATre di una "sindrome stAT
rivendicATria" nei confronti dell'imputAT (pag.
44).
248 Il collegio prescinde dalla distinzione, che pure avrebbe dovuto essere fatta dai giudici di merito,
e che non può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità, tra dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reAT o da imputati di reati connessi o interprobATriamente
collegati, sottoposte ai canoni di valutazione specificamente dettati dall'art. 192, commi 3 e 4,
c.p.p., e dichiarazioni provenienti da soggetti i quali, pur essendo investiti della qualità di
"collaborATri di giustizia", non rientrino, però,
con riguardo al procedimento nel quale dette dichiarazioni debbono essere utilizzate, in alcuna delle categorie indicate nelle summenzionate
disposizioni normative. La chiamata in reità può
dunque acquistare la stessa valenza della testimonianza, senza che possa stabilirsi una gerarchia tra le due fonti probATrie, anche se deve comunque superare il vaglio di attendibilità, che deve essere particolarmente pregnante in relazione al grado di diffidenza che il dichiarante può suscitare. D'altro canto è sempre possibile l'applicabilità della tecnica del riscontro, quale tecnica generale di accertamento probATrio, che altro non è che la tecnica della convergenza di
249 elementi un medesimo risultATprobATri su
probATrio. In ogni caso, poi, tali dichiarazioni possono concorrere, quale elemento indiziario, nel rispetto del criterio fissAT dal secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. per la valutazione della prova logica, alla formazione del libero convincimento del giudice (Sez. V, 21/10-
20/12/1996, n. 10930, Licciardi, Riv. 206538; Sez.
I, 1-29/7/1999, n. 9723, D'Arrigo ed altro, Riv.
213925).
RISCONTRI ALLA CHIAMATA DI CORREO E PLURALITA' DI
CHIAMATE IN CORREITA'. LE DICHIARAZIONI DE RELATO
In ordine ai riscontri esterni (art. 192, comma 3,
c.p.p.), la Suprema Corte ha precisAT che essi vanno valutati reciprocamente e complessivamente nella loro essenza ontologica di elementi integrATri, idonei ad offrire garanzie certe circa l'attendibilità di colui che ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione, essi, cioè, hanno solo la funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva del dichiarante;
gli elementi utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purchè idonei a quella funzione, non devono consistere in una prova autonoma di colpevolezza
250 del chiamAT, altrimenti le dichiarazioni del chiamante perderebbero la loro efficacia probATria, come fonte autonoma di convincimento del giudice, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'im putAT,
192,non entrerebbe in gioco la regola dell'art.
comma 3, c.p.p., ma quella generale in tema di
pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice. (fra le tante, Sez. II,
3335, Lo Iacono, riv.9/7/1991-23/3/1992, n.
190761; Sez. VI, 22/1-1 3/6/1997, n. 5649,
Dominante, riv. 208898; Sez. V, 18/1-20/4/2000, n.
4888, DO, Riv. 216047).
I riscontri esterni della chiamata in correità
possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusATrie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
- intesa come mancanza b) per la loro indipendenza di pregresse intese fraudolente
- da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante la persona dell'incolpAT sia le riguardare sia
251 imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro
concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. II,
30/4-9/6/1999, n. 7437, Cataldo, Riv. 213845; Sez.
II 17/12/1999-20/3/2000, n. 3616, Calascibetta,.
15/6-10/8/2000, n. 9001, Riv. 215558; Sez. V,
Madonia, Riv. 217729).
Altro criterio consolidAT nella giurisprudenza di questa Suprema Corte è quello che attiene alla rilevanza probATria delle chiamate di correo de
relAT, le quali non perdono, per ciò solo, la loro natura e la loro valenza, ma necessitano che la loro valutazione sia compiuta con maggior rigore,
dovendo essere controllate non solo con riferimento al suo autore immediAT, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta
estranea al processo (Sez. II, 18/1-18/4/1990, n.
5560, Stigliano, riv. 184069; Sez. V, 14/11/1992-
11/3/1993, n. 2381, Madonia, riv. 193557; Sez. I,
24/2-7/4/1992, n. 4153, Barbieri, riv. 190764; Sez.
IV, 15/3-23/4/1996, n. 4727, ImparAT, riv. 204544;
Sez. V, 9/10-17/12/1996, n. 4144, Mannolo, riv.
252 206338; Sez. V, 22/9-24/11/1998, n. 5121, Di
Natale, riv. 211926). Anche la verifica dei riscontri esterni delle chiamate di correo de relato deve essere particolarmente rigorosa,
dovendo essi attenere alla circostanza che effettivamente il dichiarante sia stAT informAT
dei fatti, che il terzo ne era stAT a sua volta a conoscenza e, infine, che tali fatti siano 7.
riferibili al chiamAT in correità. La
caratteristica de relAT della chiamata, peraltro,
non esclude che gli elementi di possibile riscontro siano le dichiarazioni accusATrie che provengano da altri soggetti, purchè anche di esse si valuti rigorosamente l'attendibilità e le si apprezzi in senso positivo, escludendo la sussistenza di
dicollusione о di reciproco condizionamento
qualsiasi genere tra i soggetti che le rendono
6/2-15/4/1992, n. 4689, Baraldi, riv.(Sez. I,
189867; Sez. I, 24/2-7/4/1992, n. 4153, Barbieri,
riv. 190765; Sez. VI, 18/1-11/3/1993, n. 113, Bono,
riv. 193350; Sez. I, 25/10-6/12/2001, n. 43928,
Annaloro, riv. 220334).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha anche chiarito che non sono assimilabili a pure semplici dichiarazioni de relAT quelle con le
253 quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente al medesimo sodalizio, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo,
relativamente ai fatti di interesse comune.
Pertanto, anche tali dichiarazioni possono assumere rilievo probATrio, a condizione che siano
supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca,
davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune,
derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli aggiunta ai normali riscontriassociati, in richiesti per le propalazioni dei collaborATri di giustizia (Sez. I, 10/5-11/12/1993, n. 11344,
Algranati, Riv. 195766; Sez. V, 22/9-24/11/1998, n.
5121, Di Natale, riv. 211926; Sez. VI, 2/11/1998-
4/2/1999, n. 1472, Archesso, Riv. 213445; Sez. V,
10/4-26/6/2002, n. 24711, Condello, riv. 222616).
254 dichiarazioni collaboranti in Inoltre, le dei merito alla notizia del contributo fornito da un ai fini della conservazione e del soggetto di un'associazione criminosa, non rafforzamento una valenza assolutamente neutra sul possono avere né possono essere relegate piano indiziario, puramente e semplicemente nell'area del mero dAT
valutativo, né possono essere considerate sic et
simpliciter come connotate di genericità, potendo assurgere a dignità di prova, alla stregua dei
192dall'art. c.p.p., così da criteri fissati formazione arbitraria del non contribuire alla libero convincimento del giudice, purchè (superAT
il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca ed esaminate alla luce dei riscontri che le confortano) siano assistite, al pari di ogni altro indizio, dall'acquisizione di altri elementi probATri, di qualunque natura (elementi di fatto o condotta, la rete di rapporti quali di contatti,i cointeressenze), le interpersonali, obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili a contestualizzare ed idonei a storicizzare ovvero l'accusa (cfr. Sez. VI, 8/4-12/6/1997, n. 1524,
Catti, riv. 208212; Sez. VI, 8/4- 21/7/1997, n.
1525, Pappalardo, riv. 209105; Sez. VI, 4/12/1997-
255 21/5/1998, n. 5998, Biondino, riv. 210992; Sez. I,
30/4-15/6/1999, 3371, Turano, Riv. 213731). n.
Occorre, per di più, considerare la stessa
tipologia del reAT contestAT, che si caratterizza per il contributo offerto alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa, di modo che se la chiamata in correità investe il ruolo assegnAT e il contributo offerto dall'imputAT, :
piuttosto che singoli O individuabili comportamenti, la sua specificità va valutata alla luce del reAT contestAT, differente da quello che implichi la realizzazione di un evento materiale
(cfr. Sez. I, 11/12/1998-26/3/1999, n. 6239,
Meddis, riv. 212810). In applicazione di tali principi devono considerarsi non solo carenti di motivazione, ma anche viziate in diritto le affermazioni, del tutto generiche, formulate dalla sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni dei collaborATri di giustizia, che avrebbero espresso "apprezzamenti,
43),
"considerazionistime ed opinioni" (pag.
soggettive" prive "in linea di massima della necessaria specificità" (pag. 45, nonché pag. 109).
L'enunciAT, infatti, è apodittico, non trovando
sviluppo argomentativo e base fattuale nella
256 indicazione di concreti elementi processualmente emersi, e, proprio in quanto apodittico,
giuridicamente viziAT, alla luce dei principi di diritto come sopra formulati.
La sentenza impugnata, inoltre, per quanto concerne le dichiarazioni rese dai collaboranti nelle parti in cui indicano "accadimenti specifici", denunzia in linea generale la 'carenza di valore probATrio"
circostanze considerate dal Tribunaledelle
elementi idonei al loro riscontro (pag. 109):
l'errore di diritto
- come si evidenzierà
specificamente con riferimento alle singole dichiarazioni è evidente già nella generale formulazione con la quale si richiede che il riscontro abbia quel valore probATrio autonomo
che, in applicazione di chiari e costanti principi giurisprudenziali, non deve avere. diSi è detto, inoltre, che la giurisprudenza questa Suprema Corte è costante nel qualificare come riscontro di una chiamata in correità anche un'altra chiamata, purchè questa risulti indipendente, convergente e specifica;
ciò perché
la chiamata è fornita di autonoma efficacia probATria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre, cosicchè un'affermazione di
257 responsabilità ben può essere fondata sulla
valutazione unitaria di una pluralità di chiamate in correità, tutte coincidenti in ordine alla
commissione del fatto da parte del soggetto (Sez.
VI, 12/1-16/3/1995, n. 2775, Grippi, rv. 200994).
A questo punto si evidenzia l'errore di diritto fondamentale, che inficia la struttura stessa della motivazione della sentenza impugnata, e che è
individuabile nella violazione del principio cardine del processo penale: quello della
valutazione unitaria della prova.
IL PRINCIPIO DELLA VALUTAZIONE UNITARIA DELLA
PROVA. LA PROVA LOGICA
E' insegnamento costante di questa Suprema Corte
che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probATri, senza
pervenire a quella valutazione unitaria della
prova, che è principio cardine del processo penale,
perchè sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (Sez. Un., 4/2/92-
4/6/1992, n. 6682, Musumeci, Riv. 191230; Sez. VI,
28/9-3/11/1992, n. 10642, Runci, Riv. 192157; Sez.
VI, 25/6-5/9/1996, n. 8314, Cotoli, Riv. 206131).
258 Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzAT e avulso dal generale contesto
probATrio, verificando se essi, ricostruiti in sè
e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e
consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità
processuale, cioè la verità del caso concreto.
Viola tale principio il giudice che abbia smembrAT
gli elementi processualmente emersi (ivi comprese le dichiarazioni dei collaboranti) sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del
reAT contestAT.
Ha violAT tale principio la sentenza impugnata che
(come risulta all'evidenza nelle conclusioni,
raffrontate con quelle rassegnate dal giudice di primo grado, e come si evidenzierà con riferimento alle singole parti della sentenza stessa) ha
parcellizzAT la valenza significativa di ciascuna e valutandola fonte di prova, analizzandola
259 separatamente e in modo ATmizza to dall'intero contesto probATrio, in una direzione specifica e preconcetta, astenendosi dalla formulazione di un
giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga conto non solo
del valore intrinseco di ciascun dAT, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti;
per di più rispetto ad una tipologia di reato
contrassegnAT da una condotta finalizzata alla
conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa, desumibile, considerata proprio la
struttura della condotta stessa, da una serie di elementi che soltanto attraverso una valutazione complessiva possono, almeno di norma, assumere il
carattere della specificità. Anzi, nei delitti
associativi, il fulcro centrale della prova costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di contribuire alla conservazione e
al rafforzamento dell'associazione criminosa desumibile per lo più dall'esame d'insieme di
condotte frazionate ciascuna delle quali non
necessariamente dimostrativa dell'apporto fornito
alla vita del sodalizio mafioso (Sez. VI, 8/4-
21/7/97, n. 1525, Pappalardo, Riv. 209105; Sez. V,
260 11/11/1999-11/2/2000, n. 1631, Bonavota, riv.
n. 35914, Hsiang 216263; Sez. VI, 30/5-4/10/2001,
Khe, riv. 221247).
DE resto, la stessa sentenza impugnata riconosce la frequentazione dell'imputAT con soggetti appartenenti a "Cosa Nostra" (pagg. 109 e 110) e
tale elemento avrebbe dovuto essere valutAT con
-maggiore rigore verificATrio, in quanto. salvo
quanto si dirà più avanti in merito all'ipotesi di favoreggiamento il delitto associativo si qualifica anche per il contesto ambientale e per i rapporti personali con gli associati. Proprio
perchè la valutazione della prova logica desumibile devequadro indiziario articolAT essere, da un specie in tema di reati associativi, complessiva e non frammentata, prima di ritenere irrilevanti sul piano indiziario le frequentazioni tra un soggetto
ed esponenti di una associazione il mafiosa,
giudice deve farsi carico di dare una qualche logica spiegazione dell'assiduità dei rapporti non potendosi limitare a una generica qualificazione di non significatività anche о aspecificità ovvero alla formulazione di ipotesi non suffragate da concreti elementi processualmente emersi (Sez. VI,
16/5-24/7/1997, n. 1979, Timpanelli, riv. 209110;
261 Sez. VI, 17/11-11/12/1998, n. 3683, Fontanella,
Riv. 212681). La valutazione dell'insieme è imprescindibile allorchè si tratti di indizi, ciascuno dei quali abbia una portata possibilistica e non univoca:
solo l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significAT dimostrativo che consente di
ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno.
qualificAT rispetto alla prova diretta (0
storica), quando sia conseguita con la rigorosità
metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. Un., 4/2-4/6/1992, n. 6682, Musumeci,
riv. 191230).
Si procederà, ora, ad esaminare solo quelle parti della motivazione della sentenza impugnata che sono state fatte oggetto di specifica censura del p.g.
ricorrente, il quale sottolinea che per la brevità
dei termini a disposizione ha sottoposto a disamina solo argomenti "a campione", per dimostrare "quanto totale sia stAT l'inadempimento di quell'obbligo
• denunziAT e come le di puntuale esposizione .
circostanze processuali siano statemolteplici riguardate a compartimenti stagni, con la
262 conseguente illogica e disarticolata valutazione del complessivo quadro probATrio".
Pertanto, le parti della motivazione non esaminate non possono certo ritenersi acclarate, ma, per la
forza espansiva del ricorso proposto e per la mancanza non solo parziale ma anche totale di
si struttura logica della sentenza impugnata,
impone un nuovo, completo ed esaustivo giudizio,
che proceda ad una rinnovata ricostruzione e valutazione delle risultanze processuali, guardate sia singolarmente che nel loro complesso intrecciarsi.
LE DICHIARAZIONI DI PA TO
La valutazione critica delle dichiarazioni di
Mutolo effettuata dalla Corte di Appello appare. all'evidenza affetta da molteplici vizi. Uno di
dei carattere generale attiene all'apprezzamento riscontri alle dichiarazioni del collaborante.
La violazione del principio secondo il quale essi devono essere valutati reciprocamente complessivamente nella loro essenza ontologica di elementi integrATri, idonei ad offrire garanzie certe circa l'attendibilità di colui che ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione, e non devono consistere in una prova distinta di
263 colpevolezza del chiamAT, è evidente nei punti in cui la sentenza impugnata dapprima ammette la
"frequentazione dell'imputAT nella zona di via
46), ma poi ritiene che taleJung" (pag.
frequentazione sia stata "enfatizzata" dai giudici di primo grado e, di poi, si attarda a contrastare le dichiarazioni di RA RA, assunte nel dibattimento rinnovAT in appello, secondo le quali il dott. AD si sarebbe recAT nello stabile di via Jung 7, circostanza che sarebbe stata
smentita dalla testimonianza del portiere dello
stabile stesso. Prescindendo dalla circostanza evidenziata dal p.g. ricorrente secondo la quale gli incontri tra AD e ON narrati
dall'RA sarebbero avvenuti nello stabile di via Jung 1 e non 7, circostanza che emergerebbe dagli atti e quindi non valutabile dal giudice di legittimità, certamente la "enfatizzazione"
lamentata dalla Corte di Appello non è una argomentazione logica che valga a confutare il
valore di riscontro alle dichiarazioni di TO
attribuito dalla sentenza di primo grado alla
accertata frequentazione da parte dell'imputAT
della via Jung;
infatti, se la Corte intende dire che tale frequentazione non assurge a prova
264 autonoma degli incontri del Contrada con il
ON, la violazione del principio di diritto sopra specificAT è del tutto evidente;
se, invece,
la Corte intende dire che la suddetta frequentazione non ha valore di riscontro avrebbe avuto l'obbligo di fornire adeguata argomentazione logica, non limitandosi all'uso di termini puramente evocativi e non ("enfatizzare")
dimostrativi.
Nello stesso vizio incorre la sentenza impugnata quando afferma che è espressione di un "falso
sillogismo l'argomentazione del primo giudice per dedurre dal rapporto di conoscenza del dott. Contrada con AR IN e da quello di costui con il TE per ritenere provata la sussistenza della frequentazione del poliziotto con il
TE". Anche in questo caso, infatti,
erroneamente la Corte di Appello omette di valutare.
che il rapporto di conoscenza di Contrada con
IN è considerAT dal giudice di primo grado come elemento di riscontro alle dichiarazioni di
TO e non certo come prova indiretta autonoma della frequentazione di AD con TA, e,
pertanto, come elemento di riscontro avrebbe dovuto essere correttamente apprezzAT sia pure per
265 escluderne, eventualmente e con motivate argomentazioni, il valore.
Altro vizio della sentenza impugnata è
riscontrabile nella violazione del principio di
valutazione unitaria e complessiva degli elementi probATri, nel punto in cui omette di valutare se le dichiarazioni dell'RA sulla frequentazione da parte di AD delle via Jung possano costituire elemento di riscontro delle dichiarazioni di TO e, in caso negativo, di
spiegarne le ragioni.
Ancora un vizio della sentenza impugnata è
ravvisabile nel punto in cui afferma che le
dichiarazioni di TO sono "apprezzamenti ed
opinioni personali" e che "la conoscenza del
giudicabile con personaggi della organizzazione criminale diversi dal ON non risultava direttamente al TO". Tali affermazioni, nella loro genericità e astrattezza, contrastano con
principi di diritto sopra formulati e relativi alla valenza delle dichiarazioni dei collaborATri che riferiscono notizie apprese all'interno dell'organizzazione criminale.
sono, poi, i vizi di contraddizione Molteplici
riscontrabili nel raffronto fra le logica
266 affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e le risultanze emergenti dalla sentenza di primo grado e non confutate specificamente da quella di appello.
Nel punto in cui la Corte di Appello afferma che l'interessamento, riferito da TO, del mafioso
RA AN per mettere a disposizione di
appartamento in via Jung sarebbe in AD un
contrasto con la circostanza che "all'epoca il
dott. AD non era ancora amico di. cosa nostra", trascura completamente di considerare che a quel tempo non era ancora nota la qualità mafiosa del RA (pag. 245 della sentenza di primo grado), di modo che la suddetta circostanza non ha valore di confutazione della attendibilità della dichiarazione.
La Corte di Appello, inoltre, ritiene prive di
AP riscontro le dichiarazioni di TO e quelle di
RA relative alle informazioni che il AD
avrebbe fornito in merito ad operazioni di polizia ed a perquisizioni, sulla base dell'argomento che il dirigente della squadra mobile era il dott.
"funzionario ostile al dott. AD" LL
"sicuramente incapace di favorire il (pag. 48)
completamente di TO" (pag. 50), omettendo
267 valutare tutti gli elementi emersi dalla istruttoria dibattimentale e specificamente evidenziati dal giudice di primo grado, il quale,
sulla base di tali elementi aveva concluso che "in tutto il periodo in cui il dott. AD era stAT
alla Criminalpol, sia nel periodo della dirigenza della Squadra Mobile da parte di IS UL,
che dopo, durante la dirigenza LL, era stAT costantemente informAT, sia per ragione del proprio incarico, sia per gli assidui contatti
mantenuti con molti funzionari addetti alla Squadra
dell'attività di P.G. svolta da questoMobile,
organismo" (pag. 461). Più in generale, il giudice di primo grado, aveva ritenuto, sulla base di
plurime fonti testimoniali e prove documentali, di potere affermare che "l'odierno imputAT, in
ragione delle molteplici e particolari relazioni instaurate nel tempo con numerosissimi soggetti inseriti nelle strutture investigative dello StAT, nonchè in considerazione degli stessi incarichi ricoperti nei medesimi apparati, ha avuto occasione, nel corso della sua lunga carriera professionale e fino alle fasi preliminari dell'odierno procedimento, di essere il terminale
naturale di un flusso di notizie, di interesse
268 investigativo, che egli, anche prescindendo dagli specifici incarichi, di volta in volta formalmente ricoperti, era in grado di conoscere, spesso
ricevendole in modo assolutamente spontaneo, da
numerosi soggetti che in lui avevano riposto la loro fiducia" (pag. 310). E' evidente, dunque, il vizio di mancanza assoluta di motivazione della impugnata là dove adotta un argomento sentenza logico. (l'ostilità di LL nei confronti del
AD) senza preoccuparsi di esaminare le risultanze dibattimentali, che, valutate secondo il convincimento primo grado, nondel giudice di
confutAT in modo specifico dal giudice di appello,
tolgono qualsiasi valore logico a quell'argomento.
Nel punto in cui afferma che le notizie fornite dal
TO circa lo stanziamento di 15.000.000 di lire per consentire al AD di regalare un'autovettura ad un'amica sono rimaste "non accertate", il giudice di appello omette
completamente di dare atto che sul punto la
sentenza di primo grado, rilevandopur come le
risultanze dibattimentali non abbiano consentito di identificare la donna che sarebbe stata
beneficiaria del regalo, ha ritenuto che
"sussistano elementi di concordanza con il racconto
269 del TO", di modo che non ne risulterebbe inficiata la credibilità del collaborante: con tale valutazione del Tribunale il giudice di appello avrebbe dovuto confrontarsi, tenendo sempre a mente il principio che i riscontri non devono considerarsi prove autonome del fatto dichiarAT.
Non mancano, poi, illogicità manifeste interne alla stesso testo della sentenza impugnata.
La Corte di Appello ritiene "improbabile il reale accadimento dell'incontro di AR", riferito da RA "per la ovvia difficoltà di ammettere
che colloqui tra mafiosi si svolgessero al cospetto di estranei": ma, come esattamente osserva il p.g.
ricorrente, "l'essere il dott. AD intraneo 0
costituisce il thema estraneo ai mafiosi,
decidendum del processo".
Il giudice di appello, con riferimento alle informazioni fornite dal AD al ON
tramite l'avv. Fileccia, ritiene "improbabile il ricorso ad un tramite che avrebbe reso inefficace l'avviso per difetto di tempestività", senza,
peraltro, fornire alcun elemento che possa convalidare tale affermazione, che non può certo dirsi espressione di una massima di esperienza.
Le dichiarazioni di TO relative alle lamentele
270 esternate al AD dal cugino AC circa le pressioni estorsive ricevute e dal AD stesso riferite al ON, secondo la Corte di Appello
sarebbero incompatibili "sia con la ottica di una
corretta che con quella della sua personalità
collusione": si tratta di una affermazione che,
come esattamente Osserva il p.g. ricorrente, se
"personalità corretta" non può riferita ad una applicarsi al AD senza prima essere giunti ad un giudizio di correttezza sul suo comportamento (e ciò costituisce il thema decidendum), se riferita,
invece, ad una personalità collusa appare quindi, assolutamente incomprensibile e,
manifestamente illogica.
Esulano dall'ambito di cognizione di questa Suprema
Corte, quale giudice di legittimità, l'esame di
ulteriori deduzioni del p.g. ricorrente, basate sull'apprezzamento di circostanze fattuali che
sarebbero state trascurate dalla Corte di Appello a approssimativa causa della incompleta e
dibattimentali ricostruzione delle risultanze
(quale l'esatto numero civico dello stabile di via
Jung frequentAT dal AD;
le ragioni spiegate dal collaborATre RA della liberalità del
RA al ON e della confidenza del
271 ON al RA, nonchè gli stralci della deposizione dello stesso RA;
la circostanza che l'incontro di AR avvenne non nella residenza del ON, ma in uno spiazzo recintAT il cui cancello non era chiuso a chiave e che il colloquio fu riservAT;
la circostanza che l'LL non era dirigente dellanel 1982
squadra mobile;
gli stralci della testimonianza del maggiore Bruno della D.I.A.; la data della
operazione di polizia nel fabbricAT di via Jung
che sarebbe quella del 1980 e non del 1982; gli stralci della testimonianza del brig. Firinu;
gli stralci della testimonianza del Campanella;
gli dichiarazioni stralci delle spontanee dell'imputAT).
LE DICHIARAZIONI DI AR AN
La Corte di Appello ritiene che le dichiarazioni di
RA IN NN relative al AD "non siano connotate delle necessarie garanzie di
attendibilità". Tale conclusione si sottrarrebbe al controllo di questa Suprema Corte se fosse stata
espressa all'esito di una puntuale valutazione
critica delle argomentazioni formulate sul punto dal Tribunale ed ampiamente riportate in premessa.
La sentenza impugnata, invece, si limita a
272 giudicare "inappaganti" e "pretestuosi" i motivi indicati dal NN a spiegazione della
circostanza di avere fornito informazioni relative al AD solo nel dibattimento davanti al
Tribunale di Palermo, mentre nel corso di precedenti dichiarazioni avrebbe "escluso categoricamente" di avere mai saputo che il
AD fosse persona legata o comunque vicina a
Cosa Nostra. Da un lAT, quindi, la motivazione
risulta carente per avere trascurAT completamente di esaminare le argomentazioni fornite sul punto dal Tribunale, dall'altro lAT, appare comunque priva di rigore logico allorquando deduce la
"esclusione categorica" di avere mai saputo che il
AD fosse persona legata o comunque vicina a
Cosa Nostra dalla dichiarazione del NN di "non ricordare"
La Corte, peraltro, dopo avere escluso la
attendibilità del NN, ritiene, comunque, di
dovere verificare i contenuti delle sue dichiarazioni, pervenendo alla conclusione che essi non "attribuiscano concreto sostegno all'accusa",
un percorso argomentativo ma attraverso molteplici omissioni, da contrassegnAT da manifeste contraddizioni logiche e da errori di
273 diritto.
La circostanza che la notizia dell'intervento di
RA AN per procurare la disponibilità di una casa al AD fosse temporalmente collocata in epoca in cui costui, secondo quanto riferito da
TO, faceva parte di quei soggetti di cui era stata programmata la eliminazione, da un lAT, non dà atto della circostanza che ciò non contrasta con le dichiarazioni dei collaboranti, perché "RA
AN, se pur uomo d'onore
. non era ancora all'attenzione degli inquirenti, essendo riuscito a mantenere un'apparenza di costruttore pulito" (pag.
245 della sentenza del tribunale), dall'altro lAT,
trascura completamente di considerare che l'accusa valorizza non l'intervento del RA. per casa al AD, ma piuttosto la procurare una
ubicata in via circostanza che tale casa fosse trovando riscontro. le Jung, in tal • modo dichiarazioni del TO. La Corte di Appello, poi,
continua ad errare nel considerare quali autonomi elementi di prova ritenuti dall'accusa quelli che,
sono. Tribunale considerati quali invece, dal riscontri, cioè elementi che confermano
l'attendibilità dei dichiaranti.
La Corte di Appello ritiene che l'apprendimento
274 delle lamentele di AN AC sarebbe significativo della esistenza di un rapporto tra
ON e AD da confidente a poliziotto, e ciò concretizzerebbe "una ipotesi del tutto opposta a quella prospettata dall'accusa". In tal modo, il giudice di appello sembrebbe dare valore ad una
stesso Tribunale ha considerAT notizia che 10
valutazioni fatte da altri "frutto di mere
avere alcuna soggetti", che "non possono processuali" (pag. 648 utilizzazione ai fini sentenza del Tribunale). Le affermazioni della
Corte di Appello appaiono, dunque, manifestamente illogiche allorquando sembrano volere attribuire un qualche valore probATrio senza la pur minima valutazione preventiva di credibilità in con quanto ritenuto dallo stesso contrasto
- alle "lamentele di AN AC" al Tribunale
solo scopo di avvalorare una ipotesi alternativa di valutazione delle risultanze processuali, a favore della quale non è stAT indicAT alcun serio elemento probATrio di supporto.
La notizia dell'organizzazione dell'incontro alla Corte di Appello TA-IN-AD
estremamente generica". La omissione di "sembra motivazione assume sul punto livelli eclatanti,
275 poiché la Corte non cura di giustificare in alcun modo la suddetta affermazione, che, pertanto,
rimane del tutto apodittica e priva di concreti
riferimenti. Per di più, è evidente l'errore
giuridico in cui incorre la sentenza impugnata, non applicando il principio di diritto che impone una valutazione unitaria degli elementi di prova e,
valutare se le trascurando, quindi, di
dichiarazioni del Mannoia e quelle del Mutolo
potessero riscontrarsi sul punto: valutazione
motivatamente effettuata dal Tribunale, non
contraddetto in alcun modo da specifiche e concrete valutazioni divergenti da parte della Corte di
Appello.
Per quanto concerne la vicenda del rilascio della diCorte Appellopatente a "Pinė" RE, la contrasta le argomentazioni formulate sul punto dal
Tribunale, affermando che esse non danno "conto delle modalità di attuazione dell'intervento del dott. AD per recuperare il documento sequestrAT giacente presso un ufficio diverso dal suo (Prefettura Palermo), adottando unadi iniziativa sicuramente non suggerita dall'interessAT, poiché è certo che questi non
appena venne in possesso della patente se ne
276 disfece subito rendendosi conto che non poteva utilizzarla". In tal modo, il giudice di appello omette di apprezzare non solo le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della circostanza che fu necessario sottrarre la patente, non avendo avuto un esito positivo la pratica di regolare rilascio (pagg. 631 SS. della sentenza del
Tribunale), ma soprattutto entra in contraddizione logica insanabile con quanto emerge .dalle
risultanze processuali evidenziate dal Tribunale e non contraddette dalla Corte di Appello, secondo le quali il personale di polizia aveva "normalmente
accessO agli archivi esistenti presso l'Ufficio
patenti della Prefettura" (pag. 635 della sentenza
Tribunale), risultando così spiegatedel le
"modalità di attuazione dell'intervento del dott.
AD per recuperare il documento sequestrAT
⠀ giacente presso un ufficio diverso dal suo". La
Corte di Appello omette, poi, completamente di
indicare sulla base di quali emergenze processuali ritenga "certo" che il RE si disfece della :
patente, posto che tale circostanza, secondo la
ricostruzione operata dal Tribunale e non
contraddetta dal giudice di appello, si può dedurre solo dalle dichiarazioni rese dallo stesso RE,
277 il quale certamente aveva un interesse contrario ad ammettere la sua partecipazione ad una azione dellaillecita, quale fu appunto la sottrazione
patente dagli uffici della Prefettura, unico fatto che risulta certo dalla ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito, mentre, quindi,
nessun fondamento né fattuale né logico ha
l'affermazione che la sottrazione medesima fu "una non suggerita sicuramenteiniziativa dall'interessAT".
Il collegio deve, inoltre, rilevare, ancora una
volta, gli errori giuridici in cui incorre la
impugnata, allorquando, anche con sentenza alle dichiarazioni del NN, non riferimento applica i principi della valutazione dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti, quali elementi di prova che ne confermano la attendibilità e non quali prove autonome, e della valutazione unitaria degli elementi di prova. laInfatti, sentenza
impugnata afferma che i contenuti della dichiarazioni non attribuiscono "concreto sostegno all'accusa", mentre avrebbe dovuto spiegare i
motivi per i quali le risultanze dibattimentali non consentirebbero di considerare riscontrate le omette, poi, del tutto di medesime dicharazioni;
278 apprezzare, secondo le corrette modalità seguite dal Tribunale, nei reciproci rapporti le
collaboranti TO, NN e dichiarazioni dei
CE, anche in relazione agli elementi processualmente acquisiti, che, a riscontro delle suddette dichiarazioni, hanno condotto il Tribunale
ad affermare, con valutazione non contestata dalla
Corte di Appello, la esistenza di "significative analogie tra le pratiche Bontate e RE"
"sintomatiche della esistenza di un'unica regia"
(pag. 722 della sentenza del Tribunale).
LE DICHIARAZIONI DI OR AN
La Corte di Appello non attribuisce alcun valore
probATrio alle dichiarazioni di TO CE
di avere appreso all'interno dell'organizzazione
"Cosa Nostra" dei rapporti del AD con la
organizzazione criminale, in quanto "astessa corredo della sua affermazione" il collaborante ha citAT circostanze (il rilascio del porto d'armi e della patente di guida a AN TE) che
sarebbero state smentite dall'attività istruttoria svolta dal Tribunale.
Ebbene, la sentenza impugnata riesce a compendiare e lein poche righe tutti gli errori di diritto contraddizioni logiche che costellano la sentenza
279 stessa.
In primo luogo violAT il principio della
valutazione unitaria degli elementi di prova, in
quanto il giudice di appello non prende in alcun modo in considerazione le dichiarazioni degli altri collaboranti (in modo particolare, Cutolo, Mannoia
e AR), per valutare se e, in caso negativo,
per quale motivo, esse non costituiscano riscontro delle dichiarazioni del CE: incrociAT
valutativa effettuata ampiamente dal operazione giudice di primo grado non specificamente e
concretamente disatteso sul punto.
In secondo luogo è violAT il principio secondo il quale i riscontri non devono costituire prova autonoma, ma sono elementi di conferma della attendibilità delle dichiarazioni del collaborante:
criterio di valutazione ben evidenziAT dal
Tribunale (pag. 726) e non contrastAT in modo specifico dal giudice di appello.
In terzo luogo, la sentenza impugnata non effettua una completa ricostruzione delle vicende processuali sulla base di una visione interpretativa diversa, ma, facendo riferimento alla "attività istruttoria svolta dal Tribunale"
(si vedano le cinque righe "riassuntive" delle
280 dichiarazioni del CE contenute nella sentenza impugnata a pag. 9 e le dodici righe argomentative a pag. 55, a fronte delle pagg. da 655 a 758 della sentenza del giudice di primo grado), e, quindi,
ferma rimanendo la ricostruzione operata sul punto dal Tribunale stesso (alla cui sentenza pertanto occorre fare riferimento), afferma semplicemente che la "retta analisi" di tale attività
consentirebbe di stabilire che TE non era
stAT mai titolare di licenza di porto d'armi mentre per il rilascio della patente di guida in suo favore risultavano essere intervenute personalità diverse dal giudicabile (Prefetto Di
OV On. NT). Ebbene, dalle
risultanze dibattimentali, così come sono esposte nella sentenza del giudice di primo grado, emerge che "tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli era certamente titolare anni '60, AN TE
sia di porto di fucile che di porto di pistola"
(pag. 735), mentre, per quanto riguarda la vicenda del rilascio della patente allo stesso TE, il giudice di primo grado ha cura di annotare (pagg.
che "non vi è dubbio che il TE abbia
720 ss.)
tentAT un primo interessamento investendo
direttamente della pratica un politico (on.le
281 NT) per segnalare la cosa al Prefetto di
Palermo (dott. Grasso)", ma "è altrettanto indubbio che questo primo tentativo non aveva sortito alcun
positivo effetto ed anzi si era rivelAT idoneo a far comprendere che i pareri necessariamente
richiesti dalla Prefettura alla Questura per tale tipo di pratica avevano un ruolo decisivo per l'esito della stessa". NTnua ad Osservare il giudice di primo grado: "d'altra parte soprattutto al ST (quale responsabile delle strutture di polizia della provincia) più che al
Prefetto che compete la valutazione della caratura mafiosa del soggetto interessAT e dei reali pericoli, in relazione alle indagini espletate, di abusi del documento di guida. E difatti solo a seguito di quell'ambiguo parere proveniente dalla
Questura (a firma dott. IO) palesemente elusivo degli specifici quesiti posti dalla
Prefettura (nessun cenno venne fatto nè ad eventuali motivi ostativi al rilascio nè a concreti segni di ravvedimento da parte del TE, che in nessun modo sarebbero potuti essere evidenziati,
per i motivi già esposti) e sostanzialmente autorizzativo al rilascio il TE era riuscito ad ottenere la patente in un'epoca cronologicamente
282 compatibile con quella in cui sia il CE che il
NN avevano appreso la notizia da fonti diverse dell'avvenuto rilascio della stessa per interessamento da parte del dott. AD che era il funzionario che all'interno della Questura
godeva della più alta considerazione da parte del
ST in carica".
A prescindere, poi, dal contenuto valutativo, in
questa sede non sindacabile, il giudice di primo grado, con modalità corrette di apprezzamento
unitario dei vari elementi di prova, non trascura di considerare che "le significative analogie tra e RE, entrambe ricondotte le pratiche TE
dal NN all'interessamento da parte del dott.
sintomatiche poi, AD, sono risultate,
"regia" un'unica dell'esistenza di nell'impostazione delle relative istruttorie e la differenza di soluzioni adottate nei due casi trova nell'atteggiamento di decisa giustificazione assunto personalmente dal opposizione dott. MM nella pratica RE" (pag. 722).
A fronte della attività istruttoria svolta dal
Tribunale, alla quale fa rinvio il giudice di
sinon comprende quale sia la "retta appello, conduceche quest'ultimo a valutazioni analisi"
283 difformi: la mancanza assoluta di motivazione è del tutto evidente.
LE DICHIARAZIONI DI OM BU
La Corte di Appello considera le dichiarazioni di
MA US in"inattendibili", quanto
AD "nell'epoca indicata dal US (giugno
1980 - eragennaio 1981) solo dirigente della
Criminalpol", "generiche", in quanto prive della indicazione di "episodi specifici significativi della collusione di AD con elementi della criminalità organizzata".
La sentenza impugnata, con tali affermazioni, entra manifesta contraddizione logica con la in ricostruzione delle risultanze dibattimentali effettuata dal giudice di primo grado e non
contestata con proposizioni argomentative diverse e specifiche sul punto. Infatti, nella sentenza del
giudice di primo grado si legge:
"Che l'imputAT fosse in grado di "controllare" un rilevante flusso di informazioni sull'attività
investigativa e di ricerca latitanti, svolta dalla
Polizia palermitana, è un dAT già processualmente acclarAT, laddove si è accertAT che il dott.
AD, pur prescindendo dagli specifici incarichi ricoperti, peraltro sempre di altissimo
284 livello nel corso della propria permanenza a
Palermo, veniva costantemente e spontaneamente informAT su tutte le principali attività
investigative nello settorespecifico della
criminalità organizzata da colleghi, funzionari e
Squadra Mobile e delladella sotto ufficiali,
che in lui riponevano la massima Criminalpol,
fiducia, richiedendone spesso i consigli.
Si è già detto che non è pensabile che il solo dott. AD potesse assicurare "copertura totale" ai mafiosi O che potesse essere informAT
su tutto, specie se si trattava di interventi non programmati, ma poichè al tempo in questione la ricerca dei latitanti avveniva per lo più sulla base di notizie di natura confidenziale,
normalmente le operazioni che ne scaturivano erano precedute da adeguati controlli ed attività
investigative che richiedevano tempi piuttosto lunghi di verifica e, peraltro, il dott. AD,
seppur posto in una posizione particolarmente privilegiata per il controllo del flusso di notizie di interesse investigativo, non era certamente il
solo funzionario a "disposizione"
dell'organizzazione mafiosa, come emerso dalle
285 dichiarazioni rese dai collaborATri di giustizia anche nell'odierno procedimento.
La più evidente sistemaconferma dell'ottimo di
"copertura" su cui potevano contare i mafiosi in quegli anni, dalproviene dAT storico delle
lunghissime latitanze trascorse a Palermo dagli e"uomini d'onore" di maggior livello, tra questi certamente il ON, inspesso modo da ostentare massima sicurezza, proprio nel loro
stesso territorio di egemonia mafiosa." (pagg. 802
ss.).
Ancora una volta, quindi, le valutazioni del
giudice di appello risultano svincolate da concreti elementi fattuali, puramente congetturali ed apodittiche, e il relativo corredo motivazionale è
del tutto apparente.
poi, di "genericità" delle La denuncia,
essa sì US, è dichiarazioni di generica e viziata da errore di assolutamente diritto, in quanto non motiva tale giudizio tenendo conto dei principi di diritto sopra ricordati sui criteri di valutazione delle notizie apprese dai collaboranti all'interno della organizzazione mafiosa di cui hanno fatto parte.
LE DICHIARAZIONI DI UR NE
286 Anche con riferimento alle dichiarazioni rese da
IO ON, le argomentazioni della sentenza raffrontate con le risultanze impugnata,
come esposte dal giudice di primo processuali,
grado, appaiono del tutto carenti e manifestamente illogiche.
La affermazione che né il NT né il suo genitore erano ricercati dalle forze dell'ordine e pertanto non potevano avere avuto esperienza diretta della benevolenza dell'imputAT, da un lAT, è del tutto svincolata dalle suddette risultanze processuali,
in quanto da esse non emerge che i NT avessero di avere avuto esperienza riferito al ON
diretta della "benevolenza". di AD, ma
soltanto che tale notizia circolava nell'ambiente mafioso (il NT aveva fatto espresso riferimento
"ai loro amici": pag. 854 della sentenza di primo grado), dall'altro lAT, omette di apprezzare la qualità di "uomini d'onore" di IM NT e del padre ET evidenziata specificamente dal giudice
SS.3.) e, in particolare, di primo grado (pagg. 843
l'esistenza di rapporti tra il TE e il NT
"che è perciò in grado di conoscere il rapporto instaurAT tra l'odierno imputAT e AN
TE" (pag. 846 della sentenza di primo grado).
287 Completamente omessa è, poi, la valutazione di
quella parte delle dichiarazioni del ON che fanno riferimento a notizie avute su AD, come
persona sulla quale l'organizzazione mafiosa
"poteva fare affidamento", anche da OR IN
e RA D'CA (pagg. 841 ss. della sentenza di primo grado).
Non si comprende, inoltre, quale significAT logico abbia la affermazione che la protezione di cui godeva il ON da parte della Polizia, secondo le confidenze fatte al ON dai congiunti del stesso, "non poteva scongiurare ON il rischio di incorrere nell'attenzione di elementi di altre forze dell'ordine", in quanto è evidente che la questione all'esame del giudice di merito non è
se il ON godesse di una protezione "totale",
se comunque godesse di una protezione e, in caso ma positivo, se ciò possa rilevare quale verifica di attendibilità delle dichiarazioni rese dai
collaborATri di giustizia con riferimento specifico all'imputAT.
Indipendentemente, infine, dal controllo analitico logicità, completezza e congruità della di motivazione della sentenza impugnata con
riferimento alle dichiarazioni del ON, la
288 Corte di Appello continua ad incorrere nella
violazione del principio di valutazione unitaria degli elementi di prova, omettendo del tutto di valutare criticamente la motivata affermazione del
Tribunale, secondo la quale "l'efficacia probATria
del contributo offerto dal ON nell'ambito dell'odierno procedimento deriva, innanzi tutto,
dalla conferma delle dichiarazioni rese da altri collaborATri di giustizia" su elementi di fatto specificamente elencati (pag. 840, ma anche pagg.
851 ss).
di Per quanto concerne, poi, le testimonianze circa le EL RU e LA Pirrello
affermazioni fatte dalla figlia del ON sui rapporti del padre con l'imputAT, la convinzione puramente incidentale espressa dalla Corte di
Appello in merito alla "carente verifica processuale dell'accadimento" è sfornita di un sia pur minimo supporto motivazionale a fronte della e ampiamente argomentata valutazione puntigliosa delle testimonianze assunte effettuata dal giudice di prima istanza (pagg. 855-870 sentenza di primo grado). La Corte di Appello ritiene, poi, di dovere comunque affermare la "precaria valenza probATria"
dell'accadimento stesso in considerazione della
289 "indimostrata reale conoscenza di PI
ON della vera natura dei rapporti del padre con esponenti della polizia", nonché di "eventuali vanterie espresse al riguardo dallo stesso AR
ON".
La sentenza impugnata, però, è manifestamente
carente di un processo logico di sviluppo delle enunciative, in quanto delle due proposizioni o le affermazioni della figlia del ON. l'una:
forniscono alcun contributo probATrio per non ritenere la sussistenza di rapporti tra l'imputAT
e ON, ma allora ciò deve essere, come sopra
evidenziAT, puntualmente motivAT, oppure quel contributo forniscono ed allora il problema della
"vera natura dei rapporti" suddetti deve essere complessivo inserito nel delpiù ampio quadro apprezzamento dei vari elementi probATri al fine di fornire una completa, congrua e razionale giustificazione ad una ipotesi ricostruttiva, che essere del rapporto poliziotto- può quella confidente ovvero anche quella della imputazione contestata al AD, ma tale complessivo apprezzamento non è in alcun modo effettuAT dalla sentenza impugnata quindi,e, la convinzione espressa sul punto specifico appare priva di
290 qualsiasi fondamento logico.
La ipotesi, poi, di "eventuali vanterie" del
ON è una pura congettura, in quanto tale ipotesi è stata motivatamente esclusa dal giudice di grado (pagg. 541 SS.), le cuiprimo argomentazioni non vengono in alcun modo sottoposte a valutazione critica da parte del giudice di una volta la sentenza appello, risultandone ancora viziata da totale carenza di motivazione.
LE DICHIARAZIONI DI IO SP
Non si comprende il significAT logico della
affermazione della Corte di Appello "che
l'episodio dell'incontro (tra AD e ON)'
presso il DEfino ristorante non può essere
riferito a sua (dello LA) percezione diretta",
ma "'è frutto di indicazioni fornite da Caro
AR, il quale ne ha smentito il relativo assunto". Infatti, se con tale affermazione la
Corte intende dire che lo LA non conosceva né
il ON né il AD, omette completamente di considerare che lo LA ha dichiarAT di avere "successivamente verificAT che l'indicazione fattagli dal AR sull'identità di quei due uomini,
il ON e il AD, corrispondeva al vero su giornali avendo visto alcune fotografie
291 ritraenti entrambi i soggetti" (pag. 888 e 889
della sentenza di primo grado); se, invece, intende dire che 10 stesso episodio deve ritenersi non
verificAT, in quanto smentito da AR AR,
omette di valutare criticamente la convizione motivatamente espressa dal giudice di primo grado,
secondo la quale la deposizione di quest'ultimo "è
stata coerente con il proprio preciso interesse di e, comunque, contiene screditare il collaborante"
"tante involontarie conferme a quanto dichiarAT
sul suo conto dallo OL (pag. 950).
La Corte di Appello denuncia, poi, la carenza di racconto dello LA, a causa credibilità del della "difficoltà di ammettere" che il suddetto incontro fosse avvenuto in un "locale assai frequentAT", mentre l'affermazione del giudice di primo grado che il luogo dell'incontro consentisse di conservare una certa privacy "non è giustificata da alcun supporto conoscitivo". In tal modo, però,
la dasentenza impugnata, un lAT, formula essa
stessa una considerazione apodittica quando afferma, senza alcun supporto probATrio o anche
logico, che il locale era assai semplicemente omettedall'altro lAT, di prendere frequentAT,
criticamente in esame le specifiche argomentazioni
292 sul punto espresse dal giudice di primo grado sia sulla "circostanze di tempo e di luogo, che
consentivano di ridurre i rischi di una visibilità
all'esterno di quella contestuale presenza del
ON e del dott. siaAD", sulla
"particolare spavalderia che in quell'epoca ostentavano i latitanti di mafia nel frequentare i locali pubblici", sia, infine, sugli episodi che proverebbero "che anche appartenenti alle Forze
dell'Ordine ed addirittura alla Magistratura non cautele nell'intrattenere usavano particolari rapporti con i mafiosi" (pagg. 948 ss.). Anche per tale quindi, parte, la totale carenza di
motivazione è manifesta.
Nel punto in cui afferma che le asserite rivelazioni della imminenza di operazioni di ascritte all'imputAT, non" polizia dall'accusa
avrebbero trovAT conforto in altre fonti di prova", la sentenza impugnata incorre nella già più volte evidenziata, del violazione, principio della valutazione unitaria degli elementi di prova e del non necessario carattere di prova autonoma degli "altri elementi di prova che
confermano la attendibilità" delle dichiarazioni omettendo di dei collaborATri di giustizia,
293 valutare criticamente le argomentazioni specifiche sul punto espresse dal giudice di primo grado, il quale evidenzia la convergenza con le dichiarazioni di altri collaborATri di giustizia e indica
specifici elementi di conferma della attendibilità
estrinseca (pagg. 972 ss.).
Anche il giudice di primo grado ha escluso, come ricorda la sentenza impugnata, l'esistenza di prove.
circa l'appartenenza del AD alla Massoneria,
pur tuttavia, il giudice di appello ritiene di doversi attardare a confutare le affermazioni del giudice di prima istanza sulla esistenza di
collegamenti occulti tra mafioso potere e
e sulla ambiguità dei rapporti massoneria intrattenuti dal moltiAD con soggetti risultati iscritti a logge massoniche di cui facevano parte noti mafiosi. Ancora una volta,
però, la sentenza impugnata si limita ad esprimere un "parere" diverso, sfornito, peraltro, di
qualsiasi supporto non solo di concreti elementi
probATri, ma anche soltanto logico-argomentativo,
poiché, se la frequentazione di personaggi appartenenti ad emanazioni massoniche non consente,
di per sé sola, di ritenere la contiguità ad
ambienti mafiosi, non può certo dirsi che tale
294 contiguità deve sicuramente escludersi, soprattutto se, come ritenuto dal giudice di primo grado e non contestAT da quello di appello, risulti la
qualifica massonica di noti mafiosi. Non si conprende, quindi, quale concludenza abbiano, nel le opinioni della sentenza impugnata, complesso espresse sul punto dalla Corte di Appello, se non quella di pregiudizialmente contrastare singole valutazioni espresse dal giudice di primo grado,
peraltro, con mere affermazioni apodittiche neppure inserite in un quadro complessivo di valutazione delle risultanze processuali.
L'OPERAZIONE DI POLIZIA DEL 5/5/1980: I RAPPORTI
TRA L'IMPUTATO E L'EX QUESTRE DI PALERMO DOTT.
NZ MM.
Le "riflessioni" che, a seguito di quella che
ritiene la "retta disamina della vicenda",
conducono la Corte di Appello a non condividere la
diagnosi formulata dal giudice di prima istanza,
appaiono non solo inconsistenti dal punto di vista logico, ma anche del tutto inconferenti e, per una parte, non rispondenti alle risultanze processuali puntualmente evidenziate nella sentenza di primo grado.
Non si comprende quale significAT interpretativo
295 delle vicende processuali possano avere i rilievi
formali che al questore MM "non competeva nessuna ingerenza nell'attività investigativa del dott. AD", non appartenendo il questore alla polizia giudiziaria, e che l'estromissione del
AD dal gruppo di lavoro per la redazione di funzionale all'arresto di numerosi un rapporto mafiosi "costituì certamente un abuso di autorità".
Infatti, non può non rilevarsi che oggetto del giudizio non è certo il comportamento del questore
MM, bensì quello dell'imputAT, al fine di valutare se quello adottAT nel caso di specie potesse considerarsi finalizzAT ad agevolare l'organizzazione mafiosa.
Né può trascurarsi che anche i rilievi formali del giudice di appello destituitiappaiono di
fondamento, in quanto il questore MM era pur sempre il capo gerarchico del dott. AD e come
Corte di tale prese l'iniziativa, dalla stessa
Appello ritenuta "legittima", di formare un
apposito team che svolgesse l'incarico per il quale non riteneva più idoneo il dott. AD, e,
quindi, redasse l'appunto, citAT nelle premesse,
indirizzAT alla segreteria del capo della Polizia.
Inoltre, in contrasto con quanto affermAT dal
296 giudice di appello in merito all'abuso di autorità
che avrebbe commesso il questore MM, risulta che "con la sentenza emessa in data 20/2/1984, il
G. I dott. OV Falcone aveva prosciolto nel merito il dott. MM in ordine ad entrambi i reati ascrittigli di favoreggiamento personale ed abuso d'ufficio" (pag. 1264 della sentenza di primo grado).
Se, poi, il giudice di appello intende condividere l'assunto dell'imputAT, che ha ricondotto il
comportamento adottAT nel caso di cui si parla ad un semplice contrasto di opinioni rispetto al
questore MM circa l'opportunità di adottare azioni immediate di "rottura"
contro
Cosa Nostra,
sostenendo di avere privilegiAT la strategia dell'approfondimento investigativo, avrebbe dovuto confrontarsi con quella parte della motivazione con la quale il giudice di primo grado ha espresso la convinzione che "tale argomentazione (l'imputAT)
ha svolto incorrendo in palesi contraddizioni e
peraltro in contrasto con le strategie che egli stesso aveva dimostrAT di privilegiare negli anni passati" (pag. 1252 della sentenza di primo grado).
A sostegno della tesi difensiva, il giudice di
(peraltro solo appello cita la circostanza
297 affermata come "nota", ma non corroborata di
specifici elementi probATri) che "fu solo
attraverso la istruzione formale che vennero
reperite concrete fonti di prova a carico dei
soggetti denunziati", e da ciò vorrebbe dedurre la inconsistenza degli elementi di accusa raccolti dal gruppo di lavoro istituito dal questore MM.
In tal modo, però, la sentenza impugnata formula un giudizio connotAT da contraddittorietà e manifesta illogicità, in quanto, se è vero quanto riferito.
dal giudice di primo grado e non contestato da
quello di appello, che "il Procuratore della
Repubblica dott. AN OS aveva convalidAT
tutti gli arresti operati dalla polizia giudiziaria" (pag. 1229 della sentenza di primo grado), ciò significa che l'operazione di polizia aveva avuto comunque un positivo riscontro in sede giudiziaria e si era rivelata utile e sufficiente
nell'ambito delle finalità che deve perseguire la polizia giudiziaria, mentre la circostanza che
eventualmente l'istruzione formale avesse portAT
ad ulteriori approfondimenti investigativi, senza,
per di più, privare di fondamento (come sembrerebbe nel caso di specie) le originarie iniziative di sviluppo del arresto, rientra nel fisiologico
298 procedimento.
Fondata, infine, anche in questo caso, è la censura del p.g. ricorrente di avere considerAT la vicenda avulsa dal "complessivo quadro probATrio", così
violando il principio della valutazione unitaria delle prove.
VICENDA RELATIVA ALL'ALLONTANAMENTO D ALL'ITALIA DI
OH NO.
La Corte di Appello incorre in molteplici manifeste incongruità logiche, allorchè si sofferma su una.
circostanza puramente formale (la cui fondatezza,
peraltro, puntualmente contestata dal p.g.
ricorrente, non è esaminabile in questa sede)
, cioè
la asserita insussistenza delle condizioni legittimanti il fermo di p.g. nei confronti di OH
AM, al fine di inferirne che il AD,
comunicando al dott. De LU la not izia non veridica dell'intervento del dott. IM avesse soltanto messo in atto un "disinvolto espediente per porre fine alle perplessità del sopradetto De LU".
Innanzitutto, la sentenza impugnata attribuisce al
AD l'intento, ispirAT da motivi di rispetto della legalità, di vincere le resistenze del dott.
De LU che avrebbe voluto trovare un pretesto per
299 trattenere il AM, con ciò contraddicendo la stessa versione difensiva fornita dall'imputAT, così come emerge dalle risultanze dibattimentali illustrate dalla sentenza di primo grado e non contraddette da quella di appello. Si legge,
infatti, nella sentenza di primo grado: "Lo stesso imputAT ha dichiarato di avere totalmente condiviso l'opinione del dott. De Luca che fosse opportuno trarre in arresto tale soggetto,
collegandone la presenza a. Palermo all'avvenuto arresto dello LA (v. dich. rese all'ud.
dell'11/11/1994 e all'ud. del 16/12/1994) ma ha infondatamente tentAT di ricondurre al G.I. di
Roma la direttiva di rilasciare il soggetto che egli stesso aveva riferito, mentendo, al dott. De
LU" (pag. 1312).
Inoltre, la sentenza impugnata non spiega da quali elementi fattuali tragga la affermazione che il dott. AD, capo gerarchico del dott. De LU,
invece di limitarsi a dare un ordine, si sia trovAT nella necessità di utilizzare un
"disinvolto espediente" per vincere le perplessità
dello stesso De LU: in mancanza di tali elem enti la suddetta affermazione rimane puramente apodittica.
300 Ancora, prescindendo dalle circostanze fattuali indicate dal p.g. ricorrente (pagg. da 55 a 67 del ricorso) e che esulano dall'ambito di cognizione di questo giudice di legittimità, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado evidenzia (pag. 1312
ss.) che, alla data in cui il Gambino venne
"fermAT" a Palermo, esistevano elementi che avrebbero consentito ed anzi suggerito di
trattenerlo ulteriormente: elementi che sono stati totalmente omessi nella valutazione del giudice di appello allorchè afferma che "nessun indizio di colpevolezza sussisteva in ordine a qualsivoglia reAT".
Infine, ancora una volta è corretta la censura del ricorrente concernente. la violazione del p.g..
principio di valutazione unitaria delle prove, non
essendo stAT inserito il fatto nel complessivo quadro probATrio (v. sul punto le osservazioni del
Tribunale, pagg. 1317 ss. della sentenza di primo grado), avendo il giudice di appello guardAT
soltanto un "pezzetto di processo".
IL RAPPORTO CONTRADA-GIULIANO, NELL'UL TIMO PERIODO DI VITA DI QUEST' ULTIMO, E L'INCONTRO TRA L'EX
DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE DI PAL ERMO CON
L'AVV.TO GIORGIO AMBROSOLI POCO PRIMA DEL SUO
301 OMICIDIO. Pur dando atto della "rigorosa diagnosi" fornita dal giudice di primo grado, la Corte di Appello
ritiene di poter procedere ad una "revisione critica delle fonti", con un argomentare che, del tutto svincolAT dalle risultanze dibattimentali,
consiste nella formulazione di congetture neppure in astratto dotate di una base razional e.
impugnata attribuisce le Quando la sentenza perplessità manifestate dal OD a rendere testimonianza nell'immediatezza dell'assas sinio del dott. UL, come riferito dalla vedova dello stesso UL, alla "approssimazione delle sue
conoscenze", formula una argomentazione non solo priva di logica, ma anche sprovvista di un minimo di senso comune, poiché non si comprende quale timore possa indurre a non testimoniare una persona che non abbia nulla di importante da dire.
Quando la sentenza impugnata intrpreta l'invito rivolto al OD dal dott. UL ad evitare la frequentazione con il AD come "una forma di cautela per la segretezza delle indagini", non solo considera del tutto normale una circostanza che,
invece, viste le alte funzioni che svolgeva il richiederebbe ben altro approfondimentoAD,
302 critico, ma non tiene in alcun conto appunto la
"rigorosa diagnosi" effettuata dal Tribunale, che fa riferimento specifico al fatto che il dott.
UL aveva avuto modo di esternare al OD i
"sospetti" che nutriva nei confronti di AD e quando il "OD gli aveva, quindi, chiesto il motivo delle sue preoccupazioni", "UL gli aveva risposto che non si fidava di lui" (pag. 1325
della sentenza di primo grado). Quando la sentenza impugnata afferma che la comunicazione al OD da parte del dott.
UL di suo pregresso incontro con un l'AM costituirebbe smentita non dall'attestazione contenuta nel rapporto poi redatto dal giudicabile, la quale "ovviamente" si "
riferirebbe "alle ipotesi di un convegno avvenuto a
Milano nello studio del professionista, non già di un qualsiasi appuntamento in località imprecisata,
magari a Palermo, che nessuno all'infuori dello stesso dott. UL poi ucciso avrebbe potuto escludere", omette completamente di valutare e,
quindi, di motivare in merito alla affermazione del
Tribunale che il AD con il rapporto in data 7
con affermazione agosto 1979 aveva escluso "
assolutamente categorica" un incontro tra UL
303 e AM ed altresì ogni ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da UL e l'affare
IN, in tal senso citando test ualmente il suddetto rapporto, ove, tra l'altro, si legge che il dott. UL "non si è incontrAT con l'avv.
AM, peraltro da lui non conosciuto" (pag.
1360 della sentenza di primo grado).
Quando la. sentenza impugnata considera la deposizione del TE, anche in considerazione del ritardo con il quale venne fatta, "frutto più di una sensazione che di una consapevolezza", non solo omette di valutare le molteplici circostanze che hanno indotto il giudice di primo grado a
ritenere "affidabile" il teste TE (pagg. 1347
ss.), ma soprattutto, incorrendo ancora una volta
nella violazione del divieto di valutazione
ATmistica degli elementi di prova, non ha apprezzAT le circostanze, evidenziate dal giudice di primo grado, che la testimonianza di TE stata confermata dalla deposizione resa in dibattimento dall'avv. EL che ha riferito di avere appreso da TE, nell'immediatezza dell'omicidio AM, la notizia certa di quell'incontro", e, soprattutto, che anche il teste
OD, fonte "assolutamente autonoma" ha fornito
304 "indicazioni in ordine alla collocazione cronologica dell'incontro Giulia no-AM assolutamente coincidenti" (pag. 1353 della sentenza di primo grado). DE resto, la stessa
Corte di Appello non giunge a negare fondamento
alla testimonianza di OD, cercando, soltanto,
in maniera incongrua, come sopra evidenziAT, di svilirne il valore in relazione al rapporto redatto datadall'imputAT in 7 agosto 1979, ma
trascurando, poi, di rapportarla alle testimonianze di TE e EL.
Quando, poi, la sentenza impugnata, a confutazione delle dichiarazioni del TE cita la circostanza che "non è stata rinvenuta traccia di una missione a Milano effettuata dal dott. UL nel periodo in questione", evidenzia un fatto, che, di per sé,
è probATriamente neutro, come esattamente rileva
il p.g. ricorrente, potendo formularsi rispetto ad esso una ipotesi alternativa di valutazione, come,
in effetti, formulata dal giudice di prima istanza
(pag. 1365 della sentenza di primo grado), e
potendo, quindi, la relativa argomentazione essere utilizzata solo a corredo di una rigorosa e
logicamente congrua ricostruzione delle risultanze
305 dibattimentali sul complesso della vicenda, ciò
che, appunto, è carente nella sentenza impugnata.
Quando la sentenza impugnata non considera
"oggettivamente valutabili" le dichiarazioni della vedova del dott. UL, in quanto "apprezzamenti personali", in primo luogo, considera incongruamente "apprezzamenti personali" il riferimento a circostanze di diretta percezione del teste, ma soprattutto si preoccupa di svalutare una fonte di prova, dalla quale non si possono dedurre rilevanti, marisultanze autonomamente solo elementi da raccordare ad altri, preventivamente esaminati e criticamente valutati, e proprio tale raccordo manca completamente nella sentenza impugnata, che si limita ad un semplice, quanto logicamente incongruo, analitico apprezzamento delle singole risultanze probATrie, svalutate le quali, certamente non può attribuirsi alcun rilievo probATriamente autonomo alle dichiarazioni della vedova del dott. UL.
Quando la sentenza impugnata esclude qualsiasi intento illecito del AD con la redazione del rapporto in data 7 agosto 1979, in quanto egli
"doveva necessariamente tenere conto, nelle informazioni che forniva, esclusivamente delle
306 emergenze obiettive rilevabili dalla documentazione esistente nel suo ufficio о di cognizioni personali, non potendo basarsi su voci riferite dai familiari delle vittime", omette completamente una critica" delle fonti, dalle quali"revisione emergerebbe, secondo la diagnosi "rigorosa" come riconosciuto dalla stessa Corte di Appello del
-
giudice di prima istanza, che, alla data del 7
agosto 1979, il Contrada era a conoscenza degli articoli di stampa che avevano divulgAT la notizia dell'incontro tra UL e AM e che le fonti di tale notizia erano l'avv. EL e un sottufficiale della G. di F., che, seppure non generalizzAT, veniva indicAT come testimone oculare dell'incontro (pag. 1360 e 1369 della sentenza di primo grado).
Infine, ed ancora una volta, il giudice di appello incorre nella violazione del principio della valutazione unitaria delle prove, allorquando non sottopone a revisione critica la affermazione del giudice di prima istanza, che rapporta la vicenda in esame alle altre emergenze processuali acquisite
(pag. 1370 della sentenza di primo grado).
L'AGEVOLAZIONE DELLA FUGA DALL'ITALIA DI OL
OL.
307 La Corte di Appello, pur riconoscendo che la
rassegna delle risultanze processuali effettuata dal Tribunale sia stata "minuziosa", non la ritiene
"esaustiva", in quanto avrebbe trascurAT
"circostanze fondamentali".
Tale sarebbe, in primo luogo, la mancanza di emergenze processuali che possano autorizzare l'ipotesi che NO e Contrada si fossero mai
conosciuti, anche occasionalmente. Al fine di corroborare tale sua affermazione, la sentenza
impugnata ricorda che l'ipotesi di un incontro dei due nell'abitazione dell'industriale palermitano
Prestigiacomo è stata sme ntita dallo stesso
Prestigiacomo, in tal modo, però, mancando di evidenziare che tale incontro, secondo la valutazione dello stesso Tribunale di prima istanza, non ha avuto "nessuna conferma processuale" : (pag. 1542 della sentenza di primo grado), mentre, peraltro, sarebbe "certo che il
NO aveva conosciuto il dott. AD perchè
oltre ad averlo dichiarAT lui stesso" in un verbale di interrogATrio dell'8 maggio 1989, " è
stAT specificatamente confermAT dal teste IM
Di PA il quale ha dichiarAT di avere appreso
NO che questi aveva avutodallo stesso
308 occasione di conoscere l'alto funzionario di
Polizia che lui stesso riten eva il punto di riferimento indiscusso dell'intero apparAT
investigativo palermitano" (pag. 1541 della sentenza di primo grado), e lo stesso imputAT non ha escluso la possibilità di un incontro casuale
(pag. 1567 della sentenza di primo grado). Ma oltre la totale carenza di motivazione sul punto, la sentenza impugnata appare viziata anche nel processo logico. Infatti, è evidente che dalla mancanza di prova della conoscenza non si può
dedurre la mancanza di prova di una condotta illecitamente agevolativa, mentre dalla prova di una condotta agevolativa si può dedurre una qualche conoscenza sia pure indiretta. D'altro canto la mancanza di prova della condotta agevolativa rende irrilevante la circostanza della conoscenza. Se,
poi, si intende dire che gli indizi della condotta agevolativa non sono gravi, precisi e concordanti,
valutati globalmente insieme agli indizi relativi alla conoscenza, allora il giudice di merito deve procedere a tale globale valutazione e spiegare attraverso quale percorso logico non ritenga sussistenti i requisiti necessari perché gli indizi assurgano a prova dei fatti. In altri termini, o si
309 esclude la sussistenza della prova del fatto ed l'elemento della pregressa allora conoscenza non assume sostanziale rilevanza logica, o si ritiene sussistente la prova del fatto, ed allora l'elemento della pregressa conoscenza serve a corroborare la prova raggiunta, о si ritiene che
sussistano indizi della sussistenza del fatto ed allora l'elemento della conoscenza pregressa entra nel coacervo degli indizi stessi e si impone una valutazione globale: quest'ultima sicuramente manca del tutto nella sentenza impugnata. Per analoghe considerazioni, anche l'altra
"circostanza fondamentale" evidenziata dalla Co rte di Appello, cioè la mancanza di spiegazione delle modalità con cui il AD avrebbe potuto avere ミ
notizie della presenza di NO presso l'Hotel
Ponte di Palermo, di per sé considerata, dal punto
. di vista logico-ricostruttivo della vicenda in esame, non ha alcun valore argomentativo svincolAT da una complessiva puntuale ricostruzione delle molteplici risultanze processuali, potendo, come esattamente rileva il p.g. ricorrente, ciò che è
privo di spiegazione non essere "inspiegabile" e non potendo esimersi il giudice di merito dal fomulare una possibile ipotesi di spiegazione o
-
310 di inspiegabilità strettamente collegata agli elementi di fatto processualmente emersi e non potendo il giudice di appello limitarsi a rilevare una carenza motivazionale del giudice di primo grado, in quanto il giudice di merito in sede di appello ha l'obbligo di rinnovare l'apprezzamento del fatto, per discostarsi da quello effettuAT dal primo giudice о per integrarlo in caso di
conformità di valutazioni conclusive. La Corte di Appello, poi, non attribuisce "forza probante" alla "confidenza" rivolta dal NO al momento della sua costituzione al funzionario di polizia svizzero Clemente IA, in quanto "la poco diplomatica deldomanda sicuramente funzionario elvetico ne denunzia la petulante estrazione". Ebbene, questo giudice di legittimità non ha bisogno di soffermarsi sulla manifesta illogicità della suddetta enunciazione, poiché ciò
significherebbe avvalorarla nell'ambito di uno schema di rapporti logico-illogico, mentre essa si al di fuori dell'area stessa della pone razionalità. Infatti, non si comprende quali siano gli elementi che possano far accusare un funzionario di polizia di mancanza di "diplomazia"
e di "petulanza", quando costui formula una do manda
311 relativa alla latitanza del NO che ben rientra nei compiti di indagine di un qualsiasi funzionario di polizia;
né si comprende per quale motivo, ad una supposta domanda "petulante", il NO
avrebbe dovuto rispondere con una grave accusa nei confronti di un funzionario di polizia. DE resto, nel sistematico e pregiudiziale svilimento di qualsiasi elemento che possa ritenersi a carico dell'imputAT, la Corte di Appello omette completamente di esaminare quella parte della di primo grado, nella quale sisentenza
ricostruisce la testimonianza resa dalla dott.ssa
Carla DE Ponte, che, nel dicembre del 1988,
verbalizzò una dichiarazione del NO analoga a quella resa al funzionario di polizia svizzero Clemente Gioia (pag. 1509 della sentenza di primo grado).
La mancanza di completezza e di correttezza nella ricostruzione delle risultanze processuali, a fronte di quella operata dal giudice di primo grado, si evidenzia ulteriormente con riferimento all'episodio della specificazione del nome del funzionario di polizia che avrebbe agevolAT il
NO nel rendersi latitante, avvenuta nel corso di un colloquio con il giudice Falcone. La Corte di
312 Appello afferma che, alla domanda del dott. Falcone
se il funzionario di polizia che lo aveva informAT
fosse il dott. AD, il NO avrebbe assunto una "espressione di conferma (mimica, si badi bene, non verbale!)". Ebbene, è obbligo del giudice come si è già esposto
- dare contezza completa risultanze processuali, ferma restando la delle libertà di convincimento logicamente strutturata, e,pertanto, la sentenza impugnata, invece di usare espressioni suggestive e prive di alcun valore argomentativo, avrebbe dovuto esaminare quella parte ampia della sentenza di primo grado (in particolare pag. 1511 e pag. 1599), in cui, sulla base di precise risultanze processuali, si esclude che il NO avesse dAT una risposta mimica alla domanda del giudice Falcone, rispondendo, invece,
con un esplicito "si".
La sentenza impugnata non contesta, comunque, la
"realtà storica" del riferimento a AD, quale funzionario che 10 aveva agevolAT nella fuga,
fatto dal NO al giudice Falcone, ma ritiene
che tale circostanza non sarebbe "affatto univocamente dimostrativa dell'atten dibilità del soggetto referente", che "un ruolo aveva assunto assimilabile alla collaborazione", sicchè "si
313 trovava in una condizione psicologica che ben poteva indurlo ad assecondare le richieste di informazione rivoltegli dai magistrati che si stavano occupando del suo caso". Peraltro, pur
prescindendo dalla esattezza del ruolo
"assimilabile alla collaborazione" attribuita al
NO non si comprende e non è spiegAT sulla base di quali elementi tale ruolo sia attribuito -,
è evidente che l'argomentazione della sentenza impugnata è priva del tutto di pregio e, in quanto sprovvista di un sia pur minimo supporto fattuale e logico, concretizza un vero e proprio errore di diritto, poiché, se si dovesse accreditare la suddetta argomentazione, essa varrebbe a rendere prive di attendibilità le dichiarazioni: di qualsiasi collaborante per il semplice sospetto di accondiscendenza nei confronti del magistrAT che lo interroga, in contrasto con lo stesso dettAT
legislativo (art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.), che specifico valore probATrio alleattribuisce dichiarazioni dei chiamanti in correità, sia pure con l'adozione di speciali criteri valutativi, che,
quindi, devono essere di volta in volta applicati al caso concreto.
Il giudice di appello conclude, infine, che, "nel
314 difetto di concrete diverse alternative", deve ritenersi fondata la tesi che il NO si sottrasse alle ricerche dell'autorità giudiziaria a seguito di una comunicazione telefonica pervenutagli dal fratello Mau ro presso l'Hotel
Ponte di Palermo. Fermo rimanendo che, come si è
esposto, la sentenza impugnata con le sue illogiche argomentazioni non scalfisce minimamente l'ipotesi ricostruttiva fornita dal Tribunale, certo è che essa avrebbe dovuto fornire i concreti elementi a sostegno della diversa ipotesi formulata, poiché è
obbligo del giudice, che non ritiene di aderire ad una certa valutazione dei fatti, procedere alla loro rivalutazione per avvalorare una diversa limitandosi semplicementeipotesi, non e
apoditticamente a dire che non ha altro da
proporre. La Corte di Appello, dAT per reale in
ciò concordando con il giudice di primo grado
"l'accadimento di una telefonata" ricevuta dal
NO presso l'Hotel Ponte, si basa, invece,
esclusivamente sulla testimonianza del fratello del
NO stesso, senza sottoporre a valutazione di credibilità il teste medesimo e, quindi, senza
specificamente contrastare sul punto la sentenza
del giudice di primo grado, il quale rileva che il
315 fratello del NO è "certamente non indifferente rispetto all'imputAT di reAT connesso NO e quindi interessAT ad avallarne le dichiarazioni"
(pag. 1555 della sentenza di primo grado), ma anzi arrivando a togliere valore alle dichiarazioni dei testi AR DI e OR DE FA, agenti della squadra mobile di Brescia, che avevano riferito in ordine ai tempi della perquisizi one effettuata
presso l'abitazione di LI NO, dove si trovava il fratello AU, risultati incompatibili con l'orario della telefonata (pagg. 1556 ss. della sentenza di primo grado). Secondo l'avviso della
Corte di Appello tali testimonianze peccherebbero di una approssimazione di cui non sarebbe determinabile l'entità, in quanto non documentate.
in un verbale: del tutto illogico è il riferimento verbalizzazione dell'orario riferitoalla mancata dai testi, in quanto o si esclude, motivatamente,
l'attendibilità dei suddetti testi e/o della loro narrazione
- non certo con la semplice affermazione che era trascorso circa un decennio dalla verificazione degli eventi, potendo questo essere soltanto un elemento convalidante ben più precisi riferimenti concreti di inattendibilità oppure il loro valore probATrio non è dissimibile da un
316 verbale, ferma rimanendo la necessità di vericarne,
con metodi analitici e non con generiche formulazioni, la rilevanza e la concludenza rispetto al caso di specie. Ancora una volta, poi, il giudice di appello incorre nella violazione del principio di valutazione unitaria delle prove, sia all'interno della stessa vicenda ora esaminata sia con riferimento al complessivo quadro probATrio (su quest'ultimo si veda la pag. 1572 della sentenza di primo grado). LE DICHIARAZIONI DI AL RE ZA E DI
NC DI AR
Il p.g. ricorrente denuncia (pagg. 27 e 94 del ricorso), con riferimento alle dichiarazioni di
TO ZZ e di RA Di AR, assunte
nel dibattimento rinnovAT in appello, che, quanto al primo, sarebbe stata operata una descrizione incompleta del fatto, che avrebbe richiamAT solo
"le parti della trascrizione congeniali al proprio assunto", mentre avrebbe pretermesso le parti di segno opposto, che riscontrerebbero le dichiarazioni dei collaboranti ON AT e NN;
quanto al secondo, sarebbe stAT amputAT i l fatto di connotazioni essenziali. Tali deduzioni, però,
317 esulano dall'ambito di cognizione del giudice di legittimità, perché comportano l'esame degli atti processuali e una loro specifica valutazione in termini fattuali.
LE DICHIARAZIONI DI II NG Nella motivazione della sentenza impugnata, con
riferimento alle dichiarazioni rese da IN
AN, si ravvisa, innanzitutto, una omessa
motivazione, in quanto il giudice di merito. non
procede ad una verifica della attendibilità
intrinseca ed estrinseca del dichiarante,
soltanto "incredulità" per "qualche manifestando parte del suo assunto", in tal modo non chiarendo né a quale parte dell'assunto si riferisca né quali siano i motivi di incredulità; nonostante ciò, il giudice di appello ritiene di potere comunque procedere a valutare il contenuto delle
dichiarazioni del IN, incorrendo, quindi, in un errore di diritto, in quanto a tale valutazione avrebbe potuto procedere solo dopo che fosse stAT
superAT motivatamente il vaglio di attendibilità
del dichiarante e delle sue dichiarazioni.
Deve, poi, rilevarsi, come esattamente denunciAT
che la Corte di Appello dal p.g. ricorrente,
dichiarazioni del IN a sostegno utilizza le
:
318 della sua tesi, secondo la quale i rapporti tenuti dal AD con elementi mafiosi fossero finalizzati ad attingere informazioni, senza,
peraltro, indicare quali siano le specifiche risultanze processuali che consentano di riten ere processualmente accertAT il fondamento della tesi medesima.
CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA E
FAVREGGIAMENTO PERSONALE. La sentenza impugnata nelle deduzioni conclusive
(pagg. 109 ss.), dopo avere pregiudizialmente e sistematicamente smantellAT (con metodi ed esiti illogici e giuridicamente erronei) l'impianto accusATrio, da un lato incorre in (ulteriore)
illogicità, allorquando sembrerebbemanifesta ritenere che vi sia stata un "frequentazione assidua del giudicabile con soggetti appartenenti a cosa nostra" (pag. 109), in quanto non si comprende da quali risultanze processuali ciò emerga, avendo la stessa sentenza ritenuto prive di valore
probATrio quelle evidenziate dal giudice di primo grado;
dall'altro lAT, incorre in omessa motivazione, allorquando formula l'ipotesi che la suddetta frequentazione potrebbe, al più,
configurare il delitto di favoreggiamento
319 personale, in quanto non indica quali siano gli specifici elementi probATri che possano far ritenere configurabile tale reAT in luogo di quello contestAT, limitandosi ad esc ludere apoditticamente che non risulterebbero
"manifestazioni significative о indizianti della sua (cioè, del AD) volontà di prestare sostegno all'associazione criminosa" (pag. 110).
La Corte di Appello, innanzitutto, incorrendo in un evidente errore di diritto, sembra collegare il favoreggiamento personale alla sola reAT di latitanza, mentre la fattispecie criminosa si
riferisce alla condotta di colui che aiut a taluno non solo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorit à,
ma anche soltanto ad eluderne le investigazion i.
Inoltre, non solo è all'evidenza carente. di supporto motivazionale concreto l'affermazione che non sussistano "manifestazioni significative indizianti" della volontà dell'imputAT di prestare sostegno all'associazione criminosa, ma lo scarno e contraddittorio argomentare della sentenza impugnata (non si comprende se l'ipotizzata frequentazione dell' 'imputAT con soggetti appartenenti a Cosa Nostra sia episodica
"assidua": pagg. 109 e 110 della sentenza
320 impugnata) neppure mostra solide basi di diritto nella corretta definizione dei confini tra il delitto di favoreggiamento e quello di concorso esterno in associazione mafiosa.
Innanzitutto, è stAT chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non esclusa dalla presenza nell'ordinamento del reAT all'art. 378, comma 2, cod. pen. di cui
(favoreggiamento personale aggravAT), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestAT per l'elusione delle investigazioni e la agevolare sottrazione alle ricerche della autorità, nè da quella del reAT di cui all'art. 418 cod.pen., che incrimina solo l'assistenza agli associati, nè,
infine, dalla previsione di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, che
circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo (Sez. V, 22/12/2000-20/2/2001,
n. 6929, Cangialosi G ed altri, Riv. 219246).
Inoltre, deve ritenersi che il concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso si distingua da quello di favoreggiamento,
in quanto nel primo il soggetto, pur non essendo
stabilmente inserito nella struttura organizzativa
321 dell'associazione, opera sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione
° a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione del rafforzamento dell'associazione medesima;
mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associAT, resosi autore di reati rientranti ° non nell'attività
prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle
ricerche di questa (cfr. Sez. I, 28/9-11/12/1998,
n. 13008, UN e altri, Riv. 211896).
Questa Suprema Corte ha, altresì, precisAT che l'aiuto consapevolmente prestAT a soggetto che
perseveri attualmente nella condotta costitutiva di חנן reAT tipicamente permanente, come quello di
associazione per delinquere, dà luogo generalmente a concorso in tale reAT e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuAT,
non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca
322 soltanto una facilitazione all'attività di uno degli esponenti di essa associazione (Sez. I, 28/9-
11/12/1998, n. 13008, UN e altri, Riv. 21 1898).
Infine, il giudice di appello commette un ulteriore errore di diritto, allorquando sembrerebbe rilevare la inutilità di procedere ad una più approfondita verifica della attribuibilità all'imputAT del reAT di favoreggiamento personale, essendo questo prescritto. Tale motivazione equivale ad ormai un'inammissibile pronuncia di non liquet. Infatti,
о il giudice di merito ritiene che dagli atti emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione ed allora deve limitarsi a
disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521, comma 2, c.p. p.); oppure ritiene che sarebbe possibile dare al fatto una
definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione (art. 521, comma 1, c.p.p.), senza arrecare pregiudizio ai diritti della difesa (cfr.
per tutte Sez. Un. 19/6-22/10/1996, n. 16, Di
RA, riv. 205619) ed allora non può esimersi dall'accertare se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputAT non lo ha
commesSO о che il fatto non costituisce reAT,
pronunciando formula assolutoria nel merito e, solo
323 in caso di esito negativo di tale verifica,
rilevare comunque l'intervenuta prescrizione con la relativa espressa pronuncia. In altri termini, о
l'ipotesi del favoreggiamento personale trova un
qualche riscontro processuale, ed allora a tale
riscontro il giudice di merito deve dare seguito con una specifica pronuncia nei sensi sopra illustrati, oppure tale riscontro non sussiste affatto ed allora la garanzia dei diritti della difesa e la tutela dell'onorabilità dell'imputAT
impongono che l'ipotesi non venga proprio formulata.
CONSEGUENZE DELL'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI
:
MOTIVAZIONE E' stAT già chiarito, e qui si ribadisce, che, in tema di sindacAT del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine
all'affidabilità delle fonti di prova e alla loro concludenza probATria, bensì di stabilire se
questi ultimi abbiano esaminAT tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e
324 se abbiano esattamente applicAT le regole della nello sviluppo delle argomentazioni che logica giustificAT la scelta di determinate hanno conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un.,
13/12/1995-29/1/1996, n. 930, Clarke, riv. 203428).
In particolare, per quanto concerne il sindacAT
della Corte di cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito,
non è consentito al giudice di legittimità un
controllo sul significAT concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro,
perchè un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli
è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza _ logica delle
argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza о meno dei vari elementi di prova, in se
stessi e nel loro reciproco collegamento. :
Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può
divenire cioè giudice del contenuto della prova,
trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidATgli, né può il suo
controllo esplicarsi in indagini extratestuali
dirette a verificare se i risultati
325 dell'interpretazione delle prove, costituenti i
dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probATrie
risultanti dagli atti del processo (Sez. VI,
2/11/1998-4/2/1999, n. 1472, Archesso, Riv. 213444;
Sez. I, 13/1/1999-17/3/1999, n. 3458, Di Cuonzo,
Riv. 213252; Sez. I, 10/1-10/2/2000, n. 94, Pixner,
Riv. 215336).
Ne consegue che, allorchè il vizio che determina l'annullamento della sentenza riguarda la
motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione,non essendo vincolAT in ordine alla scelta degli elementi criteri di inferenza atti alla probATri e dei
formazione del suo sicchèconvincimento, gli eventuali elementi di fatto e di valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della non come dati che si individuazione del vizio ma impongono per la decisione demandaṭagli (Sez. V,
11/11/98-16/2/1999, n. 6004, Graviano, Riv.
213072), che può ed anzi deve soprattutto quando,
come nel caso di specie, sia viziata la struttura
嚼
motivazione procedere ad una stessa della rivisitazione del materiale probATrio completa
326 facendo corretta applicazione dei principi di
diritto come sopra evidenziati.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte
di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Il motivo di ricorso avversO l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di nuovo esame di IN AN è assorbito dalla decisione di annullamento della sentenza, poiché il giudice di rinvio deve procedere a nuovo giudizio, potendo,
dunque, in quella sede esercitare tutti i poteri relativi alle richieste di ammissione di prove.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di
Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002.
Il PresidentePresicidente L'estensore frous faudary TO IN CANCELLERIA
3 APR. 2003 IL
IL COLLABORATRE DI CANCELLERIA IL CANCELLIERE
*AN Marta LI
327 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1979 al c.d. affare IN: "egli infatti doveva