Sentenza 18 dicembre 2000
Massime • 2
La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamante in correità (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra.
Le dichiarazioni dibattimentali rese da soggetto il quale sia stato esaminato erroneamente nella qualità di imputato di reato connesso anziché in quella, a lui spettante, di testimone, non risultano per questo affette da nullità o inutilizzabilità, non essendo la prima prevista da alcuna disposizione di legge e non potendosi dire, quanto alla seconda, che l'assunzione dell'atto , pur nel mancato rispetto delle formalità prescritte, sia avvenuta in violazione di esplicito o implicito divieto normativo.
Commentario • 1
- 1. Confessa al medico, ritratta con il giudice: condannato (Cass. 25940/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 settembre 2020
La confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sè e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato. La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. Deve affermarsi che la valutazione frazionata delle dichiarazioni, di qualsiasi specie esse siano, e dunque anche di quelle confessorie, oltre che di quelle accusatorie provenienti da chiamante in correità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2000, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 18/12/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. " EM TO " N. 1090/00
3. " CA NO " REGISTRO GENERALE
4. " ZI OV rel. " N. 22954/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta nei confronti degli imputati:
- OF IU nato il [...]
- SC RO nato il 23. 11.1949
nonché sui ricorsi proposti da:
2) OF IU sopra generalizzato
3) TA TO nato il [...]
4) RS IR AG, RS UC, RS MA, RS AM, LE RS MA IA, RS AD, RS TO, RS IT e Provincia Regionale di Palermo, parti civili,
avverso la sentenza in data 23 gennaio 1999 della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OVili Canzio;
Udito il P.G., Dott. IO Fraticelli, il quale ha così concluso:
annullamento senza rinvio per prescrizione EI reati sub G) e H); in accoglimento del ricorso del P.G., annullamento con rinvio per OF e SC;
declaratoria di manifesta infondatezza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale e rigetto EI ricorso di TA e OF;
in accoglimento del ricorso delle parti civili, annullamento con rinvio nella parte relativa alla quantificazione delle spese processuali.
Udite per le parti civili i difensori: avv. F. Figliolia dell'Avvocatura generale dello Stato per le parti civili non ricorrenti Presidenza del Consiglio
Ministri, Ministero della giustizia, Ministero dell'Interno, Regione Sicilia;
avv. F. Crescimanno per le parti civili ricorrenti;
Uditi per gli imputati i difensori: avv. G. Scozzola per SC;
avv. V. Mammana per OF;
avv. A. Managò e avv. P. Petronio per TA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Le imputazioni di cui al presente giudizio scaturiscono dall'attentato esplosivo che, in via MAno D'Amelio di Palermo alle ore 16,58 del 19 luglio 1992, causò la morte del magistrato dott. AO RS e del personale della scorta, agenti della Polizia di Stato, ST NO, CE MU, AU NA, EL EI, DI TE CU, nonché il ferimento di numerose persone, la distruzione e il danneggiamento di quaranta autovetture e di alcuni immobili. Sulla base del sopralluogo, EI rilievi foto- planimetrici eseguiti nell'immediatezza del fatto e delle dichiarazioni rese in dibattimento dal collegio EI consulenti tecnici incaricati dai magistrati inquirenti, è emerso che nell'esecuzione della strage: fu impiegata come autobomba una Fiat 126 di colore bordeaux;
fu utilizzata una carica di circa 90 kg. di esplosivo contenente pentrite, EX-H (T4) e in minima parte tritolo;
l'esplosivo venne collocato nel portabagagli dell'autovettura dopo che ne era stata asportata la ruota di scorta;
fu attivato un radiocomando per innescare io scoppio. Identificato attraverso il numero di matricola del motore il numero di telaio della Fiat 126 utilizzata come autobomba, essa risultò denunziata come rubata il 10.7.1992 da IN VA, mentre la targa apparteneva ad un'altra Fiat 126, di proprietà di AN MA ER, della quale pure era stato denunziato il furto la mattina del 20.7.1992 da IU OF, titolare di un'autocarrozzeria sita in via Messina Marine di Palermo dove il mezzo era ricoverato da alcuni giorni per riparazioni.
Gli accertamenti tecnici conducenti all'identificazione dell'autovettura rubata avrebbero consentito l'individuazione dell'autore e EI mandanti del furto, ma il nucleo probatorio più rilevante per ricostruire il gravissimo fatto delittuoso era costituito dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia.
La Corte d'assise di Caltanissetta, con sentenza in data 8 marzo 1996, all'esito di una valutazione complessiva di attendibilità e di sostanziale convergenza delle dichiarazioni dirette o de relato rese dai collaboratori di giustizia e EI dati desumibili dalle modalità di esecuzione del delitto proprie della criminalità mafiosa, recepiva integralmente la tesi dell'accusa identificando: in CE TI e TO TA coloro che, in concorso con altri, si sarebbero procurati la disponibilità della Fiat 126 rubata alla VA, l'avrebbero riempita di esplosivo e collocata dinanzi all'ingresso dello stabile di via D'Amelio n. 19; in IU OF colui che si sarebbe procurato la disponibilità delle targhe e EI documenti di circolazione della Fiat 126 della ER apponendoli alla prima autovettura allo scopo di consentirne la libera e sicura circolazione e collocazione, una volta riempita di esplosivo, in via D'Amelio; in RO SC la persona che avrebbe effettuato l'intervento sull'utenza telefonica della famiglia IO-RS residente nello stabile di via D'Amelio n. 19, al fine di intercettarne le telefonate e comunicare ai complici la data e l'ora della presenza del dott. RS in quell'abitazione, ove dimorava saltuariamente la madre MA IA LE, sì che potesse essere tempestivamente parcheggiata l'autovettura riempita di esplosivo. La Corte dichiarava pertanto tutti gli imputati colpevoli del delitto di strage e EI connessi reati di furto dell'autovettura Fiat 126 della VA, di appropriazione indebita delle targhe e EI documenti di circolazione e assicurativi della Fiat 126 della ER, di simulazione del furto di quest'ultimi, di detenzione e porto illegale di un rilevante quantitativo di esplosivo, di lesioni personali e danneggiamenti plurimi, e condannava il TA, lo SC e l'OF alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per 18 mesi e della multa di lire 13.000.000 e lo TI alla pena di anni 18 di reclusione e della multa di lire 4.500.000, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite. 2. - La Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, dopo avere disposto, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'audizione di collaboratori e di testi di riferimento;
acquisito col consenso delle parti i verbali delle dichiarazioni rese dai collaboratori nel dibattimento in corso davanti alla locale Corte d'assise nel processo c.d. D'Amelio-bis; dichiarato la nullità dell'esame reso in primo grado ex art. 210 c.p.p. dal collaboratore CO TT e risentito lo stesso in qualità di testimone;
sottoposto a nuovo esame TI e respinto siccome superflue le ulteriori richieste istruttorie delle parti, sottoponeva ad approfondita revisione critica la valutazione degli elementi di prova generica e dell'attendibilità estrinseca delle indicazioni fornite dai collaboratori ed esclusa la sussistenza di adeguati riscontri individualizzanti in ordine alla prova certa della partecipazione di OF e di SC alle fasi organizzativa ed esecutiva della strage, con sentenza del 23 gennaio 1999, in parziale riforma di quella di primo grado:
- confermava le statuizioni di condanna nei confronti di TO TA (CE TI non aveva proposto appello);
- assolveva RO SC da tutti i reati contestatigli "per non aver commesso il fatto";
- dichiarava IU OF responsabile, oltre che dell'indebita appropriazione delle targhe e EI documenti di circolazione ed assicurativi della Fiat 126 della ER e della simulazione del furto di essi, del reato di favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 così qualificato l'originario delitto di strage e lo condannava alla pena di anni nove di reclusione per questi delitti, assolvendolo dagli altri reati di furto della Fiat 126 della TE, di detenzione e porto di esplosivo "per non aver commesso il fatto";
- giudicata inadeguata la determinazione delle spese processuali liquidate dal giudice di primo grado in favore delle parti civili costituite e appellanti, prossimi congiunti del dott. RS, condannava gli imputati TA e TI alla solidale rifusione della complessiva somma di lire 98.553.000 per quel grado di giudizio, nonché il solo TA al pagamento delle ulteriori somme liquidate per il medesimo titolo a favore delle parti civili costituite anche nel giudizio di appello (di Cui lire 6.000.000 a favore della Provincia Regionale di Palermo e lire 20.940.000 a favore EI congiunti del dott. RS).
3. - Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori di TO TA e di IU OF, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta nei confronti degli imputati OF e RO SC, il difensore delle parti civili RS IR AG, RS UC, RS MA, RS AM, LE RS MA IA, RS AD, RS TO, RS IT e Provincia Regionale di Palermo.
I difensori di TO TA, con autonomi ricorsi, hanno denunziato: - l'omessa assunzione di prove decisive mediante la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello;
- la violazione degli artt. 359 e 191 c.p.p. per l'inutilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica effettuata dal p.m. nelle indagini preliminari;
- la violazione EI principi fissati dall'art. 192 commi 2 e 3 c.p.p. per la valutazione della chiamata in correità, evidenziandosi i profili d'inattendibilità intrinseca e il difetto di riscontri esterni individualizzanti delle propalazioni accusatorie EI collaboratori, insieme con l'erronea applicazione delle regole in tema di frazionabilità della chiamata e di convergenza del molteplice;
- l'illegittimità costituzionale degli artt. 192 e 195 c.p.p., in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui è consentita l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni accusatorie de relato;
- l'illogica svalutazione della vicenda riguardante le correzioni apportate di volta in volta dal collaboratore TI, dietro suggerimenti degli investigatori, alle sue precedenti versioni narrative per assicurarne l'artificioso allineamento con quelle degli altri collaboratori ND e TT;
- il travisamento EI fatti;
- l'illegittimità costituzionale delle norme ostative all'applicabilità della diminuente per il rito abbreviato nel giudizio di cassazione;
- l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. Il difensore di IU OF ha dedotto: - l'illogicità della motivazione conseguente all'omessa valutazione di elementi probatori decisivi, al travisamento EI fatti, al mancato apprezzamento dell'attendibilità del collaboratore GE;
- violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica della condotta addebitata all'imputato come favoreggiamento reale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo;
- l'illogicità della motivazione quanto all'applicazione dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/91; - violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla concreta determinazione della pena.
Il P.G,, nell'impugnare anche l'ordinanza dibattimentale in data 26.9.1997 che aveva dichiarato la nullità dell'esame reso in primo grado da CO TT in qualità di imputato di reato connesso disponendone la rinnovazione come esame testimoniale. ha denunziato: - l'omessa valutazione delle prime propalazioni di TT, recanti significative indicazioni di accusa, frutto di quanto appreso direttamente da TI, circa la partecipazione di SC e di OF alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage;
- la violazione delle norme sulla valutazione delle prove e l'illogicità della motivazione nella complessiva ricostruzione EI concreti elementi di accusa acquisiti in merito alla posizione di OF;
- l'erronea qualificazione giuridica, come favoreggiamento reale, del fatto accertato a carico di OF, poiché le condotte a lui addebitate si collocavano cronologicamente prima della consumazione della strage;
- la manifesta illogicità della motivazione assolutoria per lo SC, in relazione alla posizione del thema probandum, poiché oggetto dell'illecita captazione delle conversazioni telefoniche sull'utenza IO-RS potevano non essere i movimenti del magistrato ma quelli della madre dello stesso, la cui temporanea presenza in via D'Amelio costituiva il necessario presupposto della visita del primo;
- la manifesta illogicità della motivazione circa la conseguente svalutazione di testimonianze, chiamate in correità, positivi riconoscimenti personali e dati della consulenza tecnica, prove d'accusa queste, a carico di SC, tutte convergenti a favore della prova esclusa circa la compatibilità dell'ascolto abusivo dell'utenza telefonica IO-RS con i preparativi dell'attentato.
Con memoria ritualmente depositata il difensore di RO SC ha criticato le proposizioni argomentative dell'impugnazione del P.G. ed ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto della medesima. Il difensore delle parti civili costituite, RS IR AG, RS UC, RS MA, RS AM, LE RS MA IA, RS AD, RS TO, RS IT e Provincia Regionale di Palermo, ha censurato sia l'omessa statuizione risarcitoria nei confronti dell'imputato OF, sia l'erronea applicazione EI criteri dettati dal d.m.
5.10.1994 n. 585 per il calcolo degli onorari spettanti all'avvocato per le prestazioni professionali svolte a favore delle suddette parti civili, liquidati per un importo asseritamene inferiore ai minimi della tariffa penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I difensori dell'imputato TO TA, con distinti ricorsi, hanno denunziato:
- l'omessa assunzione di prove decisive mediante la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (identificazione ed escussione EI soggetti detenuti con TI e TT nel carcere di Busto Arsizio sulle effettive comunicazioni tra i due collaboratori e degli altri soggetti detenuti con ND TO e VA UCno sul contenuto delle conversazioni fra questi, esame degli investigatori che avevano svolto i primi rilievi sul luogo della strage e del consulente tecnico di parte prof. A. Ugolini, perizia esplosivistica);
- la violazione degli artt. 359 e 191 c.p.p. e la conseguente inutilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica collegiale effettuata dal p.m. nelle indagini preliminari trattandosi di accertamenti ripetibili;
- la violazione EI principi fissati dall'art. 192 commi 2 e 3 c.p.p. per la valutazione della chiamata in correità, evidenziandosi i profili d'inattendibilità intrinseca e il difetto di riscontri esterni individualizzanti delle propalazioni accusatorie, talora indirette, EI collaboratori di giustizia TI, TT, ND, TE e OS, insieme con l'erronea applicazione delle regole interpretative in tema di frazionabilità della chiamata e di convergenza del molteplice (in particolare, era illogico e contraddittorio ritenere veritiera l'accusa di TI di avere ricevuto da TA alla fine della riunione organizzativa nella villa di Calascibetta l'incarico di rubare l'autovettura destinata a fungere da autobomba per la strage e nel contempo giudicare non credibile TI in merito all'esistenza della medesima riunione e alla presenza di TA nell'officina di OF quando l'esplosivo fu caricato a bordo dell'autovettura rubata);
- l'illegittimità costituzionale degli artt. 192 e 195 c.p.p., in riferimento ai principi del giusto processo di cui al novellato art. 111 Cost., nella parte in cui è consentita l'utilizzabilità
probatoria delle dichiarazioni accusatorie de relato rese da collaboratori o da testimoni;
- l'illogica svalutazione della vicenda, documentalmente provata dagli appunti rinvenuti in possesso di TI, riguardante le correzioni apportate di volta in volta dal collaboratore, dietro suggerimenti degli investigatori, alle sue precedenti versioni narrative per assicurarne l'artificioso allineamento con quelle degli altri collaboratori ND e TT in merito alle modalità di asportazione e di consegna a TI della Fiat 126 rubata dal ND, alle circostanze del relativo incarico a TI previamente affidato da TA e alla fase del caricamento dell'esplosivo a bordo della Fiat 126 nell'officina di OF;
- il ripetuto travisamento delle risultanze processuali inerenti alle medesime vicende;
- l'illegittimità costituzionale delle norme ostative all'applicabilità della diminuente per il rito abbreviato, se richiesto per la prima volta nel giudizio di cassazione per delitti astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo;
- l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. 1.1. - Ritiene innanzitutto il Collegio che le eccezioni in rito sollevate dai difensori del ricorrente siano destituite di fondamento e debbano essere pertanto disattese.
1.1.1. - Quanto alla denunziata illegittimità costituzionale degli artt. 192 e 195 c.p.p., con particolare riferimento al novellato art. 111 Cost., nella parte in cui è consentita l'utilizzabilità
probatoria delle dichiarazioni accusatorie de relato rese da collaboratori o da testimoni, mette conto di osservare che, a norma dell'art. 1 comma 4 d.l.
7.1.2000 n. 2 conv. in l. 25.2.2000 n. 35 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 l. cost. 23.11.1999 n. 2 in materia di applicazione EI principi sul "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost. nei procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore), alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e - come nel caso concreto - già valutate ai fini delle decisioni di primo e di secondo grado "... si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse": di talché la relativa eccezione, giusta la richiamata disciplina intertemporale (per la quale, v. Cass., Sez. Un., 25.10.2000 n. 27, Di Mauro;
Sez. I, 10.7.2000, Malcangi;
Sez. VI, 17.4.2000, Francica;
Sez. VI, 28.1.2000, Ibrahimi), risulta manifestamente infondata.
1.1.2. - Circa la dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 442.2 c.p.p., come novellato dall'art. 30 l. n. 479 del 1999, nella parte in cui non è consentita la rimessione in termini per la richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato di delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, deve rilevarsi che la norma transitoria di cui all'art.
4-ter comma 3 l. 5 giugno 2000 n. 144 di conversione del d.l. 7 aprile 2000 n. 82 - recante modificazioni alla disciplina del giudizio abbreviato -, concernente specificamente i processi penali in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo per i quali il soggetto non aveva potuto prima avvalersi della più favorevole disposizione del novellato art. 442 comma 2 c.p.p., limita la possibilità dell'imputato di proporre la richiesta di giudizio abbreviato "prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale" alle sole fasi di merito, di primo grado, d'appello o di rinvio, mentre un analogo meccanismo recuperatorio dell'attenuazione di pena non è previsto per i processi ormai pervenuti alla fase del giudizio di cassazione. Di talché, la correttezza della decisione oggetto del ricorso e delle forme procedimentali che l'hanno preceduta dev'essere verificata in sede di legittimità alla stregua della legge processuale dell'epoca e non di quella sopravvenuta. La coerenza costituzionale di siffatta disciplina transitoria è stata ripetutamente scrutinata con recenti decisioni della Corte di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, 8.11.2000, CA ed altri;
Sez. I, 7.7.2000, Crisafulli;
Sez. I, 26.6.2000, Sangiorgi;
Sez. I, 5.6.2000, Flasani;
Sez. II, 13.6.2000, Genco ed altri;
Sez. VI, 20.6.2000, Occhipinti) che questo Collegio condivide, anche in considerazione delle ragioni esplicitate per un analogo fenomeno di diritto intertemporale dalla Corte costituzionale, la quale, con le sentenze n. 277 e n. 320 del 1990, si pronunziò a favore della costituzionalità della limitazione ex art. 247 n. att. c.p.p. di ammissibilità del giudizio abbreviato - relativamente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito - ai soli procedimenti per i quali non fossero state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento, facendo leva sulla "inscindibile unità finalistica" tra il "diritto" dell'imputato ad ottenere la riduzione di pena e la "utilità per il generale sistema processuale" rappresentata dalla rapida definizione EI processi mediante l'esclusione dell'istruzione dibattimentale.
1.1.3. - Non sussiste altresì violazione alcuna degli artt. 359 e 191 c.p.p. in ordine all'avvenuta acquisizione, lettura ed utilizzazione probatoria EI rilievi ed accertamenti svolti dal collegio EI consulenti tecnici incaricati dai magistrati inquirenti nell'immediatezza del fatto e nel corso delle indagini preliminari, atteso che gli stessi sono stati esaminati in dibattimento nel contraddittorio tra le parti e le relazioni da essi espletate sono state acquisite d'ufficio solo dopo il relativo esame, a norma dell'art. 501 comma 2 c.p.p. 1.1.4. - Quanto all'ulteriore doglianza concernente l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (mediante l'identificazione e l'escussione EI soggetti detenuti con TI e TT nel carcere di Busto Arsizio sulle comunicazioni tra i due collaboratori, nonché degli altri detenuti con ND TO e VA UCno sul contenuto delle conversazioni fra questi, l'esame degli investigatori che avevano svolto i primi rilievi sul luogo della strage e del consulente tecnico di parte prof. A. Ugolini, la perizia esplosivistica), rileva il Collegio che la Corte distrettuale ha motivato il diniego con riferimento all'esauriente e concludente istruttoria dibattimentale, in parte svolta in primo grado e in larga parte ulteriormente sviluppata nel giudizio d'appello su tutti i punti controversi, sì che trattavasi di rinnovazione affatto inutile e superflua. La soluzione reiettiva, essendo congruamente e logicamente motivata, è incensurabile in cassazione trattandosi di giudizio di fatto, coerente altresì con la consolidata indicazione giurisprudenziale per la quale, giusta la presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, il giudice di appello è tenuto ad ammettere eccezionalmente le prove richieste dalle parti solo quando ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e (giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
1.2. - TO TA è stato chiamato in correità dal cognato CE TI per avere partecipato alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, con particolare riferimento ai distinti episodi a) della riunione organizzativa nella villa di Calascibetta, b) dell'incarico di procurare l'autovettura destinata ad essere utilizzata come autobomba, e) della presenza nell'autocarrozzeria di OF al momento dell'arrivo dell'esplosivo da caricare a bordo della Fiat 126 rubata.
Particolare attenzione ha dedicato la Corte distrettuale alle vicende della complessiva chiamata in correità dell'imputato da parte di TI, reo confesso e condannato con la sentenza di primo grado non impugnata dall'interessato, il quale però nel settembre 1998, nel corso di questo giudizio d'appello e del giudizio di primo grado nel processo c.d. D'Amelio-bis, ha ritrattato tutte le dichiarazioni auto - ed etero-accusatorie rese nella fase delle indagini preliminari e confermate nel dibattimento di primo grado di questo processo e in quello del D'Amelio-bis.
La Corte, dopo averne tratteggiato il profilo criminale e i rapporti con elementi di spicco della famiglia di Santa MA di Gesù, quali il capo-mandamento RO IE e il cognato TO TA, la genesi e i motivi delle confidenze fatte a CO TT nel carcere di Busto Arsizio e della tormentata e incostante collaborazione con la giustizia, ha descritto il contenuto delle originarie e contrastanti dichiarazioni accusatorie di TI, riguardanti le diverse fasi della vicenda cui asseriva di avere partecipato: dalla riunione organizzativa di fine giugno o EI primi giorni di luglio 1992 nella villa di Calascibetta, cui avrebbe accompagnato il cognato TA, al furto, alla consegna, al trasferimento e al caricamento nell'officina di OF dell'autovettura Fiat 126, all'incontro con TA e RO SC in cui avrebbe avuto conferma dell'intercettazione in corso sulle telefonate del dott. RS, alle notizie ricevute circa l'avvenuta esecuzione della strage.
La Corte ha ritenuto inconsistente e del tutto inattendibile la ritrattazione generale di TI perché essa era il risultato di pressioni esterne esercitate sul collaboratore attraverso il suo nucleo familiare da elementi inseriti nel contesto mafioso palermitano e perché era caduta anche su circostanze che avevano trovato positiva conferma in altre acquisizioni probatorie, quali: le dichiarazioni di ND, GE e CO IN NN circa la frequentazione di RO IE. capo-mandamento di Santa MA di Gesù, e il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti nel quartiere della AG;
le concordi dichiarazioni di ND e TE e i rilievi tecnici circa l'incarico di rubare la Fiat 126, la consegna e l'effettivo utilizzo della medesima in via D'Amelio come autobomba;
la deposizione di padre OVni Neri, parroco di IA, circa le forti pressioni esercitate su TI a partire dal giugno 1998 perché ritrattasse le originarie accuse.
Ma - ha osservato la Corte - come "l'accertata inattendibilità della ritrattazione non implica per sè sola l'attendibilità delle dichiarazioni rese in precedenza da TI a prescindere dalle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192.3 c.p.p.", così "neppure la falsità di talune dichiarazioni implica l'inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie che possano reggere alla verifica giudiziale del riscontro, dovendo trovare applicazione il principio della valutazione frazionata delle propalazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità che siano dotate del requisito dell'autonomia fattuale e logica rispetto alle dichiarazioni di cui è stata accertata l'inattendibilità", tanto più se si considera che il contesto simulatorio e stato determinato dalla "interferenza nel percorso collaborativo" di esponenti del sodalizio mafioso" mirata al deliberato inquinamento delle prove e resa agevole dall'originaria tendenza del collaboratore ad operare la commistione di elementi reali e di altre circostanze non vere".
E tale requisito di autonomia fattuale e logica e di intrinseca consistenza è stato rinvenuto, rispetto alle successive false propalazioni (l'attendibilità di TI si affievoliva quanto più egli nel suo racconto si allontanava dalla porzione di vicenda cui aveva direttamente partecipato, ad esempio per la presunta riunione organizzativa di fine giugno o primi di luglio nella villa di Calascibetta alla quale avrebbe accompagnato il cognato TA), nell'originaria e spontanea narrazione del collaboratore, la quale però, per la rilevata mancanza di costanza e precisione e per le contraddizioni frutto della mai risolta conflittualità della genesi della scelta collaborativa particolarmente tormentata e perennemente avversata dai familiari, imponeva, quanto alla valutazione della chiamata in correità degli altri imputati, "una particolare cautela" e "la ricerca di adeguati riscontri esterni individualizzanti". Il maggior rigore nella valutazione delle dichiarazioni di TI, laddove venivano di volta in volta sanate le contraddizioni emergenti dai precedenti interrogatori, era imposto altresì dall'inusuale attività di studio e di annotazione delle medesime contraddizioni, esercitata dal collaboratore con l'aiuto di agenti addetti alla sua tutela, com'era emerso dal promemoria prodotto dal difensore e riconosciuto dal teste agente Mattei.
L'attendibilità estrinseca di TI è stata così apprezzata, all'esito di un'analisi particolarmente penetrante e scrupolosa, solo ed esclusivamente in relazione al nucleo fondamentale del discorso narrativo riguardante la porzione della fase esecutiva della strage cui egli aveva certamente partecipato e che rispondeva alle caratteristiche del suo profilo criminale, e cioè: la richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata rivoltagli da RO IE e da TO TA, l'incarico dato a ND di rubare l'autovettura Fiat 126 e la consegna della medesima, da lui messa poi a disposizione degli esecutori materiali dell'attentato. Il profilo criminale di TI (secondo i collaboratori GE, IN NN e ND e gli accertamenti degli apparati di sicurezza), indipendentemente dall'effettivo possesso della qualità di "uomo d'onore", era compatibile con il suo racconto e con il confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso, almeno limitatamente a questa parte della fase esecutiva della strage di via D'Amelio, in forza degli stretti rapporti esistenti con IE e TA, il primo capo-mandamento e il secondo esponente di spicco della famiglia di Santa MA di Gesù, del suo inserimento nel contesto criminale della AG (quartiere ricadente nel mandamento di Santa MA di Gesù) e della sperimentata propensione a commettere reati di specie diversa. La sua confessata partecipazione al furto della Fiat 126 messa a disposizione degli autori della strage e utilizzata come autobomba, compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni accusatorie di ND e VA, era stata d'altra definitivamente accertata dalla sentenza di condanna di primo grado divenuta sul punto irrevocabile, valutabile ai fini della prova del fatto in essa accertato ex art. 238-bis c.p.p. nei confronti degli odierni imputati. La chiamata in correità nei confronti di TA e di IE come mandanti del furto risultava fornita di un riscontro anche di carattere logico perché la certa partecipazione di TI, in qualità di committente, al furto della Fiat 126 implicava la necessità (posto che egli, anche ad ammetterne l'appartenenza, non rivestiva sicuramente un ruolo significativo nell'organizzazione di Cosa nostra) del conferimento dell'incarico di procurare l'autovettura da parte di esponenti di rilievo del sodalizio mafioso, in particolare del mandamento di Santa MA di Gesù cui appartiene la famiglia della AG, la cui partecipazione alla strage, insieme con gli altri mandamenti palermitani, era dimostrata dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia.
1.3. - Le dichiarazioni accusatorie di TI, limitatamente a quella porzione della fase esecutiva riguardante la vicenda dell'incarico datogli da TA, insieme con RO IE, di procurare un'autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nella strage, hanno trovato altresì, secondo la Corte territoriale, i seguenti, idonei e positivi, riscontri individualizzanti di natura dichiarativa e logica.
A) Premesso che le dichiarazioni accusatorie di TI erano da considerarsi attendibili quanto più esse trovavano una precisa corrispondenza in quelle rese de relato molto tempo prima della sua collaborazione da CO TT (sentito nel giudizio d'appello e nel processo D'Amelio-bis in qualità di testimone dopo la declaratoria di nullità dell'esame irregolarmente assunto in primo grado secondo le regole proprie dell'imputato di reato connesso), la reiterata indicazione di TA come mandante del furto dell'autovettura di piccola cilindrata da usare come autobomba è stata fatta innanzi tutto, anche con ricchezza di dettagli, fin dal 1993 dal teste TT, per averla ricevuta da TI durante la comune detenzione carceraria a Busto Arsizio, in epoca antecedente quindi alla scelta collaborativa di questo e in assenza di altre fonti di conoscenza. E la Corte, dimostrata l'opportunità e l'effettività della comunicazione e la verosimiglianza EI colloqui fra i due nella struttura carceraria (giusta le deposizioni del direttore e di agenti del carcere di Busto Arsizio, i rilievi fotoplanimetrici, il sequestro di bigliettini, le intercettazioni telefoniche, le ammissioni di TI), pur dando atto dell'affannosa ricerca di benefici premiali da parte dell'TT, ha ritenuto intrinsecamente attendibili solo le parti della narrazione affatto originali e non altrimenti conoscibili da fonti diverse da quella costituita dal racconto di TI, coerenti, costanti e antecedenti la collaborazione di quest'ultimo e reciprocamente convergenti con la successiva chiamata in correità di questi;
mentre ha ritenuto inattendibili le parti della narrazione in cui erano contenuti elementi nuovi o aggiuntivi del racconto inseriti successivamente per adeguarsi alla fonte primaria o alle risultanze processuali (sulla riunione nella villa di Calascibetta;
sul luogo in cui la Fiat 126 fu imbottita di esplosivo e sulla presenza di TA all'operazione) o in cui il teste era incorso in contraddizioni non plausibilmente spiegate. In particolare, un alto grado di attendibilità intrinseca è stato riconosciuto alle parti della narrazione riguardanti il furto dell'autovettura, commissionato da TI a ND, e il mandato ricevuto in proposito da parte di TA, non altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto fatto dallo stesso TI prima della sua collaborazione e sostanzialmente convergenti con la successiva chiamata in correità di questo;
mentre una assolutamente modesta attendibilità poteva riconoscersi alle dichiarazioni coinvolgenti le posizioni di OF e SC, EI quali erano note le imputazioni da organi di stampa prima della collaborazione di TT e sulle cui posizioni era palese il contrasto tra la versione della fonte primaria e quella del teste indiretto sulle circostanze fondamentali dell'arrivo e del luogo di caricamento dell'esplosivo e dell'avvenuta conoscenza da parte di TI dell'intercettazione abusiva delle telefonate del dott. RS.
B) Sotto il profilo logico, l'incarico dato da TI a ND di eseguire il furto della Fiat 126 poteva spiegarsi, dato l'uso cui l'autovettura era destinata, solo con la circostanza che egli aveva a sua volta ricevuto il mandato da esponenti di vertice di Cosa nostra. Le soggettivamente credibili, intrinsecamente attendibili, reciproche, incrociate e positivamente riscontrate propalazioni EI collaboratori di giustizia, aderenti all'organizzazione criminale di Cosa nostra (RA OV BA, EL CO AO, CI LO, La CA CO, LI TO, La BA CC, MA MI, Di CA CO, CE TO, RA OVni, OR CO, Lo OR IT, Di IL EM, Di IL UA, US TO, IA ON, CA OVni, Di AT IO TO, CA TU) hanno confermato l'esistenza e la permanenza del progetto omicidiario ai danni del dott. RS fin da quando egli era nel 1988 Procuratore della Repubblica di Marsala ed hanno identificato il relativo movente nella vendetta mafiosa contro un acerrimo nemico dell'organizzazione mafiosa, responsabile insieme con il dott. OVni Falcone del c.d. maxiprocesso palermitano (CE, CI C., Di CA, MA, OR, Di IL P., CA G., CA);
hanno delineato la fase deliberativa della strage con riferimento alle plurime riunioni della Commissione provinciale, organismo di vertice di Cosa nostra, tenutesi tra il marzo e il giugno 1992 (CA, La CA, CE); ne hanno descritto la fase esecutiva, consistita nella prova del telecomando, nei sopralluoghi, nella fissazione fin dai primi giorni della settimana del giorno di domenica 19 luglio per l'attentato e nel pattugliamento del percorso delle autovetture che conducevano quel giorno il magistrato in via D'Amelio (RA, EL, CE, CI, La CA e IA). Di talché, il primo e incontroverso risultato probatorio è costituito dalla certa riferibilità dell'uccisione del magistrato ai mandamenti palermitani di Cosa nostra, che considerava il dott. RS un nemico irriducibile, nell'ambito di un progetto strategico generale teso all'eliminazione di diversi rappresentanti "eccellenti" delle istituzioni dopo la negativa decisione della Corte di cassazione riguardo al c.d. maxiprocesso palermitano. E, dal coinvolgimento EI mandamenti di San Lorenzo, Porta Nuova, BR, Resuttana, della Noce e di Santa MA di Gesù (cui appartiene il territorio della AG), sembra lecito inferire la compatibilità della partecipazione all'attentato stragista di TO TA (uomo d'onore di assoluto rilievo nel quartiere della AG ricadente sotto il controllo della famiglia di Santa MA di Gesù, di cui era capo RO IE e altro elemento di spicco OVni RÀ) e di CE TI (il quale, se non addirittura uomo d'onore della AG, presentava un profilo criminale caratterizzato da stretti rapporti di parentela e di effettiva frequentazione con TA, suo cognato, e con IE, capo-mandamento della famiglia di Santa MA di Gesù, secondo la concorde indicazione EI collaboratori ND, TO GE e CO IN NN e la scheda informativa EI servizi investigativi).
La confessione e la chiamata in correità del ND (celli si è confessato autore materiale del furto commissionatogli da TI), rilevanti ai fini dell'individuazione dell'esecutore materiale e EI mandanti del furto dell'auto vettura Fiat 126 di IN VA utilizzata come autobomba, sono state giudicate serie, intrinsecamente attendibili e obiettivamente riscontrate, oltre che dalla confessione dello stesso TI, dalle deposizioni di UCno VA, fratello della derubata, e di IG EO, amico del ND, i quali hanno confermato i particolari dell'episodio ad essi narrati dal ND, e da una numerosa serie di circostanze esterne elencate in motivazione. Anch'esse postulano la necessità di un mandato da parte di esponenti di vertice di Cosa nostra del mandamento di Santa MA di Gesù a TI perché procurasse un'autovettura da utilizzare come autobomba, sì che anche per questa via è risultata logicamente compatibile la partecipazione all'attentato stragista di TO TA, cognato di TI e importante uomo d'onore di quella famiglia, chiamato in correità dal primo come mandante del furto.
L'organico inserimento di TA e il ruolo di indubbio rilievo da lui rivestito, insieme con RO IE e OVni RÀ, nel mandamento di Santa MA di Gesù era dimostrato dalle dichiarazioni di numerosi collaboranti (ND, GE, IN NN, P. Di IL, LO, ES, AL, C. CI, La BA, CE, RA, G. CA e Di AT), mentre la posizione di supremazia gerarchica di TA rispetto a TI è stata descritta dai collaboratori ND, GE e IN NN. E tale mandamento (in cui ricadeva il quartiere della AG) aveva partecipato alla strage insieme agli altri mandamenti palermitani di Cosa nostra. C) La natura EI legami di parentela tra TI e TA (cognati) e la forte stima ripetutamente espressa dal chiamante nei confronti del secondo, causa entrambe della descritta crisi collaborativa, escludevano ogni intento calunniatorio nelle dichiarazioni accusatorie del primo.
D) TA OS, esponente di spicco della 'ndrangheta e collaboratore di giustizia, ha riferito di essere stato interessato da OVni LL della famiglia di Santa MA di Gesù, mentre erano insieme detenuti nel carcere di Livorno nel giugno o luglio del 1992 dopo la strage di Capaci, per far fronte all'esigenza di Cosa nostra di reperire sul mercato un potentissimo e poco voluminoso esplosivo, dal dichiarante denominato "Sintax", presso tale CA, esponente della S.C.U., e di essergli stato indicato a tal fine dal RÀ come referente affidabile e serio, per conto di Cosa nostra, il suo "figlioccio" TO TA (circa i comprovati rapporti tra RÀ e TA hanno riferito i collaboranti CI, LO e ES). Il OS fornì al RÀ le indicazioni per la ricerca delle persone idonee al contatto con CA ricevendone poi assicurazione che "era tutto a posto". Il RÀ non spiegò a cosa servisse l'esplosivo, ma nel commentare la strage di Capaci aveva detto al OS che quello che era successo era nulla in confronto a quel che sarebbe accaduto quando fosse saltata la "burza", non quella di Milano ma "quella di Palermo", sì che il OS dopo la strage di via D'Amelio capì che il RÀ col termine "burza" aveva fatto una chiara allusione al dott. RS. Il OS conosceva TA come importante uomo d'onore e abile killer della famiglia di Santa MA di Gesù perché di lui gli aveva parlato OVni RÀ non soltanto nella circostanza della richiesta di esplosivo ma anche in precedenza, definendolo come persona affidabilissima di cui i vertici della famiglia si fidavano ciecamente;
e di ciò ebbe conferma quando, in occasione del trasferimento di TA all'Asinara, RO ON avvertì NA RÀ dell'arrivo di questi perché gli fossero predisposte condizioni di vita carceraria adeguate al rango. Le rivelazioni del OS erano state spontanee, disinteressate, indifferenti, coerenti, costanti, non contestate dalle difese, e riscontrate quanto alla comune detenzione con il RÀ nel carcere di Livorno fra il maggio e il luglio 1992, al profilo criminale del CA, all'astratta coincidenza dell'esplosivo da lui denominato "Sintax" con il EX identificato dai periti;
mentre non vi era necessaria contraddizione tra le propalazioni del OS con quanto dichiarato dal collaboratore RA circa la disponibilità da parte della famiglia di San Lorenzo di una rilevante quantità di esplosivo plastico in contrada Malatacca, e con quanto accertato dal perito nel processo D'Amelio-bis circa il rinvenimento di 10 Kg. di EX confezionato in 4 pani in contrada Malatacca, non avendo il RA potuto precisare la destinazione data alla residua partita di plastico, sotterrata in fusti di plastica fin dal 1986 e sparita dopo l'arresto di FA CI, ne' identificare la provenienza dell'esplosivo usato per la strage di via D'Amelio con quello che si trovava nella disponibilità della famiglia di San Lorenzo. 1.4. - Tutti questi elementi di prova, significativamente convergenti, dimostrano la responsabilità di TO TA in ordine al furto dell'autovettura Fiat 126 utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio: furto che, pure in assenza di obiettivi riscontri alla tardiva, contraddittoria e inattendibile dichiarazione accusatoria di TI in ordine alla partecipazione dell'imputato anche all'ulteriore segmento della fase esecutiva, costituito dal prelievo dell'esplosivo dal magazzino-porcilaia del Tomaselli e dal suo caricamento a bordo dell'autovettura rubata nell'autocarrozzeria di OF, implica un contributo essenziale e determinante alla consumazione della strage di via D'Amelio, essendo TA perfettamente consapevole dell'uso cui era destinata l'autovettura reperita e messa a disposizione EI complici, tanto da metterne a conoscenza il cognato TI.
Ebbene, ritiene il Collegio che, a fronte dell'illustrata - invero pregevole e sapiente architettura argomentativa della ratio decidendi, non colgono nel segno le critiche difensive, ne' per i profili di asserita violazione delle regole probatorie stabilite dagli artt. 192 commi 2 e 3 c.p.p. ne' per la denunziata illogicità manifesta della motivazione.
Risulta invero ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192 comma 3 c.p.p., l'indicazione dell'operazione conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità, secondo cui essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, abbisogna, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto è ammmesso per l'applicazione di misure cautelari, debbono avere carattere "individualizzante", cioè riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati. E, per il principio di frazionabilità della chiamata in correità, si aggiunge che, quando essa contenga più accuse in confronto di una o più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno EI chiamati e per ciascuno degli episodi sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi limitatamente ad uno EI chiamati o ad uno degli episodi, estendersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato o di un altro episodio sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti. È inoltre pacifico che il riscontro possa consistere in altre chiamate in correità, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifiche: la convergenza del molteplice dev'essere cioè individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite. Con l'ulteriore ed ovvio corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta ma perché apprese da terzi, possono integrare una valida prova di responsabilità a carico dell'imputato solo se sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla persona incolpata, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto della stessa. Principi giurisprudenziali questi - in particolare, quello della necessità EI riscontri individualizzanti, EI limiti di frazionabilità della chiamata e del tipo di controllo necessario per le accuse de relato -, ai quali la Corte d'assise d'appello si è non solo programmaticamente ispirata, richiamandoli in premessa della motivazione in diritto circa le regole della valutazione probatoria della portata e dello spessore delle dichiarazioni accusatorie EI collaboratori di giustizia (esaminati nei due gradi di giudizio di questo processo e nell'altro denominato D'Amelio-bis, i cui verbali - trattandosi di prove sopravvenute al giudizio di primo grado - sono stati acquisiti col consenso delle parti nel giudizio d'appello), costituenti il nucleo probatorio più rilevante per ricostruire l'effettivo ruolo svolto dall'imputato nel delitto, ma che risultano altresì con sistematica e diffusa analisi esplicitamente applicati nei numerosissimi passaggi argomentativi riguardanti la valutazione delle prove di colpevolezza a carico di TA: così evidenziandosi, insieme con la perfetta osservanza EI canoni di cui all'art. 192 commi 2 e 3 c.p.p., anche l'assenza di qualsiasi frattura logica del ragionamento probatorio conducente all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 1.4.1. - Priva di pregio appare, in particolare, la categorica affermazione difensiva (sostenuta peraltro mediante la citazione di arresti giurisprudenziali di specie) secondo cui "il principio di scindibilità delle dichiarazioni non può valere all'interno dello stesso episodio delittuoso", ben più articolato presentandosi invero il ragionamento giudiziale conducente in questo caso alla corretta soluzione del problema.
In tema di c.d. scindibilità della prova dichiarativa (confessione, chiamata in correità del coimputato ovvero della persona imputata in un procedimento connesso o collegato, testimonianza), questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, per cui l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico: in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto tuttavia, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova dichiarativa (Cass., Sez. I, 20.1.2000, Ferrara, rv. 215505; Sez. VI, 22.4.1998, Martello, rv. 211376; Sez. I, 21.4.1997, Di Corrado, rv. 207590; Sez. II, 22.3.1996, Arena, rv, 206490-491; Sez. VI, 17.2.1996, Cariboni, rv. 204438; Sez. VI, 31.1.1996, Alleruzzo, rv. 206590; Sez. VI, 6.4.1995, Prudente, rv. 202311; Sez. I, 21.10.1994, Riola, rv. 200072). È evidente che in tanto la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità possa ritenersi ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del discorso ritenuta falsa e le rimanenti parti della narrazione che siano intrinsecamente attendibili e che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, con il logico corollario che l'interferenza fattuale tra una serie di circostanze che impedisce, una volta accertata la falsità di una componente della serie, di ammettere per vera un'altra circostanza della medesima serie, si verifica solo quando la prima sia collegata all'altra da un rapporto di causalità necessario, ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche quando la chiamata in correità nei confronti di un soggetto comprende la partecipazione del chiamato a una pluralità di episodi pure inseriti in una stessa fase, quella esecutiva, del medesimo delitto: anche in questo caso l'accertata inattendibilità o il mancato riscontro del racconto accusatorio relativo a un singolo episodio (nella specie: la partecipazione alla riunione nella villa di Calascibetta, al caricamento dell'esplosivo e al trasferimento dell'autovettura imbottita) non può estendersi meccanicamente a un diverso episodio (l'incarico di reperire l'autovettura da utilizzare come autobomba per la strage), non sussistendo tra i plurimi fatti un rapporto di causalità necessario. Gli episodi narrati dal collaboratore TI e dal teste de relato TT, pur essendo tutti compresi nella complessa fase esecutiva della strage (dalla riunione operativa all'incarico e al reperimento dell'autovettura da utilizzare come autobomba, sino al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 e al trasferimento della medesima in via D'Amelio) mantengono infatti una propria autonomia fattuale e logica, oltre che una significativa individualità spazio-temporale. Di talché, come la partecipazione a una porzione della fase esecutiva non comporta necessariamente la partecipazione all'intera azione esecutiva, a contrario il negativo riscontro sulla partecipazione a riti segmento della fase esecutiva (la riunione nella villa di Calascibetta) non implica l'esclusione della partecipazione ad un altro segmento della stessa (l'incarico di rubare l'autovettura di piccola cilindrata da destinare ad autobomba), certamente ipotizzabile come avvenuto in un qualsiasi diverso contesto spazio-temporale nell'ambito delle consuete frequentazioni di TI con IE e TA, sì che il primo segmento non possa dirsi costituire l'imprescindibile antecedente logico del secondo.
D'altra parte, la Corte d'assise d'appello ha esplorato in profondità l'assunto accusatorio e ha palesato, con diffusa e adeguata motivazione - per ciò incensurabile in sede di sindacato di legittimità -, le ragioni per le quali la valutazione frazionata, correttamente dispiegatasi alla stregua EI suddetti canoni interpretativi, non si risolve in un complessivo contrasto logico- giuridico della prova dichiarativa.
1.4.2. - Parimenti privi di pregio si palesano i rilievi difensivi sul tema delle ammissioni fatte ad altri soggetti dall'esecutore materiale di un delitto, laddove si afferma (citando ancora una volta un arresto giurisprudenziale di specie: Cass., Sez. I, 5.2.1997 n. 2380, Megna) che la c.d. "confessione stragiudiziale", rinvenibile nei casi in cui il dichiarante sostenga di avere appreso direttamente dall'esecutore materiale di un delitto della di lui partecipazione e di quella di altri complici al medesimo, non avrebbe alcuna dignità sotto il profilo probatorio, nemmeno come mero indizio. Ed invero, la pressoché unanime giurisprudenza di legittimità apprezza queste ammissioni mediante i parametri di valutazione probatoria propri della dichiarazione testimoniale indiretta o de relato, in riferimento ai contenuti narrativi della confidenza, quale dato storico-processuale, cioè nei limiti di un indizio da verificare e da valutare unitamente ad altri indizi che abbiano i prescritti requisiti della certezza, precisione e concordanza (Cass., Sez. V, 6.4.1999, Mandalà, rv. 2l4871; Sez. I, 13.3.1997, Mandalà, rv. 208267; Sez. IV, 28.2.1997, Campaci, rv. 207255; Sez. II, 17.1.1997, Accardo, rv. 207843). Essa rappresenta dunque, nella struttura, una fonte indiziaria, la quale, oltre a richiedere una duplice verifica ai sensi dell'art. 192.2 c.p.p., una relativa al soggetto dichiarante e l'altra relativa all'attendibilità della fonte primaria, dev'essere sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa perché, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti (Cass., Sez. I, 12.3.1998, Bellocco, rv. 210557: Sez. I. 18.9.1997, Bellocco, rv. 208588; Sez. I. 3.7.1997, Rigo, rv. 208340; Sez. I, 28.2.1997, Bagarella. rv. 207587; Sez. V, 9.10.1996, Mannolo, rv. 206338; Sez. IV, 15.3.1996, Imparato, rv. 204544; Sez. I, 26.1.1996, Occhipinti, rv. 204077; Sez. I, 21.3.1995, Libri, rv. 201176). E - si aggiunge - non solo e consentita la valutazione comparativa EI dicta, eventualmente contrastanti, del teste de relato e della fonte diretta da lui indicata, ma anzi, in caso di contrasto tra quanto da essi riferito, è legittima l'attribuzione, sia pure in esito ad esauriente verifica, di maggiore veridicità alle dichiarazioni del primo, in quanto l'art. 195 c.p.p. non stabilisce al riguardo alcuna gerarchia, ma prevede solo l'obbligo, a impulso di parte, di audizione della fonte diretta ove questa sia possibile (Cass., Sez. I, 21.12.1999, Modeo, rv. 2153342; Sez. I, 30.6.1999, TOro, rv. 214018; Sez. VI, 15.12.1998, Leone, rv. 212504; Sez. I, 22.9.1998, Trovato, rv. 211596; Sez. III, 13.6.1997, Cannavò, rv. 209355; Sez. II, 17.1.1997, Accardo, rv. 207844; Sez. I, 13.10.1995, Grimaldi, rv. 202849; Sez. IV, 26.4.1995, Di Bella, rv. 205730). Mette conto peraltro di avvertire che, quando il referente del testimone indiretto sia un soggetto che avendo la qualità di imputato nel processo abbia reso a sua volta dichiarazioni confessorie e/o etero-accusatorie, e il racconto del referente sia stato fatto fuori di esso, la cautela imposta dal legislatore non è però limitata al controllo delle fonti di conoscenza del testimone de relato. Poiché i riscontri necessari ex art. 192.3 c.p.p. per superare il deficit probatorio intrinseco alla chiamata in correità debbono, comunque, consistere in elementi, fattuali e logici, esterni ad essa, resta fermo l'onere per il giudice di merito di esplicitare adeguatamente i criteri sulla base EI quali le dichiarazioni testimoniali de relato provenienti da un'unica fonte possano fungere da riscontro alla fonte stessa, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente, cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata lo stesso dato da riscontrare (Cass., Sez. IV, 31.3.1998, Avila, rv. 211625). Orbene, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale abbia assolto l'onere di sottoporre a un controllo pregnante la conoscenza e la verità EI fatti narrati e di motivare adeguatamente in ordine alle plurime ragioni che l'hanno indotta a ritenere rilevante e veridica, nonché dotata di consistenza tale da resistere agli elementi di segno opposto dedotti dall'accusato, la reiterata indicazione di TA come mandante del furto dell'autovettura di piccola cilindrata da usare come autobomba, fatta con dovizia di particolari fin dal settembre 1993 dal teste TT, per averla effettivamente ricevuta da TI durante la comune detenzione carceraria a Busto Arsizio, in epoca antecedente di circa un anno alla scelta collaborativa di questo e in assenza di altre fonti di conoscenza. La Corte ha invero ritenuto intrinsecamente attendibili solo le parti della narrazione de relato affatto originali e non altrimenti conoscibili da fonti diverse da quella costituita dal racconto di TI, coerenti, costanti e antecedenti la collaborazione di quest'ultimo e reciprocamente convergenti con la successiva chiamata in correità della fonte primaria e diretta.
1.4.3. - In definitiva, i difensori del ricorrente con il comune motivo di gravame, pur denunziando formalmente anche la violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., non si limitano a criticare la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, nel denunciare l'inaffidabilità delle dichiarazioni accusatorie, chiedono in realtà la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito. Operazione questa non consentita invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale di essa abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, alle risultanze del quadro probatorio, dandosi corretta e coerente dimostrazione del privilegio accordato a taluni elementi rispetto ad altri di segno opposto, sì che il tessuto argomentativo superi positivamente il controllo del giudice di legittimità.
Alla luce EI principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di valutazione della chiamata in correità e dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione, ritiene pertanto il Collegio che non sia affatto configurabile la violazione delle regulae iuris dettate dall'art. 192 commi 2 e 3 c.p.p., ne' sia apprezzabile la rilevanza testuale ex art. 606.1 lett. e) c.p.p. dell'illogicità del ragionamento probatorio svolto in proposito dal giudice di merito. 1.5. - Risulta infine manifestamente infondato il motivo di gravame dedotto da TA in merito al trattamento sanzionatorio e alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale, nel disattendere l'analoga doglianza mossa con i motivi d'appello, esaurientemente ed insindacabilmente dato conto EI rigorosi criteri che hanno presieduto alla determinazione della pena, alla luce di elementi fattuali di preponderante disvalore che lo rendevano immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio. Rileva peraltro il Collegio l'intervenuta prescrizione del reato di danneggiamento di cui al capo H), pur se aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in forza del richiamo all'azione descritta nel precedente capo F), così che, essendo il reato estinto, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla relativa statuizione di condanna e ridursi per l'effetto, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., di mesi quattro la sanzione dell'isolamento diurno applicata dal giudice di merito, a norma dell'art. 72 comma 2 c.p., unitamente alla pena dell'ergastolo. 2. - Il difensore dell'imputato IU OF ha dedotto:
il difetto e l'illogicità della motivazione conseguenti all'omessa valutazione di elementi probatori decisivi, al travisamento di alcuni elementi di fatto interpretati in modo congetturale e apodittico, al mancato apprezzamento dell'attendibilità del collaboratore TO GE che aveva riferito della famiglia circa una sua presunta frequentazione con ambienti mafiosi della famiglia di BR e in particolare con TO IU;
- violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica della condotta addebitata all'imputato come favoreggiamento reale, sia sotto il profilo oggettivo elle soggettivo, perché, nel caso di furto di autovettura, la successiva apposizione a questa di targhe appartenenti ad altra autovettura, pur agevolandone la più sicura circolazione, non costituisce azione idonea a procurare agli autori del furto un profitto diverso e più ampio rispetto a quello tipico di questo reato;
- illogicità della motivazione quanto all'applicazione dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/91, fondata sull'apodittica affermazione che alla strage avrebbero partecipato persone della famiglia mafiosa di BR, rispetto alla quale sarebbe stata dimostrata la disponibilità dell'imputato mediante la presunta consegna ad uomini d'onore della stessa delle targhe e EI documenti identificativi dell'autovettura ricoverata per riparazioni nella sua officina;
- violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla concreta determinazione della pena per gli aumenti dovuti alla citata aggravante e alla continuazione. Il P.G., nell'impugnare anche l'ordinanza dibattimentale in data 26.9.1997 che aveva dichiarato la nullità dell'esame reso in primo grado da CO TT in qualità di imputato di reato connesso disponendone la rinnovazione come esame testimoniale, ha a sua volta denunziato:
- l'omessa valutazione delle prime e, per tempi e contenuti, più veritiere asserzioni dell'TT, recanti significative indicazioni di accusa, frutto di quanto appreso direttamente da TI, circa la partecipazione di OF alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage, la cui acquisizione pure se avvenuta senza l'osservanza delle formalità relative all'audizione del testimone non poteva essere estromessa dalle risultanze processuali per il principio di tassatività delle nullità e per l'inoperatività della categoria dell'inutilizzabilità a fronte di una mera irritualità nel procedimento formativo della prova orale;
- la violazione delle norme sulla valutazione delle prove e l'illogicità della motivazione nella complessiva ricostruzione EI concreti elementi di accusa acquisiti in merito alla posizione di OF, analizzati isolatamente e disorganicamente e perciò svalutati, soprattutto per la contestuale presenza di OF nella sua officina durante le operazioni di caricamento dell'esplosivo a bordo dell'autovettura rubata;
- l'erronea qualificazione giuridica. come favoreggiamento reale, del fatto accertato a carico di OF, poiché le condotte di sottrazione e di consegna alla famiglia mafiosa di BR delle targhe e EI documenti identificativi della Fiat 126 in riparazione presso la sua officina si collocavano cronologicamente e strumentalmente prima della consumazione del delitto di strage, evidenziandone la disponibilità e la consapevole partecipazione al programma delittuoso.
2.1. - Quanto alla posizione processuale di IU OF era dimostrato ad avviso della Corte territoriale:
- che OF ritardò deliberatamente la consegna alla Fiat-Sira dell'autovettura Fiat 126 di AN MA ER, ricoverata per lavori di riparazioni presso la sua autocarrozzeria di via Messina Marine in Palermo, per prelevarne le targhe anteriore e posteriore e i documenti assicurativi e di circolazione, da utilizzare come copertura per la sicura circolazione di un altro veicolo rubato da impiegare in un'azione delittuosa, e simulò il furto con le false denunce del 20 luglio e dell'8 settembre 1992 al Commissariato di P.S. di BR per nascondere di avere procurato targhe e documenti "puliti" agli autori del furto (indicandosi come elementi di prova il verbale di sopralluogo eseguito dalla polizia scientifica il 20.7.1992, le deposizioni EI cognati e soci CO e SP LI e EI testi CO e AS, le intercettazioni ambientali eseguite sull'autovettura dell'imputato, le parziali ammissioni di quest'ultimo);
che OF mostrava "disponibilità" nei confronti di uomini d'onore del mandamento di BR, di cui frequentava in particolare TO IU, detto "il postino", della famiglia di OR EI LE (secondo le dichiarazioni del collaboratore TO GE, anche sulla circostanza che l'autocarrozzeria non pagava alcun "pizzo" alla consorteria mafiosa);
- che le targhe della Fiat 126 rubata a IN VA, utilizzata come autobomba in via D'Amelio, furono effettivamente sostituite con quelle della Fiat 126 della Sferruzza.
Le dichiarazioni accusatorie di TI e quelle de relato di TT (rese peraltro quando OF era già stato tratto in arresto ed erano note le contestazioni fattuali), circa la consapevolezza da parte di OF di fornire le targhe e i documenti di circolazione ad esponenti di Cosa nostra, perché fossero utilizzati come copertura per la circolazione dell'autobomba impiegata nella strage, e addirittura circa la sua presenza in officina quando venne sistemato l'ordigno esplosivo a bordo della Fiat 126 rubata, non erano per contro assistite dal requisito della congruità logica ne' della convergenza, essendo molteplici ed evidenti le contraddizioni tra le due versioni narrative sull'essenza dell'accadimento, quanto al luogo preciso di caricamento dell'esplosivo (la porcilaia di Tomaselli o il garage di OF), al numero e all'identità delle persone che avrebbero partecipato all'operazione di "imbottitura" della Fiat 126 nel garage di OF e alla stessa presenza del "garagista" in quell'occasione. Di talché, non equivalendo la raggiunta prova della consapevolezza della potenziale destinazione di targhe e documenti alla circolazione di altra autovettura rubata dello stesso tipo alla prova della consapevolezza da parte dell'imputato anche dello specifico crimine, che mediante la circolazione di questo veicolo i committenti intendevano realizzare, OF è stato ritenuto responsabile - oltre che EI delitti di appropriazione indebita e di simulazione di reato - del delitto di favoreggiamento reale (delitto presupposto era il furto della Fiat 126 alla cui circolazione era funzionale l'acquisizione di targhe e di documenti "puliti" anziché di quello contestato di strage, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 per avere eseguito tali azioni criminose al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa cui erano affiliate le persone che gliene fecero richiesta, sull'identità delle quali l'imputato ha sempre mantenuto un ermetico riserbo.
2.2. - Tanto premesso, ritiene il Collegio che entrambi i ricorsi per cassazione, sia della parte privata che di quella pubblica, siano destituiti di fondamento.
L'affermazione di responsabilità di OF per i delitti di appropriazione indebita, simulazione di reato e favoreggiamento reale - anziché di quello contestato di concorso in strage - appare invero sorretta da plurimi, sicuri, e univocamente convergenti elementi di prova e la motivazione della sentenza impugnata, estesa a tutti i dati offerti dal processo. conserva al riguardo una propria solida validità, dandosi argomentata ragione del percorso analiticamente seguito e concludendosi senza contraddizioni o salti logici: donde la sua incensurabilità in sede di controllo di legittimità.
Considerato che
l'acquisizione di targhe e documenti "puliti" è funzionale - in base all'id quod plerumque accidit - alla più sicura circolazione di un'autovettura rubata, non può seriamente dubitarsi che l'imputato, con la sua condotta appropriativa e simulatoria, abbia prestato agli autori del furto un serio e consapevole contributo diretto a far divenire definitivi i vantaggi acquisiti a mezzo del reato presupposto, dopo che questo (il furto dell'autovettura Fiat 126 della VA e non certamente, come erroneamente ritiene il P.G. ricorrente, il delitto di strage) era stato commesso, ed a rendere concretamente più agevole la dispersione e più difficoltoso il recupero della res per i amministrazione della giustizia: situazione nella quale è configurabile appunto la lesione dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 379 c.p. Anche in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 conv. in l. n. 203 del 1991, giustificata dal fatto che alla strage avrebbero partecipato soggetti appartenenti al mandamento della famiglia mafiosa di BR, rispetto alla quale l'imputato avrebbe dimostrato costante "disponibilità", in particolare nel caso concreto mediante la consegna ad uomini d'onore della stessa famiglia delle targhe e EI documenti identificativi dell'autovettura ricoverata per riparazioni nella sua officina al fine di garantire la sicura circolazione di un altro autoveicolo rubato, la Corte territoriale ha correttamente indicato, con motivazione puntuale ed esplicita, gli elementi probatori posti a sostegno di questa affermazione. Le propalazioni del collaboratore TO GE, anche sulla circostanza che l'autocarrozzeria non pagava alcun "pizzo" alla consorteria mafiosa, l'accertata frequentazione di TO IU, detto "il postino", della famiglia di OR EI LE, l'ermetico riserbo sempre mantenuto dall'imputato sui nomi delle persone che gliene fecero richiesta, costituivano seri e univoci indizi della circostanza di avere eseguito le contestate azioni criminose al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa cui erano affiliate le medesime persone.
D'altra parte, la descritta conflittualità indiziaria, insita nel nucleo essenziale delle dichiarazioni accusatorie di TI e TT, ha correttamente determinato il giudice di merito ad escludere, in assenza della c.d. convergenza del molteplice e di ulteriori elementi indiziari, che potesse considerarsi raggiunta la prova dell'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato anche del programmato crimine stragista che, mediante la sicura circolazione del veicolo rubato e trasformato in autobomba, i committenti delle targhe e EI documenti da lui sottratti e ad essi consegnati intendevano realizzare.
Di talché, a fronte di siffatto, lineare e corretto, percorso argomentativo del ragionamento giudiziale, tanto il ricorso dell'imputato quanto quello del P.G. si limitano sostanzialmente a prospettare soluzioni fattuali, oltre che opposte tra loro, diverse da quella cui è pervenuto il giudice di appello la cui decisione non appare in alcun modo affetta da vizi di legittimità ed è improntata, invece, ad una corretta ed integrale valutazione EI dati acquisiti e sottoposti al suo esame.
Mette conto di sottolineare da ultimo, quanto al motivo di gravame in rito dell'impugnazione del P.G., che il rilievo riguardante la nullità dell'esame reso in primo grado da CO TT in qualità di imputato di reato connesso, dichiarata dalla Corte d'assise d'appello con ordinanza dibattimentale del 26.9.1997 con la quale se ne disponeva la rinnovazione come esame testimoniale, pur fondato in linea teorica, non è in grado di inficiare in alcun modo la valutazione delle complessive risultanze probatorie. Ed invero, in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore TT nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado nell'impropria qualità di imputato di reato connesso, sotto il profilo dell'avvenuta deroga alla disciplina che regola l'assunzione della prova testimoniale, l'indubbia irregolarità dello schema procedimentale adottato non è affatto causa di nullità ne' di inutilizzabilità dell'atto probatorio, poiché la prima sanzione, per il principio di tassatività delle nullità, non è espressamente contemplata, ne' la dichiarazione risulta essere stata assunta in violazione di un esplicito o implicito divieto stabilito dalla legge, nonostante il mancato rispetto delle formalità prescritte ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo (v., per un'analoga soluzione interpretativa in tema di testimonianza di minorenne assunta senza l'osservanza delle cautele stabilite dall'art. 498.4 c.p.p., Cass., Sez. I, 21.2.1997, Mirino, rv. 207271). E però, TT risulta essere stato sottoposto a rinnovato, approfondito e critico esame, nella corretta veste di testimone, sia nel giudizio d'appello di questo processo sia nel dibattimento di primo grado del c.d. D'Amelio-bis (i cui verbali sono stati acquisiti col consenso delle parti), insistendo nell'originaria versione accusatoria nei confronti di OF, sì che non è dato riscontrare quale sia stato il concreto pregiudizio lamentato dal P.G., laddove la Corte territoriale ha comunque integralmente apprezzato le indicazioni de relato di TT (frutto di quanto appreso direttamente da TI), pur disattendendole motivatamente in punto di consapevole partecipazione di OF alla fase preparatoria ed esecutiva della strage.
2.3. - Si palesa infine infondata anche l'ulteriore doglianza della difesa di OF, circa il diniego delle attenuanti generiche e la concreta determinazione della pena, perché la Corte territoriale ha adeguatamente e diffusamente esplicitato in motivazione le ragioni per le quali è stata esclusa l'applicazione delle attenuanti generiche (in considerazione della personalità dell'imputato in stabili rapporti di "disponibilità" in favore di esponenti di Cosa nostra, dell'oggettiva gravità EI fatti, dell'intensità del dolo confermata dall'assenza di qualsiasi resipiscenza e dall'omertoso comportamento processuale) ed indicato i criteri che hanno presieduto al complessivo trattamento sanzionatorio, a seguito degli aumenti dovuti alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e alla disciplina della continuazione: di guisa che le relative statuizioni si sottraggono a inammissibili censure da parte del giudice di legittimità.
3. Il P.G. (nell'impugnare anche l'ordinanza dibattimentale del 26.9.1997, che aveva dichiarato la nullità dell'esame reso in primo grado da CO TT in qualità di imputato di reato connesso disponendone la rinnovazione come esame testimoniale) ha denunziato in riferimento all'intervenuta assoluzione dell'imputato RO SC (condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo e assolto in appello da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto):
- l'omessa valutazione delle prime e, per tempi e contenuti, più veritiere asserzioni dell'TT, recanti significative indicazioni di accusa, frutto di quanto appreso direttamente da TI, circa la partecipazione di SC alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage, la cui acquisizione pure se avvenuta senza l'osservanza delle formalità relative all'audizione del testimone non poteva essere estromessa dalle risultanze processuali per il principio di tassatività delle nullità e per l'inoperatività della categoria dell'inutilizzabilità a fronte di una mera irritualità nel procedimento formativo della prova orale;
- la manifesta illogicità della motivazione assolutoria, in relazione alla posizione del thema probandum concernente il fatto principale e all'erronea applicazione del principio del terzo escluso, poiché oggetto dell'illecita captazione delle conversazioni telefoniche sull'utenza IO-RS in via D'Amelio potevano non essere i movimenti del magistrato, seguito mediante osservazione diretta e a vista, ma quelli della madre dello stesso, la cui temporanea presenza in via D'Amelio costituiva il necessario presupposto della visita del primo e quindi condicio sine qua non per l'esecuzione della strage;
- la manifesta illogicità della motivazione circa la conseguente svalutazione di testimonianze, chiamate in correità, positivi riconoscimenti personali e dati della consulenza tecnica, prove d'accusa a carico di SC tutte sinergicamente convergenti a favore della prova esclusa, circa la compatibilità dell'ascolto abusivo dell'utenza telefonica IO-RS con i preparativi dell'attentato e con la previa determinazione della data dell'azione criminale fissata sin da primi giorni della settimana per la domenica 19 luglio 1992.
Con memoria ritualmente depositata il difensore dell'imputato ha analiticamente criticato le proposizioni argomentative dell'impugnazione del P.G. ed ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto della medesima, sul rilievo che con essa, sotto l'aspetto della contraddittorietà o dell'illogicità della motivazione, si muoverebbero in realtà censure di mero fatto alla sentenza impugnata, in punto di valutazione delle prove orali, documentali e tecniche circa l'effettività dell'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica IO-RS, sottratte in quanto tali alla verifica del giudice di legittimità e in parte rivisitate alla luce di una prospettazione accusatoria diversa da quella cristallizzata nell'imputazione contestata.
3.1.1. - Quanto alla posizione processuale di RO SC il giudice di primo grado, dopo avere ritenuto probabile e concretamente verosimile l'ipotesi di un'abusiva intercettazione sull'utenza telefonica della famiglia IO-RS dimorante in via D'Amelio diretta ad acquisire sicure informazioni circa il giorno e l'ora esatta di visita del dott. RS alla madre MA IA LE in quel fine settimana (giusta l'analisi delle conversazioni telefoniche intercorse nei giorni tra il 17 e il 19 luglio, le conclusioni del consulente tecnico G. Genchi circa l'integrità del circuito di derivazione dell'utenza e la compatibilità di un illecito ascolto con le anomalie nella ricezione e nella trasmissione delle comunicazioni rilevate dai familiari nei due mesi precedenti la strage, aveva indicato nella persona del suddetto imputato l'esecutore della descritta operazione alla luce EI seguenti elementi di prova:
- la positiva ricognizione, fotografica e personale, dell'imputato da parte di IA IO, nipote del dott. RS, e del suo fidanzato LI CO, come la persona che la mattina del giorno 14 o 16 luglio era stato da loro notata armeggiare su una scala col pannello delle derivazioni telefoniche sito sopra la porta d'ingresso dell'appartamento IO-RS;
la compatibilità della presenza di SC in quello stabile e all'orario indicato dai testi con gli ulteriori interventi dallo stesso eseguiti in quei giorni in qualità di dipendente della soc. LT, impresa privata esecutrice di impianti telefonici per conto della Telecom;
la testimonianza de relato di CO TT il quale aveva dichiarato di avere appreso da TI nel carcere di Busto Arsizio che la persona arrestata per l'intercettazione abusiva sull'utenza della madre del dott. RS aveva effettivamente compiuto tale attività in quanto fratello di un esponente di spicco della mafia palermitana;
- la chiamata in correità di TI che aveva confermato le propalazioni dell'TT sostenendo di avere assistito la mattina del 18 luglio davanti a un bar della AG al colloquio tra TA SC, fratello di RO che era rimasto in macchina, TA AM e CO GO circa l'effettiva realizzazione del l'intercettazione telefonica da parte del fratello che aveva consentito d'individuare i prossimi movimenti del magistrato;
le dichiarazioni EI collaboratori TT e Lo OR, secondo i quali RO SC aveva già in altre occasioni eseguito intercettazioni telefoniche abusive anche per conto del fratello TA, uomo d'onore di vertice della famiglia mafiosa dell'Arenella nel cui territorio ricadeva la zona di via D'Amelio.
3.1.2. - La Corte d'assise d'appello non ha invece condiviso le conclusioni relative all'ipotesi di una captazione abusiva delle conversazioni telefoniche sull'utenza IO-RS poiché, anche alla luce delle nuove prove dichiarative acquisite in quel grado di giudizio, era risultato che sin dai primi giorni della settimana era stata comunque stabilita dagli attentatori la domenica 19 luglio per l'esecuzione della strage in via D'Amelio sulla base del dato statistico e degli esiti dell'osservazione diretta EI movimenti del magistrato in ordine alle visite effettuate alla madre sempre di domenica mattina in via D'Amelio, indipendentemente ed anzi in contrasto con il tenore delle conversazioni transitate dal venerdì 17 alla domenica 19 luglio sull'utenza telefonica de qua. In tal senso deponevano le coerenti e affidabili dichiarazioni del. collaboratore ON IA, circa l'attività di pedinamento affidatagli all'inizio della settimana per l'intera giornata del 19 luglio da FA e NI CI, poi concretamente eseguita la domenica della strage da EF e NI CI insieme col pattugliamento delle strade di Palermo da parte delle famiglie di San Lorenzo e della Noce, dichiarazioni riscontrate documentalmente dal tabulato del traffico telefonico relativo al cellulare di NI CI e confermate dal collaboratore OV BA RA che ebbe analoga indicazione da parte di TO DI. Anche TO CE aveva riferito che, secondo quanto confidatogli da FA CI, utili notizie sugli spostamenti del magistrato venivano fornite agli autori dell'attentato da TO LE, il quale abitava in un appartamento di via D'Amelio n. 19 e del cui contributo hanno narrato gli altri collaboratori TO LI, EM e UA Di IL. D'altra parte nessuno EI collaboratori di giustizia, fra i quali esponenti di spicco di Cosa nostra come il CE e OVni CA, ha riferito di essere a conoscenza dell'utilizzazione da parte dell'organizzazione mafiosa di intercettazioni telefoniche per l'esecuzione di questa strage come di altri attentati.
Le deposizioni testimoniali (EI familiari IR RS AG, RS AD, RS IT, IO TO, IO AU, RS TO. Maggio Teresa, del medico dott. P. Di UA, del magistrato dott. Davide Monti), riscontrate dalle annotazioni riportate sull'agenda del magistrato circa le sue abitudini e le misure di protezione, dimostravano che: - il dott. RS si recava a visitare la madre almeno una volta la settimana e, generalmente, la domenica mattina (sempre dalla metà di maggio al luglio 1992) dopo avere assistito alla messa nella chiesa fronteggiante la sua abitazione;
- era eccezionale una visita in giorni consecutivi;
- la madre, anche nei periodi in cui dimorava con la figlia AD, si trasferiva per il fine settimana presso l'altra figlia IT in via D'Amelio; - il dott. RS si assentò da Palermo dal giovedì 16 al venerdì 17 luglio quando fece ritorno alle ore 15; - la madre si trasferì nell'abitazione della figlia IT in via D'Amelio lo stesso venerdì pomeriggio e, avendo riferito per telefono al figlio AO che non stava bene, ne ricevette assicurazione che egli sarebbe andata a prenderla per accompagnarla il sabato pomeriggio dall'amico cardiologo Di UA col quale prese effettivamente appuntamento;
il dott. RS, dopo un preavviso telefonico, si recò a prelevare la madre alle ore 17 del sabato 18 luglio a casa della sorella IT in via D'Amelio, dalla quale però più volte telefonò inutilmente all'utenza dell'abitazione del medico, rimasto invece impedito da un guasto meccanico dell'autovettura; - la visita medica fu quindi spostata alla stessa sera di quel sabato o alla domenica come preannunciato dal dott. RS al cognato IO TO e dalla madre all'altro figlio RS TO nel corso di telefonate intercorse sull'utenza telefonica di via D'Amelio; - nonostante la successiva disponibilità offerta dal Di UA anche per la tarda serata del sabato, la visita medica non fu però effettuata quella sera a causa del protrarsi di un incontro con il collega dott. Davide Monti del dott. RS, il quale avvertì telefonicamente la madre verso le ore 21 che sarebbe stata visitata dal cardiologo l'indomani; - alle ore 8 della domenica mattina il dott. RS telefonò alla madre per avvertirla che sarebbe andata a prelevarla quel pomeriggio alle ore 17 per portarla dal medico.
L'eventuale intercettatore abusivo postosi all'ascolto avrebbe dovuto trarre dalle conversazioni svoltesi sull'utenza telefonica della famiglia IO-RS (in particolare dalle due telefonate del pomeriggio del venerdì 17 luglio e dalle cinque telefonate del pomeriggio del sabato 18 luglio) la conclusione della certezza o almeno dell'elevatissima probabilità che il dott. RS si sarebbe recato in quell'abitazione il pomeriggio o la sera del sabato 18 luglio, per prelevare la madre e accompagnarla per la visita cardiologica presso lo studio medico dell'amico dott. Di UA, e avvertire gli autori della programmata strage perché l'attentato fosse predisposto per quel giorno anziché per la domenica 19 luglio;
il medesimo intercettatore era infine in grado di conoscere con esattezza fin dalle ore 8 della domenica mattina che il magistrato si sarebbe recato in via D'Amelio alle ore 17 di quel pomeriggio per la visita medica della madre ed avvertire gli attentatori di tale circostanza. Appariva dunque contrario a ogni criterio di razionalità supporre che gli autori della strage, dopo avere predisposto una rischiosa e illecita captazione delle conversazioni telefoniche svoltesi sull'utenza della famiglia IO-RS, non avessero poi fatto uso alcuno delle informazioni raccolte. La Corte territoriale è passata quindi ad esaminare i dati probatori conducenti all'opposta tesi della compatibilità e della concreta esistenza di un'intercettazione telefonica abusiva sull'utenza IO- RS, di cui sarebbe stato autore RO SC, per verificarne l'infondatezza o almeno la dubbia fondatezza. La narrazione del collaboratore TI, circa l'incontro avvenuto al bar Badalamenti della AG con i fratelli SC la mattina del sabato 18 luglio e l'assicurazione data in sua presenza da TA SC al AM e al GO del buon esito del l'intercettazione eseguita dal fratello RO tanto che si decise di caricare la Fiat 126 di esplosivo entro quella sera, contrasta logicamente con il dato fattuale dell'appuntamento dato telefonicamente dal dott. RS alla madre il pomeriggio del venerdì 17 luglio e da questa confermato alla figlia AD con altra telefonata che egli si sarebbe recato in via D'Amelio il sabato pomeriggio, anziché come di consueto la domenica (soltanto una volta nell'intero anno 1992 il dott. RS si recò a far vista alla madre per due giorni consecutivi), per accompagnarla alla visita cardiologica: l'ascolto delle citate conversazioni telefoniche imponeva invece che l'autobomba fosse già predisposta per il sabato pomeriggio. L'accusa di TI è d'altra parte sostanzialmente divergente dalle dichiarazioni de relato del teste TT, secondo cui la fonte primaria gli avrebbe riferito di avere appreso dal cognato TO TA del buon esito dell'intercettazione abusiva eseguita da una cabina telefonica stradale dal fratello di un uomo d'onore della famiglia Madonia, il cui arresto era notorio perché avvenuto prima della collaborazione di TT e delle confidenze di TI e divulgato dagli organi di stampa e televisivi. Il profilo criminale EI fratelli SC e l'abilità tecnica di RO SC erano idonee a dimostrare solo l'astratta compatibilità di un coinvolgimento di quest'ultimo nella vicenda criminosa ma non costituivano prova certa e obiettiva di responsabilità.
Analogo giudizio di mera verosimiglianza e compatibilità con l'ipotesi di un'abusiva intercettazione sull'utenza telefonica IO- RS era stato espresso dal consulente tecnico dott. G. Genchi in riferimento alle anomalie sul funzionamento dell'apparecchio telefonico descritte dai componenti della famiglia nei due mesi precedenti la strage, avendo egli accertato l'integrità e l'efficienza della rete telefonica del condominio di via MAno D'Amelio n. 19 e non essendo state riscontrate tracce materiali di un circuito di derivazione clandestina finalizzato all'illecito ascolto delle conversazioni. Nè la presenza di un individuo identificato in SC RO sul pianerottolo del quarto piano dello stabile di via D'Amelio n. 19 la mattina del giorno 14 o 16 luglio costituiva riscontro di un'intercettazione abusiva ritenuta tecnicamente verosimile, poiché la presenza dell'uomo sulla scala e le anomalie di funzionamento dell'utenza telefonica non erano tra loro collegabili cronologicamente ne' logicamente. Ha aggiunto infatti il consulente tecnico che, in caso d'intercettazione telefonica iniziata due mesi prima, l'operatore abusivo non aveva più ragione d'ispezionare la cassetta di derivazione del piano per l'individuazione della coppia dell'utenza da intercettare, neppure se fossero intervenuti fattori eccezionali (ad esempio perché erano insorti problemi tecnici nella prosecuzione dell'ascolto o per ripristinare la derivazione dismessa onde evitare che gli operai della LT, CH e Di AI, intervenuti nello stesso box condominiale in quei giorni si accorgessero del circuito clandestino), essendo sufficiente intervenire sul box condominiale o sull'armadio di zona,- di talché la menzionata presenza di un individuo sarebbe stata giustificata solo se l'intercettatore avesse dimenticato il codice alfanumerico della coppia, ipotesi questa altamente improbabile.
Particolare attenzione ha dedicato in proposito la Corte distrettuale all'esame del dato probatorio costituito dal duplice riconoscimento, fotografico e personale, effettuato in termini di certezza da IA IO ed LI CO dell'imputato RO SC come la persona che la mattina del giorno 14 o 16 luglio era stata da loro notata armeggiare su una scala con i fili del pannello delle derivazioni telefoniche sito sopra la porta d'ingresso dell'appartamento IO- RS al quarto piano dello stabile di via D'Amelio, nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese da costoro, dall'estetista Arcangela Caruso, dalla condomina Teresa Maggio, dal portiere dello stabile NA Di Gangi e dagli operai della soc. LT (presso la quale lavorava anche lo SC) CE Di AI e TO CH che, parcheggiata l'autovettura di servizio davanti allo stabile, avevano provveduto ad installare la mattina del 14 luglio gli impianti telefonici negli uffici della soc. Safab siti al settimo piano. Ebbene, considerato che l'episodio riferito dai testi si era verificato il martedì 14 e non il giovedì 16 luglio, che il tempo e le modalità delle operazioni tecniche eseguite dall'uomo visto lavorare sulla scala non erano compatibili con un'attività di dismissione ne' di ripristino di un'intercettazione telefonica abusiva, bensì pertinenti all'installazione di una linea telefonica, e che l'alibi offerto dall'imputato per il 14 luglio non era stato nè confermato ne' smentito, affermava la Corte che l'elemento di prova costituito dal positivo riconoscimento nei confronti di RO SC era contraddetto dalle altre acquisizioni processuali escludenti la presenza dell'imputato quel giorno sul pianerottolo del quarto piano dello stabile di via D'Amelio, sì che doveva considerarsi frutto di errore determinato dal lungo intervallo temporale intercorso fra l'individuazione fotografica e la ricognizione personale, dalle modalità della prima eseguita su sei fotografie di cui tre raffiguranti lo SC, dal limitato tempo di osservazione e dalle difficoltà di visione dell'uomo postosi in cima alla scala che i testi hanno sentito parlare col compagno di lavoro che si trovava in un piano più alto.
Concludeva la Corte, convenendo con la requisitoria del P.G. d'udienza, che, non essendovi la prova storica di un'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica IO-RS, la contraddittorietà tra l'elemento di prova a carico costituito dal riconoscimento positivo dell'imputato da parte EI testi IO e CO e gli altri dati di natura dichiarativa, tecnica e logica acquisiti al processo non consentiva di ritenere raggiunta la prova certa della responsabilità penale dell'imputato.
3.2. - Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso per cassazione della palle pubblica sia destituito di fondamento perché il ricorrente P.G. non svolge una critica logico-deduttiva del l'apprezzamento degli elementi di prova, ne' censura la violazione di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma piuttosto offre una propria, diversa, verità processuale aderente alla tesi accusatoria, muovendo nella premessa in fatto da una posizione del thema probandum in termini non solo parzialmente contrastanti con la prospettazione accusatoria cristallizzata nel l'imputazione, ma altresì affatto ininfluenti sul terreno della verifica di resistenza del complessivo ragionamento probatorio della Corte territoriale.
Ed invero, la metodologia dell'interpretazione probatoria non può essere censurata in sede di sindacato di legittimità quando la struttura razionale del discorso giustificativo nella sentenza impugnata abbia - come nel caso in esame - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e EI principi che presidiano la chiamata in correità. alle risultanze del quadro probatorio. Di talché, le deduzioni del ricorrente circa pretese carenze motivazionali risultano prive di pregio, avendo la Corte distrettuale esaurientemente dato conto, anche in virtù del continuo e puntuale richiamo EI passaggi argomentativi - di segno contrario - della decisione di primo grado, EI criteri fattuali e giuridici cui ha informato l'opportuno giudizio di merito in ordine alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati ed alla conseguente ricostruzione storica e logica effettuata. Nè il ricorrente ha denunziato. a sostegno del pure ipotizzato travisamento EI fatti, di avere vanamente rappresentato al giudice di appello elementi fattuali decisivi per il postulato accusatorio e di averne questi pretermesso l'esame, essendosi so stanzi al in ente limitato a configurare quella che, a suo giudizio, sulla base degli atti e delle prove assunte, avrebbe dovuto essere la diversa, più logica ma Già disattesa ricostruzione della vicenda e delle responsabilità: il che non risponde certamente allo schema dell'impugnazione in sede di legittimità.
Ritiene in definitiva il Collegio che i dubbi espressi nell'impugnata sentenza in ordine alla contraddittorietà degli acquisiti elementi di prova risultano del tutto conseguenti ad una corretta, adeguata e logica valutazione del complessivo compendio probatorio e sottraggono il provvedimento alla prospettata censura di vizio motivazionale. Quanto al motivo di gravame in rito, si è già osservato, nell'esaminare la posizione del coimputato OF (retro, p. 2.2.), che il rilievo riguardante la nullità dell'esame reso in primo grado da CO TT in qualità di imputato di reato connesso, dichiarata dalla Corte d'assise d'appello con l'ordinanza dibattimentale del 26.9.1997, con la quale se ne disponeva la rinnovazione come esame testimoniale, pur fondato in linea teorica, non è in grado di inficiare in alcun modo la correttezza del procedimento di valutazione delle complessive risultanze probatorie. 4. - Il difensore delle parti civili costituite, RS IR AG, RS UC, RS MA, RS AM, LE RS MA IA, RS AD, RS TO, RS IT e Provincia Regionale di Palermo, ha censurato, da un lato, l'omessa statuizione risarcitoria nei confronti dell'imputato IU OF, condannato dalla Corte d'assise d'appello per una condotta favoreggiatrice anch'essa produttiva EI danni subiti dalle persone offese, e, dall'altro, l'erronea applicazione EI criteri dettati dal d.m.
5.10.1994 n. 585 per il calcolo degli onorari, diritti e indennità spettanti all'avvocato per le prestazioni professionali svolte a favore delle suddette parti civili, liquidati in relazione ad entrambi i gradi di giudizio per tiri importo asseritamene inferiore ai minimi fissati dalla tariffa penale. Le censure sono destituite di ogni fondamento.
Quanto alla posizione processuale di OF, dopo avere ancora ribadito che il reato presupposto del favoreggiamento reale, per il quale l'imputato è stato condannato, va individuato non nel delitto di strage (come erroneamente sostengono sia il P.G. che le parti civili), bensì in quello di furto dell'autovettura Fiat 126 della VA, rileva il Collegio che l'affermata estraneità di OF alla fase preparatoria ed esecutiva dell'attentato di via D'Amelio comporta la conseguente esclusione della configurabilità a suo carico di alcun obbligo risarcitorio in favore delle parti civili. La liquidazione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili è stata infine determinata dalla Corte territoriale, tanto per il giudizio di primo grado che per quello d'appello, in misura correttamente adeguata ai criteri di calcolo fissati dagli artt. 1, commi 1 e 2, 3 e 8 della tariffa penale allegata al d.m.
5.10.1994 n. 585, essendosi tenuto conto per ciascun patrono di parte civile, con motivazione analitica e puntuale, dell'effettiva partecipazione alle udienze, dell'aumento della parcella unica dovuta per l'assistenza a più parti e dell'aumento degli onorari in considerazione della particolare complessità EI fatti e delle questioni trattate: di guisa che, una volta esclusa la violazione del principio d'inderogabilità EI minimi tariffari, il ricorso si risolve in censure in punto di fatto della decisione impugnata e si palesa inammissibile.
5. - L'imputato IU OF, il cui ricorso è stato respinto, dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali. Quanto all'imputato TO TA, il parziale annullamento della sentenza impugnata nei buoi confronti (limitatamente al reato di danneggiamento estinto per prescrizione e alla determinazione della durata dell'isolamento diurno) ne impedisce la condanna al pagamento delle spese processuali, ma non anche al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili per questo grado di giudizio, essendo rimasto ben saldo il diritto delle stesse al risarcimento EI danni conseguenti ai reati per cui si procede nonostante il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato (Cass., Sez. III, 19.10.1993, Micheletti in Giur. it., 1994, II, 820). Il ricorrente va dunque condannato alla rifusione delle spese delle parti civili non ricorrenti rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato (Presidenza del Consiglio EI Ministri, Ministero della giustizia, Ministero dell'Interno, Regione Sicilia), che liquida in complessive lire 4.800.000, nonché di quelle delle parti civili ricorrenti, patrocinate dall'avv. F. Crescimanno, che liquida in complessive lire 29.480.225 per ED RS e lire 12.017.825 per la Provincia Regionale di Palermo, avuto riguardo alle indicazioni esplicitate nelle rispettive note spese e ai criteri di calcolo stabiliti dalle citate norme generali della tariffa penale per la determinazione degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia penale.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TO TA limitatamente all'imputazione di cui al capo H) perché il reato è estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina l'isolamento diurno per un periodo di anni uno e mesi due, ai sensi dell'art. 620 lett. l) C.P.P. Rigetta i ricorsi del P.G. e delle parti civili.
Rigetta nel resto il ricorso di TO TA.
Rigetta il ricorso di IU OF che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna TO TA al pagamento delle spese delle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato che liquida in complessive lire 4.800.000, nonché di quelle delle altre parti civili, che liquida come da note spese in complessive lire 29.480.225 per ED RS e lire 12.017.825 per la Provincia Regionale di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001