Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
In caso di concorso delle aggravanti speciali previste per la rapina dall'art. 628 terzo comma cod. pen. (e richiamate per l'estorsione dall'art. 629 secondo comma cod. pen.) il giudice, ai sensi dell'art. 63 quarto comma cod. pen., nell'esercizio del suo potere discrezionale può, invece di considerare le stesse assorbite nella sanzione autonomamente stabilita per la rapina o l'estorsione aggravata, aumentare la pena edittale prevista per siffatti delitti sino ad un terzo: trattasi invero di circostanze che hanno carattere autonomo in quanto si diversificano reciprocamente per il loro contenuto, ne' si pongono in rapporto tale da consentire di ritenerle l'una comprensiva dell'altra.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 novembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Nola, con la sentenza emessa in data 21 giugno 2018 all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato il P. alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci ed euro 2800 di multa, il R. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 7.000 di multa, oltre le sanzioni accessorie e la confisca disposte nei confronti di entrambi. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso svolti in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2000, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 13.1.2000
1. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N.135
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.43138/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Lo TT TI nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 28-9-99 dal Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Antonio Cersosimo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 13-8-99 la Corte di assise di Catanzaro rigettava l'istanza avanzata da Lo TT TI diretta ad ottenere declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere - inflittagli per il reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 c. 2, 628 c. 3 n. 1 e 3, 7 L. 203/91 - per decorrenza dei termini massimi di fase.
Detto provvedimento, a seguito di appello dell'imputato, veniva confermato dal Tribunale con decisione 28-9-99, avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione il predetto secondo gli infradescritti motivi.
1 - Violazione dell'art. 63 c. 4, 68 c.p.; vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della disciplina sul concorso di circostanze omogenee.
Al proposito si è dedotto che delle aggravanti contestate al Lo TT ai sensi dell'art. 628 c. 3 n. 1 e 3 c.p. doveva applicarsi solo la più grave e che la facoltà del giudice prevista dall'art.63 c. 4 c.p. non può operare per la determinazione della pena a fini cautelari: nel caso in esame le suddette aggravanti non avrebbero dunque comportato una pena superiore ai 20 anni, con conseguente applicazione dell'art. 303 lett. b n.
2. c.p.p. e relativa avvenuta decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare. La doglianza è infondata.
In caso di concorso delle aggravanti speciali previste per la rapina dall'art. 628 c. 3 c.p. e richiamate per l'estorsione dall'art. 629 c.p. c. 2 il giudice ai sensi dell'art. 63 c. 4 c.p., nell'esercizio del suo potere discrezionale può, invece di considerare le stesse assorbite nella sanzione autonomamente stabilita per la rapina o l'estorsione aggravata, aumentare la pena edittale prevista per siffatti delitti sino ad un terzo: trattasi invero di circostanze che hanno carattere autonomo in quanto si diversificano reciprocamente per il loro contenuto ne' si pongono in rapporto tale da consentire di ritenerle l'una comprensiva dell'altra. (Cass. 30-11-83 n 0 3044 RV. 161483; Cass. 13-7-85 n. 0 7010 RV. 170102) Quanto sopra vale, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, anche ai fini del computo dei termini della custodia cautelare, posto che ai sensi dell'art. 278 c.p.p. occorre tenere conto delle circostanze ad effetto speciale. (Cass. S.U. 11-6-98 n. 000 16 RV. 210709). Manifestamente infondata è d'altro canto la denuncia di violazione dell'art. 68 c.p., dedotta perché l'utilizzo delle armi e la pluralità dei soggetti già erano state contestate all'imputato in una pregressa imputazione relativa ad associazione mafiosa aggravata. All'uopo basti segnalare che non necessariamente i membri di un sodalizio del citato tipo, nel commettere i singoli reati, impiegano le armi ed operano riuniti: ne deriva che anche sotto codesto profilo non può parlarsi di assorbimento.
Deve pertanto riconoscersi che correttamente i giudici di merito hanno in relazione al reato ascritto all'imputato, tenendo conto delle aggravanti in questione, individuato una pena superiore ai 20 anni di reclusione con conseguente applicazione dell'art. 303 lett. b. n.
3. c.p.p. ed esclusione della invocata inefficacia della misura. Inammissibile, infine, si palesa ogni censura in punto motivazione perché, a fronte di questioni di diritto - e tale è
l'individuazione della natura delle aggravanti e dell'ambito della loro operatività - ciò che rileva è esclusivamente la legittimità della soluzione adottata.
2 - Violazione dell'art. 7 L. 203/91; vizio motivazionale sulla ravvisata compatibilità tra i reati fine commessi attraverso il mezzo dell'associazione mafiosa (l'appartenenza alla quale, come sopra detto, già era stata ascritta all'imputato) e l'aggravante ad effetto speciale contemplata dalla citata norma;
eventuale remissione alle sezioni unite visto il contrasto giurisprudenziale sul punto. Alla luce di quanto esposto e ritenuto sub 1 il presente motivo risulta privo di valenza: invero, qualora anche lo stesso risultasse fondato, si dovrebbe in ogni caso, per effetto della ricorrenza e dell'operatività delle aggravanti di cui all'art. 629 c.
2. c.p., negare che i termini di fase siano perenti.
All'uopo si puntualizza che nell'ambito di una procedura incidentale de libertate la qualificazione dei fatti, anche in termini di aggravamento, qualora non incida sull'oggetto della richiesta, è rimessa al giudice del procedimento principale.
3 - Violazione art. 297 c.3 c.p.p.; vizio motivazionale sulla esclusa situazione di contestazione a catena.
La Corte osserva.
La disciplina della c.d. contestazione a catena con la garanzia della retrodatazione della misura cautelare non opera nella fase del dibattimento, nella quale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio ed ove non è prevista la possibilità di retrodatazione del secondo decreto di citazione, anche se riferito allo stesso reato o a reato connesso a quello per cui è stato emesso il primo: l'art.273 c. 3 c.p.p., in mancanza di specifica disposizione di legge, è
cioè inapplicabile alla fase dibattimentale (Cass. 17-2-98 n. 00 437 RV. 210276).
Per la riportata fondamentale ed assorbente ragione attinente al presupposto della norma de qua, tutte le considerazioni del ricorrente sulle condizioni previste dalla medesima risultano inconferenti.
S'impone per le svolte argomentazioni il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui l'art. 94 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000