Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
In tema di prescrizione, se la eventuale circostanza aggravante non è stata oggetto di apposita contestazione, ovvero se essa non è stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perché la causa estintiva maturi, dell'aumento di pena ad essa collegato. A tale regola non si sottrae la recidiva, che ha, nel sistema positivo vigente, natura di circostanza aggravante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente
1. Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere
2. " Pasquale LACANNA Consigliere
3. " Francesco CALBI Consigliere
4. " Angelo DI POPOLO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: BA CE nato il [...] avverso la sentenza emessa in data 11.6.1998 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Lacanna
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, dell'impugnata sentenza, essendo il reato estinto per prescrizione.
Svolgimento del processo
BA CE veniva tratto a giudizio dinanzi al Pretore di Locri - sezione distaccata di Siderno - per rispondere del delitto di cui all'art. 582 - co 2^- c.p. per aver procurato ad Avanzata Armando lesioni personali giudicate guaribili in quattro giorni, colpendolo all'addome con un coltello, il 16.4.1990, con la contestazione della recidiva infraquinquennale ex art. 99 - co 2^ - c.p. All'esito del dibattimento, il Pretore dichiarava l'imputato colpevole del suddetto reato e, per l'effetto, lo condannava alla pena di un anno di reclusione (così specificata: pena base di dieci mesi, aumentata di due mesi per la contestata aggravante ex art. 585 c.p.). Pronunciando sull'appello dell'imputato, la Corte di Reggio Calabria confermava la impugnata pronuncia.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato.
Motivi della decisione
Al fine di stabilire se il reato de quo sia o meno prescritto, giova tener presente il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale "se la circostanza aggravante non sia stata oggetto di apposita contestazione, ne' sia stata comunque valutata dal giudice nella fissazione concreta della pena, il giudice del gravame non può, in difetto di specifica impugnazione, tener conto dell'aumento di pena al fine di stabilire il termine prescrizionale del reato. A tale regola non si sottrae la recidiva, stante la natura di circostanza aggravante del reato ad essa attribuita dal sistema positivo vigente". Ciò posto, si rileva che, non essendosi tenuto conto, nel caso di specie, della contestata recidiva nella determinazione della pena, la pena massima edittale prevista per il reato di cui agli artt. 582-585, co 1^ ip. 1^, c.p. (lesioni personali lievissime aggravate dall'uso di arma) è di quattro anni (a. 3 + un terzo). Pertanto, trova applicazione il termine prescrizionale di cinque anni di cui al 1^ comma n. 4 c.p., che, decorrente dal 16.4.1990 (epoca di commissione del reato) e prolungato di una metà per effetto degli intervenuti atti interruttivi, è scaduto il 16.10.1997 contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale. Va, in conseguenza, dichiarata l'estinzione, per prescrizione, del reato de quo, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi di pieno proscioglimento nel merito, previste dall'art. 129 - co 2^ - c.p.p., atteso che non emergono ne' dai motivi di ricorso ne' dagli atti processuali prove evidenti dell'innocenza dell'imputato in ordine al fatto criminoso ascrittogli.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, essendo il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999