CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2026, n. 18548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18548 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20296/2023 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro La SA EM, AT AU -intimati- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 3628/2023 depositata il 19/04/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026 dal Consigliere AR AS. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni ST Nardecchia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita, per il ricorrente, l'Avvocatura Generale Dello Stato. Civile Sent. Sez. 5 Num. 18548 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA Data pubblicazione: 08/06/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. La C.T.P. ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 17/IT/003234, con cui l’Agenzia delle Entrate ha riliquidato l’imposta di registro nella misura proporzionale del 2% relativamente all’atto pubblico del 27.09.2017 con cui la società Dimmi Di Sì di AT AU & C. s.n.c. aveva assegnato ai soci un proprio locale commerciale sito in Ragusa. 1.2. Avverso la predetta decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, che è stato disatteso. Nel dettaglio, il giudice di secondo grado ha rilevato che l’assegnazione del locale commerciale ai soci suindicata è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che costituiscono cessioni di beni “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”. 2. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha affermato che l’assegnazione ai soci rientra nella detta previsione normativa, essendo stata effettuata da una società in nome collettivo ai propri soci ed avente per oggetto un bene di pertinenza della società, ed ha escluso l’applicabilità della circolare n. 26/E, del 1 giugno 2016, così come interpretata dall’Agenzia, ossia ha escluso che l’assegnazione di beni ai soci possa costituire un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, per cui sarebbero applicabili anche ai casi di assegnazione di beni ai soci le disposizioni sull’autoconsumo di cui all’articolo 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972. Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con un motivo. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo del ricorso è censurata la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo l’Agenzia ricorrente l’assegnazione di beni ai soci realizza, nella specie, un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, restando pertanto applicabili anche ai casi di assegnazione di beni ai soci le disposizioni sull’autoconsumo (contenute nell’articolo 2, secondo comma, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972), laddove prevedono la non applicazione dell’Iva per “quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all'articolo 19”. 1.2. Il motivo è fondato. L’art. 2, comma 2, n. 6) del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che costituiscono cessioni di beni “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”. Il medesimo articolo, al n. 5) include tra le cessioni dei beni “la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19.” Se l’assegnazione è “fuori campo” IVA, non operando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986), è soggetta ad imposta di registro proporzionale anziché fissa. Questo è quanto accaduto nel caso che ci occupa come sarà chiarito in prosieguo. 4 2. Ai fini della risoluzione della presente controversia rileva l’interpretazione che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 17.5.2001, in ordine alle cause riunite C-322/99 e C-323/99, ha dato dell’art. 5, par. 6, della VI Direttiva IVA (ora art. 26 della Direttiva 2006/112/CE). In particolare la CGUE ha statuito che “quando un soggetto passivo preleva per fini estranei a quelli dell'impresa un bene acquistato senza che abbia consentito una deduzione dell'IVA, ed essendo stato oggetto, in un momento successivo al suo acquisto, di lavori per i quali l'IVA è stata dedotta, sussiste assoggettamento all'IVA a norma dell’art. 5, n. 6, della sesta direttiva se i lavori eseguiti hanno dato luogo all'incorporazione di «elementi che compongono il bene» ai sensi di tale disposizione. Nel caso in cui il bene prelevato sia un veicolo, costituiscono «elementi che compongono il bene» i beni ceduti che, da una parte, hanno definitivamente perduto le loro caratteristiche distintive fisiche ed economiche in seguito alla loro incorporazione al veicolo e, dall'altra, hanno comportato un incremento duraturo del valore del bene, non completamente consumato al momento del prelievo” (punto 70); “occorre inoltre precisare che tale interpretazione data in risposta alle questioni poste nell'ambito del prelievo di un veicolo è valida quale che sia il bene materiale prelevato.” (punto 71). La CGUE ha, pertanto, concluso affermando che: “Si devono quindi risolvere le prime due questioni del giudice a quo nelle cause C-322/99 e C-323/99 nel senso che, quando un soggetto passivo preleva a fini estranei all'impresa un bene (nella fattispecie, un veicolo) acquistato senza che sia stata consentita deduzione dell'IVA e che è stato oggetto, in un momento successivo al suo acquisto, di lavori per i quali l'IVA è stata dedotta, l'IVA dovuta in forza dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva riguarda solo gli elementi che compongono il bene che hanno consentito una deduzione, e cioè gli elementi che hanno definitivamente perduto le loro caratteristiche distintive fisiche ed economiche nel momento in cui 5 sono stati incorporati al veicolo, in un momento successivo al suo acquisto, in seguito ad operazioni di cessioni di beni che hanno comportato un incremento duraturo del valore del veicolo, non interamente consumato al momento del prelievo” (punto 78). 2.1. Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea di cui innanzi, l’art. 5, par. 6, della VI Direttiva IVA (ora art. 26 della Direttiva 2006/112/CE) deve essere, dunque, interpretato nel senso che un bene dell’impresa destinato all’uso privato dell’imprenditore, o a finalità estranee all’impresa, non deve essere assoggettato ad IVA qualora tale bene non ne abbia consentito la detrazione in ragione del suo acquisto presso un soggetto che non ha la qualità di soggetto passivo. Tale fondamentale rilievo si ritrova nell’art. 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633/1972, disposizione la cui applicazione è invocata in questa sede dall’Agenzia delle Entrate che, come innanzi visto, esclude l’applicazione dell’IVA per “quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19”. Si tratta di ipotesi nelle quali non è stato possibile operare la detrazione dell’IVA in quanto i) il bene è stato acquistato da un soggetto privato oppure ii) l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’IVA nell’ordinamento interno (1° gennaio 1973) oppure iii) i beni sono stati acquistati o importati senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. Sez. T, n. 2786/2026). 3. Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, nella circolare n. 40/E del 13.5.2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Finanziaria 2002 - Primi chiarimenti. Disposizioni riguardanti le imprese) l’Ufficio ha precisato che: ≪Pertanto non è dovuta l'IVA o la maggiorazione dell'imposta sostitutiva, per i beni per i quali l'imposta non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, non verificandosi, infatti, per tali fattispecie il presupposto oggettivo richiesto dal citato art. 2, secondo comma, n.
5. Si 6 richiamano, inoltre, le considerazioni già espresse a proposito dell'estromissione, con la conseguenza che, in presenza di trasformazione in società semplice, l'operazione è irrilevante ai fini IVA per i beni per i quali l'imposta non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero ecc., per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta. In tali casi, il contribuente dovrà, in relazione all'imposta afferente dette spese, operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis2, qualora le stesse siano incrementative e non abbiano esaurito la loro utilità. Quanto sopra si rende applicabile anche per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni, che realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, da ricomprendere, unitamente all'autoconsumo, tra le fattispecie di cui all'art. 5, par. 6, della VI Direttiva IVA… ≫ (par. 1.4.11). 3.1. Anche la circolare n. 26 del 1.06.2016, par. 7, (contenente chiarimenti sulla disciplina dell'assegnazione/cessione e trasformazione agevolata prevista dai commi da 115 a 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) è stata emessa in coerenza con quanto precedentemente affermato dall'Agenzia nella circolare n. 40/E del 2002 a commento di una disciplina sostanzialmente analoga. Pertanto, l’assegnazione (agevolata) al socio di un immobile per il quale non è stata operata la detrazione dell'IVA all'atto dell’acquisto (ad esempio in quanto acquistato da un privato) non deve essere assoggettata ad imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 5), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche se su tale immobile sono stati eseguiti lavori di trasformazione ed ampliamento per le cui spese - le quali non sono configurabili quali "elementi che compongono il bene" - sia stata operata la detrazione dell'IVA versata a monte, qualora il contribuente provveda, in relazione all’imposta afferente dette spese, ad operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis2, se le stesse siano incrementative del valore del bene che viene prelevato dall'azienda per 7 finalità estranee all'impresa e non abbiano esaurito la loro utilità al momento dell’assegnazione (Cass. Sez. T, n. 2786/2026). 4. Come anticipato nel par. 1.2, nel caso che ci occupa si è al cospetto di un atto di assegnazione dei beni da parte di società ai propri soci in applicazione delle agevolazioni introdotte dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la quale pacificamente non vi è stata detrazione dell’imposta, essendo stato acquistato il bene da soggetto privato. Si è pertanto dinanzi ad un’operazione “fuori campo” IVA. Nella specie avrebbe quindi dovuto trovare applicazione l’articolo 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente debenza dell’imposta di registro in misura proporzionale. 4.1. In conclusione, ha errato il giudice di merito nel ritenere dovuta l’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale, atteso che all’assegnazione ai soci di un bene della società, acquisito da soggetto privato e rispetto al quale non vi è stata detrazione d’imposta, non trova applicazione l’art. 2, comma 2, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì il n. 5) del medesimo articolo, trattandosi di operazione fuori campo IVA, da ricondursi all’articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. Il ricorso è, quindi, accolto e per l’effetto la decisione deve essere cassata e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AS OM RI LL
5. Si 6 richiamano, inoltre, le considerazioni già espresse a proposito dell'estromissione, con la conseguenza che, in presenza di trasformazione in società semplice, l'operazione è irrilevante ai fini IVA per i beni per i quali l'imposta non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero ecc., per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta. In tali casi, il contribuente dovrà, in relazione all'imposta afferente dette spese, operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis2, qualora le stesse siano incrementative e non abbiano esaurito la loro utilità. Quanto sopra si rende applicabile anche per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni, che realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, da ricomprendere, unitamente all'autoconsumo, tra le fattispecie di cui all'art. 5, par. 6, della VI Direttiva IVA… ≫ (par. 1.4.11). 3.1. Anche la circolare n. 26 del 1.06.2016, par. 7, (contenente chiarimenti sulla disciplina dell'assegnazione/cessione e trasformazione agevolata prevista dai commi da 115 a 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) è stata emessa in coerenza con quanto precedentemente affermato dall'Agenzia nella circolare n. 40/E del 2002 a commento di una disciplina sostanzialmente analoga. Pertanto, l’assegnazione (agevolata) al socio di un immobile per il quale non è stata operata la detrazione dell'IVA all'atto dell’acquisto (ad esempio in quanto acquistato da un privato) non deve essere assoggettata ad imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 5), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche se su tale immobile sono stati eseguiti lavori di trasformazione ed ampliamento per le cui spese - le quali non sono configurabili quali "elementi che compongono il bene" - sia stata operata la detrazione dell'IVA versata a monte, qualora il contribuente provveda, in relazione all’imposta afferente dette spese, ad operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis2, se le stesse siano incrementative del valore del bene che viene prelevato dall'azienda per 7 finalità estranee all'impresa e non abbiano esaurito la loro utilità al momento dell’assegnazione (Cass. Sez. T, n. 2786/2026). 4. Come anticipato nel par. 1.2, nel caso che ci occupa si è al cospetto di un atto di assegnazione dei beni da parte di società ai propri soci in applicazione delle agevolazioni introdotte dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la quale pacificamente non vi è stata detrazione dell’imposta, essendo stato acquistato il bene da soggetto privato. Si è pertanto dinanzi ad un’operazione “fuori campo” IVA. Nella specie avrebbe quindi dovuto trovare applicazione l’articolo 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente debenza dell’imposta di registro in misura proporzionale. 4.1. In conclusione, ha errato il giudice di merito nel ritenere dovuta l’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale, atteso che all’assegnazione ai soci di un bene della società, acquisito da soggetto privato e rispetto al quale non vi è stata detrazione d’imposta, non trova applicazione l’art. 2, comma 2, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì il n. 5) del medesimo articolo, trattandosi di operazione fuori campo IVA, da ricondursi all’articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. Il ricorso è, quindi, accolto e per l’effetto la decisione deve essere cassata e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AS OM RI LL