Sentenza 15 dicembre 2004
Massime • 1
È rituale l'acquisizione, nell'ambito di processi relativi ad associazioni di stampo mafioso, di dichiarazioni rese dinnanzi a diverso collegio, mediante semplice lettura, nonostante l'opposizione della difesa, stante l'applicabilità dell'art. 190 bis cod. proc. pen., vigente all'epoca (1999), il quale, con riguardo ai procedimenti ex art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen., prevedeva che l'esame di chi avesse reso dichiarazioni in altri procedimenti, i cui verbali fossero stati acquisiti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., venisse effettuato solo nel caso in cui il giudice lo ritenesse assolutamente necessario, sicché appare ragionevole ricomprendere nell'ambito previsionale di tale disposizione anche le dichiarazioni rese nello stesso procedimento ma dinnanzi a diverso collegio, come conferma l'attuale formulazione dell'art. 190 bis cod. proc. pen., introdotta con l'art. 3 della legge n. 63 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2004, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/12/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1971
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 10213/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NT nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 27-6-02 dalla Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori, avv. Armando Veneto e avv. Sergio Cola, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso, previa acquisizione del verbale del 29-3-99 relativo al giudizio di primo grado. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 20-7-09 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava IA NT responsabile di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, avente carattere armato e lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
La Corte di appello di Napoli con pronuncia 27-7-02, emessa ex art. 599 c.p.p., riduceva l'inflitta sanzione: avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo la nullità della medesima nonché di quella di primo grado per violazione dell'art. 525 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto. La Corte:
OSSERVA
Innanzitutto va respinta l'istanza difensiva proposta all'odierna udienza volta ad ottenere l'acquisizione del verbale del 29-3-99 perché il contenuto di quest'ultimo è stato riprodotto nella sentenza di primo grado.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta che, a seguito dell'ultimo mutamento delle persone componenti il Collegio, all'udienza del 21-12- 98, fu disposto il rinnovo del dibattimento rispettando la sequenza procedimentale di cui agli artt. 492, 493, 495, 496 c.p.p. La censura secondo cui determinate prove sarebbero state acquisite irritualmente tramite semplice lettura, nonostante l'opposizione della difesa, si palesa manifestamente infondata.
Infatti la lettura de quo fu disposta all'udienza del 29-3-99 ai sensi dell'art. 190 bis c.p.p. vigente all'epoca, il quale con riguardo ai procedimenti indicati dall'art. 51 c. 3 bis c.p.p. prevedeva che l'esame di chi avesse reso dichiarazioni i cui verbali fossero stati acquisiti a norma dell'art. 238 c.p.p., venisse effettuato solo nel caso in cui il giudice lo ritenesse assolutamente necessario;
al contempo va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte, contrariamente all'assunto del ricorrente, hanno espressamente riconosciuto l'operatività dell'art. 190 bis c.p.p. in materia, affermando l'illegittimità della sola lettura in presenza di opposizione della parte, con la precisazione: "all'infuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 190 bis c.p.p." (Cass. S.U. 17- 2-99 n. 000002 RV. 212395). All'uopo e con precipuo riguardo a tale ultimo citato articolo nella sua originale versione, basti puntualizzare che il riferimento in esso operato all'art. 238 c.p.p. e quindi alle dichiarazioni rese in altro procedimento, non poteva, secondo un'interpretazione ragionevole, non ricomprendere quelle rese nella parte del procedimento in atto svoltasi dinnanzi ad un diverso collegio, la quale, siccome superata, viene in realtà a porsi in relazione di eterogeneità rispetto a quella instaurata con il rinnovo del dibattimento;
a conferma di siffatta interpretazione v'è del resto l'attuale versione della norma stessa introdotta dall'art. 3 L. 62/01. Inammissibile è poi il rilievo secondo cui di taluni atti non sarebbe neppure stata data lettura: trattasi di censura generica e pertanto inconferente poiché neppure si è indicato di quali incombenti si sarebbe trattato e soprattutto non si è segnalato se essi fossero stati in effetti utilizzati ai fini della decisione che ebbe ad affermare la responsabilità dell'imputato. S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005