Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2004, n. 3406
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Sentenza 15 dicembre 2004

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È rituale l'acquisizione, nell'ambito di processi relativi ad associazioni di stampo mafioso, di dichiarazioni rese dinnanzi a diverso collegio, mediante semplice lettura, nonostante l'opposizione della difesa, stante l'applicabilità dell'art. 190 bis cod. proc. pen., vigente all'epoca (1999), il quale, con riguardo ai procedimenti ex art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen., prevedeva che l'esame di chi avesse reso dichiarazioni in altri procedimenti, i cui verbali fossero stati acquisiti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., venisse effettuato solo nel caso in cui il giudice lo ritenesse assolutamente necessario, sicché appare ragionevole ricomprendere nell'ambito previsionale di tale disposizione anche le dichiarazioni rese nello stesso procedimento ma dinnanzi a diverso collegio, come conferma l'attuale formulazione dell'art. 190 bis cod. proc. pen., introdotta con l'art. 3 della legge n. 63 del 2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2004, n. 3406
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3406
    Data del deposito : 15 dicembre 2004

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