Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma 2 e 190-bis cod. proc. pen. che, per i delitti di criminalità organizzata indicati nell'articolo 51 comma 3 bis cod. proc. pen., impone al giudice di ammettere la richiesta ripetizione dell'esame della persona che abbia già reso dichiarazioni acquisite attraverso la lettura dei verbali solo a condizione della assoluta necessità del nuovo esame, in quanto la differente modalità di assunzione della prova, rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, risponde alla necessità di evitare l'usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2001, n. 29826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29826 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 12/06/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 00765
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 006820/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) RE LU nato il [...]
2) AF VI nato il [...]
3) IA PE nato il [...]
4) ES NO nato il [...]
5) ES PE nato il [...]
6) CC LV nato il [...]
7) UG SE nato il [...]
8) LE OV nato il [...]
avverso la sentenza emessa il 2 dicembre 2000 dalla corte di assise di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO SANTACROCE Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE COSENTINO che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. Uditi i difensori degli imputati, Avv.ti
GIOVANNI ANANIA per LL LU
AN LO per CA VI
AN BB e AR RO per IA PE AT TR e NT OR per LU NO AT TR per LU PE
GI CH e VO EI per RA LV IO IA ACCORRETTI per RU SE e per AL OV
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1^. Oggetto del presente processo è l'omicidio di AR ER, avvenuto verso le ore 17,50 del 25 gennaio 1994 nella piazzetta Sant'Alessandro di Palermo, nel rione della Kalsa. L'ucciso, noto agli investigatori in quanto pluripregiudicato, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore era stato attinto da tre colpi di arma da fuoco (due al capo e uno al collo) esplosi da breve distanza da una pistola cal. 7,65, munita di silenziatore. In mancanza di concrete piste investigative, le indagini segnavano il passo (si era pensato in un primo momento a un omicidio originato da uno sgarro fra spacciatori di droga), quando Di LI SQ rendeva al magistrato inquirente dichiarazioni sul delitto, imprimendo una svolta radicale e del tutto inattesa alle indagini. Le sue dichiarazioni consentivano infatti di far luce sul movente, sui mandanti e sugli esecutori materiali dell'omicidio, evidenziandone la complessa fase deliberativa e l'articolata attività preparatoria. Di LI spiegava che la decisione di uccidere il RR ad ognì costo (anche in territorio di Villabate dove era ubicata la sua abitazione) era stata presa dai vertici di uno degli schieramenti dominanti nell'organizzazione criminale SA TR - quello cioè facente capo a US OV e RE LU - a seguito della diffusione da parte del RR della falsa notizia dell'imminente pentimento di alcuni boss del predetto sodalizio, tra i quali ES PE e US ER.
ES NO, avvisato da Di LI SQ e dal fratello di questi AN, aveva informato subito il fratello PE, all'epoca detenuto, il quale, sentendosi offeso e diffamato da quanto si andava dicendo sul suo conto, aveva mandato a dire che RR doveva essere ucciso e che del fatto doveva essere preventivamente dato avviso a IA PE, capo del mandamento di CC, essendo necessario il suo benestare. Nel progetto omicidiario ai danni del RR erano stati via via coinvolti molti altri personaggi, come CC LV, titolare di un deposito all'ingrosso di pesce surgelato (Ragel), NG TT (deceduto nelle more del processo di appello), AF VI, LE OV e UG SE. Precisava che per eseguire l'omicidio era stata usata una Beretta nera, calibro 7,65 munita di silenziatore.
Sempre il Di LI precisava che il piano originario (che prevedeva il sequestro del RR al fine di interrogarlo e poi la sua uccisione mediante strangolamento) era fallito (lui stesso vi aveva preso parte, a bordo di una autovettura Polo blu intestata alla sua ditta, la "Sicilia Sport") e che l'omicidio era stato eseguito qualche giorno dopo, come aveva appreso mentre si trovava in un ristorante di Piombino insieme alla figlia e alla suocera (lì vicino, nel carcere di Pianosa, era infatti detenuto il suocero, DA Masino, di Porta Nuova). Il collaborante riferiva di aver appreso, una volta rientrato a Palermo, dai più diretti protagonisti (RU, AL e CA) le modalità di esecuzione del delitto: RU aveva attirato la vittima nel suo ufficio, che si trovava proprio di fronte alla Ragel, AL aveva chiamato il RR quando questi era salito sul motorino e, allorché si era girato, CA, che era a bordo del ciclomotore del AL, gli aveva sparato da dietro alcuni colpi di pistola, utilizzando una Beretta nera cal. 7,65 munita di silenziatore che gli era stata consegnata dal RA.
La ricostruzione dell'iter criminoso operata da Di LI SQ era confermata dal fratello AN, che ribadiva di aver appreso dal RR le confidenze relative alle collaborazioni con la giustizia in corso ad opera tra gli altri di LU PE, la vicinanza dello stesso RR agii uomini d'onore della famiglia di Porta Nuova e in particolare a PE DR, G la circostanza che il fratello SQ aveva ritenuto di dover avvertir6 immediatamente LU NO di quanto stava avvenendo. Riferiva poi di aver appreso tutte le ulteriori circostanze relative all'omicidio del RR (almeno nelle parti più significative) a seguito delle confidenze fattegli dal fratello SQ, che gli aveva rivelato de relato quali erano le persone interessate al delitto e le modalità con cui esso era avvenuto.
Confidenze analoghe, sia pure in epoca diversa e in un diverso contesto, aveva ricevuto da Di LI SQ anche un altro collaboratore di giustizia, RI LV, esponente di spicco della cosca di CC e reo confesso di una serie di omicidi, tra i quali quello di padre PU. RI, pur serbando un ricordo vago e confuso in ordine alla causale dell'uccisione del RR, era risultato abbastanza sicuro sulla dinamica del delitto, anche se escludeva che Di LI SQ vi avesse svolto un qualsiasi ruolo.
Sulla individuazione dei mandanti e sul movente dell'omicidio apparivano determinanti anche le dichiarazioni di US OV, il quale si era accusato del delitto quando già era stato disposto il rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati e pur non essendo mai stato sospettato ne' chiamato in causa da alcuno. US aveva appreso dal LL il comportamento del RR (che aveva così gravemente infangato l'onorabilità di uomini d'onore di elevato prestigio e che ricoprivano cariche di vertice in SA TR, come il padre, US ER) circa un mese e mezzo prima dell'omicidio: LL, informato dal IA, gli fece presente che occorreva prendere "provvedimenti" nei suoi confronti, cosicché avevano deliberato di comune accordo di uccidere il RR, affidando il compito dell'esecuzione al NG. Aveva saputo dell'omicidio a cose fatte, allorché gli venne anche riferito che l'esecutore materiale era stato il CA, evidenziando peraltro l'interesse di molti uomini d'onore a stimolare il suo spirito di vendetta, dopo aver appreso che tra i soggetti attinti dalle propalazioni del RR c'era anche il padre ER. La circostanza che la consumazione dell'omicidio era stata preceduta da una riunione dei vertici di SA TR emergeva altresì dalle dichiarazioni di NE AU, che aveva confermato come US e LL costituissero una "diarchia" ed avessero assunto il comando dell'intera organizzazione mafiosa nella provincia di Palermo dopo l'arresto di TO IN, precisando di aver appreso da NG AN che il LL "aveva mandato a dire" che si doveva uccidere il RR per le sue avventate propalazioni.
Precise chiamate in correità circa l'organizzazione e il movente dell'omicidio, nonché la competenza ad eseguirlo (il mandamento di Porta Nuova) erano venute anche da LI NO, RB OV, UZ LV, La MA AN, che avevano riferito una serie di particolari di significativo riscontro sull'arma del delitto munita di silenziatore, sulla causale del delitto, sui suoi mandanti, sul rimprovero minaccioso rivolto alla vittima dal NG e dall'DR in casa della sorella di lui IA, e perfino sulle spese sostenute dallo stesso NG per il suo funerale. 2^. Con sentenza del 23 aprile 1999, la corte di assise di Palermo affermava la responsabilità penale di NG TT, LL LU, CA VI, IA PE, i fratelli LU PE e NO, RA LV, RU SE e AL OV in ordine all'omicidio di RR AR, aggravato dal numero delle persone, dalla premeditazione e dall'uso del metodo mafioso e ai connessi delitti di detenzione e porto illegale di armi e condannava NG, LL, CA, IA, i LU e AL alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi per il NG e di un anno per gli altri e RA e RU alla pena di anni 29 di reclusione e lire 2.000.000 di multa ciascuno. Seguivano le statuizioni relative alle pene accessorie.
Tali pene venivano confermate dalla corte di assise di appello di Palermo, che, con la sentenza ora impugnata (che è del 2 dicembre 2000), in parziale modifica della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del NG perché i reati a lui contestati (tra gli altri, associazione di tipo mafioso e omicidio di La IU AN) erano estinti per sopravvenuta morte del reo, ed escludeva l'aggravante dell'uso del metodo mafioso limitatamente al concorso nell'omicidio del RR (art. 7 d.l. n. 152/91, conv. nella l. 203/91), non potendo tale aggravante essere applicata ai reati puniti con la pena dell'ergastolo.
3^. La sentenza impugnata, dopo aver ripercorso l'iter argomentativo seguito dal primo giudice per giungere all'affermazione della responsabilità di tutti gli imputati (attendibilità intrinseca dei numerosi dichiaranti, ricostruzione complessiva del fatto, corretta applicazione dei criteri di valutazione delle fonti di prova), si soffermava ad esaminare la posizione di ciascun imputato, a partire da quelli che avevano svolto il ruolo di mandanti per finire con quelli indicati come gli esecutori materiali dell'omicidio. Tra i mandanti del delitto, in stretta connessione fra loro, venivano annoverati innanzitutto i fratelli LU, chiamati in causa dalle convergenti dichiarazioni di Di LI SQ (supportato dalle dichiarazioni conformi del fratello AN) e di US OV, la cui valenza probatoria era cementata da un valido movente. Entrambi i LU - spiegavano i giudici - avevano avuto un ruolo fondamentale nell'avviare il meccanismo ideativo e deliberativo che aveva condotto all'omicidio. Era stato LU PE a dare il via dal carcere alla vicenda incaricando il fratello NO di comunicare al IA la sua volontà di punire RR con la morte per la grave offesa che gli aveva arrecato indicandolo come un pentito. Non meno importante era stato il ruolo svolto da LU NO, che non si era limitato a svolgere compiti di mero nuncius del fratello, ma aveva perorato con pervicace e costante attivismo la sua causa, minacciando perfino "velleitariamente" di farsi giustizia da sè.
Quanto al IA, reggente del mandamento di CC, questi era chiamato in correità da Di LI SQ e dal US e, pur non essendo direttamente attinto dalle false propalazioni del RR, aveva un interesse diretto a difendere il prestigio criminale di LU PE. Fu IA, secondo US, ad informare LL del caso RR e fu sempre IA ad avere un incontro chiarificatore col NG, reggente di Porta Nuova, circa l'individuazione del mandamento competente ad occuparsi dell'omicidio.
La responsabilità di LL era supportata dalla chiamata in correità di US, cui si aggiungevano le dichiarazioni accusatorie dei fratelli Di LI SQ ed AN, nonché di NE, La MA, UZ e CA, che si era dilungato a raccontare i solidi rapporti esistenti tra il LL e la famiglia di CC.
Passando ad esaminare la posizione dei partecipanti alla fase esecutiva del delitto, la corte di gravame rilevava come a carico del CA fossero state acquisite le convergenti chiamate in reità, sia dirette che indirette, di più collaboratori di giustizia che io avevano indicato come l'esecutore materiale dell'omicidio. Alle fondamentali chiamate in correità effettuate da US e Di LI SQ, che avevano riferito di aver appreso dalla viva voce dell'imputato i particolari della sua partecipazione, si erano poi aggiunte le dichiarazioni accusatorie di Di LI AN, di RI LV e di UZ LV, oltre all'accertata assoluta inconsistenza e manifesta inattendibilità dell'alibi da lui fornito.
Quanto a AL, a suo carico militavano, oltre alla fondamentale chiamata in correità di Di LI SQ (particolarmente ricca e precisa), le dichiarazioni rese dal fratello di questi AN, da RI LV, nonché dal US (che, pur non avendo fatto il suo nome, ne aveva descritto in modo impressionante il profilo, facendone una "fotografia" quanto mai precisa) e dal LO. RA e RU, reputati i "basisti" del delitto, avevano avuto - secondo il racconto del collaborante Di LI SQ - il compito l'uno di custodire fino all'ultimo l'arma poi utilizzata per il delitto e l'altro di attirare la vittima nel luogo scelto per il mortale agguato. Determinanti della responsabilità del RA venivano ritenute le chiamate in correità dei due Di SQ e di La MA AN, che provvide a raccogliere la confessione del RA sul suo coinvolgimento nel delitto nel corso di una comune detenzione nel carcere dell'Ucciardone, nonché il riscontro della telefonata fatta dall'imputato poche ore dopo la commissione dell'omicidio, la sera del 25 gennaio 1994, a Di LI SQ che si trovava a Piombino a cena con la moglie e con la suocera. Il compendio probatorio a carico del RU era costituito dalle dichiarazioni accusatorie convergenti dei due fratelli Di LI (AN apprese da SQ dell'omicidio in epoca e in circostanze assolutamente non sospette) e dal suo accertato inserimento proprio nei circuiti e nelle attività criminali indicate da Di LI SQ.
4^. Avverso la sentenza della corte di assise di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati. LL LE, difeso dall'avv. OV Anania, si duole, sotto il profilo della mancanza di un logico ed omogeneo apparato argomentativo, che gli unici elementi utilizzati a sostegno della sua dichiarata responsabilità siano state le dichiarazioni rese da vari collaboranti, che rappresentano però versioni dei fatti alternative fra loro e non concorrenti verso un'unica possibile dinamica. In quest'ottica il ricorrente contesta la considerazione dell'apporto meramente "de relato" offerto da Di LI SQ nella ricostruzione dei fatti, come pure la ripetizione rappresentativa del fratello AN, informato in tempo reale - si dice in modo apodittico ed ingiustificato - di quel che succedeva. US poi viene ritenuto attendibile nonostante risulti da più fonti che nutrisse un interesse personale diretto nella esecuzione dell'omicidio del RR, a differenza di esso LL, la cui presunta vicinanza alla "famiglia di Porta Nuova" non spiegava affatto e non giustificava un suo interesse all'azione omicidiaria. Inaffidabili, da ultimo, apparivano le dichiarazioni di altri collaboratori escussi nel corso del procedimento (AN, EL, ecc.), smentite da altri soggetti a volte associati alle stesse famiglie mafiose.
CA VI, difeso dall'avv. AN Inzerillo, lamenta, sotto vari profili di violazione di norme penali processuali e sostanziali: 1) il rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado da parte dell'ordinanza 21 ottobre 2000, che aveva dichiarato utilizzabili ai fini della decisione prove in realtà non utilizzabili perché acquisite da un collegio diversamente composto:
l'avvenuta costituzionalizzazione del principio del contraddittorio (art. 111 comma 3 Cost.) rendeva inapplicabili - secondo la difesa del ricorrente - gli artt. 190-bis e 238 c.p.p. richiamati nell'ordinanza, soprattutto alla luce dell'ordinanza 11 luglio 2000, n. 307 della corte costituzionale; 2) l'assenza di qualsiasi pronuncia in ordine all'invocata applicazione della diminuente del rito abbreviato e alla conseguente riduzione della pena di anni trenta di reclusione in luogo dell'ergastolo, nonostante egli si trovasse nelle condizioni per pretenderne il riconoscimento, avuto riguardo alla normativa vigente al momento della decisione derivante dal DL 24 novembre 2000, n. 144, e l'irragionevole diniego a tale fine della riapertura del dibattimento, stante la decisività di una prova che consentiva di rivedere il quantum di pena da irrogare;
3) l'illogicità del modus procedendi seguito nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui inattendibilità intrinseca è stata surrogata attraverso un più elevato giudizio di attendibilità estrinseca: così è stato per Di LI SQ, alla cui confessione si è creduto fideisticamente nonostante le lacune e le incongruenze emerse nella sua narrazione e la fragilità degli elementi estrinseci di riscontro, come le dichiarazioni dei collaboranti, alcune delle quali mancano di qualsiasi autonomia rispetto alla chiamata in correità principale (Di RI AN, RI, UZ e US) ed altre sfornite di incidenza sulla vicenda oggetto del procedimento (Favaloro, La MA, LO). Parimenti illogica doveva considerarsi la valorizzazione del contatto telefonico avvenuto la sera dell'omicidio tra il RA e Di LI SQ, che nulla dice in ordine al contenuto della conversazione intercorsa;
4) l'inesistenza di una motivazione appagante che dia ragione del corretto esercizio da parte del giudice di quel potere di discrezionalità vincolata cui è tenuto nella scelta della misura della pena e nella concessione delle circostanze attenuanti generiche, attese le gravissime condizioni di salute dell'imputato.
IA PE, difeso dall'avv. Gaetano Giacobbe, si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione: 1) dell'ordinanza 21 ottobre 2000 che ebbe a rigettare l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado derivante dall'illegittima utilizzazione di prove assunte da un organo giudicante diversamente composto, attraverso la mera lettura dei relativi verbali ex art. 511 c.p.p., nonostante le parti vi si fossero espressamente opposte;
2)
della inopinata valorizzazione da parte dei giudici delle chiamate in correità nei suoi confronti, tutte di natura essenzialmente indiziaria e di secondo rango (cioè de relato), assolutamente non convergenti, attraverso un costrutto congetturale gratuito sfornito dei necessari passaggi logici essenziali, non plausibile e addirittura irragionevole, che indebolisce fortemente la causale del delitto. Nessuna delle chiamate in correità a carico del IA possederebbe il necessario spessore probatorio: quelle di Di LI SQ sarebbero dichiarazioni de relato, quelle di US non sarebbero in rapporto di complementarità con le prime, il contributo di NE AU striderebbe con gli altri elementi raccolti;
3) dell'assenza dei presupposti tipici del concorso morale in capo al ricorrente, non direttamente intaccato dalla causale nell'omicidio del RR (il ruolo di reggente di CC - si spiega - non basta); 4) dell'avvenuta compromissione del diritto di difesa a seguito dell'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione incompleta delle intercettazioni ambientali disposte presso il carcere di Spoleto tra il IA e il suo difensore dell'epoca (avv. Salvo, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa) nell'ambito di un altro procedimento penale, nella parte avente presumibilmente ad oggetto le strategie da adottare nell'odierno processo. Il danno derivante da eventuali commistioni illecite nel colloquio tra difensore ed assistito poteva essere provato solo attraverso la lettura dei vari omissis dell'intero colloquio, per cui la mancata acquisizione dei verbali integrali di trascrizione di quelle intercettazioni aveva determinato la mancata assunzione di una prova decisiva, con conseguente nullità assoluta della prova acquisita.
LU NO e LU PE, difesi rispettivamente dagli avv.ti NO Mormino e LV Traina, lamentano congiuntamente, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'estrema sommarietà con la quale i giudici territoriali avevano valutato gli elementi a loro carico semplificando il quadro probatorio complessivo e riducendolo a un'inaccettabile sintesi. Le critiche investono il rapporto tra le propalazioni accusatorie di Di LI SQ e quelle del US, che avrebbero avuto ad oggetto riferimenti comportamentali e temporali diversi;
una mancata significativa verifica della validità probatoria delle propalazioni del Di LI circa il tempo, il luogo e le modalità dei contatti tra il ricorrente LU PE e il nipote OH, figlio di NO;
l'incertezza e l'approssimazione con cui US si era espresso nell'indicare nel ricorrente LU NO la persona che avrebbe informato il IA sulla necessità di adottare drastici provvedimenti nei confronti del RR;
la superfluità con la quale i giudici hanno ricostruito il c.d. progetto originario del sequestro della vittima poi fallito e l'apporto (inesistente) dato dal ricorrente LU, NO nella successiva deliberazione e realizzazione dell'omicidio al quale altri soggetti erano più direttamente interessati e si erano assunti l'iniziativa e la paternità.
RU SE si duole, sotto il profilo della violazione di legge della mancanza di motivazione, che la corte territoriale abbia fondato la prova della sua responsabilità sulla sola dichiarazione "de relato" di Di LI SQ circa una asserita confidenza ricevuta dal CA di aver chiesto a RU di convocare il RR presso il suo ufficio di via Castello, vicina al luogo del mortale agguato. Non solo non c'era la minima prova che effettivamente questa convocazione fosse avvenuta, ma non c'era nemmeno la prova che CA avesse rivelato al ricorrente le reali intenzioni di morte nei confronti del RR, ad onta della tardiva aggiunta fatta dal Di LI in sede di dibattimento. RU si doleva infine che gli fosse stata applicata l'aggravante della premeditazione senza alcuna motivazione e che la stessa carenza motivazionale sussistesse in ordine all'effettuato giudizio di equivalenza tra circostanze e alla mancata diminuzione di pena, nonostante la disposta eliminazione dell'aggravante ad effetto speciale del metodo mafioso per il reato di omicidio. RA LV, difeso dall'avv. Gioacchino Sbacchi, propone numerosi motivi di ricorso, alcuni di natura strettamente processuale altri che toccano il merito delle imputazioni contestate e per le quali è stata affermata la sua responsabilità nella vicenda de qua. Le doglianze in rito riguardano ancora la errata interpretazione degli artt. 525 comma 2 e 511 comma 2 c.p.p. in riferimento alla utilizzazione alle diverse modalità di assunzione della prova in caso di immutabilità del giudice, a seconda che si tratti o meno di procedimenti di criminalità organizzata. Viene criticata la deminutio di garanzie processuali che si determina, per effetto dell'interpretazione accolta proprio nell'ambito di quei processi in cui le difficoltà di natura probatoria sono connesse alla tipologia dei reati giudicati e si prospetta una questione di illegittimità costituzionale delle norme processuali richiamate in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., qualora si dovesse accedere all'interpretazione accolta dalla corte di merito (n. 1).
Un'altra censura in rito investe la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello allo scopo di acquisire i tabulati afferenti il traffico telefonico in entrata e in uscita su tutte le utenze intestate a Di LI SQ e al RA nel periodo compreso tra il giugno 1993 e il luglio del 1994, trattandosi di prova decisiva in grado di incidere in modo effettivo sulla formazione del convincimento del giudice (n. 2). Si censura inoltre l'inutilizzabilità del tabulato che documenta la telefonata del 25 gennaio 1994, mancando il decreto motivato di acquisizione del gip, ed apparendo comunque non adeguatamente motivato il provvedimento autorizzativo del PM, ad onta della contraria opinione espressa dalla corte nella sentenza (n. 3). Il ricorrente censura inoltre la superficialità dell'approccio con cui i giudici territoriali avevano esaminato i motivi di appello da lui proposti, essendosi spesso e volentieri adagiati acriticamente sulle argomentazioni svolte dal primo giudice ponendosi di fatto sulla sua stessa lunghezza d'onda a proposito dell'itinerario valutativo della chiamata di correo, delle possibili ragioni di astio e di rancore del Di LI nei suoi confronti, della carenza dei requisiti della costanza, spontaneità, coerenza, precisione, verosimiglianza e logicità interna delle dichiarazioni accusatorie del Di LI e dei numerosi punti della sua narrazione (ben dieci) che destavano perplessità e dubbi (come la sua partecipazione al c.d. piano originario dell'omicidio, ai vari passaggi subiti dalla pistola 7,65 munita di silenziatore usata per il delitto, alle modalità esecutive di questo, ecc.). Dopo aver ribadito la natura de relato delle dichiarazioni di Di LI SQ, il ricorrente sottolinea la discordanza tra le sue dichiarazioni e quelle del fratello AN, che si sarebbe limitato spesso e volentieri a riportare parole e affermazioni del primo;
la apoditticità di talune affermazioni contenute nella sentenza, come quella che egli aveva il compito di custodire fino all'ultimo la pistola destinata ad essere utilizzata per l'omicidio e che la telefonata avuta col Di LI sarebbe stata tutt'altro che casuale;
l'assenza di elementi di carattere individualizzante, tale non potendo considerarsi la "confessione" che sarebbe stata fatta dal RA al La MA, il quale non avrebbe affatto chiarito se la storia riferitagli fosse una vicenda reale o la narrazione della vicenda processuale. Altrettanto apodittica appariva la valutazione dei giudici circa la non credibilità del ricorrente quando afferma di essere stato all'oscuro del contenuto del pacco e non averne potuto rifiutare la consegna, a fronte della smentita proveniente dalle dichiarazioni del Di LI (n. 4).
Altre censure riguardano l'assenza di motivazione circa la sussistenza del dolo dei delitti ascrittigli, il suo contributo causale all'impresa delittuosa sotto il profilo del concorso morale di persone nel reato, la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità o il riconoscimento di una semplice connivenza non punibile (n. 5); il mancato adempimento dell'obbligo di dare contezza ed esternare le specifiche ragioni sottese al positivo giudizi di sussistenza delle contestate aggravanti (n. 6); l'omessa pronuncia sulla inconciliabilità della ritenuta premeditazione con l'ipotesi del dolo eventuale, il solo ipotizzabile in via gradata nei suoi confronti;
sulla ricorrenza dell'aggravante del nesso teleologico;
sul carattere meramente occasionale della condotta ascrittagli;
sulla mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'arma asseritamente custodita;
sul richiesto giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e, più in generale, sulla entità complessiva della pena comminata (n. 7) e sull'aumento nel minimo per la continuazione, adottando criteri di minor rigore nella determinazione della pena base (n. 8).
AL OV, difeso dall'avv. OV Di Benedetto, propone, per un verso, la questione più volte dedotta della inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese dai collaboratori senza ripetere il loro esame a seguito dell'avvenuto mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado e, per un altro verso, si duole del modo in cui la corte di merito aveva valutato le risultanze processuali, ritenendo erroneamente riscontrate le dichiarazioni di Di LI SQ con quelle rese da altri collaboratori (come RI), nonostante la loro evidente mancanza di autonomia ed originalità rispetto alla loro fonte di riferimento e l'inopinata valorizzazione di altri, le cui dichiarazioni sono risultate del tutto irrilevanti in merito ai fatti di causa (come quelle di LO, US e NE). Il ricorrente aggiunge che la sua condotta il giorno dell'omicidio non cadde sotto la diretta percezione di nessuno, nemmeno del Di LI SQ, molte delle cui dichiarazioni sono state smentite dalle risultanze della prova generica e specifica (come è avvenuto per l'asserito occultamento dell'arma usata per il delitto in un pozzo sito su un terreno di proprietà di tale "zù TO", alias MO LV, deceduto). 5^. Con nota depositata il 5 maggio 2001 presso la cancelleria di questa Prima Sezione Penale, il RA, tramite il proprio difensore avv. Sbacchi, ha presentato dei motivi nuovi, ribadendo la nullità della sentenza di primo grado derivante dall'utilizzo ai fini della decisione di prove non utilizzabili perché assunte in violazione del principio di immutabilità del giudice. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^. Preliminare è l'esame delle questioni procedurali. A) Il rigetto del richiesta riapertura dell'istruzione dibattimentale, determinata dal mutamento della composizione dell'organo giudicante.
Doglianza comune a molti imputati (CA, IA, AL e RA) è la segnalata violazione degli artt. 525 comma 2 e 511 comma 2 c.p.p. per avere la corte di merito utilizzato ai fini della decisione mediante il sistema delle letture i verbali delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado davanti a un collegio diverso da quello originariamente composto (il giudice a latere era stato trasferito ad altro ufficio quando già molti dei testi e dei soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p. indicati nella lista del PM era stati escussi), senza che si fosse proceduto ad un nuovo esame delle persone che tali dichiarazioni avevano reso e nonostante che le parti si fossero espressamente opposte alla loro lettura richiedendo un nuovo esame. Trattandosi di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento - si sostiene - le relative dichiarazioni dovevano considerarsi inutilizzabili ai fini della decisione, con la conseguenza che dalla violazione del disposto dell'art. 526 c.p.p. è derivata altresì la nullità della sentenza di primo grado. A giudizio della corte di merito, che aveva rigettato l'eccezione con ordinanza del 21 ottobre 2000, riportata integralmente anche nella parte introduttiva della decisione ora impugnata, in caso di mutamento della persona fisica del giudice, la lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese doveva considerarsi pienamente legittima, non avendo le parti prospettato valide ragioni per procedere ad un nuovo esame dei dichiaranti, ovvero non essendo stata rappresentata l'esistenza di temi non sufficientemente esplorati o del tutto pretermessi nel corso del precedente esame e il cui approfondimento si rendesse necessario ai fini della decisione. Se è vero - spiegava la corte - che in caso di mutamento della persona fisica del giudice, la lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese deve avvenire solo dopo il nuovo esame a meno che questo non abbia luogo (così l'art. 511 comma 2 c.p.p.), è pur vero che con la locuzione "non abbia luogo" il legislatore non ha inteso affatto prevedere come obbligatoria la ripetizione dell'esame, ma ha voluto soltanto fissare l'ordine della sequenza lettura-escussione "se e quando ad una nuova escussione debba farsi effettivamente luogo", con la conseguenza che la lettura delle precedenti dichiarazioni deve considerarsi legittima ove il nuovo esame per un qualsiasi apprezzabile motivo non abbia luogo. La riprova della fondatezza di tale assunto emergerebbe altresì - secondo la corte - dal fatto che analoga disciplina (comportante la non necessità di un nuovo esame) si desume dal combinato disposto degli artt. 495 comma 1 e 238 c.p.p. con riferimento all'acquisizione di atti provenienti da un procedimento diverso.
Nella predetta ordinanza, peraltro, la corte aveva operato una differenziazione circa le modalità di assunzione della prova in caso di mutamento della persona fisica del giudice, a seconda che si tratti o meno di procedimenti in materia di criminalità organizzata, affermando che in questa seconda ipotesi, essendo stati i testi e gli imputati di reato connesso già esaminati innanzi al giudice poi sostituito nel pieno rispetto del contraddittorio, "ragioni di tutela della collettività e di non dispersione del materiale probatorio" imponevano di non ripetere quell'esame, a meno che il giudice non lo ritenesse "assolutamente necessario" (arg. ex art. 190-bis c.p.p.). E ciò perché nei processi di criminalità organizzata il legislatore ha voluto comprimere oltre modo i postulati dell'oralità e dell'immediatezza ritenendo opportuna una maggiore cautela nei confronti di tali fonti probatorie.
Secondo la difesa dei ricorrenti, questa interpretazione degli artt. 525 comma 2 e 511 comma 2 c.p.p., se fosse l'unica possibile, presterebbe il fianco a censure di legittimità costituzionale (la relativa eccezione viene proposta infatti, sia pure in via subordinata, dalla difesa del RA in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), perché violerebbe il principio di legalità processuale e il diritto di difesa dell'imputato. Qualche ricorrente (IA) non ha mancato di far rilevare altresì che il precetto dell'art. 190-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella l. 7 agosto 1992, n. 356) sia oggi quanto mai anacronistico, perché in stridente contrasto con i principi espressi nel novellato art. 111 Cost., dove è stato ribadito che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato abbia facoltà di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, senza alcun discrimine per la qualità degli imputati o per la tipologia dei reati.
L'errore in cui è incorsa la corte di merito - secondo i ricorrenti - si coglie con riferimento alle modalità attraverso le quali è possibile rinnovare l'istruzione dibattimentale nell'ipotesi in cui il mutamento della persona fisica del giudice dibattimentale sia stato preceduto dall'escussione dei testimoni. L'ultimo inciso del comma 2 dell'art. 511 c.p.p. ("a meno che l'esame non abbia luogo") postula che l'esame non si compia o per volontà espressa o tacita delle parti ovvero per sopravvenuta impossibilità della riaudizione dei dichiaranti. Tale norma, derogando ai principi fondamentali dell'oralità e della immediatezza, non può che essere interpretata restrittivamente, tenendo conto che il sistema delle letture è regolato dal principio di tassatività e che la lettura dei verbali ha la funzione di integrare l'assunzione della prova orale e non già quella di sostituirla. La contraria opinione espressa nella sentenza impugnata rischia di relegare la possibilità di riascoltare il dichiarante nei processi di criminalità organizzata al rango di fenomeno occasionale e contingente, rimesso alla mera discrezionalità del giudice, omettendo di considerare che il "diritto alla prova" spetta alle parti e non al giudice, con una palese deminutio delle garanzie processuali e in aperta violazione del principio di uguaglianza.
La censura non è fondata.
Va senz'altro condivisa l'osservazione della difesa che in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - nel caso in cui essa sia stata già parzialmente celebrata dinanzi all'organo giudicante diversamente composto, come è avvenuto nel caso in esame - il problema più delicato è proprio quello relativo alle modalità di utilizzazione del materiale probatorio già formatosi nel dibattimento. Ed il problema è delicato perché involge problematiche strettamente connesse ai principi dell'immediatezza, dell'oralità e del contraddittorio, cioè temi fondanti dell'impianto del processo penale di tipo accusatorio. I ricorrenti hanno dedotto al riguardo la violazione dell'art. 525 comma 2 c.p.p., che fissa il principio di immutabilità del giudice,
e quella dell'art. 511 comma 2 c.p.p., nella parte in cui consente la lettura dei verbali di dichiarazioni precedentemente rilasciate solo dopo l'esame delle persone che le hanno rese.
Il Collegio rileva innanzitutto che il principio di immutabilità del giudice ("alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento") posto dall'art. 525 comma 2 c.p.p. a pena di nullità assoluta impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalla esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495) e dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 495 ss. c.p.p. Nel caso in esame, come dà atto la sentenza impugnata (fl. 19), il dibattimento è stato rinnovato dal nuovo collegio secondo le modalità suindicate il 1^ ottobre 2000 e rinviato poi all'udienza del 3 novembre 2000, dove, a seguito delle richieste formulate dalle parti, la corte emise ordinanza con cui ammise le prove richieste dalle stesse parti disponendo, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., che l'assunzione di quelle prove che erano già state formulate innanzi al collegio nella sua precedente composizione avesse luogo mediante il sistema delle letture.
Non ricorre pertanto la denunciata violazione dell'art. 525 comma 2 c.p.p.. Per quanto attiene al problema strettamente connesso delle letture dei verbali di dichiarazioni già rese, occorre premettere che è ormai pacifica - anche per effetto di talune pronunce della Corte costituzionale (come quelle del 3 febbraio 1994, n. 17 e del 19 marzo 1993, n. 101) - la legittimità dell'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito. Nella pronunce ora richiamate si afferma che i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale "fanno parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" e che quella fase "pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta":
di talché "non è irragionevole, ne' lesivo dei principi di oralità e di immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione della istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione".
Tali enunciazioni devono essere naturalmente sviluppate e coordinate con il comma 2 dell'art. 511 c.p.p., il quale prescrive che "la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo". Ed è intorno all'interpretazione di questa norma che si è manifestato un contrasto di orientamenti e che questa Corte, con una recente pronuncia a Sezioni Unite( 15 gennaio 1999, n. 1, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 641, p. 1429), ha risolto nel senso propugnato dai ricorrenti, e cioè nel senso che sarebbe da escludere il potere del nuovo giudice dibattimentale di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante. Sennonché, a parte l'espresso riferimento contenuto nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite e incisivamente rimarcato nella sentenza qui impugnata all'ipotesi definita "eccezionale" di cui all'art. 190 - bis c.p.p., per la quale questa regola non vale, sta di fatto che il riesame del dichiarante deve essere pur sempre richiesto dalle parti e che il giudice ha il potere di escludere quelle prove manifestamente superflue o irrilevanti. Di fronte al materiale già formatosi, resta certamente fermo il diritto delle parti - una volta disposta la rinnovazione del dibattimento, con dichiarazione di apertura dello stesso, e nuova richiesta di mezzi di prova - di chiedere un nuovo esame dei testi o dei soggetti già sentiti. Tale richiesta però deve essere pur sempre valutata dal giudice, sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta superfluità, ferma restando, qualora le parti non formulino richieste specifiche in tale senso (come è avvenuto nel caso di specie), la possibile attivazione dei poteri ex officio ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Nei processi di criminalità organizzata c'è qualcosa di più La norma dell'art. 190-bis c.p.p. - in deroga al principio della formazione della prova nella oralità del dibattimento enunciato dal precedente art. 190, che costituisce il principio forse più emblematico del rito accusatorio - subordina il potere di ammissione del giudice della richiesta ripetizione della prova ad un filtro assai più rigoroso rispetto alla non manifesta superfluità, rappresentato dalla assoluta necessità del nuovo esame. Qui, infatti, la regola generale del diritto alla prova è invertita. Per evitare l'usura delle fonti di prova e il pericolo della loro intimidazione, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, le parti non possano ottenere il "nuovo esame" dei testimoni e dei "collaboratori di giustizia" ogni volta che lo richiedano, ma solo quando il giudice lo ritiene "assolutamente necessario".
Una conferma espressa della giustezza dell'impostazione seguita si trae dal nuovo testo dell'art. 190-bis c.p.p., modificato dall'art. 3 l. 1^ marzo 2001, n. 63, che ha allargato la portata precettiva della norma, ammettendo il riesame delle persone che hanno già reso dichiarazioni in dibattimento "solo se riguarda fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze". Fatti o circostanze diverse e specifiche esigenze che la difesa degli imputati non ha indicato, limitandosi a formulare una mera opposizione alla lettura delle dichiarazioni rese nello stesso dibattimento davanti ad un collegio diversamente composto.
Così stando le cose, non sembra davvero irragionevole e non conforme al principio di uguaglianza ritenere che le prove assunte, non già in una fase anticipata del dibattimento, ovvero in un differente procedimento, ma proprio nello stesso dibattimento, siano utilizzabili indipendentemente da un previo nuovo esame del dichiarante.
Deve ritenersi pertanto manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma 2 e 190-bis c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui l'opzione esegetica di esse consentirebbe modalità di assunzione della prova diverse da quelle procedimentalizzate ove si tratti di procedimenti in materia di criminalità organizzata, come quello oggetto del presente giudizio. Come è stato osservato sia pure con riferimento ad un'altra situazione processuale (cfr., Cass., Sez. 1^, 26 settembre 2000, Vanni), i procedimenti relativi al crimine organizzato presentano peculiarità soggettive ed oggettive, alle quali non è sempre possibile dare adeguate risposte seguendo le norme ordinarie del codice. Da qui la necessità di predisporre una strategia normativa differenziata che - senza alterare l'impianto del processo, e ovviamente nel rispetto dei principi di fondo del sistema - consenta, nei suddetti procedimenti, attraverso un'opportuna combinazione di previsioni derogatorie e di norme specificamente "mirate" con riguardo a determinate situazioni tipiche degli stessi (e l'art. 190 - bis c.p.p. è una di queste), un soddisfacente funzionamento della macchina giudiziaria. Anche se non c'è molta chiarezza nei testi legislativi su quello che con un'incisiva espressione giornalistica è stato definito il sistema del "doppio binario", è tuttavia possibile cogliere, all'interno dell'attuale tessuto normativo, una sorta di filo rosso che, collegando fra loro le varie disposizioni destinate ad operare nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata (e, soprattutto, di criminalità mafiosa, per quel che importa qui, più da vicino) consente di individuare, per differenza rispetto al regime processuale ordinario, le linee qualificanti di una diversa e più adeguata disciplina processuale.
B) La denegata riapertura dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello.
Numerosi imputati (CA, IA, RA) lamentano, sotto vari profili e in relazione alle esigenze probatorie diverse e proprie di ognuno, che il giudice di secondo grado non abbia disposto la riapertura dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello. CA si duole del fatto che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla questione specificamente sollevata con il quinto motivo di appello in relazione alla possibilità di applicare, ora per allora, la diminuente rituale del rito abbreviato, non applicabile all'epoca in cui il ricorrente venne tratto a giudizio perché imputato di un reato punito con l'ergastolo. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la corte non abbia ritenuto decisiva, ai fini della richiesta rinnovazione del dibattimento, la prova idonea a far rivedere il quantum della pena da applicare, ponendolo nella condizione di poter usufruire "ora per allora" della diminuente del rito abbreviato, applicandogli la pena di anni trenta di reclusione in luogo della pena dell'ergastolo.
La doglianza è infondata.
Come ha esattamente evidenziato la sentenza impugnata sia pure con riferimento ad altro coimputato ricorrente che aveva formulato la stessa identica richiesta (IA), la l. 16 dicembre 1999, n. 479, ha operato una radicale revisione del giudizio abbreviato, ripristinando tra l'altro la previsione originaria della possibilità di applicare, per la scelta del rito, la pena di anni trenta di reclusione in luogo di quella perpetua quando la pena irrogabile sia quella dell'ergastolo. L'art.
4-ter l. 5 giugno 2000, n. 144, in particolare, ha previsto che nei processi puniti con l'ergastolo "in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...", la richiesta di ammissione al rito può essere avanzata, ove si tratti i giudizio di appello "qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., prima della conclusione dell'istruzione stessa". Non essendo stata disposta dalla corte territoriale la rinnovazione dell'istruzione, ne è derivata l'automatica inammissibilità della richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata dal difensore del CA, che si trovava nella identica situazione sostanziale del IA il quale, come lui, aveva richiesto la definizione del processo allo stato degli atti.
Per quanto riguarda poi la mancata acquisizione della copia integrale dei verbali di trascrizione di una serie di conversazioni specificamente indicate intercorse tra il IA e il suo difensore avv. Salvo nel carcere di Spoleto, acquisite in un altro procedimento mediante intercettazione ambientale ed aventi asseritamente ad oggetto le strategie difensive da adottare nel presente processo (e, di conseguenza, la inutilizzabilità di tali conversazioni piene di omissis che avrebbero compromesso il suo diritto di difesa e la nullità della sentenza di condanna fondata su di esse), non può che ripetersi qui quanto è già stato correttamente osservato nella sentenza impugnata nel rigettare la relativa eccezione. Anche perché il ricorrente, nel suo motivo di ricorso (il quarto), si limita a riportare l'integrale motivazione della sentenza sul punto per affermare che l'ipotetico danno subito dall'ascolto di tali conversazioni non può essere provato se non attraverso la lettura completa e non criptata degli omissis, riaffermando l'intangibilità e l'assoluta impermeabilità del colloquio tra difensore ed assistito, che "deve rimanere corazzato alla stregua di un segreto reso nel confessionale".
La doglianza è infondata, perché, come viene fatto rilevare nella sentenza impugnata, le intercettazioni ambientali in questione, disposte legittimamente nell'ambito di un diverso procedimento penale, non avevano affatto di mira l'oggetto della difesa riguardante il presente procedimento ne' le garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 c.p.p. a tutela dell'avv. Domenico Salvo nella sua veste di difensore del IA.
Anche a voler ammettere che l'operatività dei limiti e delle garanzie previsti dall'art. 103 c.p.p. per le intercettazioni relative a conversazioni tra il difensore e la persona da lui assistita (comma 5) non è subordinata alla condizione che l'atto sia stato disposto dall'autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui è svolta l'attività difensiva (così Cass., Sez. Un., 12 novembre 1993, Grollino), resta pur sempre da provare che le parti omesse delle conversazioni intercettate in un altro procedimento abbiano costituito un'effettiva abusiva intrusione nella sfera difensiva del ricorrente nel presente procedimento e non anche, come sembra più logico ritenere, una legittima intrusione nell'ambito di un procedimento diverso, relativo peraltro ad un reato attribuito allo stesso difensore. È appena il caso di osservare, infatti, che in quest'ultima ipotesi, atteso che il soggetto attivo del reato è anche una persona che esercita la professione legate, non viene in rilievo la tutela della funzione difensiva e dell'"oggetto della difesa", cui è finalizzata la disposizione dell'art. 103 c.p.p., di cui si denunzia la violazione (Cass., Sez. 2^, 12 novembre 1998, n. 6766, Benini). La scindibilità tra le parti della conversazione intercettata rientranti nell'ambito della tipica attività professionale del difensore (coperta da segreto) e quelle estranee alla professionalità perché costituenti reato è stata ribadita in una recentissima sentenza di questa Corte (Sez. 6^, 11 aprile 2001, n. 1486, Ghini), dove si afferma che il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni o comunicazioni di chi abbia la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica, bensì solo quelle attinenti alla funzione difensiva, coperta dal segreto professionale.
RA si duole, tra le altre censure, della mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allo scopo di acquisire i tabulati afferenti al traffico telefonico in entrata e in uscita su tutte le utenze intestate a Di LI SQ e ad esso RA, o in loro uso, nel periodo compreso tra il mese di giugno 1993 e quello di luglio del successivo anno 1994: e ciò per spezzare il collegamento che con l'accertata telefonata del 25 gennaio 1994 è stato istituito dai giudici tra la consumazione a Palermo dell'omicidio del RR e il contatto telefonico intervenuto tra i due (il RA da Palermo, il Di SQ a Piombino mentre, a cena con la figlia e la suocera, attendeva con ansia di conoscere l'esito della sanguinosa operazione) e per dimostrare che tra i due ricorrevano "routinari" contatti telefonici giornalieri in ragione della comune passione per il calcio e la compilazione dei pronostici. La corte ha disatteso l'istanza, osservando che, quand'anche si fosse accertato che effettivamente i rapporti telefonici tra i due erano assai frequenti, il relativo accertamento non avrebbe cambiato il dato acquisito con certezza che alle 20,25 del 25 gennaio 1994 RA e Di SQ si parlarono al telefono e che quella telefonata rimase particolarmente impressa nella memoria del Di SQ perché legata ad un evento importante come l'esecuzione di un omicidio. Proprio l'indicata frequenza di tali contatti telefonici - osserva la corte - accentua e fa acquisire ulteriore pregnanza al ricordo.
Va pertanto esente da critiche la sentenza impugnata che, in linea con la sottolineata eccezionalità dell'istituto della rinnovazione del dibattimento, ha indicato in maniera logicamente accettabile i motivi per i quali la richiesta riapertura dell'istruzione dibattimentale non si reputava necessaria e anzi si appalesava inidonea ad apportare elementi utili a contribuire alla formazione del convincimento del giudice. Contrariamente all'affermazione del ricorrente, la telefonata del 25 gennaio 1994 tra il Di SQ e il RA fu tutt'altro che "casuale": sicché il ricordo nitido della stessa nell'ambito di rapporti di ordinaria frequentazione tra i due dà una spiegazione convincente dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, a nulla rilevando che la chiamata sia stata effettuata sull'utenza telefonica intestata alla moglie del RA e quindi non fu il RA a chiamare il Di LI, bensì il contrario (circostanza, peraltro, che il dichiarante non ha escluso:
cfr. fl. 64).
C) La denunciata inutilizzabilità del tabulato telefonico relativo alla telefonata del 25 gennaio 1994 delle ore 20,25.
La difesa del RA lamenta che il tabulato contenente i dati esteriori della conversazione telefonica dianzi riferita sia stato acquisito senza un decreto motivato emesso dal giudice per le indaginì preliminari, bensì attraverso un provvedimento autorizzativo emesso dal pubblico ministero senza un'adeguata motivazione. Secondo il ricorrente, tale tabulato costituisce la documentazione in forma intelligibile di un flusso informatico e, come tale, deve soggiacere alla disciplina, quanto a garanzie di segretezza e di libertà di comunicazioni, delle intercettazioni dei flussi di comunicazione relativi ai sistemi informatici previsti dall'art. 266-bis c.p.p. La corte ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di un tabulato così acquisito, sul rilievo che, come è stato affermato anche di recente sia dalla Corte costituzionale che dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, ai tabulati telefonici e all'acquisizione dei relativi dati (estranei al contenuto della conversazione) non si applica la disciplina dettata dagli artt. 266 ss. c.p.p., precisando in ogni caso che il provvedimento autorizzativo, del PM conteneva nel caso di specie tutti gli elementi necessari e sufficienti a legittimare l'effettuata acquisizione.
Così ragionando, la corte di merito non ha fatto altro che adeguarsi al più recente orientamento espresso sia dalla Corte costituzionale (17 luglio 1998, n. 281) che dalle Sezioni Unite di questa Corte (23 febbraio 2000, n. 6, D'Amuri), che hanno affrontato il problema dell'applicabilità della disciplina che regola le intercettazioni telefoniche all'acquisizione della documentazione relativa ai dati esteriori delle conversazionì che già hanno avuto luogo (c.d. "tabulati"), risolvendolo nel senso della non estensibilità a tale acquisizione della disciplina dettata per le intercettazioni telefoniche.
Sia la Corte costituzionale che le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito con particolare vigore la diversa forza invasiva dei due mezzi di ricerca della prova, evidenziando la ragionevolezza dei diversi livelli di garanzia di tutela, poiché le intercettazioni si rivelano ben più intrusive della sfera di segretezza delle comunicazioni rispetto all'acquisizione dei tabulati, che contengono i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio (artt. 4 e 5 d.lg. n. 171/98) e sui quali vi è un limitato riserbo, potendo essere a conoscenza di determinati soggetti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, a differenza del "flusso" delle comunicazioni che è proibito memorizzare (arg. ex artt. 11 d.lg. n. 171/98 e 35 l. n. 675/96). Per acquisire i tabulati è sufficiente, secondo questa Corte e secondo il giudice delle leggi, il decreto motivato del pubblico ministero emesso ai sensi dell'art. 256 c.p.p. (eterointegrato dal precetto contenuto nell'art. 15 comma 2 Cost.) - nel caso in esame emesso il 23 febbraio 1996 - che gli consente di acquisire a fini investigativi e probatori materiale informatico costituito dall'acquisizione di "elementi esterni" della telecomunicazione.
Quando alla necessità suggerita dalla Corte costituzionale di una "adeguata e specifica" motivazione di tale decreto, la corte di merito ha spiegato in maniera ampia e diffusa come il predetto provvedimento fosse stato emesso dal PM nel quadro delle indagini espletate a riscontro delle dichiarazioni di Di LI SQ e contenesse la delega alla polizia giudiziaria di compiere un accertamento che non poteva essere più specifico e circostanziato, riguardando "Il traffico in entrata e in uscita su di una certa utenza mobile limitatamente ad una particolare giornata". Tale motivazione, come ha osservato correttamente la stessa corte (fl. 203), "non esternata attraverso le consuete e stereotipate formule di rito... conteneva in sè tutti gli elementi necessari e sufficienti, se debitamente contestualizzato alle indagini in corso... a chiarire le finalità perseguite e l'esigenza investigativa che ne aveva determinato l'emissione".
D) Le valutazioni di merito.
Per quanto riguarda le altre doglianze, sembra del tutto evidente che, deducendo surrettiziamente vizi di erronea applicazione della legge penale e carenza o manifesta illogicità della motivazione, i ricorrenti propongano censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali i giudici di merito sono pervenuti attraverso un attento e meticoloso esame degli elementi di prova a loro disposizione, fondando il loro convincimento su una motivazione - quella riassunta in narrativa - che è esente da errori logici e giuridici.
Dei tutto destituite di fondamento sono innanzitutto le censure rivolte da alcuni ricorrenti (CA e RA) ai criteri di valutazione delle prove raccolte, con specifico riferimento all'attendibilità intrinseca di Di LI SQ, fondata sul sospetto di una sorta di compiacenza del dichiarante verso gli inquirenti, a conferma delle loro ipotesi investigative. Secondo i giudici, al contrario, le dichiarazioni del Di LI costituiscono un'ammissione di piena responsabilità in ordine all'omicidio del RR e ad esse deve attribuirsi il valore di una vera e propria chiamata in correità (fl. 69), suffragata da una serie di elementi di riscontro obiettivo puntualmente elencati in ordine alla dinamica e alle modalità esecutive del delitto, molti dei quali corrispondenti alle risultanze emerse dagli accertamenti balistici e dall'indagine autoptica (la breve telefonata avuta col RA la sera del 25 gennaio 1994, la visita effettuata al suocero DA OM il giorno dopo, il 26 gennaio 1994, presso la casa di reclusione di Pianosa, l'indicazione nominativa delle persone facenti parte dell'entourage del CA durante la sua latitanza, l'identificazione di "zù TO" cui fu consegnata la pistola utilizzata nell'omicidio subito dopo la sua esecuzione in MO LV poi deceduto, l'effettiva disponibilità di un ciclomotore Honda SH 50 da parte del AL, la concentrazione dei colpi esposi sul lato sinistro della vittima, l'esatta indicazione dei dati relativi all'arma utilizzata e alle sue caratteristiche, ecc.). A onta delle perplessità espresse dai ricorrenti, i giudici di merito hanno spiegato in modo diffuso e convincente come il Di LI abbia serbato un comportamento narrativo lineare e coerente, passando da una prima sommaria panoramica del delitto ad una sempre più dettagliata descrizione delle varie fasi della vicenda e del ruolo svolto dai vari compartecipi (fl. 83), chiarendo anche talune presunte anomalie riscontrabili nella condotta sua e di LU NO rispetto alla c.d. ortodossia di SA TR (fl. 84-90). Di LI, anche se non ha preso parte all'omicidio del RR "dall'inizio alla fine" come ha affermato, è certo tuttavia che ha vissuto direttamente buona parte dei fatti e ne è stato tenuto a parte sino all'ultimo (fl. 91), con la conseguenza che solo una minima parte delle notizie da lui riferite possono considerarsi de relato, segno della fedeltà del suo racconto ai dati obiettivi di fatto, il che è indice di una conoscenza che poteva essere il frutto in parte di una diretta percezione e in parte di una cognizione sì indiretta, ma proveniente da persone a lui legate anche da rapporti di parentela (come CA e i LU) e con le quali condivideva il piano criminoso (ivi).
È pacifico che, ad onta delle doglianze formulate da taluni ricorrenti, nessuna concreta incidenza sui fatti di causa può essere attribuita a circostanze ritenute dalla corte incongrue o addirittura "ridicole" perché fuori del processo (come il mancata esercizio dell'azione penale nei confronti di Di LI SQ, la non ragionevolezza di taluni scenari delineati dal chiamante Di LI, la mancata punizione del RA per non aver voluto prender parte al c.d. piano originario che prevedeva il sequestro e lo strangolamento del RR, gli incontri del latitante IA con LL e NG, ecc.); ne' si può far leva su aspetti secondari della vicenda (come il modo in cui il LU detenuto avrebbe appreso delle propalazioni disonorevoli della vittima sul suo conto) per infirmare due ricostruzioni (quelle di Di LI SQ e di US) rese in piena autonomia e cadenzate sui momenti topici della fase deliberativa dell'omicidio e dei personaggi di vertici che ne furono protagonisti, due ricostruzioni - è il caso di dire - che, come correttamente afferma la sentenza impugnata, sono in grado di saldare in modo logico e convincente e senza soluzione di continuità, la fase operativa e quella deliberativa (fl. 116). La sostanziale convergenza delle dichiarazioni rese dai vari collaboranti ha consentito di individuare con assoluta certezza il movente dell'omicidio (la falsità delle propalazioni del RR, vero e proprio presupposto della sua colpa), l'esistenza della diarchia US-LL come motore delle dinamiche criminali operanti all'interno di SA TR per arginare e combattere il dilagante pentitismo, l'articolata organizzazione del delitto in tutti i suoi passaggi (rispetto delle sfere di competenza territoriale, assegnazione e svolgimento dei vari compiti, ecc.), la stretta connessione esistente tra i suoi mandanti e i suoi esecutori materiali, il ruolo fondamentale ricoperto dai fratelli LU nell'avviarne il meccanismo ideativo e deliberativo (fl. 153), i fortissimi riscontri derivanti dalle dichiarazioni del La MA, del RI e di LO (cfr., con riferimento all'arma utilizzata, una Beretta cal. 7,65, nera, munita di silenziatore: ff. 80, 81). E) Il trattamento sanzionatorio.
Dei trattamento sanzionatorio si lamentano, sotto vari profili di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione, il RA e il RU. Le censure formulate riguardano essenzialmente l'assenza di cadenze argomentative sull'esercizio del potere discrezionale nella fissazione della misura della pena base e di quella complessiva determinata dall'aumento previsto per la continuazione e sulla sussistenza delle contestate aggravanti (premeditazione, nesso teleologico). RA lamenta altresì la mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 l. n. 895/67 in materia di controllo delle armi e il mancato riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Su tutti i punti dedotti (modalità di esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, mancata concessione della diminuente del fatto di lieve entità riferita all'arma, sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico, diniego del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate) la corte ha dato una sintetica ma convincente motivazione (fl. 204-205), in linea con l'orientamento più volte espresso in proposito da questa giurisprudenza di legittimità.
Erronea risulta invece la fissazione della pena finale complessiva in anni 29 di reclusione (la stessa comminata ai due imputati con la sentenza di primo grado), nonostante l'avvenuta eliminazione dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, inapplicabile ai reati puniti con la pena dell'ergastolo. L'errore è rappresentato dall'aver determinato la pena base per il reato di omicidio in anni 27 di reclusione, così come era stato fatto in primo grado in presenza dell'aggravante ad effetto speciale dianzi richiamata, senza tener conto della sua avvenuta esclusione.
Limitatamente a questo punto la sentenza va dunque annullata, rinviando ad altra sezione della corte di assise di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio da applicare al RA e al RU.
Al rigetto dei ricorsi di LL, CA, IA, LU NO, LU PE e AL seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 511 comma 2 e 525 comma 2 c.p.p. in relazione all'art. 190-bis c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA LV e RU SE, relativamente alla determinazione della pena, e rinvia ad altra sezione della corte di assise di appello di Palermo per nuovo giudizio sui punto rigetta
nel resto i ricorsi dei predetti imputati rigetta
i ricorsi di LL LU, CA VI, IA PE, LU NO, LU PE e AL OV, che condanna al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001