Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2001, n. 29826
CASS
Sentenza 12 giugno 2001

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In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma 2 e 190-bis cod. proc. pen. che, per i delitti di criminalità organizzata indicati nell'articolo 51 comma 3 bis cod. proc. pen., impone al giudice di ammettere la richiesta ripetizione dell'esame della persona che abbia già reso dichiarazioni acquisite attraverso la lettura dei verbali solo a condizione della assoluta necessità del nuovo esame, in quanto la differente modalità di assunzione della prova, rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, risponde alla necessità di evitare l'usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2001, n. 29826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29826
    Data del deposito : 12 giugno 2001

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