Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza sul giudizio (ad esempio sospensione o rinvio del dibattimento). Ne consegue che non dà luogo a violazione di tale principio la mutata composizione del collegio dopo l'espletamento di una perizia sullo stato di salute dell'imputato al fine di verificare la persistenza e la durata del suo impedimento a comparire, trattandosi di adempimenti non influenti sulle valutazioni in tema di responsabilità.
Commentario • 1
- 1. La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: unRaffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 35669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35669 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Mario SOSSI Presidente
dott. Paolo BARDOVAGNI Componente
dott. Stefano CAMPO "
dott. Gianfranco RIGGIO "
dott. Umberto GIORDANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN PE, nato [...] a [...];
Avverso la sentenza in data 16.ottobre 2001 della Corte d'Appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. Luigi CIAMPOLI;
Uditi i difensori, Avv. NO MORMINO e Roberto Fabio TRICOLI. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN PE veniva giudicato dal Tribunale di Caltanissetta in ordine ai seguenti addebiti: a) artt. 81, 323 C.P., per avere, nella qualità di Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, reiteratamente denegando ai sostituti l'autorizzazione ad inoltrare al G.I.P. richieste di misure custodiali nei confronti di CA SA ed a compiere attività investigative nei confronti del predetto, abusato del suo ufficio al fine di procurare ingiusto vantaggio all'indagato, cui era legato da personali rapporti;
b) artt. 110, 416 bis C.P. per avere, nelle qualità di Presidente di sezione del Tribunale di Palermo e poi di Procuratore della Repubblica in Termini Imerese, in concorso con vertici di "cosa nostra", contribuito sistematicamente al conseguimento dei fini criminosi dell'associazione mafiosa assicurandole l'esito favorevole di alcuni dibattimenti, in particolare quello a carico di LA ZI ed altri 125 (c.d. "maxi ter"), in cui venivano negati il carattere verticistico ed unitario del sodalizio e la responsabilità della "commissione" per i delitti strategici;
c) artt. 81, 319 ter C.P., 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, convertito nella L. 12.7.1991 n. 203, per avere, quale magistrato in servizio nel distretto di Palermo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ricevuto denaro o titoli di Stato e relative cedole, complessivamente per diverse centinaia di milioni, a titolo di corrispettivo per compiere - e per avere compiuto - atti contrari ai doveri d'ufficio, favorendo nella deliberazione e motivazione della sentenza del processo "maxi ter" i membri della commissione provinciale di "cosa nostra".
Con sentenza del 28.4.1998 il Tribunale lo assolveva dall'imputazione sub a) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
ne riconosceva la responsabilità per gli altri addebiti e, ritenuta la continuazione, lo condannava ad anni 10 di reclusione, pronunciando le statuizioni accessorie. Sul gravame dell'imputato la Corte d'Appello di Caltanissetta,dopo parziale rinnovazione del dibattimento, qualificato il reato al capo c) ai sensi del testo previgente dell'art. 319 C.P., con l'aggravante di cui al co. 2 n. 2 ed esclusione "ratione temporis" di quella prevista dal D.L. n. 152/1991, riduceva con la sentenza in epigrafe la pena ad 8 anni di reclusione, confermando nel resto la decisione impugnata.
Il giudice di appello ha preliminarmente disatteso questioni di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado. La composizione del collegio - di cui faceva parte un giudice trasferito "in itinere" ad altra sede ma rimasto in applicazione extradistrettuale presso il Tribunale di Caltanissetta per la prosecuzione di alcuni giudizi pendenti - non investiva questione attinente alla capacità e precostituzione del giudice, essendo stata l'applicazione disposta dall'organo di autogoverno della magistratura nell'ambito delle sue attribuzioni e proprio al fine di preservare l'originaria e legittima composizione dell'organo giudicante, assicurando contemporaneamente una ragionevole durata del processo. La contestazione di concorso esterno nell'associazione mafiosa, come formulata con l'imputazione, specificava adeguatamente le condotte in concreto ascritte all'imputato. Nella fase finale del primo giudizio, a seguito di abbandono da parte dei difensori fiduciari, questi erano stati sostituiti d'ufficio e il nuovo difensore aveva richiesto un termine di due mesi a decorrere dal 14.4.1998, data di esaurimento dell'istruttoria dibattimentale. Il Tribunale aveva rinviato al 27.4, riservandosi per la quantificazione del termine;
quindi lo aveva assegnato sino al 4.5. Il termine in totale fruito doveva dunque computarsi dal 14.4, e pertanto non era di soli 7 giorni, come asserito dall'appellante;
né, nella sua effettiva consistenza, poteva ritenersi palesemente inadeguato alla complessità del giudizio, posto che il nuovo difensore aveva avuto modo di seguire, quale sostituto dei rinuncianti, buona parte della precedente istruttoria dibattimentale. La letterale copiatura di passi di altri provvedimenti giurisdizionali o di atti del P.M. non configurava nullità della sentenza di primo grado, poiché il discorso giustificativo della decisione può essere legittimamente integrato "per relationem".
Gli elementi a carico dell'imputato vengono in primo luogo ricavati dalle dichiarazioni di CA SA, che intorno agli anni '80 era personaggio di vertice di "cosa nostra", nel gruppo "vincente" che faceva capo a SA NA, e si occupava di contatti con personaggi delle pubblici istituzioni, anche a fine di "aggiustamento" dei processi. Egli è valutato, per la posizione apicale rivestita all'epoca nell'organizzazione criminale da lui e dalle sue fonti di riferimento, come collaboratore attendibile, non positivamente smentito su alcuna delle accuse formulate né mosso da risentimento nei confronti del dott.IN, che aveva presieduto il collegio dal quale era stato assolto nel "maxi ter". Fra l'altro - e ciò viene ritenuto ulteriore elemento a conferma della sua obiettività - il dichiarante aveva tenuto a precisare che un episodio riferito da GA OG, relativo alla raccolta di fondi per l'aggiustamento di un processo nell'interesse del "clan" MA, si riferiva a denaro non destinato all'imputato, ma ad influire sulla decisione in cassazione nel giudizio per l'omicidio del capitano SI. In sostanza, secondo le rivelazioni del CA, SA NA aveva ripetutamente affermato in sua presenza l'esigenza vitale per l'organizzazione mafiosa che venisse smentita la tesi della responsabilità dei vertici ("commissione") per tutti i delitti "eccellenti", per la prima volta accolta nel processo da poco conclusosi a carico di CO EL e altri 268 (detto "maxi uno"), e che il giudizio "maxi ter", che si stava celebrando, venisse a tal fine condotto celermente, onde impedire che si consolidasse la nuova tendenza giurisprudenziale e giungere tempestivamente ad una decisione di legittimità conforme al precedente orientamento. Il collaboratore aveva inoltre sentito il NA e RA GA discutere le prospettive di aggiustamento del processo in corso tramite il presidente IN, cui era stata consegnata una borsa di "piccioli" (precisa che l'uso del termine "borsa" implicava un importo di diverse centinaia di milioni, ben superiore a quello del "pacchettino" di 200 milioni versati all'avvocato per influire sulla pronuncia in cassazione nel procedimento a suo carico per reato associativo). Nel corso dei contatti concernenti l'argomento si era anche parlato di preoccupazioni manifestate da IN, il quale aveva fatto sapere che il giudice "a latere", dott. Fabio AR, gli stava sfuggendo di mano, e suggerito di intervenire sullo stesso e sui giudici popolari. Tali dichiarazioni indirette - ma non assimilabili a pure e semplici notizie "de relato", derivando da un flusso di informazioni concernente gli interessi strategici dell'associazione, che circolavano nell'ambito dell'organismo di vertice - erano, secondo la sentenza di appello, confermate da plurimi elementi, alcuni dei quali con valenza individualizzante. Anzitutto, i collaboratori AS LO, IS ER, GI BR e CE AR IA avevano concordemente delineato un quadro generale di diffuso interesse della mafia ad influenzare l'esito di giudizi in cui fossero coinvolti i propri adepti, mediante intervento di conoscenze in grado di influire sui giudici popolari e togati, intimidazioni, favori di vario genere e con impiego di fondi appositamente destinati sia al sostegno ed alla difesa degli imputati, sia all'"aggiustamento" dei processi. Il IA aveva anche specificamente menzionato la condotta di IN nel corso di un precedente giudizio a carico di LA NO ed altri per plurimo omicidio ("strage di Piazza Scaffa"): egli aveva tenuto nei confronti del collaboratore NA un atteggiamento sprezzante favorevolmente valutato nell'ambito della "famiglia" mafiosa interessata. Inoltre lo stesso IA, dopo l'inizio della sua collaborazione, era stato interrogato per due volte dal dott. IN, e aveva riportato negativa impressione da comportamenti ritenuti velatamente intimidatori o del tutto indiscreti;
in particolare, mentre si trovava sotto protezione negli Stati Uniti, il magistrato durante una pausa gli aveva rivolto domande circa la dimora sua e della famiglia e, non richiesto e senza motivo, gli aveva preannunciato l'intenzione di interessarsi per farlo rientrare in Italia. Riguardo al processo "maxi ter", il collaboratore aveva avuto modo di raccogliere durante una comune detenzione le lamentele di VI IO, "uomo d'onore" dissenziente e perciò di lì a poco eliminato, secondo il quale il vertice di "cosa nostra" si era interessato con IN solo dell'assoluzione dei capi, lasciando che gregari riportassero pesanti condanne. AR TO, le cui dichiarazioni, per le particolarità della sua vicenda collaborativa, vengono considerate sicuramente autonome, aveva appreso dal proprio "capofamiglia", Avv. Antonio ES (con il quale gestiva una collaterale attività di traffico internazionale di stupefacenti) che l'imputato era magistrato "avvicinabile" anche perchè affiliato, come lo stesso ES, alla massoneria - e già aveva reso favori" alla mafia. AS LO aveva analoghe notizie;
in particolare, gli constava che, già negli anni '70, il IN era intervenuto per far ottenere ad un capo di Riesi, tal PE Di Cristina, l'esito favorevole del processo per l'omicidio IU ed era stato retribuito con un appartamento dal costruttore MI ER, pure membro di importante famiglia mafiosa (in tale periodo l'imputato aveva effettivamente operato consistenti acquisti immobiliari). Quanto al "maxi ter",confermava l'interesse dei vertici in particolare di EL CO per una rapida conclusione del processo nelle sedi di merito e l'affidamento a tal fine riposto in IN. GI TI ER aveva appreso dall'imprenditore IN SE, contiguo alla mafia, notizie circa i canali per mezzo dei quali il denaro, negli anni 1988-1992, giungeva ai magistrati corrotti - fra essi gli era stato espressamente menzionato l'imputato - e il ruolo assunto in tali vicende da certo "Avv." Badolato.
Questi, come appurato mediante l'esame dibattimentale, si occupava di "pratiche" varie, verso non trascurabili retribuzioni in contanti, pur non avendo mai superato gli esami di abilitazione alla professione forense, e conosceva il ER e il SE. Negava contatti con l'imputato, asserendo di conoscere personalmente soltanto un Avv. Achille Prinzivalli, i rapporti con il quale non giustificavano comunque rilevanti passaggi di denaro. Il SE aveva reso dichiarazioni contrastanti e palesemente inattendibili;
complessivamente, le due deposizioni, ad avviso dei giudici di appello, non valevano a smentire l'attendibilità del ER, ed anzi siccome sintomatiche del tentativo di occultare la realtà e la natura dei rapporti intrattenuti - la confermavano. LO SA - fiduciario di LO Di ES, il quale si occupava degli investimenti finanziari di PO LÒ, soggetto ai vertici dell'associazione aveva appreso dallo stesso Di ES, da altri affiliati e dal loro avvocato che IN era in mano alla mafia e disponibile a qualsiasi aggiustamento. Analoghe notizie in ambito associativo - in particolare, da certo IN CI aveva raccolto IM TA;
GI SA aveva riscontrato la circostanza, riferendo che il IM, al momento in cui decise di collaborare, non volle rivolgere, come da lui suggeritogli, una lettera di intenti alla Procura, non fidandosi di IN, all'epoca capo del competente ufficio di Termini Imerese. Infine, LI AN, che era entrato in rapporti fiduciari con i vertici di "cosa nostra" nell'ambito di attività politiche e di affari, riferiva che un suo buon conoscente, tale NO BA, "uomo d'onore" di AN, si era fatto da lui accompagnare occasionalmente all'abitazione dell'imputato cui, a suo dire, doveva chiedere un intervento amichevole presso la Procura di Palermo a favore di un soggetto al quale l'organizzazione teneva;
egli lo aveva atteso e, all'uscita, ne aveva constatato la piena soddisfazione per l'esito del colloquio. Nell'occasione il BA gli aveva spiegato che il magistrato aveva scambiato "favori" con l'organizzazione fin dai tempi di MI ER. Le indicazioni circa l'ubicazione della casa e le caratteristiche topografiche della zona erano risultate esatte. Quanto ai riscontri di fonte non collaborativa, viene anzitutto citata l'interpolazione di alcune pagine della sentenza del processo "maxi ter", di cui era estensore designato il giudice "a latere" dott. AR. Questi aveva giustificato le statuizioni adottate con riferimento alle particolarità della fattispecie, senza smentire, in linea teorica, la validità dell'impianto accusatorio quanto alla "necessaria" responsabilità della "commissione" per delitti che - nel caso concreto - si assumevano realizzati nell'ambito di una divisata eliminazione di gruppi avversi. Depositato l'elaborato, di circa 3.900 pagine, e partito per le ferie, gli erano state poi chieste spiegazioni per alcuni passi della motivazione che contenevano aspre critiche all'operato dell'ufficio istruzione, ai criteri cui si ispirava ed ai metodi di lavoro adottati. Le poche pagine in questione (una decina) erano state inserite dal Presidente, che le aveva riprese dalla sua precedente sentenza sul delitto di Piazza Scafa, di cui si è fatto cenno. Il dott. AR sostiene di avere ignorato tale manomissione;
l'imputato lo negava ma, significativamente, si era sottratto al confronto sul punto, esponendo le sue difese solo quando il teste si era allontanato. Inoltre, il Presidente aveva sottoscritto la sentenza anche come co-estensore; la circostanza, non giustificata dal suo contributo alla redazione nè da esigenze di costituirsi un titolo (IN era nel frattempo già stato trasferito alla magistratura requirente) e non gradita al collega, assumeva il significato di un "segnale" a coloro che gli avevano commissionato l'"aggiustamento". Ulteriore elemento rilevante è ritenuto l'"avvertimento" rivolto, nel corso del giudizio, all'Avv. PE Bianco, congiunto del dott. AR, mentre si trovava in villeggiatura a Salemi. Lì fu avvicinato da tre sconosciuti che, informatisi se era lo zio del magistrato impegnato nel "maxiprocesso", gli consigliarono di "stare attento a questo suo nipote perchè è troppo giovane". In seguito, la vettura dell'Avv. Bianco venne danneggiata. Tali fatti, unitamente alla scoperta, in un covo utilizzato da IN MA, personaggio di vertice dell'organizzazione criminale, di un elenco completo dei nominativi, indirizzi e numeri telefonici dei giudici popolari, vengono ritenuti riscontro alla circostanza riferita dal CA di un intervento, sollecitato dall'imputato, sugli altri componenti del collegio, tanto più che il dott. IN aveva negato appoggio alla richiesta dei giudici popolari, non residenti nel centro urbano di Palermo, di una scorta per raggiungere l'aula d'udienza, invitandoli semmai a dimorare nel capoluogo (condotta tale da potenziare l'effetto di eventuali intimidazioni). Altro dato ritenuto rilevante è la fretta dimostrata dall'imputato nella conduzione del dibattimento e la scarsa disponibilità ad accogliere le richieste istruttorie delle parti, disattendendo la diversa opinione del giudice "a latere"; contegno stranamente contrastante con l'ampio esercizio della facoltà di personale intervento concesso a EL CO, all'epoca al vertice di "cosa nostra", le cui interruzioni e richieste istruttorie - talora formulate di persona - erano state "rispettosamente" accolte sebbene di scarsa o nessuna utilità, compreso il sopralluogo presso una sua tenuta, già ispezionata nel corso delle indagini, che gli aveva consentito di recitare la parte dell'ospite. A tale condotta corrispondeva il plateale ed inusuale plauso tributato dallo stesso EL CO al Presidente subito dopo la lettura della sentenza ("questo ha i coglioni come un mulo") che, come si è accennato, aveva suscitato riprovazione anche in ambito associativo, considerato che in corrispettivo del proscioglimento della "cupola" vi erano state pesanti condanne per i gregari.
Quale ulteriore elemento rafforzativo del quadro probatorio è considerata la vicenda contestata al capo a) (abuso d'ufficio non patrimoniale, la cui rilevanza penale, è venuta meno); da essa emergeva la pubblica frequentazione con SA CA, soggetto più volte indagato, anche per associazione mafiosa, e il divieto espresso nei confronti dei sostituti quando questi ne intendevano chiedere la custodia in carcere perchè gravemente indiziato di concussione. Tale comportamento era del tutto in contrasto con la prassi - assai severa nei confronti di indagati per i reati contro la pubblica amministrazione adottata col consenso del dott. IN nella Procura di Termini Imerese, e trovava spiegazione soltanto con la propensione allo scambio di favori ed all'accomodamento compromissorio in funzione di interessi personali, premessa e sfondo degli altri fatti contestati.
Gli elementi d'accusa erano infine, ad avviso del giudice di appello, confermati dall'esito degli accertamenti sul patrimonio dell'imputato, svolti da personale della Guardia di finanza e da un consulente del P.M. esaminato in primo grado e sviluppati in contraddittorio dal perito nominato nel dibattimento di appello, proveniente dai servizi ispettivi della Banca d'Italia. In sostanza, tra gli investimenti in titoli di Stato, di assai elevata consistenza, ne erano compresi alcuni, per lire 530.000.000, non corredati di documenti relativi alla contrattazione e altri, per lire 420.000.000, di cui non era comprovato l'acquisto, ma soltanto l'immissione nel portafoglio titoli del dott. IN;
non vi era traccia documentale dei mezzi finanziari utilizzati per una parte delle acquisizioni e lo "sbilancio" si concentrava essenzialmente nell'anno 1988. Pur tenendo conto di entrate dichiarate ma non documentate la differenza nel 1988 poteva essere ridotta a lire 491.900.000, ma non annullata. Eventuali avanzi accumulati anteriormente al primo anno preso in considerazione dall'indagine tecnica (1984), non avendo lasciato alcuna traccia sulla documentazione bancaria, dovevano essere rimasti a lungo giacenti - inutilizzati - presso l'operatore, il che era assai poco verosimile e in contrasto con l'accortezza dimostrata dall'imputato nella gestione dell'economia familiare. Tali risultanze deponevano per un consistente apporto "esterno" al patrimonio mobiliare del soggetto, e proprio nella fase cruciale fra i processi "Piazza Scaffa" e "maxi ter". Ulteriori elementi indizianti sono poi ravvisati nella custodia di titoli all'esterno dell'istituto di credito, nella chiusura dei rapporti fino allora intrattenuti con la Banca Nazionale del Lavoro e contestuale trasferimento del portafoglio presso la Sicilcassa - che, a differenza dell'altro istituto, non disponeva all'epoca di un sistema di documentazione analitica dei movimenti finanziari del depositante e nelle privilegiate relazioni intrattenute con un funzionario della Cassa di Risparmio siciliana, certo dott. Cuccia, in seguito condannato come concorrente esterno a "cosa nostra", dedito al riciclaggio dei proventi delle illecite attività del sodalizio;
di costui erano annotati, sull'agenda dell'imputato, i numeri sia di ufficio che di casa, mentre nella sua scrivania il carteggio IN, comprensivo di una richiesta di compravendita titoli firmata in bianco, era custodito insieme a quelli intestati a RO e PE RO - "uomini d'onore" di RA - e a Di LO RO, identità fittizia utilizzata dal capo mafioso PE Graviano. Alla stregua di tali elementi viene ritenuto provato l'addebito di corruzione in atti giudiziari, realizzato "subito prima o subito dopo l'inizio del processo nel corso del 1988", il che comporta l'applicazione della più favorevole normativa anteriore alla L. 26.4.1990 n. 86 e l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art.
D.L. n. 152/1991. La condotta dell'imputato in camera di consiglio del "maxi ter" e l'influenza esercitata sulla deliberazione e motivazione della sentenza si ponevano in rapporto causale con il rafforzamento dell'associazione criminale conseguente alla pronuncia di assoluzione dei membri dell'organismo di vertice, configurando così quell'intervento a sostegno della sopravvivenza ed operatività del sodalizio, in situazione di crisi, idoneo a configurare il concorso esterno. Questo si era realizzato previo accordo con i capi ed a loro vantaggio, onde la pena base, trattandosi di associazione armata, veniva determinata, entro i limiti edittali previsti ai co. 2 e 4 - 2" ipotesi - dell'art. 416 bis C.P., in anni sette di reclusione, con aumento di un anno per il reato satellite di corruzione.
L'imputato e i difensori hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione, denunciando con i primi quattro motivi l'invalidità del giudizio di secondo grido per nullità attinenti alla difesa ed alla regolare costituzione dell'organo giudicante. In primo luogo, all'udienza del 21.11.2000, a seguito di produzione di certificato medico attestante la recente sottoposizione del dott. IN a grave intervento al colon, la Corte di merito aveva rinviato al 20.3.2001, disponendo accertamento sanitario, senza provvedere alla notifica del provvedimento dilatorio ex art. 420 ter, co. 3, C.P.P.. Alla data fissata, in considerazione della terapia in atto, l'udienza era stata nuovamente rinviata al 7.5.2001; il relativo provvedimento veniva notificato il 3.4.2001. Il 7.5.2001, su nuova richiesta documentata dalla difesa, si procedeva, senza disporre per la notifica, ad ulteriore rinvio al 9.7.2001. Infine, a tale ultima udienza ed in assenza dell'imputato, la Corte, preso atto della relazione peritale e non ravvisando un assoluto impedimento, aveva proceduto nel dibattimento (la difesa aveva "medio tempore" prodotto osservazioni alla perizia contabile, onde veniva assunto in contraddittorio un chiarimento del tecnico dell'ufficio, successivamente integrato;
l'imputato era rimasto assente sino al termine del giudizio). Con un secondo motivo viene censurato per difetto di motivazione il provvedimento che, all'udienza del 9.7.2001, aveva ritenuto ingiustificata l'assenza, pur in costanza di un indispensabile trattamento farmacologico debilitante. Con altro motivo si denuncia la violazione del principio di immutabilità del giudice, poiché, nelle due citate udienze del 20.3 e 7.5.2001, uno dei componenti del collegio (dott. Paolo OR) era stato sostituito da colleghi. D'altra parte (4 motivo) la stessa partecipazione del dott. OR al collegio doveva ritenersi disposta in violazione delle norme sulla costituzione del giudice. Il magistrato, Pretore in Milano, era stato applicato alla Corte d'Appello di Caltanissetta con ripetuti provvedimenti dell'organo di autogoverno, per tre periodi semestrali consecutivi (complessivamente dal 26.4.1999 al 26.10.200q); con ulteriore delibera l'applicazione era stata "rinnovata" dal 20 al 30.11.2000, "e comunque fino alla pronuncia delle sentenze" nei processi n. 50/99 e 7/99. Di fatto, in quest'ultimo procedimento il dott. OR non aveva concorso a pronunciare la sentenza, mentre era rimasto applicato, nel solo giudizio n. 50/99 R.G. a carico del IN, sino alla decisione, intervenuta il 16.10.2001. Era stato così superato il termine massimo biennale di durata dell'applicazione, previsto dall'art. 110 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30.1.1941 n. 12) e il collegio era stato costituito in vista di un singolo e specifico giudizio, in violazione dei principi costituzionali. Con altri quattro motivi vengono riproposte le già menzionate questioni di nullità del giudizio di primo grado, ad avviso del ricorrente non correttamente risolte dal giudice di appello. Anzitutto, per ciò che riguarda l'applicazione del dott. RL AN dopo il suo trasferimento al Tribunale di Catania, il provvedimento era stato adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura non - come previsto dall'art. 110 dell'Ordinamento su richiesta del Ministro o del Presidente della Corte d'Appello, ma con riferimento ad una nota del Presidente del Tribunale diretta al Ministro e con diverso oggetto (richiesta di proroga del trasferimento), senza neppure specifica motivazione circa l'individuazione e il bilanciamento delle esigenze dei due uffici giudiziari interessati. Inoltre, l'applicazione riguardava soltanto cinque processi - fra i molti già iniziati da collegi di cui il dott. AN era componente - così creando un organo giudicante "ad personam". Anche l'immissione in possesso del predetto magistrato era stata irrituale, in quanto avvenuta, come da verbale, in qualità di "supplente", e non di applicato. Ne derivava l'invalidità - e conseguente disapplicazione) - del provvedimento del C.S.M. e degli adempimenti attuativi, onde la composizione del collegio giudicante) doveva ritenersi illegittima;
nè in contrario poteva invocarsi il disposto dell'ultimo inciso del comma finale dell'art. 110 citato che, se interpretato nel senso di consentire l'applicazione "finalizzata" a singoli processi di criminalità organizzata, sarebbe entrato in contrasto con gli artt. 3, co.. 1, 25, co. l, e 102, co. 1 e 2, della costituzione (questione di costituzionalità comunque in subordine formalmente sollevata). Con altro motivo si censura l'indeterminatezza della contestazione associativa, come formulata nel decreto dispositivo del giudizio con riferimento a indeterminati contatti con vertici della mafia e "disponibilità" verso di essi manifestata, ma senza specifica menzione di comportamenti concreti, così da rendere impossibile la difesa;
doglianza disattesa con motivazione generica dalla sentenza impugnata. Con il settimo motivo si ripropone la questione dell'inadeguatezza del termine concesso al difensore d'ufficio. Infine, si torna a ribadire che la motivazione della pronuncia di primo grado non conteneva alcuna autonoma valutazione, ma una mera riproduzione di altri atti - alcuni neppure noti al momento della deliberazione - onde doveva considerarsi inesistente, e il giudice di appello avrebbe dovuto riformulare "ex novo" l'intero discorso giustificativo.
Con il nono motivo si censura la decisione impugnata per avere utilizzato, senza previa e rigorosa verifica di attendibilità, dichiarazioni collaborative "de relato" di carattere generico ed irrilevanti, ai fini del contestato concorso esterno, che richiede un concreto e determinante contributo dell'"extraneus" alla vita dell'associazione, onde a nulla rilevano mere "disponibilità", reali o supposte. D'altra parte, trattandosi in ipotesi di condotta realizzata nell'esercizio di funzioni giurisdizionali collegiali, doveva porsi il problema della conformità a giustizia della decisione adottata - che escluderebbe un contributo nel senso prima indicato - questione invece espressamente esclusa dall'esame del giudice `)a quo", che ha ritenuto rilevante il mero mercimonio del personale convincimento del magistrato. Ciò veniva oltretutto a stravolgere l'iniziale impostazione accusatoria, realizzando una sostanziale modifica del fatto contestato, non più corrispondente a quello oggetto della decisione (decimo motivo). Con altri tre motivi il ricorrente censura la carente ed illogica valutazione delle prove, in violazione delle regole dettate dall'art. 192 C.P.P , con travisamento delle risultanze processuali ed omessa assunzione di prove decisive. La decisione era condizionata da un pregiudiziale orientamento sociologico fondato su dati di pretesa notorietà storica estranei alle acquisizioni probatorie;
era mancata la puntuale verifica, secondo i parametri e nei successivi passaggi indicati dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale, dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni collaborative, tutte "de relato"; elementi di smentita all'accusa, o positivamente a favore dell' incolpato, non erano stati valutati o verificati, nonostante specifiche deduzioni e istanze, ed anzi erano stati talora illogicamente assunti come riscontro;
si era attribuito valore confermativo ad accuse generiche ed estranee o irrilevanti in ordine all'oggetto del giudizio. Mancava altresì ogni appropriata valutazione della complessiva attività professionale del ricorrente, tale da mentire l'ipotesi di base di un atteggiamento compromissorio nei confronti della mafia (viene fra l'altro menzionata una serie di provvedimenti che, discostandosi dalla giurisprudenza dominante, avevano impedito la scarcerazione per ragioni formali di numerosi imputati del "maxi uno"). Nè gli stessi atti considerati dall'accusa sintomatici, o direttamente agevolativi di "cosa nostra", potevano avere la ritenuta rilevanza, trattandosi essenzialmente di sentenze che escludevano la matrice mafiosa dei delitti giudicati, sicché restava assorbita la problematica della responsabilità della "cupola". Quanto poi alla sentenza "maxi ter", l'ignoranza da parte del dott. AR delle aggiunte apportate al testo della motivazione doveva escludersi, attese le modalità di stesura della minuta, copiatura da parte del personale, controllo dell'estensore; questi_ aveva siglato anche le pagine inserite. Nè era stato riferito dai giudici popolari alcun comportamento del Presidente volto a condizionarli;
quanto alla mancata concessione della scorta, essa dipendeva da decisione del Prefetto, competente a provvedere;
l'opportunità di risiedere temporaneamente in Palermo era stata prospettata in relazione alla giustificata esigenza di evitare inconvenienti nocivi al regolare svolgimento del processo. L'indagine patrimoniale era viziata dal presupposto che l'onere di provare la legittima provenienza dei fondi impiegati per investimenti spettasse all'imputato, mentre era l'accusa a dover fornire la dimostrazione di illeciti introiti;
in ogni caso, le valutazioni dei tecnici non erano concordanti e si fondavano su raccolte documentali incomplete e ipotesi non verificate;
una rilevante disponibilità di fondi per investimenti era ampiamente giustificata dall'entità originaria del patrimonio familiare e da entrate - come quelle per vendite immobiliari - solo in parte documentabili per le usuali prassi volte a prevenire accertamenti tributari in eccesso. In ogni caso, era stata ipotizzata una illecita retribuzione in titoli di Stato, o loro cedole, mentre il CA aveva fatto riferimento ad un versamento in contanti. Ne conseguiva anche difetto di motivazione circa il delitto di corruzione, che non poteva comunque ritenersi sussistente essendone elemento costitutivo un atto dell'ufficio contrario ai doveri dell'incolpato, mentre la decisione impugnata lo aveva ricondotto al mero abuso della personale influenza nella formazione di un atto la cui conformità a legge non è pesta in discussione (14° motivo). Con motivo successivo il ricorrente ripercorre la vicenda che aveva dato origine all'imputazione chi abuso d'ufficio, rilevando la legittimità del diniego all'inoltro della richiesta cautelare nei confronti del CA - a carico del quale, per un fatto di molti anni anteriore, esisteva soltanto una dichiarazione "de relato" non confermata - e la casualità della contestuale presenza sua e dell'indagato, comunque in tavoli separati, ad una cena del "Lion's club". Il proscioglimento in primo grado per sopravvenuta irrilevanza penale del fatto in questione era stato impugnato in appello e le richieste di integrazione probatoria non erano state accolte, salvo l'acquisizione di dichiarazioni rese dal sostituto dott. SA al C.S.M. che, sebbene ammessa, non era stata effettuata;
la decisione aveva motivato sul merito dell'imputazione con mero rinvio alla sentenza di primo grado - salvo poi ad utilizzare l'episodio come un elemento di seppur generica conferma agli altri addebiti - e aveva illogicamente svalutato le conclusioni ampiamente argomentate e pianamente favorevoli al dott. IN espresse dal G. in sede disciplinare come dettate da mere considerazioni di opportunità.
Con un ultimo motivo viene censurata la erronea collocazione temporale dei fatti. Il concorso esterno sub b), secondo l'imputazione, sarebbe stato commesso "sino alla data odierna", ma in concreto non sono state contestate nè ritenute condotte rilevanti realizzate in qualità di Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, ufficio di cui l'imputato aveva preso possesso subito dopo la pronuncia della sentenza dei "maxi", in data 17.4.1989, sicchè entro tale data dovrebbe comunque ritenersi esaurita la consumazione del reato. Quanto all'addebito di corruzione sub c), era chiarito in motivazione che il fatto doveva ritenersi avvenuto nel 1988, e comunque non oltre la già menzionata data del 17.4.1989, tanto che era stata applicata la norma incriminatrice più favorevole all'epoca vigente;
non era stata però operata in dispositivo la correlativa rettifica del "tempus commissi delicti", indicato nell'imputazione come compreso fra il 1988 e la fine del 1992. Viene contestualmente segnalata omissione di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio in concreto adottato.
Sono stati altresì tempestivamente prodotti nuovi motivi. Il primo ed il quinto illustrano ed ampliano, rispettivamente, le censure concernenti la violazione del diritto a congruo termine a difesa in primo grado e la completezza e valutazione delle indagini patrimoniali.
Con il secondo motivo nuovo si deduce l'inutilizzabilità delle deposizioni del dott. AR e dei giudici popolari, sentiti sulle deliberazioni in camera di consiglio e sul processo formativo della decisione nel giudizio "maxi ter" in violazione del segreto imposto dall'art. 125, co. 4, C.P.P.; deposizioni poi valutate dai giudici di merito come riscontro alle dichiarazioni accusatorie. Con il terzo motivo si sviluppano le censure di illogica valutazione delle prove e di violazione delle regole a tal fine imposte dall'art. 192 C.P.P., sotto il profilo del collegamento operato fra la decisione adottata dal collegio presieduto dal dott. IN e l'esito "pilotato" del successivo giudizio di legittimità, per il quale l'organizzazione criminale avrebbe contato sull'analoga disponibilità del Presidente dott. Corrado Carnevale;
ipotesi quest'ultima definitivamente smentita dalla sentenza nel frattempo pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte il 30.10.2002. Con il quarto motivo si denuncia l'erronea determinazione della pena in riferimento alla previsione edittale del 2, e non del I comma dell'art. 416 bis C.P.; il contributo del concorrente eventuale è
infatti per definizione episodicamente fornito all'associazione nel suo insieme, e non ai soli vertici, onde la sanzione non può essere che quella prevista per l'associato, non potendosi all'"extraneus" estendere la veste di dirigente, concepibile soltanto in chi dell'associazione faccia parte a pieno titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni in rito sollevate con i motivi di ricorso non sono fondate. Vanno anzitutto esaminate investendo, per ragioni in parte comuni, la legale composizione degli organi giudicanti - le questioni concernenti la presenza di un magistrato applicato nei collegi sia di primo che di secondo grado. In entrambe le occasioni i relativi provvedimenti furono adottati dall'organo competente (Consiglio superiore della Magistratura, trattandosi di applicazioni extradistrettuali) in ragione di esigenze, ritenute imprescindibili e prevalenti, dell'ufficio di destinazione, come consentito dall'art. 110 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30.l.1941 n. 12 e successive modifiche). Ne consegue che i magistrati applicati, in quanto investiti delle funzioni. giurisdizionali presso gli organi giudicanti cui furono destinati nella detta qualità, erano pienamente capaci e legittimati a comporre il collegio (o meglio a continuare a farne parte,. posto che la necessità dell' applicazione, per effetto di trasferimento ad altra sede - dott. AN in primo grado - o di scadenza di anteriore applicazione - dott. OR in appello - si pose solo nel corso del giudizio). Pertanto, non è configurabile-, alcuna nullità inerente alla capacità e composizione dell'organo giudicante, nè a tal fine rilevano eventuali difetti "interni" ai provvedimenti del Consiglio superiore, come la denunciata carenza di motivazione in tema di comparazione delle esigenze di servizio degli uffici di provenienza e destinazione;
infatti, per testuale previsione dell'art. 33, co. 2, C.P.P., l'inosservanza dei criteri in base ai quali va disposta la destinazione del giudice all'ufficio giudiziario non incide sulla sua capacità e non dà luogo ad alcuna sanzione processuale (cfr., in tema di applicazione, Cass., Sez. VI, 10.5/13.6.2001, P.M. in proc. Cossu e altri). Quanto poi all'affermazione che, nel disporre le applicazioni, il Consiglio superiore avrebbe fatto un uso distorto dei propri legittimi poteri, violando la indefettibile regola della precostituzione del giudice sancita dall'art. 25 della Costituzione, e, correlativamente, i principi di uguaglianza, divieto di costituzione di giudici speciali ed imparzialità (artt. 3, 102 e 111 della Legge fondamentale), va chiarito che siffatta situazione non potrebbe dar luogo ad incidente di legittimità costituzionale, non investendo la conformità della legge ordinaria a norme sovraordinate (cfr. Corte Cost. 14/23.12.1998 n. 419), ma un abuso di potere in ipotesi verificatosi "de facto". Questo può invece, se del caso, essere incidentalmente rilevato, "sub specie" di violazione di principi fondamentali dell'ordinamento processuale, dal giudice ordinario. La questione si rivela però in concreto manifestamente infondata. Infatti, l'art. 25, co. 1, della Costituzione, nell'includere tra i diritti dei cittadini quello di non essere distolti "dal giudice naturale precostituito per legge", impedisce che il giudice possa essere designato tanto dal legislatore con norme singolari che deroghino a regole generali quanto da altri soggetti con atti loro rimessi, dopo che il rapporto processuale è insorto (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 56 del 1967, n. 460 del 1994 e n. 419 del 1998, già citata, nonchè le ordinanze n. 161 del 1992 e n. 176 del 1998). Il sistema garantistico presuppone quindi che la competenza e la struttura dell'organo giudicante vengano predeterminate secondo criteri fissati in via generale dalla legge vigente al momento della costituzione del rapporto processuale;
ne è corollario l'immutabilità del giudice nel caso in cui non sia, per qualsiasi ragione, possibile mantenere l'originaria composizione del giudice così individuato (art. 525,co. 2, C.P.P.). Pertanto, (e non siano già preventivamente designati dei supplenti) si rende necessario ricostituire l'organo giudicante, nell'osservanza dei criteri generali stabiliti dalla legge, e riprodurre "ex novo" dinanzi ad esso l'iter" processuale (cfr. Corte Cost. 24.1/3.2.1994 n. 17). Questo è appunto quanto, secondo l'assunto del ricorrente, si sarebbe verificato nel giudizio instaurato nei suoi confronti: la composizione degli organi giudicanti, tanto di primo che di secondo grado "ab origine" di incontestata legittimità - sarebbe venuta meno a seguito del trasferimento ad altra sede, o del termine dell'applicazione, di uno dei componenti. Basterà rilevare al proposito che a tale situazione il Consiglio superiore ovviato esercitando tempestivamente il legittimo potere di applicazione - o proroga della stessa - anticipatamente riconosciutogli dalla legge, ed ha con ciò preservato l'originaria e precostituita composizione dell'organo giudicante, perfettamente conforme al dettato costituzionale. Sostiene peraltro il ricorrente che, in realtà, in entrambi i casi il Consiglio superiore avrebbe agito in carenza di potere. Quanto all'applicazione del dott. AN nel collegio di primo grado, il provvedimento sarebbe stato adottato non su impulso degli organi legittimati (Ministro e Presidente della Corte d'Appello: art. 110, co. 3, R.D. n. 12/1941), ma su richiesta di "proroga trasferimento"
del Presidente del Tribunale. Va peraltro considerato che detta richiesta era diretta esclusivamente al Ministro - cui risulta pervenuta il 27.1.1997 - e volta a sollecitare l'esercizio della facoltà, a questi attribuita (art. 10, co. 3,R.D.n.12/1941),di differire per un massimo di sei mesi l'immissione del magistrato trasferito nel possesso del nuovo ufficio. Il fatto che la missiva sia stata inoltrata dal destinatario al Consiglio superiore evidentemente significa che il Ministro non ritenne di esercitare il potere di differimento, e sollecitò invece l'organo di autogoverno della magistratura a provvedere alle esigenze dell'ufficio richiedente con altro mezzo nell'ambito delle proprie competenze;
il provvedimento di applicazione del 12.2.1997 deve quindi ritenersi legittimamente adottato su impulso ministeriale. Quanto poi al verbale di (re)immissione in possesso del dott. AN presso il Tribunale di Caltanissetta, è evidentemente irrilevante e priva di qualsiasi sanzione processuale l'improprietà terminologica in esso contenuta (il magistrato vi si dice destinato "in supplenza", anzichè in applicazione), poichè gli estremi della delibera 12.2.1997 del C.S.M., cui si intese dare esecuzione, sono esattamente citati e il fatto che il magistrato sia destinato in supplenza (cioè in luogo di titolare mancante o impedito) ovvero in applicazione (per particolari esigenze indipendenti dalla integrale copertura dell'organico) non ha alcuna incidenza sulla sua capacità. Quanto all'applicazione del dott. OR nel collegio di appello, si sostiene che essa avrebbe superato la durata legale massima di due anni (art. 110, co. 6, R.D. n. 12/1941). In realtà, l'applicazione risulta dapprima disposta per tre semestri consecutivi, pari a 18 mesi decorrenti dal 26.4.1999 con scadenza al 26.10.2000 (delibere 25.3.1999, 21.10.1999 e 12.4.2000 del C.S.M.). Con ulteriore delibera in data 8.11.2000 il Consiglio "considerato che il dott. OR fa parte del collegio giudicante nel processo n. 50/99" (a carico del dott. IN) "rinviato per la discussione finale all'udienza del 20.11.2000 e nel processo n. 7/99", ne rinnovava l'applicazione "dal 20 al 30 novembre 2000 e comunque fino alla pronuncia delle sentenze nei procedimenti di cui in premessa". La nuova applicazione, in quanto funzionale all'esaurimento di determinati processi in corso, doveva dunque ritenersi disposta per dieci giorni (20 - 30.11.2000), più quelli necessari per le udienze conclusive dei menzionati dibattimenti. Di fatto, come precisato dallo stesso ricorrente, il dott. OR non fu poi impegnato nella decisione del procedimento n. 7/99, mentre nel giudizio in esame, a seguito della sopravvenuta malattia del dott. IN, l'udienza del 21.11.2000 subì i ricordati rinvii al 20.3, 7.5 e 9.7.2001, per poi approdare - dopo chiarimento peritale dell'11.7.2001 - alla discussione finale, che richiese due udienze di discussione e replica, ed alla pronuncia della sentenza in data 16.10.2001. L'applicazione del dott. OR si è dunque protratta per 18 mesi e 10 giorni (20 - 30.11.2000), più altri sette per le udienze (peraltro di fatto, come ora si dirà, il magistrato applicato non fu presente a quelle di mero rinvio del 20.3 e 7.5.2001). L'applicazione, nella parte finale discontinua (il che non è vietato dall'art. 110 dell'Ordinamento giudiziario), non ha pertanto avuto durata complessiva eccedente il biennio.
Ulteriore motivo di nullità del giudizio di secondo grado è ravvisato dal ricorrente nella sostituzione del dott. OR quale componente del collegio nelle udienze del 20.3 e 7.5.2001. Va al proposito chiarito che il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 C.P.P., è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi" di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove (Cass., Sez. Un., 26.9/9.10.2000, Scarci e altri). Ne segue che detto principio riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale,ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza riflessi sul giudizio (ad esempio, sospensione o rinvio del dibattimento: cfr. Cass., Sez. IV, 8.5/13.9.1996, Buscioni). Nel caso di specie alle udienze del 20.3 e 7.5.2001 venne sentito il perito in precedenza nominato al solo scopo di verifica della persistenza, e presumibile durata, dell'impedimento a comparire e, sulla scorta della sua relazione, furono disposti nuovi rinvii;
adempimenti quindi non finalizzati alla decisione sul merito, ma unicamente al controllo dello stato di salute dell'imputato. Ne segue che la modifica della composizione del collegio in tali occasioni intervenuta non è rilevante agli effetti dell'art. 525 C.P.P. perchè - essendosi preso atto della persistenza dell'impedimento - non ha in alcun modo influito sulle valutazioni in tema di responsabilità.
Ulteriori questioni incidenti sulla validità del rapporto processuale relativamente alla sola contestazione associativa - sono state sollevate con i motivi principali n. 6 e 10. Si afferma anzitutto che l'imputazione è formulata in maniera vaga e generica, non con riferimento a fatti specifici, tanto da pregiudicare il diritto alla difesa. Dell'esatto tenore dell'accusa è stato dato atto per sintesi nell'esposizione dello svolgimento del processo. Al fine di stabilirne la completezza e congruenza va preliminarmente richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 5.10/28.12.1994, Demitry;
ud. 30.10.2002, Carnevale, quest'ultima, al momento della presente decisione, nota soltanto mediante informazioni ufficiose, cui ha fatto ad altro proposito riferimento la difesa nei motivi nuovi); giurisprudenza che ritiene configurabile il concorso (c.d. esterno od eventuale) ex art. 110 C.P. nei reati associativi da parte di soggetto il quale, privo dell'"affectio societatis" e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, che abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, quando l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. Ora, nel caso di specie il contributo in questione viene, secondo l'imputazione, individuato nell'avere assicurato - da Presidente di sezione e Procuratore della Repubblica - provvedimenti e, in particolare, decisioni dibattimentali favorevoli agli uomini di "cosa nostra", con specifica menzione dell'esito del giudizio "maxi ter" e del principio, in tal sede (si assume) affermato, dell'inesistenza di una struttura unificatrice verticistica del sodalizio e della conseguente non riconducibilità dei delitti strategici a deliberazione collegiale dei capi. Trattasi, quindi, di contestazione specifica, che si riferisce ai provvedimenti favorevoli a singoli affiliati, o complessivamente al vertice associativo, adottati dall'imputato, o col suo concorso, nell'esercizio di funzioni giudiziarie precisamente individuate;
e ciò è sufficiente ad escludere il denunciato vizio, tanto più quando fra gli addebiti ne sia indicato specificamente uno (concernente il procedimento "maxi ter") sul quale nessun equivoco è possibile. In concreto, del resto, la sentenza impugnata ha individuato il contributo effettivamente rilevante proprio nell'ambito del menzionato "maxi ter", sicchè mentre diviene ininfluente ogni questione concernente pretese ridondanze, imprecisioni o genericità di altre parti del capo d'imputazione, non è ravvisabile alcuna modifica del fatto contestato (ponendosi semmai la decisione di appello in rapporto di continenza - non lesivo della difesa - rispetto ad un originario, più ampio addebito). A tale ultimo proposito va rilevato che le doglianze formulate nella parte finale del punto 10 del ricorso principale sono evidente frutto di un equivoco. Ivi si afferma che la condotta dell'imputato, come ricostruita in punto di fatto nella sentenza impugnata, si sarebbe esplicata in un "contributo duraturo e consapevole all'attività delittuosa dell'associazione", con assunzione dell'obbligo di prestare ogni propria "disponibilità" per accrescerne la potenzialità operativa, su cui gli associati avrebbero fatto preventivo e permanente affidamento;
condotta, quindi, pienamente partecipativa, essenzialmente diversa da quella concorsuale originariamente contestata, consistente in episodici interventi di favore ad opera di soggetto estraneo al contesto associativo. Tale lettura non è autorizzata dal testo della decisione impugnata che, pur ampiamente diffondendosi su vicende e comportamenti del ricorrente ritenuti indicativi di aperture compromissorie verso poteri occulti o illegali, non esclusa la mafia, utilizza il dato soltanto come sintomatico di una disponibilità a fornire l'unico e specifico contributo ritenuto rilevante ai fini del giudizio, e cioè la gestione del "maxi ter" e l' intervento nella stesura della relativa sentenza;
in sostanza, il dott. IN viene descritto come uomo "in mano" alla mafia per effetto di precedenti condotte - non rilevanti ex art. 416 bis C.P. - che lo avevano compromesso, offrendogli un forte e ineludibile movente al momento in cui avrebbe accettato di manipolare il processo. proposito è sufficiente la semplice lettura del cap. VII, paragrafi da 1 a 7, della sentenza impugnata che, sulla scorta di affermazioni contenute nella ricordata sentenza delle sezioni Unite di questa Corte in proc. Demitry, individua la condotta concorsuale nell'unico intervento "strategico" apprestato in una situazione di crisi dell'organizzazione nel suo complesso. Tale delimitazione del più ampio addebito in origine formulato è ormai irrevocabile, atteso il divieto di "reformatio in peius". È peraltro doveroso a questo punto anticipare l'osservazione che, se il contributo all'operatività dell'associazione criminale rilevante nel giudizio deve considerarsi esaurito con il deposito della sentenza "maxi ter", la consumazione del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis C.P. non può ritenersi estesa "sino alla data odierna", secondo l'originaria imputazione, ma sarebbe cessata appunto con il deposito della detta decisione;
in questi termini va sin d'ora rilevata la fondatezza del subordinato motivo di gravame (sub 16 del ricorso principale).
L'immutazione del fatto originariamente contestato è sostenuta dal ricorrente anche sotto diverso profilo, nella parte iniziale del decimo motivo (che va letto in connessione con il precedente). In sostanza, mentre con il capo d'imputazione si attribuiva all'incolpato di avere "assicurato" decisioni favorevoli al sodalizio criminale, il giudice "a quo" si era limitato a considerare la mera "messa a disposizione" del proprio individuale voto e convincimento, programmaticamente escludendo l'indagine circa la concreta influenza di tale condotta sulla decisione collegiale e la correttezza di questa alla stregua delle acquisizioni probatorie e delle regole di giudizio. Anche sotto questo profilo l'eccezione è inconsistente: anzitutto, fra le condotte prese in considerazione è compreso l'esercizio degli autonomi poteri presidenziali in sede di assunzione delle prove, con ovvii riflessi sul materiale utilizzabile per la decisione;
inoltre fosse questa o meno in astratto corretta - il contributo che si assume preteso ed ottenuto dall'associazione mafiosa consisteva non soltanto nell'assoluzione dei capi, ma anche nel principio di diritto al proposito affermato in motivazione, nella cui stesura sul punto intervenne il ricorrente. Tanto premesso, va poi chiarito che - trattandosi di fatti ascritti all'imputato nella indicata veste di presidente di un organo collegiale - non poteva considerarsi contestata, nè a lui attribuita in violazione del principio di personalità della responsabilità penale, la deliberazione del collegio, ma soltanto la precostituzione del voto con uso della propria_ influenza e delle prerogative presidenziali per orientare la decisione;
posto il principio indefettibile di imparzialità del giudice - cui è correlato l'obbligo di astensione in caso di anticipazione del giudizio - il contributo in ipotesi fornito all'associazione criminale è stato esattamente individuato nell'averle anzitutto apprestato un organo giudicante non "terzo", per la presenza anticipatamente scontata di un'opinione preconcetta e di un voto preordinato (condotta causalmente idonea ai fini del rafforzamento dell'associazione; cfr., per la configurabilità del concorso esterno finanche in caso di intermediazione per l"'aggiustamento" di un processo, indipendentemente dal suo esito, la fattispecie esaminata nella citata decisione di questa corte in proc. Demitry). Altra eccezione di nullità del giudizio di primo grado viene prospettata (7 motivo principale) sotto il profilo dell'insufficienza - in relazione alla complessità del processo - del termine a difesa concesso al difensore d'ufficio nominato dopo l'abbandono della difesa da parte di quelli fiduciari e della inadeguata motivazione espressa al proposito dai giudici di merito. Rappresenta il ricorrente che la sostituzione dei difensori rinunzianti avvenne all'udienza del 23.3.1998; i1 nuovo difensore officioso chiese immediatamente termine ex art.108 C.P.P, richiesta su cui il giudice si riservò, rinviando al 29.3 per una ispezione, al 2 e 16.4 per esame di due testi. All'esito, sempre all'udienza del 16.4.1998, dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale, su reiterata istanza della difesa venne stabilito che il P.M. avrebbe concluso il 27.4, il difensore il 4.5.1998; termine da lui ritenuto non congruo, onde alla stessa udienza del 27.4 depositava nota scritta in cui, nel sollecitare una dilazione, formulava in difetto la richiesta di assoluzione perchè il fatto non sussiste. Tanto premesso, il tempo assegnato al difensore è stato,
nell'articolazione delle singole udienze oltrechè nel complesso, largamente superiore al limite minimo previsto dall'art. 108 C.P.P. (nel testo allora vigente) e il giudizio di congruità espresso dai giudici di merito è contestato con argomentazioni in fatto;
in ogni caso, va preliminarmente osservato che la mancata concessione di un termine a difesa conforme alla previsione del citato art. 108, nella ipotesi di nomina di nuovo difensore (conseguente a rinunzia, revoca, incompatibilità del precedente, ovvero ad abbandono da parte dello stesso) determina nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore. Ne consegue che detta nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, co. 2, C.P.P. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo, costituito, nell'ipotesi data, dal provvedimento che decide sulla richiesta del termine in questione (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, 14.2/24.5.2002, Avini). Pertanto, non essendo stata immediatamente eccepita la (pretesa) nullità ed avendo anzi il difensore concluso (seppur "formalmente") nel merito, resta precluso ogni ulteriore esame della questione.
Manifestamente infondata è l'ulteriore eccezione di nullità della sentenza di primo grado (sollevata con l'ottavo motivo di gravame) che deriverebbe dall'essere la motivazione un mero "collage" di parti di altri atti. Va al proposito riaffermato il consolidato principio per cui una simile tecnica di redazione è perfettamente legittima, purché la trascrizione di passi di altra fonte sia coordinata in un discorso giustificativo coerente al suo interno e con il contenuto decisorio del dispositivo, così da dimostrare che le parti inserite sono state valutate e utilizzate perchè congrue rispetto all'"iter" logico che ha condotto alla deliberazione adottata (cfr. Cass., Sez. Un., 21.6/21.9.2000, Primavera e altri). Ma, al di là di tale preliminare rilievo, la questione è del tutto improponibile all'esito del giudizio di appello. Infatti, il potere di annullamento del provvedimento gravato, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 C.P.P., e al di fuori di dette ipotesi tassative - tra le quali non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, della motivazione - si applica la regola per cui il giudice di secondo grado è tenuto procedere, nei limiti del "devolutum", a nuovo esame del merito, così sostituendosi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado ed esprimendo un proprio autonomo convincimento, il cui discorso giustificativo varrà a correggere, integrare o sostituire quello del primo giudice, pur se in ipotesi mancante o meramente apparente, onde il controllo di legittimità in tema di motivazione verrà ad esercitarsi esclusivamente sulla sentenza di appello e sulle parti della prima decisione con essa suscettibili di integrazione.
Vanno da ultimo esaminate le questioni di nullità concernenti il giudizio di appello, in ragione dell'impedimento dell'imputato a comparire personalmente e dei provvedimenti al proposito adottati dalla Corte territoriale. La prima eccezione riguarda il rinvio disposto il 21.11.2000 - alla luce della documentazione sanitaria prodotta dalla difesa all'udienza del 20.3.2001, senza comunicazione personale alla parte non comparsa. Trattasi di questione del tutto ininfluente agli effetti dell'esercizio del diritto alla difesa (e, quindi, non integrante nullità ex art. 178 lett. c) C.P.P.) poichè nessuna ulteriore attività processuale venne nell'occasione espletata e il 20.3, rilevata la persistenza dell'impedimento, fu disposto ulteriore rinvio al 7.5, questa volta comunicato all'interessato. Diversa è la situazione per il differimento dal 7.5 al 9.7.2001, in ritenuta costanza dell'assoluta impossibilità a comparire, che non risulta notificato all'imputato; infatti, all'udienza di rinvio verrà poi rilevata, nella persistente assenza del dott. IN, la cessazione dell'impedimento, e saranno dati provvedimenti concernenti l'istruzione probatoria. In questo caso si è dunque verificata una violazione dell'art. 420 ter, co. 3, C.P.P. (cui rimanda il successivo art. 484, co. 2 bis) rilevante agli effetti dell'intervento dell'imputato e, quindi, causa di nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) C.P.P.; trattasi, peraltro, di nullità non concernente la citazione in giudizio, ma sopravvenuta nel corso del dibattimento ritualmente instaurato, e quindi a regime intermedio. Doveva pertanto essere eccepita"in limine" all'udienza del 9.7.2001 - dalla difesa ex art. 182, co. 2, C.P.P., e in difetto si è verificata decadenza (oltretutto, con nota in data 25.9.2001 agli atti, diretta al Presidente, ai membri del collegio ed al P.G., l'imputato, nell'annunciare la propria assenza alle successive udienze "per evitare fatiche di sorta e stress fisici e psichici", non solleva alcuna questione in ordine al mancato avviso, dando anzi atto di essere informato dei provvedimenti adottati il 9 luglio). Quanto infine alla ritenuta cessazione dell'impedimento (nei termini di "assoluta impossibilità di comparire" richiesti dall'art. 420 ter C.P.P.), la decisione della Corte territoriale è ancorata ai rilievi peritali che - pur non esprimendo prognosi per il futuro constatarono al presente condizioni "migliorate" e "soddisfacenti", senza segni di ricaduta, formulando la conclusione che il paziente fosse "attualmente in grado di partecipare al processo"; le obiezioni espresse con il secondo motivo di ricorso si risolvono in una alternativa valutazione dello stato clinico, e quindi in censure in punto di fatto non apprezzabili in sede di legittimità.
Tanto premesso circa il rituale svolgimento del giudizio, vanno esaminate le censure concernenti la sostanza del discorso giustificativo della decisione di merito, che sarà valutata - evitando questioni di dettaglio non decisive nei punti che appaiono fondamentali e suscettibili di controllo in sede di legittimità. È opportuno trattare anzitutto - per il residuo interesse del ricorrente in ordine alla formula di proscioglimento ed al valore sintomatico attribuito in sentenza all'episodio - l'originario addebito di abuso d'ufficio non patrimoniale. Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che si assume fondata sulle dichiarazioni dei magistrati interessati (lo stesso IN da un lato, i sostituti SA e SI dall'altro) presso la Procura di Termini Imerese, all'epoca diretta dall'imputato, si era instaurata una "prassi nella quale. gli scrupoli garantistici non avevano mai avuto una speciale considerazione"; le iniziative cautelari dei sostituti, pure in situazioni di dubbia gravità indiziaria,avevano il pieno avallo del capo dell'ufficio in ogni procedimento suscettibile di impressionare l'opinione pubblica, particolarmente sensibile in tema di reati contro la pubblica amministrazione. Se ne desume che - indipendentemente dalla apparente giustificazione datane con riferimento alla consistenza degli elementi d'accusa - l'intervento con cui fu bloccata la predisposta richiesta di custodia cautelare nei confronti di CA SA, del quale era nota la contiguità all'organizzazione mafiosa, assumerebbe, per la sua eccezionalità, l'univoco significato di ulteriore conferma della disponibilità dell'imputato a prestarsi a favore di soggetti aderenti o vicini al sodalizio criminale, conclusione avvalorata da stretti e personali rapporti nel caso di specie mantenuti con il CA. Tale costruzione non appare coerente con i dati di riferimento. Anzitutto, il fatto che l'imputato abbia avallato "ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti politici di primo piano come l'on. LO è per lo meno di ambigua lettura, e non depone di per sè per una inveterata abitudine al compromesso con poteri "forti".Inoltre, dalla requisitoria del P.G. presso questa Corte del 18.5.1994 in procedimento disciplinare a carico del IN - menzionata dalla sentenza impugnata emerge che l'intervento in favore del CA non fu del tutto isolato ed inusitato;
l'addebito disciplinare, fondato su esposto dei sostituti, comprendeva anche altro analogo episodio concernente il primario ospedaliero VI ND. Tale vicenda è stata obliterata, nonostante la particolarità - influente sull'apprezzamento delle motivazioni e dell'effettiva portata delle ingerenze - che riguardo al ND il Procuratore della Repubblica non intervenne a bloccare preventivamente la richiesta cautelare, preferendo astenersi in quanto era stato operato dal primario, e si limitò ad esprimere recriminazioni dopo l'accoglimento e l'avvenuta esecuzione della misura coercitiva. Quanto poi alle relazioni personali tra l'imputato e il CA, non vengono menzionati episodi specifici al di fuori della contestuale presenza ad una manifestazione del "Lion's Club" - cui solitamente le autorità locali vengono invitate e, come si desume dalla sentenza impugnata, intervennero nel caso di specie - e della contemporanea assenza dei due "sia pure per brevi minuti, nel corso della serata". In sostanza, quindi, i fatti accertati (al di là. dell'opinione manifestata da vari personaggi circa la "protezione" di cui avrebbe goduto il CA) possono ragionevolmente dare adito, casomai, a generici motivi di sospetto, mentre il significato dell'occasionalità degli interventi del Procuratore sulle iniziative dei sostituti andava apprezzato anche alla stregua della situazione - pure menzionata in sentenza - di crisi organizzativa dovuta all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, con assorbimento di un rilevante carico di lavoro proveniente dalle Preture. Va detto che le ragioni di sospetto possono assumere maggior consistenza se lette alla luce degli elementi sintomatici di aperture compromissorie rilevati in altri momenti e in diverse vicende;
ma ciò, ovviamente, non avrebbe consentito di qualificare l'episodio specifico come in sè significativo senza incorrere in una illogica circolarità argomentativi, per cui- le restanti risultanze avvalorano una interpretazione "in malam partem" della vicenda in questione, e questa è assunta come conferma del significato a dette risultanze attribuito.
Quanto ai fatti - strettamente connessi - per cui è stata pronunciata condanna, va preliminarmente rilevato che il giudizio di soggettiva attendibilità dei collaboratori non presenta macroscopici vizi rilevabili dal testo della decisione impugnata. Una riserva va invece espressa riguardo al controllo di credibilità delle dichiarazioni del CA, e di quelle assunte a conferma. Come si è anticipato, secondo l'ipotesi di accusa su dette dichiarazioni fondata l "`aggiustamento" del "maxi ter" risponderebbe ad un disegno strategico elaborato e fortemente voluto da EL CO e SA NA, diretto ad ottenere l'assoluzione della "commissione" sulla base di principi di diritto contrastanti con quelli seguiti nell'anteriore giudizio "maxi uno" e tali che, se tempestivamente sottoposti al giudice di legittimità e da questi confermati, avrebbero creato un precedente specifico autorevole, rendendo altamente probabile l'annullamento della decisione di merito nel primo maxiprocesso. A tal fine era imperativo che la sentenza di assoluzione giungesse "rapidamente in Cassazione", precedendo l'altra. Non è contestato che esistessero i tempi tecnici, data la diversa complessità dei due giudizi. Per le fasi di merito del "maxi ter" l'organizzazione criminale poteva contare - si assume - in primo grado sull'acquisita disponibilità del IN, mentre in appello faceva affidamento sui consueti e collaudati metodi di pressione e intimidazione, facilitati anche dalla colpevole inerzia degli apparati dello Stato, che non avevano inteso mantenere, nei successivi grandi processi di mafia, il rigoroso apparato di sicurezza apprestato in occasione del "maxi uno" onde evitare qualsiasi forma di turbativa e condizionamento dei giudici togati e popolari. La sentenza impugnata menziona anche specifici fatti sintomatici di siffatti interventi sui giudici di appello (v. pag. 90, nota 5, e pag. 133). Quanto al giudizio di cassazione, dà per scontata, senza alcuna verifica, l'affermazione del CA circa una diffusa ed aperta collusione fra magistrati e "avvocati dei mafiosi", senza neppure chiedersi se le somme a questi ultimi versate non fossero congruo onorario, e non già "mazzette", o se l'accesso diretto" dei difensori "alle camere di consiglio" non fosse imposto dalla trattazione di numerosi procedimenti (ad es., in materia cautelare) nelle forme previste dall'art.127 C.P.P. censurabile utilizzazione, nel passo motivazionale menzionato (pag. 134), di mere illazioni del dichiarante come fatti assodati non incide peraltro sulla complessiva ragionevolezza del piano attribuito al vertice mafioso, che ben poteva fare affidamento, ai fini della conferma di una favorevole decisione di merito, su orientamenti giurisprudenziali consolidati e sui limiti stessi del controllo di legittimità. Ma, come si è detto, elemento essenziale del piano era la celerità dello svolgimento del "maxi ter", onde ottenere -- tenendo conto di possibili imprevisti - la decisione definitiva prima che a tanto giungesse il "maxi uno"; era inoltre opportuno che la sentenza "aggiustata" apparisse rigorosa e coerente con una impostazione bensì "garantista", ma non compromissoria, onde meritare conferma nei gradi successivi (di qui la rinuncia a tutelare la posizione dei gregari, esposti a gravissime condanne). Ora, la descritta condotta processuale di EL CO non è affatto consona a tali esigenze: egli si sarebbe esibito in "dichiarazioni spontanee" che avevano occupato "largo spazio", nonchè in "interruzioni" ed "esternazioni" (pag. 264); avrebbe chiesto ed ottenuto l'esame testimoniale di GI CO, giudicata "di assoluta inutilità" (pag. 152; la diversa lettura dell'episodio, proposta con il ricorso - vedine pag. 183 - non è suscettibile di apprezzamento in sede di legittimità, investendo questione di fatto); avrebbe, infine, altrettanto inutilmente sollecitato e ottenuto l'ispezione della sua tenuta (pag. 265). Si tratta, dunque, di comportamenti da un lato dilatori,dall'altro irrispettosi ed apparentemente ispirati a logiche di scontro e delegittimazione dell'istituzione giudiziaria, certamente non tali da avvalorare l'autorità morale e giuridica della decisione adottata (sotto tale ultimo aspetto va anche considerata la volgare manifestazione di giubilo al momento della lettura della sentenza, con immediate, negative ripercussioni sull'opinione pubblica e gli organi di stampa). Nè il giudice "a quo" ha inteso attribuire tale condotta a senile incapacità di mantenere l'autocontrollo e la linea concordata dal vertice associativo, ma ha anzi affermato che il CO agì in piena coscienza nella veste di capo supremo dell'organizzazione e secondo i disegni di questa (cfr. pagg. 156 - 157). Dunque, un rilevante elemento di contrasto non è stato come tale considerato, ed anzi è stato illogicamente valutato a sostegno dell'ipotesi di accusa. Ne segue che, investendo la rilevata contraddittorietà il punto di partenza della costruzione accusatoria, si rende necessario un nuovo e coerente esame dei dati fattuali prima menzionati, senza vincoli all'apprezzamento di merito salvo il divieto di riprodurre lo schema argomentativo censurato. Il riesame del merito dovrà ovviamente estendersi, ove necessario e con analoga ampiezza di poteri valutativi, agli elementi di conferma della dichiarazione.accusatoria del CA (che, si rammenta, devono assumere valenza individualizzante, secondo la ben nota regola di giudizio ricavabile dall'art. 192, co. 3, C.P.P.). In ordine ai principali fra questi, va rilevato che la valutazione espressa dal giudice "a quo" all'esito dell'indagine patrimoniale è ampiamente argomentata e non presenta macroscopici aspetti di illogicità. Quanto invece alla stesura della sentenza "maxi ter", va considerato che questa è sorretta da un amplissimo e complesso discorso motivazionale, opera dell'estensore AR, che non aveva inteso ripudiare in linea di principio la tesi dell'unità dell'organizzazione mafiosa e della necessaria deliberazione del suo organo di vertice in caso di eliminazione di associati, ma ne aveva escluso l'applicabilità alle fattispecie in esame con argomentazioni in fatto (ritenuta mancanza di prova certa di un movente mafioso). Si trattava in sostanza, secondo la valutazione del giudice "a quo", di una motivazione compromissoria e possibilistica, non del tutto consona agli obiettivi che si assumono perseguiti dal vertice associativo. Ora, le brevissime interpolazioni operate dall'imputato, pur in sè connotate da una ripulsa del nuovo approccio probatorio in tema di mafia,ben difficilmente potrebbero capovolgere il senso complessivo di una motivazione di molte migliaia di pagine;
ed è significativo che lo stesso AR affermò di non condividere non già le sommarie affermazioni in diritto, ma soltanto le aspre censure "sull'attività e sul lavoro del giudice istruttore" (pag. 241). Le poche righe dedicate a tale attacco all'ufficio istruzione, pur superflue e riprovevoli, trovano la più ovvia spiegazione nella accesa rivalità personale e professionale esistente - come accertato dalla sentenza impugnata - fra IN ed i magistrati del "pool"; non è quindi giustificata sul piano logico l'affermazione di un intervento "qualificante" nel discorso motivazionale, mentre meramente congetturale è l'affermazione che tale intervento, e la veste di co-estensore attribuitasi dal Presidente, costituiscano un, "segnale" diretto al vertice mafioso. Giova oltretutto considerare che non sono stati esplorati i motivi -per cui l'imputato, anzichè limitarsi a modesti o formali aggiustamenti nell'ambito di un elaborato non del tutto soddisfacente secondo l'ottica dei suoi presunti "committenti", non abbia scelto, esercitando i suoi poteri presidenziali, la via diretta di provvedere egli stesso alla stesura della sentenza, per la cui motivazione in diritto disponeva fra l'altro di un precedente "su misura" (strage di Piazza Scaffa).
Tanto considerato, e rimettendo al giudice di rinvio l'apprezzamento sul significato e la rilevanza degli altri elementi valutabili, va precisato che non potranno essere utilizzate - contrariamente a quanto avvenuto nelle anteriori fasi di merito le dichiarazioni testimoniali dei componenti del collegio "maxi ter" sul procedimento di formazione delle deliberazioni, anche interlocutorie, adottate in camera di consiglio, limitatamente alle opinioni ed ai voti dai singoli espressi;
trattasi, infatti, di attività soggette a segreto (artt. 153, co. 1, e 473, co. 5, C.P.P. del 1930; 125, co. 4, C.P.P. del 1988; 685 C.P.), da qualificarsi segreto d'ufficio agli effetti dell'art. 201 del codice di rito vigente. Ne segue che il giudice penale non può essere al proposito interpellato e, se richiesto, ha l'obbligo di astenersi dal rispondere, salvo il sindacato del giudice procedente circa l'effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto, onde la testimonianza eventualmente resa, poichè acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge,è affetta da inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni fase processuale ex art. 191 C.P.P.. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il segreto non operi nella fattispecie, perchè escluso - al pari di quello di Stato - dall'art. 204 C.P.P. in ordine ai "reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale", cui sarebbero equiparati, secondo la previsione dell'art. 3, co. 2, L.
1.10.1996 n. 509 "i fatti di mafia, di camorra e di altre associazioni criminali similari". Va al proposito osservato che la norma da ultimo citata non può ritenersi integrativa o modificativa del codice, in quanto diretta a disciplinare le audizioni e testimonianze dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia e ad escludere con la suaccennata equiparazione l'opponibilità in tal sede del segreto di Stato, facendo espressamente salve "per i segreti d'ufficio... le norme vigenti". È in questi termini fondato il secondo motivo nuovo di ricorso, anche nella parte in cui rileva che le notizie coperte da segreto non possono essere attinte neppure indirettamente, mediante riferimenti "de relato" ad illegittime esternazioni del soggetto vincolato. Del tutto infondata è invece l'ulteriore pretesa difensiva di estendere l'inutilizzabilità alle prove concernenti le modalità di stesura della sentenza, che non trattandosi ovviamente, nel caso di specie, di motivazione contestuale - non interferiscono con il segreto della deliberazione.
La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame del merito con i vincoli sopra specificati. Restano assorbiti i motivi di gravame qui non esaminati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GENNAIO 2003.