Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 35669
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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Massime1

Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza sul giudizio (ad esempio sospensione o rinvio del dibattimento). Ne consegue che non dà luogo a violazione di tale principio la mutata composizione del collegio dopo l'espletamento di una perizia sullo stato di salute dell'imputato al fine di verificare la persistenza e la durata del suo impedimento a comparire, trattandosi di adempimenti non influenti sulle valutazioni in tema di responsabilità.

Commentario1

  • 1La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un
    Raffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 35669
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35669
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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