Sentenza 8 ottobre 1999
Massime • 1
La chiamata in correità, o in reità, può costituire prova della responsabilità penale solo se intrinsecamente attendibile e positivamente riscontrata attraverso elementi oggettivi. Ed invero, i riscontri non possono essere rappresentati da qualsiasi elemento generico relativo al fatto-reato e all'imputato, bensì sono quegli elementi di qualsiasi natura, storica o logica, che compatibili con le altre emergenze processuali e non caducati da esse, sono almeno idonei, in modo causale e rappresentativo, ad avvicinare l'accusato al reato e a qualsiasi momento dell'"iter criminis". Ne consegue, peraltro, che la maggiore o minore esigenza di estensione dei riscontri deriva dalla natura dell'indizio da verificare; sia perché la chiamata in correità, in quanto confessione del fatto proprio e altrui, abbisogna di una verifica meno rigorosa di quella necessaria per controllare la chiamata in reità, sia perché il chiamante si pone in condizioni di non essere smentito quando rende incontrollabile l'accusa con il riferimento a soggetti già deceduti o indicati come sconosciuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/1999, n. 14272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14272 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 8.10.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SEZIONE
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.1736
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo A. Bruno Consigliere N.6500/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VE MA, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza 24.11.1998 della Corte di Assise di Appello di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Giuliano Turone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Ferruccio Marino che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VE MA venne condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il delitto previsto dall'art. 453 n. 3 c.p., commesso nel 1981 in Campobello di Mazara, per aver detenuto, previo concerto con trafficanti e intermediari, moneta italiana contraffatta, in pezzi da lire 2.000, per il valore nominale complessivo di sessanta milioni. La Corte di Assise di Appello ha confermato la condanna, sostenendo la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, verificate da plurimi elementi, rese nel 1989-1990 dal collaboratore LA OS che era stato presente, nel 1981, insieme a L'AL NA, poi ucciso, alla consegna delle banconote da parte di IO EF, poi assassinato, al VE, "uomo d'onore della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara", che avrebbe potuto agevolmente spacciarle, quale gestore di un distributore di benzina. La difesa ricorre e denunzia la violazione degli artt. 606, lett.e) c.p.p. e 453 n. 3 c.p., sostenendo che la condanna è fondata, contraddittoriamente, sulle sole dichiarazioni dello LA, "non credibili e non credute" in ordine al contesto delinquenziale e alla appartenenza mafiosa del chiamato, non rinviato a giudizio per il reato associativo, riscontrate con elementi indifferenti, non esterni, non specifici e non individualizzanti o estranei al fatto da dimostrare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La chiamata in correità o in reità può costituire, nel giudizio di merito, prova della penale responsabilità soltanto se intrinsecamente attendibile e positivamente riscontrata attraverso elementi oggettiva mancanza di riscontri esterni rende inattendibile la chiamata e determina la nullità della sentenza (Sez. Unite, sent. 2477 del 20/2/90, rv. 183410). Il riscontro non è qualsiasi elemento generico, relativo al fatto/reato e all'imputato, che, quale momento di diffusa conoscenza o di indotta notorietà, è oggettivamente neutro in quanto a forza indiziante, ed è privo di effettiva consistenza rivelatrice. Riscontri sono, ai fini dell'accertamento della responsabilità, soltanto quegli elementi, di qualsiasi natura, storica o logica, che, compatibili con le altre emergenze processuali e non caducati da esse, sono, se non individualizzanti, almeno idonei, in modo causale e rappresentativo, ad avvicinare l'accusato al reato e a qualsiasi momento dell'iter criminis. Sono quei fatti che, sottratti, per la loro oggettività ed esternità, alla disponibilità del dicente e del confidente e ad un possibile strumentale condizionamento, eliminano l'originario sospetto d'inaffidabilità, gravante sull'uno e sull'altro, e accertano il reato con ragionevole livello di certezza e ne individuano l'autore, anche attraverso il sillogismo giudiziario. La maggiore o minore esigenza di estensione dei riscontri deriva, comunque, dalla natura dell'indizio da verificare. Sia perché la chiamata in correità, in quanto confessione del fatto proprio e altrui, abbisogna di una verifica meno rigorosa di quella necessaria per controllare la chiamata in reità, con la quale il chiamante si colloca, rispetto al reato, in una posizione di incontrollabile agnosticismo e di semplice spettatore. Sia perché il chiamante si pone in condizioni di non essere smentito quando rende incontrollabile l'accusa con il riferimento a soggetti già deceduti o indicati come sconosciuti.
Ciò posto, si osserva che i giudici del merito non hanno fatto corretta applicazione dei suesposti principi. Non hanno accertato, con rigore, neppure il fatto-reato, a fronte della sostanziale accusa di messa in circolazione, da parte del VE, nell'attività di gestione di un distributore di benzina, di una enorme quantità di banconote false da lire 2.000, per un valore nominale complessivo di lire 60.000.000, e dell'impossibilità di controllare le propalazioni attraverso altre persone, poi assassinate, poste nel luogo e nel momento della consegna. Illogicamente, quindi, non danno favorevole rilevanza alla mancanza di denunzie e di sequestri, spiegata con la congetturale spendita delle banconote in danno "di automobilisti di altri centri" e con la presunta inerzia "dei truffati, per la modesta entità del danno". E ciò senza accertare - con ricerche, agevoli, presso gli uffici di polizia e l'archivio della Banca d'Italia, e utili, per l'obbligo di trattenere le monete false presso le banche e gli uffici pubblici - se, quando e dove, e, comunque, in Sicilia e nel periodo in contestazione, fossero state falsificate e sequestrate banconote di siffatto taglio. L'omissione è censurabile in quanto l'integrazione probatoria non è preclusa, in sede di appello, dal giudizio allo stato degli atti, imposto dal prescelto rito abbreviato(Sez. U., 29.1.96, RV.203427, Sez. U., 23/6/95, RV. 201377, Corte cost., sent. n. 81 del 15 febbraio 1991). La sentenza avrebbe dovuto svolgere una verifica rigorosa anche per la enorme distanza di circa venti anni del preteso fatto dalle dichiarazioni, che rende estremamente difficile, se non impossibile, qualsiasi difesa, e per la natura del mezzo di prova, atteso che lo LA sembra essere, dal testo della sentenza impugnata, non un chiamante in correità, ma un chiamante in reità che, comunque, non può essere smentito dai deceduti soggetti di riferimento, L'indagine, invece, non solo è incompleta, ma è anche affetta da vizio logico-giuridico, nella parte in cui individua i riscontri alle dichiarazioni accusatorie in elementi del tutto soggettivi, generici e interni, quale l'effettiva attività, oggetto di conoscenza diffusa, di gestione di un distributore di benzina da parte dell'accusato. In elementi equivoci e non attinenti al reato da provare, quale la ammessa conoscenza "di diversi soggetti, ritenuti dalle forze dell'ordine contigui ad ambienti mafiosi", conoscenza fisiologica in quel di Campobello, per chi esercita attività commerciale in continuo rapporto con il pubblico. Oppure, in elementi evanescenti e privi di specifica rilevanza, per l'autonomia giuridico/probatoria del reato "fine" rispetto al reato associativo, quale il preteso contesto delittuoso, con l'asserita appartenenza dell'inquisito ad una organizzazione mafiosa, sulla base di notizie che non hanno legittimato l'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. In dichiarazioni, meramente labiali, prive di concreto e apprezzabile contenuto, o del tutto estranee al thema decidendum, quale l'accusa generica, proveniente da Filippello Giacomina, nei confronti del VE, indicato come persona che "si interessava di denaro e titoli falsi", e contro il defunto convivente, NA L'AL che avrebbe acquistato banconote false da lire cinquantamila con riferimento ad un episodio avvenuto nel 1984, successivo a quello in contestazione, privo di coinvolgimenti neppure indiretti, per l'imputato.
La sentenza deve essere annullata, quindi. Il giudice del rinvio deve adeguarsi ai principi esposti, dando contezza dei criteri adottati e dei risultati acquisiti, e spiegando, con procedimento logico- giuridico, le ragioni del suo convincimento, positivo o negativo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo, per nuovo esame. Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 8 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1999