Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
Per medesimo fatto, ai fini di cui all'art. 649 cod. proc. pen., (Divieto di un secondo giudizio), deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e, cioè la condotta, evento e nesso di causalità. Quindi, mentre nel reato di cui all'art. 416 bis. Cod. pen., la condotta incriminata è costituita dalla adesione alla organizzazione già costituita, nell'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90 viene punito il fatto associativo tipico votato all'acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di stupefacenti. Inoltre, le due norme sono volte a tutelare beni giuridici diversi: l'ordine pubblico, sotto il profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività illecite attraverso l'uso della intimidazione nel primo, la difesa della salute individuale e collettiva dalla droga, nell'altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/1998, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. G. Vincenzo PANDOLFO Presidente del 19/6/1998
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco CALBI Consigliere N.4071
3. Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere N.12112/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: SC NI AN, nato a [...] il 30\5\1980.
Avverso l'ordinanza in data 4\3\1998 del Tribunale di BARI, sezione per i minorenni. Sentita la relazione fatta dal Consigliere G I U S E P P E S I C A Lette\udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Francesco Colonna del foro di Bari. RITENUTO IN FATTO.
Con ordinanza in data 16/2/1998, il GIP presso il Tribunale per i minorenni di Bari, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di SC NI AN, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1 C.P., 73.1.4..6, 74.1.2.3.4 e 80.2, prima parte D.P.R. 309/90. Con il provvedimento impugnato il Tribunale per i minorenni di Bari confermava l'ordinanza di custodia cautelare, con esclusione del riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. A) cpp, ritenuta insussistente, disponendo che l'SC restasse sottoposto alla misura cautelare in IPM.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato prospettando vari motivi di annullamento.
Con il primo motivo, insiste nel denunciare la violazione dell'art 606, lett B) cpp, in relazione all'art. 649 cpp e 425 cpp essendo stato già giudicato con sentenza 11/6/1997 per il fatto associativo votato all'acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di quantitativi ingenti di eroina, cocaina e haschich, nel periodo 1992/1996, imputazione che riproduce fedelmente quello di cui alla ordinanza cautelare.
Sul punto lamenta che erroneamente il Tribunale ha valutato distinguendo tra i due capi di imputazione, mentre il presente procedimento è la ripetizione di quello già giudicato, come emerge dalla utilizzazione degli stessi indizi.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 606, lett. E), in relazione all'art. 274, e 292 lett. C) cpp., mancando qualsiasi richiamo alla necessità della misura restrittiva. Lamenta, poi, la violazione dell'art 606, in relazione all'art. 274 lett. c) cpp. non avendo valutato la nuova condotta di vita dell'SC che aveva iniziato un rapporto sentimentale ne' l'attività lavorativa svolta.
Infine, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 274, lett. B) cpp, non avendo il Tribunale considerato che l'indagato, pur essendo stato condannato ad una pena di anni tre e mesi quattro di reclusione non si era dato alla fuga e che il clan AT era stato completamente distrutto essendo i suoi componenti tutti detenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, il Tribunale in sede di riesame, ha preso in considerazione tutte le censure sollevate con l'istanza, rigettandole con una motivazione che non ammette censure, essendo logica e adeguata.
Innanzi tutto va ribadito che non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'SC è indagato nel presente procedimento (n. 353\97), per detenzione e spaccio continuato di sostanza stupefacente, nonché associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, commessi dal 1992 al 1996, mentre è stato condannato per il diverso reato di cui all'articolo 416 bis C.P.. Come esattamente precisa il Tribunale, nel respingere la relativa eccezione, non solo non sussiste perfetta coincidenza cronologica tra i fatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte ricorre una ipotesi di concorso tra i due tipi di associazione.
Infatti, fermo restando che, ai fini della duplicazione processuale, per medesimo fatto previsto dall'art. 649 cpp., deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e, cioè da condotta, evento e nesso di causalità. Quindi, mentre nel reato di cui all'art 416 bis C.P., la condotta incriminata è costituita dalla adesione alla organizzazione già costituita, nell'associazione di cui all'art. 74 DPR 309\90 viene punito il fatto associativo tipico votato all'acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di stupefacenti. Inoltre, le due norme sono volte a tutelare beni giuridici diversi: l'ordine pubblico, sotto il profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività illecite attraverso l'uso della intimidazione nel primo, la difesa della salute individuale e collettiva dalla droga, nell'altro. Del tutto generiche si presentano le censure svolte dal ricorrente con riferimento alla assunta violazione degli artt. 274, lett. B) e C) e 292, lett. C) cpp. limitandosi a contestarne la sussistenza dei presupposti ovvero il mancato esame della nuova condotta di vita dell'indagato e della sussistenza del pericolo di fuga. Nessuna censura è stata, invece, svolta nei confronti della motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto, sulla base di concreti elementi (dichiarazioni del collaboratore di giustizia Ladisa Michele, riscontrate puntualmente dagli stessi precedenti penali dell'SC, dai controlli effettuati nei suoi confronti, dalle intercettazioni telefoniche) di fatto, accompagnati dall'illustrazione delle ragioni per le quali essi venivano considerati rilevanti ai fini cautelari (Cass. Sez. V, 19\12\1997, Lipari).
Anche con riferimento alle esigenze cautelari il Tribunale ha motivatamente ritenuto - escluso il rischio di inquinamento probatorio - che sussistesse il pericolo di recidiva, deducendolo concretamente dalla personalità del minore che aveva cominciato a delinquere in età pre-imputabile, venendo poi giudicato per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente all'età di quindici anni e successivamente condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio e minaccia aggravata, non interrompendo mai l'attività criminale ne' dando sintomi di volersi reinserire socialmente. Anche l'assunta attività lavorativa si è presentata ininfluente, atteso che anche precedentemente, pur svolgendo l'attività di pescatore aveva contemporaneamente continuato a delinquere.
Anche il pericolo di fuga si presenta notevolissimo e concreto atteso che il gruppo AT, nella ex Iugoslavia può fruire - come emerso dalle intercettazioni telefoniche - di aiuti e basi logistiche, mentre l'SC si spostava anche dall'altra parte dell'Adriatico.
Tutti gli elementi indicati confermano che la misura cautelare in carcere è l'unica idonea a garantire le esigenze cautelari.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1998