Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2001, n. 31072
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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La disciplina di cui all'art. 190 bis cod.proc.pen.(il quale prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall'art 51 comma 3 bis dello stesso codice, quando è richiesto l'esame di un teste o di un soggetto indicato dall'art. 210 cod.proc.pen. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in altro procedimento, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2001, n. 31072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31072
    Data del deposito : 4 aprile 2001

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