Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
La disciplina di cui all'art. 190 bis cod.proc.pen.(il quale prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall'art 51 comma 3 bis dello stesso codice, quando è richiesto l'esame di un teste o di un soggetto indicato dall'art. 210 cod.proc.pen. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in altro procedimento, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2001, n. 31072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31072 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 04/04/2001
1. Dott. A. COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. " N. TT " N. 695
3. " A. AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " E. MALPICA " N. 40447/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AL, n. Mandas 17/01/50;
AR OL, n. Cagliari 17/03/50;
IT SE n. S. Luca 25/07/66;
IB RI, n. Lanusei 11/02/58;
LO CE, n. S. Luca 12/03/55;
OC LV, n. Quartu S. Elena 16/06/55;
UL AR, n. Quartucciu 16/08/58;
IB OM, n. Villagrande Strisaili 17/05/55;
avverso la sentenza 19/5/00 corte appello Cagliari Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. A. Galati che ha concluso per l'inamm.tà dei ricorsi di IB M. e r. e UL;
rigetto degli altri
Uditi i difensori avv. Castagnino, Fabbri, Managò, Olla, Bartolo e Mitaritonna
Motivi della decisione
AR AL, IB OM e RI, AR OL, IT SE, LO CE, OC LV e UL AR erano condannati alle pene di giustizia dal tribunale di Cagliari per associazione per delinquere volta allo spaccio di stupefacenti, trasporto, importazione, detenzione e cessione degli stessi. - Sul gravame degli imputati, la corte d'appello confermava, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti, delle deposizioni testimoniali dei verbalizzanti, di prove documentali ed intercettazioni telefoniche.
Sono state individuate tre diverse associazioni criminose, in ragione dei componenti, delle fonti di approvvigionamento e della sostanza stupefacente (l'una relativa al traffico di cocaina dal Sud America, l'altra a quello di eroina dalla Turchia, l'ultima volta allo spaccio in Sardegna).
- La corte di merito ha disatteso alcune eccezioni di carattere procedurale, che costituiscono l'oggetto di approfonditi motivi di ricorso.
Mutata la composizione del collegio giudicante, per la sostituzione di un componente impedito, il tribunale provvide con ordinanza all'ammissione delle prove, procedendo poi all'istruzione dibattimentale. Orbene, i difensori di AR e IT si sono doluti che sia stato violato l'art. 511, 2^ c. cpp, poiché il primo giudice ha dato lettura delle dichiarazioni rese davanti al primo collegio, senza che i dichiaranti fossero nuovamente esaminati. La corte condivide l'operato del tribunale, affermando che l'art.190 bis cpp trova applicazione anche nel caso di specie, come si evince dalla sentenza n. 2 del 17.2.99, ric. Iannasso, delle Sezioni Unite di questa corte, che ha ritenuto che gli atti del dibattimento interrotto sono utilizzabili al pari di quelli previsti dagli art.511, 511 bis, 392, 238 cpp.
La norma menziona gli atti assunti nell'incidente probatorio e quelli, relativi ad altri procedimenti, acquisiti ai sensi dell'art.238 cpp;
quelli assunti nel dibattimento del medesimo procedimento non sono menzionati perché utilizzabili non in base ad un'eccezione alla regola della formazione nel contraddittorio, bensì alla regola stessa. Chè anzi essi posseggono nel massimo grado la garanzia del contraddittorio, poiché questo è avvenuto ad opera delle stesse parti del dibattimento rinnovato.
Pertanto, conclude la corte, sia che si voglia richiamare l'art. 43 cpp (relativo al fascicolo per il dibattimento), sia che si voglia richiamare l'art. 238 cpp (riguardante i verbali di prove di altri procedimenti), nei procedimenti indicati dall'art. 51, c. 3 bis cpp (che menziona anche quelli per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90) l'esame dei testi e delle persone di cui all'art. 210 cpp
è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. - Altra questione riguarda le dichiarazioni del coimputato UD, giudicato separatamente, rese in altro procedimento (diverso da quello presente e da quello definito a suo carico nel giugno '99). I difensori di AR, IT e LO ne hanno chiesto l'acquisizione previo esame.
La corte cagliaritana ha effettuato l'acquisizione documentale, rigettando la richiesta di esame, osservando che l'art. 603, c. 2 cpp richiama l'art. 595, 1^ c. cpp, che richiama a sua volta l'art. 190 bis cpp, a mente del quale l'esame e' ammesso solo in caso di assoluta necessità, esulante dalla specie.
- La corte distrettuale ha pure chiarito le ragioni per le quali non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'esame del teste Fiscella e l'acquisizione degli atti relativi all'arresto di IB RI e della documentazione della Casa di reclusione di Volterra.
- Essa ha significato, infine, che non poteva accogliere la richiesta di usufruire del rito abbreviato ex lege n. 479/99, avanzata da alcuni imputati, siccome tardiva.
- Ricorrono gli imputati:
- IT e AR deducono la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 525, 2^ c. cpp, per la mancata integrale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nonché, unitamente al AR e al LO, l'illegittima lettura dei p.v. delle dichiarazioni dei collaboranti, senza l'esame degli stessi. L'art.190 bis cpp è norma eccezionale e dunque di stretta interpretazione. Di
fronte alla opposizione alla mera lettura, manifestata da alcuni difensori, la corte non poteva esimersi dal ripetere l'esame di collaboranti e testimoni.
Evidente sarebbe l'error in procedendo del tribunale, poiché il dibattimento interrotto non può essere equiparato al dibattimento di altro procedimento, dal momento che la identità che rileva ex art.525 cpp riguarda l'ufficio del p.m. e l'imputato, non la persona del p.m. e del difensore dell'imputato ed ancora perché col parziale mutamento della composizione del collegio avviene che un giudice, diversamente dagli altri, esprime la sua valutazione sulla mera scorta dei processi verbali delle dichiarazioni testimoniali e dei soggetti ex art. 210 cpp. 1) Il AR lamenta pure violazione di legge e vizio di motivazione, poiché incongruamente gli è stata attribuita posizione di vertice. Il vizio, anzi, investe la stessa condotta associativa, poiché la corte non chiarisce quale contributo non episodico egli abbia recato al sodalizio.
Dallo svisamento del ruolo dipendono pure il diniego delle generiche ed il severo trattamento sanzionatorio.
2) AR deduce anche l'erroneità della valutazione di attendibilità dei dichiaranti, segnatamente del ME e del DE, animati da risentimento nei suoi confronti.
Lamenta il difetto di riscontri alle chiamate di correo, il vizio di motivazione circa il dolo e il numero minimo dei componenti l'associazione e l'episodio sub E), posto che il maresciallo AS, appostato nei pressi della sua abitazione, non notò scambio di sorta col UL.
Ai fini delle generiche, poi, sono stati considerati i pressanti problemi economici e famigliari dai quali egli era afflitto. 3) Per IT si deduce, oltre a quanto innanzi rilevato in rito, il travisamento di fatto in ordine a numerose risultanze probatorie concernente l'episodio di Breda, in Olanda del 21.4.94 (conflitto a fuoco con zingari bosniaci per il riciclaggio di "denaro sporco"), il capo H3 di rubrica (per il conteggio "kalabri" recato dalla carta intestata "Sheraton", affatto impreciso) e quello H4 (sequestro di circa un quintale di cocaina nel (7 porto di Anversa nel settembre '94), per la genericità dei pretesi riscontri documentali (appunto riportato nell'agenda telefonica del GG e documentazione di un viaggio effettuato in Brasile nel febbraio '94), oltre che per l'impossibilita' di verificare la congruità del prezzo stabilito. Il delitto di cui al capo H4 non sarebbe, in ogni caso, consumato, non essendo intervenuta la consegna della sostanza, ne' sussisterebbe l'aggravante ex art. 80 t.u. stupef., poiché egli avrebbe prelevato per sè soltanto due chilogrammi di cocaina.
Il vizio di motivazione, poi, infirmerebbe la sentenza in ordine al ruolo di finanziatore, mai contestato, il dolo e il diniego delle generiche, argomentato col richiamo ad elementi di valore negativo. 4) IB RI denuncia il vizio ex art. 606, lett. e)cpp in relazione al capo B (importazione di cocaina dal Venezuela), poiché i giudici di merito hanno ritenuto, in maniera palesemente illogica, che, la "roba" cui si riferisce il fratello OM nel corso della conversazione telefonica col OC avvenuta nell'aprile '95 e' definita "già arrivata", sia quella trasportata da PA e ME nel settembre '95; in relazione al capo L, poiche' gli stessi giudici hanno ritenuto la diversità della associazione rispetto a quella di cui ai capi M ed O, ove si consideri che la diversità, parziale della componente soggettiva dell'associazione si traduce nella diversità delle fonti di approvvigionamento, che non esclude la unicità del sodalizio.
5) LO, oltre a proporre le eccezioni in rito, deduce vizio motivazionale quanto ai capi H3 ed L, poiché la corte di merito non si è attenuta ai principi elaborati dalla SC in tema di chiamata di correo e non si è sottratta alle insidie insite nel criterio della c.d. "convergenza del molteplice": IB RI è chiamante "de relato" con riferimento a quanto recepito da GG, UD e lo stesso LO. I suoi detti sono, dunque, assimilabili alla confessione stragiudiziale, che non ha valore se non compiuta alla p.g. o all'ausiliario del giudice.
Ed ancora: l'appunto con il termine "Kalabri" non si riferisce al ricorrente;
è stato travisato il contrasto col IT;
è priva di riscontro l'affermazione di IB RI circa l'acquisto di kg. 8 di eroina, prelevati presso l'hotel "Califfo" di Cagliari;
non sussiste la circostanza ex art. 80 d.P.R. n. 309/90; sono viziati il diniego delle generiche e la statuizione sanzionatoria: non poteva essere acquisita la sentenza straniera di condanna riguardante HU ER.
Il ricorrente lamenta pure la mancata applicazione delle nuove norme disciplinanti il rito abbreviato.
6) OC denuncia vizio di motivazione circa gli elementi strutturali dell'associazione.
7) UL deduce analogamente, la valutazione che i giudici di merito hanno fatto delle chiamate di correo che lo riguardano. 8) IB OM si duole che sia stato ritenuto organizzatore e partecipe di due associazioni criminose, a fronte di una sola organizzazione operante in Italia, tramite un nucleo stabile di soggetti, anche se costoro attingevano a più fonti per la fornitura. Censura poi il diniego delle generiche, argomentato con elementi idonei ad essere apprezzati ex art. 133 cp. - I ricorsi, pur sagacemente formulati, non sono fondati. - Non si verifica nullità assoluta per violazione del principio di immutabilità del giudice ex art. 525, c. 2 cpp quando il diverso giudice rispetti la sequenza procedimentale costituita dall'apertura del dibattimento, dalla esposizione introduttiva e dalla richiesta di ammissione delle prove, nonché dall'assunzione di queste secondo le regole stabilite dall'art. 495 e segg. cpp. Rispettata tale regola, si pone l'ulteriore problema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni e dai soggetti ex art.210 cpp, mediante la semplice lettura dei relativi processi verbali, ovvero previo esame dei testimoni e dei dichiaranti, se ne faccia richiesta una delle parti (Sez. Un., 17/ 2/99, n. 2, Iannasso). L'alternativa si pone fra la lettura dei processi verbali contenenti le dichiarazioni predette in funzione sostitutiva dell'esame e la lettura integrativa (o complementare) dell'esame. Ci si chiede se anche nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice trovi applicazione l'art. 190 bis cpp, che detta una disciplina tendenzialmente favorevole alla lettura sostitutiva per i reati indicati nell'art. 51, c. 3 bis cpp, in virtù del quale, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 cpp e queste hanno già reso dichiarazione in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238 cpp, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. I ricorrenti sostengono che tale norma di natura eccezionale, non operi nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento del giudice, quando uno dei soggetti indicati sia stato già esaminato e, in ogni caso, che la semplice lettura non trovi conforto nella lettera dell'art. 190 bis cpp, che non contempla il recupero delle dichiarazioni rese nel dibattimento del medesimo procedimento. La corte di merito, che disattende l'assunto, oscilla fra due opzioni: quella del recupero ex art. 238 cpp, ritenendo che gli atti del dibattimento interrotto appartengono a diverso procedimento e quella del recupero in virtù della "ratio" della norma, che induce ad equiparare agli atti del diverso procedimento quelli del medesimo procedimento.
Così argomentando, la corte non si avvede:
a) che il procedimento è individuato dall'oggetto ossia le imputazioni, e dai soggetti cui esse sono riferite, sicché appare problematico parlare di procedimento diverso sol perché è mutato il giudice;
b) anche l'evocazione della "ratio" della norma sembrerebbe accreditare il rilievo dei difensori, secondo i quali viene fatta indebitamente applicazione estensiva o analogica di una norma - l'art. 190 bis cpp - che è eccezionale. L'art. 190 bis cpp non prevede - essi sostengono - l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel dibattimento del medesimo procedimento e la lacuna non può essere colmata, stante la natura della norma, che si pone come derogativa del principio generale dell'oralità e del contraddittorio, e come tale implica una compressione del diritto di difesa.
Ma può veramente dirsi eccezionale siffatta norma?
Il dilemma non può essere eluso. Vertendosi in tema di atti del medesimo procedimento, improprio sembra il ricorso all'art.238 cpp, così come non decisivo è il ricorso all'art. 431 cpp, poiché l'inserimento di un atto nel fascicolo per il nuovo dibattimento non equivale ancora alla sua acquisizione a fini probatori, essendo a tal fine necessaria la lettura, il cui ambito è definito, per i procedimenti di cui all'art. 51 c. 3 bis cpp dall'art. 190 bis cpp. Non sono eccezionali quelle norme che, pur derogando a un principio generale, costituiscono l'espressione di un sotto-sistema di regole e criteri divergenti da quelli che governano il sistema ordinario. Orbene, è innegabile che il vigente ordinamento penale contenga una serie di norme volte a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata e che in sede processuale il legislatore abbia elaborato numerose disposizioni per l'acquisizione della prova, che individuano un modulo con aspetti diversificati rispetto a quello ordinario (o generale).
Nell'ambito di questo schema, che realizza un sistema accusatorio definibile come attenuato rispetto al modello generale, ravvisato come accusatorio puro, si inquadra la norma di cui si discute. L'art. 190 bis cpp non è norma eccezionale, in quanto articolazione di un sub-sistema, dotato di caratteristiche proprie, nel cui ambito essa si colloca e va coerentemente interpretata.
Pertanto, se l'art. 190 bis cpp consente la lettura (sostitutiva dell'esame) dei verbali delle dichiarazione dei testi e dei soggetti ex art. 210 cpp assunte nel dibattimento di altri procedimenti, è giocoforza riconoscere che legittima è pure l'acquisizione di quelle stesse dichiarazioni rese nel dibattimento del medesimo procedimento, dinanzi a un giudice diverso.
Basti considerare che nel primo caso la dispensa dall'esame opera benché l'imputato non abbia potuto esercitare il contraddittorio nel processo nel quale le dichiarazioni sono state assunte perché non era presente e non può neppure esperire l'esame o il controesame nel procedimento celebrato a suo carico (se il giudice non ritiene assolutamente necessario procedere all'escussione). Rettamente, pertanto, sono state disattese le osservazioni critiche dei difensori al riguardo, poiché le dichiarazioni sono state assunte nel contraddittorio svolto nel medesimo procedimento dalle stesse parti.
Significativa, dunque, e non casuale è la circostanza che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza Iannnasso, sia pure con argomentazione "incidenter tantum", abbiano eccettuato l'ipotesi contemplata dall'art.190 bis cpp dall'obbligo di procedere all'esame dei soggetti innanzi indicati nel caso di mutamento del giudice, quando una parte ne faccia richiesta.
Alla riferita conclusione induce anche il dettato dell'art.190 bis cpp, come novellato dall'art.3 l. 1.3.01, n. 63, che per i reati di cui all'art. 51, c. 3 bis cpp dispensa a determinate condizioni il giudice dall'esame dei testi e dei dichiaranti, consentendo l'acquisizione delle relative dichiarazioni anche quando siano state rese in dibattimento, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le stesse saranno utilizzate.
Risulta, così, colmata quella lacuna letterale dello art.190 bis cpp, cui l'interpretazione estensiva permetteva già di ovviare.
- La;
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale che si giustifica non sulla base dell'incidenza che la prova avrebbe sul processo a parere. della parte, ma in relazione alla rigorosa valutazione dell'indispensabilità della rinnovazione ai fini della decisione, onde il diniego si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, come nella specie.
Per ciò che concerne, in specie, il diniego di esame del UD, vanno condivise le argomentazioni della corte cagliaritana, secondo la quale la rinnovazione soggiace ai limiti dell'art 190 bis, richiamato dall'art. 495 cpp e d'altro canto non ricorrono, a rigore, gli estremi della prova nuova ex art. 603, c. 2 cpp, dal momento che il dichiarante si è attestato ancora una volta su una posizione agnostica, limitandosi ad accusare gli imputati che hanno reso confessione.
Palesemente infondate sono le deduzioni di alcuni ricorrenti in ordine al giudizio abbreviato.
Anche se producono un effetto favorevole sulla pena inflitta, le norme concernenti i presupposti per la ammissibilità del rito abbreviato sono di natura processuale, sicché esula la problematica afferente la disciplina dettata dall'art. 2 cp.. Opera, invece, il principio dell'irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.), donde il brocardo "tempus regit actum", che si attaglia alle disposizioni processuali.
Queste ultime si applicano per l'ulteriore svolgimento del processo ed ai rapporti pendenti non esauriti (Sez. Un., 28.10.91, n. 20, Alleruzzo).
In tema di giudizio abbreviato, il rapporto è "esaurito" quando sia stato superato il termine dell'udienza preliminare e sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, non rilevando la possibilità di "recupero" al termine del dibattimento nelle ipotesi di dissenso ritenuto ingiustificato del p.m. o di erroneità ritenuta della decisione del giudice che abbia stimato il processo non definibile allo stato degli atti.
Ogni discussione sull'applicabilità della nuova normativa è preclusa dalla disciplina transitoria di cui allo art. 4 ter l.5.6.2000, n. 144 (che ha convertito il d.l. 7.4.2000, n. 82), in virtù del quale lo "ius novum" si applica nei "vecchi processi per reati puniti con pena diversa dall'ergastolo solo se alla data di entrata in vigore della legge cennata l'istruzione dibattimentale non sia ancora iniziata.
Ne deriva che non è consentita l'applicazione in cassazione della normativa sopravvenuta con la legge n. 479/99 nella parte in cui rende obbligatoria l'adozione del rito a richiesta dell'imputato. Nè tale normativa può essere tacciata di illegittimità costituzionale. È stato, infatti, già altra volta deciso che appartiene alla discrezionalità del legislatore, quando entra in vigore una nuova norma processuale, stabilire se essa debba applicarsi o meno ai processi in corso e, se, nell'ambito di questi, debbono prevedersi specifiche esclusioni in rapporto a situazioni consolidate o irreversibili, sicché le inevitabili differenze tra imputati non costituiscono ingiustificate disparità di trattamento, essendo ciò connaturato al principio della successione della legge processuale nel tempo e non potendosi qualificare come incostituzionale la disposizione di parziale temperamento del criterio "tempus regit actum" (giurisprudenza consolidata). E questa Corte ha disatteso come manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter l. n.144/2000 nella parte in cui non consente all'imputato di presentare la richiesta di rito abbreviato in sede di legittimità (sez. 6^, 20.6.2000, Occhipinti). Non è superfluo, infine, rammentare che la legge 25.2.2000, n. 35, sul "giusto processo", ha precisato che la Corte di Cassazione deve tener conto delle disposizioni vigenti al momento della decisione di merito.
Le dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 192, c. 3 e 4 cpp vanno valutate insieme con gli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità.
Esse hanno valore di prova, e non di mero indizio, come si desume sia dai lavori preparatori del codice di rito, sia dalla locuzione "altri elementi di prova", contenuta nell'art. 192 cpp.. La chiamata di correo, pertanto, è idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che, in via generale possono essere di qualsiasi tipo e natura (Sez. Un., 1.2.92, n. 1048, Scala.) Il riscontro non consiste necessariamente in una prova distinta di colpevolezza, che renderebbe superflua la verifica dell'accusa, potendo essere individuato in elementi fattuali e logici che ne dimostrino per taluni effetti la veridicità e, integrandosi con esse, ne garantiscano l'attendibilità anche "ab extrinseco" (sez. 1^, 23.7.99, n. 9531, Merlino). I riscontri esterni possono essere di qualsiasi natura, rappresentativa o logica, purché dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dall'imputato (Sez. Un., 21.4.95, Costantino;
Sez. Un., 21.2.92, Marino). Il riscontro esterno può provenire anche da elementi riguardanti fatti diversi da quelli che sono oggetto della chiamata, ove fra gli stessi possa stabilirsi un collegamento (sez. 5^, 14.7.95, n. 1798, Manca).
La conferma riguarda la complessiva dichiarazione del coimputato in ordine ad un determinato episodio criminale e non ciascuno dei punti riferiti.
Ha valore anche la chiamata "de relato", necessitante peraltro di una più rigorosa valutazione, sia con riferimento al suo autore immediato, sia in relazione alla fonte originaria, che resta spesso estranea al processo (sez. 5^, 11.3.93, n. 2381, Madonia). Prezioso è il contributo conoscitivo di provenienza endocriminale, ove si verta in tema di reati associativi, perché l'offerta di fatti conosciuti direttamente, nella qualità di adepti, è l'espressione di un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce in ogni organismo con pluralità di soggetti, sui fatti di interesse comune (sez. 1^, 11.12.93, n. 11344, Algranati). Idoneo riscontro costituisce pure l'ulteriore chiamata di correo, poiché ciascuna di esse è dotata di propria efficacia probatoria e capacità sinergica nell'incrocio con le altre. Sicché l'affermazione di responsabilità può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di chiamate convergenti (sez. 6^, 16.3.95, n. 2775, Grippi), che non siano il frutto di collusioni e intenti calunniatori.
Il requisito della convergenza non va inteso, tuttavia, come piena sovrapponibilità (che sarebbe, del resto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle stesse in riferimento al "thema decidendum".
Eventuali imprecisioni e smagliature riscontrabili all'interno di ciascuna chiamata o nella giustapposizione fra le stesse, non ne infirma la valenza probatoria, se integra rimane la convergenza dei rispettivi nuclei e la complessiva attendibilità di ciascuna. La corte cagliaritana ha dato conto del rispetto di tali principi nell'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori, coniugando la valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca con il puntuale esame dei riscontri, sia di natura omologa, sia di natura documentale e testimoniale.
Inesistente è il travisamento dedotto da alcuni ricorrenti. Tale vizio logico, idoneo a determinare la mancanza di motivazione sul fatto vero, ricorre solo quando sia affermata la sussistenza di fatti pacificamente acclarati, ma non quando tali affermazioni costituiscano la risultante di un giudizio scaturito da un motivato processo di interpretazione e valutazione delle risultanze acquisite (sez. 1^, 30.6.94, n. 2162, Pirrone). Si può parlare di travisamento solo quando il dato motivazionale diverga in maniera assoluta dal compendio probatorio dando luogo all'affermazione o all'esclusione di uno o più fatti in maniera manifestamente erronea, sicché la decisione, in mancanza di tali errori, sarebbe stata diversa (sez. 2^, 22.6.92, n. 7154, Girardi). Il lamentato vizio di motivazione relativo all'esistenza del sodalizio o all'elemento soggettivo del reato è nettamente smentito da una perspicua e diffusa trama argomentativa che elucida compiutamente gli elementi costitutivi dell'associazione criminosa e della condotta di partecipazione.
Vero è peraltro che sovente il vizio lamentato sub specie dell'art. 606, lett. e) cpp dissimula e veicola surrettiziamente la critica alle opzioni probatorie spettanti al giudice di merito, e da questi compiute in aderenza alle risultanze di prova, con motivazione esente da mende. I rilievi formulati si basano su apprezzamenti che si risolvono nella delibazione e nel giudizio afferenti a dati fattuali utilizzati debitamente nella ricostruzione del fatto storico, che i ricorrenti pretendono sovvertire (in ordine a questa o a quella imputazione).
La censura deborda dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione, mediante l'offerta di una prospettazione del fatto storico antitetica a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito.
Non v'è dubbio, dunque, che siffatte censure siano palesemente inammissibili o lambiscano l'inamissibilità, posto che esse propongono una diversa (e per i ricorrenti più favorevole) lettura delle emergenze probatorie.
- Ineriscono ai profili di fatto della decisione impugnata anche le censure riguardanti il diniego delle generiche e la determinazione della pena.
Quanto a quest'ultima, la giurisprudenza ha sempre stimato sufficiente il ricorso a formule sintetiche che la definiscano equa o congrua accompagnate, accompagnate dall'indicazione del criterio o dei criteri adottati, senza un esame analitico degli indici enunciati dall'art. 133 cp. Il diniego delle generiche, poi, è correttamente motivato sulla scorta della gravità del reato o della personalità, negativamente connotata, del reo.
Con il che resta implicitamente esclusa la sussistenza di un elemento di segno positivo, che valga ad attenuare il disvalore del reato commesso.
La doglianza esposta al riguardo dal AR costituisce censura in punto di fatto;
ne' va taciuto che i problemi economici addotti, sono stati considerati irrilevanti dal giudice di merito a fronte dei reati ascritti e dei numerosi precedenti penali.
- Manifestamente infondata è la censura del IT riguardo all'aggravante della quantità (art. 80 t.u. stup.ti), poiché non può non essere considerato ingente un quantitativo di due chilogrammi di sostanza pura.
Inconsistente è l'analoga doglianza del LO, poiché l'entità dei traffici, pur non corroborata da sequestri, è provata dalle emergenze acquisite.
- L'assunto del AR quanto al capo E e del IT quanto al capo H4 trova smentita nel prevalente orientamento giurisprudenziale, che questa Corte condivide, secondo il quale per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia consegnata materialmente all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti.
- L'associazione criminale ex art. 74 d.P.R. n.309/90, si caratterizza non solo per la composizione soggettiva, ma anche per il radicamento territoriale e la sostanza che costituisce oggetto dei traffici (sez. 5^, 11.6.99, n. 2136, Lezzi). Onde resta confutata la censura di IB RI in ordine al capo L di rubrica. - Nè sussiste il vizio di motivazione dedotto dal citato ricorrente con riferimento al capo B, per il quale egli deduce travisamento di fatto.
È chiaro, infatti, che i giudici di merito non sono incorsi nella grossolana svista loro attribuita, vale a dire che non hanno ritenuto che la droga "già arrivata" di cui si parla nella conversazione telefonica dell'aprile '95 sia quella poi trasportata da PA e ME nel settembre successivo.
Essi hanno, invece, colto nella conversazione intercettata la prova della sistematicita' del traffico di droga realizzato con fornitori del Sud America, sicché la droga "già arrivata" è un altro quantitativo, diverso da quello giunto nel settembre di quell'anno. - La corte di Cagliari ha fatto corretta applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90, nell'individuazione del ruolo di partecipe ovvero di quelli di organizzatore e finanziatore.
Per il delitto di partecipazione, reato a forma libera, si richiede una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico. Organizzatore è colui che coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture (sez. 6^, 16.1.91, n. 403, Marin) o, quanto meno, svolga attività essenziale ed infungibile (sez. 1^, 11.12.93, n. 11344, Algranati). Finanziatore è colui che investe capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso (sez. 6^, 16.1.91, n. 403, Marin). Fragili, dunque, si rivelano le censure mosse sotto lo specifico profilo che ne occupa da alcuni ricorrenti.
- Va respinta, infine, la censura del LO, secondo il quale non poteva essere acquisita la sentenza irrevocabile di condanna di HU ER dell'autorità tedesca, dalla quale risulta che l'imputato si recò nel settembre 1993 in compagnia del GG dai genitori dello HU per prelevare quattro chilogrammi di cocaina. L'assunto è privo di fondamento.
Si tratta, invero, di un'acquisizione compiuta ai sensi dell'art. 238 bis cpp, per le risultanze di fatto emergenti dalla motivazione del provvedimento, valutate alla stregua dei principi generali della prova.
Che se poi si volesse ritenere che le sentenze straniere non sono suscettibili di acquisizione in virtù della citata norma, questa si riferisce alle sole sentenze dell'autorità italiana, non potrebbe negarsi la legittimità del ricorso all'art. 234 cpp, inerente la prova documentale in genere.
- I ricorsi vanno dunque rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi proposti avverso la sentenza impugnata e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001