Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di prescrizione, se la eventuale circostanza aggravante non è stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può , in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perchè la causa estintiva maturi, dell'aumento di pena ad essa collegato. A tale regola non si sottrae la recidiva, che ha, nel sistema positivo vigente, natura di circostanza aggravante.
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2004, n. 11008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11008 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 17/12/2004
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 1656
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 15614/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO GI, n. Napoli il 20.6.1940;
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
Avverso, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, in data 11 febbraio 2002, di riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 12 dicembre 2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del p.g. e o per il rigetto di quello di RR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 11 febbraio 2002, riformando la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 12 dicembre 2000 nei confronti di RR GI per il reato di truffa aggravata e per molteplici delitti di falso, dichiarava la estinzione dei reati ascrittigli per prescrizione. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, denunciando violazione di legge, in quanto erroneamente il giudice appello non avrebbe tenuto conto della recidiva contestata all'imputato ma non calcolata dal giudice di primo grado nella determinazione della pena. RR personalmente lamenta che siano state disattese le eccezioni di nullità del decreto che disponeva il giudizio e quella relativa al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento;
censura, altresì, il diniego della richiesta di rinnovazione del dibattimento;
denuncia che la motivazione sia basata soltanto su presunte prove logiche;
deduce, infine, la carenza di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
La violazione di legge dedotta dal p.g. ricorrente non sussiste e il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, poiché, secondo il principio già formulato da questa Suprema Corte ed al quale questo collegio ritiene di aderire, in tema di prescrizione, se la recidiva, pur oggetto di contestazione, non è stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto dell'aumento di pena ad essa collegato, ai fini del calcolo del tempo necessario perché la causa estintiva maturi (Sez. 5^, 5 marzo 1999, n. 4412, Albanese, riv. 213111).
I motivi di ricorso dedotti da RR devono considerarsi non consentiti, sia quelli relativi a questioni di nullità processuale, che non sono di ostacolo alla immediata declaratoria di cause estintive del reato, sia quelli attinenti a carenza di motivazione, perché per tale declaratoria è sufficiente - e sul punto il giudice di merito ha adeguatamente motivato - che dagli atti non risulti evidente la sussistenza delle condizioni di un proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.). Il ricorso di RR, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro 600 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del p.m. e dichiara inammissibile il ricorso di RR, che condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 600 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005