Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 1
E legittima la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione assunta "de plano" dalla Corte d'appello, in sede di delibazione preliminare ai sensi dell'art. 634, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2004, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 03/11/2004
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1751
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 28997/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NI, n. 29.07.1955 a Napoli;
avverso l'ordinanza emessa il 29.11.2003 dalla Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Il 24 giugno 2003 fu presentata istanza di revisione della sentenza n. 1120/00, emessa dalla 4^ Sezione Penale Corte di Appello di Napoli l'8/2/00 e passata in giudicato il 13/6/01, con la quale RO NI era stato condannato alla pena di anni 12 mesi 6 di reclusione e L. 80 milioni di multa per il reato p. e p. dagli artt. 8 1 cpv, 110 c.p., 73 comma 1, 80 comma 2, D.P.R. 309/90. Con ordinanza emessa il 29.11.2003 la Corte d'appello di Roma dichiarava l'inammissibilità dell'istanza.
Propone ricorso il condannato, deducendo che la Corte d'appello non gli ha inviato avviso della fissazione di udienza, violando il suo diritto alla difesa.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Avendo, infatti, la Corte romana deciso sull'istanza in via preliminare a sensi dell'art. 634 cpp., non era tenuta a mandare alcun avviso di udienza all'interessato.
Nè, stante la incidentalità del procedimento e la possibilità di impugnativa per far riconoscere l'eventuale sussistenza dei presupposti del diritto a un ampio e completo contraddittorio, può al riguardo ipotizzarsi un contrasto con l'art. 111 Cost. o con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante il motivo della inammissibilità, della somma (stimata equa) di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2005