CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21692 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AG AM, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 20/10/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Prontera che insiste nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l’istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da AG Willian ed ha confermato nel resto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 46, 68, 69, 77) in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21692 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 24/03/2026 2 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi. Dopo avere evidenziato il mancato confronto con le deduzioni difensive sollevate nella memoria depositata ex art. 309 comma 6 cod.proc.pen., il ricorrente deduce cinque motivi di ricorso. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 46). Il tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria della cessione di sostanza stupefacente, materialmente consegnatagli da De EO NE, sulla scorta di un'unica conversazione valorizzata dal cui contenuto non poteva assolutamente ricavarsi che l'oggetto della transazione fosse lo stupefacente e da un'ulteriore conversazione secondo la quale la consegna sarebbe stata ordinata a MA TI laddove invece nella struttura della contestazione questa sarebbe stata curata dalla De EO. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 68). Secondo il ricorrente, la gravità indiziaria circa la cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente a Timo sarebbe fondata su elementi estranei indiretti e non individualizzanti rispetto alla contestazione mossa. Anche in questo caso il fondamento indiziario deriverebbe dal contenuto neutro e assolutamente non indiziante di un'unica conversazione telefonica, n. 190 del 14 agosto 2022 secondo cui stante l’indisponibilità di stupefacente da parte del ricorrente questi avrebbe invitato il Timo a rifornirsi dal MA TI. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 69). Nuovamente la gravità indiziaria della cessione di un quantitativo di stupefacente a tale IA sarebbe stata desunta da una unica conversazione n. 53 del 02/08/2023, dal contenuto oggettivamente neutro. 2.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai capi 77). La detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di sostanza stupefacente ricevuto da CA VI AO che lo avrebbe recuperato attraverso la collaborazione di AC AR e spennato HE da MA AB sarebbe ancora una volta fondato su elementi indiziari non direttamente riferibili al ricorrente. 3 2.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione del AG al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell’associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 74 cit., in ragione del limitato arco di tempo in cui avrebbe collaborato il ricorrente, per soli 8 mesi, e in ragione al più della esistenza di un mero rapporto sinallagmatico tra il medesimo e il gruppo CA, estraneo al paradigma normativo di cui all'art. 74 d.p.R. n. 309/90 non essendo ravvisabile l’affectio societatis. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere una diversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni della decisione. A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti al profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, [...], Rv. 243838). Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi quattro motivi di ricorsi) e in relazione alla partecipazione del AG all’associazione finalizzata al narcotraffico (quinto motivo) e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendio probatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, e non si confronta con la decisione impugnata. Al contrario l’ordinanza impugnata ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione del AG al reato associativo e ai reati fine con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. 2. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati fine, il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha argomentato con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debbano ritenere provata, 4 seppure in termini di elevata probabilità, la detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di stupefacente ricevuto da CA TO AO per il tramite di De EO NE (capo 46) fondato sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, tra cui le videochiamate tra la De EO e il CA e tra la De EO e il AG, oltre al monitoraggio del trasporto in diretta, con la prova della consegna (viene anche registrato un rumore attribuito ad involucri di plastica) giusta la telefonata del CA alla De EO (cfr. pag. 11), nonché l’incontro tra il ricorrente e la De EO avvenuto a poche ore dall’arresto in flagranza di reato di MA AB, custode dello stupefacente (cocaina, hashish, marijuana e eroina) presso un garage che è la base logistica dell’associazione, arresto che aveva generato fibrillazioni nel duo CA- De EO, a conferma dell’ipotesi di accusa (cfr. 10 e ss) che ora viene genericamente censurata anche mediante richiamo a conversazione non pertinenti. Allo stesso modo, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione congrua e diffusa in relazione ai capi di incolpazione 68), 69) e 77). Quanto al capo 68), cessione di un quantitativo di stupefacente a tale Timo la difesa deduce il contenuto “neutro” della conversazione intercettata in data 14/08/2023, e non si confronta con la completa motivazione del Tribunale, a pag. 15, che ripercorre gli eventi di quella sera che non si riducono nella conversazione del Timo al AG di un incontro, ma descrive anche ciò che è accaduto dopo, ovvero la cessione a Timo per il tramite del MA posto che il AG era momentaneamente senza stupefacente. La provvista gravemente indiziaria circa la cessione di stupefacente a tale IA, oggetto del capo 69) è descritta a pag. 16 e si fonda nuovamente sul contenuto di una conversazione registrata e dai successivi sviluppi che portano all’incontro il cui contenuto allusivo e la dimostrata circostanza, tratta dal contesto complessivo delle intercettazioni che delineano il ruolo di pusher del AG, è congruamente e logicamente motivata e la difesa, ancora una volta, censura il contenuto della conversazione che ritiene “neutra”, ma non la motivazione nel suo insieme. Infine, anche in relazione al capo 77), l’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, risulta congruamente e logicamente motivata (cfr. pag. 17-18) là dove ripercorre, sulla scorta delle conversazioni registrate il 06/03/2023, per come succedutesi nel corso di quel giorno, delle attività compiute volte al rifornimento nel garage di MA, luogo ove veniva custodito lo stupefacente, per finire con l’ingresso del AG presso l’abitazione del CA, ove si tratteneva per pochi minuti, argomenta che il prevenuto si era recato colà per rifornirsi appena dopo che il CA a sua volta si era procurato lo stupefacente prelevandolo dal garage di MA. 5 3. Il quinto motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. La prospettazione difensiva circa un mero rapporto sinallagmatico venditore/acquirente si scontra su una pluralità di elementi tratti dal compendio probatorio evidenziati nell’ordinanza impugnata che delineano a chiare lettere la partecipazione del ricorrente. Egli è uno stabile venditore per conto dell’associazione, un soggetto dedito stabilmente allo smercio per conto del CA. La prova dell’intraneità si ricava dal capo 68), dopo aver ricevuto la richiesta di Timo, non avendo disponibilità immediata, indirizza l’acquirente dal correo MA TI, circostanza questa del tutto incompatibile con un mero rapporto sinallagmatico acquirente/venditore. Ma non solo, il AG non si limita allo smercio;
è significativo a delineare la sua partecipazione la “messa a disposizione” nei momenti cruciali della vita dell’associazione. A pag. 34, l’ordinanza impugnata descrive gli interventi del AG nei momenti difficili dell’organizzazione come quando si attiva nel momento in cui è stato arrestato il MA e quando era stata controllata la Spennato, arruola un giovane per proseguire l’attività di spaccio in occasione dell’allontanamento di MA IA. In tale contesto l’indagato omette di confrontarsi specificatamente e lamenta altresì l’insussistenza di una stabilità del contributo stante la brevità degli accertamenti, limitati a soli otto mesi. Anche questo profilo di censura è manifestamente infondato e la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. L’ordinanza impugnata ha argomentato la sistematicità e stabilità dello svolgimento dell’attività illecita in modo organizzato con suddivisioni in ruoli dalla primavera del 2022 fino all’anno successivo e, dunque, per un tempo significativo a delinearne la stabilità del vincolo, non essendo determinavate il periodo nel quale sono stati svolte le investigazioni. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico di droga. La prova del vincolo permanente, oltre alla commissione dei reati scopo, può essere argomentata sulla scorta di elementi dai quali trarre la conferma delle origini 6 risalenti o della prosecuzione oltre il periodo di monitoraggio, come nel caso in esame, dalla circostanza che in sede di esecuzione delle misure cautelari, nel settembre 2025, alcuni correi (Parigi e MA) era stato trovati in possesso di quantitativi di stupefacente, elemento significativo della permanente operatività. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA GA LD CE
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Prontera che insiste nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l’istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da AG Willian ed ha confermato nel resto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 46, 68, 69, 77) in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21692 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 24/03/2026 2 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi. Dopo avere evidenziato il mancato confronto con le deduzioni difensive sollevate nella memoria depositata ex art. 309 comma 6 cod.proc.pen., il ricorrente deduce cinque motivi di ricorso. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 46). Il tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria della cessione di sostanza stupefacente, materialmente consegnatagli da De EO NE, sulla scorta di un'unica conversazione valorizzata dal cui contenuto non poteva assolutamente ricavarsi che l'oggetto della transazione fosse lo stupefacente e da un'ulteriore conversazione secondo la quale la consegna sarebbe stata ordinata a MA TI laddove invece nella struttura della contestazione questa sarebbe stata curata dalla De EO. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 68). Secondo il ricorrente, la gravità indiziaria circa la cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente a Timo sarebbe fondata su elementi estranei indiretti e non individualizzanti rispetto alla contestazione mossa. Anche in questo caso il fondamento indiziario deriverebbe dal contenuto neutro e assolutamente non indiziante di un'unica conversazione telefonica, n. 190 del 14 agosto 2022 secondo cui stante l’indisponibilità di stupefacente da parte del ricorrente questi avrebbe invitato il Timo a rifornirsi dal MA TI. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 69). Nuovamente la gravità indiziaria della cessione di un quantitativo di stupefacente a tale IA sarebbe stata desunta da una unica conversazione n. 53 del 02/08/2023, dal contenuto oggettivamente neutro. 2.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai capi 77). La detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di sostanza stupefacente ricevuto da CA VI AO che lo avrebbe recuperato attraverso la collaborazione di AC AR e spennato HE da MA AB sarebbe ancora una volta fondato su elementi indiziari non direttamente riferibili al ricorrente. 3 2.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione del AG al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell’associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 74 cit., in ragione del limitato arco di tempo in cui avrebbe collaborato il ricorrente, per soli 8 mesi, e in ragione al più della esistenza di un mero rapporto sinallagmatico tra il medesimo e il gruppo CA, estraneo al paradigma normativo di cui all'art. 74 d.p.R. n. 309/90 non essendo ravvisabile l’affectio societatis. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere una diversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni della decisione. A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti al profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, [...], Rv. 243838). Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi quattro motivi di ricorsi) e in relazione alla partecipazione del AG all’associazione finalizzata al narcotraffico (quinto motivo) e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendio probatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, e non si confronta con la decisione impugnata. Al contrario l’ordinanza impugnata ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione del AG al reato associativo e ai reati fine con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. 2. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati fine, il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha argomentato con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debbano ritenere provata, 4 seppure in termini di elevata probabilità, la detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di stupefacente ricevuto da CA TO AO per il tramite di De EO NE (capo 46) fondato sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, tra cui le videochiamate tra la De EO e il CA e tra la De EO e il AG, oltre al monitoraggio del trasporto in diretta, con la prova della consegna (viene anche registrato un rumore attribuito ad involucri di plastica) giusta la telefonata del CA alla De EO (cfr. pag. 11), nonché l’incontro tra il ricorrente e la De EO avvenuto a poche ore dall’arresto in flagranza di reato di MA AB, custode dello stupefacente (cocaina, hashish, marijuana e eroina) presso un garage che è la base logistica dell’associazione, arresto che aveva generato fibrillazioni nel duo CA- De EO, a conferma dell’ipotesi di accusa (cfr. 10 e ss) che ora viene genericamente censurata anche mediante richiamo a conversazione non pertinenti. Allo stesso modo, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione congrua e diffusa in relazione ai capi di incolpazione 68), 69) e 77). Quanto al capo 68), cessione di un quantitativo di stupefacente a tale Timo la difesa deduce il contenuto “neutro” della conversazione intercettata in data 14/08/2023, e non si confronta con la completa motivazione del Tribunale, a pag. 15, che ripercorre gli eventi di quella sera che non si riducono nella conversazione del Timo al AG di un incontro, ma descrive anche ciò che è accaduto dopo, ovvero la cessione a Timo per il tramite del MA posto che il AG era momentaneamente senza stupefacente. La provvista gravemente indiziaria circa la cessione di stupefacente a tale IA, oggetto del capo 69) è descritta a pag. 16 e si fonda nuovamente sul contenuto di una conversazione registrata e dai successivi sviluppi che portano all’incontro il cui contenuto allusivo e la dimostrata circostanza, tratta dal contesto complessivo delle intercettazioni che delineano il ruolo di pusher del AG, è congruamente e logicamente motivata e la difesa, ancora una volta, censura il contenuto della conversazione che ritiene “neutra”, ma non la motivazione nel suo insieme. Infine, anche in relazione al capo 77), l’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, risulta congruamente e logicamente motivata (cfr. pag. 17-18) là dove ripercorre, sulla scorta delle conversazioni registrate il 06/03/2023, per come succedutesi nel corso di quel giorno, delle attività compiute volte al rifornimento nel garage di MA, luogo ove veniva custodito lo stupefacente, per finire con l’ingresso del AG presso l’abitazione del CA, ove si tratteneva per pochi minuti, argomenta che il prevenuto si era recato colà per rifornirsi appena dopo che il CA a sua volta si era procurato lo stupefacente prelevandolo dal garage di MA. 5 3. Il quinto motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. La prospettazione difensiva circa un mero rapporto sinallagmatico venditore/acquirente si scontra su una pluralità di elementi tratti dal compendio probatorio evidenziati nell’ordinanza impugnata che delineano a chiare lettere la partecipazione del ricorrente. Egli è uno stabile venditore per conto dell’associazione, un soggetto dedito stabilmente allo smercio per conto del CA. La prova dell’intraneità si ricava dal capo 68), dopo aver ricevuto la richiesta di Timo, non avendo disponibilità immediata, indirizza l’acquirente dal correo MA TI, circostanza questa del tutto incompatibile con un mero rapporto sinallagmatico acquirente/venditore. Ma non solo, il AG non si limita allo smercio;
è significativo a delineare la sua partecipazione la “messa a disposizione” nei momenti cruciali della vita dell’associazione. A pag. 34, l’ordinanza impugnata descrive gli interventi del AG nei momenti difficili dell’organizzazione come quando si attiva nel momento in cui è stato arrestato il MA e quando era stata controllata la Spennato, arruola un giovane per proseguire l’attività di spaccio in occasione dell’allontanamento di MA IA. In tale contesto l’indagato omette di confrontarsi specificatamente e lamenta altresì l’insussistenza di una stabilità del contributo stante la brevità degli accertamenti, limitati a soli otto mesi. Anche questo profilo di censura è manifestamente infondato e la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. L’ordinanza impugnata ha argomentato la sistematicità e stabilità dello svolgimento dell’attività illecita in modo organizzato con suddivisioni in ruoli dalla primavera del 2022 fino all’anno successivo e, dunque, per un tempo significativo a delinearne la stabilità del vincolo, non essendo determinavate il periodo nel quale sono stati svolte le investigazioni. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico di droga. La prova del vincolo permanente, oltre alla commissione dei reati scopo, può essere argomentata sulla scorta di elementi dai quali trarre la conferma delle origini 6 risalenti o della prosecuzione oltre il periodo di monitoraggio, come nel caso in esame, dalla circostanza che in sede di esecuzione delle misure cautelari, nel settembre 2025, alcuni correi (Parigi e MA) era stato trovati in possesso di quantitativi di stupefacente, elemento significativo della permanente operatività. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA GA LD CE