Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2001, n. 20216
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Qualora, nel corso del giudizio d'appello, intervenga un mutamento nella composizione del collegio giudicante, la mancata rinnovazione, nell'acquiescenza delle parti, della relazione della causa prevista dall'art.602, comma 1, c.p.p., non comporta violazione alcuna del principio di immutabilità del giudice stabilito dall'art.525, comma 2, stesso codice.

Quando nel corso del giudizio risulti che a carico dello stesso imputato, per altri fatti, sono stati instaurati altri procedimenti penali, la circostanza che questi non siano stati ancora definiti con sentenza divenuta irrevocabile, della quale possa quindi disporsi l'acquisizione ai sensi dell'art.238 bis c.p.p., non impedisce al giudice di acquisire, avvalendosi di legittime fonti probatorie, elementi di giudizio tratti dalle vicende alle quali i detti procedimenti si riferiscono, fermo restando il dovere dello stesso giudice di sottoporre comunque i suindicati elementi ad autonomo vaglio critico, secondo la regola generale dettata dall'art.192, comma 1, c.p.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che legittimamente, in un processo per omicidio, fossero state acquisite, mediante diretta assunzione di testimonianze, notizie relative ad altri omicidi addebitati allo stesso imputato, per i quali erano pendenti altri procedimenti in fase di giudizio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2001, n. 20216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20216
    Data del deposito : 2 aprile 2001

    Testo completo