Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2004, n. 10180
CASS
Sentenza 11 novembre 2004

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In materia di reati finanziari integra l'ipotesi di cui all'art. 70, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (evasione dell'I.V.A. all'importazione) l'importazione di merce dalla Confederazione Elvetica atteso che soltanto i dazi in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente sono stati soppressi in base a gli artt. 3 e 6 dell'Accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Elvetica, mentre è rimasta impregiudicata la facoltà di riscossione dell'I.V.A. all'atto dell'ingresso di merci nel territorio degli Stati aderenti alla CEE, trattandosi di imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali, ed atteso altresì che l'art. 4 del citato Accordo stabilisce che le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale ed attribuisce allo Stato che abbia soppresso tale dazio la facoltà di sostituirlo con una tassa interna. Ne consegue che l'importazione clandestina di argento dal territorio elvetico configura il reato di evasione IVA all'importazione in quanto essa è tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente a dazio doganale.

Il principio del divieto di un secondo giudizio di cui all'art. 649 del codice di rito impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali, con il possibile riesame in direzione di ipotesi di delitto rimaste estranee al giudizio precedente.

L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo della impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente purchè non di natura esclusivamente personale: ciò sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente.

Commentari5

  • 1Corte di cassazione
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  • 2Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …

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  • 3Sentenza Cassazione Penale n. 1131 del 29
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    Penale Sent. Sez. 5 Num. 1131 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ZAZA CARLO SENTENZA sul ricorso proposto da Siano Salvatore, nato a San Giorgio a Cremano 1'11/09/1982 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 07/02/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata, Salvatore Siano veniva condannato, a …

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  • 4Truffa: condannato broker finanziario che effettuava operazioni di trading senza autorizzazione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Il delitto di truffa commesso dal broker finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di trading mobiliare ha natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la …

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  • 5Processo penale, impugnazione, prescrizione, coimputato non impugnante, effetto estensivo, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2004, n. 10180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10180
Data del deposito : 11 novembre 2004

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