Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/1994, n. 5386
CASS
Sentenza 15 aprile 1994

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Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell'ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 cod. proc. pen..

L'aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen. si comunica ai compartecipi dell'associazione criminosa solo se essi ne abbiano conoscenza o la ignorino colpevolmente o la ritengano inesistente per errore determinato da colpa. La prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertente su fatto inerente alla sfera interiore del soggetto, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.

La disposizione di cui all'art. 197, lett. b), cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del P.M. nel procedimento, va applicata esclusivamente all'attività svolta dalla P.G. nella redazione degli atti indicati nell'art. 373 detto codice e non a quella direttamente compiuta nella funzione di polizia giudiziaria. (Nella fattispecie, gli ufficiali e sottufficiali dei CC. che avevano deposto come testi nel giudizio di primo grado erano stati sentiti su fatti relativi a pregresse indagini da essi svolte, e non in ordine a circostanze acclarate dal P.M. nei verbali ai quali essi avevano assistito. La Corte di Cassazione, nell'affermare il principio sopra massimato, ha precisato che l'ufficiale di P.G., anche quando assiste il P.M., non perde le sue prerogative e funzioni proprie di polizia giudiziaria, mentre l'ausiliario esplica le sue funzioni in via esclusiva).

Perché un'associazione di stampo camorristico sia qualificata armata occorre che la disponibilità delle armi sia costante e non dimostrata solo per un singolo episodio. A fini della prova dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen., inoltre, sono inconferenti i precedenti penali per reati concernenti le armi a carico dei singoli partecipi.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice ne', perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione ne' consegua direttamente per sè o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dall'ingiustizia. La condotta di partecipazione può, infatti, assumere forme e contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa agli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.

Ai fini della preclusione del giudicato, costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. L'identità del fatto, pertanto, è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone.

Gli indizi di appartenenza ad una associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. possono essere costituiti, oltre che da prove dirette, anche da altri elementi desumibili dai precedenti penali e giudiziari del soggetto, dalle informazioni fornite dagli organi di polizia e da ogni altro dato utile, quale ad esempio il rapido ed ingiustificato arricchimento dell'indiziato.

Non sussiste la preclusione di cui all'art. 222, lett. e) cod. proc. pen. nei confronti di chi abbia svolto le funzioni di tecnico previste dall'art. 135, comma secondo, cod. proc. pen., cioè di assistente dell'ausiliario e non del giudice e venga successivamente incaricato di effettuare la trascrizione della registrazione.

La nullità prevista dall'art. 222 cod. proc. pen. ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'art. 182 stesso codice.

La figura delittuosa prevista dall'art. 416 bis cod. pen. si distingue da quella di cui all'art. 416 cod. pen., oltre che per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, per il ricorso alla forza di intimidazione dell'associazione per il conseguimento dei fini propri della medesima. tale forza di intimidazione del vincolo associativo è un elemento strumentale, e non già una modalità della condotta associativa, e non necessariamente deve essere utilizzata dai singoli associati ne' estrinsecarsi di volta in volta in atti di violenza fisica e morale per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, in quanto ciò che caratterizza l'associazione di tipo mafioso e le altre a questa assimilate è la condizione di assoggettamento e di omertà che da detta forza intimidatrice, quale effetto, deriva pr il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/1994, n. 5386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5386
    Data del deposito : 15 aprile 1994

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