Sentenza 15 aprile 1994
Massime • 10
Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell'ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 cod. proc. pen..
L'aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen. si comunica ai compartecipi dell'associazione criminosa solo se essi ne abbiano conoscenza o la ignorino colpevolmente o la ritengano inesistente per errore determinato da colpa. La prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertente su fatto inerente alla sfera interiore del soggetto, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.
La disposizione di cui all'art. 197, lett. b), cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del P.M. nel procedimento, va applicata esclusivamente all'attività svolta dalla P.G. nella redazione degli atti indicati nell'art. 373 detto codice e non a quella direttamente compiuta nella funzione di polizia giudiziaria. (Nella fattispecie, gli ufficiali e sottufficiali dei CC. che avevano deposto come testi nel giudizio di primo grado erano stati sentiti su fatti relativi a pregresse indagini da essi svolte, e non in ordine a circostanze acclarate dal P.M. nei verbali ai quali essi avevano assistito. La Corte di Cassazione, nell'affermare il principio sopra massimato, ha precisato che l'ufficiale di P.G., anche quando assiste il P.M., non perde le sue prerogative e funzioni proprie di polizia giudiziaria, mentre l'ausiliario esplica le sue funzioni in via esclusiva).
Perché un'associazione di stampo camorristico sia qualificata armata occorre che la disponibilità delle armi sia costante e non dimostrata solo per un singolo episodio. A fini della prova dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen., inoltre, sono inconferenti i precedenti penali per reati concernenti le armi a carico dei singoli partecipi.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice ne', perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione ne' consegua direttamente per sè o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dall'ingiustizia. La condotta di partecipazione può, infatti, assumere forme e contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa agli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.
Ai fini della preclusione del giudicato, costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. L'identità del fatto, pertanto, è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone.
Gli indizi di appartenenza ad una associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. possono essere costituiti, oltre che da prove dirette, anche da altri elementi desumibili dai precedenti penali e giudiziari del soggetto, dalle informazioni fornite dagli organi di polizia e da ogni altro dato utile, quale ad esempio il rapido ed ingiustificato arricchimento dell'indiziato.
Non sussiste la preclusione di cui all'art. 222, lett. e) cod. proc. pen. nei confronti di chi abbia svolto le funzioni di tecnico previste dall'art. 135, comma secondo, cod. proc. pen., cioè di assistente dell'ausiliario e non del giudice e venga successivamente incaricato di effettuare la trascrizione della registrazione.
La nullità prevista dall'art. 222 cod. proc. pen. ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'art. 182 stesso codice.
La figura delittuosa prevista dall'art. 416 bis cod. pen. si distingue da quella di cui all'art. 416 cod. pen., oltre che per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, per il ricorso alla forza di intimidazione dell'associazione per il conseguimento dei fini propri della medesima. tale forza di intimidazione del vincolo associativo è un elemento strumentale, e non già una modalità della condotta associativa, e non necessariamente deve essere utilizzata dai singoli associati ne' estrinsecarsi di volta in volta in atti di violenza fisica e morale per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, in quanto ciò che caratterizza l'associazione di tipo mafioso e le altre a questa assimilate è la condizione di assoggettamento e di omertà che da detta forza intimidatrice, quale effetto, deriva pr il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/1994, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1994 |
Testo completo
5386 Асг1 Acr Urojoule M cojie
✓ REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del15/4/1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA
Dott. PIERO CALLA' Presidenteof N. 413 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. VITTORIO PALMISANO Consigliere REGISTRO GENERALE 2. » 'DOMENICO NARDI rel.ed est. N. 31584/94 EDOARDO FAZIOLI 3. «
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 4: RICCARDO PANEBIANCO
»
Rifecciata, pppia studio at sie.Magliaca ha pronunciato la seguente
L 16000 per diritti SENTENZA 20 HAG. 1994 26 AL GANGELIBE sui ricorsi propost i da :
I) ON CO, nato a [...] il [...];
2) OR SQ, nato a [...] il [...];
3) UO NI, nato a [...] il 1C/2/1962;
(4) RO BIAGIO, nato a [...] il 4/IT/1964;
5) LA NT, nato a [...]/te il I"/I/1950.
avverso la sentenza pronuncista delle Corte di Appello
di Salerno in data 23 prile 1993.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricors 1,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
dott.NI AR
Udito,per la parte civile,l'avv.
Н Udito il Pubblico Ministero in persona del So-
stituto Procuratore Generale dott. VINCENZO GERACE
che ha concluso per l'annullamente della sentenza impugnata nei confronti di LA IO,con rin' vio per nuova deliberazione;
rigetto degli altri ri=
corsi.
20
Uditi i difensori avv.ti SE Gianzi del
Foro di Napoli per AI TA, VA Aricò del Foro di Roma e Diego Cacciatore del Foro di Salerno
per OR AS,i quali hanno concluso per l'aе=- coglimento dei rispettivi ricorsi. 1 3 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G. I. P. presso il Tribunale di Salerno all'esito del' he udienze preliminari del 9/3/92 e del 6/6/92 dispose al rinvio a giudizio degli imputati AT CO,
OR AS, UO IC, AF IO ed I- de OM,in istate di detenzione ad eccezione del Lorete, perché rispondessero:
E) OR, LA e UO, in concorso tra loro, di estorsione aggravata in danno di PA IG, relativa ad una fornitura di piante del valore di circa ventidue milioni di lire;
(b) OR, AT ed ID anche di tentata estorsione aggravata, sempre in danno del PA, reato questo che si riferiva alle pressioni esercitate su costui per in- durlo a vendere un appezzamento di terreno ai predetti imputati;
Eli stessi erano incriminati inoltre per detenzione e porto abusivo di armi.
I prefati OR, AT, UO, ID, nonché AI
TA e ZO IG furono rinviati a giudi- zio per rispondere altresì di associazione di stampo camorristico.
Ulteriore imputazione e carico di natrone, OR, jaio- la e ZO era quella di estorsione continuata ed aggravata in danno degli industriali corservieri TA, De
TE, D'GO IB e CO, NG, Cop- pola, AI SE e CO, essendo stati costo=¯
-
-
ro costretti nel corso degli anni a versare somme in' genti ai predetti prevenuti, senza giusta causa, ed aven' do subito altre pressioni violenti perché versassero tre miliardi di lire.
Ultima accusa era di aver costretto AI CO-
e AI SE all'acquisto di ingenti quantitativi di cartoni di pelati e di pomodori.
Il solo OR era chiamato anche a rispondere di ten' 1
4. I
tata estorsione per dieci milioni di lire in danno di
TT AS.
All'udienza del 6 marzo 1992, fissata per il dibatti= mento e celebrata in presenza dei prevenuti, ad eccezio= ne del OR, resosi latitante, venne preliminarmente di- sposta, per ragioni di connessione, la riunione dei pro= dedimenti (n. 137/92 e n.126/92), originatisi dai distinti decreti del G.I.P.
11 Guomo ed il LA, con il consenso del P.M. (pre- sentarono istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., che fu respinta dal collegio per incongruità della pena e per altri motivi.
Fu inoltre dichiarata manifestamente infondata la que=
stione di legittimità costituzionale, sollevata dalla di=
fesa,dell'art. 34 codice di rito in relazione agli artt.
25 e IOI della Costituzione%3B e venne decisa, altresì ogni altra questione preliminare posta dalla difesa ed atti- nente alla formazione del fascicolo per il dibattimento.
All'esito della complessa istruttoria dibattimentale il tribunale, con sentenza resa in data 15 maggio 1992, affermò la responsabilità di AT CO per reati di cui ai capi b) del proc.n. 126/92 ed a), b) c) del proc. 137/92; assolse il predetto dal reato sub b) di questo secondo procedimento relativamente alle estor=
sioni consumate ai danni di NG RI, CO
IC, De TE ON, D'GO IB e D'ingo=
10 CO e dal reato di cui all'art. 610 cod. pen. '
così modificata la imputazione di estorsione in danno di EL SE;
assolse OR AS dal reato sub b) del proc. 137/92 relativamente alle estorsioni consumate in danno di NG CA;
assolse AI
TA dal reato medesimo, nonché ID OM e
ZO IG dal reato suddetto a quello di cui al capo
₫) del procedimento suindicato. - 5 -
Il tribunale dichiarò invece gli imputati responsa- bili degli ulteriori reati loro rispettivamente ascrit' ti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.
Avverso detta sentenza proposero appello il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ed il Procuratore generale, contestando le pronunce assolutorie e la ri= tenuta continuazione tra il delitto ex art.416 bis ed
1 reati satelliti, oltre alle effettuate derubricazioni
( della tentata estorsione di cui al capo b) del proc.
n. 126/92 nell'ipotesi di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. con esclusione della continuazione e dell'aggravante ex art.61 n.7 stesso codice;
nonché della imputazione di estorsione al capo b) del proc. n. 137/92, ascritta a
OR e AT in danno di AI CO),ed al'
la quantificazione del trattamento sanzionatorio aven' do il tribunale violato due volte il disposto dell'art. 81 cod.pen.calcolando l'aumento per la recidiva dopo quello per la continuazione e prendendo a base della pena, come violazione più grave, l'art. 416 bis mentre nel caso de quo il delitto più grave era l'estorsione ag= I gravata, ai sensi degli artt.628,20 cpv.n.I e 61 n. 7, come contestato;
inoltre, nei confronti di AT e OR
l'aumento per la recidiva non avrebbe potuto essere in'
feriore ad I/3 della pena base, in considerazione dei lo= ro precedenti ai sensi dell'art.99 comma 3°e comma 2° n.2; infine,le pene inflitte, in rapporto alla gravità dei fatti ed a tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. sarebbero state troppo miti.
Interposero gravame, altresì, gli imputati AT, OR,
PA, UO e AI, sollevando varie eccezioni di ca rattere processuale e contestando nel merito l'affermato giudizio di responsabilità, nonché il diniego di talune
-attenuanti (generiche e del risarcimento del danno) e di altri benefici, oltre alla mancata quantificazione delle 6 -
pene nei minimi edittali.
La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epi= grafe indicata ed ora impugnata in questa sede, respinte le eccezioni procedurali,in parziale riforma della de= cisione di primo grado, ritenuta la sussistenza dei de= litti di estorsione aggravata originariamente contesta= ți in luogo delle violenze private ritenute dal primo giudice,e considerati altresì assorbiti i delitti di tentata estorsione di cui ai capi b) e c) del processo n. 137/92 nei reati di estorsione aggravata di cui agli stessi capi, ad eccezione della tentata estorsione in danno di TA IN,dichiarò AT CO colpevole anche del delitto continuato di estorsione consumata di cui al capo b) del processo 137/92 e ten' tata in danno di TA IN, di cui al medesimo capo e, con la contestata recidiva e la ritenuta conti=
nuazione, determinò la pena complessiva in anni nove di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
dichiarò OR AS responsabile anche del reato sub b), come originariamente contestato, del processo n.
137/92 relativamente alle estorsioni residue in danno di NG CA e, ritenuta la continuazione fra tut' ți i reati e con la contestata recidiva, determinò la pena in anni tredici di reclusione;
determinò la pena per UO IC in ordine ai reati ascrittigli in anni cinque e mesi dieci di reclusione;
confermò nel resto la sentenza impugnate.
Contro questa decisione gli imputati AT, OR,
UO,LA e AI hanno proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI ISIONE
I. LA denuncia nullità della sentenza per omes' sa motivazione in ordine al diniego di patteggiamento, nonché per violazione di legge e carenza di motivazione - 7-
in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento danni. :
- Assume che la somma di danaro era stata messa a dispo= sizione della parte lesa (PA) tramite offerta del'"
l'ufficiale giudiziario (vi sarebbe, a suo dire, prova. agli atti)%;B che l'offerta era stata fatta in tempo uti= le per cui non aveva alcuna importanza che ciò fosse avve= muto poco prima dell'udienza; che in realtà 11 PA aveva rifiutato non ritenendo di dovere avere da esso Ma=
Hafronte detta somma;
che con il PA lui non aveva mai avuto alcun screzio o minaccia per cui, se la stessa sentenza lo aveva qualificato vettore e tenuto conto delle affermazioni delle parti lese, non ci si poteva non convincere della cárenza di motivazione e delle contrad' dizioni insite nelle dichiarazioni di detto teste.
2. AI TA deduce, tramite il suo difensore, con contestuale motivato, quattro mezzi di annullamento.
Con il primo denuncia violazione dell'art. 649 codice di rito atteso che l'azione penale non poteva essere esercitata per precedente giudicato, essendo stato già prosciolto dal G.I.presso il Tribunale di Napoli per fatti relativi alla stessa ipotesi delittuosa per cui : era stato giudicato e condannato dal Tribunals e dal' la Corte di Appello di Salerno;
peraltro,lo stesso Tri= bunale di Salerno, sezione mista di prevenzione, con de= creto del 13 maggio 1992 aveva rigettato la proposta di applicazione della misura di prevenzione richiesta nei suoi confronti. Inoltre erroneamente la Corte terri=
toriale avrebbe affermato che i fatti oggetto dei pre=
cedenti procedimenti penali erano relativi agli inizi degli anni 80, mentre quelli oggetto del presente proce= dimento si protraevano sino ai primi anni 90, considera=
to che gli elementi di fatto contestati ad esso ricor=
rente, così come risultava dall'impugnata ordinanza, era= 8
no relativi a condotte tenute nel periodo per il quale era già intervenuta sentenza di proscioglimento del G.I. di Napoli. Infine, quanto contestato nel presente proce= dimento (rapporti di frequentazione con altri imputati;
arresto contestuale del AI e del OR nel 1985; intercettazioni telefoniche degli anni 1983-84 dalle quali si evinceva il rapporto di conoscenza e frequen' tazione tra AI e OR) era perfettamente sovrap= ponibile a quanto contestato nel procedimento per il quale era intervenuta la sentenza istruttoria di pro=
scioglimento.
Con il secondo motivo assume che gli elementi indizianti indicati dalla sentenza impugnata,quali il rapporto di frequentazione con il OR e l'arresto avvenuto con'
testualmente in epoca remota, nonché le telefonate in' tercettate, erano evidentemente insufficienti per fonda=
re qualsivoglia sentenza di condanna.
Con il terzo mezzo, denunciando violazione degli artt.
191,195 e 546 detto codice, sostiene che gli elementi su cui si fonda la pronuncia di condanna nei suoi con'- fronti sarebbero stati acquisiti in ispregio dei princi=
pi preposti alla formazione della prova nel giudizio penale, avendo la Corte utilizzato dichiarazioni rese da testi che, esplicitamente, avevano dichiarato di rife= rire circostanze apprese leggendo gli atti contenuti nell'archivio dei propri uffici;
deposizioni già esami- nate dal G.I.di Napoli che aveva ritenuto correttamente di emettere sentenza di proscioglimento, e che comunque non potevano trovare ingresso nel presente procedimento..
atteso che per legge non ne era possibile l'acquisizione e comunque l'utilizzabilità in considerazione del fatto che non potevano definirsi prova formata in dibattimento.
Inoltre, dette deposizioni risultavano utilizzate nella più palese violazione del diritto di difesa considerato che derivavano da una fonte assolutamente incontrolla= - 9 -
bile.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 192 codice di rito nonché difetto di motivazione, il ri=
corrente assume che gli elementi a suo carico individua=
ti nella parte motiva della sentenza impugnata non po=
tevano definirsi indizi gravi, precisi e concordanti;
che il mero rapporto di conoscenza e/o frequentazione tra determinati soggetti non poteva costituire circostanza in'" disiante in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod..
pen., necessitando ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi di tale reato la sussistenza di de=
terminate condotte significative dell'appartenenza al sodalizio criminoso previsto e punito dalla norma sopra indicata, per cui nella specie si poneva il problema del'
la individuazione dei c.d. reati mezzo necessari per la realizzazione del reato fine costituito dall'organizza= zione criminosa, quali ad esempio attività di estorsione, intimidazioni tese al controllo di attività economiche pubbliche e/o private. La sentenza d'appello non indiche= rebbe alcuna condotta significativa di appartenenza a qualsivoglia organizzazione criminale da parte di esso
AI,limitandosi, ancora una volta, a far riferimento agli elementi innanzi ricordati, dėl tutto insignifican'
ti ai fini propri dell'accusa.
2. UO IC deduce, a sua volta, due mezzi di an'
nullamento.
Con il primo lamenta l'assoluta mancanza ed evidente illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità per concorso nel delitto di estorsione aggravata, consumata ai danni di PA IG e relativa alla fornitura di piante del valore di circa 22 milioni di lire, e che sarebbe stata posta in essere in epoca largemente successiva alla stipulazione del contratto di vendita. IO -
Si sostiene dal difensore che dagli atti di causa non emergerebbe il benché minimo indizio in ordine alla par= del UO ad un'estor=☐ tecipazione - diretta o indiretta
-
sione che, secondo i giudici di merito, si sarebbe consu= mata nel momento in cui il PA aveva reclamato il pa= gamento delle piante e per tutta risposta era stato in' giuriato e minacciato, cioè in una fase alla quale detto imputato era del tutto estraneo per ammissione della
_ stessa parte lesa che mai aveva menzionato il nome del
UO tra quelli di coloro che si erano resi autori del'
le asserite intimidazioni. Né i riferimenti alla pregres' sa frequentazione di costui con i personaggi che si sa=
rebbero resi autori delle minacce in danno del PA potevano assumere valore indiziante in ordine al reato de quo, non essendo essi conferenti al thema probandum cioè a fatti direttamente attinenti al tema di inda=
gine..
Con il secondo motivo si lamenta, con riferimento al delitto di associazione per delinquere ex art.416 bis, la erronea applicazione della legge penale.nonché as soluta mancanza e la evidente illogicità della motiva=
zione.
Si contesta in primo luogo l'assunto secondo il quale non sarebbe necessario un uso effettivo della forza di intimidazione del vincolo associativo essendo sufficien te la"mera capacità di incutere timore".in quanto evidente che il legislatore, sostituendo all'originaria locuzione
"valendosi"- che poteva lasciare adito a dubbi circa
'utilizzazione concreta della forza intimidatrice
.a più precisa espressione"si avvalgono", avrebbe optato per una formula inequivocabile: sarebbe di tipo mafioso non già il sodalizio che è genericamente e suggestivamente Le= positario di una capacità intimidatoria,ma quello che persegue le proprie finalità e si merifesta attraverso - II -
:
la concreta utilizzazione della forza di cui dispone, ingenerando assoggettamento e omertà che devono rap=. presentare la conseguenza"esterna"dell'uso effettivo della forza di intimidazione.
La legge - secondo il deducente - non si limiterebbe..
a richiedere un uso effettivo della forza di intimida=
zione ma esigerebbe che tale utilizzazione venga effet' tuata da parte degli associati, debbano cioè costoro av= valersi dell'efficacia intimidatoria propria dell'asso=- ciazione, anche se la riferita condotta strumentale non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli as'
sociati né estrinsecarsi per necessità di volta in volta in atti di violenza fisica o morale.Per la integrazione-
del delitto in parola occorre poi che quanto meno tre persone si siano associate per le finalità indicate dal' la legge e si siano avvalse della forza di intimidazione propria del sodalizio.Non è dunque necessario che tutti gli associati utilizzinc il c.d.metodo mafioso, ben es'
sendo possibile, anche per questo reato, il concorso di persone ex art.110 cod.pen.; almeno tre di essi, però, debbono compiere la condotta descritta dalla norma.
Nella specie mancherebbe ogni motivazione sul punto per cui non sarebbe quasi possibile individuare e di= scernere le condotte qualificanti ai fini che qui inte=
ressano e le correlative responsabilità soggettive.Me, soprattutto, i sarebbe fatte erronea applicazione della legge penale, sulla scorts di uns non condivisibile na=
lisi degli scopi" perseguiti dalla stessa.
Per il deducente, pur dovendesi riconoscere che il me=
todo mafioso è essenziale elemento di caratterizzazione.
della fattispecie, non potrebbe però trascurarsi che ele= menti di connotazione almeno altrettanto forti risulta=
no essere quelli desunti dalle finalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis. - 12 ·
.: Ricordata l'evoluzione giurisprudenziale culminata con la valorizzazione delle finalità perseguite dal 80=
dalizio criminoso per caratterizzarne la natura"mafiosa", si assume che ciò che contrassegna la fattispecie delit'
tuosa di cui all'art.416 bis non è la realizzazione di
"delitti estrattamente considerati bensì quelli che si inseriscono in una strategia di natura essenzialmente economica, come evidenzierebbe l'uso della virgola per equiparare il disvalore del secondo degli scopi conside= rati l'acquisizione ed il controllo di attività economi= che, etc....) e come comproverebbe la"o"disgiuntiva che serve ad introdurre le residue finalità di contenuto an'
ch'esse economico.Lo scopo di "realizzare profitti o'van' taggi ingiusti per sé o per altri"sarebbe anzi frutto di una scelta di politics legislativa, che considera nel' la norma de oua elemento costitutivo di illiceità il fi=
ne di porre in essere condotte altrimenti irrilevanti per il diritto penale.La valutazione complessiva delle finalità descritte nella norma in questione non lascereb=
be adito a dubbi sulla reale connotazione dell'art.416
bis e sull'interesse tutelato dalla legge: l'ordine pub=
bico economico, inteso come il normale svolgimento dei rapporti a contenuto non soltanto"di mercato", bensì eco=
nomicamente rilevanti, anche se come si è chiarito con
-
la novella del 1992 - di sfondo politico, novella che sa=
rebbe stata oltretutto assolutamente superflua se nella dizione "delitti "dovesse ritenersi compresa ogni figura delittuosa.Nel caso di specie, secondo il deducente, non si ravviserebbero affatto le caratteristiche ora menzio=
nate.L'associazione per delinquere contestata a VA
PI, ammesso che un sodalizio potesse ritenersi sus'
sistente, non avrebbe perseguito in alcun modo le finali=
tà elencate e non sarebbe stata assolutamente idonea ad - 13 -
alterare le normali regole di svolgimento dei rapporti economici.I delitti di sangue. ovvero gli altri reati in contestazione evidenzierebbero una capacità offen' siva, a tutto concedere, dell'ordine pubblico astratta=
mente considerato, ma non inciderebbero direttamente sul:
l'assetto economico del consorzio civile.Neppure sareb= be ammissibile incorrere nell'equivoco di ritenere"sin'
tomatici"dell'esistenza di un sodalizio ex art.416 bis isolati episodi di estorsione. Una cosa, infatti, sarebbe l'imposizione sul territorio di una regola estorsiva come tale illecita che, proprio in forza della sua
-
generalità,inciderebbe sullo svolgimento dei rapporti économici.Altra e diversa cosa, addirittura irrilevante anche a fini meramente indiziari, sarebbe la commissione da parte di taluno degli associati, al di fuori di una precisa strategia di gruppo, di singole violenze non pro: duttive di alcun stato di pericolo-né tanto meno di al-
cuna lesione dell'ordine pubblico economico.
Addiritture inesistente la motivazione sulla ritenuta partecipazione del UO all'associazione in contesta=
zione.L'imputato, ad avviso della Corte di merito, sareb=
he colpevole perché"beneficiario delle piante da giar= dino estorte a IG PA", nonché per essere stato tratto in arresto con OR, AI e NG NO.
In altri termini, la prova della responsabilità per il delitto associativo dovrebbe essere ricavata da un epi=
sodio al quale il UO non avrebbe preso in alcun modo parte, nonché da pretese frequentazioni in ordine alla illiceità delle quali nulla sarebbe dato di sapere,in quanto nulla è detto in sentenza.
4. OR AS denuncia con un primo motivo inos' servanza delle norme processuali stabilite a pena di nul' lità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di deca= - 14
denza; mentre con il secondo denuneia mancanza o mani festa illogicità della motivazione.
Con il primo mezzo si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito,l'art. 197,lett.d) cad.proc.pen., non opererebbe aleuna distinzione tra uf= ficiali di P.G.ed ausiliari, essendosi voluto indicare don quest'ultimo termine in modo generico tutti i col' laboratori del Pubblico Ministero, dunque anche gli uf= ficiali o-sottufficiali di Polizia Giudiziaria.
La Corte, poi, avrebbe errato nel ritenere infondate an' che le eccezioni riguardanti l'omessa notifica del de=
creto che dispone il giudizio all'imputato latitante e l'utilizzazione di perizia fonica e trascrittiva, esegui= ta dal personale che aveva svolto la funzione di ausilia=
rio del giudice nel dibattimento.
Secondo il difensore la perizia sarebbe stata affidata, in violazione degli artt. 197 e 222 codice di rito, a per= sona che non poteva prestare ufficio di perito, a pena di nullità, avendo svolto nel medesimo procedimento la fun'
zionc fi susiliario del giudice. In ogni caso la Corte
evrebbe condiviso le opinioni del tribunale circa l'ap= partenenza (dato, questo, assunto come elemento di prova) el' le voci contenute nelle cassette agli imputati OR
e atrone, senza il conforto di una perizia fonica compa= rativa. Infine, in violazione di specifiche norme pro cedu
Eli, avrebbe ritenuto prive di fondemento le eccezioni riguardanti la mancata sottoscrizione dei verbali da par=
te del pubblico ufficiale che li aveva redatti, non con'
siderando che:
i verbali del processo di primo grado erano stati re= datti in forma riassuntiva ed era stata effettuata anche la riproduzione fonografica;
ere necessario pertanto, i sensi dell'art.137 codice - 15 -
di rito,che i verbali venissero sottoscritti alla f fi= ne di ogni foglio dal pubblico ufficiale che li aveva redatti,dal giudice e dalle persone intervenute;
F. la Mancata osservanza delle norme di cui agli artt.
135,136 e 137 comportava la violazione dell'art.142-con conseguente nullità dei verbali e degli atti che su di jessi erano basati.
La Corte avrebbe inoltre rigettato senza fondamento la richiesta difensiva di applicazione della eircostan' 2 za attenuante del risarcimento del danno, ritenendo er=
roneamente che i versamenti alle parti offese erano stati effettuati al solo scopo di beneficiare di tale attenuante e che i versamenti erano stati parziali in quanto alcune delle vittime EEE, non avevano ricevuto alcun risarcimento.
Si assume che invece dagli atti processuali era emerso che gli industriali CO IC-e De TE An'- tonio avevano ricevuto, qualche giorno prima del proces' sc di primo grado, rispettivamente un assegno di lire dieci milioni ed un'offerta reale di lire cinque milio=
ni che il De TE non aveva aceettato, anche se-offer=
ti nei modi di legge.
Con il secondo mezzo si sostiene che sarebbe stata omessa in sentenza ogni motivazione sugli elementi pro= batori in base ai quali è stata affermata 12-response=
bilità del OR in ordine al delitto i associazione camorristica.
Contraddittoria inoltre la motivazione sul punto del'
1'esistenza dell'associazione solo se si pensa che il Chiavazzo e l'ID,i titolari delle imprese che sareb= bero state assoggettate per svolgere le specifiche at' tività dell'associazione mafiosa, erano stati assolti.
In definitiva - secondo il deducente - sarebbe stata - 16 -
qualificata"mafiosa" un'associazione che solo attraver= so la responsabilità attribuita al presunto capo si sa= rebbe resa colpevole di un'insolvenza fraudolenta
(episodio plante) e di un tentativo di estorsione, ri
-
isoltasi con la dazione di poche somme di denaro e la cui responsabilità era stata attribuita al solo OR, escludendosi che il delitto fosse stato programmato,
voluto ed eseguito dall'associazione.
Le testimonianze del PA, in relazione alle vicende delle piante e del terreno, non sarebbero affatto ele=
menti validi a sostenere un'accusa di appartenenza ad un'associazione camorristica;
avrebbero potuto, semmai, far sorgere una responsabilità per estorsione, consuma= ta o tentata, ma non certo per appartenenza ad un'asso= ciazione camorristica.
Non si riuscirebbe infine a comprendere su quali pre=
supposti si basi l'aggravante di cui al quarto comma dell'art.416 bis,mancando nella gravata sentenza ogni motivazione convincente e adeguata.La circostanza ri= ferita dal PA di aver subito un attentato da parte di alcuni individui e che questi ultimi erano armati non dimostrerebbe in alcun modo una relazione tra tale avvenimento e l'associazione capeggiata dal OR.
Il PA non avrebbe mai indicato gli autori dell'at'
tentato, né sarebbe stato mai dimostrato che questo:
fosse stato organizzato dal OR o cai componenti del'
l'organizzazione. Anche il tentativo di acquisizione del terreno per le modalità che lo avevano caratterizzato rescludeva che si fosse ricorso a metodi ed atteggiamen' ti camorristici, essenosi trattato di una normale trat'
tativa economica cui il PA si era indotto senza pressioni o minacce. Infine, era del tutto errato in di=
Tritto parlare di tentativo di estorsione avendo la Cor= te omesso di motivare sull'esistenza di due presupposti 17 -
c principali: la minaccia di un danno ingiusto e l'illi= ceità del profitto..
Nell'interesse di detto imputato sono stati poi pre= sentati nuovi motivi di gravame (redatti da diverso di= fensore).
Con un primo mezzo - denunciandosi mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art.416 cod.
1. si contesta il giudizio espresso dalla Corte di pen. - merito, che avrebbe prima ritenuto che l'associazione fosse armata solo per i precedenti di alcuni imputati e- -perché sarebbero state adoperate armi in occasione di uno specifico episodio, e poi avrebbe affermato che,trat'
tandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva, la stessa andava applicata anche se, in ipotesi, non cono= sciuta da tutti coloro che erano concorsi nel reato.
Si assume che il primo rilievo sarebbe inconferente,
" occorrendo invece dimostrare la costante disponibilità
(attuale e non pregressa) di armi da parte dell'associazione tutta e non di alcuni associati (peraltro non individuati) in una o più specifiche occasioni;
che la seconda asser= zione ignorerebbe e disapplicherebbe il nuovo testo del'
l'art.59 cod.pen., per il quale"le circostanze che aggra= vano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".La nullità della sentenza sul punto per violazione di legge (con la conseguente mancanza di motivazione sulle cognizioni dei singoli) sarebbe dunque di palmare evidenza.
Con il secondo motivo denunciandosi mancanza di mo=
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tivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle ritenute estorsioni (consumata una e ten' 1
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".tata l'altra) in danno del PA - si contesta quanto. asserito dalla Corte salernitana, che cioè l'estorsione relativa alla fornitura di piante sarebbe stata consu=
nata"nel momento in cui il PA aveva reclamato il pagamento e per tutta risposta era stato ingiuriato e. minacciato".Di tutta evidenza l'inidoneità di una simile F
motivazione, non integrando ingiurie e minacce di per se stesse gli estremi di cui all'art.629 cod.pen., occorren' do individuarne gli scopi. Il giudice di merito avrebbe dovuto conciliare la ritenuta finalità estorsiva delle indicate condotte con due comportamenti, del ricorrente, che sarebbero secondo il deducente sicuramente antite= tici con tale finalità: la richiesta, da parte del OR, del conto ed il successivo pagamento. Sul primo punto la Corte avrebbe taciuto del tutto e sul secondo ri petendo l'errore del primo giudice avrebbe modificato
H 11 tempo (oltre un anno prima del dibattimento), così al' terandone il significato.La mancanza di motivazione sa= rebbe indubbia ed in effetti non investirebbe solo il tema dell'estorsione ma anche quello della qualifica= zione dell'associazione (ritenuta camorristica), perché ometterebbe di considerare l'assoluta incompatibilità di un comportamento risarcitorio (e non solo nei.con' fronti del PA ma anche di quasi tutte le c.d.vittime) con l'atteggiamento intimidatorio strumento operativo- di qualsiasi" camorrista"..
Ugualmente nulla sarebbe l'impugnata sentenza in rela= zione all'episodio relativo al tentato acquisto del ter=
Teno PA.Il giudice di merito avrebbe del tutto di=
menticato: l'acclarata intenzione del PA di vendere
$1 bene;
il sostanziale disinteresse del ricorrente al' la trattativa, dimostrato dal fatto stesso dell'abbandono del progetto;
infine, l'esiguità del c.d."sconto" (cento 19
5 F 148. :. milioni, una percentuale quasi irrisoria, rispetto a quattro miliardi), che dimostrerebbe l'inesistenza del' la coartazione così dál profilo del soggetto passivo come dall'angolazione del soggetto attivo.
7 Con il terzo mezzo denunciandosi mancanza e manife= T.... G sta illogicità della motivazione, nonché erronea appli= cazione della legge penale nell'affermazione di un auto= homo reato di tentata estorsione in danno dei conser=
vieri e di più estorsioni consumate ai danni degli stes' si -, si assume che il giudice di merito avrebbe operato una costruzione non solo contorta e francamente irreale sul piano fattuale, ma soprattutto illogica sul piano della motivazione e del tutto erronea su quello giuridico, af= fermando che l'e dazioni di somme da parte di alcuni in' dustriali al OR rappresentavano altrettante estorsioni consumate perché, malgrado la loro apparente spontaneità, in effetti esse sarebbero state il frutto dell'intimida=
- zione operata nel corso della ben nota riunione, di cui i- detto in sentenza, e lo stesso discorso sarebbe valso per alcuni acquisti di pelati, acquisti forzosi per la stessa ragione. Tutto ciò si sarebbe tradotto, secondo i giudici di merito, in un reato autonomo di tentata estorsione perpe= trato nel corso dell'anzidetta riunione e concorrente con le accennate e susseguenti estorsioni consumate,il che per il deducente sarebbe del tutto assurdo ed illogico.
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Sotto il profilo giuridico il comportamento tenuto dal
OR nel corso dell'incontro di cui accennato avrebbe. rappresentato l'unica condotta minatoria dello stesso onde l'assurdità della riportata scissione didi reati: da=
zioni ed acquisti sarebbero stati solo eventi provocati dalla condotta stessa, rispetto alla quale non avrebbero potuto, dunque, mai porsi come fatti autonomi. L'errore giu= giuridico sarebbe però anche conseguenza della manifesta 20
illogicità della motivazione e della sua effettiva man' di canza in punto ricostruzione dei fatti. La Corte del me= rito avrebbe ancora una volta,infatti, dimenticato di conciliare logicamente comportamenti assolutamente con' traddittori dello stesso soggetto: la violenza verbale nel corso della riunione e la successiva mitezza, culmi-
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nata anche qui in comportamenti risarcitori, del tutto incompatibili con una personalità"mafiosa".
Il giudice di appello si assume - avrebbe dovuto se=
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riamente affrontare il tema della credibilità delle versioni accusatorie rese dai conservieri agli organi SMO di polizia giudiziaria: versioni utilizzate legitţima= mente ma che andavano controllate accuratamente sotto il profilo della loro verosimiglianza, in rapporto ai ricordati (ed antitetici) comportamenti del OR.
Vengono reiterate poi anche dal secondo difensore le censure di cui ai motivi originari del ricorso, afferen' ti in particolare le nullità verificatesi già nel giu= dizio di primo grado per la violazione e la mancata ap= plicazione così degli artt. 137 e 142 cod.proc.pen.,cir= ca la sottoscrizione dei verbali, come della lettera a) dell'art.197 stesso codice in ordine alla incompatibi= lità tra gli uffici di teste ed ausiliario del P.M.Nul' lità comportanti ovviamente l'annullamento dell'intero giudizio,con rinvio degli atti al Tribunale di-Salerno.
Vengono altresì ribadite le censure riguardanti l'ap= plicazione, che si assume erronea, alla specifica fatti= specie,dell'art. 416 bis cod.pen.,in virtù di una con' dotta intimidatrice illogicamente ritenuta, ma anche e soprattutto in conseguenza di un'interpretazione sicu= ramente errata della norma penale in questione.
Si sostiene, infine, che a voler accettare integralmente il pensiero del giudice di merito, nei fatti da esso ri= 21-
tenuti, si sarebbe dovuto tutt' al più ravvisare una sola 上
estorsione, al limite continuata perché in danno di più soggetti passivi.. 5. AT CO denuncia: I) nullità della sen'
tenza per violazione dell'art.606 lett.A) e B) in re=
lazione all'art.197 ultima parte codice di rito,in quan' to sarebbero state ritenute utilizzabili testimonianze rese da ufficiali di polizia giudiziaria i quali avevano svolto nel procedimento de quo la funzione di ausiliari del magistrato procedente;
2) nullità della sentenza per violazione di legge e mancanza di motivazione sulla 7
inutilizzabilità delle perizie foniche e trascrittive per essere state le stesse eseguite da personale che aveva svolto funzione di ausiliario del giudice in di- battimento;
3) mancanza di motivazione sulla istenza difensiva di perizia fonica comparativa del ATle del OR;
4) nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla posizione specifica di esso imputato ed alla sua assenza o indifferenza rispetto ad ogni iniziativa criminosa-associativa o estorsiva;
5) nullità della sentenza per violazione dell'art.606 lett.
A) e B) in relazione alla ritenuta sussistenza del reato estorsivo rispetto a quello di violenza privata come ritenuta nel giudizio di primo grado;
6) nullità della sentenza per violazione dell'art.605 lett.A) e B) in rela= zione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti delle armi nei reati contestati;
7) nullità della sentenza per violazione dell'art.606 lett. ) e b) in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti ge=
neriche ed alla irrogazione della pena in concreto.
Si assume, a supporto delle prospettate censure, che la Corte territoriale avrebbe errato: nel ritenere che non potessero essere considerati ausiliari gli ufficiali di P.G.avendo la norma dell'art.197 lett.d) riservato -22-
tale qualifica soltanto al personale di cancelleria e di segreteria;
nel ritenere utilizzabili le perizie fo= niche e trascrittive benché le stesse fossero state ese=
guite da personale che aveva svolto funzione di ausilia= rio del giudice nel dibattimento;
nel ritenere la uti= lizzabilità delle cassette riproducenti le voci di Ma= trone e OR benché non fosse stata eseguita alcuna perizia fonica comparativa.
Si sostiene che tutte le argomentazioni svolte in ri= ferimento al ritenuto reato ex art. 416 bis meritino eri =
tiche. Rappresenterebbe, anzitutto, erronea interpretazio= ne e falsa applicazione dell'art. 416 bis il ritenere che ai fini della sussistenza di tale reato non fosse necessaria, da parte degli associati,l'utilizzazione del' la forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo posto che il legislatore, sostituendo alla espressione" avvalendosi"quella più precisa e perentoria si avvalgono", avrebbe inteso riferirsi non già ad un qualsiasi sodalizio suggestivamente depositario di una astratta ed opinata"capacità intimidatoria", ma ad un consorzio criminale il quale, proprio per perseguire le sue finalità, tale si manifesta sttraverso la concreta utilizzazione della forza d'intimidazione (di cui dispo= ingenerando, in tal modo, essorgettamento ed omertà.
D'altre porte, i giudici di merito, di primo come disse=
condo grado, pur in presenze i innegabili atteggiamenti minacciosi, anche se, limitsti.nel tempo e nell'azione,de parte di qualcuno soltanto dei giudicabili,non si sa= rebbero resi conti,né si sarebbero sforzati di accertare
þd in ogni caso non ne avrebbero offerto congrua motiva= zione, se l'uso della forza d'intimidazione fosse avvenuto ad opera degli associati presunti partecipi di un soda-
Lizio e non piuttosto,isoletemente ed indipendentemente -23-
dal rapporto associativo, da uno o più degli attuali imputati i quali pesero ERIE in essere la tipiche mi
-
nacce proprie dei reati di cui all'art.620 cod.pen. gualmente addebitati ai giudicabili e, guarda caso,in danno delle medesime parti offese.
Non avrebbe potuto ritenersi sussistente, secondo il deducente,la ipotizzata fattispecie criminosa ex art. 416 bis non essendosi perfezionata la condotta tipica descritta nella norma incriminatrice anche perché es' sendo l'associazione per delinquere un reato ad esecu=
zione plurisoggettiva necessaria,il delitto poteva dirsi integrato solo nel momento in cui almeno tre p persone si fossero associate per le finalità indicate dalla legge e si fossero poi avvalse, in concreto, della forza d'intimidazione tipica del sodalizio;
in ogni caso, pur non essendo richiesto che tutti gli associati avessero utilizzato il metodo mafioso"sarebbe stato necessario,
che almeno da tre di essi fosse stata consumata l'azione i descritta dalla norma in parola.
Pur dovendosi riconoscere che il metodo mafioso"è ele=
mento peculiare ed essenziale di caratterizzazione del' la fattispecie, non si sarebbe dovuto trascurare che cle= menti di connotazione, almeno altrettanto forti, erano da desumere dall'accertate sussistenza, nel contempo, delle finalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis. In al tri termini, per il deducente,la forza intimidatrice per boter assumere struttura e caratteristiche tipiche del'
l'associazione mafiosa, dovrebbe essere rivolta a rea=
lizzare il controllo e le gestioni di attività produt' tive attraverso la commissione di delitti diretti, ne=
cessariamente, a porre in essere quelle specifiche atti= vità descritte nel comma 3°della disposizione in questione.
Nel caso di specie, non essendo rinvenibile né comunque. -.24
-W
dimostrata la sussistenza degli elementi essenziali del delitto de quo, non si sarebbe potuto ritenere la respon sabilità degli imputati per partecipazione ad associa= zione di stampo camorristico tanto più che neppure in ordine agli ulteriori elementi costitutivi del reato, as' soggettamento ed omertà, attinenti al"lato passivo"del fenomeno delinquenziale, non era dato rinvenire sia nel' le emergenze degli atti, sia nella motivazione alcun po = sitivo riscontro. A riprova di ciò starebbe il fatto che i soggetti passivi tutti (ed il PA più di ogni al' tro) non avevano mai tenuto un comportamento omertoso giacché anzi,come persone offese, non solamente avevano denunciato le minacce subite ma, prima di fare ciò,si erano tenacemente attivati per raccogliere le prove
(vedi registrazioni) dell'attività dei loro antagonisti.
I giudici di merito avrebbero quindi creduto di pote= re usare le prove relative alle minacce, sicuramente at '
tuate nei confronti dei soggetti passivi nei singoli episodi estorsivi, per dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, in ogni caso non riferibile al AT CO.Che costui fosse partecipe e sodale con il OR e gli altri tanto da essere considerato "il numero due dell'organizzazione", com definito dei giudici, sarebbe un'affermazione non sorretta de nessun riscontro probatorio né confortata da dimostrazione logicamente giustificativa desumibile dagli atti processuali e sviluppata in sentenza.
Per quanto riguarda gli altri reati contestati a detto imputato ugualmente non sarebbe emersa prova alcuna di un suo diretto coinvolgimento nei fatti estorsivi ten' tati o consumati, essendosi fatta guidare la Corte, nella parte motiva, più che altro da apprezzamenti apodittici,
'da valutazioni soggettive o congetturali desunte non da 1 25
- un esame critico del materiale probatorio ma dal facile metodo della generalizzazione. Il giudice di appello in
-luogo di verificare tenendo presenti le doglianze Ľ
prospettate nei motivi di impugnazione - le regioni poste a base delle censure articolate dalla difesa,
avrebbe preferito elencare una serie di circostanze, un insieme di indizi anche congetturali tutti orienta= ti però per una decisione in negativo senza specifici riferimenti ad elementi serí, concordanti ed inequivoci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.Osserva anzitutto il Collegio che sono prive di fon' damento giuridico le eccezioni di carattere processua= le riproposte nell'interesse di teluni ricorrenti, ben' ché rigettate dalla Corte territoriale con puntuale e corretta motivazione.
Invero,in materia di nullità vige il principio della tassatività, di cui all'art.177 cod. proc.pen.Da ciò con' segue che solo i vizi dell'atto per i quali la sanzione di nullità sia stabilita in via generale o in via par= ticolare, con carattere di assolutezza o relatività,pos' sono essere dichiarati dal giudice. Quindi,la nullità del verbale può essere dichiarata, a norma dell'art.142
- detto codice, solo se vi è incertezco essoluta circa le persone intervenute e se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Non essendo pre=
vista tra le cause di mullità l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art.137 stesso codice ne deriva che non può essere considerato nullo, con la con'
i seguente caducazione delle determinazioni ivi contenute,
un verbale sul quale figura solo la sottoscrizione in calce di tutti i soggetti indicati e non su ogni foglioall'ultimo foglio,
(v. Sent.30 luglio 1991, n.8341, Montinari). Pertanto, solo -26- 26 -
nel caso - non prospettato nei motivi di ricerso - in cut manchi la sottoscrizione in calce all'ultimo foglio' è con'
figurabile la nullità del verbale del dibattimento disci=. blinato dall'art. 483 codice processuale (v.sent.30 luglio 1991, n. 8341, Montinari). Questa Corte suprema ha precisato (sent. 12 febbraio
1992,n.1470, Causo) che essendo il verbale in questione il qua=atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto le attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso au= tenticità e pubblica fede - solo la mancanza di sottoscri- zione di costuï nell'ultima pagina può produrre nullità.
Quanto alla dedotta violazione dell'art.197 codice di rito v'è da rilevare in primo luogo che, disciplinando detta disposizione l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, essa ha natura di norma eccezionale perché il suo contenuto pone specifiche eccezioni al dovere generale di rendere testimonianza, fissato dalla legge,
e reso, vieppiù,imperativo,dalla previsione della sanzione penale (art.372 cod.pen.) e, pertanto, la sue interpreta= zione deve essere strettamente legata al significato del suo contenuto letterale e non consente esclusioni che si pongano eventualmente in contrasto con tale gnificato.
O bene, come correttamente puntualizzato dalla Corte territoriale, l'art. 373 ult.comme cofice di rito opera une netta distinzione tre ufficiali di P. .ed ausilia=
ri che assistono il P.M.nella redazione dei verbali,di
-=
stinzione resa evidente delle particella disgiuntiva
("ufficiale di P.G.o ausiliario") doperata dal legi= slatore. Ciò in perfetta armonia con il dettato dell'art.
I del Regolamento 30 settembre 1989, n.334 per l'esecu= zione del codice di procedura penale, secondo cui i com= piti che il codice stesso e le norme di attuazione (non' che il regolamento medesimo) attribuiscono all'ausilia= -27
rio si intendono attribuiti al personale di cancelle= ria e di segreteria. D'altra parte è di tutta evidenza che mentre l'ausiliario esplica le sue funzioni in via
¨esclusiva,l'ufficiale di P.G., anche quando assiste il
P.M.,non perde le sue prerogative e funzioni proprie di polizia giudiziaria.
Infine occorre ricordare, come sottolineato dalla Corte
di merito, che nel presente processo gli ufficiali e sottufficiali dei CAbinieri che deposero come testi nel giudizio di primo grado, furono sentiti su fatti re= lativi a pregresse indagini da essi svolte e comunque mai in ordine a circostanze acclarate dal P.M.nei ver=
bali ai quali essi avevano assistito, il che esclude ogni possibile incompatibilità (resent. 31/5/93.n.478, Maiorano). Quanto relativa alla utilizzazione, di perizia fonica e trascrittiva effidata, in violazione degli artt.197 e 222 codice processuale, a persona che avrebbo svolto le funzioni di ausiliario del giudice in dibattimento, la Corte territoriale ne ha a ben ra= gione ritenuto le infondatezza in base alla considera= zione che chi aveva operato la trascrizione della regi=
strazione era stato un tale NS VI, il quale aveva svolto le funzioni di tecnico "previste dal comma
2°dell'art.135,cioè di assistente "dell'ausiliario e non del ciudice, como si evince anche dall'art.139 del codice di procedura e dall'art.50 delle norme di attuazione.
RXXGZKEEFFEEE. Pertanto il tecnico cunnominato ben pote=
va essere incaricato dal magistrato di effettuare la successiva trascrizione della registrazione, non operan'
do nei suoi confronti la preclusione di cui all'art.222. lett.e) in quanto non trattavasi di persona nominata consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. In ogni caso la nullità previ=
sta dall'art.222 del codice ha carattere relativo eva - 28 -
-
quindi eccepita,a pena di decadenza, nei termini stabi= liti nell'art.182,il che non sembra sia avvenuto nella specie.
2.Sul piano del diritto sostanziale,in particolare per quanto riguarda la configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'art.416 bis, questa Corte ha già avuto modo di osservare (sent. 25 febbraio 1991, n.1410, Grassonelli) che
P) non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice,né è necessario che la forza di intimidazione, dalla quale derivi la condi= zione di assoggettamento e di omertà degli stessi asso=
" ciati e dei terzi, sia utilizzata dai singoli associati perché si realizzi la condizione di partecipazione,né tantomeno che ciascuno consegua direttamente il profit'
to ingiusto,per sé o altri;
M b) la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso può assumere forma e contenuti diversi e varia=
bili e consiste nel contributo, purché apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza od al raffor=
zamento dell' esoriazione e, quindi, nella realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelați della norma penale incriminatrice qualunque sia il ruolo o il capito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione;
c) l'associazione di tipo mafioso, al pari dell'associa= zione per delinquere di cui all'art.416 cod.pen., postula l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi trat' tandosi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, una
-
organizzazione che può avere una maggiore o minore ar= ticolazione, ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descritti= vamente enunciati dell, norma incriminatrice;
.29-
d), le novità di maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell'art.416 bis, che la distin' guono da quella di cui all'art.416, sono essenzialmente due: l'eterogeneità degli scopi, che l'associazione mira la realizzare, e quindi dell'oggetto del programma crimi= hoso, ed il ricorso alla forza di intimidazione della as' sociazione, per il conseguimento dei fini propri della medesima.Il requisito della forza di intimidazione del vincolo associativo", che costituisce l'"in sé"dell'as'
sociazione di tipo mafioso, e delle altre a questa as' similabili, dalla quale deriva secondo il dato norma=
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tivo - la condizione di assoggettamento e di omertà de= gli stessi associati e dei terzi non è una modalità del la condotte associativa,ma un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo"si avvalgono"; peraltro, detta"forza intimidatrice "non deve necessaria= mente essere utilizzata dai singoli associati, né deve.
necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale, per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incri= minatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrit' tivo e su quello ontologico,]'associazione di tipo ma=
fioso, secondo il modello legale, è la condizione di assog=
gettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alle forza dell'associa= zione) e di omertè che consiste in una forma di solida=
rieta ,tale da ostacolare o rendere più difficoltosa
1 'opera di prevenzione e di repressione, che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione.
Ne derive innanzitutto che le finalizzazioni dell'as'
esauriscono in quello espres'sociazione mafiosa non si *230-
samente specificate dal legislatore (commissione di de= litti;
acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,di appalti-e servizi pubblici),in quanto sussiste nella previsione codici = stica una norma di chiusura ad ampio raggio: il perse= guimento di un profitto o vantaggio ingiusto per sé o per altri è sufficiente per l'integrazione della fatti=
specie in esame. _ _
Il legislatore non richiede quindi soltanto il profit'
to o il vantaggio, ma richiede la relativa ingiustizia,
vale a dire, come acutamente osservato in dottrina,situa= zioni di utilità non già semplicemente non tutelate ben' sì in contrasto con l'ordinamento giuridico.Trattasi di uno dei pochi punti che è stato oggetto di approfondi-
-
mento nel corso dei lavori preparatori della legge n.
646 del 1982 ove è frequentemente precisata l'assoluta prevalenza della cifra patrimoniale del profitto e del vantaggio, soluzione encora una volta condivisa dalla migliore dottrina,fermo restando il carattere dell'in'
giustizia.Per cui, al di là delle finalità tipiche co= stituite della commissione di delitti, l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni,di autorizzazioni, a, appelti e servizi pubblici, cui è stata aggiunta per effetto della conversione del D.L.30☎ del :
1992 l'ipotesi dell'accaparramento di voti elettorali, occorre che il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione sia contrassegnato dal con'
notato della "ingiustizia".Ne consegue che come non vi
è truffa senza ingiusto profitto perché il profitto corrisponde ad un proprio diritto anche se la relativa attuazione si sia ottenuta con artifici o raggiri, così 31
non v'è intimidazione diretta ad ottenere ingiusto van' taggio o profitto, se l'uno o l'altre sono giusti%3B vi sarà intimidazione della quale si risponderà laddove la legge lo prevede;
ma se la legge collega la punizio= ne dell'intimidazione solo alla produzione di un pro= fitto o vantaggio ingiusti,la punizione non potrà affatto aver luogo.
3.E'configurabile in astratto il vincolo della conti=
nuazione tra il reato associativo ed i singoli reati compiuti in attuazione dell'indeterminato progetto di attività delittuosa che costituisce l'oggetto sociale dell'associazione delinquenziale,ma è indispensabile in concreto - secondo la prevalenta giurisprudenza di questa Corte (v.,fra le tante,sent.16 marzo 1992,n.660,
Martino) un positivo accertamento di elementi idonei
-
a dare unitarietà alle diverse ipotesi di reato in modo
7 che il reato-mezzo ed i reati-fine possano presentarsi come la realizzazione di un unico disegno già contestual' mente presente "ab initio "nella mente degli agenti, ve= nendo i secondi a rappresentare la immediata attuazione
1
dello scopo per cui si è costituito il sodalizio.Si ri=
chiede quindi che l'agente, contestualmente alla costi= tusione della"societes scelerum", ovvero alla propria adesione ad essa, abbia già concepito un disegno chiaro le definito dei singoli delitti immediatamente realizza= bili nell'ambito dell'accordo associativo. I reati-fine devono cioè risultare compresi in un programma unita=
rio di intenzioni che consideri le singole violazioni via via consumate come genericamente incluse nelle li- nee fondamentali della preventiva rappresentazione (v. sent.16 giugno 1992, n.6992,imp.Altadonna ed altri).
4.L'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis cod.pen.si caratterizza, rispetto a quel' 32
la prevista dall'art. 416, oltre che per il fine, compren' sivo della programmazione di delitti ma anche come si detto in precedenza di altre attività illecite non tecnicamente inquadrabili nello schema dei primi, soprat: tutto per il metodo seguito dai suoi componenti nella realizzazione del programma associativo.Questo metodo si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da par= te degli associati della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e dal lato passivo, per la con' dizione di assoggettamento e di omertà che da tale for= za intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all'esterno dell'associazione quanto al suo interno
(v.sent.22 maggio 1987, n. 6642, imp. Ferrentino). Quindi, se per la configurabilità del reato di associazione per delinquere comune ex art.415 la condotta penalmente ri=
levante è quella volta alla costituzione di un sodali= zio avente per scopo la consumazione di più delitti (per cui il fatto associativo è previsto dal legislatore nel suo prodursi come entità che è criminosa per la natura criminosa del fine che ispira e muove gli autori del fatto);perché sussista, invece, il reato di associazione di tipo mafioso ex art.416 bis sono penalmente rilevanti non il fatto e la condotta produttivi del sodelizio momento indifferente, in astratto, per la valutazione del giudico penale - ma il metodo, il sistema, i mezzi utilizzati dal sodalizio e dei suoi associati ("forza.
di intimidazione del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva") per conse= guire finalità anche generalmente lecite (ma che per.
l'adozione di quel metodo si convertono in illeciti),
ed una sola delle quali,"commettere delitti", è comune all'associazione previste dall'art.416.
Il reato previsto dall'art. 416 bis costituisce in so- -33-
stanza una ipotesi di delitto a condotta multipla per pui, quando l'associazione risulta finalizzata alla com=
missione di delitti, l'elemento del metodo mafioso vale a caratterizzarla nella previsione speciale, ai sensi dell'art.15 cod.pen.,mentre, nell'ipotesi in cui le fi= nalità perseguite sono diverse, l'elemento stesso vale
à costituire un titolo autonomo di reato il cui evento va individuato nella situazione di pericolo, per la li= bera espressione delle attività socio-economiche, insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifi= the caratterizzazioni (v.sent.6 giugno 1992, n.6784,imp.
Bruno ed altri).
La prova degli elementi caratterizzanti dell'ipotesi criminosa in parola può poi essere desunta anche con metodo logico induttivo, in base ai rilievi che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno má=
fioso o similare: segretezza del vincolo;
rapporti di comparaggio o comparativo fra gli adepti;
uso di un rituale particolare per l'iniziazione dei nuovi soci o per la promozione di quelli che già ne facciano parte;
rispetto assoluto del vincolo gerarchico;
uso di un linguaggio criptico;
accollo delle spese di giustizia da parte della cosca;
diffuso clima di omertà, conseguen' za ed indire rivelatore dell'assoggettamento della popo= lazione alla consorteria;
assassin con stile mafioso di presunti componenti della stessa
Orbene, compito del giudice di legittimità non è evi= dentemente quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine all'af= fidabilità delle fonti di prova,ma solo quello di sta= bilire se, nell'accertamento della sussistenza degli ele=
merti probatori a carico dei singoli imputati,i giudici abbiano esaminato tutte quanto era stato messo, a loro 5.34
disposizione, abbiano fornito una risposta esaustiva alle obiezioni mosse dalle parti, abbiano correttamente interpretato il materiale probatorio, abbiano infine correttamente applicato le regole della logica nelle argomentazioni in forza delle quali hanno tratto le conclusioni sulla base delle premesse da cui sono par= titi.Porre in discussione la valenza probatoria degli elementi utilizzati dal giudice di merito equivale,nel'
l'ottica del giudice di legittimità, non già a rivalu= tare le prove, ma soltanto a negare le loro idoneità
sul piano logico a sorreggere l'intero ragionamento sulla base del quale da date premessa si sono fatte discendere per via argomentativa determinate conseguen' ze. Sul terreno della concreta attribuibilità del fatto costituente reato alla condotta del singolo imputato,
l'adozione di tale criterio si risolve sempre nel giu-
_dizio di logicità della motivazione.ll controllo della capacità dimostrativa degli elementi probatori utiliz= zati deve quindi ritenersi esplicazione della potestà, affidata dalla legge al giudice di legittimità,di¯va= lutare la correttezza della motivazione adottata dal giudice di merito a giustificazione delle propria de= cisione, e l'eventuale presenza di vizi logici nel pro= cesso argomentativo. Le dette potestà non trove dunque
•
1 propria legittimazione altrove che nelle legge, e cli effetti del suo esercizio sono destinati ad esaurirsi tutti all'interno della motivazione del provvedimento impugnato, che rimane l'unico oggetto dell'indagine af= fidata alla Corte di cassazione. Può pertanto affermarsi che la valutazione dell'idoneità dell'elemento proba= torio utilizzato a dimostrare l'assunto su cui poggia la decisione del giudice di merito si svolge all'inter= no del ruolo istituzionale assegnato dalla legge al giu=. -- 35--
dice di legittimità, senza realizzare alcuna invesione di campo nella valutazione del fatto, che rimane riser=
vata al giudice di merito.
5. Per la configurabilità dell'aggravante dell'arma nel delitto di estorsione, è necessario che il reo sia palesamente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essaessa sia portata in modo da poter intimidire;
cioè da lasciar эге
ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli.
In tema di associazione per delinquere di stampo¨mafio= so, la circostanza aggravante prevista dal comma 4°del'
secondo cui se l'associazione è armatal'art.416-bis si applica la pena della reclusione, da quattro a dieci anni nei casi previsti nel comma I°e da cinque a cuindici anni nei casi previsti dal comma 2° - è estensibile a tutti i partecipanti del sodalizio criminoso, sempreché siano ravvisabili come si presiserà meglio in seguito
- - lè
condizioni richieste dal nuovo testo dell'art.59 cod. pen. E per la configurabilità della detta circostanza w anche con riferimento al delitto ex art.416 bis vale quanto osservato sopra con riguardo al delitto di estor= sione mentre par gibuche concerne la sua estensibilità
6. Il delitto di violenza privata e quello di estorsione, pur avendo in comune l'uso della violenza e della minac'
cia per costringere il soggetto pessivo ad un comporta= mento commissivo od omissivo, si differenziano per l'ele= mento materiale, qualificato nella estorsione dalla in'
giustizia del profitto con altrui danno,e per l'elemento psicologico, caratterizzato nell'estorsione dalla consa= pevolezza di usare violenza o minaccia, dirette a costrin'
gere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Questo spiega perché l'estersione sia compresa fra i de= litti contro il patrimonio laddove la violenza privata inclusa fra i reati contro la persona, ed in particola= re contro la libertà morale. _
7.La spontaneità dell'azione riparatrice, ai fini del'
1'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen., è richiesta unicamente per la ipotesi della elisione delle conse= guenze dannose del reato, mentre per la restituzione del' le cose tolte, come per il risarcimento del danno,la di:
-
sposizione in parola richiede semplicemente che essa abbia luogo prima del giudizio. Pertanto, ai fini dell'at'
tenuante de qua, non è necessario che l'agente sia ispi rato da autentico ravvedimento ed è sufficiente che la sua opera riparatrice sia volontaria,a nulla rilevando gli intimi motivi o le riposte finalità che l'abbiano determinata.
Ai fini dell'applicabilità della detta attenuante è peraltr
M necessario che la riparazione del danno, tanto nella for= na specifica della restituzione che in quella del risar=
cimento, sia nu oltre che volontaria anche integrale.
L'integrità della riparazione deve sussistere nei con' fronti di tutte le persone danneggiate.Ed anche l'offer= ta spontaneamente fatta alla persona offesa, prima del giudizio di una somma di denaro, ancorché rifiutata per
- -
un principio di ordine morale e non già perché la somma sia stata ritenuta esigua, vale ad integrare l'attenuan' te in questione. In caso di rifiuto per poter fruire del'
la diminuzione di pena è però necessario che l'offerta ven' ga eseguita secondo le modalità previste dal codice ci=
vile per l'offerta reale (giurisprudenza prevalente di questa Corte, mentre secondo un indirizzo meno rigoroso
'offerta di una somma di denaro a titolo di risarcimen' -37
to del danno non deve necessariamente essere effettua=
ta nelle forme previste dalle norme civilistiche, essen' do sufficiente la presenza di requisiti di serietà e congruità: sent: 27 ottobre 1986, Nazzee).
7. Secondo la giurisprudenza di questo Supremo Colle= gio se è vero che l'aumento di pena per la recidiva va calcolato per ultimo, dopo cioè avere operato gli aumenti e le diminuzioni di pena per effetto di tutte le altre circostanze del reato, è però altrettanto vero che l'aumento di pena per la continuazione, la quale non e: una circostanza,va operato sulla pena inflitta per la violazione più grave, pena, questa, che risulta deter=
- minata a seguito degli aumenti e diminuzioni-operate. per effetto di tutte le fattispecie circostanziali che accompagnano siffatta violazione, in esse compresa la recidiva.
8. La improcedibilità dell'azione penale in ordine ad un fatto già giudicato irrevocabilmente si verifica so=
lo se il secondo giudizio abbia ad oggetto la stessa condotta e lo stesso evento e cioè la stessa modifica=
sione della realtà,fisicamente e temporalmente determi= nata come oggetto del precedente giudizio.Non è invece configurabile allorché,in caso di comportamento antigiu= ridico protrattosi nel tempo con progressiva e consecu= tiva, continuativa o frazionata o permanente modificazione
-
della realtà in vista di un risultato finale, solo una parte o una fase o un tratto delimitato di detto compor= tamento ed il risultato ad esso corrispondente siano stati sottoposti a giudizio-penale, dando luogo ad una decisione irrevocabile. Costituisce pertanto "fatto diverso". ai fini della preclusione del giudicato, quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi dello
-stesse reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività - 38-
del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accer= tata con sentenza definitiva. Non è di ostacolo la natu=
ra permanente dei reati perché la permanenza cessa e il reato si conclude, al massimo, con la decisione di con'
Canna o di assoluzione, anche non definitiva, del giudice di merito, salvo a riprodursi come nuovo reato se la permanenza non è cessata di fatto.
Può dirsi quindi che la preclusione del "ne bis in idem"
-
sussista soltanto se si verte in ordine ad un unico fat'
to il quale dia origine ad una pluralità di procedimen' ti penali.Per accertare se il fatto in esame sia il me= desimo nei diversi procedimenti occorre - giova riba= dirlo verificare se vi sia coincidenza degli elementi costitutivi del fatto, identificabili nella condotta, nell'evento e nel nesso di causalità. Sicché, allorquando vi sia ripetizione della condotta in tempi diversi, an' corché violatrice della stessa norma, la diversità della condotta esclude che possa esservi ostacolo alla instau= razione di un nuovo procedimento per la condotta suc' cessiva (v.sent.25 luglio 1991, n.8126, Frascone;
sent.
15 febbraio 1993, n.1373,imp. Gigardi ed altro).
La identità è dunque configurabile solo quando il fat' to si realizza nelle medesime condizioni di tempo,di luogo e di persone.
9. Alla luce del nuovo testo dell'art.118 cod.pen.(come sostituito dall'art.3 legge 7 febbraio 1990, n.19),nel quale sono elencate, in termini da reputarsi tassativi, le circostanze da valutare soltanto riguardo alla per=
--
sona cui si riferiscono,e che sono quelle di rilevanza strettamente individuale, non è più invocabile il princi- pio, prima vigente, della automatica estensione al con'
correrte delle circostanze oggettive, sebbene non cono= 1 39
sciute.Per effetto della novella le circostanzè in que=
stione ora soggiacciono al principio di carattere ge= generale introdotto dal nuovo testo dell'art.59 stesso codice, primo e secondo comma, secondo cui-le circostanze che attenuano la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute,o da lui per errore rite= nute inesistenti,mentre quelle che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da LU
. conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesi= stenti per errore determinato da colpa.
Le circostanze aggravanti oggettive possono quindi |es' sere valutate, oltre che a carico dell'autore materiale del reato, anche nei confronti del correo solo se resti accertato che erano da questi conosciute ovvero non co=
nosciute per la causa anzidetta o ignorate per errore colposo.
10.In tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dal principio che ai fini dell'affermazione di
M responsabilità di taluno non occorre la prova che abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo,invece, sufficiente la sola sua aggregazione ad una organizzazione,le cui obiettive caratteristiche sia=
no tali da farla rientrare nella previsione dell'art.416 bis cit., può derivarsi come corollario che la permanenza di detta partecipazione - desunta dal non avveramento dei fatti dissolventi del vincolo associativo, quali la estromissione del soggetto dall'associazione ovvero il suo recesso -, implica.oggettivamente un apporto alle mo= dalità ed alle finalità criminose dell'associazione;pro= prio in riferimento al dato dell'uso (da ritenere previ= sto dalla norma incriminatrice in funzione anche solo potenziale della forza intimidatoria, sorretta dal vin' colo associativo, nella valutazione della cui efficienza 40 -
indipendentemente dall'individuazione della prove= nienza soggettiva dell'attività di intimidazione non può prescindersi dalla considerazione della personalità dei singoli, avvinto dal vincolo medesimo. E-poiché tutto--
ciò rientra nella consapevolezza del partecipe- non
☐ estromesso e che non abbia receduto dal sodalizio -
il fatto partecipativo si integra anche nel profilo psi= cologico individuale,indipendentemente da segni esterio=
Ari, rivelatori di condotte o intenzionalità criminose, tali da ripetere le connotazioni, programmatiche dell'eg= sociazione per delinquere (v.sent., sez.5°,6 dicembre
1993, n.4056%, Li Vecchi):
Non è quindi necessaria la dimostrazione dello svolgi= mento personale, da parte del singolo soggetto, di atti= vità di tipo mafioso, giacché la permanenza della sua partecipazione · desunta dal mancato avveramento deiW
fatti appena accenati implica un oggettivo contribu= to alle modalità ed alle finalità dell'associazione criminosa, proprio con riguardo all'elemento dell'uso,
Enche solo potenziale, della forza intimidatoria,sorret'
ta dal vincolo associativo.
XXXXXXXXXXXXX
II. Sulla base delle suesposte considerazioni di carat' tere generale, afferenti alle varie questioni giuridiche sollevate dai difensori dei ricorrenti,il Collegio re=
.
puta ora agevole esaminare analiticamente le posizioni di costoro e vagliare la consistenza dei dedotti motivi di gravame, come sopra riportati.
II.I.MATRONT CO
Per quanto concerne detto imputato gli elementi di pro= va, ritenuti dalla Corte di merito, della sua appartenenza all'associazione di stampo camorristico sono stati,nel'
l'ordine: a) la frequentazione del OR AS la 41
- conferma di quanto denunciato dal PA attraverso gli accertamenti,le testimonianze e le intercettazioni telefoniche effettuate;
b) la sistematica serie di estor= sioni, cui detto prevenuto non era risultato estraneo,
P protratte negli anni fin dal 1980 ai danni dei D'GO, di NG ecc.; c) gli accertati interessi del predetto re del OR nella politica locale, nel commercio de pelati e pomodori, nell'edilizia, nell'e assunzioni di pa= renti del OR medesimo imposte agli industriali, nella attività sportiva della società di calcio Scafatese;
d) le modalità dei delitti dagli stessi commessi di chiara marca camorristica;
d) le manifestazioni di tracotanza i e le ingiurie rivolte al PA, che aveva osate prote= stare per svariate forniture non pagate e per il suo ter= giversare nelle trattative relative alla vendita di un
+. terreno, espresse sempre con frasi del caratteristico ger=
-
go di camorra;
al quale il malcapitato è costretto a ri= spondere con essequio;
ed a cui segue l'aggressione av=
..L. venuta dopo alcuni giorni da parte di individui armati;
e) 1'intervento, come intermediario nella faccenda del terreno, di tale NG CA, personaggio equivoco,in' dustriale e pubblico amministratore al Comune di Scafati da venticinque anni, il quale, nel corso di un colloquio avuto con il PA, registrato da quest'ultimo, aveva ri-
-
: cordato all'interlocutore che era inutile opporsi al RE
to ed ai suoi,ivi compreso il AT, perché"non erano due o tre,ma quattro o cinquecento persone e comandavano loro";
f) la riunione indetta dal OR e dal AT di tutti ור:
"
i principali industriali conservieri della zona, alla qua= le costoro erano puntualmente intervenuti ed avevano subito una serie di contumelie, minacce, imposizioni senza opporre alcuna reazione;
g) una forza di intimidazione tale da rendere sufficienti, per piegare un manipolo di operatori - 42 -
economici all'estorsione di molte decine di milioni,le sole violenze e minacce verbali, senza necessità di ri= correre,in concreto, a violenze fisiche, attentati, bombe, incendi;
h) la circostanza che dopo l'interessamento del
OR all'acquisto del terreno di PA IG, questi per lungo tempo non ebbe a ricevere offerte di compra= vendita da altri;
i) l'offerta spontanea da parte del
AG che già aveva subito un danno di ventidue milioni per le piante, a OR e AT di lire cento milioni;
1) gli episodi estorsivi in danno di AI SE
·
e SC,l'accertato pagamento del "pizzo"da parte dei D'GO e del NG per lunghi anni,l'imposi= zione (teste D'Auria Lazzaro) di votare alle elezioni amministrative per SC RO,parente di OR;
m) la reticenza delle parti lese e dei testi al dibatti= mento, chiaramente intimiditi ed abilmente manipolati nel corso delle indagini, come soltanto criminali di gran pre=_ stigio sono soliti fare;
n) il collegamento dell'associa= zione del OR alla"Nuova Famiglia", consorteria di¨ li= vello regionale storicamente accertata, e più in parti= colare al clan capeggiato da CA IE di NO e
AS AL di Poggiomarino,dati riferiti da vari ufficiali di polizia giudiziaria e dal"pentito "Le Pinte
CA; o) la testimonianza del colonnello LI sul so= dalizio OR-AT, di antica data, nonché sui rapporti tra OR e UO e tra OR e AI TA%; p) le intercettazioni telefoniche di conversazioni tra gli attuali imputati, che comprovavano le indicazioni fornite dai CC/ri; g) l'attribuzione da parte dei testi a OR
AS del ruolo di capo ed a AT CO di quello del"numere due"ḍell'organizzazione; r) gli stretti rapporti fra i suddetti imputati e UO IC (che nell'attuale processo risulta beneficiario delle piante - 43-
da giardino estorte a IG PA e nel 1985 fu tratto نئے in arresto con OR, AI ed NG VI, altre notissimo criminale di OT), il quale accompa= gnò il OR alla fabbrica di D'GO CO il gior= no precedente la convocazione dei conservieri sottoposti ad estorsione, e che poi nell'incontro al quale fu pre= sente tra il D'GO ed il -OR, avvenuto qualche giorno dopo la riunione, mostro di essere perfettamente al cor= rente della stessa;
s) gli stretti rapporti del gruppo di OR con IO TA, imputate anch'egli di appartenenza ad associazione camorristica.
II.
2.LA NT.
Per quanto riguarda detto imputato gli elementi rite nuti dai giudici di merito probatori della sua apparte= nenza all'associazione camorristica guidata e diretta dal
OR e dal AT, sono stati nell'ordine: a) frequen'
tazione del OR, che accompagnava in caserma, con la
Golf blindata del AT, per gli obblighi di firma quale sorvegliate speciale;
b) l'essere stato lo stesso più volte inquisito, senza apprezzabili esiti,per fatti di criminalità organizzata;
c) frequenza di telefonate in' __
tercettate tra AI e OR;
d) la deposizione di LO RD CA dalla quale era emerso che il AI aveva accompagnato il OR, nel novembre 1990, ad un appuntamento con il teste summenzionato, e nel corso del colloquio che ne era seguite il OR aveva avanzato nei confronti del
NG, già vittima di estorsioni, ulteriori richieste;
e) la deposizione del teste Le IN che aveva indicato il-AI come "elemento della Nuova Famiglia"; f) la de= posizione del colonnello LI il quale aveva testimonia= to che dopo l'omicidio di RA SE, OR e O= la, scambiando i carabinieri per killers dell'organizzazio= ne avversaria, erano rimasti terrorizzati ed avevano con' 44
fidato al LI stesso di ritenersi probabile bersa= glio dei"cutoliani"; g) la circostanza che il AI, già nel 1982, dopo un attentato, si era rifugiato presso il OR;
h) il fatto che il OR,quale capo di una consorteria camorristica, era ambito bersaglio dei clan. avversari, pronti ad ucciderlo, per cui nessuno si sareb=
-
be accognato assi@namente a lui, come facevano gli attuali coimputati,per puro spirito di amicizia.
IL.
3.UO NI.
Per quante concerne dette imputate gli elementi rite= nuti probatori della sua appartenenza alla" cosca camor= ristica"facente cape al OR sono stati ravvisati,nol l'ordine: a) stretti rapporti tra i suddetti imputati
OR e AT ed il prevenuto in questione,il quale come già riferito - nell'attuale processe' risulta be= neficiario delle piante di giardino estorte a IG Pa= gana e nel 1985 venne tratto in arresto con OR, AI ed NG VI, altro notissimo criminale di Boscotre= case;
c) l'avere il UO accompagnate il OR alla fabbrica di D'GO CO il giorno precedente la nota convocazione dei conservieri sottoposti ad estor= sione;
c) la circostanza che qualche giorno dopo la detta riunione D'E- TE aveva incontrato AS
OR con il UO e quest'ultimo si era mostrato perfet' tamente al corrente dell'incontro con gli industriali;
d) il dato innegabile che essendo il OR ambito bersa= glio dei clan avversari, pronti ad ucciderle,in quanto capo di una consorteria camorristica, nessuno si sarebbe accompagnato a lui, come invece tra gli altri faceva il
UO, per puro spirito di amicizia.
II.
4.OR SQ
L'esistenza di un'associazione di stampe camorristice facente capo-a-detto-imputato è stata affermata dai giu= ·45 -
dici e di primo e di secondo grado con argomentazioni itscorrette sotto il profilo giuridico e logicamente inec'
e ccepibilia moe :-
E' stata infatti rilevata la presenza, nella specie,del'
" la forza intimidatrice del vincolo associative, non-co=
☐ stituente una mera modalità della condotta dei singoli associati,ma un elemento strumentale al conseguimento dei fini dell'associazione, derivante direttamente dal vincolo associativo e non ricollegantesi necessariamente
Da concreti atti di intimidazione posti in essere dai singoli appartenenti all'associazione stessa;
forza di= retta a creare nel territorio condizioni di assoggetta=
Comenta tali da rendere difficile l'intervento, preventive e repressivo, dei poteri dello Stato e da creare una dif= fusa omertà, intesa, quest'ultima, come rifiuto assoluto di collaborare con polizia e magistratura per timore di rappresaglia ovvero per volontà di proteggere la conser= teria di cui si fa parte,ivi compresa anche quella indotta dalla violenza morale subita dalla collettività, che por= ta alla accettazione e sottomissione al potere mafioso.
La Corte di merito ha richiamato la dettagliata denun'
: zia di PA IG, cui si è già accennato, la quale aveva dato la"stura"ad una serie di accertamenti, testimonianze ed intercettazioni telefoniche, che avevano condotto ine= quivocabilmente alla conclusione della esistenza in Scafati di una associazione camorristica, capeggiata dal OR
AS; collegata alla "Nuova Famiglia", consorteria di livelle regionale storicamente accertata, e più in parti= colare al clan-capeggiato da CA IE di NO e
AS AL di Poggiomarino.
Sono stati altresì richiamati i dati riferiti da vari ufficiali di polizia giudiziaria e dal "pentito "Lo IN
CA, che avevano confermato il risultato delle indagini -46--
-svolte sulla base della denuncia sporta dal PA;
Lo stesso: curriculum criminale dei personaggi implicati nella vicenda in questione combaciava con le risultanze
☐ processuali
- già il padre di AS OR era"uomo di rispetto" ed a causa di tale" onorificenza" era stato, uccise, negli anni 80% and et "
- il sodalizio OR-AT risale ad antica data,
_ come testimoniato anche dal colonnello LI,il quale aveva altresì ampiamente riferito sui rapporti tra LO
€
reto e UO, nonché tra OR e AI NE;
le indicazioni dei carabinieri erano confortate an'-
_ iche dai resoconti di intercettazioni telefoniche di con'
versazioni tra gli attuali imputati;
an t il GL, già comandante della compagnia CC/ri, di
M Nocera Inferiore, aveva riferito che dopo la uccisione- di RA SE, legato ai OR ed al AI,que=
-st'ultimo e AS OR, avevano confidato all'uffi
-
ciale, come si è già detto sopra,il timore di essere uc' cisi dai "cutoliani in quel periodo il AI si era
-rifugiato nella casa blindata di OR e i due avevano intrattenuto stretti rapporti con UO IC nonché
con il Malsfronte;
unanime l'attribuzione a OR AS, da parte dei testi, del ruolo di capo (mentre AT: CO risultava essere il numero due dell'organizzazione);
•
la confidenza fatta da OR e AI al col.LI di ritenersi probabile bersaglio dei"cutoliani", e la circostanza che il AI, già nel 1982, dopo un atten' tato, si era rifugiato presso il OR;
- .1'essere quest'ultimo, infine, ambito bersaglie dei clan avversari, pronti ad ucciderlo, il che comprova la sua posizione di"capo"di una consorteria camorristica. -- 47.
-
II.
5.MALAFRONTE BIAGIO.
Il reato di estorsione addebitato a detto imputate
è risultate provato dalla funzione di vettore delle piante svolta dallo stesso, come si desumeva dalle af= fermazioni rese dal PA _e dalla intestazione e sot'
toscrizione, a suo nome, di alcune bolle di consegna del' la merce. Inoltre, sono emersi abituali rapporti di fre=
*quentazione tra il prevenuto in questione ed i due. coimputati UO IC e OR AS, nonché l'at' tività di vettore dallo stesso esplicata per lunghi me= si, benché consapevole della gratuità della fornitura e delle lamentele del PA. Lagnanze delle quali egli mise immediatamente a conoscenza il OR, per i provve= dimenti del caso, dimostrando così come bene ha eviden' ziato la Corte di merito palese concorso nella condot'
-
ta estorsiva realizzatasi con le modalità specificate nel capo di imputazione..
Il modo di argomentare dei giudici di merito è ritenu= to da questo Supremo Collegio senz'altro da condividere avendo essi, con puntuali riferimenti alle risultanze processuali, ricostruito la vicenda estorsiva con le mo=
dalità descritte dal PA nella sua denuncia: l'acqui=
sto delle piante per conto del UO operato dal OR;
le bolle di consegna della merce, intestate al OR ed a"Minicuccio "Cuomo ,rinvenute presso la cooperativa"Euro= pa Verde",assiduamente frequentata dal OR;
il pre= levamento delle piante da parte del LA;
in sostanza, una vicenda, iniziata come una normale operazione commer= ciale, e poi trasformatasi nella acquisizione di merce senza corrispettivo, imposta e subita dal PA allorché costui domandò il saldo del conto e protestò con il vetto= re LA per l'atteggiamento tracotante del OR
nei suoi confronti. Da qui insulté e minacce profferité dal OR, giunto dopo pochi minuti presso l'azienda del PA. - 48 -
Adeguata e corretta la motivazione della sentenza impu= gnata anche per quanto riguarda l'attenuante del risar= cimento del danno, negata dal tribunale sia perché la somma, offerta dal PA e rifiutata, non risultava poi, effettivamente posta hella reale disponibilità di quest'ul' timo, indipendentemente dal suo rifiuto, sia perché viera da dubitare per tale ragione della sussistenza del requi= sito della"volontarietà".
12:Per quanto attiene in particolare le censure tese a negare l'esistenza, nella specie,di una vera e propria associazione di stampo camorristico è sufficiente osser= vare, in conformità alla prevalente giurisprudenza di questa Corte (v., fra le tante, sent 20 novembre 1992,P.G.e
De Fea), che la connotazione" mafiosa" ex art.416 bis cod.
pen.nasce dal"modus operandi", il quale trae forza dalla-ste esistenza del vincolo associativo, che essendo noto nell'ambiente sociale induce un diffuso stato di assog gettamento e di omertà, e ciò ne costituisce l'effetto per il singolo, sia all'interno che all'esterno dell'asso= ciazione.La tipicità del modello associativo, delineato dall'art.416 bis cit., risiede nella modalità attraverso cui si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formula= zione della norma, hanno solo carattere indicativo ed ab=
bracciano-non solo genericamente i"delitti",ma compren' dono altresì una varietà indeterminata di condotte, che possono costituire anche attività in sé lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione del controllo delle attività economiche e sociali nel territorio-attra= _=
verso l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche o soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio La connotazione de qua di una associazione per - 49 -
delinquere inerisce quindi al modo di esplicarsi del'
1'attività criminosa, risultando irrilevante anche che la stessa possa avere dei collegamenti, sia pure a fini strategici, con quelle che potrebbero definirsi"case ma= dri", quali la mafia,la camorra o la"ndrangheta".Infatti
i fenomeni delinquenziali indicati non hanno realizzato una unica organizzazione con struttura piramidale e verticistica, cui ricondurre le varie associazioni;
che ertic. operano in estensione territoriale sia nazionale che internazionale eccedenti i confini di insorgenza del fenomeno, ma costituiscono una pluralità di associazioni criminose = spesso in contrasto tra loro - che, pur ri= chiamandosi ai metodi e alle strutture mafiose o camor=
ristiche, sono dotate di ampia sfera decisionale, operano
G in un ambito territoriale diverso e con una preponderan'
te diversificazione soggettiva.
Orbene, al fine di una corretta motivazione di sentenza,
emessa al termine di un procedimento per il delitto di associazione di stampo camorristico o mafioso, il giudice deve privilegiare la prova logica che rappresenta, nella prevalenza dei casi, il fulcro centrale ed insostituibile attraverso cui è possibile la ricostruzione di determinate realtà, su quella diretta, quale si concreta nella confes' sione, nella diretta chiamata di correità e nelle precise testimonianze.Ne consegue che non può ritenersi la sussi= stenza del delitto di associazione per delinquere semplice e deve invece ritenersi configurato il delitto più grave di cui all'art.416 bis cit.qualora si rinvenga, pur in presenza di un clima intimidatorio instaurato dagli as' sociati nell'ambiente circostante, la mancanza di prove
.
tali da consentire l'attribuzione a tutti o ad alcuni degli appartenenti all'illecito, sodalizio degli episodi più gravi e significativi che tale clima avrebbero deter= minato, in specie allorché dagli atti processuali emergono 50 -
coincidenze di ordine temporale, identiche nature e mc dalità di esecuzione di reati, attuazione di danneggiɛ menti e attentati che, correlati a fatti attribuiti persone note e processate, possono far rientrare tutt: questi episodi nell'ambito delle attività esercitate dalla associazione di cui all'art.416 bis.
⠀ Gli indizi di appartenza ad una associazione di tal tipo possono essere costituiti quindi, oltre che da p dirette, anche da altri elementi desumibili dai prece ti penali e giudiziari del soggetto, dalle informazio fornite dagli organi di polizia ed, infine, da ogni al elemento utile, quale ad esempio il rapido ed ingiust cato arricchimento dell'indiziato.La forza intimidat
- caratteristica propria del fenomeno mafioso o simi può derivare oltre che dagli atti veri e propri di
¨timidazione, anche in forma indiretta, dallo stesso-vi associativo ed infine da frasi e comportamenti sotti te allusivi, ma pur sempre efficaci per il raggiungir to dei fini perseguiti dall'associazione.Ed ai fini la configurabilità del delitto de quo non è necessar che siano raggiunti effettivamente e concretamente o più scopi alternativamente previsti dalla norma in minatrice, né è necessario che la forza di intimidaz:
dalla quale derivi la condizione di assoggettamento
Comertà degli stessi associati e dei terzi, sia utili: dai singoli associati perché si realizzi la condizi di partecipazione,né tantomeno che ciascuno consegu rettamente il profitto ingiusto, per sé o altri (v.s
6 giugno 1991, n.6203, Grassonelli ed altri).La condo di partecipazione a detta associazione può di conse za assumere forma e contenuti diversi e variabili e siste nel contributo, purché apprezzabile e concrete 1
piano causale, all'esistenza od al rafforzamento del sociazioe. e, quindi, alla realizzazione dell'offesa - 51 -
ca agli interessi tutelati dalla norma penale incrini=
+ patrice qualunque sia il ruolo, o il compito che il par= tecipe svolga nell'ambito dell'associazione.
Nel caso in esame la motivazione dei giudici di merito di primo e secondo grado (le due sentenze, concordando sul punto in questione, si integrano vicendevolmente for= mando un tutto organico ed inscindibile), in ordine al' :
la sussistenza del reato associativo di cui all'art.416
bis, può ritenersi esaustiva atteso che, come bene eviden'
1
3
ziato dal dal P.G.in sede di discussione: a) non è vero affatto che dall'affermazione contenuta in sentenza che
-
la forza intimidatrice "non si ricollega necessariamente-
[=
a concreti atti di intimidazione posti in essere dai ce singoli appartenenti all'associazione" (fol.49), si possa re dire che la Corte territoriale abbia detto qualcosa di 1=
sbagliato,in quante l'associazione criminosa di stampo olo mafioso o camorristico è tanto più vera e pericolosa en'
quanto minore è il ricorso ad atti violenti;
b) è tante più credibile il mafioso o camorrista quanto più garba= 1=
to e gentile-egli-è,proprio perché non ha bisogno di essere sgarbato o arrogante essendo assistite da una copertura che irradia la sua efficacia intimidatoria i=
della quale la vittima ha consapevolezza;
c) l'apparte= e,
nente ad un'associazione di stampo mafiose o camorristico di
:
non profferisce minacce ma, dà consigli che però da chi ta li riceve vanno letti in modo diverso, proprio perché espressi da soggetto portatore di una intimidazione;
d)
.i=
non è pertanto la stessa cosa dire che "non vi è necessi= tà di atti concreti intimidatori"ed affermare invece che"la forza di intimidazione non vi è stata", per cui n'
n' la sentenza de qua non può ritenersi illogica sul punto
1 in questione, avendo essa"fotografate" in modo intelligente la realtà quando ha precisato che "dalla capacità di in' H - 52 -
-
cutere timore, collegata alla generalizzata percezion della potenza di coercizione del camorrista, consegue 3
per costui la possibilità di trarre vantaggi anche s za bisogno di attivarsi molto per intimidire" (fol.49
e che nella specie la forza di intimidazione era tal da rendere sufficienti, "per piegare un manipolo di o tori economici all'estorsione di molte decine di mil le sole inlenze e minacce verbali, senza ricorso, in
_ creto, a violenze fisiche, attentati, bombe, incendi" (fo
51); e) la Corte territoriale ha messo in rilievo il diffuso "alone intimidatorio "esistente nella società
fatese per la presenza della detta associazione, perc bibile nella capacità dei suoi capi"di "convocare"i servieri ed industriali della zona ed imporre loro pagamento di tangenti, nel pretendere la vendita da 1 te del PA di un suo terreno ad una cifra inferit al suo reale valore, nel chiedere in tono minaccioso alcuni conservieri il pagamento di somme considerev da servire come sostentamento "per le famiglie dei ca rati", nell'acquistare beni (piante da vivaio) senza gare, nelle frase pronunciate dal NG (al Pag
"che vuoi? anch'io sono sottoposto ad estorsioni, co dano loro"), nel costringere industriali ad assumere sonale legato da vincoli familiari a membri dell'or nizzazione, ed infine nell'esigere che alle elezioni
-
ministrative si votasse per un dato candidato.
Un coacervo di elementi probatori dimostrativi del: esistenza in Scafati di una organizzazione camorris che aveva il potere di"imporre pagamenti o dazioni :.
beni in natura", convocare, dettare leggi, "graziare"q cuno (NG), pretendere prestiti (Di TE) cui è un fuor d'opera cercare di individuare chi si
'interprete di questa capacità intimidatoria. - 53-
∙L'esistenza di una vera e propria associazione di stam= po camorristico;
nella zona salernitana di Scafati, emer= 5
o ge dalla motivazione della gravata sentenza attraverso logico-coordinamento dei tasselli probatori, costitui= ti in primo luogo da dichiarazioni precise ed inequivo= che rese non già da "pentiti" come solitamente avviene, ben' ra si dalle parti offese, confortate riguardo a quelle fatte 11, da qualcuna di esse addirittura dall'eseguita registra= n' zione del colloquio avuto con un minaccioso interlocutore.
Libero è il giudice di merito nel potere di apprezza= mento dei dati probatori, anche se poi è tenute a fornire a=
del suo convincimento motivazione congrua, rispettesa dei canoni logici e dei criteri normativamente dettati dal codice di rito.E nella specie, la motivazione sul punto in questione fornita dalla Corte salernitana risulta m ineccepibile in quanto per nulla carente nell'esame dei data probatori, e non viziata nel ragionamento svolto da alcuna illogicità, intesa come contrasto tra le sin'
+-- gole proposizioni del discorso argomentativo. Nulla & sta= e=
to pretermesso nella disamina analitica e rispettiva
-
valutazione delle dichiarazioni del PA, del NG delle altre parti lese, della loro verosimiglianza,spe= F cificità, coerenza, costanza e delle ragioni che hanno r=
indotto a renderle.
Ed anche la disponibilità delle armi da parte dell'as'
-
avsociazione criminosa, a prescindere dalla questione del' la estensibilità dell'aggravante ai diversi soggetti imputati del delitto di cui all'art.416 bis cit., risulta nella impugnata sentenza adeguatamente motivata-con-spe= cifico riferimento alla deposizione resa dal PA,il
-
quale ebbe a dichiarare di essere stato alla fine minac'
ciato da individui "armati"per conto dell'organizzazione, il che lo aveva indotto a ribellarsi ed a sporgere. denun'
cia. 1 1 54 1
In conclusione, non essendo certo necessario,per'l stenza dell'associazione di cui all'art. 416 bis,com qualsiasi altro tipo di associazione, il raggiungime degli scopi prefissati, bene ha fatto la Corte di me a confermare la positiva valutazione dei primi giud ai fini dell'affermazione della responsabilità per reato associativo, così come contestato.
13.Per quanto poi riguarda le singole posizioni deg attuali ricorrenti che sono stati condannati per ap tenenza all'associazione camorristica di cui tratta v'è da osservare, in aggiunta a quanto già innanzi r rito per ciascuno di essi ed in linea generale, che i di appello non ha utilizzato soltanto dati"neutri"c i rapporti di frequentazione ma ha collegato tali e con altri di indubbia valenža probatoria, in modo ch acquistassero una"significatività"propria sì da raf zare l'ipotesi accusätoria.Ed anche la commissione, concorso o da soli, del reato-fine diventa, in un qua di interdipendenza delle varie condotte, sintome riv tore della esistenza di una organizzazione criminos di-cuiffacciano parte gli autori dei fatti estorsiv
Ciò spiega perché non possano trovare accoglimento motivi di ricorso che seguono la tecnica della" parc zazione"dei vari elementi processuali, interpretanto
'valutandoli separatamente gli uni dagli altri in mo slegato e non coordinato, sino a"polverizzarli",ladd invece il metodo corretto di interpretazione da seg
è quello che tiene conto della"forza sinergica"dei elementi,dei loro reciproci collegamenti in modo da costruire un quadro probatorio unitario per ciascun gli imputati del reato associativo, come appunto han to nella specie i giudici di merito.
14. Relativamente al LA IO, il solo degli - 55
etimi ricorrenti che non risponde del reato ex art: 416 ong-nabis,vlè da osservare, che a parte la estrema genericità della doglianza di carenza e contraddittorietà della from motivazione in punto di affermazione della response=
ཅ་
„bilità per il reato contestategli in concorso con il
OR espressa incidentalmente nel contesto di motivi 1
di gravame afferential dinisgo di patteggiamento e la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento danni, il discorso argomentative isvolto al riguardo- dalla Certe di merito è da ritenere, contrariamente a quanto asserito dal P.M.in sede di discussione, senz'altro
-=
ུ condivisibile perché completo, esauriente e logicamente
ུབཿ apprezzabile. Sono stati evidenziati elementi significa=
→ ient tivi ai fini dell'ipotizzato concorso nel reato estorsi= vo, commesso in danno del PA, innanzi riferiti, che, tra loro coordinati, fungono da valido supporto della decisione di conferma del giudizio di responsabilità.
La conoscenza della gratuità della fornitura e delle Da
1=
-1 amentele del: PA, delle quali il LA mise im= A
mediatamente a conoscenza il OR per i provvedimenti del caso,fa sì che la sua condotta non possa essere i inquadrata in una mera funzione di vettore delle forni= liz= țure"anonima ed insignificante,ma considerata come e
-fettive contributo causale alla realizzazione di un grave episodio di estorsione:
15.Passando all'esame dei motivi di ricorso proposti nell'interesse degli altri ricorrenti, non attinenti in mo= ti odo specifica all'esistenza della contestata associazione criminosa di stampo camorristico, è sufficiente osserva=
e= res. I fati ( a) ON SQ.
Infondate le eccezioni di natura processuale per quanto ier Losservato sopra ed in considerazione della corretta - 56-
-
ed esaustiva motivazione che al riguardo è stata fornit dai giudici di appello.Va aggiunto che la perizie fouter
-
-trascrittive,delle quali è stata eccepita la inutiliz zabilità,vennero eseguite da personale tecnico di supporto autorizzato ex artt. 135 e 1391 codicesdi rito, che aveva datofuna mano all'ausiliario senza però immedesimarsi in resso;
e che la doglianza concernente la utilizzazione delle cassette riproducenti le voci di AT & OR
senza che fosse stata eseguita perizia (fonica comparativa, oltre ad integrare un motivo prospettato per la prima vol' ta solo in questa sede di legittimità, costituisce una deduzione generica perché non viene argomentato per quale ragione dovesse avvenire utilizzazione delle cassette solo previa perizia fonica e che la disposizione di cui all'art.197: lett.d); codice di rito, che limita la possibi
.
lità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzio=
ne di ausiliari del giudice nel procedimento, va applicata esclusivamente all'attività svolta dalla P. .nella reda= zione degli atti di cui all'art.373 detto codice, non all'attività che essi direttamente hanno compiuto nella loro funzione di Polizia Giudiziaria
Inoltre, senz'altro generico è il motivo relativo alla
- ritenuta sussistenza del reato estorsivo rispetto a quello aya di violenza privata come ritenuta nel giudizio di primo :
grado.In ogni caso la Corte di merito ha esaurientemente spiegato le ragioni per le quali dovesse considerarsi ve=
5: rificato l'elemento del danno feconomico, unico requisito eno ritenuto insussistente dal tribunale at fini della confi=
-svgurabilità del reato di÷estorsione-aġġravátáŝosservando che dal complesso degli elementi acquisiti si poteva de= durre che l'acquisto di pelati non necessitava al (AI, mimin quanto alterava i suoi calcoli di produzione in ordine alla possibilità di piazzare interamente il suo prodotto- - 57-
- sul mercato senzar residuino giacenze, e che nel corso i quell'anno di produzione vi' furono "non pochi proble= piper piazzare, il prodotto finito. Il danno consistette in questoïnello immobilizzoc economico, nell'acquisto rto
"per±eccedenza","a scatola chiusa", senza cieèicheived ne fosse bisogno alcuno.Vi fu coartazione adiacquistare
.n pelati forniti tramite la cooperativa"Europa Verde", e
~helle dichiarazioni rese alla P.G.in datá 7 fébbraio
va 1991±1l AI CO ebbe altresìfad, affermare che ol chs el 1990 il ORngli aveva chiesto "serfossé disponibile a prendere un pò di cartoni ipur essendo consapevole che
9ɛdurante la precedente campagna vi erano stationon pochile
☐ it problemi AN OT ofloren ge b ife-trap meg ofi
---
Sugli ulteriori episodi estorsivi la Corte di .merito i ha indicato poi tutta una serie di riscontri alla denun' i=
cia del PA, valutati positivamente dai primi giudici, 0 =
taf f evidenziandone la significatività con giudizio analitico
Pre contestuale considerazione della loro convergenza,
In particolare la motivazione della sentenza impugnata afferma e dimostra la valenza probatoria degli elementi
_ verrisultanti dalle dichiarazioni dello stesse PA, da quelle del capitano Sergio Pascali e dalla trascrizione a della registrazione fonografica del colloquio del PA 1Io
e di CA NG, avente ad oggetto il terreno del primo, e dal quale si ricavava che quest'ultimo,informato e della condotta di OR e AT .nei confronti del Pa= e=
drgano, aveva ricordato l'episodio verificatosi nell'estate i= dell'anno 1989, quando i due imputati, convocato un buon I
numero di industriali conservieri, compreso il NG, oppresso l'azienda dei fratelli D'GO, li aveva sottoposti
-
[a, ad coffese ed intimidazioni pesantissime, ingiungendo di preparare e corrispondere, senza titolo alcuno, la somma20
- di tre miliardi e mezze, generando il panico nei presenti- --58 -
edil malessere, fisico in alcuni;
riunione alla qual
Davevano partecipato D'GO IB e D'GO RA.
+sco, AI SE, AI CO;
TA IA to De TE, ON, CO IC è NG Car■> lo, tutti e ricorda. Ia sentenza impugnata facoltosi
-con-
servieri della zona.ro me o f great sp ot an
La Corte si è soffermata poi su detta riunioné, ricostruen' 3
done il reale contenuto sulla base delle dichiarazioni
Indel PA, delle deposizione di alcune delle altre parti
Hese, della trascrizione fonograficate delle dichiarazioni rese dal capitano Pascalife dal capitano Fusco, che rac' 1
colsero confidenze ed informazioni di dette parti lese in gran parte difformi da quelle, parzialmente reticenti-o false, rese in dibattimento Eistato quindi accertato che
--
OR e AT, vantando un pretestuoso diritto ad in' dennizzo per mancato guadagno, di imprecisata originé, co= prirono di minacce ed ingiurie i presenti, ingiungendo loro di preparare entro pochi giorni una rilevante somma di denaro per aiutare le famiglie dei detenuti", e formulando in tal guisa una palese pretesa estorsiva, con il riferimen anche alle famiglie dei detenuti da aiutare, il che costi= tuisce ormai "un classico nel repertorio dei camorristi".
E' stato altresì acclarato dalla Corte territoriale che il OR dopo qualche giorno da detta riunione contatto alcuni dei conservieri che avevano partecipato alla stessa
(AI SE, D'GO CO, NG CA), con fidando loro che si era trattato di "una buffonata"e che per essi la richiesta di tangente non era valida;
che do= po alcuni giorni parò il OR raccolse i primi frutti- della" scenata", tanto 'che CO IC gli telefonò di sua iniziativa e si accordo per un esborso di ben cin- ca= quanta milioni di lire, da lui stesso recapitati poi a sa dell'estorsore; che il NG consegnò al OR 59 -
_s trenta milioni a titolo di regalo", e poi confidò al capitano Pascali che, qualche giorno, prima del processo,
(s era stato depositato presso il suo avvocato un assegno di cinquanta milioni, a titolo di risarcimento"; che CA
: AI CO, dopo qualche settimana, si convinse con-
all'acquisto di una partita di n.20.000 cartoni di pe=
-
lati,ritirati presso la cooperativa"Europa Verde",facen' Gruen
te capo al OR ma di fatto amministrata da ZO
IG, "propostogli"dal OR e dal AT,"desiderando" ti
Hliberarsi immediatamente dei due postulanti e ripetendo ioni
1 'operazione, per n.10.000 cartoni,l'anno successivo;
-
che il OR, dopo qualche giorno, ebbe a richiedere a 3
De TE ON dieci milioni, ottenendone cinque, 注。
definiti dalla parte lesa come"prestito",in realtà mai le -
chiesto in restituzione. 1=
Una serie di fatti estorsivi, quindi, articolati in loro varia maniera, commessi dal AT e dal OR,in ese=
cuzione di un medesimo disegno criminoso, e secondo le نا
modalità descritte al capo 'b) della imputazione, proc.137/92. ando rimen Ineccepibile il giudizio espresso dalla Corte terri= sti= =¿akitoriale secondo cui il tentativo di estorsione,effet'
" Ituato nel corso della riunione dei conservieri della quale si è detto innanzi, integra reato autonomo e con'
}
itò corrente con i singoli episodi estorsivi in danno di
;essa ciascun industriale.
', con b) OR SQ.
Per detto imputato valgono in gran parte le osserva= le do= zioni già fatte per quello precedente essendo pressoché
意 par identica-la posizione processuale per quanto riguarda i fatti di estorsione tentata e consumata ascrittigli
:in' Fr a capi b) proc.n.126/92 e b) proc.n.137/92. ☐ C=
Nell'accogliere l'appello del P.M., lamentatosi dell'er=
0 rata derubricazione dell'originaria imputazione di estor= 60
sione in quella di violenza privata aggravata,eff eta dal tribunale,la Corte ha giustamente osservato che
.
O mella specie (doveva ritenersi verificato l'elemento del danno: economico proprio perché dall'incarto processuale fera emerso in maniera incontestabile che l'acquisto di pelati non necessitava al AR CO, in quanto
-> CO
innanzi riferito alterava i suoi calcoli di produzione ox in ordine alla possibilità di piazzare interamente il suo prodotto sul mercato senza residuii ongiacenze, e che mel corso del detto annoi di produzione vi erano stati non pochi problemi"per piazzare il prodotto finito.
11 OR è stato poi ritenuto, in base ad ineccepibili
+ argomentazioni, responsabile di analogo reato di estorsio= ne in danno 'deli AR SE, il quale aveva riferito
+ che tale CO, presidente della cooperativa agricola
"Annunziata", controllata dal OR, gli aveva proposto fed ottenuto la vendita, nella campagna 1989, di una partita. di pomodori,per un importo di cento milioni, perché ciò faceva piacere al OR"; il prezzo di mercato, secondo detto teste, era quello di mercato;
tuttavia poiché la contrattazione si era svolta dopo le intimidazioni effet'_ tuate nella riunione tenuta presso i fratelli D'GO
e la proposta si era riferita esplicitamente ad una corte: sia"da fare al OR,la Corte ne ha tratto il logico con vincimento che l'acquisto doveva ritenersi "forzoso"poiché. il AI non aveva mai acquistato da tale cooperativa e da tempo evitava di comprare direttamente dai produt' erottori (perché coinvolto per frodi AIMA, próprio con alcuni di tali soggetti), rivolgendosi invece alle rispettive as'__
isociazioni di categoria
Riguardo all'episodio (estorsivo relativo all'appezzamen'
'to di terreno di proprietà del PA dell'estensione di circa 8.500 metri quadrati, sfruttabili sotto il profilo - 61 -
edilizie, la Corte di Appello,in accoglimento dell'ap=
Hopello+proposto daliP.M.avverso la decisione del tribu= nale che aveva ritenuto insussistente l'elemento del danno perché 11 OR aveva accettato l'acquisto a o prezzo di mercatole lo sconto di cento milioni era sta= to proposto al PA di sua iniziativa;
ha ritenuto
- Co
invece a giusta ragione commesso il reato contestato, ne
-osservando con ineccepibile rigore logico: che il Paga= no dovette forzosamente concedere "To"ŝconto"di cento re per sé milioni,somma considerevole, costituente già di per n ecunopossibile danno per Ta parte offesa, anche se 11% p prez=
zo di vendita si aggirava sui quattro miliardi, che io=+ comunque le minacde al PA influirone sulla sua li- bertà ed autonomia negoziale, quantomeno nella fase del'
.to la scelta del contraente;
che era certamente preferibile per il PA avere come controparte contraente persona ita seria ed affidabile da lui liberamente prescelta anzi= ché il TÉ ed il AT, pregiudicati e camorristi, che già avevano tenuto nei suoi confronti in precedenza un 0
comportamento estorsivo: che pertanto non può esservi
.
dubbio che per il PA vi sia stata la prospettazione 'et'_
di un danno dai sicuri risvolti patrimoniali, elemento essenziale del reato di tentata estorsione pluriaggrava=
∙rte:
+4 ta originariamente contestato, salvo poi a verificare coni
.ché.. quale sarebbe stato il comportamento ulteriore del LO reto e del AT qualora il PA non avesse più in' a teso cedere il suolo ese a quest'ultimo, in caso di even'
-
tuale inadempienza sarebbe stato concesso il diritto ni di recesso ovvero la possibilità di ottenere l'integrale as'
pagamento cht jete t 35 tig e
-=
en' Le argomentazioni surriportate, corrette sotto il profilo di giuridico, aderenti alla realtà processuale, rendono irri= levanti le osservazioni difensive, prospettate anche in - 62 B
di discussione all'udienza odierna
, e senz'altra condivisibile l'ipotesi accusatoria tenuto conto degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, e dovende essere ritenuta sussistente la minaccia la quale pud essere palese o meno;
larvata o esplicita, determinata o indiretta,non occorrendo che sia esplicitas e manifesta tutte le volte ches-avuto riguardo alla personalità sopraffatrice dell'agente, all'organizzazione criminosa di cui è espressione, alle circostanze ambientali, alla
!!
›ingiustizia della pretesa, alle particolari condizioni della vittima - questa, di fronte alla ingiusta richiesta del reo di trarre profitto dalla sua situazione patri= moniale, venga a trovarsi ragionevolmente nella condizio=_. ne di doverne subire la volontà come rimedio atto ad evi= tare - nel caso di mancata adesione il paventato veri= ficarsi di un più grave pregiudizio.
Per quanto poi riguarda le residue estorsioni consumate in danno del NG, diverse da quella per l'importo di lire 30.000.000 per la quale il tribunale, aveva già 0
affermato la responsabilità del OR,la Corte di Appel' lo,acquisito agli atti, secondo le richieste del P.M.ap= pellante,i verbali delle dichiarazioni reşe dalla predetta C
parte. lesa al P.M. il 6 febbraio 1991, ha ritenuto cor= rettamente di non poter pervenire a diversa soluzione in ordine ai cento milioni estorti al NG nel 1989, :
dopo la nota riunione dei conservieri ed in ordine ai venti milioni di tangente annua a partire dal 1981-82
(in riferimento alla quale il NG aveva precisato
Comanche che a decorrere da detto periodo egli per stare tranquillo "a seguito di un attentato dinamitardo subi= to, si ena deciso a pagare al OR, puntualmente ogni sommę oscillanti tra i quindici ed i venti milioni). anno,
• Contrariamente a quanto si assume dalla difesa,la mo= 63
-tivazione della sentenza impugnata, integrata anche qui
- da quella adottata dai primi giudici, coglie il nesso di causalità tra le"ingiurie, contumelie e minacce "prof= ferite nel corso della detta riunione e le dazioni di of comme effettuate dagli industriali conservieri interve= nuti, essendo state esse il frutto dell'intimidazione ivi operata malgrado la loro apparente spontaneità.
Per il resto va considerato che nel dispositivo la
- Corte salernitana ha dichiarato assorbiti i delitti di tentata estorsione di cui ai capi b) e c) del proc.n.
137/92 nei reati di estorsione aggravata di cui agli a stesso capi, escludendo pertanto a prescindere da quan'
*
to si legge in motivazione che gli stessi possano es' sere qualificati delitti autonomi. i=
Destituito di fondamento anche il motivo di ricorso,
-
con cui si duole il ricorrente della carenza di motiva=
zione della sentenza impugnata nella parte relativa al' ;e la estorsione concernente la fornitura di piante, che Σ
sarebbe stata consumata secondo la Corte territoriale el' "nel momento in cui il PA aveva reclamato il paga= mento e per tutta risposta era stato ingiuriato e mi=
-
etta nacciato.
Infatti la motivazione sul punto è esaustiva, avendo in 11 giudici di appello evidenziato che la vicenda si eraera svolta certamente con le modalità denunciate del PA:
1'acquisto delle piante per conto del UO era stato operato dal OR;
le bolle di consegna della merce, to intestate al OR ed a"Minicuccio"UO, erano state rinvenute presso la cooperativa "Europa Verde", frequen' tata assiduamente, come si è detto, dal OR;
la vicenda, iniziata come una normale operazione commerciale, si era i). trasformata poi nella acquisizione di merce senza cor= rispettivo, imposta allorché il PA aveva chiesto il 64 -
i saldo del conto, e protestato con il vettore Malafron' te dalla tracotanza del OR;
questi dopo pochi mi=
$
nuti aveva raggiunto l'azienda del PA e lo aveva insultato con il termine"scostumato ed altri epiteti,mi-
………nacciandolo, per il solo fatto di aver reclamato quanto gli spettava,"di metterlo nella lista insieme agli al' tri"e, guardandosi bene dal saldare il contor
Gli scopi delle ingiurie e minacce profferite sono
* stati quindi ben messi in rilievo nella impugnata sen' tenza, che ha giustamente ritenuto di insignificante va= lenza processuale l'offerta reale pervenuta al PA soltanto nell'imminenza del processo, essendosi in defimi tiva l'estorsione consumata nel momento in cui il PA...
aveva reclamato il pagamento delle piante e per tutta risposta era stato ingiuriato e minacciato;
ed ha ravvi=
sato sussistente anche il danno rilevante addebitato agli imputati per il valore delle piante stesse.Benefi= ciario della fornitura delle piante fu il UO, che non effettò alcun pagamento, fidando "chiaramente sulla pro= tervia camorristica "del OR;
il oui nome era stato specificato nell'intestazione dell'ordinazione. Il trat'
tamento intimidatorio, vessatorio ed estorsivo già posto in essere in danno di altri operatori commerciali, ebbe
1'effetto nel caso specifico di pegare la volontà del
BA tanto da indurlo a dire al OR: "voi siete il padrone di Scafati,fate quello che volete", costringendo n il predetto ad omettere di recuperare per vie legali il s credito vantato, sì da procurarsi un ingiusto profitto con corrispondente pari danno patrimoniale di rilevante gravità per la parte lesa, t e eter
Sulla sussistenza della, associazione, camorristica di- qui il OR era"il capo "valgono le considerazioni-fat- te in precedenza che si intendono qui richiamate.⠀ -865--
"Quanto alla circostanza attenuante del risarcimento
_ del danno della cui mancata concessione il ricorrente 3
0 specificamente si duole, va osservate, che la Corte ter= 0
ritoriale l'ba escluso soprattutto per la parzialità-
Frodej, versamenti alle parti offese e per-la ragione che la stessa non poteva ravvisarsi in relazione al reato di maggiore gravità, individuato nel collegio mella con' testazione di cui all'art. 416 bis Motivazione giuridica= mente esatta essendo incontestabile che l'integralità idel risarcimento debba avvenire nei confronti di tutte
Je persone danneggiate, e che l'attenuante de qua sia invocabile solo ove si possa ravvisare un danno risar=
cibile fores 10 _
Con motivazione invece apparente e giuridicamente ine= satta è stata ritenuta l'aggravante prevista dal 4° com= i=
¨ma dell'art. 416 bis nei confronti di tutti i parteci=" panti alla associazione, tra cui il Lorete. La Corte sa=
-
lernitana ha infatti ignorato il disposto dell'art.I 1
della legge 7 febbraio 1990 m. 19, che ha modificato il
- :
precetto dell'art.59 cod.pen. introducendo un nuove si= stema di valutazione delle circostanze aggravanti.La
s muova normativa, mentre ha escluso all'art.3 (che sosti= tuisce l'art.118 cod.pen.) la comunicabilità al compar= tecipe delle circostanze aggravanti propriamente sogget' tive redsinerenti alla persona del colpevole (art.70 comma primo in.2 e comma secondo cod.pen.), ne ha ammesso ela cómunicabilità solo quando siano conosciute dal con'
“corrente, ovvero da questi ignorate per colpa perché-do= veva conoscerle, oaritenute insussistentisper ferrerende= terminato da colpa.Ed anche se un'associazione criminosa edistipo (camorristico si avvale normalmente, per la natura stessa dell'organizzazione, delle armi,quale mezzo più si nefficace per la realizzazione dei suoi peculiari obiettivi - 66 -
(di intimidazione, di assoggettamento e di omertà, ciò non- savviene necessariamente e, comunque,è pur sempre indispen sabile perché l'aggravante sia estesa ad ogni altro comm partecipe che ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell'art.59 così come modificato per effetto della novella legislativa suindicata sveton
HusLa violazione di legge, con la conseguente mancanza di motivazione sulle cognizioni dei singoli, è dunque eviden' 3.
ate i fans wild testqonni ob nens
La sentenza impugnata va pertanto annullata sul spunto
Sanzidetto, nei confronti di OR AS e AT
CO che hanno espresso esplicita doglianza al ri
-
guardo, e per l'effetto estensivo anche nei confronti de= gli imputati UO IC, AI TA e ZZ
IG (quest último non ricorrente), con rinvio alla vici niora Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai principi suesposti per valutare la sussistenza dell'aggravante in questione e la sua estensibilità ai partecipi della associazione criminosa sottoposti a giudizio, tenendo pre= sente che: a) per qualificare" armata" un'associazione di stampo camorristico occorre che la disponibilità delle armi sia costante e non provata solo per un singolo epi= sodio;
b) sono inconferenti i precedenti penali per reati afferenti le armi a carico dei singoli partecipi, ai fini della prova della detta aggravante;
c) l'aggravante in questione per comunicarsi ai concorrentiorichiede neces' sariamente che essi ne abbiano conoscenza,o.la ignorino-
_ colpevolmente, o la ritengano inesistente per errorende= terminatoida colpa, e la prova della detta conoscenza o
Conoscibilità vertente su fattooinerentesalla sfera in- teriore del soggetto - può essere fornita anche per dedu= zioni logiche sulla base del materiale probatorio acqui= -- 67-0
sito; d) quando.sia accertato;
anche nei confronti di ta=
·luno soltanto fra i compartecipi di un'associazione (cri=
- en
- minosa di stampo camorristico o mafioso, il possesso di 12
- armi,la relativa aggravante è configurabile a carico di 0ir
ogni altro compartecipe che sia consapevole di detto pos'_ la-
- sesso o che lo ignori per colpa, quest'ultima essendo da riconoscere, di regola, in considerazione della natura stessa dell'organizzazione, la quale si avvale normalmente, en'
anche se non necessariamente, delle armi, quale-mezzo più efficace per la realizzazione dei suoi peculiari obiettivi to di intimidazione, di assoggettamento e di omertà (sent.
16 giugno 1992, n.6992, imp. Altadonna ed altri)."
”;- le= c) LA NT.
Infondata, anzitutto,la doglianza relativa al precedente AZZO
giudicato, costituito dalla sentenza-ordinanza del G.I. ici= 1
di Napoli n.13795/27A/84 - che aveva prosciolto detto imputato dal delitto ex art.416 bis commesso, secondo l'ac' cusa,in concorso con OR AS - ed in riferimento
⠀⠀⠀⠀al decreto in data 13 maggio 1992 del Tribunale di Saler= ho-Sez.Misure di Prevenzione, che aveva rigettato la ri= re=
- chiesta di sorveglianza speciale per rapporti tra AI,
OR ed altri associati.
Invero, secondo la giurisprudenza dominante nel vigore
-
iti del codice abrogato, la sentenza istruttoria di proscio= glimento non costituisce giudicato.In ogni caso la detta sentenza, come rilevato dalla Corte di Appello, si fondava sul presupposto che voci confidenziali, in ordine all'asso=
ciazione criminosa del AI con il OR, non avevano trovato riscontro nei fatti per cui è da ritenere che
La stessa fosse basata su carenza di prove di colpevo= "
n' lezza ma non su prove di innocenza. Comunque l'esame del
11= G.I.di Napoli si fermava al 1984, per la qual ragione non avrebbe potuto considerare anche eventi successivi che 68 -
asformano oggetto delldattualexprocesso. Il che va detto anche per il provvedimento della Sezione Misure di Pre=
-=
*venzione di Salerno, che non ebbe ad esaminare gli ulte= "
thriori elementi acquisiti in questo processo. Ed è, pacifi=
_ co in giurisprudenza che il principio della intangibilità del giudicato, pur estendendosi al provvedimenti defini= tivi in tema di prevenzione, data la natura giurisdizio= nale del relativo procedimento;
operando in relazione al'
_ le situazioni, soggettive, consacrate in quei provvedimen'__ ti;
non-preclude affatto il-promovimento di altro proce=
.dimento avente ad oggetto l'esame di nuove e diverse cir= "
costanze successivamente;
emerse, (v., fra de tante, sent.
14 giugno 1983, n.1246,imp. De Maio) vary jrat Sono qui richiamate, poi,le osservazioni esposte al par.
•8, non senza ricordare che l'art.649-nuovo codice di rito,
così come l'art.90 del codice abrogato, ricollega l'effetto
_ preclusivo alle sole sentenze e decreti penali±divenuti of irrevocabili, e che una decisione irrevocabile che abbia prosciolto un imputato ritenendo legittimo e non penal' mente rilevante il di lui comportamento non conferisce al predetto un diritto soggettivo alla reiterazione[del' la stessa condotta, in quanto il giudicato si riferisce
-
al concreto fatto storico che è stato oggetto del giu= dizio e che, pur essendo astrattamente uguale, non è iden' tico perché commesso in diverse condizioni di tempo e di luogo.
Per quanto riguarda la prova della partecipazione del
AI ai fatti estorsivi di cui al capo b) proe.■.137/92, la Corte ha utilizzato non solo il rapporto di frequen' tazione tra detto imputato ed il gruppo di OR (ri= sultante dalle numerose telefonate intercéttate tra quest'ultimo ed il prevenuto in parola;
nonché dalla circostanza che il AI accompagnava OR in caser= 69 H
ma con la Golf blindata di AT, per gli obblighi
- di firma quale sorvegliato, speciale) con altri dati
* processuali, quali le deposizioni di NG CA
-(dalla quale emergeva che il AI aveva accompagnato 1.
11 OR, nel novembre 1990, ad un appuntamento con det' tà to industriale,a nel corso del colloquio che ne era
-
Ish seguito il OR aveva avanzato nei confronti del LO RD già vittima di estorsioni ulteriori richieste), del teste Lo IN (che aveva indicato il AI come elemento della "Nuova Famiglia"), del colonnello LI
(il quale aveva testimoniato che dopo l'omicidio, dir
-
RA SE OR e AI, scambiando i, CAbi= nieri per killers dell'organizzazione avversa, erano ri= masti terrorizzati ed avevano confidato al LI stesso 1 di ritenersi probabile bersaglio dei cutoliani), nonché
-con altri elementi-significativi, come la circostanza ito che il AI, già nel 1982, dopo un attentato, si era rifugiato presso il OR, ed il particolare che lo stes'
so fosse stato più volte inquisito, pur senza apprezzabili esiti, per fatti di criminalità organizzata.Ed infine, C.
-
ad ulteriore supporto della tesi accusatoria, l'argomen' tazione logicamente inaccepibile, secondo la quale nes' suno si sarebbe accompagnato assiduamente a AS
OR per puro spirito di amicizia, costituendo esso, quale capo di una consorteria camorristica, ambito bersa= glio dei clan avversari, pronti ad ucciderlo.
..
Un coacervo di elementi quindi, costituendo tutta una serie di riscontri l'uno dell'altro, positivamente valuta= 20 si ti dai giudici di merito ai fini dell'affermazione del' la responsabilità per il reato associativo, riconoscendone
1 carattere della significatività con valutazione ana= litica che però ha tenuto conto della loro indiscutibile convergenza... 70 -
d) UO NI:
Passando ai motivi di ricorso, prospettati nell'interes' șe di detto imputato, con i quali si deducono pretesi vi= zi della motivazione con riferimento alla ritenuta re=
-* sponsabilità per il concorso nel delitto di estorsione- contestatogli (capo f del procedimente n.126/92 R.G.),com: messo in pregiudizio di PA IG, nonché violazione de
Tegge penale per quanto riguarda la sussistenza dell'este: _
siene di cui trattasi, v'è in particolare da osservare
. ..
quanto segue:
1
T la motivazione sul punto relativo a dette reato è esaustiva, avendo la Corte di merito evidenziato che la vicenda delle piante, iniziata come normale operazione commerciale, si era poi trasformata nella acquisizione di merce senza corrispettivo, imposta quando il PA aveva domandato il saldo del conto e protestato col vettore
LA per la tracotanza del OR. Questi infatti
- :. dopo pochi minuti aveva raggiunto l'azienda del PA
e lo aveva insultato con il termine"scostumato" ed altri epiteti,minacciandolo, per il solo fatto di aver reclamato quanto gli spettava, "di metterlo nella lista insieme agli altri"e guardandosi bene dal saldare il conto. L'estorsio= ne si era quindi consumata, come ben rilevato dalla Corte, nel momento in cui il PA aveva reclamato il pagamento delle piante e per tutta risposta era stato ingiuriato e minacciato.La vicenda della fornitura di piante del valora di circa 22 milioni di lire, da mettere nel giardino del ト
UO, si era quindi svolta con le modalità denunciate dal
PA: l'acquisto delle piante per conto del UO era stato operato dal OR;
le bolle di consegna della mer= ce, intestate al OR ed al UO, erano state rinvenute presso la cooperativa"Ruropa Verde", assiduamente frequen'
tata dal OR;
le piante erano state prelevate dal Ma= Ι
- ON IO, cognato del UO.
La Corte ha ritenuto sussistente anche il danno rile=
1
1
vante addebitato agli imputati per il valore delle pian'
-
te stesse, della cui fornitura era stato in definitiva
:beneficiario il UO,il quale non aveva effettuato al'
cun-pagamento, fidando chiaramente sulla protervia camor= com=
ristica del OR, il cui nome era stato specificato del nella intestazione dell'ordinazione.
La corresponsabilità del UO nel reato estorsivo de quo in unione al OR ed al LA), è stata af= fermata dalla Conte sulla base degli intensi rapporti con il OR, emergenti dalle telefonate intercettate sull'utenza di quest'ultimo già da anni e dái cóntinui avvistamenti di polizia, nei confronti dell'imputato in questione,del OR, del AI e del LA, varia= a mente accoppiati tra loro;
nonché per la precipua ragio= one che detto ricorrente era stato l'unico beneficiario dell'azione estorsiva.
La difesa è stata abile nel seguire la tecnica della
*" parcellizzazione"degli elementi processuali, e quindi della loro polverizzazione, laddové invece il metodo di
.i interpretazione corretto è quello adottato dalla Corte
-
salernitana, che ha tenuto conto della necessità del coor= " dinamento, della forza sinergica dei vari elementi, della interdipendenza delle condotte.
Ineceppibile la motivazione anche perché provata re
1 'appartenza del UO all'associazione camorristica per cui è processo, come si è innanzi riferito. l
- stato giustamenteL'episodio estorsivo contestato ritenuto un reato-fine, sintomo rivelatore della sussi=
stenza dell'organizzazione con la connotazione camorri= stica di cui si è detto, e della partecipazione alla stes' sa dell'imputato in oggetto. \ - 72.
I giudici di appello non si sono soffermati poi solo sui rapporti di frequentazione tra 11 UO é gli altri impu= tati, ma correttamente hanno messo in logica correla= zione tale elemento contaltre risultanze processuali in manche acquistasse il carattere della significatività.
'stato infatti evidenziato che il. UO - beneficiario nell'attuale processo delle piante da giardino estorte a IG PA, e tratto in arresto nel 1985 con OR,
_ IO ed NG [VI, altro notissimo criminale di
OT , accompagno;
come si è innanzi riferito, il
OR alla fabbrica di D'GO CO il giorno pre= cedente la nota convocazione dei conservieri sottoposti ad estorsione;
e che qualche giorno dopo Ta predetta
- riunione D'GO IB incontro AS OR con il UO,e quest'ultimo si mostrò perfettamente al cor= pente dell'incontro con gli industriali.
Si tratta di "facta concludentia",idonei a provare l'ap= partenenza del prevenuto in questione all'associazione camorristica"capeggiata"dal OR, che spadroneggiava nella zona,si da imporre al AI CO 1'acquisto "
Adi pelati dei quali non aveva bisogno e indurre al paga=
-mento di tangenti", sottostando a richieste estorsive anche esase.
E infine destituita di fondamento la censura concer=
nente il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. A 73.
perché superfluo, ai delitti che offendono il patrimonio, ui
è sempre la menomazione patrimoniale che viene presa u=
in considerazione nel n.6 dell'art.62 cod.pen.).
16.In definitiva, la sentenza impugnata va confermata, escluso il punto relativo all'aggravante di cui al quar= to comma dell'art.416 bis;
estesa a tutti gli imputati del reato associativo con motivazione priva di valore logico (inconferenti, infatti,i precedenti penali per detenzione e porto di armi), e del tutto errata sul piano giuridico avendo la Corte ignorato quanto stabilito in tema di circostanze dal nuovo testo dell'art.59 cod. e=
pen.
P. Q.. M..
La Corte di cassazione
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di RE to AS e AT CO, e, per l'effetto esten' sivo, anche nei confronti degli imputati UO IC.
-
AI TA e ZO IG, limitatamente al'
1'aggravante di cui al quarto comma dell'art.416 bis cod.pen., e rinvia per nuova deliberazione sul punto al' la Corte di Appello di Napoli.
Rigetta, nel resto, i ricorsi.
Così deciso, in Roma,il 15 aprile 1994.
IL PRESIDENTE
dott.PIERO CALLA'
p= IL CONS.ESTENSORE
dott.NI AR
Somenico Nauli Depositato in Cancelleria e
10 MAY 1994 COLLABORATORE
-
DI CANCELLERIA
Z
O
N
A
I
E
* 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
62 n.6 cod.pen., avendo la Corte territoriale escluso l'ap= plicazione di detta circostanza soprattutto per la par= zialità dei versamenti alle parti offese, dovendo l'inte= grità della riparazione sussisteremei confronti di tutte le persone danneggiate, nonché per la impossibilità di ravvisare l'attenuante in questione relativamente al rea= to di maggiore gravità, individuato nella contestazione di cui all'art.416 bis (nonostante il mancato richiamo,