Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di divieto di "bis in idem", ove l'imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un'altra, relativa allo stesso fatto, nell'ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo di esplicarsi l'effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima; e ciò proprio in quanto l'altra, alternativa alla prima, sia ancora "sub judice". Infatti, il "bis in idem" evocato dall'art. 649 cod. proc. pen. concerne l'ipotesi in cui taluno, dopo essere stato già giudicato in ordine a un certo fatto, sia "di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"; mentre, nell'ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato assolto dal reato di concussione, contestato alternativamente al reato di corruzione, riguardante, in ipotesi, il medesimo fatto, per il quale era stato riconosciuto responsabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/1999, n. 6837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6837 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 22/1/1999
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 160
3. Dott. Ugo Luigi Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 41793/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) NA TO, n. a Grosseto l'8.8.1947
2) NT TO, n. a Grosseto l'8.7.1941
avverso la sentenza in data 1^ giugno 1998 della Corte di appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Antonio Veneziano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 323 c.p.;
Uditi i difensori, avvocati Rodolfo Lena e Marco Calò per lo Stirnai e avvocati Antonio D'Avirro e Riccardo Olivo per il TA, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Fatto
NA TO e NT TO venivano rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Grosseto per rispondere: A) in concorso con NT CA, del reato di cui agli artt. 110, 323, primo e secondo comma. c.p., perché, essendo il NT e lo RN rispettivamente geometra e ingegnere responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Grosseto e quindi pubblici ufficiali, al fine di procurare a sè un ingiusto vantaggio patrimoniale, abusavano del proprio ufficio in forza del quale ottenevano dal TA (concorrente con loro) l'incarico di svolgere e quindi svolgevano attività di progettazione delle opere di urbanizzazione della lottizzazione "Il Poggiale", che poi lo RN, nella sua qualità, approvava in cambio di denaro (in Grosseto, in epoca compresa tra il giugno e l'ottobre del 1991); B) del reato di cui agli artt. 110, 317 c.p., perché lo RN quale capo dell'Ufficio tecnico del Comune di Grosseto, e quindi pubblico ufficiale, e il TA quale libero professionista, in concorso tra loro, abusando delle suddette qualità e dei poteri inerenti quell'ufficio, costringevano o comunque inducevano IN CA al pagamento di somme di denaro per ottenere il nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico sulle opere di urbanizzazione della lottizzazione "Il Poggiale" (in Grosseto, in epoca anteriore o prossima al dicembre 1991).
All'esito del dibattimento, il Tribunale, con sentenza in data 15 dicembre 1995, assolveva lo RN e il TA (nonché il NT) dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste.
A seguito di impugnazione proposta limitatamente al capo A dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto nei confronti dello RN e del TA, la Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 1^ giugno 1998, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava lo RN e il TA colpevoli del reato loro contestato al capo A, riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 318 c.p., e li condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, con interdizione temporanea dello RN dai pubblici uffici e del TA dalla professione di architetto. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i predetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. Lo RN, con un primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., osservando che la Corte di appello, qualificando il fatto di cui al capo A come corruzione impropria consumata nel dicembre del 1991, ha sostanzialmente trasferito in detta imputazione il fatto (contestato come concussione) di cui al capo B, su cui era intervenuto il giudicato, non essendo stato questo capo oggetto dell'appello del pubblico ministero: e infatti il primo addebito (capo A) riguardava la sola condotta abusiva derivante dall'assunzione da parte dello RN dell'incarico relativo alla progettazione delle opere di urbanizzazione conferitogli dal TA, mentre l'aspetto relativo all'approvazione del progetto (nulla osta) formava oggetto del distinto addebito Sub B. Ne deriva che l'imputato è stato condannato per un fatto (corruzione impropria) diverso da quello contestato (abuso di ufficio).
Con un secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 649 c.p.p., rilevandosi che la Corte di merito, attraverso la già
denunciata sovrapposizione dei due fatti di cui ai capi A e B ha finito per qualificare come corruzione non già il reato di abuso di ufficio (capo A), ma la concussione di cui al capo B, coperta dal giudicato.
Con un terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 513 e 526 c.p.p. e il travisamento del fatto, osservando che ai fini della ricostruzione dei fatti la sentenza si fonda su dichiarazioni rese da vari soggetti (RI, IL, TA) nella fase delle indagini, come tali inutilizzabili, che hanno contenuto diverso da quelle rese dai medesimi soggetti in dibattimento.
Con un quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 318 c.p. e il difetto di motivazione, deducendosi che risulta dalla stessa sentenza che lo RN si limitò ad effettuare una prestazione professionale a favore del TA (supervisione dell'operato del NT incaricato di redigere il progetto delle opere di urbanizzazione della lottizzazione "Il Poggiale") e quindi un'attività di natura privatistica, sicché la corresponsione del compenso erroneamente è stata riferita dalla Corte di appello a un atto dell'ufficio. Nè, si aggiunge, sono indicati in sentenza i motivi per i quali il denaro corrisposto dal TA allo RN doveva ritenersi riferito alla corruzione anziché alle prestazioni professionali.
Con un quinto motivo il ricorrente si duole della inosservanza dell'art. 43 c.p. e della manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del dolo, osservandosi che dalle emergenze processuali non risulta che lo RN avesse subordinato il rilascio del nulla osta al pagamento di un compenso: le dichiarazioni del TA relative alle richieste del primo di essere pagato provano semmai che egli intendesse il denaro quale compenso per l'attività professionale svolta da lui e dal NT;
ne' possono avere alcun rilievo giuridico al riguardo gli eventuali soggettivi timori del TA circa il comportamento dello RN in ordine alla definizione della pratica in caso di mancato pagamento. Infine, con un sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 318 comma secondo c.p., rilevandosi che in relazione alla importanza dell'attività professionale svolta la somma pagata allo RN secondo la sentenza impugnata (lire 1.750.000) non può considerarsi "retribuzione", concetto che presuppone una certa quale minima proporzione tra prestazione e controprestazione. Il TA, con un primo motivo, denuncia la violazione dell'art.521 c.p.p. in relazione agli artt. 318, 319 e 323 c.p., per mancata correlazione tra imputazione e sentenza, osservandosi, con rilievi simili a quelli svolti dall'altro ricorrente, che i giudici di appello sono andati oltre la semplice riqualificazione del fatto, ricomprendendo nella corruzione da loro ritenuta con riferimento al capo A fatti della cui conoscenza essi non erano stati investiti attraverso l'impugnazione del pubblico ministero. Il fatto di cui al capo A atteneva esclusivamente al pagamento di un compenso allo RN per la progettazione di opere di urbanizzazione della lottizzazione, effettuato tra il giugno e l'ottobre del 1991, e quindi illegittimamente è stato in esso ricompreso dai giudici di appello il fatto del pagamento di una somma di denaro avvenuta nel dicembre dello stesso anno considerato dalla imputazione sub B, per la quale è intervenuto il giudicato.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in punto di definizione della natura del rapporto intervenuto tra TA, RN e NT: essendo il rilascio del nulla osta aspetto estraneo al thema decidendum, la Corte avrebbe dovuto riconoscere la natura strettamente privatistica di tale rapporto, svolta al di fuori dell'esercizio di pubbliche funzioni o di un pubblico servizio, il che avrebbe dovuto condurre ad escludere la configurabilità del reato di corruzione. Nell'imminenza dell'udienza i difensori del TA hanno presentato motivi nuovi, denunciando, con un primo motivo, la inosservanza degli artt. 521, 522 e 597 c.p.p., osservando che la condanna pronunciata dalla Corte di appello per il reato di corruzione impropria, assumendo quale fatto perfezionativo della corruzione la dazione di denaro e l'apposizione del nulla osta, riguardavano un fatto contestato nel capo B, in aperta violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum contenuto nell'art. 597 c.p.p. Con un secondo motivo, si denuncia la erronea applicazione dell'art. 318 c.p., atteso che la retribuzione prestata non era non dovuta, in quanto resa a fronte di un'attività lecita consistita nella redazione di un progetto di urbanizzazione e durata dal settembre 1990 al febbraio-marzo 1991, ed anzi da considerarsi esigua, posto che la somma di lire 4.000.000 era destinata a due persone, avuto soprattutto riguardo al fatto che i lavori di lottizzazione comportavano un appalto per diversi miliardi e le opere di progettazione durarono diversi mesi.
Diritto
Il ricorso è infondato.
A torto i ricorrenti si dolgono di una sorta di contaminatio che la Corte di appello avrebbe operato tra i capi A e B originariamente contestati agli imputati, dei quali solo il primo tuttora sub judice, essendosi formato il giudicato sull'assoluzione relativa all'addebito di cui al capo B, in mancanza di impugnazione, su esso, del pubblico ministero: ciò avrebbe comportato, ad un tempo, la violazione dell'art. 521 e dell'art. 649 c.p.p.. In effetti gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere di due distinti fatti in concorso: l'uno riguardante l'abuso di ufficio in relazione all'assunzione da parte dello RN di un incarico professionale conferitogli dall'arch. TA (a sua volta incaricato professionalmente dall'imprenditore IN CA), avente ad oggetto la redazione di un progetto di urbanizzazione su cui egli avrebbe poi espresso il suo avviso (nulla osta) quale capo dell'Ufficio tecnico comunale;
l'altro la presunta concussione in danno dell'imprenditore IN in relazione al rilascio del nulla osta sul progetto, che sarebbe stato subordinato al pagamento di una somma di denaro.
La Corte di appello ha qualificato il fatto sub A come corruzione ex art. 318 c.p., osservando che il TA aveva offerto l'incarico professionale e il relativo compenso allo RN formalmente come corrispettivo di detto incarico, ma, sostanzialmente in vista del compimento di un atto di ufficio (il nulla osta). Così facendo, la Corte non ha affatto incorporato in tale capo una parte della condotta già descritta sub B (e cioè il denaro asseritamente dato allo RN dall'imprenditore IN per il rilascio del nulla osta), ma ha semplicemente ridefinito giuridicamente la condotta sub A, nella quale, stando al tenore del capo di imputazione, rientrava sia l'atto di ufficio ("approvazione" da parte dello RN del progetto delle opere di urbanizzazione) sia l'illecito compenso ("prestazioni" di denaro).
Tale condotta non si sovrappone a quella su cui è intervenuto il giudicato di assoluzione, riferendosi questa all'esborso che il IN, secondo l'ipotesi accusatoria poi rivelatasi infondata, sarebbe stato costretto a corrispondere, autonomamente rispetto al primo fatto, per l'ottenimento del nulla osta.
In altri termini, in via di ipotesi non può escludersi che lo stesso pubblico ufficiale riceva denaro da un determinato soggetto per compiere un atto di ufficio (nella specie, rilascio di nulla osta, cui era preordinato l'incarico professionale di redazione del progetto) e, successivamente, costringa o induca il medesimo o altro soggetto a corrispondergli denaro o altra utilità per adoperarsi effettivamente nel senso del rilascio del provvedimento richiesto. Ma anche ove si volesse ritenere l'identità dell'oggetto materiale dei due reati, non si perverrebbe a diversa conclusione, in punto di preclusione ex art. 649 c.p.p. In primo luogo, perché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, è legittimo assumere come elemento di giudizio autonomo circostanze di fatto (nella specie, le dazioni di denaro) già oggetto di un precedente accertamento giudiziale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione vertente su un diverso reato, dato che ciò che il giudicato rende irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella del fatto storico (Sez. un., u.p. 23 novembre 1995, Fachini, rv. 203765).
In secondo luogo, perché una incompatibilità logico-giuridica tra due reati non avrebbe rilievo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 649 c.p.p., ove le imputazioni siano congiuntamente contestate nell'ambito dello stesso procedimento, in quanto ciò determinerebbe il fenomeno processuale delle imputazioni alternative, su cui non avrebbe modo di esplicarsi l'effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto su una sola di esse (cfr. in tal senso, con riferimento a imputazioni alternative di corruzione e concussione, Cass., sez. VI, u.p. 30 giugno 1993, Necchi); e ciò proprio in quanto una di esse, alternativa alla prima, sia ancora sub judice. Infatti, il bis in idem evocato dall'art. 649 c.p.p. concerne l'ipotesi in cui taluno, dopo essere stato già giudicato in ordine a un certo fatto, sia "di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"; mentre, nell'ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima.
Ne discende, conclusivamente, che, nel caso in esame, ove anche l'illecita corresponsione di denaro di cui al capo A coincidesse con quella di cui al (già giudicato) capo B, non potrebbe dirsi violata la regola posta dall'art. 649 c.p.p. Anche la denunciata violazione degli artt. 513 e 526 c.p.p. è destituita di fondamento, atteso che l'asserita diversità tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini e quelle rese in dibattimento da RI, IL e TA non ha inciso affatto, come si desume dal tenore motivazionale della sentenza impugnata, sul convincimento dei giudici di appello.
Quanto all'assunto che la dazione di denaro in favore dello RN costituiva corresponsione della sola attività professionale di supervisione del progetto delle opere di urbanizzazione della lottizzazione per cui è processo, e non si riferiva a un atto di ufficio, si tratta di censura attinente a un apprezzamento in punto di fatto, come tale inammissibile, avendo la Corte di merito ineccepibilmente messo in luce gli elementi logici e fattuali in base ai quali doveva ritenersi che l'incarico non era tanto stato dato allo RN per la sua competenza tecnica, quanto perché capo dell'Ufficio tecnico comunale, e cioè soggetto che assicurava già in partenza l'ottenimento del nulla osta, per il semplice fatto che oggetto del suo controllo tecnico-urbanistico era l'elaborato che egli stesso aveva contribuito a produrre. Per gli stessi motivi va disattesa la censura attinente al difetto di motivazione sulla sussistenza del dolo, in capo al predetto imputato, relativamente a tale aspetto.
Circa la inadeguatezza della somma corrisposta rispetto alla nozione di "retribuzione" implicata dalla norma incriminatrice, va osservato che un compenso di lire 1.750.000, tenuto conto dell'atto per il quale era stato corrisposto, non può dirsi "esiguo", dovendosi intendere tale nozione nel senso, precisato dalla giurisprudenza, di una sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale (cfr. Sez. un., u.p. 24 gennaio 1996, Panigoni, rv. 203972), tanto più che esso costituiva parte di una più ingente somma, che lo RN divise, per sua autonoma scelta, con il tecnico comunale NT.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999