Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 13885
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Sentenza 22 settembre 1999

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In tema di valutazione della prova, gli "altri" elementi di prova, di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., non devono necessariamente riguardare la prova in sè della colpevolezza dell'imputato, quanto piuttosto devono costituire un riscontro dell'attendibilità del dichiarante, con riferimento specifico all'imputato ed al fatto delittuoso a lui attribuito.

In tema di concorso di persone nel reato, integra il concorso di cui all'art. 110 cod. pen. non solo il vero e proprio "mandato", ma anche la "autorizzazione" al delitto, pur se da altri progettato, per quel tanto che la stessa autorizzazione comporta nella rimozione di un divieto proveniente da colui del quale, per ragione dell'autorità di cui è investito, l'assenso è richiesto.

In tema di valutazione della prova, le chiamate in correità, provenienti da soggetti diversi, possono riscontrarsi a vicenda, nel senso che ciascuna può essere ritenuta, rispetto alle altre, come ulteriore elemento che ne conferma l'attendibilità; ciò tuttavia a condizione che le dichiarazioni accusatorie siano tra loro indipendenti e non frutto di un accordo calunnioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 13885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13885
    Data del deposito : 22 settembre 1999

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