Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 3
In tema di valutazione della prova, gli "altri" elementi di prova, di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., non devono necessariamente riguardare la prova in sè della colpevolezza dell'imputato, quanto piuttosto devono costituire un riscontro dell'attendibilità del dichiarante, con riferimento specifico all'imputato ed al fatto delittuoso a lui attribuito.
In tema di concorso di persone nel reato, integra il concorso di cui all'art. 110 cod. pen. non solo il vero e proprio "mandato", ma anche la "autorizzazione" al delitto, pur se da altri progettato, per quel tanto che la stessa autorizzazione comporta nella rimozione di un divieto proveniente da colui del quale, per ragione dell'autorità di cui è investito, l'assenso è richiesto.
In tema di valutazione della prova, le chiamate in correità, provenienti da soggetti diversi, possono riscontrarsi a vicenda, nel senso che ciascuna può essere ritenuta, rispetto alle altre, come ulteriore elemento che ne conferma l'attendibilità; ciò tuttavia a condizione che le dichiarazioni accusatorie siano tra loro indipendenti e non frutto di un accordo calunnioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 13885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13885 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22/09/1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 00741/1999
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 13859/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) RE CH n. il 12.05.1924
2) LÒ GI n. il 30.09.1931
3) MA FR n. il 31.03.1924
4) NZ BE n. il 31.01.1933
avverso sentenza del 18.02.1998 C. ASS. APP. di PALERMO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. SE Febbraro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Svolgimento del processo.
Con sentenza 06.02.1996 la Corte d'assise di Palermo condannò alla pena dell'ergastolo, per i delitti di omicidio in danno di AL NI (la cui scomparsa risaliva al 16.05.1979) e di sottrazione di cadavere AL SE, CO CH, II RE, NO DO, CA DO, ON RA e RA ON.
Con sentenza 18.02.1998 la Corte d'assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza, di primo grado.
I Giudici di merito hanno preso in considerazione i seguenti elementi:
-AL NI era scomparso il 16.05.1979; il relativo procedimento era stato definito, a suo tempo, con declaratoria di improcedibilità della azione penale per essere ignoti gli autori del reato.
-Alla udienza dibattimentale del 10.04.1986 del procedimento penale denominato "maxi uno", nel corso del confronto tra gli imputati AL SE e ET TO, quest'ultimo aveva riferito per la prima volta quanto a sua conoscenza sulla scomparsa di AL NI (indicato come uomo d'onore della famiglia di "Porta nuova") ed in particolare aveva accusato il AL di avere ucciso il AL medesimo su mandato della "commissione" organo direttivo di vertice della organizzazione criminale "Cosa nostra".
-Le accuse erano state ribadite, dal ET al G.I. e successivamente al dibattimento. Esse trovavano riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori (RI NN RA e AL NT), ed in quelle degli imputati di reato connesso LO GA, e CE RE. Anche le dichiarazioni di EN ET, costituivano riscontro delle indicazioni dei collaboratori.
-Sulla base delle circostanziate accuse del ET e degli altri dichiaranti, doveva ritenersi provato che il AL era stato ucciso dal AL su ordine della commissione deliberativa, di vertice, di "Cosa nostra", della quale gli imputati certamente facevano parte all'epoca del delitto.
La Corte di secondo grado, nel rispondere ai motivi di appello, ha così argomentato:
1) Ha individuato i criteri teorici per valutare le chiamate in correità; le chiamate "de relato"; la riferibilità ai componenti della "commissione" (quale organo deliberativo di "Cosa nostra") dei reati-fine dell'associazione criminosa.
2) Ha escluso che nella specie sia stato applicato un "teorema" astratto in forza del quale la responsabilità sia stata attribuita agli imputati in modo automatico ed in relazione alla pura e semplice loro appartenenza alla associazione criminosa;
ha infatti ritenuto provato, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e dei coimputati, che la deliberazione di sopprimere la vittima dell'omicidio rientrava nella competenza funzionale della commissione;
che per lo specifico omicidio in esame vi era stata effettivamente una deliberazione "ad hoc"; che gli odierni imputati, all'epoca, facevano parte di detta commissione;
che nessuno aveva manifestato dissenso o dissociazione (ed al riguardo ha escluso che possa trovare applicazione, a proposito della mancata manifestazione di dissenso, l'art. 54 c.p.) 3) sui singoli motivi di appello.3-1) in ordine ai motivi proposti da AL SE: ha respinto il primo motivo coi quale l'imputato lamentava che il G.I. aveva concesso un termine troppo breve alla difesa per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 372 co 2 e 3 c.p.p. 1930. Ciò perché il giudizio circa la sufficienza della proroga concessa dal G.I. (in ordine alla durata del termine concesso ai difensori dopo il deposito degli atti,) non è suscettibile di rigida regolamentazione;
il relativo provvedimento del G.I. deve essere adottato contestualmente all'ordinanza di rinvio a giudizio, ed al pari di essa è inoppugnabile, salva l'ipotesi del totale diniego di proroga che si provi abbia impedito al difensore la possibilità, di dedurre elementi probatori a discarico di tale rilievo da precludere il rinvio a giudizio.
Ha pure respinto il secondo motivo di appello (riguardante la pretesa omessa pronuncia del G.I. su una memoria difensiva contenente una istanza, nonché, in subordine, la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale). La difesa, sul presupposto che era fondamentale la circostanza che il AL fosse effettivamente, all'epoca, capo della famiglia mafiosa di "Porta Nuova", aveva chiesto l'acquisizione di atti ed adempimenti istruttori. La Corte di secondo grado ha osservato che quella qualifica risultava non solo dagli atti di altro procedimento, ma da una serie di altri elementi;
sicché le richieste della difesa non erano rilevanti. Ha altresì respinto il terzo motivo con cui si deduceva la nullità della sentenza di primo grado, per avere la Corte di assise omesso di accertare, in sede dibattimentale, alcune circostanze espressamente indicate dalla difesa. Secondo la Corte le richieste istruttorie in quanto riguardanti fatti esterni al processo o non attinenti al "thema decidendum", non erano idonee a modificare il quadro probatorio acquisito;
ne' era possibile sentire a sensi dell'art. 450 bis del codice di procedura penale del 1930 le persone da taluno indicate come esecutori materiali dell'omicidio, perché esse non erano mai state sottoposte ad azione penale.
Nel merito ha ritenuto infondato il motivo secondo il quale sarebbe stato fatto malgoverno delle regole sulla chiamata in correità, in particolare ha effettuato una nuova valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e dei coimputati, per ciascuno individuando attendibilità intrinseca, i reciproci riscontri, e concludendo per la sussistenza di una chiara e probante "convergenza del molteplice". Ha ritenuto non rilevanti le contraddizioni ed imprecisioni sottolineate dalla difesa.
Quanto al ET ne ha sottolineato il disinteresse, l'autorevolezza dei suoi informatori, il momento saliente in cui per la prima volta aveva accusato il AL (momento in cui si doveva proprio valutare "coram populo" la sua attendibilità anche in ordine ad altre e più importanti rivelazioni); la logicità e precisione delle indicazioni;
le ripetute conferme. Quanto agli altri collaboratori ha osservato che, dall'analisi delle loro rivelazioni, essi apparivano autonomi rispetto al ET, erano spontanei, e si confermavano reciprocamente;
alcune diversità marginali, presenti nelle loro dichiarazioni, confermavano la mancanza di qualsiasi concertazione accusatoria. Sussistevano poi riscontri esterni, primo fra tutti, le dichiarazioni del EN.
3-2) in ordine ai motivi proposti da CO CH.
Ha ritenuto provata l'appartenenza dell'imputato alla " commissione" ed il suo ruolo preciso all'interno del medesimo, (egli ne era il capo). Quanto alla attribuzione dell'omicidio "de quo" alla deliberazione della commissione, ha ritenuto provata la circostanza sulla base delle precise indicazioni di ET TO e degli altri collaboratori. Il tutto confermato dalla considerazione che l'uccisione di un uomo di onore, per di più "capo decina", e che aveva trasgredito a regole ritenute fondamentali nell'ambito mafioso, non poteva che essere deliberata dalla commissione di vertice della associazione. Ha infine sottolineato come fosse stata provata l'esistenza di una vera e propria riunione deliberativa, ancorché non potuta indicare, nei suoi precisi elementi di spazio e di tempo, dai dichiaranti. Quanto alla causale del delitto, riguardo alla quale la difesa aveva sottolineato come vi fosse incongruenza nelle dichiarazioni dei collaboratori, la Corte. ha osservato che non sussisteva alcun contrasto;
una infatti era la ragione "formale" dell'omicidio, portata alla commissione e fondamento della "sentenza di morte"; altre erano le causali sottostanti attinenti ai contrasti tra il AL ed il AL;
ragioni che avevano varie e differenti sfaccettature.
3-3) in ordine ai motivi proposti da NO DO. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo riguardante la pretesa nullità del procedimento (a sensi degli artt. 178,179 c.p.p.) sotto il profilo della eccessiva onerosità, in termini economici, della difesa. Ha ritenuto infondato il motivo riguardante il merito, osservando che sussisteva la prova in ordine alla deliberazione omicida, deliberazione assunta all'unanimità dalla commissione. Ha osservato che il NO non era l'"alter ego" di RE II, in alternanza temporale (di talché non sarebbe provato che la decisione fosse stata presa da lui piuttosto che dal suo rappresentato); egli, invece, aveva gli stessi poteri di II, decideva, con lui, in perfetta sintonia sì da rendere del tutto fungibile la presenza (alternativa ed a volte persino congiuntiva) dell'uno, o dell'altro, nelle riunioni del supremo consesso mafioso. 3-4) in ordine ai motivi proposti da ON RA:
Ha ritenuto generico, ai limiti della inammissibilità, il motivo proposto, ribadendo come nei confronti di questo imputato, stanti le convergenti propalazioni di diversi collaboratori di giustizia, ritenuti attendibili, la responsabilità fosse pienamente provata. Contro la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei loro rispettivi difensori, il AL, il CO, il NO ed il ON;
i quali hanno dedotto i seguenti motivi:
a) NO.
1) Ha ribadito la censura già formulata in appello secondo cui non era stato possibile difendere adeguatamente l'imputato per l'eccessiva onerosità delle spese.
2) Ha poi dedotto carenza di motivazione a proposito della affermazione di responsabilità. La motivazione sarebbe solo apparente;
la Corte non aveva risposto alla osservazione della difesa secondo cui mancava la prova che alla deliberazione dell'omicidio avesse partecipato proprio il NO e non invece RE II;
l'affermazione in ordine a tale partecipazione era apodittica. In realtà una attenta analisi delle dichiarazioni di testimoni e collaboratori portava alla conclusione che il NO, se mai, si occupava degli aspetti economici della associazione, e non invece delle decisioni operative. La sentenza, impugnata dopo avere enunciato correttamente i principii teorici da applicare al caso di specie, di fatto poi aveva contraddetti, ritenendo come prova di responsabilità in ordine all'omicidio la mera appartenenza al sodalizio criminoso.
b) AL.
Ha dedotto:
1) La violazione del diritto della difesa, avendo a suo tempo il G.I. concesso solo otto giorni di proroga del deposito in cancelleria degli atti. Tale proroga inoltre era sperequata rispetto al termine concesso al P.M. per le sue deduzioni. La Corte non aveva risposto al vero problema posto dalla difesa che era quello concernente l'impossibilità, in concreto, per la difesa di prendere visione degli atti.
2) La immotivata reiezione delle numerose istanze istruttorie proposte dalla difesa, di talché dovevano considerarsi nulle l'ordinanza di rinvio a giudizio e quella, successiva, dello stesso segno, della Corte d'assise. (ha così nuovamente sottolineato l'importanza e la decisività di una verifica della qualifica che si pretende avesse il AL all'epoca del delitto, di capo della famiglia di Porta Nuova;
la motivazione, al riguardo, della Corte, era carente non avendo risposto alle precise istanze difensive tendenti ad acquisire elementi per la verifica di tale qualifica e della concreta possibilità di essere "eletto" capo da parte dei componenti della famiglia stessa).
3) La immotivata reiezione delle richieste istruttorie formulate in sede dibatti mentale. Al riguardo ha sostenuto che doveva ritenersi applicabile l'art. 195 del codice di procedura penale vigente, (per cui avrebbero dovuto essere ascoltate le fonti delle rivelazioni fatte "de relato" dai dichiaranti) e che era necessario ascoltare, altresì, a sensi dell'art. 450 bis c.p.p. 1930, le persone indicate da taluno come esecutori materiali dell'omicidio.
4) Il ricorrente ha poi affrontato questioni di pretesa contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza in questioni di merito. Ha dedotto l'insufficiente vaglio critico delle "propalazioni" dei dichiaranti, individuando tutta una serie di contraddizioni, di lacune, di inspiegabili ritardi nelle dichiarazioni del ET, nonché di contraddizioni e divergenze nelle dichiarazioni degli altri "propalanti", sottolineando la diversità, nelle loro indicazioni, in ordine alla causale dell'omicidio, e lamentando che alle osservazioni della difesa non fosse stata data risposta. In particolare ha sottolineato le ambiguità, le iniziali incomprensibili reticenze del ET, il quale aveva man mano aggiunto altri particolari alle sue rivelazioni. Il ET, infatti, quando aveva reso dichiarazioni al dott. Falcone, non aveva detto nulla in ordine alla soppressione del AL, pur avendo parlato di lui;
ne' i Giudici avevano approfondito la circostanza che ancora nel 1985 erano state estese al campo internazionale le ricerche del AL, senza che il ET rivelasse nulla. I progressivi aggiustamenti, quasi paralleli alla maggiore conoscenza degli atti processuali, erano significativi della non attendibilità del dichiarante. In dichiarazioni successive, inoltre molti particolari riferiti in un primo tempo erano stati "dimenticati". Indicazioni circa le pretese notizie avute dal ON non si conciliavano con quanto riferito prima, ne' con quanto dichiarato dal RI NN.
Quanto a quest'ultimo non poteva riconoscersi autonomia rispetto al ET. Inoltre sulla causale dell'omicidio vi erano molti contrasti;
ed era incredibile tutto il racconto relativo al trasporto del cadavere del AL. Anche nelle dichiarazioni degli altri collaboratori si riscontravano significative contraddizioni. Di tutte queste osservazioni della difesa i Giudici del merito non avevano tenuto conto.
c) CO.
1) Ha dedotto che non era stato provato il rapporto causale tra la condotta dell'imputato e l'omicidio. Dopo avere svolto considerazioni, anche teoriche sul concorso nel reato e sul valore probatorio delle dichiarazioni "de relato" dei collaboratori di giustizia, il ricorrente ha sostenuto che i Giudici di merito non avevano correttamente applicato l'art. 192 c.3 c.p.p.; in particolare non erano emersi, al di là delle "propalazioni" gli altri elementi di prova richiesti dalla legge;
era mancato un attento esame della attendibilità intrinseca dei soggetti;
mancava inoltre la prova sia in ordine ad una vera e propria riunione in cui si sarebbe. deciso l'omicidio, sia in ordine al fatto che questo tipo di omicidio, in quell'epoca, dovesse necessariamente essere deciso dalla commissione. d) ON.
1) Ha dedotto violazione dell'art. 192 c.p.p. perché i Giudici del merito avevano fondato le loro conclusioni su fonti equivoche e squalificate Le pretese regole di "Cosa nostra" in ordine alle decisioni riguardanti l'eliminazione di persone facenti parte della stessa organizzazione erano state comunque indicate in modo vago e generico, inoltre vi era prova di numerose eccezioni alle regole stesse;
e non poteva quindi, l'omicidio in esame, essere ricollegato in modo certo e necessario a quelle regole.
2) Ha a sua volta dedotto che non era stata provata l'esistenza di una riunione nel corso della quale fosse stata deliberata l'esecuzione di quell'omicidio; e che nessuna prova esisteva in ordine al fatto che, nella specie, la (presunta) regola fosse stata davvero rispettata.
Motivi della decisione.
Tutti i motivi proposti dai ricorrenti sono infondati. a) Per quanto riguarda NO DO.
1) È manifestamente infondato il primo motivo riguardante la pretesa, eccessiva onerosità delle spese necessarie per assistere efficacemente, nel processo, l'imputato.
Nessuna norma consente di ritenere causa di nullità del procedimento una pretesa eccessiva onerosità delle spese per la difesa. (onerosità del resto, la cui valutazione in concreto non avrebbe alcun parametro di riferimento, e darebbe quindi luogo, qualora la si volesse individuare, a valutazioni del tutto arbitrarie). In vero, le norme processuali a garanzia del diritto alla difesa sono poste per assicurare le comunicazioni ai difensori e per consentire la loro presenza, quando necessaria, e, più in generale, la loro assistenza all'imputato, e, lo svolgimento del loro compito, ma, tutto ciò, prescindendo dal "costo" della attivita difensiva. Nè questa normativa contrasta con le norme costituzionali perché la legge prevede che alle difficoltà economiche dell'imputato possa essere dato rimedio tramite l'istituto del patrocinio per i non abbienti. 2) Il secondo motivo attiene al merito. Che il ricorrente avesse, nello ambito dell'associazione mafiosa, solo compiti di gestione economica, è tesi di fatto, smentita dalla motivazione (logica e coerente) della sentenza impugnata. Vi si sottolinea infatti come numerosi collaboratori avessero riferito che la "famiglia" di OR era l'unica ad avere nella commissione due rappresentanti (e cioè il NO stesso ed il II), congiuntamente responsabili di ogni deliberato;
con la conseguenza che sia il NO che il II rappresentavano a pieno titolo la "cosca"; essi (secondo le dichiarazioni rese da persone che i Giudici di merito hanno ritenuto attendibili,) agivano congiuntamente, erano capi allo stesso modo, con gli stessi poteri e non potevano che decidere in perfetta sintonia. Non illogica dunque, e non censurabile, è la conclusione dei Giudici del merito secondo cui il NO ed il II facevano entrambi parte della commissione, in modo e con poteri del tutto eguali;
e l'eventuale "alternanza" tra loro non doveva ritenersi come una alternanza temporale (quasi una successione dell'uno all'altro per specifici periodi di tempo) bensì il risultato di una comunanza e sintonia nel decidere, di una eguaglianza di poteri, si da rendere del tutto fungibile la presenza dell'uno o dell'altro alle riunioni. Conseguentemente è perfettamente coerente la conclusione finale: che cioè un omicidio quale quello in esame (di un affiliato e per giunta di un "capo-decina") doveva essere deciso sulla base di un necessario accordo, totale e pieno, di entrambi i "reggenti" la famiglia mafiosa corleonese.
3) Quanto poi alla censura riguardante la pretesa applicazione, nella specie, da parte dei Giudici del merito, di un astratto "teorema", per cui la responsabilità per l'omicidio sarebbe stata attribuita all'imputato in base alla sua mera appartenenza al sodalizio criminoso, l'argomento è comune ad altri ricorrenti e verrà trattato quando verrà presa in esame la posizione del ricorrente CO.
b) Per quanto riguarda ON RA.
1) Le osservazioni formulate dal ricorrente riguardanti sia la non provata esistenza di "regole" per le decisioni concernenti l'eliminazione di "uomini d'onore", sia il non provato effettivo rispetto, nel caso concreto, delle regole stesse, attengono al merito.
Il ricorrente sostiene che le fonti delle notizie sarebbero equivoche e squalificate;
che le pretese regole (in base alle quali sarebbe dimostrata la responsabilità della commissione di vertice) sarebbero state indicate in modo vago e generico;
che, comunque, vi sarebbe prova di varie eccezioni nell'applicazione delle regole stesse. Ma i Giudici del merito hanno ritenuto del tutto attendibili le fonti delle informazioni ed hanno osservato altresì che l'esistenza di quelle regole emergeva anche da indicazioni esterne al processo, e di comune conoscenza.
La valutazione, di merito non è affatto immotivata, e non è consentito il sindacarla in sede di legittimità.
Pertanto è ragionevole e corretto ritenere che, all'interno della organizzazione criminosa "Cosa nostra" vi fossero all'epoca (e vi siano tuttora) regole assai rigide di "deontologia mafiosa" (come quella di non avere più rapporti con i soggetti "posati"), nonché regole di "procedura", poste cioè al fine di pervenire alle più importanti decisioni riguardanti le violazioni commesse da "uomini di onore".
2) L'osservazione del ricorrente secondo cui le regole avrebbero potuto, in concreto, non venire rispettate, inverte, a ben vedere, i termini logici del discorso L'esistenza di "regole mafiose" non è la prova della responsabilità degli imputati;
ma è invece un riscontro oggettivo dell'elemento di prova fornito dai collaboratori. In altre parole: nel caso in esame, i Giudici del merito sono partiti dall'elemento di prova costituito dalle molteplici dichiarazioni dei collaboratori, i quali hanno attribuito l'omicidio alla "commissione" di vertice di "Cosa nostra".
Il fatto che, così come attribuito, l'omicidio (sia per la qualifica ed il ruolo del soggetto da eliminare, sia per la pretesa violazione, da parte sua, di regole di comportamento ritenute, in ambito mafioso, fondamentali) risulti corrispondere effettivamente alle "regole procedurali" della mafia (regole che sono rigide e presumibilmente sempre applicate e rispettate), è circostanza che costituisce un riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori. 3) Quanto poi alla lamentata mancanza di prove in ordine alla esistenza di una vera e propria riunione nel corso della quale l'omicidio sarebbe stato deciso, l'argomento verrà trattato in seguito, essendo comune ad altri ricorrenti, quando verrà esaminata la posizione del ricorrente CO.
c) Per quanto riguarda CO CH.
1) Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. e la mancata valutazione dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti;
nonché l'erronea interpretazione delle dichiarazioni "de relato". Ma questo argomento verrà trattato in seguito quando si esaminerà la posizione del AL.
2) Secondo il CO, inoltre manca ogni prova in ordine al rapporto causale tra la sua condotta e l'evento, e ciò essenzialmente perché non è stata provata l'esistenza di una riunione (cui il ricorrente abbia effettivamente partecipato) nel corso della quale l'omicidio sia stato deciso.
L'argomento è comune al ricorrenti ON e NO. (Quest'ultimo ha lamentato che i Giudici del merito avrebbero deciso in base ad un "teorema astratto", sulla base della mera appartenenza del ricorrente alla associazione mafiosa;
come si vede questa osservazione è sostanzialmente identica a quella degli altri ricorrenti ora citati, perché si risolve nella affermazione che mancherebbe la prova di un filo diretto che unisca il comportamento concreto del ricorrente all'evento).
Questo motivo, comune ai vari ricorsi, è peraltro infondato. Infatti i Giudici del merito hanno più volte ripetuto che dalle dichiarazioni dei collaboratori era emerso che la decisione della commissione, di eliminare il AL, era stata presa nel corpo di una apposita riunione, e per gli specifici motivi indicati. In questo quadro è stato ravvisato correttamente, un preciso rapporto causale tra la condotta dei membri (in allora) della commissione, e che di certo presero parte a quella riunione, e l'omicidio. Non si tratta dunque dell'applicazione di un "teorema astratto", Ciascuno dei componenti la commissione di vertice di "Cosa nostra", in quanto partecipe e responsabile della decisione specifica, presa in una riunione "ad hoc", ha posto in essere un comportamento legato causalmente all'evento verificatosi.
Va al riguardo pienamente condivisa l'affermazione della Corte d'assise d'appello secondo cui integra concorso nel reato a sensi dell'art. 110 c.p. non solo il vero e proprio "mandato", ma anche la "autorizzazione" al delitto, pur se da altri progettato, per quel tanto che la stessa autorizzazione comporta la rimozione di un divieto proveniente da colui del quale, per ragione dell'autorità di cui è investito, l'assenso è richiesto".
In tema, di principi riguardanti il concorso di più persone nel reato, è pure esatta l'affermazione citata dal ricorrente CO, secondo cui "ferma restando la responsabilità di tutti i componenti del sodalizio criminoso per il reato associativo, ognuno di essi risponde del reato-fine da altri eseguito soltanto nel caso in cui esiste la prova che esso sia stato specificatamente programmato e deliberato con la sua piena e fattiva collaborazione". Ma è proprio, quella descritta dal citato principio, la situazione verificatasi nel caso in esame, secondo la prudente ricostruzione dei fatti operata dai Giudici del merito.
d) Per quanto riguarda AL SE.
1) Del tutto infondato è il primo motivo riguardante la pretesa nullità del processo perché il Giudice Istruttore aveva negato al ricorrente una congrua proroga del termine di deposita degli atti . Al riguardo si osserva che è ben vero che il deposito degli atti, secondo la normativa del codice di procedura penale del 1930, rispondeva ad esigenze di garanzia del diritto di difesa. Ma, nella specie, non solo il deposito venne effettuato, ma, in accoglimento dell'istanza della difesa, venne altresì concessa una proroga della durata del deposito stesso. Il ricorrente ha sempre sostenuto che quella proroga, data la mole degli atti da esaminare, era insufficiente;
senonché sia il G.I. che i Giudici del merito di primo e secondo grado ritennero la proroga sufficiente ed idonea a garantire il diritto di difesa. Si tratta di un giudizio di merito, non sindacabile in questa sede, ne' la durata della proroga è "ictu oculi", irrisoria (si trattava di otto giorni). Neppure manca, sul punto, la motivazione in ordine ai rilievi del ricorrente. Infatti, i Giudici di primo grado, nel rispondere alle osservazioni della difesa, hanno ritenuto, che il termine fosse congruo anche perché gli atti utili per l'oggetto del presente procedimento avevano una consistenza molto minore rispetto alla totalità degli atti processuali. I Giudici di secondo grado a loro volta hanno osservato che, avendo di fatto il G.I. concesso la proroga invocata (implicitamente ritenuta dalla Corte d'assise d'appello non palesemente incongrua) non poteva dirsi ne' che l'istanza (di proroga del termine) fosse stata disattesa, ne' che nel concreto, il diritto di difesa fosse stato compromesso: ciò non risultando in modo evidente, ne' essendo stato dimostrato dall'appellante. Per queste considerazioni, i Giudici di appello, correttamente, non hanno ritenuto di dovere censurare la valutazione di congruità della proroga effettuata dal G.I. in prima battuta, e poi ribadita dalla Corte di primo grado.
In definitiva: I Giudici del merito non si sono affatto sottratti al loro dovere di esaminare le richieste della difesa, e di darvi motivata e logica risposta.
2) Il ricorrente lamenta poi che il G.I. non avesse risposto alle istanze istruttorie tese ad accertare la concreta possibilità che il AL fosse stato effettivamente "eletto", quale capo della famiglia di "Porta nuova" (la richiesta riguardava l'acquisizione, di certificazioni presso la Questura di Palermo in ordine alla sottoposizione a misura di prevenzione o a detenzione di persone indicate dal ET;
della documentazione sui periodi di detenzione di altri soggetti;
di notizie circa la ricezione da parte del ET di giornali ove si parlava della scomparsa del AL;
del resoconto di attività di polizia ed istruttoria riguardo alle ricerche del AL medesimo).
Ma i Giudici del merito hanno osservato che le acquisizioni e gli adempimenti richiesti non erano idonei a mutare il quadro probatorio;
che infatti l'oggetto degli invocati accertamenti, e cioè il fatto che il AL fosse all'epoca capo del mandamento, risultava da altri sostanziosi elementi;
che in ogni caso era stata acquisita ampia prova in ordine alla appartenenza del AL stesso all'organismo di vertice di "Cosa nostra" e che ciò costituiva l'unica circostanza veramente decisiva nel processo.
La conclusione quindi dei Giudici del merito, in ordine alla mancanza di rilevanza delle richieste istruttorie della difesa del AL è del tutto ragionevole. La valutazione è di merito;
la motivazione è adeguata;
la conclusione non è censurabile in questa sede. 3) Con il terzo motivo il AL lamenta il diniego di accertamenti istruttori richiesti al dibattimento di primo grado (ancora una volta si chiedeva l'acquisizione di giornali, di atti relativi ad altro omicidio ed al relativo processo, inoltre si chiedeva l'esame di alcuni testimoni a conferma, o smentita dalle "propalazioni" e, specificamente esame delle "fonti" delle rivelazioni "de relato" dei collaboratori, tutto ciò in applicazione della norma di cui allo articolo 195 c.p.p. vigente e con le modalità di cui all'art. 450 bis c.p.p. abrogato). Il ricorrente lamenta altresì che, con riguardo alle necessità istruttorie di cui sopra, non sia stata accolta la sua istanza di rinnovazione parziale del dibattimento, in sede di giudizio di appello.
Ma anche su questi punti la sentenza impugnata è immune da vizi perché la motivazione è adeguata. La Corte d'assise d'appello ha sottolineato come, da un lato, vi fosse una concreta, oggettiva difficoltà e complessità, se non addirittura in taluni casi l'impossibilità di pervenire agli adempimenti istruttori richiesti, ed all'ascolto informazione, e come, d'altro lato, essi non avessero il carattere della rilevanza ne' tanto meno della decisività. In sostanza: "il mezzo istruttorio denegato dalla Corte d'assise di primo grado non avrebbe avuto alcuna attitudine ad infirmare il complesso probatorio a carico dell'imputato e si sarebbe risolto in una mera ed inutile ripetizione di attività istruttoria già svolta". Per gli stessi motivi la Corte d'appello ha rigettato "a maggior ragione" l'istanza di rinnovazione del dibattimento. Va ricordato al riguardo che la rinnovazione del dibattimento, in appello, è un istituto del tutto eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti in questo senso, Sez. Unite 24.01.1996, Panigoni ed altri.) Questa discrezionalità si esplica attraverso ad una valutazione di merito, che, nella specie, è sorretta da motivazione congrua, e che perciò non è sindacabile in questa sede.
Maggior attenzione meritano le doglianze dei ricorrenti AL e CO a proposito, della utilizzazione di notizie, riferite dai collaboratori "de relato", ed a proposito della necessità di ascoltare le fonti delle "propalazioni".
Il CO, adire il vero, formula le sue osservazioni nell'ambito dell'esame dell'articolo 192 comma 3 c.p.p. (del quale. pertanto sembra dare per scontata l'esclusiva applicabilità nel caso di specie). Egli dunque sostiene che, specie quando si tratti di rivelazioni "de relato", occorre una molto approfondita valutazione della attendibilità intrinseca del dichiarante e, assieme, della fonte di informazione, Inoltre, a sensi del terzo comma dell'art. 192 cpp, la chiamata in correità deve essere confermata da "altri"
elementi di prova. Peraltro per altri" elementi deve intendersi "elementi diversi". Le affermazioni teoriche dei ricorrenti sono pertanto le seguenti a) "senza l'acquisizione di elementi diversi da quello della chiamata in correità non può ritenersi acquisita una attendibile prova penale, con la conseguenza che la sentenza di condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di soggetti, rimaste prive di elementi diversi idonei a comprovarle, deve essere annullata"; b) "per altri elementi di cui al terzo comma dell'art. 192 il legislatore ha voluto intendere: elementi diversi, in senso qualitativo".
Tali affermazioni peraltro, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, devono essere meglio precisate e si possono tradurre, in definitiva, come segue. a) gli "altri" elementi di prova di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p., non necessariamente debbono riguardare la prova in sè della colpevolezza dell'imputato, quanto piuttosto devono costituire un riscontro della attendibilità del dichiarante, con riferimento specifico all'imputato ed al fatto delittuoso a lui attribuito;
b) le chiamate in correità, provenienti da soggetti diversi, possono riscontrarsi a vicenda, nel senso che ciascuna può essere ritenuta, rispetto alle altre, come ulteriore elemento che ne conferma l'attendibilità; ciò tuttavia a condizione che le dichiarazioni accusatorie siano tra loro indipendenti e non frutto di un accordo calunnioso". Così come ora formulati, questi principi sono stati, nella specie, perfettamente rispettati. Infatti i Giudici del merito hanno analizzato le dichiarazioni dei singoli dichiaranti;
ne hanno valutato con estremo scrupolo l'attendibilità intrinseca sulla base di parametri corretti (il rilievo, nell'ambiente "mafioso", dei vari personaggi e delle loro fonti, la spontaneità, il disinteresse, la costanza, la coerenza delle affermazioni); hanno poi ravvisato non solo una vera e propria "convergenza" delle molteplici dichiarazioni ma, altresì la loro reciproca integrazione coerente, di talché sussiste, tra le dichiarazioni, un oggettivo, reciproco riscontro- infine hanno individuato non pochi riscontri esterni sia negli accertamenti di polizia, sia nelle indicazioni di ET EN.
La motivazione sul punto è, pertanto, del tutto adeguata e corretta. Più articolata è la doglianza del AL. Egli da un lato sembra eccepire la inutilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" per non essere state ascoltate le "fonti" delle informazioni riferite;
d'altro lato si duole che il mancato ascolto delle fonti non abbia consentito, in concreto, di vagliare come si sarebbe dovuto), l'attendibilità dei dichiaranti.
Sotto il primo profilo va peraltro osservato che non può ravvisarsi una violazione di norme processuali tale da comportare la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori. Questo processo si è svolto secondo le regole del codice di procedura penale ora non più in vigore. Non era pertanto invocabile,
nella specie, l'applicazione della norma di cui allo art. 195 c.p.p. vigente;
articolo che non è richiamato dall'art. 245 delle norme transitorie.
La doglianza del AL va allora presa in considerazione, sotto il secondo profilo: quello della eventuale rilevanza ed incidenza sulla decisione che, in concreto, l'ascolto delle fonti avrebbe potuto avere.
Ma, così riportata nel suo giusto ambito, la questione attiene non già al rispetto di norme processuali che, comportino una sanzione processuale, bensì ad una valutazione di merito e di opportunità. E, ancora una volta, vanno riconosciute, nella motivazione della sentenza impugnata adeguatezza correttezza e coerenza, avendo i Giudici del merito osservato che audizione delle fonti era per una certa parte concretamente impossibile, e per altra parte del tutto inutile e non significativa.
Va tuttavia aggiunta una ulteriore osservazione. La doglianza del AL, così come formulata nel ricorso per cassazione, è molto generica. Il ricorrente, a pagina 16 del ricorso così si esprime:
"Doveva tenersi conto del fatto che le propalazioni in esame erano costituite da chiamate in reità piuttosto che da chiamate in correità....- il che postula una verifica ancor più intensa attraverso la ricerca di riscontri esterni alle accuse. Si impone il controllo dell'attendibilità non solo del dichiarante ma del soggetto di riferimento...... In definitiva: se un collaboratore riferisce su di un fatto da lui non direttamente percepito ma appreso da una terza persona e questa non venga sentita, trattandosi di testimonianza "de relato" non verificata, l'assunto del collaboratore non può essere utilizzato". Come si vede, il ricorrente non specifica a quali dichiarazioni "de relato" in modo specifico egli si riferisca ne' chiarisce rispetto a quali dichiarazioni la "fonte" non sia stata sentita. Risulta in vero dalla lettura della sentenza impugnata che alcune "fonti" sono state, di fatto, sentite, e che non tutte le dichiarazioni "utili per la decisione" si possono qualificare come "de relato". Non mancano dichiarazioni, come ad esempio quelle del RI NN, che fanno riferimento a conoscenze dirette di colui che parla. E le stesse, così importanti dichiarazioni del ET, si riferiscono a confidenze ricevute da certo OZ IO, il quale risulta essere stato sentito, nonché, da imputati nel presente processo, quali il CO ed il AL: nel qual caso, trattandosi. di "fonti" presenti nel processo, il problema riguarda se mai l'attendibilità del dichiarante alla luce delle risposte, o dei silenzi, degli imputati medesimi, ma non riguarda affatto una pretesa irrituale, omissione d'ascolto delle fonti. Il ricorrente, inoltre, non precisa su quali specifici punti le "fonti non ascoltate" avrebbero dovuto essere sentite, e quindi non pone questa Corte in grado di valutare se il diniego dell'ascolto di tali "fonti" riguardasse davvero punti rilevanti per la decisione. In definitiva: il ricorrente formula una doglianza non apprezzabile nel suo concreto spessore e nella sua effettiva rilevanza. Quanto infine, alla mancata convocazione delle persone da taluno indicate come autori materiali dell'omicidio, la Corte di merito ha ritenuto, che la loro audizione non fosse ne' processualmente possibile, ne' concretamente utile. Si tratta di un giudizio corretto e motivato;
che, pertanto, non merita censura alcuna. 4) Ma il motivo su cui ha particolarmente insistito il ricorrente riguarda la pretesa inattendibilità di TO ET e la (pretesa) non autonomia delle dichiarazioni degli altri collaboratori. Riguardo al ET sono state indicate numerose contraddizioni, è stato sottolineato come altamente significativo il suo iniziale silenzio sulla sorte del AL, quando già egli, interrogato dal dott. Falcone, aveva deciso di collaborare con gli inquirenti;
sono state poste in evidenza le progressive correzioni delle sue dichiarazioni, considerate dal ricorrente come "aggiustamenti" mirati, in relazione alle acquisizioni processuali;
sono state infine individuate inesattezze, se non vere, e, proprie menzogne.
Questo motivo tuttavia attiene ad aspetti di merito. In vero il ricorrente, più che porre in evidenza illogicità manifeste risultanti dal testo della motivazione della sentenza impugnata, lamenta che non sarebbe stata data risposta alle osservazioni difensive, le quali a suo giudizio erano idonee a mettere in crisi l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori. Ma, a ben vedere, con tale doglianza il ricorrente non fa altro che indicare una sua propria lettura, una sua propria interpretazione delle dichiarazioni dei collaboratori: sulla base non solo del loro contenuto ma anche delle omissioni, dei cambiamenti, dei silenzi. Ora: questa interpretazione, e le conseguenti censure alla sentenza impugnata, sono in se stesse non prive di logica, ma non sono idonee a mettere in crisi, in questa sede, la motivazione della sentenza. È stato più volte affermato che in sede di legittimità non possono essere prese in considerazioni ipotesi od interpretazioni dei fatti o delle dichiarazioni dei soggetti alternative rispetto a quella fatta propria dai Giudici del merito, (ancorché quelle prospettate in alternativa non siano in se stesse illogiche). In sede di legittimità occorre soltanto verificare se l'interpretazione degli elementi di fatto acquisiti nel processo, e la stessa valutazione di attendibiiità dei dichiaranti, cui siano pervenuti i Giudici del merito, rispondano a criteri di ragionevolezza e non discendano da motivazioni manifestamente illogiche.
Nella specie va riconosciuta piena ragionevolezza alla motivazione dei Giudici del merito là ove essi ravvisano nelle dichiarazioni di TO ET, così come in quelle degli altri dichiaranti, piena attendibilità. L'argomento, come già si è visto a proposito delle doglianze del CO, è stato trattato in modo esauriente sia sotto l'aspetto teorico sia sotto l'aspetto concreto.
In ordine alle dichiarazioni del ET sono state sottolineate: la spontaneità; il contesto in cui per la prima volta vennero espresse;
la costanza nel tempo, la coerenza logica, il disinteresse, la logicità interna e la verosimiglianza.
Anche le dichiarazioni del RI NN sono state sottoposte ad attento esame critico, e sono state ritenute genuine, spontanee, dotate di coerenza e logicità interna, e di autonomia rispetto a quelle del ET (e certamente originali anche per le indicazioni fornite a proposito della fase esecutiva del delitto). Particolare attenzione è stata, ragionevolmente, portata alla descrizione di quella fase immediatamente successiva alla esecuzione del delitto, cui lo stesso RI NN aveva preso parte "in prima persona". Quanto alle dichiarazioni del LO, esse sono state valutate nel loro contenuto, e nella loro intrinseca credibilità; ma, parallelamente, è stata pure valutata l'attendibilità della fonte primaria dell'informazione, e cioè di RE ZI. Analoghe operazioni di verifica sono state fatte a proposito delle dichiarazioni del CE e del AL. A proposito di queste ultime, sono stati indicati riscontri esterni ed oggettivi consistenti nei risultati delle attività investigative;
inoltre risulta dalla sentenza che è stata sentita anche la "fonte" informativa di questo collaboratore, e cioè NO AL. Dunque: per ciò che riguarda l'attendibilità intrinseca dei collaboratori, la sentenza è ampiamente e congruamente motivata. Per ciò che riguarda i riscontri estrinseci i Giudici del merito hanno correttamente fatto riferimento al complesso delle dichiarazioni, stesse, evitando di parcellizzare i vari indici di attendibilità; e le hanno valutate, con riferimento al loro nucleo essenziale, credibili perché del tutto convergenti. È stato inoltre sottolineato come vi sia, tra le dichiarazioni stesse, una sostanziale reciproca integrazione, e come vi siano elementi idonei ad escludere l'esistenza di preventivi accordi o influenze reciproche, o perverse "regie" accusatorie.
Anche le divergenze, ritenute non sostanziali, sono state valutate come significativa prova della autonomia e dell'assenza di reciproci condizionamenti tra le varie "propalazioni".
Quanto alla doglianza del ricorrente secondo cui la Corte d'assise d'appello, non avrebbe comunque risposto alle osservazioni della difesa a proposito delle riscontrate contraddizioni, degli ingiustificati silenzi, delle omissioni, delle modifiche strumentali nelle dichiarazioni dei collaboratori, è appena il caso di osservare che, al contrario, la Corte d'assise d'appello ha dimostrato di avere preso in considerazione le osservazioni della difesa e vi ha dato risposta (essa è contenuta alle pagine 63, 64 65 per ciò che riguarda le dichiarazioni del ET, ed alle pagine 66 e seguenti per quanto riguarda le dichiarazioni del RI NN, e degli altri). In ogni caso. va detto che il Giudice non ha l'obbligo, di rispondere a tutte le argomentazioni ed osservazioni delle parti;
sempreché, dalla motivazione, e dalle conseguenti valutazioni e conclusioni, risulti chiaro che quei rilievi sono stati presi in considerazione, e sia pure implicitamente hanno trovato risposta. Sia il AL che il CO, infine, formulano osservazioni sul movente dell'omicidio. Secondo i ricorrenti vi sarebbe contraddizione, nelle indicazioni dei collaboratori, proprio rispetto a questo elemento che ha davvero un carattere di essenzialità. (Ed in vero ciò che collega questo omicidio alla commissione di vertice di "Cosa nostra" è proprio il movente, vale a dire la ragione per cui si sarebbe decisa la "condanna a morte" del AL).
Il CO ed il AL hanno sottolineato come alcuni collaboratori avessero fatto riferimento, quale motivo della "condanna a morte" del AL, alla sua condotta non gradita o disdicevole, a livello personale, (di volta in volta, avere una amante, l'essersi dedicato al gioco;
l'avere inflitto una indebita punizione ad un "uomo di ON"); come altri avessero, più genericamente, accennato al fatto ch'egli si "era montato la testa"; come altri, infine, avessero parlato dei rapporti del AL con il "posato" EN. Tuttavia la sentenza impugnata ha chiarito: che una sola era stata la motivazione "ufficiale" dell'omicidio (e cioè la trasgressione alle regole mafiose circa i rapporti con il EN che era stato "posato", trasgressione rispetto alla quale, dato anche il ruolo del AL, solo la commissione poteva e doveva prendere la decisione finale), che però vi erano, a monte, altre ragioni, le quali inerivano al contrasto tra il AL ed il AL. Quest'ultimo infatti aveva "destituito" il AL per la sua condotta "privata" disdicevole ed era entrato in insanabile conflitto con lui;
cosa che aveva dato luogo ai diversi episodi di contrasto riferiti dai collaboratori (episodi che, in quanto motivo o espressione del conflitto, potevano costituire anche motivo per volere la eliminazione dell'avversario).
In conclusione: i Giudici del merito hanno correttamente applicato i principii che regolano la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e sono pervenuti, con ragionamento ineccepibile, alla conclusione che le loro dichiarazioni, complessivamente valutate, aveva raggiunto la consistenza e lo spessore della piena prova in ordine alla responsabilità degli imputati.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere confermata, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di lire 300.000 alla cassa delle ammende.
P. T. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di lire 300.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1999