Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2020, n. 15498
CASS
Sentenza 26 novembre 2020

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1549/2020 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, presieduta da Margherita Cassano. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: la ricorrente ha chiesto la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, sostenendo la nullità della notificazione del decreto che disponeva il giudizio, mentre il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La questione centrale riguardava se il condannato potesse eccepire nullità assolute e insanabili tramite incidente di esecuzione, o se dovesse ricorrere alla rescissione del giudicato. La Corte ha stabilito che, in caso di sentenza pronunciata in assenza, il condannato non può adire il giudice dell'esecuzione per contestare la validità del titolo esecutivo, ma può invece richiedere la rescissione del giudicato, allegando la mancata conoscenza del processo. La Corte ha argomentato che l'incidente di esecuzione non è il rimedio appropriato per far valere vizi procedurali pregiudiziali, in quanto tali questioni devono essere sollevate nel corso del processo di cognizione. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, confermando la decisione del Tribunale di Pordenone.

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Massime2

Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2020, n. 15498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15498
Data del deposito : 26 novembre 2020

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