Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2005, n. 1382
CASS
Sentenza 29 novembre 2005

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Massime1

In tema di titolo esecutivo, la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale é validamente effettuata al difensore di fiducia, qualora, in fase dibattimentale, nei confronti dell'imputato latitante sia stato erroneamente emesso il decreto di irreperibilità anziché il provvedimento dichiarativo dello stato di latitanza ai sensi dell'art. 296 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte osserva che le notifiche devono essere eseguite a mani del difensore sia in caso di irreperibilità che di latitanza e che in entrambi i casi l'imputato é rappresentato a tutti gli effetti dal difensore a norma degli artt. 159, comma secondo, e 165, comma terzo, cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2005, n. 1382
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1382
Data del deposito : 29 novembre 2005

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