Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
In tema di titolo esecutivo, la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale é validamente effettuata al difensore di fiducia, qualora, in fase dibattimentale, nei confronti dell'imputato latitante sia stato erroneamente emesso il decreto di irreperibilità anziché il provvedimento dichiarativo dello stato di latitanza ai sensi dell'art. 296 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte osserva che le notifiche devono essere eseguite a mani del difensore sia in caso di irreperibilità che di latitanza e che in entrambi i casi l'imputato é rappresentato a tutti gli effetti dal difensore a norma degli artt. 159, comma secondo, e 165, comma terzo, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2005, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/11/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4069
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 23621/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH LI, N. IL 26/12/1974;
avverso ORDINANZA del 12/05/2005 TRIBUNALE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio GALASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 12/05/2005 di Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'incidente proposto da EN LI in relazione alla sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti il 02/12/1999 dal medesimo Tribunale, rigettava la richiesta di declaratoria di non esecutività della predetta sentenza, avanzata dal CH sull'assunto che nei suoi confronti era stato adottato il decreto di irreperibilità anziché quello di cui all'art. 296 c.p.p., essendo egli latitante e che ciò aveva comportato una irregolare notifica dell'estratto della sentenza, avendo il difensore del latitante maggiori facoltà di quelle riconosciute al difensore dell'irreperibile, come quella di impugnare autonomamente la sentenza.
Il difensore del CH aveva contestato il passaggio in giudicato della sentenza, denunciando: a) che, trattandosi di latitante, avrebbero dovuto essere effettuate ricerche più incisive ex art. 296 c.p.p., con conseguente acquisizione del verbale di vane ricerche,
anziché quelle, meno approfondite, previste dall'art. 159 c.p.p.; b) che, avendo egli eletto domicilio presso il fratello, l'estratto di sentenza avrebbe dovuto essere notificato al domiciliatario, ricorrendo alla notifica ex art. 161 c.p.p. solo in caso di sopravvenuta impossibilità di effettuarla mediante consegna al domiciliatario stesso.
Il Tribunale di Padova osservava in proposito che il decreto di irreperibilità era stato emesso anche a seguito di un verbale di vane ricerche del Commissariato di P.S. di Busto Arsizio, oltre che a seguito di una nota dei Carabinieri della stessa città, attestante che l'interessato risultava sconosciuto all'indirizzo di via dei Mille n. 11, da lui indicato come recapito del fratello domiciliatario, per cui la notifica era stata comunque effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, dal momento che le ricerche dell'interessato erano state condotte ad ampio raggio senza tuttavia addivenire al rintraccio del medesimo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del CH, denunciando violazione ed erronea applicazione di legge, sui seguenti rilievi:
1) La dichiarazione di irreperibilità non poteva essere equiparata alla dichiarazione di latitanza, in quanto, qualora le ricerche fossero state effettuate a norma dell'art. 295 c.p.p., le ricerche sarebbero state condotte più a largo raggio ed in maniera più completa ed accurata, e non soltanto nei luoghi indicati nell'art. 159 c.p.p., e quindi, probabilmente, con esito fruttuoso;
2) La notifica avrebbe dovuto essere comunque effettuata a mani del fratello domiciliatario e non erano ammessi equipollenti a tale atto formale.
Ciò posto, osserva la Corte che le censure del ricorrente non sono fondate. Ed infatti, a prescindere dalla considerazione che la regolarità della dichiarazione di irreperibilità, pronunziata nel corso del giudizio, è coperta dal giudicato, corretta appare l'affermazione del Tribunale di Padova, secondo cui, poiché le notifiche vengono fatte a mani del difensore sia in caso di irreperibilità che in caso di latitanza, e in entrambi i casi l'imputato è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore (v. art. 159 c.p.p., comma 2, e art. 165 c.p.p., comma 3), nessuna nullità è ravvisabile nella fattispecie.
Vero è che la posizione dell'irreperibile deve considerarsi diversa da quella del latitante, ma tale diversità, rilevante ad altri fini, non refluisce sulla regolarità delle notifiche qualora, come nella specie, l'estratto contumaciale sia stato regolarmente notificato mediante consegna a mani del difensore.
Anzi, come giustamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte, la posizione del soggetto irreperibile è maggiormente garantita rispetto a quella del latitante, in quanto, mentre per l'irreperibile le ricerche vanno ripetute, ai fini della notifica dell'estratto contumaciale, dopo la pronuncia della sentenza (v. art. 160 c.p.p., comma 2), per il latitante il decreto mantiene ferma la sua efficacia fino a quando non venga revocato il provvedimento che vi ha dato causa, ovvero siano estinti il reato o la pena (v. 296, comma 4, c.p.p.), non essendo necessaria la ripetizione delle ricerche ad ogni passaggio di fese o di grado (v. Cass., Sez. 5^, sent. n. 2483 del 27/10/1998, Vista). Per altro, ai sensi dell'art. 171 c.p.p., la notificazione di un atto, oltre che negli altri casi non riguardanti la fattispecie in esame, è nulla quando siano violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia dell'atto stesso, ipotesi da escludere nella specie.
Si deve quindi concludere che nel caso in esame la notifica dell'estratto contumaciale è avvenuta regolarmente, a nulla rilevando che l'imputato fosse da considerare latitante anziché irreperibile.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata notifica dell'atto al domiciliatario, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la constatata sopravvenuta irreperibilità del medesimo domiciliatario aveva reso impossibile la notifica presso il domicilio eletto, ragion per cui la notifica andava comunque effettuata a mani del difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente CH al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2006