Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen., quando è presentata in relazione a processo contumaciale nei confronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, è inammissibile, né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacché ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione.
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L'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis c.p.p., non può essere riqualificata nel rimedio della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., trattandosi di istituti che implicano presupposti e conseguenze giuridiche diversi. Cassazione penale sez. IV, ud. 3 dicembre 2021 (dep. 13 gennaio 2022), n. 863 Presidente Ciampi – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25/11/2021, la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile la richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. avanzata da O.H. per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 670) Il fatto Veniva proposto incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Potenza per chiedere, in via principale, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., la declaratoria di nullità della sentenza di condanna n. 513/15 pronunciata dal suddetto Tribunale in data 13.3.2015 (irrevocabile il 10.6.2018) e del successivo ordine di esecuzione n. 152/2018 emesso dalla Procura della Repubblica territoriale – ad essa relativo – per essere stato il giudizio di cognizione celebrato nei confronti di imputata irreperibile, erroneamente dichiarata assente; in via subordinata, si chiedeva che venisse disposta la restituzione nel termine, …
Leggi di più… - 4. Nullità post riforma della contumacia: rescissione non incidente di esecuzione (Cass. 20705/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2020
Con l'attuale disciplina, le nullità incorse nel giudizio di cognizione, in specie quelle afferenti alla citazione a giudizio, possono essere fatte valere, una volta formatosi il giudicato di condanna, con lo strumento della rescissione del giudicato; rimedio, quest'ultimo, esperibile ove, tra l'altro, il giudice abbia errato nel disporre la prosecuzione del giudizio ritenendo l'assenza, quando invece avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento. In sede di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione medesima, non potendo egli attribuire rilievo alle nullità eventualmente …
Leggi di più… - 5. La richiesta di rescissione del giudicato non può essere riqualificataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2017, n. 10000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10000 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
M10000-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 407 Vincenzo Rotundo Giorgio Fidelbo Massimo Ricciarelli -relatore- -C.C. 14/02/2017 Ersilia Calvanese R.G.N. 44083/16 Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De MA OR AN MP, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/02/2014 del Tribunale di Foggia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. De MA OR AN MP, tramite il difensore Avv. Giuseppe Pedarra, munito di procura speciale, ha presentato istanza di rescissione di giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia in data 21/2/2014, divenuta irrevocabile in data 8/10/2014. Deduce a tal fine di essere stato condannato con le generalità di De MA OR, nato il [...], invece che con quelle corrette relative all'anno di nascita, cioè il 1960. Segnala che il giudizio si era svolto nella sua assenza incolpevole, in quanto egli non era mai stato rintracciato, sebbene dagli elementi conosciuti si potesse risalire alla sua residenza. Erroneamente era stata dichiarata la sua irreperibilità, in quanto non erano state espletate le formalità di cui all'art. 159 cod. proc. pen. quanto meno per la fase del giudizio.
2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso era stato presentato non personalmente dal difensore munito di procura speciale, bensì da un incaricato, e in quanto, in relazione a quanto previsto in via transitoria dall'art. 15-bis, all'entrata in vigore della legge 67 del 2014 era stata già pronunciata sentenza, cosicché non erano applicabili le nuove norme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Prima di verificare la ritualità dello stesso sotto il profilo formale, appare dirimente rilevare che non è applicabile nel caso di specie l'art. 625-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 5, legge n. 67 del 2014. 3. L'art. 15-bis, comma 1, legge n. 67 del 2014, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, stabilisce che le disposizioni con cui è stato disciplinato il giudizio in assenza ed è stata eliminata la declaratoria di contumacia, compresa quella concernente la rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità». Non condividendosi quanto ritenuto in due pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. 5, n. 54921 del 8/6/2016, Fatih, rv. 268406; Cass. Sez. 5, n. 44177 del 1/10/2015, El Harbaoui, rv. 265133), ma in linea con altra 2 pronuncia di questa Sezione (Cass. Sez. 6, n. 2740 del 3/6/2015, Tolentino Werastegui, rv. 264052), deve ritenersi che la citata norma transitoria debba essere interpretata nel senso di attribuire rilievo dirimente alla circostanza che sia stato pronunciato dispositivo di sentenza prima della vigenza delle nuove norme. In particolare il citato art. 15-bis in primo luogo pone, alla stregua di una summa divisio, la regola generale dell'applicabilità delle nuove norme ai procedimenti pendenti, con l'esclusione del caso in cui sia stato pronunciato dispositivo. In secondo luogo prevede una regola che deroga a quella appena esposta: tale deroga va intesa con riferimento all'ambito di operatività delle nuove norme, con corrispondente estensione dell'applicabilità di quelle previgenti. Orbene, tale seconda regola è incentrata sul fatto che sia stata già dichiarata la contumacia, evidentemente in processi pendenti in primo grado, nei quali non sia stato ancora pronunciato dispositivo. Infine viene stabilita una deroga di segno opposto a tale specifica regola, con conseguente e corrispondente riestensione dell'ambito di operatività delle nuove norme: si prevede infatti che l'applicabilità di quelle previgenti non operi nel caso in cui sia stata dichiarata l'irreperibilità. In conclusione la prima regola ha carattere di somma divisione, la seconda amplia l'applicabilità delle norme previgenti e la terza annulla tale estensione, lasciando però intatta la sfera di operatività della prima regola, legata alla pronuncia del dispositivo.
4. Ciò significa che nei casi in cui prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sia stato pronunciato dispositivo di sentenza, non è applicabile l'istituto della rescissione del giudicato, dovendosi invece ritenere operante, alle condizioni ivi previste, il rimedio della restituzione in termini di cui al previgente art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che peraltro offre idonee garanzie ai fini del ripristino delle garanzie difensive, tanto più alla luce di quanto di recente stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 52274 del 29/9/2016, Rrushi, rv. 268107), circa la facoltà di chiedere al giudice l'ammissione ad un rito alternativo. Tutto ciò è peraltro coerente con quanto rilevato dalla Corte di cassazione in ordine al fatto che l'istituto della rescissione si applica ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato in base al riformulato art. 420-bis cod. proc. pen. (Cass. Sez. U. n. 36848 del 17/7/2014, Burba, rv. 259992). 3 5. Poiché nel caso di specie la sentenza in relazione alla quale è chiesta la rescissione è stata pronunciata in data 21/2/2014, cioè prima dell'entrata in vigore della legge 67 del 2014, e nel contempo non rileva che fosse stata riconosciuta l'irreperibilità dell'imputato, deve concludersi che la richiesta di rescissione è inammissibile. Né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzione in termini, giacché ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione (in tal senso ancora Cass. Sez. U. n. 36848 del 17/7/2014, Burba, cit., sul punto non massimata).
6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Massimo Ricciarelli Vincenze Retunde DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 28 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Espositov o 4